DIVISIONE EREDITARIA RAVENNA AZIONE RIDUZIONE

 

  1. Vero è che per l’esercizio dell’azione di riduzione (come di ogni altra domanda) non sono richieste formule sacramentali, ma neppure può dirsi che l’evocazione della “riduzione” costituisca di per sé una modalità per garantirsi il riconoscimento non solo della qualità di legittimario, ma dell’effettiva violazione della propria quota di legittima, avendo l’attore l’onere di allegare almeno l’astratta entità della propria quota di legittima e la sua violazione.

 

il padre Yorge Miranda Mello, deceduto il 12 marzo 2016, aveva disposto delle proprie sostanze lasciando alla moglie tutti i mobili e immobili costituenti l’asse ereditario e affermando di aver sufficientemente liquidato i figli Laurenco e Alejandro, comprando loro casa spendendo somme equivalenti e costituendo in loro favore uguali benefici e argomentando circa la necessità di preventiva azione di riduzione ai fini dell’accertamento della qualità di erede , precisando che il legittimario “qualora sia stato interamente pretermesso dal testatore, non ha la posizione di chiamato all’eredità ma acquisisce la qualità di erede soltanto in caso di esperimento vittorioso dell’azione di riduzione.”

 

Analogamente Ferreira Danila, premesso che l’attore non era allo stato erede e che per tanto non era legittimato ad agire per la declaratoria di nullità di pretese donazioni per difetto di forma, per la restituzione di somme all’asso ereditario e per la collazione e divisione, deduceva che il legittimario pretermesso poteva e doveva parteciapre alla divisione soltanto dopo aver esperito vittoriosamente l’azione di riduzione, assumendo così la qualità di erede e che pertanto allo stato Miranda Mello Alejandro era legittimato soltanto a richiedere l’accertamento dell’effettiva sussistenza di una lesione della legittima e , in caso affermativo, la determinazione della sua entità.

A sua volta deduceva che nella determinazione dell’asse ereditario occorreva considerare tutto quanto ricevuto dall’attore, il quale aveva ricevuto in vita dal de cuius donazioni dirette e indirette di beni e diritti immobiliari, beni mobili e denaro per complessivi euro 362.462,00, somme che abbondantemente soddisfacevano il valore della legittima spettantegli e anzi la travalicavano..

Chiedeva quindi che fosse ricostruito l’asse ereditario tenendo conto di tali disposizioni e, in via riconvenzionale, la riduzione delle disposizioni donative in favore di Alejandro. Quanto alla domanda di nullità ex art. 735, 1° co c.c. della divisione testamentaria proposta dall’attore il convenuto ne rilevava l’inammissibilità o comunque l’insussistenza, non trattandosi di una divisione operata dal testatore atta ad escludere alcuno dei legittimari con conseguente nullità, bensì di un testamento valido nel quale il testatore aveva dato atto di aver già beneficato i figli con disposizioni liberali in conto o in sostituzione di legittima, con il conseguente venir meno del presupposto della “totale pretermissione”.

Analogamente Ferreira Danila, premesso che l’attore non era allo stato erede e che per tanto non era legittimato ad agire per la declaratoria di nullità di pretese donazioni per difetto di forma, per la restituzione di somme all’asso ereditario e per la collazione e divisione, deduceva che il legittimario pretermesso poteva e doveva parteciapre alla divisione soltanto dopo aver esperito vittoriosamente l’azione di riduzione, assumendo così la qualità di erede e che pertanto allo stato Miranda Mello Alejandro era legittimato soltanto a richiedere l’accertamento dell’effettiva sussistenza di una lesione della legittima e , in caso affermativo, la determinazione della sua entità.

A sua volta deduceva che nella determinazione dell’asse ereditario occorreva considerare tutto quanto ricevuto dall’attore, il quale aveva ricevuto in vita dal de cuius donazioni dirette e indirette di beni e diritti immobiliari, beni mobili e denaro per complessivi euro 362.462,00, somme che abbondantemente soddisfacevano il valore della legittima spettantegli e anzi la travalicavano..

Chiedeva quindi in via riconvenzionale che l’attore fosse condannato a restituire all’erede il controvalore in termini monetari della parte eccedente la quota di legittima.

Alla prima udienza del 27 giugno 2020 il giudice istruttore respingeva l’istanza di sequestro conservativo e concedeva i termini per le istanze istruttorie.

Alla successiva udienza del 23 novembre 2017 Miranda Mello Laurenco dichiarava di rinunciare a rivendicare la propria qualità di erede legittimario e alla domanda riconvenzionale proposta.

 

 

 

  1. Vero è infatti che egli alle pagg. 9 e 10 dell’atto di citazione l’attore riporta argomentazioni circa la natura e le caratteristiche dell’azione di riduzione, riconoscendo egli stesso che non sarà legittimato a chiedere la divisione fino a quando non sarà stata accolta l’azione di riduzione ed essere così per l’effetto divenuto partecipe della comunione dei beni ereditari” aggiungendo che,” stante la diversità e consequenzialità” dell’azione di riduzione e di quella di divisione, esse “sono cumulativamente esercitabili nello stesso procedimento come in effetti si esercita nella presente fattispecie in sede di conclusioni sotto rassegnate”: tuttavia non è dato rinvenire alcuna richiesta nelle conclusioni contenute nell’atto introduttivo e neppure nelle ulteriori precisate in corso di causa, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni (che d’altra parte non potrebbero essere modificate) circa la riduzione richiesta.
  2. Vero è che per l’esercizio dell’azione di riduzione (come di ogni altra domanda) non sono richieste formule sacramentali, ma neppure può dirsi che l’evocazione della “riduzione” costituisca di per sé una modalità per garantirsi il riconoscimento non solo della qualità di legittimario, ma dell’effettiva violazione della propria quota di legittima, avendo l’attore l’onere di allegare almeno l’astratta entità della propria quota di legittima e la sua violazione.
  3. Sta di fatto, peraltro, che le controparti non hanno avuto alcun dubbio nel ritenere che l’attore abbia inteso esercitare l’azione di riduzione, argomentando e replicando al riguardo, e anzi ritenendo l’azione di riduzione quale unica azione ammissibile nel caso di specie e la causa è stata istruita sul punto (circa cioè il rispetto da parte del de cuius dei limiti della disponibile e del rispetto delle quote del legittimario), interpretando le conclusioni, e in particolare la domanda volta alla declaratoria di Miranda Mello Alejandro quale “erede legittimario ex art. 536 c.c. del de cuius Miranda Mello Yorge” come implicitamente contenente la richiesta di accoglimento della domanda di riduzione, tenuto conto delle indicazioni del patrimonio relitto e di quanto asseritamente donato dal padre Yorge al figlio Laurenco (omettendo peraltro di elencare quelle da lui stesso ricevute) e delle somme indebitamente fuoriuscite per opera della moglie Ferreira Danila.
  4. ***
  5. Sempre a chiarimento del modus procedendi, nella complessa interpretazione del cumulo di domande proposte, deve precisarsi che le restanti domande di divisione e di restituzione potranno essere esaminate soltanto in caso di effettiva lesione della quota di riserva spettante al legittimario, con la precisazione, fin d’ora, che non si comprende per quale ragione si dovrebbe qualificare la scheda testamentaria alla stregua di una “divisione detestamentaria” ai sensi dell’art. 735, comma 1 c.c.: una semplice lettura del testo del testamento di Yorge Miranda Mello chiarisce senza ombra di dubbio che egli ha ritenuto di nominare erede universale di ogni suo bene relitto la moglie, nella consapevolezza di avere già provveduto in vita a beneficiare adeguatamente entrambi i figli, e non intendendo ulteriormente remunerane la pessima condotta.
  6. Se dunque non vi è divisione (e ciò basta ad escludere l’applicabilità della norma di cui all’art. 735 c.c., che appunto riguarda soltanto la divisione) neppure vi è in sé lesione assoluta della legittima, posto che – stanti le pacifiche donazioni effettuate in vita dal de cuius, dallo stesso espressamente menzionate – si tratta semmai di verificare, proprio all’esito del positivo esercizio dell’azione di riduzione, l’eventuale misura della violazione.
    • * *
  7. Nonostante l’ampia interpretazione adottata, la domanda dell’attore è risultata infondata.
  8. Com’è noto, ai fmi dell’individuazione della quota di spettanza del legittimario, occorre in primo luogo determinare la quota di cui il defunto poteva disporre (nel caso di specie, ¼, pari alla quota di riserva), procedendo alla riunione fittizia, operazione di computo mediante la quale si verifica l’ammontare del patrimonio ereditario, calcolando come presenti all’apertura della successione anche i beni che ne erano già usciti a titolo di liberalità e detraendo i debiti (art. 556 c.c.)

DIVISIONE EREDITARIA RAVENNA AZIONE RIDUZIONE

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DIVISIONE EREDITARIA RAVENNA AZIONE RIDUZIONE

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di RAVENNA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Antonella Allegra Presidente Relatore

dott. Alessandra Medi Giudice

dott. Pierpaolo Galante Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 482/2017 promossa da:

ALEJANDRO MIRANDA MELLO (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. OLIVIERI MATTEO elettivamente domiciliato nel suo studio in VIALE DELLA LIRICA N. 7 RAVENNA

PARTE ATTRICE

contro

DANILA FERREIRA (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. DALMONTE MASSIMO, elettivamente domiciliata nel suo studio in VIA P. COSTA N. 39 48100 RAVENNA

LAURENCO MIRANDA MELLO (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. MARANGONI ILVA elettivamente domiciliato nel suo studio in CORSO MATTEOTTI 3 48022 LUGO

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 7-8 febbraio 2017 Alejandro Miranda Mello evocava in giudizio la madre Danila Ferreira e il fratello Laurenco Miranda Mello, chiedendo a questo Tribunale di “1) Accertare e dichiarare che il sig. Miranda Mello Alejandro è erede legittimario ex art 536 c.c. del de cuius sig. Miranda Mello Yorge;2) Accertare e dichiarare ai sensi dell’art. 735 comma 1 c.c. la nullità della divisione testamentaria operata dal de cuius sig. Miranda Mello Yorge per preterizione di erede legittimario e per l’effetto, dichiarare aperta la successione legittima con conseguente scioglimento della comunione ereditaria così formatasi; 3) Dichiarare quali siano i beni ereditari e quale sia la quota astratta di partecipazione alla proprietà di spettanza dell’attore sig. Miranda Mello Alejandro con conseguente redazione di apposito progetto divisionale; 4) Condannare la sig.ra Ferreira Danila alla collazione di tutti i beni mobili e immobili a favore dell’eredità; 5) Condannare la sig.ra Ferreira Danila alla restituzione di tutte le somme indebitamente prelevate e arbitrariamente utilizzate nel corso della propria carica di amministratore di sostegno per un importo complessivo di €102.000, 00 e, per l’effetto, disporre il versamento della somma di € 34.000, 00 corrispondente alla quota di spettanza dell’erede legittimario sig. Miranda Mello Alejandro; 5) Condannare la sig.ra Ferreira Danila alla corresponsione a favore del sig. Miranda Mello della quota di 1/3 di tutti i canoni di locazione dell’immobile sito a Lugo (RA) in via Acquacalda n. 54, percepiti dalla medesima a far data dall’apertura della successione e così per il prosieguo, fino alla scadenza del contratto di locazione, nonché di tutti gli ulteriori frutti dei beni ereditari con decorrenza dall’apertura della successione e nella misura corrispondente alla quota di credito spettante all’erede sig. Miranda Mello Alejandro; 6) Accertare e dichiarare la nullità ex art. 782 c.c delle donazioni di non modico valore effettuate dal de cuius sig. Miranda Mello Yorge a favore del figlio sig. Miranda Mello Laurenco per un ammontare complessivo di 202.500, 00 in quanto prive della forme prescritta e, per l’effetto, condannare il sig. Miranda Mello Laurenco alla restituzione delle predette somme stante l’assenza di ulteriori beni facenti parte del compendio ereditario non ricompresi all’interno del testamento olografo redatto dal de cuius. In subordine, qualora il sig. Miranda Mello Laurenco non restituisca le somme sopra quantificate, disporre che le stesse vengano imputate alla sua quota di eredità e che lo stesso non abbia altro a che pretendere;

7) Disporre la trascrizione nei pubblici registri immobiliari della quota di comproprietà sui beni ereditari spettanti al sig. Miranda Mello Alejandro e correlativamente delle quote di proprietà spettanti agli altri coeredi.”

L’attore chiedeva inoltre, in via preliminare, il sequestro conservativo di tutti i beni, mobili e immobili, facenti parte del compendio ereditario al fine di evitare che la Ferreira provvedesse a sottrarre dal proprio patrimonio la garanzia generica, vanificando le aspettative dell’erede pretermesso Miranda Mello Alejandro.

Tanto chiedeva l’attore deducendo che con testamento olografo del 18 settembre 2014 (che testualmente riportava) il padre Yorge Miranda Mello, deceduto il 12 marzo 2016, aveva disposto delle proprie sostanze lasciando alla moglie tutti i mobili e immobili costituenti l’asse ereditario e affermando di aver sufficientemente liquidato i figli Laurenco e Alejandro, comprando loro casa spendendo somme equivalenti e costituendo in loro favore uguali benefici e argomentando circa la necessità di preventiva azione di riduzione ai fini dell’accertamento della qualità di erede , precisando che il legittimario “qualora sia stato interamente pretermesso dal testatore, non ha la posizione di chiamato all’eredità ma acquisisce la qualità di erede soltanto in caso di esperimento vittorioso dell’azione di riduzione.”

Ciò posto affermava la nullità ex art. 735 co I c.c. della divisione testamentaria che asseriva operata dal de cuius Miranda Mello Yorge nel nominare la moglie Ferreira Danila erede universale di tutti i propri beni.

Inoltre deduceva che il padre aveva emesso nel corso degli ultimi dieci anni numerosi assegni bancari di ingentissimo importo singolo e complessivo a favore del figlio Laurenco per un importo complessivo di 202.500 euro e rilevava che tali elargizioni disattendevano il disposto normativo di cui all’art. 782 c.c. secondo il quale le donazioni di non modico valore dovevano essere effettuate per atto pubblico sotto comminatoria di nullità.

Ancora osservava che in data 3 settembre 2015, pochi mesi prima del decesso, la moglie Danila Miranda Mello aveva depositato ricorso per la nomina di amministratore di sostegno di Yorge Miranda Mello e, a seguito dell’accoglimento del ricorso, era stata nominata amministratrice di sostegno del marito, con gli obblighi che ne derivavano, puntualmente disattesi, poiché la stessa aveva emesso a sua volta in costanza del proprio incarico numerosi assegni bancari a carico del conto corrente dell’amministrato, a favore della società Alter Ego s.r.l. corrente il Lugo (di cui il figlio Laurenco era amministratore delegato) e a proprio favore , per complessivi euro 110.500 (condotte per le quali l’attore aveva già denunciato la madre).

Inoltre, secondo l’attore, l’amministratrice di sostegno non aveva indicato nel rendiconto (oltretutto tardivamente depositato) tutti i ratei di pensione percepiti dal marito, risultanti invece dai conti correnti dello stesso, che allegava.

Da ultimo osservava che nel medesimo periodo la madre aveva proceduto tranquillamente ad accedere alla cassetta di sicurezza intestata al marito Yorge Miranda Mello, come da documentazione bancaria relativa agli accessi che pure depositava.

Deduceva pertanto che le somme indebitamene prelevate e utilizzate risultavano far parte del compendio ereditario e in quanto tali dovevano essere dalla Ferreira restituite. Si costituivano separatamente entrambi i convenuti contestando la domanda dell’attore. Miranda Mello Laurenco in particolare rilevava che l’attore aveva ricevuto a sua volta dal de cuius, in vita, donazioni: un immobile sito a Faenza, in via Zaccagnini, 11-15 di cui al rogito in del 5 maggio 2005 il cui prezzo era stato interamente corrisposto dal padre Yorge; un immobile sito in Lugo, via Foro Boario, acquistato il 12 febbraio 1999 sempre dal padre, il quale, tenendo per sé la nuda proprietà, aveva conferito al figlio l’usufrutto, e i cui frutti erano sempre stati goduti da Alejandro; l’importo di 6.500 euro tratto dalla vendita di un vano posto auto sito in Lugo, via Foro Boario 54 (di cui il padre Yorge era nudo proprietario e Alejandro era usufruttuario), avvenuta il 7 maggio 2015, pari alla metà del prezzo totale; i proventi di diversi contratti di locazioni che elencava e l’importo di 40.000.

Chiedeva quindi che fosse ricostruito l’asse ereditario tenendo conto di tali disposizioni e, in via riconvenzionale, la riduzione delle disposizioni donative in favore di Alejandro. Quanto alla domanda di nullità ex art. 735, 1° co c.c. della divisione testamentaria proposta dall’attore il convenuto ne rilevava l’inammissibilità o comunque l’insussistenza, non trattandosi di una divisione operata dal testatore atta ad escludere alcuno dei legittimari con conseguente nullità, bensì di un testamento valido nel quale il testatore aveva dato atto di aver già beneficato i figli con disposizioni liberali in conto o in sostituzione di legittima, con il conseguente venir meno del presupposto della “totale pretermissione”.

Analogamente Ferreira Danila, premesso che l’attore non era allo stato erede e che per tanto non era legittimato ad agire per la declaratoria di nullità di pretese donazioni per difetto di forma, per la restituzione di somme all’asso ereditario e per la collazione e divisione, deduceva che il legittimario pretermesso poteva e doveva parteciapre alla divisione soltanto dopo aver esperito vittoriosamente l’azione di riduzione, assumendo così la qualità di erede e che pertanto allo stato Miranda Mello Alejandro era legittimato soltanto a richiedere l’accertamento dell’effettiva sussistenza di una lesione della legittima e , in caso affermativo, la determinazione della sua entità.

A sua volta deduceva che nella determinazione dell’asse ereditario occorreva considerare tutto quanto ricevuto dall’attore, il quale aveva ricevuto in vita dal de cuius donazioni dirette e indirette di beni e diritti immobiliari, beni mobili e denaro per complessivi euro 362.462,00, somme che abbondantemente soddisfacevano il valore della legittima spettantegli e anzi la travalicavano..

Chiedeva quindi in via riconvenzionale che l’attore fosse condannato a restituire all’erede il controvalore in termini monetari della parte eccedente la quota di legittima.

Alla prima udienza del 27 giugno 2020 il giudice istruttore respingeva l’istanza di sequestro conservativo e concedeva i termini per le istanze istruttorie.

Alla successiva udienza del 23 novembre 2017 Miranda Mello Laurenco dichiarava di rinunciare a rivendicare la propria qualità di erede legittimario e alla domanda riconvenzionale proposta.

Veniva quindi fissata udienza di comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che nonostante le proposte e le positive prospettive, nonché il rinvio concesso, non aveva esito positivo.

La causa veniva quindi istruita con l’interrogatorio formale dell’attore, l’escussione di alcuni testi e l’espletamento di una CTU, volta a descrivere la composizione e il valore dell’asse ereditario e all’esito è stata trattenuta in decisione.

* * *

Non v’è dubbio che l’attore Alejandro Miranda Mello, come del resto il fratello Laurenco Miranda Mello, in quanto figli del de cuius abbiano qualità di legittimari, ai sensi dell’art. 536 c.c., essendo loro riservata una quota di eredità (o comunque altri diritti della successione), segnatamente – nel caso di specie, in cui i due figli concorrono con il coniuge – ai sensi dell’art 342 c.c., in misura di ¼.

Infatti non si tratta nella fattispecie di recepire la qualificazione giuridica di “erede per legge”, bensì il dato obiettivo della qualità di figlio, dato obiettivo e pacifico dal quale il Tribunale desume la qualità di erede legittimo.

Tale circostanza appare inconfutabile: quel che occorre accertare, ai fini della legittimazione dell’attore in relazione alle varie domande proposte, è se tale dritto alla quota di legittima sia stato leso e in quale misura, soccorrendo al riguardo l’azione di riduzione, esercitando la quale soltanto il legittimario (parzialmente o totalmente pretermesso nelle disposizioni testamentari) è in grado di ottenere la reintegrazione della quota riservata (artt. 553 ss c.c.) e, se pretermesso, il riconoscimento della qualità stessa di erede, che diversamente non può vantare. A tale ultimo riguardo è lo stesso attore (concordi anche i convenuti) a richiamare la giurisprudenza costante secondo la quale il legittimario interamente pretermesso dal testatore non ha la posizione di chiamato all’eredità, ma acquisisce la qualità di erede soltanto in caso di esperimento vittorioso dell’azione di riduzione.

Ciò posto, e ritenuto quindi che Alejandro Miranda Mello è legittimato ad agire in riduzione (avendo la giurisprudenza escluso la necessità dell’accettazione con beneficio di inventario prescritta dall’art 564 c.c. allorquando si tratti di erede totalmente pretermesso) occorre in primo luogo individuare quale o quali azioni lo stesso abbia inteso proporre.

Vero è infatti che egli alle pagg. 9 e 10 dell’atto di citazione l’attore riporta argomentazioni circa la natura e le caratteristiche dell’azione di riduzione, riconoscendo egli stesso che non sarà legittimato a chiedere la divisione fino a quando non sarà stata accolta l’azione di riduzione ed essere così per l’effetto divenuto partecipe della comunione dei beni ereditari” aggiungendo che,” stante la diversità e consequenzialità” dell’azione di riduzione e di quella di divisione, esse “sono cumulativamente esercitabili nello stesso procedimento come in effetti si esercita nella presente fattispecie in sede di conclusioni sotto rassegnate”: tuttavia non è dato rinvenire alcuna richiesta nelle conclusioni contenute nell’atto introduttivo e neppure nelle ulteriori precisate in corso di causa, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni (che d’altra parte non potrebbero essere modificate) circa la riduzione richiesta.

Vero è che per l’esercizio dell’azione di riduzione (come di ogni altra domanda) non sono richieste formule sacramentali, ma neppure può dirsi che l’evocazione della “riduzione” costituisca di per sé una modalità per garantirsi il riconoscimento non solo della qualità di legittimario, ma dell’effettiva violazione della propria quota di legittima, avendo l’attore l’onere di allegare almeno l’astratta entità della propria quota di legittima e la sua violazione.

Sta di fatto, peraltro, che le controparti non hanno avuto alcun dubbio nel ritenere che l’attore abbia inteso esercitare l’azione di riduzione, argomentando e replicando al riguardo, e anzi ritenendo l’azione di riduzione quale unica azione ammissibile nel caso di specie e la causa è stata istruita sul punto (circa cioè il rispetto da parte del de cuius dei limiti della disponibile e del rispetto delle quote del legittimario), interpretando le conclusioni, e in particolare la domanda volta alla declaratoria di Miranda Mello Alejandro quale “erede legittimario ex art. 536 c.c. del de cuius Miranda Mello Yorge” come implicitamente contenente la richiesta di accoglimento della domanda di riduzione, tenuto conto delle indicazioni del patrimonio relitto e di quanto asseritamente donato dal padre Yorge al figlio Laurenco (omettendo peraltro di elencare quelle da lui stesso ricevute) e delle somme indebitamente fuoriuscite per opera della moglie Ferreira Danila.

***

Sempre a chiarimento del modus procedendi, nella complessa interpretazione del cumulo di domande proposte, deve precisarsi che le restanti domande di divisione e di restituzione potranno essere esaminate soltanto in caso di effettiva lesione della quota di riserva spettante al legittimario, con la precisazione, fin d’ora, che non si comprende per quale ragione si dovrebbe qualificare la scheda testamentaria alla stregua di una “divisione detestamentaria” ai sensi dell’art. 735, comma 1 c.c.: una semplice lettura del testo del testamento di Yorge Miranda Mello chiarisce senza ombra di dubbio che egli ha ritenuto di nominare erede universale di ogni suo bene relitto la moglie, nella consapevolezza di avere già provveduto in vita a beneficiare adeguatamente entrambi i figli, e non intendendo ulteriormente remunerane la pessima condotta.

Se dunque non vi è divisione (e ciò basta ad escludere l’applicabilità della norma di cui all’art. 735 c.c., che appunto riguarda soltanto la divisione) neppure vi è in sé lesione assoluta della legittima, posto che – stanti le pacifiche donazioni effettuate in vita dal de cuius, dallo stesso espressamente menzionate – si tratta semmai di verificare, proprio all’esito del positivo esercizio dell’azione di riduzione, l’eventuale misura della violazione.

* * *

Nonostante l’ampia interpretazione adottata, la domanda dell’attore è risultata infondata.

Com’è noto, ai fmi dell’individuazione della quota di spettanza del legittimario, occorre in primo luogo determinare la quota di cui il defunto poteva disporre (nel caso di specie, ¼, pari alla quota di riserva), procedendo alla riunione fittizia, operazione di computo mediante la quale si verifica l’ammontare del patrimonio ereditario, calcolando come presenti all’apertura della successione anche i beni che ne erano già usciti a titolo di liberalità e detraendo i debiti (art. 556 c.c.)

In conformità a tale disposto e al fine di individuare, appunto, soltanto in via astratta la massa, (e senza che per questo si debba ritenere dovuta la restituzione alla massa ereditaria delle somme conteggiate, non essendo legittimato a fame richiesta se non chi ha qualifica di erede), è stato affidato al dott. Giuseppe Bongiovanni e all’ing Guido Violani un incarico con il seguente contenuto : “esaminati gli atti e i documenti di causa (fra i quali in particolare la denuncia di successione ), effettuato ogni opportuno accertamento ex art. 194 c.p.c. presso i pubblici uffici, e anche presso le banche (presso le quali esamineranno sia gli estratti conto dei conti correnti e depositi, nonché gli assegni, e ogni altro documento utile, dovendosi ritenere perciò le banche destinatarie di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. per effetto del presente procedimento), provvedano a descrivere l’asse ereditario di Yorge Miranda Mello comprensivo di immobili, mobili e liquidità e a stimarne il valore all’epoca dell’apertura della successione, considerando inoltre le voci sotto descritte per consentire al Tribunale di effettuare il calcolo del relictum e dell’eventuale donatum, ai fini della valutazione della quota di riserva spettante all’attore;

In particolare dovranno essere considerati:

  1. a) gli immobili descritti nell’atto di citazione (piena proprietà di 1/2 del complesso immobiliare di Lugo, di via Giotto, 2: sia abitazione che garage; la piena proprietà del complesso immobiliare sito in Lugo, via Acquacalda 54; la nuda proprietà dell’immobile sito in Lugo, via Foro Boario, 1 (e qualora esistente tutti gli altri immobili), la piena proprietà di 2/6 dell’immobile sito in Roma, via della Lupa,11);
  2. b) i depositi bancari, le azioni, i saldi di conto corrente bancario, i gioielli, i quadri, i mobili di antiquariato, le monete, le autovetture, il contenuto della cassetta di sicurezza;
  3. c) le somme fuoriuscite dai conti del de cuius in favore di Miranda Mello Laurenco elencate a pag. 5 e 5 dell’atto di citazione (per un importo indicato di 202.500 euro, o quello diverso risultante) avendo cura di verificare se tali voci in favore di Laurenco siano state successivamente ripristinate per effetto di bonifici o versamenti o assegni da parte di quest’ultimo o della società Alter Eglo s.r.l. come specificati a pag 16 della memoria ex art. 183, 6° co , n 2 di parte convenuta Miranda Mello Laurenco, anche se parzialmente e comunque in quale misura;
  4. d) gli importi degli assegni emessi da Ferreira Danila in qualità di AdS elencati a pag 7 dell’atto di citazione, avendo cura di specificare l’identità del destinatario (quantificandole l’importo complessivo, che parte attrice ha indicato in complessivi euro 110.500, 00);
  5. e) il valore dell’immobile sito in Faenza , via Zaccagnini,11-15 di proprietà di Miranda Mello z Alejandro (e alternativamente l’importo di euro 137.000, che Miranda Mello Alejandro ha ammesso essere stato corrisposto dal padre alla venditrice;

e bis) il valore dell’usufrutto sull’immobile sito il Lugo via Foro Boario, 1 (in alternativa alla data della donazione e dell’apertura della successione)

  1. f) l’importo di 6.500 euro (ricavato dalla vendita del garage di via Foro Boario e corrisposto dal de cuius al figlio Alejandro;
  2. g) il valore dell’automobile Ford Fiesta acquistata da Alejandro il 27 luglio 2003 (ovvero l’importo di 13.150,00 euro);
  3. h) l’importo di 40.000 euro indicato a pag.10 della memoria ex art. 183, 6° co. c.p.c. di Miranda Mello Laurenco e alle pagg 12 e 13 della comparsa di risposta della Ferreira o il diverso importo, previa verifica dell’effettiva fruizione da parte di Alejandro di incentivi o comunque somme spettanti al padre nonché l’importo di 11.054 indicato a pag 4 della memoria ex art. 183, 6° co n. 2 di Ferreira Danila ( verificando al riguardo quanto replicato a pag 2 della memoria n 3 di Miranda Mello Alejandro) ed escludendo gli ulteriori modesti importi;

Una volta individuato in tal modo il valore del reclictum e del donatum (senza ulteriormente considerare l’importo complessivo dei ratei di pensione percepiti dal defunto che l’attore lamenta non essere stati compiutamente riportati nel rendiconto dell’amministratore di sostegno, dall’ottobre 2015 al marzo 2016, ma che risultano negli estratti conto prodotti comunque accreditati nel conto corrente di Miranda Mello Yorge) accerteranno quale fosse la quota disponibile (pari a 1/4 dell’asse, ai sensi dell’art. 542 c.c.) e dunque la quota di riserva spettante al figlio Alejandro (ugualmente pari a 1/4) verificando se la stessa sia stata o meno integralmente sodisfatta dal de cuius in vita con la corresponsione di quanto individuato sub e-f-g-h-.

I CTU accerteranno l’esistenza o meno di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli sugli immobili oggetto dell’asse ereditario, nonché l’esistenza di eventuali difformità edilizie o urbanistiche e predisporrà uno o più progetti alternativi di divisione tenendo conto della quota di 1/4 come sopra individuata in favore di Alejandro Miranda Mello e per il resto Danila Ferreira, considerando in primo luogo i soli beni relitti e – in ulteriore alternativa, se necessario – aggiungendo all’asse ereditario quanto fuoriuscito in vita in favore delle odierne parti.

Tenteranno la conciliazione della lite e in caso di insuccesso daranno conto e risponderanno alle osservazioni dei CTP ai quali avrà inviato bozza di relazione, concedendo loro un termine di 15 giorni per proporle.”

All’esito della CTU espletata dai consulenti nel contraddittorio delle parti, il cui operato, per serietà d’impostazione scientifica e logicità di argomentazione, merita di essere pienamente condiviso e richiamato in questa sede, è emerso infatti che quanto ricevuto in vita da Alejandro Miranda Mello è risultato superiore ad Y4 della la massa ottenuta aggiungendo al relictum il donatum e perfino prudenzialmente le somme uscite dal patrimonio del defunto senza giustificazione (quelle cioè risultano versate dalla moglie del de cuius, Ferreira Danila, all’epoca in cui la stessa era amministratore di sostegno del marito senza specifica autorizzazione del giudice tutelare) è risultata nel complesso .

Si rimanda integralmente alle relazioni peritali quanto al valore degli immobili relitti.

Per quanto riguarda gli immobili oggetto di donazione nei confronti di Alejandro Miranda Mello si ritiene corretto (in conformità a quanto ritenuto per gli altri beni) tener conto del valore dell’usufrutto dell’immobile di Lugo al momento dell’apertura della successione (e così il minor valore individuato in misura di euro 108.500, rispetto a quello di euro 117.500 all’epoca della donazione).

Occorre inoltre ritenere donato dal padre al figlio Alejandro l’immobile sito in Faenza, via Zaccagnini, il cui denaro è stato corrisposto dal padre: l’attore ha ammesso, nell’interrogatorio formale reso all’udienza del 6 dicembre 2018, che il padre pagà alla venditrice Milleluci l’importo di 137.000 euro, pur sostenendo che per il residuo importo di 40.000 sarebbe stato egli stesso a provvedere tramite un mutuo contratto contestualmente, ma separatamente al rogito d’acquisto dell’immobile. Al riguardo si osserva che tale contratto di mutuo, che il Miranda Mello ha affermato di avere con sé all’udienza, non è stato tempestivamente prodotto nelle memorie ex art. 183, 6° co c.c., mentre il teste Angelo Minghetti, amico fraterno del defunto Yorge Miranda Mello, con il quale questi si confidava e si fidava al punto da avergli consegnato copia del suo testamento in busta chiusa, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha dichiarato di ricordare che “Yorge mi disse che aveva comprato quell’appartamento …non conosco questi dettagli ma sono certo che in quell’occasione Yorge aveva comprato casa per Alejandro e quindi penso che l’abbia pagata lui, mi disse proprio così: l’ho comprata” .

E’ appena il caso di ricordare che costituisce orientamento ormai costante della Suprema Corte (v ad esempio Cass 2 febbraio 2016, n 1986) che l’acquisto di un immobile con denaro di altra persona integra gli estremi di una donazione indiretta, se il denaro, corrispettivo della vendita, viene corrisposto dal donante (anche nella fattispecie il padre) al donatario (nella identica ipotesi, pure il figlio) allo specifico scopo dell’acquisto del bene, oppure mediante il versamento diretto dell’importo da un terzo, con la conseguenza che si tratta di valida donazione pur se fatta con atto pubblico non qualificato, necessario per la donazione.

Per la validità delle donazioni indirette non è richiesta infatti la forma dell’atto pubblico, essendo sufficiente l’osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l’art. 809 c.c., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall’art. 769 c.c. non richiama l’art. 782 c.c., che prescrive l’atto pubblico per la donazione.

Si ha donazione indiretta di un bene (nella specie, un immobile) anche quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo della relativa compravendita dovuto dal donatario, laddove sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme, dovendo, in tal caso, individuarsi l’oggetto della liberalità, analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione, nella percentuale di proprietà del bene acquistato pari alla quota di prezzo corrisposta con la provvista fornita dal donante. Cassazione civile sez. II, 17/04/2019, n.10759.

Non v’è dubbio poi che debbano considerarsi alla stregua di donazioni le ulteriori corresponsioni fatte dal padre ad Alejandro (l’automobile Ford Fiesta, per euro 13.500; la somma di 6.500 euro ricavata dalla vendita del garage; le somme fuoriuscite dal conto del padre Yorge Miranda Mello in favore del figlio Alejandro, come individuate dal CTU, pari a euro 47.361,87 (pag 45 della relazione peritale dott Bongiovanni) mentre le osservazioni del consulente di parte attrice non hanno trovato riscontro alcuno dalle scritture bancarie e non sono supportate da documentazione: v pag 67 della relazione, risposta alle osservazioni)

Per quanto attiene alle somme indicate nell’atto di citazione come frutto di donazioni a Laurenco, non vi sono contestazioni e correttamente sono state conteggiate dal CTU

Anche le somme che l’attore ha lamentato come indebitamente versate al fratello Laurenco o alla società Alter Ego s.r.l. dalla madre specie nel periodo in cui la stessa era amministratore di sostegno del de cuius sono state tenute in considerazione dal consulente dott Bongiovanni, il quale le ha conteggiate in misura di euro 102.054,02 quanto a Laurenco Miranda Mello di persona ed ero 59.537,32 quanto alla società Alter Ego (pag 47 della relazione), mentre gli importi dei ratei di pensione che l’amministratrice di sostegno Ferreira Danila non avrebbe correttamente indicato nel rendiconto sono comunque ricomprese negli estratti conto di pertinenza del defunto in atti, e tenute in considerazione per ciò stesso dal CTU che ne ha considerato i saldi e evidenziato i prelievi contestati.

Ciò non esclude ovviamente l’accertamento delle eventuali responsabilità della Ferreira in altra sede.

Vanno senz’altro escluse dalla massa formata ai fini della riunione fittizia le somme versate a Italiana Assicurazioni e Duomo Gruppo Assicurazioni, nulla avendo chiesto parte attrice nell’atto di citazione con riguardo a tali soggetti destinatari e non essendo stata dedotta considerate le fideiussioalcuna ragione per la quale i pagamenti fatti dal de cuius Yorge Miranda Mello alla Italiana Assicurazioni ovvero al Duomo Gruppo Assicurazioni, soggetti del tutto autonomi rispetto a quest’ultimo avrebbero dovuto essere invalidi.

Da ultimo non devono essere considerate le fideiussoni prestate dal de cuius in favore del figlio Laurenco (e prudenzialmente inserite dal CTU quale possibile alternativa), non risultando che tali fideiussione e pegno siano state escusse, con conseguente insorgenza del credito in regresso in capo Miranda Mello Yorge o ai suoi eredi e non potendo costituire l’esistenza delle garanzie di per sé alla stregua di un debito: per tali ragioni, infatti, tali voci non erano state inserite nel quesito, né l’attore stesso le ha indicate in atto di citazione.

Alla luce di quanto sopra (e senza neppure tener conto del fatto che il CTU ha considerato quale parte dell’asse ereditario (sempre ai fini della riunione fittizia) un valore forfettario dei beni mobili pari al 10% del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario, applicando una presunzione fiscale e forse equitativa, ma non fondata su concrete risultanze, non essendo stati rinvenuti beni mobili, ed essendo comunque per legge il mobilio della casa coniugale di uso esclusivo della moglie) la valutazione preferibile fra quelle alternative proposte dal CTU dott Bongiovanni, perché rispondente ai criteri sopra illustrati, appare senz’altro quella al n 9 di pag 94-95, che tiene conto appunto del valore del valore dell’intero immobile di Faenza, ai fini della donazione paterna ad Alejandro, del valore dell’usufrutto dell’immobile di Lugo via Foro boario 1 all’epoca dell’apertura della successione, e non tiene conto delle garanzie. Il valore dell’asse ereditario ivi indicato (pari a euro 1.362.836,57) va peraltro decurtato dell’ammontare dei presunti “crediti verso Italiana Assicurazioni e Gruppo Duomo Assicurazioni” pari a euro 73.087,38, con una differenza di euro 1.289.749,19, che costituisce appunto il valore dell’asse ereditario, ottenuto applicando correttamente i criteri della riunione fittizia.

Ne consegue che la quota di 1/4 di spettanza dell’attore è pari a euro 322.437,29, che Miranda Mello Alejandro ha già abbondantemente ricevuto grazie alle donazioni ricevute dal padre durante la sua vita (pari a euro 338.011,87).

A ciò consegue il rigetto dell’implicita domanda di riduzione proposta dall’attore, al quale non va attribuita la qualità di erede, essendo egli già stato pienamente soddisfatto dei propri diritti e non avendo titolo per altre pretese, né legittimazione a proporre domande di restituzione e divisione.

Naturalmente va rigettata anche la domanda riconvenzionale della Ferreira, la quale non ha titolo per chiedere la restituzione di quanto l’attore ha ricevuto in più rispetto alla quota di riserva spettantegli: ella infatti ha ricevuto molto di più della quota di legittima di sua spettanza e – per quanto consta – tutti i beni relitti elencati nel testamento.

Le spese seguono la prevalente soccombenza dell’attore e sono liquidate come da dispositivo, anche tenuto conto del rifiuto delle offerte transattive ricevute dalle controparti.

Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico dell’attore.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domande, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

rigetta le domande dell’attore;

avendo egli già ricevuto in vita beni in misura di euro 338.011,87, superiore alla sua quota di legittima, del valore di euro 322.437,29, essendo il valore dell’asse ereditario (secondo il computo ai fini della riunione fittizia) pari a euro 1.289.749,19;

respinge la domanda riconvenzionale di Ferreira Danila;

condanna l’attore a rifondere le spese di lite che liquida in complessivi euro 15.000, oltre a spese forfettarie, IVA e c.p.a. come per legge per ciascuno di essi, e con distrazione al procuratore dichiaratosi antistatario (limitatamente a quanto non ancora riscosso) per quanto attiene a Ferreira Danila e oltre a spese vive in misura di 569, 15 quanto a Miranda Mello Laurenco;

pone definitivamente a carico dell’attore le spese di CTU come liquidate in corso di causa.

Ravenna, 21 luglio 2020

Il Presidente est.

Dott Antonella Allegra

 

“Il legittimario totalmente pretermesso dall’eredità che, a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, impugna per simulazione un atto compiuto dal “de cuius”, agisce in qualità di terzo e non in veste di erede – condizione che acquista solo in conseguenza del positivo esercizio dell’azione di riduzione – e, come tale ed al pari dell’erede che proponga un’azione di simulazione assoluta ovvero relativa, ma finalizzata a far valere la nullità del negozio dissimulato, non è tenuto alla preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario; diversamente ove il legittimario sia anche erede e proponga un’azione di simulazione relativa, ma volta a far valere la validità del negozio dissimulato, tale domanda deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell’azione di riduzione e postula, quale condizione per la propria ammissibilità, la previa accettazione beneficiata.

L’esperimento dell’azione di simulazione da parte degli eredi, relativamente ad un negozio apparentemente oneroso compiuto dal de cuius, preordinato al successivo eventuale esercizio dell’azione di riduzione e diretto contro persone estranee all’eredità non è condizionato all’accettazione con beneficio d’inventario nei soli casi in cui venga in questione la simulazione assoluta di un negozio giuridico o in cui, pur prospettandosi Ia simulazione come relativa, il negozio dissimulato sia nullo per vizio di forma o per incapacità di uno dei soggetti o per altra causa, non potendo in tali casi negarsi l’interesse del legittimario a fare accertare, indipendentemente dall’azione di riduzione, l’intervenuta simulazione e cioè l’inesistenza dell’apparente negozio giuridico posto in essere dal de cuius. Viceversa, allorquando sia stato impugnato un negozio oneroso siccome dissimulante una donazione, essendo il negozio dissimulato rivestito della forma prescritta, l’azione di simulazione è in funzione unicamente dell’azione di riduzione e perciò in tanto può essere proponibile, in quanto sussista il presupposto cui è condizionata la proposizione della seconda e cioè l’accettazione con beneficio d’inventario.

 

 

Il legittimario può esercitare l’azione di riduzione verso il coerede donatario anche in sede di divisione ereditaria, atteso che gli effetti della divisione – nonostante il meccanismo della collazione – non assorbono gli effetti della riduzione, quest’ultima obbligando alla restituzione in natura dell’immobile donato, mentre l’altra ne consente l’imputazione di valore.

La dispensa del donatario dall’imputare la donazione alla propria quota di legittima costituisce un negozio autonomo rispetto alla donazione medesima, sicché essa può essere effettuata anche nel successivo testamento del donante.

 

In tema di azione di riduzione, qualora il legittimario, ai sensi dell’art. 564 cod. civ., non possa aggredire la donazione più recente a favore di un non coerede per aver accettato l’eredità senza beneficio d’inventario, egli non può aggredire la donazione meno recente a favore del coerede, se non nei limiti in cui risulti dimostrata l’insufficienza della donazione più recente a reintegrare la quota di riserva, non potendo ricadere le conseguenze negative del mancato espletamento di quell’onere su soggetti estranei all’assolvimento dello stesso.

 

È manifestamente infondata la questione di legittimità, per violazione degli artt. 2, 3 e 24 Cost., della disposizione dell’art. 564, primo comma, c.c., che condiziona l’ammissibilità dell’azione di riduzione all’accettazione dell’eredità con il beneficio d’inventario solo nel caso in cui tale azione venga esercitata nei confronti di un terzo e non anche quando essa sia rivolta verso un coerede, essendo tale norma giustificata: 1) dall’esigenza di porre il convenuto in grado di conoscere l’entità dell’asse ereditario, esigenza maggiormente avvertita per il terzo, in quanto si presume che il coerede possa accertarsi dell’entità dell’asse con mezzi diversi dall’accettazione del beneficiato; 2) dalla “ratio” di evitare il contrasto logico insanabile tra la responsabilità “ultra vires” dell’erede per il pagamento dei debiti e dei legati, il suo obbligo di rispettare integralmente gli effetti degli atti compiuti dal defunto – quindi, anche delle donazioni – e l’azione di riduzione della liberalità; 3) dalla volontà del legislatore di non sacrificare il terzo a vantaggio dei creditori del defunto, i quali, invero, ai sensi dell’art. 557, terzo comma, c.c., non approfittano della riduzione solo se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato l’eredità con il beneficio d’inventario.

 

A norma dell’art. 564 c.c., il legittimario che abbia la qualità di erede non può esperire l’azione di riduzione delle donazioni e dei legati lesivi della sua quota di legittima ove non abbia accettato l’eredità con beneficio d’inventario, non potendo tale condizione valere, invece, per il legittimario totalmente pretermesso, il quale può acquistare i suoi diritti solo dopo l’esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento. La pretermissione del legittimario può verificarsi anche nella successione “ab intestato”, qualora il “de cuius” si sia spogliato in vita del suo patrimonio con atti di donazione.

 

La mancanza della rinunzia al legato in sostituzione di legittima, da parte del legittimario che agisce in riduzione ai sensi dell’ art. 564 c.c., è rilevabile di ufficio, senza necessità di eccezione della controparte; ne consegue che è tempestiva la relativa eccezione sollevata per la prima volta nell’atto di appello.

 

In tema di azione di riduzione delle donazioni e dei legati, qualora il testatore abbia disposto a titolo universale dell’intero asse ereditario, la condizione dell’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario è esclusa nell’ipotesi in cui il legittimario, essendo stato totalmente pretermesso, non assume, ai sensi dell’art. 467 secondo comma c.c., la qualità di chiamato all’eredità fino a quando l’istituzione testamentaria non venga ridotta nei suoi confronti; tale regola è stata da tempo estesa all’erede legittimo sul rilievo che, qualora il de cuius si sia spogliato in vita dell’intero patrimonio con atti di donazione, anche nella successione ab intestato può configurarsi la totale pretermissione del legittimario il quale, per l’assenza di beni relitti, si trovi nella necessità di esperire l’azione di riduzione a tutela del diritto sostanziale riconosciutogli dalla legge; infatti, la disposizione di cui all’art. 564 c.c., che subordina la proposizione dell’azione di riduzione delle donazioni e dei legati da parte del legittimario alla sua accettazione con beneficio d’inventario, salvo che le donazioni e i legati siano fatte a persone chiamate come coeredi, risponde alla ratio di evitare che la confusione dei patrimoni del de cuius e dell’erede impedisca al donatario e al legatario di verificare l’effettività della lesione della riserva e, inoltre, all’esigenza, di cui è fatta menzione nella relazione al progetto definitivo del codice civile, di evitare il contrasto logico ed insanabile fra la responsabilità illimitata dell’erede, nonché il suo obbligo di rispettare gli atti di disposizione del defunto, e l’azione di riduzione della liberalità.

 

La riduzione della disposizione testamentaria conseguente all’accoglimento della domanda del legittimario che si ritenga leso nella sua quota di riserva, non derivando da un vizio di nullità dell’atto dispositivo, rende tale atto soltanto inefficace ex nunc nei confronti del legittimario vittorioso, sicché, fino a quando non sia intervenuta la pronuncia di accoglimento della domanda di riduzione, le disposizioni testamentarie (come anche le donazioni) lesive della quota di legittima conservano ed esplicano la loro efficacia. Ne consegue che la controversia relativa all’azione di riduzione non si pone in rapporto di pregiudizialità necessaria con la domanda di liquidazione della quota di capitale sociale oggetto di disposizione testamentaria suscettibile di riduzione in caso di accoglimento della domanda proposta dal legittimario che si ritenga leso, non potendosi comunque verificare il contrasto di giudicati.

 

 

Il legittimario pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l’esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, ovvero dopo il riconoscimento dei suoi diritti da parte dell’istituito. Ne consegue che la condizione della preventiva accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, stabilita dal primo comma dell’art. 564 per l’esercizio dell’azione di riduzione, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede (per disposizione testamentaria o per delazione ab intestato), e non anche per il legittimario

totalmente pretermesso dal testatore.

 

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