- EREDITA’ TUTTO SULL’EREDITA’
- DIVISIONE EREDITARIA CHIAMA
- L’AVVOCATO SERGIO ARMAROLI
VICENZA TREVISO BOLOGNA RAVENNA PADOVA VENEZIA ROVIGO FORLI CESENA SOLUZIONI EREDITA’ TESTAMENTI 051 6447838
La risoluzione di una controversia ereditaria può essere un processo complicato e lungo. È importante consultare un avvocato esperto in diritto successorio per ottenere una consulenza personalizzata. Tuttavia, ci sono alcuni passaggi generali che possono essere utili per risolvere una controversia ereditaria.
**1. **Identificare le parti interessate e i loro interessi. Le parti interessate in una controversia ereditaria sono gli eredi, i creditori del defunto e chiunque altro possa avere un interesse nell’eredità. È importante identificare le parti interessate e comprendere i loro interessi per poter trovare una soluzione che soddisfi tutti.
**2. **Raccogliere informazioni sull’eredità. È importante raccogliere quante più informazioni possibili sull’eredità, inclusi i beni del defunto, i suoi debiti e le sue disposizioni testamentarie. Queste informazioni saranno utili per valutare le opzioni per la risoluzione della controversia.
**3. **Provare a risolvere la controversia in modo amichevole. La risoluzione amichevole di una controversia è sempre la soluzione preferita. Se le parti interessate sono disposte a collaborare, è possibile trovare una soluzione che soddisfi tutti. Ci sono diversi modi per risolvere una controversia amichevolmente, ad esempio attraverso la mediazione o la negoziazione.
Le controversie ereditarie immobiliari sono tra le più comuni. Possono riguardare diversi aspetti, come la proprietà dell’immobile, la divisione dell’immobile, o i diritti sull’immobile.
Alcune delle controversie ereditarie immobiliari più comuni includono:
- Questioni di proprietà: un erede può contestare la proprietà di un immobile da parte di un altro erede, ad esempio sostenendo che l’immobile non faceva parte dell’asse ereditario o che l’erede che lo rivendica non è un erede legittimo.
- Questioni di divisione: gli eredi possono non essere d’accordo su come dividere un immobile, ad esempio se dividerlo in parti uguali o in parti diverse, o se venderlo e dividere il ricavato.
- Questioni di diritti: un erede può contestare i diritti di un altro erede sull’immobile, ad esempio sostenendo che l’erede che rivendica i diritti non vive nell’immobile o che non lo utilizza in modo appropriato.
La risoluzione di una controversia ereditaria immobiliare può essere un processo complicato e lungo. È importante consultare un avvocato esperto in diritto successorio per ottenere una consulenza personalizzata.
Ecco alcuni suggerimenti per risolvere una controversia ereditaria immobiliare:
- Rimanere calmi e professionali. È importante mantenere la calma e la professionalità durante il processo di risoluzione della controversia.
- Essere disposti a scendere a compromessi. La risoluzione di una controversia ereditaria immobiliare spesso richiede compromessi da parte di tutte le parti interessate.
- Siate preparati a un processo lungo. La risoluzione di una controversia ereditaria immobiliare può richiedere mesi o addirittura anni.
Se non è possibile risolvere la controversia in modo amichevole, è possibile seguire un percorso legale. In questo caso, l’avvocato potrà presentare una domanda al tribunale per risolvere la controversia. Il tribunale può emettere un’ordinanza che stabilisce la proprietà dell’immobile, la divisione dell’immobile, o i diritti sull’immobile.
AVVOCATO CAUSE EREDITARIE TESTAMENTO EREDI BOLOGNA
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Art. 456 Apertura della successione
La successione si apre al momento della morte (Cod. Civ. 4, 58 e ANCONseguenti), nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto (Cod. Civ. 43, 45).
Art. 457 Delazione dell’eredità
L’eredità si devolve per legge (Cod. Civ. 565 e seguenti) o per testamento (Cod. Civ. 587 e seguenti; Cost. 42 4° comma).
Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.
Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari (Cod. Civ. 536 e seguenti).
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Alla morte di una persona, il suo patrimonio viene trasmesso agli eredi.
abbiamo in questo caso la suNon ccessione poiché gli eredi succedono al soggetto defunto
nel suo patrimonio che viene definito “Eredità”. In realtà, l’erede subentra in tutti i rapporti e quindi non solo in quelli attivi ma anche in quelli passivi.
l’erede acquisterà il patrimonio ma erediterà anche i debiti del defunto poiché i due patrimoni si fonderanno in uno solo, come se il defunto e l’erede fossero una persona sola.
Il sito Avvocato Bologna , nell’occuparsi delle questioni più rilevanti relativi all’eredità, cercherà di dare al lettore informazioni utili a districarsi nel complesso mondo del diritto che si fa ancor più intricato nel campo delle successioni ereditarie. In particolare l’Avvocato Sergio Armaroli fondatore e titolare del prestigioso Studio Legale Armaroli Sergio di Bologna si occupa di diritti successori e di eredità .
1) sono sposato e ho due figli posso lasciare tutta l’eredità ai figli ?
No una quota deve andare per legge alla moglie
SE AVETE DEI DUBBI O VOLETE ASSISTENZA LEGALE CHIAMATE
L’AVVOCATO SERGIO ARMAROLI DI BOLOGNA 051/6447838
Avvocato Bologna : Eredita’ e Successioni
Questi rapporti e, quindi, tutti gli impegni (principalmente economici) che abbiamo preso in vita, non terminano con la nostra morte.
E’ questo il senso della successione ereditaria, che garantisce che il nostro patrimonio non rimanga privo di titolare e possa trasmettersi alle persone a noi più vicine privilegiando il rapporto di famiglia.
DENUNCIA DI SUCCESSIONE ENTRO QUANDO ?
VA FATTA entro un anno è un obbligo esclusivamente fiscale (non ha conseguenze sull’accettazione o la rinuncia all’eredità) ma serve a portare a conoscenza della Pubblica Amministrazione i dati necessari per la riscossione dei tributi. Altro aspetto centrale, che il sito Avvocato Bologna vuole mettere in risalto è la individuazione dei beni ereditari.
Avvocato Cassazionista Sergio Armaroli
cosa va controllato alla morte di un famigliare?
Alla morte di un vostro congiunto ricordate di verificare:
A)La titolarità di conti correnti e libretti di risparmio PRESSO LE BANCHE OVE IL FAMIGLIARE AVEVA RAPPORTI ;
B) Polizze assicurative o libretti di deposito;
C) Eventuali finanziamenti o mutui,potreste scoprire che non vi conviene accettare l’eredità
esempio caio muore e lascia un appartamento agli eredi
l’appartamento oggi ha un valor eimmobilire di sessantamila euro ed e’ gravato da mutuo per centomila
non conviene accettare l’eredità se caio non lascia altri beni mobili immobili
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. d) Immobili di proprietà.
e) Verificate, ancora, eventuali debiti con Equitalia. Rivolgendovi al più vicino sportello, potrete sapere se a carico del vostro congiunto ci sono debiti, fermi amministrativi o ipoteche.
AVVOCATO A BOLOGNA SERGIO ARMAROLI ,VI SPIEGA COSA SONO LE IMPOSTE DI SUCCESSIONE
Quale valore ha l’eredità ? cOme si calcola il valore ereditario
Cosa deve fare un erede?
Nel caso in cui abbiate ricevuto un bene in eredità, sappiate che è necessario che vi sia l’accettazione dell’eredità poiché, in caso contrario, l’eredità rimane giacente.
SE vi comportate da erede si puo’ dire che avete accettato tacitamente l’eredità
In questo caso l’eredità risulterà accettata tacitamente e la successione si aprirà nei vostri confronti
Ad esempio avete ricevuto una morto in eredità e ne curate la revisione, la utilizate eccecc ,allora sui puo ‘dire che avete accettato l’eredità .
Sono esempi di accettazione tacita: dare procura a un terzo per la vendita di un bene ereditario, l’avvio di una causa giudiziale volta ad ottenere la divisione ereditaria, l’effettuazione della voltura catastale su un bene immobile appartenente all’asse ereditario, ecc
attenzione se l’acceettazione e’ tacita rischiate di accolarvi anche eventuali debito presenti nell’eredità!!!
Avvocato a Bologna cosa sono l’ Accettazione e la Rinuncia dell’Eredità
Ricevuta un’eredità non sappiamo se ereditiamo denari averi case azioni o debiti
E’ bene sapere che è anche possibile rinunciare all’eredità o accettare l’eredità con beneficio d’inventario.
Come si vede con la rinunzia il chiamato, in pratica, rifiuta l’eredità a lui offerta. È forse più corretto parlare di rinuncia al diritto di accettare l’eredità, piuttosto che di rinuncia all’eredità ( che presuppone che l’eredità sia stata già accettata). È vero, infatti, che una volta accettata l’eredità, non sarà più possibile revocare l’accettazione, ma non è vero il contrario. Secondo l’art. 525 del codice civile, infatti, è possibile la revoca della della rinunzia, ma solo se non sia avvenuta l’accettazione da parte di un altro chiamato di grado ulteriore. Il riferimento al potere di revoca ci porta a parlare della prescrizione del diritto alla rinunzia.
La rinunzia può essere effettuata sino a quando il diritto di accettare non sia prescritto (perché dopo sarebbe inutile), e d’altro canto, si può revocare la rinunzia solo entro il termine di prescrizione del diritto di accettare l’eredità. Il motivo è intuitivo. Con la dichiarazione di rinunzia il chiamato non perde il diritto di accettare l’eredità ( ex art. 525 ) ed è per questo che può revocare la rinunzia nel termine di accettazione. Questa revoca avviene, in pratica, con una vera e propria accettazione, espressa o tacita che sia, e prevale sulla dichiarazione di rinunzia che, invece, deve essere fatta con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni; è quindi necessario l’atto pubblico.
L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario consente di distinguere il patrimonio del defunto da quello dell’erede: in questo modo l’erede risponderà di eventuali debiti del defunto soltanto con il patrimonio ereditato.
art 476 cc
L’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
A volte l’accettazione beneficiata non è facoltativa, ma obbligatoria; in particolare devono accettare con beneficio d’inventario:
i minori o gli interdetti (art. 471 c.c.);
i minori emancipati o gli inabilitati (art. 472 c.c.)
le persone giuridiche, le associazioni, fondazioni e gli enti non riconosciuti, escluse, però, le società commerciali (art. 473 c.c.).
La necessità della accettazione beneficiata non significa che questa sia automatica, perché è pur sempre necessario che vi sia un atto di accettazione compiuto (per quanto riguarda i minori e gli interdetti) dal tutore o dal genitore con l’autorizzazione del giudice tutelare e, per il minore emancipato e l’inabilitato, con il consenso del curatore e l’autorizzazione del Giudice tutelare
Conviene rivolgersi all’Avvocato Sergio Armaroli che potrà seguirvi e consigliarvi sulla scelta più opportuna da fare.
La rinuncia all’eredità: con la rinuncia all’eredità, l’erede rinuncia al proprio diritto all’eredità.
Come si fa la rinuncia all’eredità?
La rinuncia deve essere formalizzata e, pertanto, dovrà essere ricevuta da un Notaio o dal cancelliere del Tribunale competente.
L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario: permette di limitare la propria responsabilità al fine di evitare che, in caso di eredità con molti debiti, l’erede sia costretto a rinunciare all’eredità.
In caso di accettazione con beneficio d’inventario, infatti, il patrimonio del defunto e quello dell’erede rimangono separati.
Questo permette all’erede di rispondere dei debiti del defunto nei limiti del patrimonio ereditato e, quindi, senza che il proprio patrimonio venga intaccato.
L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario consente di distinguere il patrimonio del defunto da quello dell’erede: in questo modo l’erede risponderà di eventuali debiti del defunto soltanto con il patrimonio ereditato.
Questa procedura è obbligatoria se l’erede è un minore, anche se emancipato (art. 472 c.c.), per le associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti (art. 473 c.c.).
L’interessato deve dichiarare al cancelliere di voler accettare l’eredità con beneficio di inventario. Il cancelliere redigerà un verbale.
Prima o dopo aver reso la dichiarazione, l’interessato dovrà presentare anche istanza per la redazione dell’inventario. L’inventario è necessario per accertare la consistenza dell’eredità.
Se l’erede è in possesso dei beni ereditati (tutti o alcuni) e intende accettare l’eredità con beneficio d’inventario, lo deve fare entro tre mesi dalla data della morte. Se l’inventario non è compiuto nei tre mesi, l’erede decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice con la conseguenza che dovrà farsi carico di tutti gli eventuali debiti del defunto.
Se l’erede non è in possesso di beni appartenenti al defunto, può chiedere l’accettazione con beneficio di inventario entro dieci anni dalla morte. L’inventario deve essere compiuto entro tre mesi dalla data della dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario.
Studio legale Bologna Chi sono gli eredi necessari ?Cos’è la legittima?
Nell’ambito della disciplina della successione per causa di morte, vengono definiti eredi necessari o legittimari gli appartenenti ad una specifica categoria di soggetti legittimati a succedere per i quali il codice civile predispone una particolare tutela.
Tali soggetti vengono individuati dal codice all’articolo 536, posto in apertura del capo X del Titolo I, libro II: “Dei legittimari”. Secondo la norma richiamata essi sono:
il coniuge del defunto;
i figli legittimi (ai quali sono equiparati i legittimati e gli adottivi);
gli ascendenti legittimi.
La legge riserva una tutela particolare ad alcuni eredi, in particolare a coloro che hanno un rapporto stretto di parentela con il defunto.
Questi soggetti hanno un personale diritto che gli viene garantito dalla legge a ricevere l’eredità in forza del legame con il defunto. In questo caso si parla di eredi legittimi. Sono considerati eredi legittimi:
1) Il coniuge; 2) I figli legittimi e naturali; 3) I genitori legittimi e naturali; 4) Gli ascendenti legittimi; 5) I fratelli e sorelle legittimi; 6) I parenti legittimi in linea collaterale dal terzo al sesto grado; 7) I fratelli e sorelle naturali (che succedono solo in mancanza di tutti gli altri soggetti); 8) Lo Stato. La quota di legittima, cioè la parte di eredità che spetta agli eredi legittimi non può essere intaccata in alcun modo.
Ma come si fa un testamento ?
Esiste il testamento olografo e il testamento pubblico
Sai cos’è un testamento? Come è fatto un testamento ?Sai come si scrive?
Ognuno di noi può decidere di quello che sarà del proprio patrimonio dopo la sua morte. In questo senso di può decidere di scrivere il così detto atto di ultime volontà: il testamento. Ricordiamo che, come detto prima, il testamento non può incidere sulla quota di legittima. La legge infatti riserva una quota (disponibile) della quale il testatore può disporre.
Facciamo un esempio: in presenza di un coniuge e di 2 figli, il testatore non potrà decidere che tutto il suo patrimonio andrà in beneficenza.
In questo caso, infatti, verrebbe lesa la quota di legittima cioè la lesione del diritto del coniuge e dei figli di ricevere la propria parte di eredità. In questo caso il coniuge ed i figli avranno diritto di agire per recuperare la propria quota ereditaria.
Come si fa testamento?
Il testamento è un atto revocabile: può sempre in ogni momento essere modificato o revocato.
Secondo l’ordinamento italiano esistono tre forme di testamento ordinario: testamento olografo, testamento pubblico, testamento segreto.
Il primo viene scritto dinanzi e con l’assistenza di un Notaio scegliendo la forma del testamento pubblico (conosciuto da tutti) o del testamento segreto (conosciuto dopo la morte del testatore). In alternativa si può scegliere il modo e la forma più semplice: scrivere il testamento di proprio pugno.
In questo caso non è necessaria l’assistenza del Notaio o di testimoni ma è obbligatorio che venga indicato il luogo e la data e che venga apposta la firma di proprio pugno.
SE AVETE DEI DUBBI O VOLETE ASSITENZA LEGALE CHIAMATE
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Art. 619 Nullità
I testamenti previsti in questa sezione sono nulli (1418 e seguenti) quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore.
Per gli altri difetti di forma si osserva il disposto del secondo comma dell’art. 606 (590).
SEZIONE III
Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti
Art. 620 Pubblicazione del testamento olografo
Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore (p. 490 e seguente).
Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al pretore del mandamento in cui si è aperta la successione (456), che sia fissato un termine per la presentazione (Cod. Proc. Civ. 749).
Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l’estratto dell’atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente o della sentenza che dichiara la morte presunta (50, 58).
Nel caso in cui il testamento è stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario (685).
Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione (att. 3, 7).
Per giustificati motivi, su istanza (Cod. Proc. Civ. 125) di chiunque vi ha interesse, il pretore può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l’autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale.
Art. 621 Pubblicazione del testamento segreto
Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al pretore del mandamento in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per l’apertura e la pubblicazione.
Si applicano le disposizioni del terzo comma dell’art. 620.
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cosa succede se un erede legittimo viene privato della sua quota
La collazione è l’atto con cui i figli, i loro discendenti e il coniuge del defunto, conferiscono alla massa ereditaria – intesa come l’insieme dei beni che saranno oggetto di eredità – tutti i beni mobili e immobili ricevuti a titolo di donazione dal defunto quando questi era in vita. Le donazioni fatte dal defunto quando era in vita possono infatti incidere anche significativamente sia sul complesso dei beni lasciati dal defunto, sia, di conseguenza, sull’entità delle porzioni di beni spettanti a ciascuno degli eredi. Con la collazione, la legge intende pertanto ripristinare, a favore dei parenti più stretti del defunto, l’uguaglianza di trattamento nella ripartizione del patrimonio ereditario.
I figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.
La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile (556).
CAPO II
Della collazione
Art. 737 Soggetti tenuti alla collazione
I figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.
La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile (556).
Art. 738 Limiti della collazione per il coniuge
Non sono soggetti a collazione le donazioni di modico valore fatte al coniuge.
Art. 739 Donazioni ai discendenti o al coniuge dell’erede. Donazioni a coniugi
L’erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al coniuge, ancorché succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio.
Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno è discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.
Art. 740 Donazioni fatte all’ascendente dell’erede
Il discendente che succede per rappresentazione (467) deve conferire ciò che è stato donato all’ascendente anche nel caso in cui abbia rinunziato all’eredità di questo.
Art. 741 Collazione di assegnazioni varie
E’ soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all’esercizio di un’attività produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti.
Art. 742 Spese non soggette a collazione
Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, ne quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze.
Le spese per il corredo nuziale e quelle per l’istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto (809).
Non sono soggette a collazione le liberalità previste dal secondo comma dell’art. 770.
Art. 743 Società contratta con l’erede
Non è dovuta collazione di ciò che si è conseguito per effetto di società contratta senza frode tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con atto di data certa (2704).
Art. 744 Perimento della cosa donata
Non è soggetta a collazione la cosa perita per causa non imputabile al donatario (1256).
Art. 745 Frutti e interessi
I frutti (820) delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione (456).
Art. 746 Collazione d’immobili
La collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura o con l’imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce.
Se l’immobile è stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto con l’imputazione.
Art. 747 Collazione per l’imputazione
La collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell’immobile al tempo dell’aperta successione (456).
Art. 748 Miglioramenti, spese e deterioramenti
In tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell’aperta successione (456, 1150).
Devono anche computarsi a favore del donatario le spese straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa.
Il donatario dal suo canto è obbligato per i deterioramenti che, per sua colpa, hanno diminuito il valore dell’immobile.
Il coerede che conferisce un immobile in natura può ritenerne il possesso sino all’effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute per spese e miglioramenti (1152).
Art. 749 Miglioramenti e deterioramenti dell’immobile alienato
Nel caso in cui l’immobile è stato alienato dal donatario, i miglioramenti e i deterioramenti fatti dall’acquirente devono essere computati a norma dell’articolo precedente.
Art. 750 Collazione di mobili
La collazione dei mobili si fa soltanto per imputazione, sulla base del valore che essi avevano al tempo dell’aperta successione (456, att. 1353).
Se si tratta di cose delle quali non si può far uso senza consumarle, e il donatario le ha già consumate, si determina il valore che avrebbero avuto secondo il prezzo corrente (1474) al tempo dell’aperta successione.
Se si tratta di cose che con l’uso si deteriorano, il loro valore al tempo dell’aperta successione è stabilito con riguardo allo stato in cui si trovano.
La determinazione del valore dei titoli dello Stato, degli altri titoli di credito quotati in borsa e delle derrate e delle merci il cui prezzo corrente è stabilito dalle mercuriali, si fa in base ai listini di borsa e alle mercuriali del tempo dell’aperta successione.
Art. 751 Collazione del danaro
La collazione del danaro donato (1923) si fa prendendo una minore quantità del danaro che si trova nell’eredità, secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all’epoca dell’aperta successione (1277 e seguenti).
Quando tale danaro non basta e il donatario non vuole conferire altro danaro o titoli dello Stato, sono prelevati mobili o immobili ereditari, in proporzione delle rispettive quote.
CAPO III
Del pagamento dei debiti
Collegata alla materia delle eredità vi è la donazione
Art. 782 Forma della donazione
La donazione deve essere fatta per atto pubblico (2699), sotto pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell’atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.
L’accettazione può essere fatta nell’atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l’atto di accettazione è notificato al donante.
Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.
Se la donazione è fatta a una persona giuridica, il donante non può revocare la sua dichiarazione dopo che gli è stata notificata la domanda diretta a ottenere dall’autorità governativa l’autorizzazione ad accettare (17). Trascorso un anno dalla notificazione senza che l’autorizzazione sia stata concessa, la dichiarazione può essere revocata.
Art. 783 Donazioni di modico valore
La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili (812) è valida anche se manca l’atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione.
La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.
Art. 784 Donazione a nascituri
La donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito, ovvero a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione benché non ancora concepiti (462).
L’accettazione della donazione a favore di nascituri, benché non concepiti, è regolata dalle disposizioni degli artt. 320 e 321.
Salvo diversa disposizione del donante, l’amministrazione dei beni donati spetta al donante o ai suoi eredi, i quali possono essere obbligati a prestare idonea garanzia (1179). I frutti (820) maturati prima della nascita sono riservati al donatario se la donazione è fatta a favore di un nascituro già concepito. Se è fatta a favore di un non concepito, i frutti sono riservati al donante sino al momento della nascita del donatario.
Art. 800 Cause di revocazione
La donazione può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.
Art. 801 Revocazione per ingratitudine
La domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta (2652) che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai nn. 1, 2 e 3 dell’art. 463, ovvero si è reso colpevole d’ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli artt. 433, 435 e 436 (att. 141).
Art. 802 Termini e legittimazione ad agire
La domanda di revocazione per causa d’ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l’anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione (2964 e seguenti).
Se il donatario si è reso responsabile di omicidio volontario in persona del donante o gli ha dolosamente impedito di revocare la donazione, il termine per proporre l’azione è di un anno (2964) dal giorno in cui gli eredi hanno avuto notizia della causa di revocazione (att. 141).
Art. 803 Revocazione per sopravvenienza di figli
Le donazioni, fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti legittimi al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio o discendente legittimo del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio naturale (250 e seguenti), fatto entro due anni dalla donazione, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell’esistenza del figlio.
La revocazione può essere domandata anche se il figlio donante era già concepito al tempo della donazione.
Art. 804 Termine per l’azione
L’azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni (2964 e seguenti) dal giorno della nascita dell’ultimo figlio o discendente legittimo ovvero della notizia dell’esistenza del figlio o discendente ovvero dell’avvenuto riconoscimento del figlio naturale.
Il donante non può proporre o proseguire l’azione dopo la morte del figlio o del discendente.
DOMANDA : QUANDO PUO’ ESSERE IMPUGNATO UN TESTAMENTO ?
RISPOSTA: è possibile impugnare (o annullare) un testamento in due ipotesi: quando il testamento è nullo oppure è semplicemente annullabile.
Un testamento è da ritenersi nullo quando è contrario a norme imperative di legge oppure presenta dei difetti di forma che ne rendono incerta l’autenticità.
Esempio di nullità per difetto di forma: il testamento cosiddetto olografo che non è stato scritto interamente dal defunto di suo pugno oppure non è stato firmato è nullo.
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