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E’ stato chiarito da questa Corte che la determinazione dell’assegno di divorzio, alla stregua della Legge n. 898 del 1970, articolo 5, e’ indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, pur in virtu’ di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, poiche’, data la diversita’ delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalita’ dei relativi trattamenti, l’assegno divorzile e’ indipendente dagli obblighi di mantenimento operanti nel regime di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l’assetto economico relativo alla separazione puo’ rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione (Cass. 30 novembre 2007, n. 25010; 20 gennaio 2006, n. 1203; v. pure 9 maggio 2002, n. 6641), ma non certo assorbire ogni obbligo motivazionale.
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Il nostro ordinamento prevede la possibilità, in caso di crisi del rapporto coniugale, di porre fine al matrimonio.
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Attualmente la legge prevede che venga pronunciata prima la separazione personale dei coniugi e, trascorsi tre anni dalla separazione, venga pronunciato il divorzio, se richiesto dai coniugi.
Oggi la separazione può essere dichiarata per cause oggettive, indipendentemente dalla colpa di uno dei due coniugi.
Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 28 gennaio 2015, n. 1631
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4805/2013 proposto da:
(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
Nonche’ da:
(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso principale;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 2040/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata l’11/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2014 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE;
udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, l’accoglimento dell’incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell’11 giugno 2012, la Corte d’appello di Milano ha respinto gli appelli principale ed incidentale proposti avverso la sentenza del Tribunale di Monza dell'(OMISSIS), con la quale, in conseguenza della sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (OMISSIS) ed (OMISSIS), era stato posto a carico del primo un assegno divorzile di euro 300,00 mensili.
Ha rilevato la corte territoriale che gia’ la sentenza di separazione del 2006 aveva riconosciuto un assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili, essendo la (OMISSIS) casalinga; che il marito aveva donato l’azienda di carrozzeria al figlio (OMISSIS) e la nuda proprieta’ di un immobile al figlio (OMISSIS), cosi’ palesando la disponibilita’ di mezzi economici; che la natura assistenziale dell’assegno conducesse alla predetta minore determinazione, rispetto a quello di separazione, non avendo la (OMISSIS) costi di vitto ed alloggio, in quanto ospite presso la famiglia (OMISSIS), pur non sussistendo la prova della comunione di vita con il medesimo.
Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione (OMISSIS), sulla base di sei motivi, illustrato anche da memoria. Resiste la (OMISSIS) con controricorso, proponendo pure ricorso incidentale sulla base di un motivo, cui resiste controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- – I motivi di ricorso denunziano:
1) violazione e falsa applicazione della Legge n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, ed omessa motivazione, perche’ la sentenza impugnata non ha accertato se la beneficiarla sia priva di mezzi adeguati e nella impossibilita’ a procurarseli, presupposti diversi da quelli previsti per l’assegno di mantenimento in seguito alla separazione personale, onde la motivazione, limitandosi a richiamare quest’ultimo, non e’ stata resa;
2) violazione e falsa applicazione della Legge n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, e articolo 2697 c.c., non avendo la sentenza impugnata richiesto che fosse la (OMISSIS) a dare prova dell’insussistenza di mezzi economici e dell’impossibilita’ di procurarseli, laddove invece il comma 9 del detto articolo 5 impone ai coniugi di depositare le dichiarazioni dei redditi, obbligo da controparte non assolto, avendo essa depositato solo alcuni CUD;
3) omessa o insufficiente motivazione, non avendo il giudice del merito tenuto conto della stabile convivenza instaurata dalla (OMISSIS) con (OMISSIS), titolare di un’azienda di autotrasporti e proprietario dell’abitazione in cui e’ stata instaurata la convivenza sin dal 2004, nonche’ della circostanza che la (OMISSIS) aveva acquistato una vettura nuova, dunque palesando la sufficienza di mezzi economici;
4) omessa o insufficiente motivazione, non avendo il giudice del merito accertato l’impossibilita’ della (OMISSIS) di lavorare, avendo la stessa solo asserito di aver lasciato la sua occupazione per ragioni di salute, senza averlo pero’ provato, ed anzi avendo essa affermato, nel corso dell’interrogatorio libero, di svolgere l’attivita’ di badante per il (OMISSIS);
5) motivazione contraddittoria con riguardo alle condizioni economiche dell’obbligato, che ha ceduto l’azienda di carrozzeria per motivi di salute, mentre illogica e’ l’affermazione della sentenza impugnata, secondo cui il (OMISSIS) avrebbe dimostrato la propria capacita’ economica per avere donato ai figli l’azienda e la nuda proprieta’ del suo immobile, dato che dalle dichiarazioni dei redditi prodotte risulta unicamente un reddito di euro 1.033,00 da fabbricati, nei tre anni antecedenti il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tanto che egli vive con l’aiuto dei figli e con i risparmi;
6) violazione della Legge n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, ed omessa motivazione, per non avere la sentenza impugnata comunque considerato che la cessazione del matrimonio e’ stata determinata dalle numerose relazioni extraconiugali della moglie, pur dal giudice non ritenute sufficienti per l’addebito della separazione;
7) omessa pronuncia sulla domanda di ripetizione dell’indebito, ignorata sia in primo che in secondo grado, almeno dal 5 settembre 2005, data in cui la (OMISSIS) era stata assunta da un’impresa, o da quando aveva instaurato la stabile convivenza con il (OMISSIS).
Con l’unico motivo del ricorso incidentale, si lamenta l’omessa motivazione circa il rigetto dell’appello, volto alla corresponsione di un assegno di euro 1.000,00 mensili, pretesa disattesa dal tribunale per le ragioni che la (OMISSIS) non corrisponde piu’ la somma di euro 300,00 mensili per dimorare presso la (OMISSIS) ed ha terminato di pagare le rate di euro 200,00 mensili per l’autovettura, mentre proprio l’omessa corresponsione dell’assegno l’avrebbe costretta a trovare ospitalita’ presso il (OMISSIS), peraltro continuando essa a versare alla (OMISSIS) l’importo mensile di euro 50,00.
- – I motivi dal primo al quarto, da trattare congiuntamente in quanto intimamente connessi vertendo tutti sulla sussistenza dei presupposti nell’an per l’attribuzione dell’assegno divorzile, sono fondati.
Dispone la Legge 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 5, comma 6, che “il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non puo’ procurarseli per ragioni oggettive”.
La seconda parte della norma pone i presupposti per l’attribuzione dell’assegno divorzile, sotto il profilo dell’an della relativa obbligazione a carico dell’altro coniuge. Il giudice del merito, pertanto, e’ chiamato ad accertare che il coniuge beneficiario non abbia mezzi adeguati di sostentamento, ne’ possa procurarseli per ragioni a lui non imputabili.
E’ stato chiarito da questa Corte che la determinazione dell’assegno di divorzio, alla stregua della Legge n. 898 del 1970, articolo 5, e’ indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, pur in virtu’ di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, poiche’, data la diversita’ delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalita’ dei relativi trattamenti, l’assegno divorzile e’ indipendente dagli obblighi di mantenimento operanti nel regime di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l’assetto economico relativo alla separazione puo’ rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione (Cass. 30 novembre 2007, n. 25010; 20 gennaio 2006, n. 1203; v. pure 9 maggio 2002, n. 6641), ma non certo assorbire ogni obbligo motivazionale.
La motivazione della sentenza impugnata, nella sua stringatezza, non da invece conto della sussistenza in concreto dei presupposti per l’attribuzione dell’assegno di divorzio.
Invero, l’accertamento richiesto dal citato articolo 5, difetta completamente nella sentenza della corte d’appello, la cui motivazione consiste, al riguardo, nella mera seguente affermazione di ordine storico: “Gia’ con la sentenza di separazione emessa il 18/7/06 era stato riconosciuto un assegno di mantenimento a favore della (OMISSIS) di euro 500,00 mensili in considerazione del fatto che era casalinga sfornita di redditi propri”.
In tal modo, la decisione impugnata non ha reso solo una motivazione succinta (cfr. nuovo articolo 118 att. c.p.c., comma 1, come modificato dalla Legge n. 69 del 2009), ma addirittura una motivazione meramente apparente, ossia una non motivazione, sottraendosi all’obbligo che grava sul giudice di fornire, sia pure in modo sintetico, i criteri di lettura del proprio ragionamento.
In particolare, la sentenza omette qualsiasi valutazione del tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio e qualsiasi considerazione circa l’impossibilita’ della (OMISSIS) di procurarsi per ragioni oggettive i mezzi di sostentamento adeguati a conservare detto regime di vita, ne’ spiega come i dedotti problemi di salute si conciliano con l’attivita’ di badante svolta gratuitamente; non chiarisce la natura effettiva della convivenza instaurata dalla medesima con tale (OMISSIS), quale fatto potenzialmente incidente sulla stessa spettanza dell’assegno; non spiega come si concili l’acquisto di una vettura (e le relative spese) con il ritenuto stato di indigenza economica.
Ne deriva l’accoglimento di questo insieme di motivi.
- – I rimanenti motivi sono assorbiti, come pure il ricorso incidentale.
- – La sentenza va dunque cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, perche’ compia una nuova valutazione alla stregua di quanto sopra esposto, alla medesima demandando anche la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie i motivi primo, secondo, terzo e quarto, assorbiti gli altri ed il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52
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