ecobonus 4

IMPRESE EDILI LAVORI 110 E FACCIATE AVVOCATO ESPERTO NAZIONALE

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Per molte imprese è stata una manna piovuta dal cielo, imprese edili che andavano molto male  prima della legge ecobonus 90 e 110 % a, con i lavori 90 e 110 hanno guadagnato molto .

IMPRESE EDILI LAVORI 110 E FACCIATE AVVOCATO ESPERTO NAZIONALE

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Verranno eseguiti severissimi controlli, e in caso di necessita’ sulla legge ecobons sanzioni civili  e penali chiama te l’avvocato Sergio Armaroli 051 6447838

requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, spettanti ai sensi del citato articolo, nonche’ gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti di cui all’art. 1, comma 220 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e gli interventi che danno diritto alla detrazione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

IMPRESE EDILI SUPERBONUS 110%, ECOBONUS AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA

IMPRESE EDILI SUPERBONUS 110%, AVVOCATO ESPERTO VICENZA

IMPRESE EDILI SUPERBONUS 110%, AVVOCATO ESPERTO BRESCIA

IMPRESE EDILI ECOBONUS SUPERBONUS 110%, ESPERTO RAVENNA

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Preambolo

In vigore dal 06/10/2020

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

ed

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante legge finanziaria per il 2007 e, in particolare, i commi da 344 a 349;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, come modificato dal decreto ministeriale 26 ottobre 2007 e coordinato con il decreto ministeriale 7 aprile 2008 e con il decreto ministeriale 6 agosto 2009, recante disposizioni in materia di detrazioni fiscali per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell’art. 1, comma 349 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l’art. 1, commi da 20 a 24 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha esteso l’ambito degli interventi del comma 347 della legge 296 del 2006 anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, modificando altresi’ alcune procedure di incentivazione;

Visto l’art. 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha previsto la ripartizione delle detrazioni in cinque rate annuali di pari importo;

Visto l’art. 1, comma 48 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che ha previsto la proroga degli incentivi per interventi effettuati entro il 31 dicembre 2011, con possibilita’ di detrarre la spesa sostenuta in dieci rate fino a un tetto massimo di spesa, differenziato per categoria di intervento;

Visto l’art. 4, comma 4, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha prorogato la detrazione del 55% fino al 31 dicembre 2012 aggiungendo, agli interventi agevolabili, la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;

Visto l’art. 11 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese, che ha prorogato le detrazioni agli interventi effettuati entro il 30 giugno 2013;

Visto l’art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia, che ha disposto la proroga delle detrazioni al 31 dicembre 2013 e, nel caso di interventi su parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unita’ immobiliari di cui si compone il condominio, al 30 giugno 2014, disponendo inoltre l’innalzamento dell’entita’ della detrazione nella misura del 65% per spese sostenute dal 6 giugno 2013;

Visto l’art. 1, comma 193 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha prorogato la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, confermandola nella misura del 65%, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;

Visto l’articolo 1, comma 47 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, in forza dei quali spetta una detrazione dell’imposta lorda per una quota pari al 65 per cento delle spese, rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, anche per gli interventi di acquisto e posa in opera delle schermature solari e di acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particolare, l’art. 1: comma 74, in forza del quale le detrazioni sono state prorogate fino al 31 dicembre 2016;

comma 87, in forza del quale le detrazioni sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati;

comma 88, in forza del quale spetta una detrazione dell’imposta lorda per una quota pari al 65 per cento per gli interventi di acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti nelle unita’ abitative;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, in particolare, l’art. 1: comma 2, lettera a), punti 1 e 2, che proroga le detrazioni fino al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2021 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali;

comma 2, lettera a) punto 3, in forza del quale sulle detrazioni per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali sono dettate le regole per l’aumento delle stesse dal 65% al 70% ed al 75%;

Visto l’art. 4-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai sensi del quale e’ previsto che: l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, sulle attestazioni di prestazione energetica relative alla sussistenza delle condizioni di ammissibilita’ al beneficio, asseverate da professionisti abilitati, con procedure e modalita’ disciplinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il ministero dell’economia e delle finanze;

la non veridicita’ dell’attestazione comporta la decadenza del beneficio, ferma restando la responsabilita’ del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti;

a info appalto

CONTRATTO APPALTO

le autorizzazioni di spesa in favore di ENEA per i controlli predetti per gli anni dal 2017 al 2021;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 e, in particolare, l’art. 1, comma 3, lettera a), che: proroga le detrazioni fino al 31 dicembre 2018 e le rimodula nella misura del 50 percento per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari, di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con determinate caratteristiche e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;

prevede la detrazione fiscale nella misura del 65 percento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;

per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, prevede una detrazione nella misura dell’80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell’85 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori;

ha esteso i controlli a campione dell’ENEA a tutti gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali;

ha esteso le detrazioni agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche’ dagli enti aventi le stesse finalita’ sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di societa’ che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing;

con uno o piu’ decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha previsto la definizione dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle detrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha prorogato le detrazioni fiscali di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 per l’anno 2019;

Visto l’art. 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a mente del quale e’ prevista la possibilita’, per il soggetto avente diritto alle detrazioni, di optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, la quale: ha prorogato le detrazioni fiscali di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 per l’anno 2020;

nello stesso art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, ha soppresso i periodi terzo, quarto e quinto del comma 2 lettera b-bis) e ha sostituito il comma 3.1 limitando lo sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dal fornitore ai casi in cui l’intervento si configura come ristrutturazione importante di primo livello e quando l’importo dei lavori e’ pari o superiore a 200.000 euro;

ai commi 219, 220, 221 e 222 dell’art. 1 ha introdotto la detrazione del 90% per le spese sostenute per gli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per i cui requisiti tecnici e per i controlli rimanda al comma 3-ter del decreto-legge n. 63 del 2013;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che: all’art. 119 ha introdotto, tra l’altro, l’aliquota di detrazione del 110% per determinati interventi di efficientamento energetico degli edifici, nonche’ i requisiti tecnici da rispettare per l’accesso al beneficio, rimandando per tale aspetto al decreto di cui al comma 3-ter dell’art. 14 del decreto-legge n. 63/2013;

all’art. 121 ha previsto, tra l’altro, modifiche alla disciplina della cessione del credito per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, concernente il recepimento della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante «Modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 recante «Schemi e modalita’ di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 recante «Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 gennaio 2010, di attuazione dell’art. 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione dei commi 344 e 345 della legge finanziaria 2007;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 28 febbraio 2017, n. 58, recante «Sisma Bonus – Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonche’ le modalita’ per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, recante «Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attivita’ di edilizia libera, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222»;

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 recante «Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici»;

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2017, n. 186 recante «egolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide»;

Decreta:

Art. 1 Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

SUPERBONUS

SUPERBONUS

In vigore dal 06/10/2020

  1. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 14, comma 3-ter, del decreto-legge n. 63 del 2013, definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, spettanti ai sensi del citato articolo, nonche’ gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti di cui all’art. 1, comma 220 della legge 27 dicembre 2019, n. 160e gli interventi che danno diritto alla detrazione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.
  2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192e le definizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici». Si applicano altresi’ le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 recante approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attivita’ edilizia libera, e delle vigenti norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018.
  3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
  4. a) Bonus Facciate: la misura di cui ai commi 219, 220, 221 e 222 dell’ 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  5. b) Decreto Rilancio: il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
  6. c) Decreto Requisiti Minimi: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici»;
  7. d) Decreto Relazioni Tecniche: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 recante «Schemi e modalita’ di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici»;
  8. e) Decreto Linee Guida APE: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 recante «Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici»;
  9. f) fornitore: fabbricante o suo rappresentante autorizzato nell’Unione europea oppure importatore che immette o mette in servizio il prodotto sul mercato dell’Unione, ovvero fornitore di servizi;
  10. g) sostituzione funzionale: installazione di un micro-cogeneratore di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), punti ix e x, adibito all’uso di impianto di climatizzazione invernale, in sostituzione di un generatore di calore precedentemente installato, il quale puo’ rimanere installato con esclusiva funzione di apparecchio di riscaldamento supplementare;
  11. h) tecnico abilitato: soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali;
  12. i) edificio unifamiliare: per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un’unica unita’ immobiliare di proprieta’ esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o piu’ accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare. Una unita’ immobiliare puo’ ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprieta’ esclusiva (ad uso/ autonomo esclusivo) e la presenza di un «accesso autonomo dall’esterno», presuppone che l’unita’ immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unita’ immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprieta’ esclusiva;
  13. j) parti comuni degli edifici: le parti di cui all’ 1117 del codice civile, degli edifici dotati di piu’ unita’ immobiliari;
  14. k) interventi trainanti: interventi eseguiti ai sensi dell’art. 119, comma 1 del Decreto Rilancio;
  15. l) interventi trainati: interventi eseguiti ai sensi dell’art. 119, comma 2 del Decreto Rilancio;
  16. m) finestre comprensive di infissi: le chiusure tecniche trasparenti e opache, apribili e assimilabili, e dei cassonetti, comprensivi degli infissi.

 

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