SEPARARSI BOLOGNA AVVOCATO ESPERTO

AVVOCATO ESPERTO DIVORZI SEPARAZIONI EREDITA' PROCESSI BOLOGNA
AVVOCATO ESPERTO DIVORZI SEPARAZIONI EREDITA’ PROCESSI BOLOGNA

EREDE TESTAMENTO BOLOGNA AVVOCATO ESPERTO :L’erede può prelevare le somme presenti sul conto del genitore defunto, senza il consenso degli altri coeredi.

In diritto italiano, erede testamentario è la persona che, in base a un testamento, succede al testatore nella sua eredità. L’erede testamentario può essere una persona fisica o una persona giuridica.

L’istituzione di un erede testamentario è una disposizione testamentaria che attribuisce all’erede l’intera eredità o una parte di essa. L’erede testamentario può essere designato indicandone il nome e il cognome, ma è altrettanto valido utilizzare formule equipollenti inequivocabili. Ad esempio, è valida la disposizione con cui il testatore dichiari di nominare erede universale il proprio (unico) figlio.

L’erede testamentario diviene tale solo dopo aver accettato l’eredità. L’accettazione dell’eredità può essere espressa o tacita. L’accettazione espressa può essere fatta mediante dichiarazione di accettazione al notaio o all’autorità giudiziaria. L‘accettazione tacita si presume quando l’erede compie un atto che presuppone l’accettazione dell’eredità, come ad esempio la riscossione di un credito del defunto.

L’erede testamentario ha diritto a succedere al testatore in tutti i suoi beni, sia mobili che immobili, sia presenti che futuri. L’erede testamentario ha anche diritto a succedere al testatore nei suoi diritti e nei suoi obblighi.

 

La nomina di un erede testamentario è un atto di autonomia privata che consente al testatore di disporre del proprio patrimonio secondo la propria volontà. Tuttavia, la nomina di un erede testamentario non può violare i diritti di legittima dei legittimari. I legittimari sono i parenti più stretti del testatore, e hanno diritto a una quota di eredità che è fissata dalla legge.

In caso di violazione dei diritti di legittima, i legittimari possono impugnare il testamento e chiedere al giudice di ridurre la quota attribuita all’erede testamentario.

La nomina di un erede testamentario è un atto di autonomia privata che consente al testatore di disporre del proprio patrimonio secondo la propria volontà. Tuttavia, la nomina di un erede testamentario non può violare i diritti di legittima dei legittimari. I legittimari sono i parenti più stretti del testatore, e hanno diritto a una quota di eredità che è fissata dalla legge.

In caso di violazione dei diritti di legittima, i legittimari possono impugnare il testamento e chiedere al giudice di ridurre la quota attribuita all’erede testamentario.

 

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Eredità testamentaria: cos’è e come funziona

L’eredità testamentaria è la successione a causa di morte che si verifica in base alle disposizioni contenute in un testamento. Il testamento è un atto unilaterale con il quale una persona, il testatore, dispone dei propri beni per il tempo successivo alla propria morte.

L’erede testamentario è la persona che, in base al testamento, succede al testatore nella sua eredità. L’erede testamentario può essere una persona fisica o una persona giuridica.

L’istituzione di un erede testamentario è una disposizione testamentaria che attribuisce all’erede l’intera eredità o una parte di essa. L’erede testamentario può essere designato indicandone il nome e il cognome, ma è altrettanto valido utilizzare formule equipollenti inequivocabili. Ad esempio, è valida la disposizione con cui il testatore dichiari di nominare erede universale il proprio (unico) figlio.

L’erede testamentario diviene tale solo dopo aver accettato l’eredità. L’accettazione dell’eredità può essere espressa o tacita. L’accettazione espressa può essere fatta mediante dichiarazione di accettazione al notaio o all’autorità giudiziaria. L’accettazione tacita si presume quando l’erede compie un atto che presuppone l’accettazione dell’eredità, come ad esempio la riscossione di un credito del defunto.

L’erede testamentario ha diritto a succedere al testatore in tutti i suoi beni, sia mobili che immobili, sia presenti che futuri. L’erede testamentario ha anche diritto a succedere al testatore nei suoi diritti e nei suoi obblighi.

I diritti dei legittimari

La nomina di un erede testamentario non può violare i diritti di legittima dei legittimari. I legittimari sono i parenti più stretti del testatore, e hanno diritto a una quota di eredità che è fissata dalla legge.

In caso di violazione dei diritti di legittima, i legittimari possono impugnare il testamento e chiedere al giudice di ridurre la quota attribuita all’erede testamentario.

Le tipologie di eredi testamentari

Esistono diverse tipologie di eredi testamentari, a seconda della quota di eredità che viene loro attribuita.

  • Erede universale è la persona che succede al testatore nell’intera eredità.
  • Erede a titolo particolare è la persona che succede al testatore in uno o più beni specifici.
  • Erede legatario è la persona che riceve un legato, che è una disposizione testamentaria che attribuisce all’erede un bene specifico.

La redazione del testamento

La redazione del testamento è un atto importante che deve essere fatto con cura e attenzione. Il testamento può essere redatto in forma pubblica o in forma privata.

Il testamento pubblico è redatto da un notaio alla presenza di due testimoni. Il testamento pubblico è la forma più sicura di testamento, in quanto è depositato presso un notaio e può essere consultato da chiunque ne abbia interesse.

Il testamento olografo è redatto interamente di pugno dal testatore e deve essere datato e sottoscritto. Il testamento olografo è la forma di testamento più semplice, ma è anche la forma meno sicura, in quanto può essere contestato in caso di contestazioni.

Conclusione

L’eredità testamentaria è un istituto giuridico complesso che può avere importanti conseguenze patrimoniali. È importante, pertanto, rivolgersi ad un professionista qualificato per la redazione del testamento.

EREDE TESTAMENTO BOLOGNA AVVOCATO ESPERTO :L’erede può prelevare le somme presenti sul conto del genitore defunto, senza il consenso degli altri coeredi.

EREDE TESTAMENTO BOLOGNA AVVOCATO ESPERTO :L’erede può prelevare le somme presenti sul conto del genitore defunto, senza il consenso degli altri coeredi.

GLI ARTICOLI LE FONTI

 

ART . 587 Codice Civile

Il testamento(1) è un atto revocabile [679 ss. c.c.] con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse(2).

Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento [601 c.c.], anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale(3)(4).

 

ART 588 CODICE CIVILE

 

Le disposizioni testamentarie(1), qualunque sia l’espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale [637 c.c.] e attribuiscono la qualità di erede [625 c.c.], se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore(2) [674 c.c.]. Le altre disposizioni sono a titolo particolare [631 c.c.] e attribuiscono la qualità di legatario(3) [649 c.c.].

L’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio(4) [734 c.c.]

 

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La Suprema Corte evidenzia la fallacia del ragionamento portato avanti dalla Corte d’Appello di Venezia e ritiene che il Giudice del gravame non abbia tenuto conto dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite con sentenza 24657/2007 nella sua completezza.
Ed invero, secondo tale orientamento, se pure i debiti ereditari siano componente essenziale della comunione e di conseguenza vadano divisi, “ogni coerede ha il diritto di chiedere la riscossione dell’intero credito ovvero della quota di sua spettanza, e senza che ciò implichi la necessaria partecipazione al giudizio degli altri coeredi, essendosi esclusa la ricorrenza di una fattispecie di litisconsorzio necessario”.

EREDE TESTAMENTO BOLOGNA AVVOCATO ESPERTO

DIRITTI EREDE, QUOTE EREDITARIE

EREDE TESTAMENTO BOLOGNA AVVOCATO ESPERTO :L’erede può prelevare le somme presenti sul conto del genitore defunto, senza il consenso degli altri coeredi.

Sui crediti de cuius, così ha pronunciato la VI Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27417 del 20 novembre 2017. Tale sentenza si inserisce nel panorama delle successioni mortis causa.Occorre premettere che al momento del decesso di un individuo si apre automaticamente la successione di tutti i suoi beni fra i coeredi, i quali ricordiamo devono effettuare un’esatta ricognizione dell’asse ereditarioindividuando sia i beni mobili che immobili appartenenti al de cuius che eventuali crediti su conti correnti, depositi etc..

EREDE TESTAMENTO BOLOGNA AVVOCATO ESPERTO :L’erede può prelevare le somme presenti sul conto del genitore defunto, senza il consenso degli altri coeredi.

EREDE TESTAMENTO BOLOGNA AVVOCATO ESPERTO :L’erede può prelevare le somme presenti sul conto del genitore defunto, senza il consenso degli altri coeredi.

La controversia, oggetto della sentenza in premessa, riguardava proprio l’azione per il recupero delle somme depositate su un conto corrente e su un conto deposito. Nello specifico l’azione è stata esperita da 2 figlie del de cuius assieme alla moglie di quest’ultimo nei confronti dell’altro coerede e della Banca X per il recupero delle somme sul conto corrente del de cuius cointestato con la moglie e dei titoli giacenti su un conto deposito intestato al solo de cuius.

In altri termini, il singolo coerede ben potrà attivarsi per la riscossione del credito, in tutto o in parte, senza la necessità che l’intervento avvenga nell’esclusivo interesse della comunione.
Le eventuali pretese di rendiconto, precisa anche la Cassazione, potranno dar luogo a contrasti che troveranno naturale sede di risoluzione in un successivo giudizio di divisione.
Con l’accoglimento della prima doglianza, la Suprema Corte assorbe anche i motivi successivi e sottolinea:

  • la circostanza per cui V.T., appellante e vedova di A.C., fosse cointestataria del conto corrente in oggetto, e per questo avrebbe dovuto ottenere l’immediata restituzione di quanto richiesto;

  • il mancato riconoscimento da parte della Corte d’Appello di una effettiva responsabilità in capo alla Banca, nonostante quest’ultima deliberatamente aveva reinvestito le somme del de cuius anche in assenza del consenso della cointestataria – coerede, sulla base di una circostanza ritenuta quindi irrilevante (il diniego da parte del coerede C.C.).

  • I crediti del de cuius, a differenza dei debiti ( 752 c.c.), non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, come è dato desumere dalle disposizioni degli artt. 727 e 757 c.c.”.

    La vicenda sottesa a detto pronunciamento era stata la seguente: un soggetto, nella sua qualità di erede testamentario di un terzo dell’eredità, allo scopo di ottenere dalla banca il pagamento – nei limiti della quota spettantegli – del saldo attivo di alcuni conti correnti di cui era titolare il de cuius, aveva

  • proposto ricorso per ingiunzione di pagamento ai sensi dell’ 633 c.p.c. ed anche ottenuto il relativo decreto nei confronti della banca stessa per l’importo corrispondente.

  • A tale decreto la banca si era opposta sulla base della negazione dell’esistenza nel nostro ordinamento della regola secondo cui i crediti ereditari divisibili si dividono automaticamente tra i coeredi in proporzione alle quote ereditarie.

  • Il Tribunale accolse l’opposizione, ritenendo fondate le ragioni addotte dalla banca.

  • Successivamente la Corte d’Appello confermò la decisione di primo grado e tale sentenza fu, a sua volta, confermata dalla Cassazione che, infatti, rigettò il ricorso proposto dal coerede.

  • Le argomentazioni attraverso le quali la Cassazione è giunta ad affermare la non automatica divisione dei crediti ereditari e la loro conseguente inclusione nella comunione ereditaria risultavano fondate, in particolar modo, sulla disciplina di cui agli artt. 727 e 757 c.

  • L’ 727 c.c., infatti, annoverando anche i crediti tra gli elementi di cui si compongono i lotti divisionali confermerebbe implicitamente la inclusione degli stessi nella comunione ereditaria e quindi la circostanza della loro non automatica divisione.

  •  
  • La Suprema Corte ha escluso un liticonsosrzio nell’azione per il pagamento di somme. Inoltre, ha ribadito che anche i crediti del de cuius cadevano in comunione.

  • La lettura delle motivazioni della sentenza dellaSezioni Unite n. 24657/2007, alla quale pur dichiara di volersi conformare la sentenza impugnata, consente di avvedersi che la Corte riconosce a ciascun coerede di poter agire nei confronti del debitore del de cuius per la riscossione dell’intero credito ovvero della quota proporzionale a quella ereditaria vantata, senza la necessità del coinvolgimento degli altri coeredi, e soprattutto senza che venga in alcun modo precisato che l’iniziativa del coerede sia ammessa solo allorquando avvenga nell’interesse della comunione.

  • Appare evidente che nel ragionamento delle Sezioni Unite, ferma restando la necessità di ricomprendere nell’eventuale divisione dell’asse ereditario i crediti, l’avvenuta riscossione da parte di un coerede di tutto o parte del credito stesso, potrà incidere nell’ambito delle operazioni divisionali dando vita a delle pretese di rendiconto, tramite anche eventuali compensazioni tra diverse poste creditorie, ma senza che ciò precluda al singolo di poter immediatamente attivarsi per la riscossione anche solo del credito in proporzione della sua quota.

  • La connotazione dell’azione del singolo coerede in chiave finalistica, distinguendo quindi tra iniziativa nell’interesse della comunione ovvero nel proprio personale interesse, non trova affatto riscontro nella decisione delle Sezioni Unite, e nei fatti verrebbe a riproporre, laddove come nel caso in cui non vi sia l’adesione di un coerede alla richiesta di riscossione, una sorta di surrettizio litisconsorzio necessario, posto che tale mancata adesione imporrebbe la necessaria partecipazione al giudizio avente ad oggetto la domanda di pagamento, di tutti i coeredi, ancorché al fine di stabilire se la richiesta di pagamento sia strumentale o meno al soddisfacimento della comunione.

  • Deve pertanto ribadirsi, in adesione a quanto statuito dalle Sezioni Unite, che ogni coerede può agire anche per l’adempimento del credito ereditario pro quota, e senza che la parte debitrice possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, dovendo trovare risoluzione gli eventuali contrasti insorti tra gli stessi nell’ambito delle questioni da affrontare nell’eventuale giudizio di divisione.

  • Il motivo deve pertanto essere accolto con la cassazione del provvedimento gravato.

  • L’accoglimento del primo motivo determina poi l’assorbimento del secondo motivo, con il quale si deduce la violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e degli artt. 1852, 1854, 1766, 1771, 1772, 1175, 1375, 1218, 1223 e 1224 c.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione al fatto che il conto era in realtà cointestato alla T., la quale quindi avrebbe potuto immediatamente ottenere la restituzione dell’intero saldo del rapporto bancario, nonchè del terzo motivo che lamenta la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e degli artt. 456, 459, 1854, 1856 e 1710, art. 1722, n. 4 e artt. 1223 e 1224, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nella parte in cui la sentenza d’appello ha escluso la responsabilità della banca per avere provveduto autonomamente a reinvestire le somme appartenenti al de cuius, sebbene fosse stata informata della morte del titolare e della contraria volontà di alcune delle coeredi e della cointestataria.

  • Come osservato da Cass. n. 11128/92 cit., il principio tradizionale della ripartizione automatica tra i coeredi è stabilito solo per i debiti dall’art. 752 cod. civ. (secondo cui i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari in proporzione delle rispettive quote ereditarie); ma una diversa disciplina deve ritenersi dettata per i crediti dagli artt. 727 e 757 cod. civ. La prima disposizione, stabilendo che le porzioni debbono essere formate comprendendo nelle stesse, oltre ai beni immobili e mobili anche i crediti, presuppone evidentemente che gli stessi facciano parte della comunione. La seconda, prevedendo che il coerede al quale siano assegnati tutti i crediti o l’unico credito del de cuius è reputato il solo successore nei crediti dal momento dell’apertura della successione, rivela inequivocabilmente che i crediti non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico, ma ricadono nella comunione ereditaria.

  • Una conferma si trae anche dalla disposizione dell’art. 760 cod. civ., che, escludendo la garanzia per l’insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi, presuppone necessariamente che questi siano inclusi nella comunione.

  • L’opinione di chi, per circoscrivere la portata del principio di cui all’art. 727 cod. civ., limita l’operatività della comunione dei crediti a quelli indivisibili, non trova alcun riscontro nel dato normativo, dovendosi del resto escludere, come ha osservato attenta dottrina, che vi sia incompatibilità tra distinzione strutturale dei diritti di credito degli eredi e permanenza degli stessi in comunione.

  • Argomenti in senso contrario alla tesi della comunione non possono essere tratti dall’art. 1295 cod. civ., secondo cui l’obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote. La norma, che non riguarda il credito del solo de cuius, ma concerne la diversa ipotesi del credito solidale tra lo stesso ed altri soggetti, si limita a sancire in generale, salvo patto contrario, l’inoperatività del principio della solidarietà tra gli eredi di un concreditore in solido, senza definire l’appartenenza o meno dei crediti alla comunione ereditaria.

  • D’altro canto, l’art. 1314 cod. civ., che riguarda la divisibilità del credito in generale, non risulta formulato per l’ipotesi del credito degli eredi, che l’art. 1204 del codice civile abrogato regolava invece stabilendo che gli eredi del creditore non potevano domandare il credito se non per la porzione loro spettante.

  • In definitiva, in tema di crediti facenti parte di una comunione ereditaria, i singoli coeredi non possono pretendere il pagamento di quella che assumono essere la loro quota, con la conseguenza che la stessa cessa di far parte di tale comunione, per la decisiva considerazione che non sono titolari del relativo diritto, non trovando applicazione il principio nomina et debita ipso iure dividuntur, su questo esatto presupposto quindi Cass. 11128/1992 cit. ha ritenuto corretto il rigetto della domanda.

  • Ciò premesso, ritiene tuttavia il collegio che trova applicazione anche in questa ipotesi il principio generale, affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ciascun soggetto partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri partecipanti, perché il diritto di ciascuno di essi investe la cosa comune nella sua interezza (cfr. Cass. 22 ottobre 1998 n. 10478, 17 novembre 1999 n. 12767, 28 giugno 2001 n. 8842, 6 ottobre 2005 n. 19460).

  • In questa prospettiva ogni coerede può agire per ottenere la riscossione dell’intero credito, non ponendosi la necessità della partecipazione al giudizio di tutti gli eredi del creditore, atteso che la pronuncia sul diritto comune fatto valere dallo stesso spiega i propri effetti nei riguardi di tutte le parti interessate, restando peraltro estranei all’ambito della tutela del diritto azionato i rapporti patrimoniali interni tra coeredi, destinati ad essere definiti con la divisione.

  • L’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi può essere richiesta dal convenuto debitore, se ed in quanto egli abbia interesse ad una pronuncia che faccia stato anche nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione.

  • Se il singolo coerede può agire per la riscossione dell’intero credito, a maggior ragione tale legittimazione gli va riconosciuta in relazione alla riscossione della parte di credito proporzionale alla quota ereditaria, fermo restando che il pagamento effettuato dal debitore non ha effetti nei rapporti interni con gli altri coeredi.

  • In conclusione, si deve affermare il principio secondo cui i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria; ciascuno dei partecipanti ad essa può agire singolarmente per far valere l’intero credito ereditario comune o anche la sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi. La partecipazione al giudizio di costoro può essere richiesta dal convenuto debitore in relazione ad un concreto interesse all’accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito.

  • Ne consegue che la decisione impugnata appare conforme a diritto, pur dovendo essere corretta la motivazione ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ.; infatti, la necessità di integrazione del contraddittorio con gli altri coeredi è stata esclusa esattamente, ma sull’erroneo presupposto che ogni erede possa agire soltanto nei limiti della propria quota. La statuizione relativa all’ammontare del credito spettante alla sig. Tizio non costituisce d’altro canto oggetto di impugnazione.

  • L’avvocato Successioni Bologna Sergio Armaroli presta assistenza e consulenza in materia di successioni, legittime (senza testamento) e testamentari.
    all’accettazione dell’eredità (espressa, tacita o con beneficio di inventario), alla rinuncia all’eredità, alla fase, consensuale o giudiziale, di divisione/scioglimento delle comunioni ereditarie.

    EREDE TESTAMENTO BOLOGNA AVVOCATO ESPERTO

    L’avvocato Successioni Bologna Sergio Armaroli presta assistenza e consulenza in materia di successioni, legittime (senza testamento) e testamentari. all’accettazione dell’eredità (espressa, tacita o con beneficio di inventario), alla rinuncia all’eredità, alla fase, consensuale o giudiziale, di divisione/scioglimento delle comunioni ereditarie.   Consulenza e assistenza nella redazione di testamenti olografi avvocato Successioni Bologna Sergio Armaroli Assistenza nella redazione di testamento segreto e successivo deposito avvocato Successioni Bologna Sergio Armaroli Assistenza presso il Notaio per la redazione di testamento pubblico avvocato Successioni Bologna Sergio Armaroli Denuncie di successione avvocato Successioni Bologna Sergio Armaroli – accettazione dell’eredità, accettazione con beneficio di inventario; – rinuncia all’eredità; – redazione del testamento e degli atti dispositivi di ultima volontà; – interpretazione delle clausole testamentarie; – impugnazione del testamento; – mediazione e contenzioso ereditario; – divisione ereditaria; – donazioni;
    L’avvocato Successioni Bologna Sergio Armaroli presta assistenza e consulenza in materia di successioni, legittime (senza testamento) e testamentari.
    all’accettazione dell’eredità (espressa, tacita o con beneficio di inventario), alla rinuncia all’eredità, alla fase, consensuale o giudiziale, di divisione/scioglimento delle comunioni ereditarie.

    Consulenza e assistenza nella redazione di testamenti olografi
    avvocato Successioni Bologna Sergio Armaroli
    Assistenza nella redazione di testamento segreto e successivo deposito
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    Assistenza presso il Notaio per la redazione di testamento pubblico
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    Denuncie di successione
    avvocato Successioni Bologna Sergio Armaroli
    – accettazione dell’eredità, accettazione con beneficio di inventario;
    – rinuncia all’eredità;
    – redazione del testamento e degli atti dispositivi di ultima volontà;
    – interpretazione delle clausole testamentarie;
    – impugnazione del testamento;
    – mediazione e contenzioso ereditario;
    – divisione ereditaria;
    – donazioni;

    1. EREDE TESTAMENTO BOLOGNA AVVOCATO ESPERTO

    2. Consulenza e assistenza nella redazione di testamenti olografi

      avvocato Successioni Bologna Sergio Armaroli

    3. Assistenza nella redazione di testamento segreto e successivo deposito

      avvocato Successioni Bologna Sergio Armaroli

    4. Assistenza presso il Notaio per la redazione di testamento pubblico

      avvocato Successioni Bologna Sergio Armaroli

    5. Denuncie di successione

      avvocato Successioni Bologna Sergio Armaroli

    • – accettazione dell’eredità, accettazione con beneficio di inventario;

      – rinuncia all’eredità;

      – redazione del testamento e degli atti dispositivi di ultima volontà;

      – interpretazione delle clausole testamentarie;

      – impugnazione del testamento;

      – mediazione e contenzioso ereditario;

      – divisione ereditaria;

      – donazioni;

    • EREDE TESTAMENTO BOLOGNA AVVOCATO ESPERTO

    1. Analisi e ricerca presso gli Archivi Notarili o presso il Distretto Notarile di testamenti;

    2. Analisi e R

    3. ricerca di rogiti notarili presso l’Archivio Notarile;

    4. Consulenza mirata  in materia di compravendita, donazione o divisione di immobili;

    5. Divisione ereditarie di immobili o denaro o quote di società;

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