incidente-grave-danno-risarcimento-

guida in stato di ebbrezza,

in caso di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, sussiste il dovere per il giudice di disporre la sospensione della patente di guida

Ma la tenuità del fatto può essere applicata alla guida sotto effetto dell’alcol?

La norma merita una attenta analisi anche caso per caso 

 
 
 
Questa Corte ha gia’ statuito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, in caso di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, sussiste il dovere per il giudice di disporre la sospensione della patente di guida atteso che l’applicazione della causa di non punibilita’ presuppone l’accertamento del fatto cui consegue, ai sensi dell’articolo 186 C.d.S., l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria (Sez. 4, n. 44132 del 09/09/2015 – dep. 02/11/2015, Longoni, Rv. 264830). Appare rilevante in questa sede la diversita’ dei presupposti: a mente dell’articolo 186, comma 2, lettera b) e c), “all’accertamento della violazione consegue in ogni caso…” la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida. E’ quindi necessario, ma anche sufficiente, l’accertamento del fatto. Diversamente, per la confisca l’articolo 186, comma 2, lettera c), richiede una pronuncia di condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti.
La giurisprudenza di legittimita’ ha avuto modo di occuparsi della relazione tra confisca e 131 bis c.p., in tema di armi. Ha affermato che la misura di sicurezza patrimoniale della confisca e’ imposta per tutti i reati concernenti le armi ed e’ obbligatoria anche in caso di proscioglimento dell’imputato per particolare tenuita’ del fatto ai sensi dell’articolo 131 bis c.p., restando esclusa soltanto nell’ipotesi di assoluzione nel merito per insussistenza del fatto (Sez. 1, n. 54086 del 15/11/2017 – dep. 30/11/2017, P.M. in proc. Loukili, Rv. 272085). Tale principio fonda, del tutto correttamente, sulla previsione della L. n. 152 del 1975, articolo 6, secondo il quale “Il disposto del primo capoverso dell’articolo 240, si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonche’ le munizioni e gli esplosivi”. Poiche’ l’articolo 240 c.p., comma 2, dispone (anche) che e’ sempre disposta la confisca delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non e’ stata pronunciata condanna, ben si coglie che la ammissibilita’ della confisca delle armi trova una specifica base legale.
 
 
Guida in stato di ebbrezza – Tenuità del fatto – Non punibilità ex art. 131 bis c.p. – Sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida – Applicazione – Confiscabilità del veicolo – Non è ammissibile perché richiede una pronuncia di condanna o pena concordata
REPUBBLICA ITALIANA guida in stato di ebbrezza tenuita’ del fatto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUMU Giacomo – Presidente
Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere
Dott. DOVERE Salvatore – rel. Consigliere
Dott. TORNESI Daniela Rita – Consigliere
Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
INCIDENTE CON VITTIME, FERITI GRAVI STRDA AUTOSTRADA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 10/04/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. DE MASELLIS Mariella, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;
Il difensore presente avvocato (OMISSIS) in difesa di (OMISSIS) si associa alle conclusioni del Procuratore Generale;
chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
  1. Il Tribunale di Brescia condannava (OMISSIS) alla pena ritenuta equa per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera c)). La sentenza e’ stata riformata dalla Corte di Appello di Brescia, la quale ha ritenuto che l’imputato fosse non punibile per la particolare tenuita’ del fatto, ai sensi dell’articolo 131 bis c.p., ed ha disposto la restituzione al (OMISSIS) del velocipede utilizzato per commettere il reato.
  2. Avverso tale decisione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia propone ricorso per cassazione.
Con il ricorso deduce l’inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 186 C.d.S., in quanto il Giudice avrebbe dovuto disporre la sanzione amministrativa accessoria della confisca del velocipede condotto dall’imputato al momento del fatto, siccome in proprieta’ del medesimo, chiedendo l’annullamento della sentenza in parte qua con i conseguenti provvedimenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Il ricorso e’ infondato e va pertanto rigettato.

3.1. Nel caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena per il reato di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera c), il giudice ha l’obbligo di disporre la confisca del veicolo condotto dal trasgressore (quale “sanzione amministrativa accessoria”, giusta il testo dell’articolo 224 ter C.d.S., che ha cosi’ qualificato una misura che in precedenza era da considerare una “sanzione penale accessoria”, in forza di quanto statuito dalla Corte costituzionale e dalle Sezioni unite della cassazione, rispettivamente nelle sentenze 4 giugno 2010 n. 196 e 25 febbraio 2010, Proc. Rep. Trib. Pordenone in proc. Caligo).
Per l’effetto, in tali casi, il giudice deve disporre la confisca e la sentenza, a cura del cancelliere, viene trasmessa in copia al prefetto competente (articolo 224 ter C.d.S., comma 2), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato; senza che rilevi che il veicolo oggetto dalla confisca non sia stato sottoposto a sequestro preventivo.
La disposizione non contempla la confisca nei casi in cui l’imputato riporti una pronuncia diversa da quelle appena menzionate.
Si pone quindi il tema della confiscabilita’ del veicolo nel caso in cui l’imputato venga ritenuto non punibile per la particolare tenuita’ del fatto.
L’osservanza del principio di legalita’ impone di ritenere che la confisca non sia ammessa.
Questa Corte ha gia’ statuito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, in caso di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, sussiste il dovere per il giudice di disporre la sospensione della patente di guida atteso che l’applicazione della causa di non punibilita’ presuppone l’accertamento del fatto cui consegue, ai sensi dell’articolo 186 C.d.S., l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria (Sez. 4, n. 44132 del 09/09/2015 – dep. 02/11/2015, Longoni, Rv. 264830). Appare rilevante in questa sede la diversita’ dei presupposti: a mente dell’articolo 186, comma 2, lettera b) e c), “all’accertamento della violazione consegue in ogni caso…” la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida. E’ quindi necessario, ma anche sufficiente, l’accertamento del fatto. Diversamente, per la confisca l’articolo 186, comma 2, lettera c), richiede una pronuncia di condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti.
La giurisprudenza di legittimita’ ha avuto modo di occuparsi della relazione tra confisca e 131 bis c.p., in tema di armi. Ha affermato che la misura di sicurezza patrimoniale della confisca e’ imposta per tutti i reati concernenti le armi ed e’ obbligatoria anche in caso di proscioglimento dell’imputato per particolare tenuita’ del fatto ai sensi dell’articolo 131 bis c.p., restando esclusa soltanto nell’ipotesi di assoluzione nel merito per insussistenza del fatto (Sez. 1, n. 54086 del 15/11/2017 – dep. 30/11/2017, P.M. in proc. Loukili, Rv. 272085). Tale principio fonda, del tutto correttamente, sulla previsione della L. n. 152 del 1975, articolo 6, secondo il quale “Il disposto del primo capoverso dell’articolo 240, si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonche’ le munizioni e gli esplosivi”. Poiche’ l’articolo 240 c.p., comma 2, dispone (anche) che e’ sempre disposta la confisca delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non e’ stata pronunciata condanna, ben si coglie che la ammissibilita’ della confisca delle armi trova una specifica base legale.
Non altrettanto puo’ dirsi per la confisca del veicolo nel caso di guida in stato di ebbrezza, quando il fatto sia valutato di particolare tenuita’, non essendo revocabile in dubbio che non si e’ in presenza di una sentenza di condanna o a questa assimilabile.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.

Originally posted 2020-01-09 09:36:39.

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