LA BANCAROTTA PREFALLIMENTARE EFFETTI CONDIZIONI
AVVOCATO PER DIFESA PROCESSI BANCAROTTA BOLOGNA, PROCESSI PER BANCAROTTA MILANO, PROCESSI PER BANCAROTTA VICENZA, PROCESSI PER BANCAROTTA TREVISO, PROCESSI PER BANCAROTTA PADOVA, PROCESSI PER BANCAROTTA VENEZIA
addebiti di responsabilità oggettiva.
Non può essere ignorato, dalla analisi che l’interprete deve compiere, che lontano dalla fase di crisi o di insolvenza, e in specie quando l’impresa o la società sono in bonis, l’imprenditore può dare dinamicamente a singoli propri beni delle destinazioni che non necessariamente collidono ed anzi possono coesistere col principio di responsabilità di cui all’art. 2740 c.c., essendo egli semmai tenuto alla conservazione del valore del patrimonio nel suo complesso.
Egli è anzi abilitato a fare spese personali o per la famiglia la cui entità non deve essere neppure assiomaticamente minima
se la condizione economica glielo consente; non è perseguibile neppure a titolo di bancarotta semplice se, ancora quanto le sue condizioni sono favorevoli, impiega una parte contenuta del suo patrimonio in operazioni imprudenti; né il singolo suo creditore potrebbe attivare mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale se non ricorresse, quale effetto del suo comportamento quale debitore, una lesione al patrimonio capace di mettere in dubbio la realizzazione coattiva del credito».
dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio
Le Sezioni Unite hanno già avuto modo di precisare che, “per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perchè, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione” (cfr. sentenza 19/6/19% n. 16, ric. Di Francesco).
E’ quest’ultima condotta che, in quanto orientata a procurare un utile economico all’agente,
ontologicamente integra la “distrazione” ed esprime la diminuzione fittizia del patrimonio aziendale, attuata mediante il distacco di risorse finanziarie, destinato a impedirne o a ostacolarne l’apprensione da parte degli organi del fallimento, a nulla rilevando che delle risorse distratte sia stata lasciata traccia, con la possibilità quindi – almeno in astratto – per i creditori di recuperarle per il tramite degli organi fallimentari.
Nei casi di diminuzione fittizia
individuabili nella distrazione, nell’occultamento e nella dissimulazione di beni, a differenza della diminuzione effettiva del patrimonio (distruzione e dissipazione di beni), il legislatore ha inteso sanzionare chi riesce a sottrarre alcuni beni alla procedura concorsuale o semplicemente tenta di fare ciò, il che porta a concludere che il reato, con riferimento alle manovre dirette a tale scopo, si perfeziona con la dichiarazione di fallimento, elemento costitutivo del reato stesso, con la conseguenza che le successive e ulteriori iniziative non esercitano alcuna influenza sull’illecito, ormai realizzato in tutti i suoi elementi strutturali, e non determinano una sorta di progressione criminosa, che ne sposta temporalmente in avanti la consumazione.
Bancarotta fraudolenta prefallimentare e sentenza dichiarativa di fallimento nella più recente giurisprudenza di legittimità
Nei delitti di bancarotta fraudolenta prefallimentare (artt. 216, primo e terzo comma, ai quali rinviano gli artt. 222, 223, primo comma, e 227, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, di seguito L.F.) la sentenza dichiarativa di fallimento costituisce una “condizione obiettiva di punibilità estrinseca”, non un elemento costitutivo (improprio) o una condizione di esistenza del reato1 .
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