EREDE RISOLVI ADESSO SUCCESSIONE LITE EREDITARIA BOLOGNA PADOVA RAVENNA VICENZA
SEI PREOCCUPATO DI COME STANNO ANDANDO LE COSE PER LA TUA EREDITA’ E HAI PAURA CHE NON TI VENGA RICONOSCIUTA LA TUA QUOTA?
BOLOGNA ,VICENZA,RAVENNA, IMOLA ,FORLI, CESENA, PADOVA, ROVIGO
EREDE RISOLVI ADESSO SUCCESSIONE LITE EREDITARIA BOLOGNA PADOVA RAVENNA VICENZA AVVOCATO SERGIO ARMAROLI 051 6447838
SEI STATO NOMINATO EREDE TESTAMENTARIO E TI VOGLIONO IMPUGNARE IL TESTAMENTO?
EREDE RISOLVI ADESSO SUCCESSIONE LITE EREDITARIA BOLOGNA PADOVA RAVENNA VICENZA
AVVOCATO SERGIO ARMAROLI 051 6447838
SEI EREDE LEGITTIMO E NON TI RICONOSOCNO LA TUA QUOTA?
EREDE RISOLVI ADESSO SUCCESSIONE LITE EREDITARIA BOLOGNA PADOVA RAVENNA VICENZA
AVVOCATO SERGIO ARMAROLI 051 6447838
NON SAI QUALI SONO I BENI EREDITATI?
EREDE RISOLVI ADESSO SUCCESSIONE LITE EREDITARIA BOLOGNA PADOVA RAVENNA VICENZA
AVVOCATO SERGIO ARMAROLI 051 6447838
ALCUNE MASSIME SENTENZE CASSAZIONE SU SUCCESSIONI E TESTAMENTI
Cass. civ. n. 2743/2014
In tema di successioni legittime, qualora sussista una pluralità di designati a succedere in ordine successivo, si realizza una delazione simultanea a favore dei primi chiamati e dei chiamati ulteriori, con la conseguenza che questi ultimi, in pendenza del termine di accettazione dell’eredità dei primi chiamati, sono abilitati ad effettuare una accettazione, anche tacita, dell’eredità. (Rigetta, App. Cagliari, 10/12/2007)
Cass. civ. n. 9842/1993
Poiché l’erede subentra nei rapporti attivi e passivi del de cuius con gli stessi poteri e con gli stessi limiti o vincoli di quest’ultimo, nel caso in cui nel patrimonio del de cuius vi siano beni di una eredità da questo accettata con beneficio di inventario, il regime giuridico al quale questi beni sono stati assoggettati (artt. 490 e seguenti c.c.) in seguito a questa accettazione non cessa a causa della successiva delazione neppure quando la relativa eredità sia stata accettata puramente e semplicemente.
Cass. civ. n. 10882/2018
L’interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio “mortis causa”, è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, aldilà della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell’art. 1362 c.c., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell’esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione. Tuttavia, ove dal testo dell’atto non emergano con certezza l’effettiva intenzione del “de cuius” e la portata della disposizione, il giudice può fare ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore, quali, ad esempio, la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura o condizione sociale o il suo ambiente di vita. (Rigetta, CORTE D’APPELLO MILANO, 21/05/2014).
Cass. civ. n. 10075/2018
Nell’interpretazione del testamento, la volontà del testatore deve essere ricostruita privilegiando gli elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell’esame globale della stessa, potendosi ricorrere a elementi estrinseci – quali ad esempio la personalità, la condizione sociale e l’ambiente di vita del testatore – solo in via sussidiaria, ove dal testo dell’atto non emerga con certezza l’effettiva intenzione del “de cuius”.
Cass. civ. n. 1993/2016
L’atto contenente disposizioni di carattere esclusivamente non patrimoniale può essere qualificato alla stregua di un testamento purché di questo abbia contenuto, forma e funzione, la quale ultima, in particolare, consiste nell’esercizio, da parte dell’autore, del proprio generale potere di disporre “mortis causa”. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza di un testamento olografo in una scrittura privata contenente il riconoscimento di figlio naturale, non evincendosi univocamente da essa la volontà del “de cuius” di determinare l’effetto accertativo della filiazione dopo la propria morte). (Rigetta, App. Perugia, 08/03/2011).
Cass. civ. n. 15931/2015
In tema di interpretazione di un testamento, la volontà del testatore, alla stregua del principio generale di ermeneutica di cui all’art. 1362 c.c., va individuata sulla base dell’esame globale della scheda testamentaria e non di ciascuna singola disposizione, sicché il giudice di merito può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, purché non contrastante e antitetico. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito secondo cui l’espressione “somma”, utilizzata dal testatore, dovesse intendersi nel significato proprio di “somma di denaro”, e la generica dichiarazione di revoca espressa delle precedenti disposizioni dovesse ritenersi circoscritta alla sola frazione mobiliare del patrimonio del “de cuius”).
Cass. civ. n. 150/2014
Perché un atto costituisca manifestazione di ultima volontà, riconducibile ai negozi “mortis causa”, non è necessario che il dichiarante faccia espresso riferimento alla sua morte ed all’intento di disporre dei suoi beni dopo la sua scomparsa, essendo sufficiente che lo scritto sia espressione di una volontà definitiva dell’autore, compiutamente e incondizionatamente manifestata allo scopo di disporre attualmente dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito che aveva qualificato come testamento olografo un biglietto autografo del “de cuius” recante la clausola “nessuno faccia osservazione a questo biglietto essendo scritto di sua propria mano”).
Cass. civ. n. 6449/2008
Ai fini dell’attuazione delle disposizioni testamentarie, occorre far riferimento alla situazione patrimoniale esistente al momento dell’apertura della successione, ben potendo il testatore disporre anche di beni che non gli appartengono al momento della redazione del testamento ma rientranti nel suo patrimonio al momento della sua morte.
Cass. civ. n. 21477/2007
L’atto col quale taluno eriga una fondazione, disponendo che i beni ed i redditi di essa siano destinati, dopo la morte del fondatore, ad un proprio erede legittimario, costituisce un legato disposto con un testamento assimilabile a quello olografo, a nulla rilevando che l’atto costitutivo della fondazione non sia stato scritto di pugno del testatore, ove comunque sia incontestabile l’autenticità della sua sottoscrizione. Ne consegue che, nel suddetto caso, l’acquisto effettuato dal beneficiario ha natura successoria ed è assoggettabile all’imposta sulle successioni.
Cass. civ. n. 4022/2007
Nell’interpretazione del testamento il giudice deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall’art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l’effettiva volontà del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente ed in modo coordinato l’elemento letterale e quello logico dell’atto unilaterale mortis causa salvaguardando il rispetto, in materia, del principio di conservazione del testamento. Tale attività interpretativa del giudice del merito, se compiuta alla stregua dei suddetti criteri e con ragionamento immune da vizi logici, non è censurabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, rilevandone la congruità della motivazione in base alla quale si era ritenuto che il testatore non aveva voluto istituire un erede, ma aveva, invece, previsto soltanto un onere a carico dell’erede, individuato secondo le norme della successione legittima in mancanza di istituzione testamentaria di erede, pur col singolare esito di utilizzazione dell’intero patrimonio ereditario per il soddisfacimento di quell’onere, volto alla realizzazione di un asilo nido, in apposita località, a beneficio di bambini extracomunitari).
Cass. civ. n. 20204/2005
In tema di interpretazione del testamento,qualora dall’indagine di fatto riservata al giudice di merito risulti già chiara,in base al contenuto dell’atto, la volontà del testatore, non è consentito — alla stregua del primario criterio ermeneutico della letteralità — il ricorso ad elementi tratti aliunde ed estranei alla scheda testamentaria.
Cass. civ. n. 15130/2005
In tema di interpretazione del testamento, al fine di stabilire se sia stata prevista l’attribuzione separata e simultanea a soggetti diversi della nuda proprietà e dell’usufrutto dei beni ereditari ovvero se sia configurabile la sostituzione fedecommissaria di colui che, essendo stato designato erede universale, sia obbligato — in virtù di una duplice chiamata secondo un ordine successivo — a conservare e restituire alla propria morte i beni a favore del sostituito, al quale viene trasmesso il medesimo diritto attribuito all’istituito, l’indagine non può limitarsi a valorizzare esclusivamente l’espressione «vita natural durante» usata dal testatore con riferimento alla disposizione a favore di uno dei soggetti onorati; infatti, la durata della vita del beneficiario assume rilievo sia nel caso in cui sia attribuito il diritto di usufrutto, sia nell’ipotesi in cui venga conferito il diritto di proprietà piena a favore dell’istituito nella sostituzione fedecommissaria, atteso che la durata della vita dell’usufruttuario costituisce la misura temporale del diritto reale conferito ed è al termine della vita dell’onorato che diventa operante la chiamata dei sostituiti nella sostituzione fedecommissaria.
Cass. civ. n. 7422/2005
L’interpretazione della volontà del testatore espressa nella scheda testamentaria, risolvendosi in un accertamento di fatto demandato al giudice di merito, è compito esclusivo di questo, nel senso che a lui è riservata la scelta e la valutazione degli elementi di giudizio più idonei a ricostruire la predetta volontà, potendo egli avvalersi in tale attività interpretativa, ovviamente con opportuni adattamenti per la particolare natura dell’atto, delle stesse regole ermeneutiche di cui all’art. 1362 c.c.; con la conseguenza che, se siffatta operazione è compiuta nel rispetto del predette regole e se le conclusioni che vengono tratte sono aderenti alle risultanze processuali e sorrette da logica e convincente motivazione, il giudizio formulato in quella sede non è sindacabile in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 14548/2004
Nell’interpretazione di una scheda testamentaria, da condurre essenzialmente sulla base del dato testuale, possono legittimamente assumere rilievo anche elementi estrinseci (purché riferibili al testatore), quali, ad esempio, il grado di cultura del de cuius atteso che l’interpretazione degli atti di ultima volontà è sempre caratterizzata, rispetto all’ermeneutica contrattuale, da una più intensa ricerca della volontà concreta e da un più frequente ricorso all’integrazione con elementi estrinseci ad essi, sicché l’identificazione della persona onorata dalla disposizione testamentaria, fatta dal testatore in modo impreciso ed incompleto, non rende nulla la disposizione stessa quando, dal contesto del testamento o altrimenti, sia possibile determinare, in modo serio e senza possibilità di equivoci, il soggetto che il testatore ha voluto beneficiare.
Cass. civ. n. 3939/2001
L’esistenza o meno di un patrimonio nella disponibilità del de cuius non incide sulla validità del testamento non essendo prescritta detta condizione da alcuna norma di legge. Peraltro, di tale patrimonio possono far parte non solo i beni che appartengono al testatore al momento della morte, ma anche l’eventuale diritto di veder riconosciuta la proprietà su beni che apparentemente appartengono ad altri, nel qual caso l’erede istituito è legittimato a proporre tutte le azioni che avrebbe potuto iniziare il suo dante causa per conseguire la proprietà contestata, nonché a coltivare tutte le azioni che quest’ultimo aveva già proposto.
Cass. civ. n. 27259/2017
In tema di successione necessaria, la quota spettante al legittimario rinunciante non si accresce a favore degli altri legittimari accettanti, dovendo l’individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria essere effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell’apertura della successione e non a quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinunzia o per prescrizione, dell’azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari. (Rigetta, CORTE D’APPELLO ANCONA, 29/12/2012).
Corte cost. n. 193/2017
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 5 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 luglio 1978, n. 33 (Modifiche al testo unico delle leggi provinciali sull’ordinamento dei masi chiusi, approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 7 febbraio 1962, n. 8, e alla legge provinciale 9 novembre 1974, n. 22), riprodotto dall’art. 18 del decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano 28 dicembre 1978, n. 32 (Approvazione del testo unificato delle leggi provinciali sull’ordinamento dei masi chiusi), come modificato dall’art. 3 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 24 febbraio 1993, n. 5 (Modifica delle leggi provinciali sull’ordinamento dei masi chiusi e della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, sull’assistenza creditizia ai coltivatori diretti assuntori di masi chiusi), nella parte in cui prevede che, tra i chiamati alla successione nello stesso grado, ai maschi spetta la preferenza nei confronti delle femmine.
Corte cost. n. 146/2015
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 104, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 154 del 2013, nella parte in cui ha previsto che gli effetti successori della parentela naturale, di cui al novellato art. 74 c.c., sono riferibili anche a successioni apertesi anteriormente al 1° gennaio 2013, oggetto di giudizi pendenti al momento dell’entrata in vigore del predetto decreto legislativo.
Cass. civ. n. 14917/2012
In ipotesi di azione di petizione di eredità proposta da un figlio naturale del “de cuius” successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di riconoscimento del proprio “status”, gli eredi, che erano stati immessi nel possesso dei beni ereditari in buona fede, permangono in tale condizione sino al momento della notificazione della domanda di restituzione dei beni medesimi, avendo portata generale il principio della presunzione di buona fede, di cui all’art. 1147 cod. civ., e determinando la proposizione nei confronti del possessore di una domanda volta ad ottenere la restituzione delle cose il mutamento della situazione di buona fede in mala fede, con conseguente obbligo di rispondere dei frutti successivamente percepiti. (Cassa con rinvio, App. Perugia, 08/08/2006).
Cass. civ. n. 368/2010
In materia di successione ereditaria, l’erede legittimario che sia stato pretermesso acquista la qualità di erede soltanto dopo il positivo esercizio dell’azione di riduzione; ne consegue che, prima di questo momento, egli non può chiedere la divisione ereditaria né la collazione dei beni, poiché entrambi questi diritti presuppongono l’assunzione della qualità di erede e l’attribuzione congiunta di un asse ereditario.
Cass. civ. n. 13429/2006
In tema di successione necessaria, l’individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria va effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell’apertura della successione e non di quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinunzia o per prescrizione, dell’azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari.
Cass. civ. n. 13310/2002
Il principio dell’intangibilità della quota di legittima deve intendersi soltanto in senso quantitativo e non anche in senso qualitativo, potendo il testatore soddisfare le ragioni dei legittimari con beni — di qualunque natura — purché compresi nell’asse ereditario; ne consegue che non viola il disposto degli artt. 536 e 540 c.c. il testatore che abbia lasciato al coniuge l’usufrutto generale sui beni mobili e immobili nonché la prima proprietà di eredità, contanti, depositi bancari e postali, sempre che il valore di detti beni copra la quota riservata al coniuge, atteso che l’attribuzione dell’usufrutto generale non costituisce assegnazione di legato ma istituzione di erede e che l’attribuzione della proprietà prima di alcune categorie di beni vale come istituzioni di erede se essi sono intesi come quota dei beni del testatore.
Cass. civ. n. 3452/1973
Le ragioni dei legittimari possono essere soddisfatte anche mediante atti di disposizione a titolo particolare. La successione cosiddetta necessaria non implica né l’acquisto ipso iure da parte dei legittimari della qualità di eredi né, di conseguenza, l’investitura della titolarità dei beni ereditari.
Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni (artt. 456-564)
Capo I – Dell’apertura della successione, della delazione e dell’acquisto dell’eredità
Art. 456 — Apertura della successione
Art. 457 — Delazione dell’eredità
Art. 458 — Divieto di patti successori
Art. 459 — Acquisto dell’eredità
Art. 460 — Poteri del chiamato prima dell’accettazione
Art. 461 — Rimborso delle spese sostenute dal chiamato
Capo II – Della capacità di succedere
Art. 462 — Capacità delle persone fisiche
Capo III – Dell’indegnità
Art. 463 — Casi di indegnità
Art. 463 bis — Sospensione dalla successione
Art. 464 — Restituzione dei frutti
Art. 465 — Indegnità del genitore
Art. 466 — Riabilitazione dell’indegno
Capo IV – Della rappresentazione
Art. 467 — Nozione
Art. 468 — Soggetti
Art. 469 — Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione
Capo V – Dell’accettazione dell’eredità
Sezione I – Disposizioni generali
Art. 470 — Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d’inventario
Art. 471 — Eredità devolute a minori o interdetti
Art. 472 — Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati
Art. 473 — Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti
Art. 474 — Modi di accettazione
Art. 475 — Accettazione espressa
Art. 476 — Accettazione tacita
Art. 477 — Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione
Art. 478 — Rinunzia che importa accettazione
Art. 479 — Trasmissione del diritto di accettazione
Art. 480 — Prescrizione
Art. 481 — Fissazione di un termine per l’accettazione
Art. 482 — Impugnazione per violenza o dolo
Art. 483 — Impugnazione per errore
Sezione II – Del beneficio d’inventario
Art. 484 — Accettazione col beneficio d’inventario
Art. 485 — Chiamato all’eredità che è nel possesso di beni
Art. 486 — Poteri
Art. 487 — Chiamato all’eredità che non è nel possesso di beni
Art. 488 — Dichiarazione in caso di termine fissato dall’autorità giudiziaria
Art. 489 — Incapaci
Art. 490 — Effetti del beneficio d’inventario
Art. 491 — Responsabilità dell’erede nell’amministrazione
Art. 492 — Garanzia
Art. 493 — Alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione
Art. 494 — Omissioni o infedeltà nell’inventario
Art. 495 — Pagamento dei creditori e legatari
Art. 496 — Rendimento del conto
Art. 497 — Mora nel rendimento del conto
Art. 498 — Liquidazione dell’eredità in caso di opposizione
Art. 499 — Procedura di liquidazione
Art. 500 — Termine per la liquidazione
Art. 501 — Reclami
Art. 502 — Pagamento dei creditori e dei legatari
Art. 503 — Liquidazione promossa dall’erede
Art. 504 — Liquidazione nel caso di più eredi
Art. 505 — Decadenza dal beneficio
Art. 506 — Procedure individuali
Art. 507 — Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari
Art. 508 — Nomina del curatore
Art. 509 — Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari
Art. 510 — Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati
Art. 511 — Spese
Capo VI – Della separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede
Art. 512 — Oggetto della separazione
Art. 513 — Separazione contro i legatari di specie
Art. 514 — Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti
Art. 515 — Cessazione della separazione
Art. 516 — Termine per l’esercizio del diritto alla separazione
Art. 517 — Separazione riguardo ai mobili
Art. 518 — Separazione riguardo agli immobili
Capo VII – Della rinunzia all’eredità
Art. 519 — Dichiarazione di rinunzia
Art. 520 — Rinunzia condizionata, a termine o parziale
Art. 521 — Retroattività della rinunzia
Art. 522 — Devoluzione nelle successioni legittime
Art. 523 — Devoluzione nelle successioni testamentarie
Art. 524 — Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori
Art. 525 — Revoca della rinunzia
Art. 526 — Impugnazione per violenza o dolo
Art. 527 — Sottrazione di beni ereditari
Capo VIII – Dell’eredità giacente
Art. 528 — Nomina del curatore
Art. 529 — Obblighi del curatore
Art. 530 — Pagamento dei debiti ereditari
Art. 531 — Inventario, amministrazione e rendimento dei conti
Art. 532 — Cessazione della curatela per accettazione dell’eredità
Capo IX – Della petizione di eredità
Art. 533 — Nozione
Art. 534 — Diritti dei terzi
Art. 535 — Possessore di beni ereditari
Capo X – Dei legittimari
Sezione I – Dei diritti riservati ai legittimari
Art. 536 — Legittimari
Art. 537 — Riserva a favore dei figli
Art. 538 — Riserva a favore degli ascendenti
Art. 539 — Riserva a favore dei figli naturali [ABROGATO]
Art. 540 — Riserva a favore del coniuge
Art. 541 — Concorso di figli legittimi e naturali [ABROGATO]
Art. 542 — Concorso di coniuge e figli
Art. 543 — Concorso di coniuge e figli naturali [ABROGATO]
Art. 544 — Concorso di ascendenti e coniuge
Art. 545 — Concorso di ascendenti legittimi e figli naturali [ABROGATO]
Art. 546 — Concorso di ascendenti legittimi, figli naturali e coniuge [ABROGATO]
Art. 547 — Soddisfacimento delle ragioni del coniuge [ABROGATO]
Art. 548 — Riserva a favore del coniuge separato
Art. 549 — Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari
Art. 550 — Lascito eccedente la porzione disponibile
Art. 551 — Legato in sostituzione di legittima
Art. 552 — Donazione e legati in conto di legittima
Sezione II – Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari
Art. 553 — Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari
Art. 554 — Riduzione delle disposizioni testamentarie
Art. 555 — Riduzione delle donazioni
Art. 556 — Determinazione della porzione disponibile
Art. 557 — Soggetti che possono chiedere la riduzione
Art. 558 — Modo di ridurre le disposizioni testamentarie
Art. 559 — Modo di ridurre le donazioni
Art. 560 — Riduzione del legato o della donazione d’immobili
Art. 561 — Restituzione degli immobili
Art. 562 — Insolvenza del donatario soggetto a riduzione
Art. 563 — Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione
Art. 564 — Condizioni per l’esercizio dell’azione di riduzione
Titolo II – Delle successioni legittime (artt. 565-586)
Art. 565 — Categorie dei successibili
Capo I – Della successione dei parenti
Art. 566 — Successione dei figli
Art. 567 — Successione dei figli
Art. 568 — Successione dei genitori
Art. 569 — Successione degli ascendenti
Art. 570 — Successione dei fratelli e delle sorelle
Art. 571 — Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle
Art. 572 — Successione di altri parenti
Art. 573 — Successione dei figli nati fuori del matrimonio
Art. 574 — Concorso di figli naturali e legittimi [ABROGATO]
Art. 575 — Concorso di figli naturali con ascendenti e coniuge del genitore [ABROGATO]
Art. 576 — Successione dei soli figli naturali [ABROGATO]
Art. 577 — Successione del figlio naturale all’ascendente legittimo immediato del suo genitore
Art. 578 — Successione dei genitori al figlio naturale [ABROGATO]
Art. 579 — Concorso del coniuge e dei genitori [ABROGATO]
Art. 580 — Diritti dei figli nati fuori del matrimonio non riconoscibili
Capo II – Della successione del coniuge
Art. 581 — Concorso del coniuge con i figli
Art. 582 — Concorso del coniuge con ascendenti, fratelli e sorelle
Art. 583 — Successione del solo coniuge
Art. 584 — Successione del coniuge putativo
Art. 585 — Successione del coniuge separato
Capo III – Della successione dello stato
Art. 586 — Acquisto dei beni da parte dello Stato
Titolo III – Delle successioni testamentarie (artt. 587-712)
Capo I – Disposizioni generali
Art. 587 — Testamento
Art. 588 — Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare
Art. 589 — Testamento congiuntivo o reciproco
Art. 590 — Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle
Capo II – Della capacità di disporre per testamento
Art. 591 — Casi d’incapacità
Capo III – Della capacità di ricevere per testamento
Art. 592 — Figli nati fuori del matrimonio riconosciuti o riconoscibili
Art. 593 — Figli naturali non riconoscibili [ABROGATO]
Art. 594 — Assegno ai figli nati fuori del matrimonio non riconoscibili
Art. 595 — Coniuge del binubo [ABROGATO]
Art. 596 — Incapacità del tutore e del protutore
Art. 597 — Incapacità del notaio, dei testimoni e dell’interprete
Art. 598 — Incapacità di chi ha scritto o ricevuto il testamento segreto
Art. 599 — Persone interposte
Art. 600 — Enti non riconosciuti [ABROGATO]
Capo IV – Della forma dei testamenti
Sezione I – Dei testamenti ordinari
Art. 601 — Forme
Art. 602 — Testamento olografo
Art. 603 — Testamento pubblico
Art. 604 — Testamento segreto
Art. 605 — Formalità del testamento segreto
Art. 606 — Nullità del testamento per difetto di forma
Art. 607 — Validità del testamento segreto come olografo
Art. 608 — Ritiro di testamento segreto od olografo
Sezione II – Dei testamenti speciali
Art. 609 — Malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni
Art. 610 — Termine di efficacia
Art. 611 — Testamento a bordo di nave
Art. 612 — Forme
Art. 613 — Consegna
Art. 614 — Verbale di consegna
Art. 615 — Termine di efficacia
Art. 616 — Testamento a bordo di aeromobile
Art. 617 — Testamento dei militari e assimilati
Art. 618 — Casi e termini d’efficacia
Art. 619 — Nullità
Sezione III – Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti
Art. 620 — Pubblicazione del testamento olografo
Art. 621 — Pubblicazione del testamento segreto
Art. 622 — Comunicazione dei testamenti al tribunale
Art. 623 — Comunicazioni agli eredi e legatari
Capo V – Dell’istituzione di erede e dei legati
Sezione I – Disposizioni generali
Art. 624 — Violenza, dolo, errore
Art. 625 — Erronea indicazione dell’erede o del legatario o della cosa che forma oggetto della disposizione
Art. 626 — Motivo illecito
Art. 627 — Disposizione fiduciaria
Art. 628 — Disposizione a favore di persona incerta
Art. 629 — Disposizioni a favore dell’anima
Art. 630 — Disposizioni a favore dei poveri
Art. 631 — Disposizioni rimesse all’arbitrio del terzo
Art. 632 — Determinazione di legato per arbitrio altrui
Sezione II – Delle disposizioni condizionali, a termine e modali
Art. 633 — Condizione sospensiva o risolutiva
Art. 634 — Condizioni impossibili o illecite
Art. 635 — Condizione di reciprocità
Art. 636 — Divieto di nozze
Art. 637 — Termine
Art. 638 — Condizioni di non fare o di non dare
Art. 639 — Garanzia in caso di condizione risolutiva
Art. 640 — Garanzia in caso di legato sottoposto a condizione sospensiva o a termine
Art. 642 — Persone a cui spetta l’amministrazione
Art. 643 — Amministrazione in caso di eredi nascituri
Art. 644 — Obblighi e facoltà degli amministratori
Art. 645 — Condizione sospensiva potestativa senza termine
Art. 646 — Retroattività della condizione
Art. 647 — Onere
Art. 648 — Adempimento dell’onere
Sezione III – Dei legati
Art. 649 — Acquisto del legato
Art. 650 — Fissazione di un termine per la rinunzia
Art. 651 — Legato di cosa dell’onerato o di un terzo
Art. 652 — Legato di cosa solo in parte del testatore
Art. 653 — Legato di cosa genericamente determinata
Art. 654 — Legato di cosa non esistente nell’asse
Art. 655 — Legato di cosa da prendersi da certo luogo
Art. 656 — Legato di cosa del legatario
Art. 657 — Legato di cosa acquistata dal legatario
Art. 658 — Legato di credito o di liberazione da debito
Art. 659 — Legato a favore del creditore
Art. 660 — Legato di alimenti
Art. 661 — Prelegato
Art. 662 — Onere della prestazione del legato
Art. 663 — Legato imposto a un solo erede
Art. 664 — Adempimento del legato di genere
Art. 665 — Scelta nel legato alternativo
Art. 666 — Trasmissione all’erede della facoltà di scelta
Art. 667 — Accessioni della cosa legata
Art. 668 — Adempimento del legato
Art. 669 — Frutti della cosa legata
Art. 670 — Legato di prestazioni periodiche
Art. 671 — Legati e oneri a carico del legatario
Art. 672 — Spese per la prestazione del legato
Art. 673 — Perimento della cosa legata. Impossibilità della prestazione
Sezione IV – Del diritto di accrescimento
Art. 674 — Accrescimento tra coeredi
Art. 675 — Accrescimento tra collegatari
Art. 676 — Effetti dell’accrescimento
Art. 677 — Mancanza di accrescimento
Art. 678 — Accrescimento nel legato di usufrutto
Sezione V – Della revocazione delle disposizioni testamentarie
Art. 679 — Revocabilità del testamento
Art. 680 — Revocazione espressa
Art. 681 — Revocazione della revocazione
Art. 682 — Testamento posteriore
Art. 683 — Testamento posteriore inefficace
Art. 684 — Distruzione del testamento olografo
Art. 685 — Effetti del ritiro del testamento segreto
Art. 686 — Alienazione e trasformazione della cosa legata
Art. 687 — Revocazione per sopravvenienza di figli
Capo VI – Delle sostituzioni
Sezione I – Della sostituzione ordinaria
Art. 688 — Casi di sostituzione ordinaria
Art. 689 — Sostituzione plurima. Sostituzione reciproca
Art. 690 — Obblighi dei sostituiti
Art. 691 — Sostituzione ordinaria nei legati
Sezione II – Della sostituzione fedecommissaria
Art. 692 — Sostituzione fedecommissaria
Art. 693 — Diritti e obblighi dell’istituito
Art. 694 — Alienazione dei beni
Art. 695 — Diritti dei creditori personali dell’istituito
Art. 696 — Devoluzione al sostituito
Art. 697 — Sostituzione fedecommissaria nei legati
Art. 698 — Usufrutto successivo
Art. 699 — Premi di nuzialità, opere di assistenza e simili
Capo VII – Degli esecutori testamentari
Art. 700 — Facoltà di nomina e di sostituzione
Art. 701 — Persone capaci di essere nominate
Art. 702 — Accettazione e rinunzia alla nomina
Art. 703 — Funzioni dell’esecutore testamentario
Art. 704 — Rappresentanza processuale
Art. 705 — Apposizione di sigilli e inventario
Art. 706 — Divisione da compiersi dall’esecutore testamentario
Art. 707 — Consegna dei beni all’erede
Art. 708 — Disaccordo tra più esecutori testamentari
Art. 709 — Conto della gestione
Art. 710 — Esonero dell’esecutore testamentario
Art. 711 — Retribuzione
Art. 712 — Spese
Titolo IV – Della divisione (artt. 713-768)
Capo I – Disposizioni generali
Art. 713 — Facoltà di domandare la divisione
Art. 714 — Godimento separato di parte dei beni
Art. 715 — Casi d’impedimento alla divisione
Art. 716 — Divisione di beni costituiti in patrimonio familiare [ABROGATO]
Art. 717 — Sospensione della divisione per ordine del giudice
Art. 718 — Diritto ai beni in natura
Art. 719 — Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari
Art. 720 — Immobili non divisibili
Art. 721 — Vendita degli immobili
Art. 722 — Beni indivisibili nell’interesse della produzione nazionale
Art. 723 — Resa dei conti
Art. 724 — Collazione e imputazione
Art. 725 — Prelevamenti
Art. 726 — Stima e formazione delle parti
Art. 727 — Norme per la formazione delle porzioni
Art. 728 — Conguagli in danaro
Art. 729 — Assegnazione o attribuzione delle porzioni
Art. 730 — Deferimento delle operazioni a un notaio
Art. 731 — Suddivisioni tra stirpi
Art. 732 — Diritto di prelazione
Art. 733 — Norme date dal testatore per la divisione
Art. 734 — Divisione fatta dal testatore
Art. 735 — Preterizione di eredi e lesione di legittima
Art. 736 — Consegna dei documenti
Capo II – Della collazione
Art. 737 — Soggetti tenuti alla collazione
Art. 738 — Limiti della collazione per il coniuge
Art. 739 — Donazioni ai discendenti o al coniuge dell’erede. Donazioni a coniugi
Art. 740 — Donazioni fatte all’ascendente dell’erede
Art. 741 — Collazione di assegnazioni varie
Art. 742 — Spese non soggette a collazione
Art. 743 — Società contratta con l’erede
Art. 744 — Perimento della cosa donata
Art. 745 — Frutti e interessi
Art. 746 — Collazione d’immobili
Art. 747 — Collazione per imputazione
Art. 748 — Miglioramenti, spese e deterioramenti
Art. 749 — Miglioramenti e deterioramenti dell’immobile alienato
Art. 750 — Collazione di mobili
Art. 751 — Collazione del danaro
Capo III – Del pagamento dei debiti
Art. 752 — Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi
Art. 753 — Immobili gravati da rendita redimibile
Art. 754 — Pagamento dei debiti e rivalsa
Art. 755 — Quota di debito ipotecario non pagata da un coerede
Art. 756 — Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti
Capo IV – Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote
Art. 757 — Diritto dell’erede sulla propria quota
Art. 758 — Garanzia tra coeredi
Art. 759 — Evizione subita da un coerede
Art. 760 — Inesigibilità di crediti
Capo V – Dell’annullamento e della rescissione in materia di divisione
Art. 761 — Annullamento per violenza o dolo
Art. 762 — Omissione di beni ereditari
Art. 763 — Rescissione per lesione
Art. 764 — Atti diversi dalla divisione
Art. 765 — Vendita del diritto ereditario fatta al coerede
Art. 766 — Stima dei beni
Art. 767 — Facoltà del coerede di dare il supplemento
Art. 768 — Alienazione della porzione ereditaria
Capo V bis – Del patto di famiglia
Art. 768 bis — Nozione
Art. 768 ter — Forma
Art. 768 quater — Partecipazione
Art. 768 quinquies — Vizi del consenso
Art. 768 sexies — Rapporti con i terzi
Art. 768 septies — Scioglimento
Art. 768 octies — Controversie
Titolo V – Delle donazioni (artt. 769-809)
Capo I – Disposizioni generali
Art. 769 — Definizione
Art. 770 — Donazione rimuneratoria
Art. 771 — Donazione di beni futuri
Art. 772 — Donazione di prestazioni periodiche
Art. 773 — Donazione a più donatari
Capo II – Della capacità di disporre e di ricevere per donazione
Art. 774 — Capacità di donare
Art. 775 — Donazione fatta da persona incapace d’intendere o di volere
Art. 776 — Donazione fatta dall’inabilitato
Art. 777 — Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci
Art. 778 — Mandato a donare
Art. 779 — Donazione a favore del tutore o protutore
Art. 780 — Donazione al figlio naturale non riconoscibile [ABROGATO]
Art. 781 — Donazione tra coniugi
Capo III – Della forma e degli effetti della donazione
Art. 782 — Forma della donazione
Art. 783 — Donazioni di modico valore
Art. 784 — Donazione a nascituri
Art. 785 — Donazione in riguardo di matrimonio
Art. 786 — Donazione a ente non riconosciuto [ABROGATO]
Art. 787 — Errore sul motivo della donazione
Art. 788 — Motivo illecito
Art. 789 — Inadempimento o ritardo nell’esecuzione
Art. 790 — Riserva di disporre di cose determinate
Art. 791 — Condizione di riversibilità
Art. 792 — Effetti della riversibilità
Art. 793 — Donazione modale
Art. 794 — Onere illecito o impossibile
Art. 795 — Divieto di sostituzione
Art. 796 — Riserva di usufrutto
Art. 797 — Garanzia per evizione
Art. 798 — Responsabilità per vizi della cosa
Art. 799 — Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle
Capo IV – Della revocazione delle donazioni
Art. 800 — Cause di revocazione
Art. 801 — Revocazione per ingratitudine
Art. 802 — Termini e legittimazione ad agire
Art. 803 — Revocazione per sopravvenienza di figli
Art. 804 — Termine per l’azione
Art. 805 — Donazioni irrevocabili
Art. 806 — Inammissibilità della rinunzia preventiva
Art. 807 — Effetti della revocazione
Art. 808 — Effetti nei riguardi dei terzi
Art. 809 — Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità
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