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EREDE RISOLVI ADESSO SUCCESSIONE LITE EREDITARIA BOLOGNA PADOVA RAVENNA VICENZA

EREDE RISOLVI ADESSO SUCCESSIONE LITE EREDITARIA BOLOGNA PADOVA RAVENNA VICENZA SEI PREOCCUPATO DI COME STANNO0 ANDANDO LE COSE PER LA TUA EREDITA’ E HAI PAURA CHE NON TI VENGA RICNOSCIUTA LA TUA QUOTA? BOLOGNA ,VICENZA,RAVENNA, IMOLA ,FORLI, CESENA, PADOVA,  ROVIGO EREDE RISOLVI ADESSO SUCCESSIONE LITE EREDITARIA BOLOGNA PADOVA RAVENNA VICENZA AVVOCATO SERGIO ARMAROLI 051 6447838

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SEI STATO NOMINATO EREDE TESTAMENTARIO E TI VOGLIONO IMPUGNARE IL TESTAMENTO?

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SEI EREDE LEGITTIMO E NON TI RICONOSOCNO LA TUA QUOTA?

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NON SAI QUALI SONO I BENI EREDITATI?

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ALCUNE MASSIME  SENTENZE CASSAZIONE SU SUCCESSIONI E TESTAMENTI 

 

Cass. civ. n. 2743/2014

In tema di successioni legittime, qualora sussista una pluralità di designati a succedere in ordine successivo, si realizza una delazione simultanea a favore dei primi chiamati e dei chiamati ulteriori, con la conseguenza che questi ultimi, in pendenza del termine di accettazione dell’eredità dei primi chiamati, sono abilitati ad effettuare una accettazione, anche tacita, dell’eredità. (Rigetta, App. Cagliari, 10/12/2007)

 

 

 

 

Cass. civ. n. 9842/1993

Poiché l’erede subentra nei rapporti attivi e passivi del de cuius con gli stessi poteri e con gli stessi limiti o vincoli di quest’ultimo, nel caso in cui nel patrimonio del de cuius vi siano beni di una eredità da questo accettata con beneficio di inventario, il regime giuridico al quale questi beni sono stati assoggettati (artt. 490 e seguenti c.c.) in seguito a questa accettazione non cessa a causa della successiva delazione neppure quando la relativa eredità sia stata accettata puramente e semplicemente.

 

 

Cass. civ. n. 10882/2018

L’interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio “mortis causa”, è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, aldilà della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell’art. 1362 c.c., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell’esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione. Tuttavia, ove dal testo dell’atto non emergano con certezza l’effettiva intenzione del “de cuius” e la portata della disposizione, il giudice può fare ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore, quali, ad esempio, la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura o condizione sociale o il suo ambiente di vita. (Rigetta, CORTE D’APPELLO MILANO, 21/05/2014).

Cass. civ. n. 10075/2018

Nell’interpretazione del testamento, la volontà del testatore deve essere ricostruita privilegiando gli elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell’esame globale della stessa, potendosi ricorrere a elementi estrinseci – quali ad esempio la personalità, la condizione sociale e l’ambiente di vita del testatore – solo in via sussidiaria, ove dal testo dell’atto non emerga con certezza l’effettiva intenzione del “de cuius”.

Cass. civ. n. 1993/2016

L’atto contenente disposizioni di carattere esclusivamente non patrimoniale può essere qualificato alla stregua di un testamento purché di questo abbia contenuto, forma e funzione, la quale ultima, in particolare, consiste nell’esercizio, da parte dell’autore, del proprio generale potere di disporre “mortis causa”. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza di un testamento olografo in una scrittura privata contenente il riconoscimento di figlio naturale, non evincendosi univocamente da essa la volontà del “de cuius” di determinare l’effetto accertativo della filiazione dopo la propria morte). (Rigetta, App. Perugia, 08/03/2011).

Cass. civ. n. 15931/2015

In tema di interpretazione di un testamento, la volontà del testatore, alla stregua del principio generale di ermeneutica di cui all’art. 1362 c.c., va individuata sulla base dell’esame globale della scheda testamentaria e non di ciascuna singola disposizione, sicché il giudice di merito può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, purché non contrastante e antitetico. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito secondo cui l’espressione “somma”, utilizzata dal testatore, dovesse intendersi nel significato proprio di “somma di denaro”, e la generica dichiarazione di revoca espressa delle precedenti disposizioni dovesse ritenersi circoscritta alla sola frazione mobiliare del patrimonio del “de cuius”).

Cass. civ. n. 150/2014

Perché un atto costituisca manifestazione di ultima volontà, riconducibile ai negozi “mortis causa”, non è necessario che il dichiarante faccia espresso riferimento alla sua morte ed all’intento di disporre dei suoi beni dopo la sua scomparsa, essendo sufficiente che lo scritto sia espressione di una volontà definitiva dell’autore, compiutamente e incondizionatamente manifestata allo scopo di disporre attualmente dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito che aveva qualificato come testamento olografo un biglietto autografo del “de cuius” recante la clausola “nessuno faccia osservazione a questo biglietto essendo scritto di sua propria mano”).

Cass. civ. n. 6449/2008

Ai fini dell’attuazione delle disposizioni testamentarie, occorre far riferimento alla situazione patrimoniale esistente al momento dell’apertura della successione, ben potendo il testatore disporre anche di beni che non gli appartengono al momento della redazione del testamento ma rientranti nel suo patrimonio al momento della sua morte.

Cass. civ. n. 21477/2007

L’atto col quale taluno eriga una fondazione, disponendo che i beni ed i redditi di essa siano destinati, dopo la morte del fondatore, ad un proprio erede legittimario, costituisce un legato disposto con un testamento assimilabile a quello olografo, a nulla rilevando che l’atto costitutivo della fondazione non sia stato scritto di pugno del testatore, ove comunque sia incontestabile l’autenticità della sua sottoscrizione. Ne consegue che, nel suddetto caso, l’acquisto effettuato dal beneficiario ha natura successoria ed è assoggettabile all’imposta sulle successioni.

Cass. civ. n. 4022/2007

Nell’interpretazione del testamento il giudice deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall’art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l’effettiva volontà del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente ed in modo coordinato l’elemento letterale e quello logico dell’atto unilaterale mortis causa salvaguardando il rispetto, in materia, del principio di conservazione del testamento. Tale attività interpretativa del giudice del merito, se compiuta alla stregua dei suddetti criteri e con ragionamento immune da vizi logici, non è censurabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, rilevandone la congruità della motivazione in base alla quale si era ritenuto che il testatore non aveva voluto istituire un erede, ma aveva, invece, previsto soltanto un onere a carico dell’erede, individuato secondo le norme della successione legittima in mancanza di istituzione testamentaria di erede, pur col singolare esito di utilizzazione dell’intero patrimonio ereditario per il soddisfacimento di quell’onere, volto alla realizzazione di un asilo nido, in apposita località, a beneficio di bambini extracomunitari).

Cass. civ. n. 20204/2005

In tema di interpretazione del testamento,qualora dall’indagine di fatto riservata al giudice di merito risulti già chiara,in base al contenuto dell’atto, la volontà del testatore, non è consentito — alla stregua del primario criterio ermeneutico della letteralità — il ricorso ad elementi tratti aliunde ed estranei alla scheda testamentaria.

Cass. civ. n. 15130/2005

In tema di interpretazione del testamento, al fine di stabilire se sia stata prevista l’attribuzione separata e simultanea a soggetti diversi della nuda proprietà e dell’usufrutto dei beni ereditari ovvero se sia configurabile la sostituzione fedecommissaria di colui che, essendo stato designato erede universale, sia obbligato — in virtù di una duplice chiamata secondo un ordine successivo — a conservare e restituire alla propria morte i beni a favore del sostituito, al quale viene trasmesso il medesimo diritto attribuito all’istituito, l’indagine non può limitarsi a valorizzare esclusivamente l’espressione «vita natural durante» usata dal testatore con riferimento alla disposizione a favore di uno dei soggetti onorati; infatti, la durata della vita del beneficiario assume rilievo sia nel caso in cui sia attribuito il diritto di usufrutto, sia nell’ipotesi in cui venga conferito il diritto di proprietà piena a favore dell’istituito nella sostituzione fedecommissaria, atteso che la durata della vita dell’usufruttuario costituisce la misura temporale del diritto reale conferito ed è al termine della vita dell’onorato che diventa operante la chiamata dei sostituiti nella sostituzione fedecommissaria.

Cass. civ. n. 7422/2005

L’interpretazione della volontà del testatore espressa nella scheda testamentaria, risolvendosi in un accertamento di fatto demandato al giudice di merito, è compito esclusivo di questo, nel senso che a lui è riservata la scelta e la valutazione degli elementi di giudizio più idonei a ricostruire la predetta volontà, potendo egli avvalersi in tale attività interpretativa, ovviamente con opportuni adattamenti per la particolare natura dell’atto, delle stesse regole ermeneutiche di cui all’art. 1362 c.c.; con la conseguenza che, se siffatta operazione è compiuta nel rispetto del predette regole e se le conclusioni che vengono tratte sono aderenti alle risultanze processuali e sorrette da logica e convincente motivazione, il giudizio formulato in quella sede non è sindacabile in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 14548/2004

Nell’interpretazione di una scheda testamentaria, da condurre essenzialmente sulla base del dato testuale, possono legittimamente assumere rilievo anche elementi estrinseci (purché riferibili al testatore), quali, ad esempio, il grado di cultura del de cuius atteso che l’interpretazione degli atti di ultima volontà è sempre caratterizzata, rispetto all’ermeneutica contrattuale, da una più intensa ricerca della volontà concreta e da un più frequente ricorso all’integrazione con elementi estrinseci ad essi, sicché l’identificazione della persona onorata dalla disposizione testamentaria, fatta dal testatore in modo impreciso ed incompleto, non rende nulla la disposizione stessa quando, dal contesto del testamento o altrimenti, sia possibile determinare, in modo serio e senza possibilità di equivoci, il soggetto che il testatore ha voluto beneficiare.

Cass. civ. n. 3939/2001

L’esistenza o meno di un patrimonio nella disponibilità del de cuius non incide sulla validità del testamento non essendo prescritta detta condizione da alcuna norma di legge. Peraltro, di tale patrimonio possono far parte non solo i beni che appartengono al testatore al momento della morte, ma anche l’eventuale diritto di veder riconosciuta la proprietà su beni che apparentemente appartengono ad altri, nel qual caso l’erede istituito è legittimato a proporre tutte le azioni che avrebbe potuto iniziare il suo dante causa per conseguire la proprietà contestata, nonché a coltivare tutte le azioni che quest’ultimo aveva già proposto.

 

 

Cass. civ. n. 27259/2017

In tema di successione necessaria, la quota spettante al legittimario rinunciante non si accresce a favore degli altri legittimari accettanti, dovendo l’individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria essere effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell’apertura della successione e non a quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinunzia o per prescrizione, dell’azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari. (Rigetta, CORTE D’APPELLO ANCONA, 29/12/2012).

Corte cost. n. 193/2017

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 5 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 luglio 1978, n. 33 (Modifiche al testo unico delle leggi provinciali sull’ordinamento dei masi chiusi, approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 7 febbraio 1962, n. 8, e alla legge provinciale 9 novembre 1974, n. 22), riprodotto dall’art. 18 del decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano 28 dicembre 1978, n. 32 (Approvazione del testo unificato delle leggi provinciali sull’ordinamento dei masi chiusi), come modificato dall’art. 3 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 24 febbraio 1993, n. 5 (Modifica delle leggi provinciali sull’ordinamento dei masi chiusi e della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, sull’assistenza creditizia ai coltivatori diretti assuntori di masi chiusi), nella parte in cui prevede che, tra i chiamati alla successione nello stesso grado, ai maschi spetta la preferenza nei confronti delle femmine.

Corte cost. n. 146/2015

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 104, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 154 del 2013, nella parte in cui ha previsto che gli effetti successori della parentela naturale, di cui al novellato art. 74 c.c., sono riferibili anche a successioni apertesi anteriormente al 1° gennaio 2013, oggetto di giudizi pendenti al momento dell’entrata in vigore del predetto decreto legislativo.

Cass. civ. n. 14917/2012

In ipotesi di azione di petizione di eredità proposta da un figlio naturale del “de cuius” successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di riconoscimento del proprio “status”, gli eredi, che erano stati immessi nel possesso dei beni ereditari in buona fede, permangono in tale condizione sino al momento della notificazione della domanda di restituzione dei beni medesimi, avendo portata generale il principio della presunzione di buona fede, di cui all’art. 1147 cod. civ., e determinando la proposizione nei confronti del possessore di una domanda volta ad ottenere la restituzione delle cose il mutamento della situazione di buona fede in mala fede, con conseguente obbligo di rispondere dei frutti successivamente percepiti. (Cassa con rinvio, App. Perugia, 08/08/2006).

Cass. civ. n. 368/2010

In materia di successione ereditaria, l’erede legittimario che sia stato pretermesso acquista la qualità di erede soltanto dopo il positivo esercizio dell’azione di riduzione; ne consegue che, prima di questo momento, egli non può chiedere la divisione ereditaria né la collazione dei beni, poiché entrambi questi diritti presuppongono l’assunzione della qualità di erede e l’attribuzione congiunta di un asse ereditario.

Cass. civ. n. 13429/2006

In tema di successione necessaria, l’individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria va effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell’apertura della successione e non di quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinunzia o per prescrizione, dell’azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari.

Cass. civ. n. 13310/2002

Il principio dell’intangibilità della quota di legittima deve intendersi soltanto in senso quantitativo e non anche in senso qualitativo, potendo il testatore soddisfare le ragioni dei legittimari con beni — di qualunque natura — purché compresi nell’asse ereditario; ne consegue che non viola il disposto degli artt. 536 e 540 c.c. il testatore che abbia lasciato al coniuge l’usufrutto generale sui beni mobili e immobili nonché la prima proprietà di eredità, contanti, depositi bancari e postali, sempre che il valore di detti beni copra la quota riservata al coniuge, atteso che l’attribuzione dell’usufrutto generale non costituisce assegnazione di legato ma istituzione di erede e che l’attribuzione della proprietà prima di alcune categorie di beni vale come istituzioni di erede se essi sono intesi come quota dei beni del testatore.

Cass. civ. n. 3452/1973

Le ragioni dei legittimari possono essere soddisfatte anche mediante atti di disposizione a titolo particolare. La successione cosiddetta necessaria non implica né l’acquisto ipso iure da parte dei legittimari della qualità di eredi né, di conseguenza, l’investitura della titolarità dei beni ereditari.

 

 

 

 

 

 

Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni (artt. 456-564)

Capo I – Dell’apertura della successione, della delazione e dell’acquisto dell’eredità

Art. 456 — Apertura della successione

Art. 457 — Delazione dell’eredità

Art. 458 — Divieto di patti successori

Art. 459 — Acquisto dell’eredità

Art. 460 — Poteri del chiamato prima dell’accettazione

Art. 461 — Rimborso delle spese sostenute dal chiamato

Capo II – Della capacità di succedere

Art. 462 — Capacità delle persone fisiche

Capo III – Dell’indegnità

Art. 463 — Casi di indegnità

Art. 463 bis — Sospensione dalla successione

Art. 464 — Restituzione dei frutti

Art. 465 — Indegnità del genitore

Art. 466 — Riabilitazione dell’indegno

Capo IV – Della rappresentazione

Art. 467 — Nozione

Art. 468 — Soggetti

Art. 469 — Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione

Capo V – Dell’accettazione dell’eredità

Sezione I – Disposizioni generali

Art. 470 — Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d’inventario

Art. 471 — Eredità devolute a minori o interdetti

Art. 472 — Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati

Art. 473 — Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti

Art. 474 — Modi di accettazione

Art. 475 — Accettazione espressa

Art. 476 — Accettazione tacita

Art. 477 — Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione

Art. 478 — Rinunzia che importa accettazione

Art. 479 — Trasmissione del diritto di accettazione

Art. 480 — Prescrizione

Art. 481 — Fissazione di un termine per l’accettazione

Art. 482 — Impugnazione per violenza o dolo

Art. 483 — Impugnazione per errore

Sezione II – Del beneficio d’inventario

Art. 484 — Accettazione col beneficio d’inventario

Art. 485 — Chiamato all’eredità che è nel possesso di beni

Art. 486 — Poteri

Art. 487 — Chiamato all’eredità che non è nel possesso di beni

Art. 488 — Dichiarazione in caso di termine fissato dall’autorità giudiziaria

Art. 489 — Incapaci

Art. 490 — Effetti del beneficio d’inventario

Art. 491 — Responsabilità dell’erede nell’amministrazione

Art. 492 — Garanzia

Art. 493 — Alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione

Art. 494 — Omissioni o infedeltà nell’inventario

Art. 495 — Pagamento dei creditori e legatari

Art. 496 — Rendimento del conto

Art. 497 — Mora nel rendimento del conto

Art. 498 — Liquidazione dell’eredità in caso di opposizione

Art. 499 — Procedura di liquidazione

Art. 500 — Termine per la liquidazione

Art. 501 — Reclami

Art. 502 — Pagamento dei creditori e dei legatari

Art. 503 — Liquidazione promossa dall’erede

Art. 504 — Liquidazione nel caso di più eredi

Art. 505 — Decadenza dal beneficio

Art. 506 — Procedure individuali

Art. 507 — Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari

Art. 508 — Nomina del curatore

Art. 509 — Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari

Art. 510 — Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati

Art. 511 — Spese

Capo VI – Della separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede

Art. 512 — Oggetto della separazione

Art. 513 — Separazione contro i legatari di specie

Art. 514 — Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti

Art. 515 — Cessazione della separazione

Art. 516 — Termine per l’esercizio del diritto alla separazione

Art. 517 — Separazione riguardo ai mobili

Art. 518 — Separazione riguardo agli immobili

Capo VII – Della rinunzia all’eredità

Art. 519 — Dichiarazione di rinunzia

Art. 520 — Rinunzia condizionata, a termine o parziale

Art. 521 — Retroattività della rinunzia

Art. 522 — Devoluzione nelle successioni legittime

Art. 523 — Devoluzione nelle successioni testamentarie

Art. 524 — Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori

Art. 525 — Revoca della rinunzia

Art. 526 — Impugnazione per violenza o dolo

Art. 527 — Sottrazione di beni ereditari

Capo VIII – Dell’eredità giacente

Art. 528 — Nomina del curatore

Art. 529 — Obblighi del curatore

Art. 530 — Pagamento dei debiti ereditari

Art. 531 — Inventario, amministrazione e rendimento dei conti

Art. 532 — Cessazione della curatela per accettazione dell’eredità

Capo IX – Della petizione di eredità

Art. 533 — Nozione

Art. 534 — Diritti dei terzi

Art. 535 — Possessore di beni ereditari

Capo X – Dei legittimari

Sezione I – Dei diritti riservati ai legittimari

Art. 536 — Legittimari

Art. 537 — Riserva a favore dei figli

Art. 538 — Riserva a favore degli ascendenti

Art. 539 — Riserva a favore dei figli naturali [ABROGATO]

Art. 540 — Riserva a favore del coniuge

Art. 541 — Concorso di figli legittimi e naturali [ABROGATO]

Art. 542 — Concorso di coniuge e figli

Art. 543 — Concorso di coniuge e figli naturali [ABROGATO]

Art. 544 — Concorso di ascendenti e coniuge

Art. 545 — Concorso di ascendenti legittimi e figli naturali [ABROGATO]

Art. 546 — Concorso di ascendenti legittimi, figli naturali e coniuge [ABROGATO]

Art. 547 — Soddisfacimento delle ragioni del coniuge [ABROGATO]

Art. 548 — Riserva a favore del coniuge separato

Art. 549 — Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari

Art. 550 — Lascito eccedente la porzione disponibile

Art. 551 — Legato in sostituzione di legittima

Art. 552 — Donazione e legati in conto di legittima

Sezione II – Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari

Art. 553 — Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari

Art. 554 — Riduzione delle disposizioni testamentarie

Art. 555 — Riduzione delle donazioni

Art. 556 — Determinazione della porzione disponibile

Art. 557 — Soggetti che possono chiedere la riduzione

Art. 558 — Modo di ridurre le disposizioni testamentarie

Art. 559 — Modo di ridurre le donazioni

Art. 560 — Riduzione del legato o della donazione d’immobili

Art. 561 — Restituzione degli immobili

Art. 562 — Insolvenza del donatario soggetto a riduzione

Art. 563 — Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione

Art. 564 — Condizioni per l’esercizio dell’azione di riduzione

Titolo II – Delle successioni legittime (artt. 565-586)

Art. 565 — Categorie dei successibili

Capo I – Della successione dei parenti

Art. 566 — Successione dei figli

Art. 567 — Successione dei figli

Art. 568 — Successione dei genitori

Art. 569 — Successione degli ascendenti

Art. 570 — Successione dei fratelli e delle sorelle

Art. 571 — Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle

Art. 572 — Successione di altri parenti

Art. 573 — Successione dei figli nati fuori del matrimonio

Art. 574 — Concorso di figli naturali e legittimi [ABROGATO]

Art. 575 — Concorso di figli naturali con ascendenti e coniuge del genitore [ABROGATO]

Art. 576 — Successione dei soli figli naturali [ABROGATO]

Art. 577 — Successione del figlio naturale all’ascendente legittimo immediato del suo genitore

Art. 578 — Successione dei genitori al figlio naturale [ABROGATO]

Art. 579 — Concorso del coniuge e dei genitori [ABROGATO]

Art. 580 — Diritti dei figli nati fuori del matrimonio non riconoscibili

Capo II – Della successione del coniuge

Art. 581 — Concorso del coniuge con i figli

Art. 582 — Concorso del coniuge con ascendenti, fratelli e sorelle

Art. 583 — Successione del solo coniuge

Art. 584 — Successione del coniuge putativo

Art. 585 — Successione del coniuge separato

Capo III – Della successione dello stato

Art. 586 — Acquisto dei beni da parte dello Stato

Titolo III – Delle successioni testamentarie (artt. 587-712)

Capo I – Disposizioni generali

Art. 587 — Testamento

Art. 588 — Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare

Art. 589 — Testamento congiuntivo o reciproco

Art. 590 — Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle

Capo II – Della capacità di disporre per testamento

Art. 591 — Casi d’incapacità

Capo III – Della capacità di ricevere per testamento

Art. 592 — Figli nati fuori del matrimonio riconosciuti o riconoscibili

Art. 593 — Figli naturali non riconoscibili [ABROGATO]

Art. 594 — Assegno ai figli nati fuori del matrimonio non riconoscibili

Art. 595 — Coniuge del binubo [ABROGATO]

Art. 596 — Incapacità del tutore e del protutore

Art. 597 — Incapacità del notaio, dei testimoni e dell’interprete

Art. 598 — Incapacità di chi ha scritto o ricevuto il testamento segreto

Art. 599 — Persone interposte

Art. 600 — Enti non riconosciuti [ABROGATO]

Capo IV – Della forma dei testamenti

Sezione I – Dei testamenti ordinari

Art. 601 — Forme

Art. 602 — Testamento olografo

Art. 603 — Testamento pubblico

Art. 604 — Testamento segreto

Art. 605 — Formalità del testamento segreto

Art. 606 — Nullità del testamento per difetto di forma

Art. 607 — Validità del testamento segreto come olografo

Art. 608 — Ritiro di testamento segreto od olografo

Sezione II – Dei testamenti speciali

Art. 609 — Malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni

Art. 610 — Termine di efficacia

Art. 611 — Testamento a bordo di nave

Art. 612 — Forme

Art. 613 — Consegna

Art. 614 — Verbale di consegna

Art. 615 — Termine di efficacia

Art. 616 — Testamento a bordo di aeromobile

Art. 617 — Testamento dei militari e assimilati

Art. 618 — Casi e termini d’efficacia

Art. 619 — Nullità

Sezione III – Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti

Art. 620 — Pubblicazione del testamento olografo

Art. 621 — Pubblicazione del testamento segreto

Art. 622 — Comunicazione dei testamenti al tribunale

Art. 623 — Comunicazioni agli eredi e legatari

Capo V – Dell’istituzione di erede e dei legati

Sezione I – Disposizioni generali

Art. 624 — Violenza, dolo, errore

Art. 625 — Erronea indicazione dell’erede o del legatario o della cosa che forma oggetto della disposizione

Art. 626 — Motivo illecito

Art. 627 — Disposizione fiduciaria

Art. 628 — Disposizione a favore di persona incerta

Art. 629 — Disposizioni a favore dell’anima

Art. 630 — Disposizioni a favore dei poveri

Art. 631 — Disposizioni rimesse all’arbitrio del terzo

Art. 632 — Determinazione di legato per arbitrio altrui

Sezione II – Delle disposizioni condizionali, a termine e modali

Art. 633 — Condizione sospensiva o risolutiva

Art. 634 — Condizioni impossibili o illecite

Art. 635 — Condizione di reciprocità

Art. 636 — Divieto di nozze

Art. 637 — Termine

Art. 638 — Condizioni di non fare o di non dare

Art. 639 — Garanzia in caso di condizione risolutiva

Art. 640 — Garanzia in caso di legato sottoposto a condizione sospensiva o a termine

Art. 642 — Persone a cui spetta l’amministrazione

Art. 643 — Amministrazione in caso di eredi nascituri

Art. 644 — Obblighi e facoltà degli amministratori

Art. 645 — Condizione sospensiva potestativa senza termine

Art. 646 — Retroattività della condizione

Art. 647 — Onere

Art. 648 — Adempimento dell’onere

Sezione III – Dei legati

Art. 649 — Acquisto del legato

Art. 650 — Fissazione di un termine per la rinunzia

Art. 651 — Legato di cosa dell’onerato o di un terzo

Art. 652 — Legato di cosa solo in parte del testatore

Art. 653 — Legato di cosa genericamente determinata

Art. 654 — Legato di cosa non esistente nell’asse

Art. 655 — Legato di cosa da prendersi da certo luogo

Art. 656 — Legato di cosa del legatario

Art. 657 — Legato di cosa acquistata dal legatario

Art. 658 — Legato di credito o di liberazione da debito

Art. 659 — Legato a favore del creditore

Art. 660 — Legato di alimenti

Art. 661 — Prelegato

Art. 662 — Onere della prestazione del legato

Art. 663 — Legato imposto a un solo erede

Art. 664 — Adempimento del legato di genere

Art. 665 — Scelta nel legato alternativo

Art. 666 — Trasmissione all’erede della facoltà di scelta

Art. 667 — Accessioni della cosa legata

Art. 668 — Adempimento del legato

Art. 669 — Frutti della cosa legata

Art. 670 — Legato di prestazioni periodiche

Art. 671 — Legati e oneri a carico del legatario

Art. 672 — Spese per la prestazione del legato

Art. 673 — Perimento della cosa legata. Impossibilità della prestazione

Sezione IV – Del diritto di accrescimento

Art. 674 — Accrescimento tra coeredi

Art. 675 — Accrescimento tra collegatari

Art. 676 — Effetti dell’accrescimento

Art. 677 — Mancanza di accrescimento

Art. 678 — Accrescimento nel legato di usufrutto

Sezione V – Della revocazione delle disposizioni testamentarie

Art. 679 — Revocabilità del testamento

Art. 680 — Revocazione espressa

Art. 681 — Revocazione della revocazione

Art. 682 — Testamento posteriore

Art. 683 — Testamento posteriore inefficace

Art. 684 — Distruzione del testamento olografo

Art. 685 — Effetti del ritiro del testamento segreto

Art. 686 — Alienazione e trasformazione della cosa legata

Art. 687 — Revocazione per sopravvenienza di figli

Capo VI – Delle sostituzioni

Sezione I – Della sostituzione ordinaria

Art. 688 — Casi di sostituzione ordinaria

Art. 689 — Sostituzione plurima. Sostituzione reciproca

Art. 690 — Obblighi dei sostituiti

Art. 691 — Sostituzione ordinaria nei legati

Sezione II – Della sostituzione fedecommissaria

Art. 692 — Sostituzione fedecommissaria

Art. 693 — Diritti e obblighi dell’istituito

Art. 694 — Alienazione dei beni

Art. 695 — Diritti dei creditori personali dell’istituito

Art. 696 — Devoluzione al sostituito

Art. 697 — Sostituzione fedecommissaria nei legati

Art. 698 — Usufrutto successivo

Art. 699 — Premi di nuzialità, opere di assistenza e simili

Capo VII – Degli esecutori testamentari

Art. 700 — Facoltà di nomina e di sostituzione

Art. 701 — Persone capaci di essere nominate

Art. 702 — Accettazione e rinunzia alla nomina

Art. 703 — Funzioni dell’esecutore testamentario

Art. 704 — Rappresentanza processuale

Art. 705 — Apposizione di sigilli e inventario

Art. 706 — Divisione da compiersi dall’esecutore testamentario

Art. 707 — Consegna dei beni all’erede

Art. 708 — Disaccordo tra più esecutori testamentari

Art. 709 — Conto della gestione

Art. 710 — Esonero dell’esecutore testamentario

Art. 711 — Retribuzione

Art. 712 — Spese

Titolo IV – Della divisione (artt. 713-768)

Capo I – Disposizioni generali

Art. 713 — Facoltà di domandare la divisione

Art. 714 — Godimento separato di parte dei beni

Art. 715 — Casi d’impedimento alla divisione

Art. 716 — Divisione di beni costituiti in patrimonio familiare [ABROGATO]

Art. 717 — Sospensione della divisione per ordine del giudice

Art. 718 — Diritto ai beni in natura

Art. 719 — Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari

Art. 720 — Immobili non divisibili

Art. 721 — Vendita degli immobili

Art. 722 — Beni indivisibili nell’interesse della produzione nazionale

Art. 723 — Resa dei conti

Art. 724 — Collazione e imputazione

Art. 725 — Prelevamenti

Art. 726 — Stima e formazione delle parti

Art. 727 — Norme per la formazione delle porzioni

Art. 728 — Conguagli in danaro

Art. 729 — Assegnazione o attribuzione delle porzioni

Art. 730 — Deferimento delle operazioni a un notaio

Art. 731 — Suddivisioni tra stirpi

Art. 732 — Diritto di prelazione

Art. 733 — Norme date dal testatore per la divisione

Art. 734 — Divisione fatta dal testatore

Art. 735 — Preterizione di eredi e lesione di legittima

Art. 736 — Consegna dei documenti

Capo II – Della collazione

Art. 737 — Soggetti tenuti alla collazione

Art. 738 — Limiti della collazione per il coniuge

Art. 739 — Donazioni ai discendenti o al coniuge dell’erede. Donazioni a coniugi

Art. 740 — Donazioni fatte all’ascendente dell’erede

Art. 741 — Collazione di assegnazioni varie

Art. 742 — Spese non soggette a collazione

Art. 743 — Società contratta con l’erede

Art. 744 — Perimento della cosa donata

Art. 745 — Frutti e interessi

Art. 746 — Collazione d’immobili

Art. 747 — Collazione per imputazione

Art. 748 — Miglioramenti, spese e deterioramenti

Art. 749 — Miglioramenti e deterioramenti dell’immobile alienato

Art. 750 — Collazione di mobili

Art. 751 — Collazione del danaro

Capo III – Del pagamento dei debiti

Art. 752 — Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi

Art. 753 — Immobili gravati da rendita redimibile

Art. 754 — Pagamento dei debiti e rivalsa

Art. 755 — Quota di debito ipotecario non pagata da un coerede

Art. 756 — Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti

Capo IV – Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote

Art. 757 — Diritto dell’erede sulla propria quota

Art. 758 — Garanzia tra coeredi

Art. 759 — Evizione subita da un coerede

Art. 760 — Inesigibilità di crediti

Capo V – Dell’annullamento e della rescissione in materia di divisione

Art. 761 — Annullamento per violenza o dolo

Art. 762 — Omissione di beni ereditari

Art. 763 — Rescissione per lesione

Art. 764 — Atti diversi dalla divisione

Art. 765 — Vendita del diritto ereditario fatta al coerede

Art. 766 — Stima dei beni

Art. 767 — Facoltà del coerede di dare il supplemento

Art. 768 — Alienazione della porzione ereditaria

Capo V bis – Del patto di famiglia

Art. 768 bis — Nozione

Art. 768 ter — Forma

Art. 768 quater — Partecipazione

Art. 768 quinquies — Vizi del consenso

Art. 768 sexies — Rapporti con i terzi

Art. 768 septies — Scioglimento

Art. 768 octies — Controversie

Titolo V – Delle donazioni (artt. 769-809)

Capo I – Disposizioni generali

Art. 769 — Definizione

Art. 770 — Donazione rimuneratoria

Art. 771 — Donazione di beni futuri

Art. 772 — Donazione di prestazioni periodiche

Art. 773 — Donazione a più donatari

Capo II – Della capacità di disporre e di ricevere per donazione

Art. 774 — Capacità di donare

Art. 775 — Donazione fatta da persona incapace d’intendere o di volere

Art. 776 — Donazione fatta dall’inabilitato

Art. 777 — Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci

Art. 778 — Mandato a donare

Art. 779 — Donazione a favore del tutore o protutore

Art. 780 — Donazione al figlio naturale non riconoscibile [ABROGATO]

Art. 781 — Donazione tra coniugi

Capo III – Della forma e degli effetti della donazione

Art. 782 — Forma della donazione

Art. 783 — Donazioni di modico valore

Art. 784 — Donazione a nascituri

Art. 785 — Donazione in riguardo di matrimonio

Art. 786 — Donazione a ente non riconosciuto [ABROGATO]

Art. 787 — Errore sul motivo della donazione

Art. 788 — Motivo illecito

Art. 789 — Inadempimento o ritardo nell’esecuzione

Art. 790 — Riserva di disporre di cose determinate

Art. 791 — Condizione di riversibilità

Art. 792 — Effetti della riversibilità

Art. 793 — Donazione modale

Art. 794 — Onere illecito o impossibile

Art. 795 — Divieto di sostituzione

Art. 796 — Riserva di usufrutto

Art. 797 — Garanzia per evizione

Art. 798 — Responsabilità per vizi della cosa

Art. 799 — Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle

Capo IV – Della revocazione delle donazioni

Art. 800 — Cause di revocazione

Art. 801 — Revocazione per ingratitudine

Art. 802 — Termini e legittimazione ad agire

Art. 803 — Revocazione per sopravvenienza di figli

Art. 804 — Termine per l’azione

Art. 805 — Donazioni irrevocabili

Art. 806 — Inammissibilità della rinunzia preventiva

Art. 807 — Effetti della revocazione

Art. 808 — Effetti nei riguardi dei terzi

Art. 809 — Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità

 

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