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  IMPUGNAZIONE TESTAMENTO PUBBLICO :COMNE PERCHE’ QUANDO milano vicenza bologna venezia cremona treviso verona

IMPUGNAZIONE TESTAMENTO PUBBLICO :COMNE PERCHE’ QUANDO

 

L’impugnazione di un testamento pubblico può avvenire per diversi motivi e segue precise procedure legali. Ecco una panoramica su come, perché e quando è possibile impugnare un testamento pubblico in Italia.

  1. Cos’è un testamento pubblico?

Il testamento pubblico è un atto redatto da un notaio in presenza di testimoni, che garantisce maggiore certezza rispetto ad altre forme testamentarie. Viene conservato dal notaio stesso e reso pubblico dopo la morte del testatore.

  1. Quando si può impugnare un testamento pubblico?

L’impugnazione di un testamento pubblico può avvenire nei seguenti casi principali:

  1. Vizi di forma – Se il testamento non rispetta i requisiti previsti dalla legge (ad esempio, mancanza di testimoni nei casi obbligatori).
  2. Incapacità del testatore – Se il testatore non era capace di intendere e di volere al momento della redazione del testamento.
  3. Violazione della quota di legittima – Se il testamento lede i diritti dei legittimari (coniuge, figli, ascendenti diretti).
  4. Dolo, errore o violenza – Se il testatore è stato indotto a scrivere il testamento sotto minaccia, inganno o errore.
  5. Falsità del testamento – Se ci sono prove che il testamento sia stato falsificato o alterato.
  1. Come si impugna un testamento pubblico?

Per impugnare un testamento pubblico, bisogna:

  • Raccogliere prove per dimostrare il motivo dell’impugnazione (es. certificati medici per incapacità, testimoni per dolo, perizia calligrafica per falsità).
  • Avviare un’azione legale presentando un ricorso al tribunale competente.
  • Richiedere la nullità o l’annullamento del testamento, a seconda del vizio contestato.
  1. Quali sono i tempi per impugnare un testamento pubblico?
  • 10 anni dalla pubblicazione per le azioni di nullità.
  • 5 anni dalla scoperta del vizio per le azioni di annullamento (es. incapacità del testatore o dolo).

Se hai un caso specifico e vuoi approfondire, posso aiutarti con informazioni più dettagliate o un modello di impugnazione.

 

In via principale, parte attrice ha insistito per la declaratoria di falsità del testamento del defunto Feliciano Bianchi, redatto in forma pubblica in data 20.03.2014, con conseguente declaratoria di nullità o annullamento e apertura della successione ex lege (vd. doc. n. 5 – fascicolo parte attrice).

In tesi, il testamento sarebbe affetto da nullità per violazione del requisito formale di cui all’art. 603, comma II, c.c., a mente del quale il testatore dichiara la propria volontà innanzi al notaio e ai testimoni, mentre, nel caso che ci occupa, il notaio si sarebbe limitato a leggere un testo già formato.

A tal riguardo, si osserva che la disposizione di cui all’art. 603, c.p.c., delinea lo svolgimento logico e cronologico dei comportamenti necessari, quali requisiti di forma del testamento pubblico: dichiarazione di volontà orale al notaio in presenza dei testimoni; riduzione in iscritto della dichiarazione; lettura dell’atto in presenza dei testimoni; menzioni che l’atto deve contenere; sottoscrizioni; indicazione dell’ora della sottoscrizione.

La Suprema Corte ha chiarito che le due essenziali operazioni di confezione della scheda — ricevimento della dichiarazione e riduzione in iscritto — sono idealmente distinte e pertanto possono materialmente svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale (Cass. sent. n. 1649/2017;Cass. sent. n. 30221/2023).

In particolare, in tema di successione mortis causa, nel testamento pubblico le operazioni attinenti al ricevimento delle disposizioni testamentarie e quelle relative alla confezione della scheda sono idealmente distinte e, pertanto, possono svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale; in tal caso, qualora la scheda sia predisposta dal notaio, condizione necessaria e sufficiente di validità del testamento è che egli, prima di dare lettura della scheda stessa, faccia manifestare di nuovo al testatore la sua volontà in presenza dei testi (Cass. Sent. n. 30221/2023).

In passato è stato poi precisato che, poiché la legge prescrive a pena di nullità per la formazione del testamento pubblico che il testatore dichiari in presenza dei testimoni la sua volontà e che il notaio, dopo averne curato la redazione in iscritto, debba darne lettura al testatore in presenza dei testimoni stessi, la osservanza di tale duplice formalità, da eseguire entrambe alla simultanea presenza del notaio, del testatore e dei testimoni, è intesa al fine di raggiungere la maggiore garanzia di certezza che il contenuto del testamento sia l’eco fedele della libera e cosciente volontà manifestata dal testatore.

Pertanto tale finalità di legge, nel caso di testamento già predisposto dal notaio senza la presenza dei testimoni non è raggiunta se non a condizione che, prima di dar lettura dell’atto, il notaio faccia manifestare di nuovo al testatore la sua dichiarazione di volontà in presenza dei testimoni, e ciò non può essere supplito dalla sola lettura dell’atto fatta dal notaio alla presenza dei testimoni e del testatore, ancorché questi ne confermi il contenuto con semplici monosillabi di approvazione o con gesti espressivi del capo (Cass. Sent. n. 3552/1971).

Tanto premesso, alla luce delle dichiarazioni rese dai testi, è emerso che le prescrizioni formali imposte dal dettato di cui all’art. 603, c.c., sono state rispettate.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA

SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Simone Medioli Devoto Presidente

dott.ssa Angela Casalini Giudice Relatore

dott. Andrea Fiaschi Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1001/2022 promossa da:

***, con il patrocinio dell’avv. CANTONI ANDREA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CANTONI ANDREA

ATTORE

contro

5 CONVENUTI, con il patrocinio dell’avv. MAZZA FRANCESCA MARIA, elettivamente domiciliati in VIA EMILIA S. PIETRO 27 REGGIO EMILIA, presso il difensore avv. MAZZA FRANCESCA MARIA

2 CONVENUTI

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Conclusioni per parte attrice: “Parte attrice insiste per l’accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare dichiarare l’incapacità a testimoniare ai sensi dell’art. 246 c.p.c. del Notaio *** e per l’effetto non utilizzare ai fini della decisione le dichiarazioni testimoniali rese dallo stesso all’udienza del 7.11.2023;

in via preliminare: ai sensi dell’art. 224 c.p.c. disporre il sequestro del testamento pubblico del sig. Feliciano Bianchi redatto in data 20.3.2014 dal notaio ***, dal medesimo depositato;

in via principale, nel merito per le ragioni in narrativa, 1. accertare e dichiarare la falsità del testamento pubblico del sig. Feliciano Bianchi redatto in data 20.3.2014 dal notaio ***, e per l’effetto 2. accertare e dichiarare la nullità ovvero l’annullamento del testamento pubblico predetto con la conseguente attribuzione all’attrice Antonia Bianchi, unitamente alla sorella Ginevra Bianchi ed al fratello Stefano Bianchi, della qualifica di erede ex lege del defunto Feliciano Bianchi. Con vittoria di spese e compenso professionale oltre accessori di legge“;

conclusioni per parte convenuta: “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta, previo il rifiuto del contraddittorio su eventuali nuove e/o modificate domande In via preliminare nel merito Dichiarare la nullità dell’atto di citazione ex artt. 163 e 164 c.p.c., per la ragioni di cui in premessa alla comparsa di costituzione, poiché assolutamente incerto, generico e indeterminato. In via principale nel merito Respingersi le domande tutte, espresse nei confronti dei sig.ri *** nella loro precisa qualità, poiché infondate, non provate. Dichiarare l’inammissibilità e infondatezza della domanda volta ad ottenere la dichiarazione di falsità del testamento pubblico redatto il giorno 20.03.2014 presso il Notaio Dott. *** e, per l’effetto, respingere la domanda di nullità del medesimo. Respingere, del pari, la domanda di annullamento della scheda testamentaria del defunto Sig. Bianchi Feliciano, poiché non provata e infondata in fatto e diritto, atteso che il testamento impugnato costituisce e rappresenta la chiara manifestazione delle ultime volontà del de cuius e, per l’effetto, riconoscere e dichiarare valido e inoppugnabile il testamento pubblico del defunto Sig. Bianchi Feliciano del giorno 20.03.2014.

Dichiarare in ogni caso l’inammissibilità, inaccoglibilità, irricevibilità, o come meglio, delle domande tutte formulate, poiché non provate, per nulla circostanziate e assolutamente pretestuose. In ogni caso con vittoria di spese, e compensi della causa. In via istruttoria Questa difesa rinnova e ribadisce le opposizioni dedotte nei confronti delle richieste istruttorie attoree richiamando il contenuto delle tre memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. depositate. In particolare, si sottolinea la mancata reiterazione della richiesta di sequestro preventivo ex art. 224 c.p.c. da ritenersi quindi abbandonata“.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato rispettivamente in data 8 e 10.03.2022 Antonia Bianchi conveniva in giudizio i chiamati all’eredità, collettivamente e impersonalmente, di Rossi Lorena, nonché Stefano Bianchi e Ginevra Bianchi, chiedendo che, accertata la falsità del testamento pubblico del defunto Feliciano Bianchi, redatto in data 20.03.2014, ne venisse conseguentemente dichiarata la nullità e aperta la successione ex lege del de cuius.

Deduceva parte attrice che Feliciano Bianchi aveva così disposto delle proprie sostanze: aveva legato in favore di *** la propria casa sita in Salsomaggiore Terme (PR), via *** n.***; aveva lasciato a titolo di legato a *** la somma di euro 5.000,00; a ciascuno dei nipoti, figli del fratello premorto ***, aveva legato la somma di euro di 250.000,00; aveva istituito erede universale la nuora, Rossi Lorena, moglie del figlio premorto. Aggiungeva l’attrice che, all’atto della redazione del testamento pubblico, Feliciano Bianchi aveva omesso di dichiarare, alla presenza dei testimoni e del notaio, la propria volontà, limitandosi a sottoscrivere, unitamente al testimone, l’atto che gli era stato letto dal notaio.

Pertanto, il testamento non era frutto della libera volontà del testatore, espressa innanzi al notaio, tenuto conto che il testo della scheda testamentaria era già stato preparato, tanto che Rossi Lorena, presente durante la lettura del testamento, aveva chiesto al notaio di modificare il contenuto dell’atto, nel senso di includervi il legato a favore di ***.

Con comparsa di risposta depositata in data 25.05.2022 si costituivano nel presente giudizio ***, eredi di Rossi Lorena, eccependo, in via pregiudiziale, la nullità dell’atto di citazione per essere le domande indeterminate nel petitum e causa petendi e, nel merito, insistendo per il rigetto delle domande avversarie.

All’udienza del 28.09.2022 il Giudice rigettava la richiesta attorea di sequestro preventivo del testamento, essendo lo stesso depositato presso il notaio *** e concedeva alle parti i termini di cui all’art. 183, comma VI, c.p.c.

All’udienza del 18.05.2023 veniva dichiarata la contumacia dei convenuti Ginevra e Stefano Bianchi.

Istruita la causa mediante assunzione di prova testimoniale, con ordinanza ex art. 127 ter, c.p.c., del 3.07.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

***

Sulla nullità dell’atto di citazione.

È necessario premettere che la Suprema Corte si è più volte espressa nel senso che la nullità della citazione comminata dall’art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando “l’esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda“, prescritta dal numero 4 dell’art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l’identificazione della “causa petendi” della domanda va operata con riguardo all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall’assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua “ratio” ispiratrice nell’esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (Cass. Sent. n. 11751/2013).

In altre parole, la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell’art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell’esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, tenuto conto che comunque la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall’intero contesto dell’atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l’obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell’attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva.

Nel caso che ci occupa, in considerazione dell’intero contesto dell’atto, non è ravvisabile la dedotta indeterminatezza intrinseca dell’atto di citazione, né risulta dimostrato il pregiudizio o la difficoltà che il convenuto, nell’apprestare la propria difesa nei confronti di parte attrice, abbia subito a causa della presunta genericità dell’atto o assenza di connessione tra le domande proposte.

Ed invero, le domanda formulate da parte attrice nei confronti dei convenuti sono chiaramente intese a far accertare e dichiarare la falsità del testamento pubblico del sig. Feliciano Bianchi, e conseguentemente la nullità o l’annullabilità del testamento predetto per non essere stato redatto secondo le formalità prescritte dalla legge in materia. Le domande proposte tengono altresì conto che, tanto la declaratoria di falsità, quanto l’accertamento della insussistenza delle formalità previste dalla legge, priverebbero il testamento di validità e renderebbero inefficace la delazione testamentaria. Di qui, la richiesta di parte attrice di essere riconosciuta, unitamente alla sorella Ginevra e al fratello Stefano, erede ex lege del de cuius.

Con riferimento alla domanda avanzata da parte attrice volta ad accertare e dichiarare la nullità ovvero l’annullamento del testamento pubblico del sig. Feliciano Bianchi, va precisato che nello stesso giudizio possono altresì essere proposte, in forma alternativa o subordinata, due diverse richieste tra loro incompatibili senza che con ciò venga meno l’onere della domanda ed il dovere di chiarezza che l’attore è tenuto ad osservare nelle proprie allegazioni; ne consegue che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che accolga una delle domande come sopra proposte, in quanto il rapporto di alternatività o di subordinazione tra esse esistente non esclude che ciascuna di esse rientri nel “petitum” (Cass. II, sent. n. 2331/2022).

Pertanto, non merita accoglimento l’eccezione di nullità dell’atto di citazione sollevata da parte convenuta.

Sulle domande di parte attrice

In via principale, parte attrice ha insistito per la declaratoria di falsità del testamento del defunto Feliciano Bianchi, redatto in forma pubblica in data 20.03.2014, con conseguente declaratoria di nullità o annullamento e apertura della successione ex lege (vd. doc. n. 5 – fascicolo parte attrice).

In tesi, il testamento sarebbe affetto da nullità per violazione del requisito formale di cui all’art. 603, comma II, c.c., a mente del quale il testatore dichiara la propria volontà innanzi al notaio e ai testimoni, mentre, nel caso che ci occupa, il notaio si sarebbe limitato a leggere un testo già formato.

A tal riguardo, si osserva che la disposizione di cui all’art. 603, c.p.c., delinea lo svolgimento logico e cronologico dei comportamenti necessari, quali requisiti di forma del testamento pubblico: dichiarazione di volontà orale al notaio in presenza dei testimoni; riduzione in iscritto della dichiarazione; lettura dell’atto in presenza dei testimoni; menzioni che l’atto deve contenere; sottoscrizioni; indicazione dell’ora della sottoscrizione.

La Suprema Corte ha chiarito che le due essenziali operazioni di confezione della scheda — ricevimento della dichiarazione e riduzione in iscritto — sono idealmente distinte e pertanto possono materialmente svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale (Cass. sent. n. 1649/2017;Cass. sent. n. 30221/2023).

In particolare, in tema di successione mortis causa, nel testamento pubblico le operazioni attinenti al ricevimento delle disposizioni testamentarie e quelle relative alla confezione della scheda sono idealmente distinte e, pertanto, possono svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale; in tal caso, qualora la scheda sia predisposta dal notaio, condizione necessaria e sufficiente di validità del testamento è che egli, prima di dare lettura della scheda stessa, faccia manifestare di nuovo al testatore la sua volontà in presenza dei testi (Cass. Sent. n. 30221/2023).

In passato è stato poi precisato che, poiché la legge prescrive a pena di nullità per la formazione del testamento pubblico che il testatore dichiari in presenza dei testimoni la sua volontà e che il notaio, dopo averne curato la redazione in iscritto, debba darne lettura al testatore in presenza dei testimoni stessi, la osservanza di tale duplice formalità, da eseguire entrambe alla simultanea presenza del notaio, del testatore e dei testimoni, è intesa al fine di raggiungere la maggiore garanzia di certezza che il contenuto del testamento sia l’eco fedele della libera e cosciente volontà manifestata dal testatore.

Pertanto tale finalità di legge, nel caso di testamento già predisposto dal notaio senza la presenza dei testimoni non è raggiunta se non a condizione che, prima di dar lettura dell’atto, il notaio faccia manifestare di nuovo al testatore la sua dichiarazione di volontà in presenza dei testimoni, e ciò non può essere supplito dalla sola lettura dell’atto fatta dal notaio alla presenza dei testimoni e del testatore, ancorché questi ne confermi il contenuto con semplici monosillabi di approvazione o con gesti espressivi del capo (Cass. Sent. n. 3552/1971).

Tanto premesso, alla luce delle dichiarazioni rese dai testi, è emerso che le prescrizioni formali imposte dal dettato di cui all’art. 603, c.c., sono state rispettate.

Ed infatti, il teste *** notaio che ha redatto il testamento pubblico, sentito all’udienza del 7.11.2023, ha riportato che il contenuto del testamento era stato discusso in un incontro preliminare con il testatore, avvenuto in data 18.3.2014 presso Villa ***, dove il de cuius soggiornava. Ha aggiunto che, tanto nel corso del predetto incontro, quanto all’appuntamento del 20.3.2014, prima di procedere alla redazione del testamento, il de cuius gli aveva esposto le sue intenzioni, in particolare per quanto attiene alla questione dei due legati ai nipoti e alla sua volontà di istituire la nuora, Rossi Lorena, erede universale, tanto che la redazione del testamento aveva richiesto un lungo lasso di tempo.

Il teste ha altresì chiarito che, alla presenza dei testimoni, il de cuius aveva ribadito le proprie volontà, che egli aveva trasposto nella scheda testamentaria e successivamente gliene aveva dato lettura, facendo poi firmare al testatore il documento. Il teste ha altresì precisato che il de cuius era stato accompagnato presso il suo studio dalla sig.ra Rossi, la quale era stata prontamente invitata ad uscire dalla stanza prima che iniziasse il colloquio riservato con il de cuius e che, prima di uscire, la sig.ra Rossi aveva detto al testatore “Ricordati di *** (ossia la sig.ra ***). Tuttavia, il teste ha aggiunto che era stato comunque il de cuius a riferirgli la propria volontà di prevedere un ulteriore legato in favore della sig.ra *** per la somma di euro 5.000,00. Infine, a conferma che le ultime volontà del defunto Feliciano Bianchi riflettevano ciò che era stato poi riportato nella scheda testamentaria, il teste ha dichiarato che, prima di procedere alla lettura del testamento, si era premurato di chiedere al sig. Bianchi conferma delle proprie volontà testamentarie, tant’è che poi, all’esito della lettura del testamento, il sig. Feliciano Bianchi aveva battuto il pungo sul tavolo e detto “sono contento, ho fatto quello che volevo“.

Nelle proprie conclusioni parte attrice ha chiesto dichiararsi la nullità della testimonianza resa dal notaio ***, perché incapace a testimoniare, rivestendo – in tesi – un interesse diretto in causa, in quanto avrebbe potuto essere esposto a responsabilità penale e civile, qualora fosse emersa la falsità del testamento redatto.

In via del tutto assorbente, si osserva che, come chiarito dalla Suprema Corte, qualora la parte abbia formulato l’eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell’articolo 157 c.p.c., l’interessato ha l’onere di eccepire subito dopo l’escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità (Cass. sent. 9456/23). Nel caso che ci occupa alcun rilievo è stato formulato dalla difesa di parte attrice dopo l’assunzione della prova testimoniale, cosicché, quand’anche la testimonianza fosse stata affetta da nullità, questa si sarebbe in ogni caso sanata.

Né vi è un problema di attendibilità delle dichiarazioni rese dal notaio ***, in quanto hanno trovato piena conferma all’esito di quanto affermato dalla teste ***, sentita all’udienza del 26.09.2023, dipendente dello studio notarile *** e presente alla redazione del testamento in qualità di testimone. Ed infatti, la teste ha ribadito che il testatore aveva avuto due incontri preliminari alla redazione del testamento pubblico con il notaio ***, e che, in data 20.03.2014, presso lo studio notarile, il testatore aveva confermato le sue volontà alla presenza dei testimoni, dopo averne parlato lungamente con il notaio, il quale voleva esser certo che il sig. Bianchi avesse contezza degli effetti delle sue disposizioni testamentarie. Ha aggiunto che la sig.ra Rossi non aveva presenziato agli incontri tra il notaio e il testatore antecedenti alla redazione del testamento e finalizzati alla raccolta delle intenzioni del de cuius, né era presente al momento della redazione del testamento, quando all’interno dell’ufficio vi erano unicamente il testatore, il notaio e i due testimoni.

Peraltro, le dichiarazioni rese dai testi *** non si pongono in contraddizione con quanto dichiarato da *** animatrice presso la struttura per anziani *** e presente anch’ella alla redazione del testamento, in qualità di testimone.

Ed infatti, la sig.ra *** non ha negato che il sig. Bianchi avesse ripetuto le proprie volontà innanzi al notaio, ma si è limitata a riferire di non ricordare se lo avesse fatto, chiarendo però che, dopo che il Notaio aveva dato lettura delle volontà del testatore, quest’ultimo le aveva confermate con un cenno del capo, annuendo.

Da quanto premesso, emerge, quindi, che vi è stata un’interlocuzione tra notaio e testatore, la quale si è sviluppata certamente in costanza di un incontro, antecedente alla redazione del testamento pubblico datato 20.03.2014, e che il contenuto del testamento è stato successivamente discusso anche nel corso dell’appuntamento fissato per la redazione, alla presenza dei testimoni, di fronte ai quali il de cuius ha ribadito la propria volontà. Pertanto, del tutto correttamente il notaio ha attestato che il de cuius aveva dichiarato le proprie volontà alla presenza dei testimoni. Dal rispetto di tutte le formalità imposte dal dettato di cui all’art. 603, c.c., discende il rigetto delle domande proposte da parte attrice.

Sulle spese di lite

Le spese di lite seguono la soccombenza, cosicché parte attrice è tenuta a rifondere ai convenuti costituiti, in solido tra loro, essendo difesi da un unico avvocato, le spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 7.616,00, avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/14, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda.

P.Q.M.

Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 1001/2022, introdotta da Antonia Bianchi nei confronti di ***, così provvede:

Rigetta le domande proposte da Antonia Bianchi;

Condanna Antonia Bianchi a corrispondere in favore di ***, in solido tra loro, le spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 7.616,00, oltre IVA, c.p.a. e 15% di spese forfettarie.

Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del 30.12.2024

La Giudice rel. est.

dott.ssa Angela Casalini

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