EREDE RISOLVI ADESSO SUCCESSIONE LITE EREDITARIA BOLOGNA PADOVA RAVENNA VICENZA SEI PREOCCUPATO DI COME STANNO0 ANDANDO LE COSE PER LA TUA EREDITA’ E HAI PAURA CHE NON TI VENGA RICNOSCIUTA LA TUA QUOTA? BOLOGNA ,VICENZA,RAVENNA, IMOLA ,FORLI, CESENA, PADOVA,  ROVIGO EREDE RISOLVI ADESSO SUCCESSIONE LITE EREDITARIA BOLOGNA PADOVA RAVENNA VICENZA AVVOCATO SERGIO ARMAROLI 051 6447838

DIVISIONE BONARIA TRA FRATELLI VICENZA BOLOGNA PADOVA ROVIGO RAVENNA

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Divisione Ereditaria: Un’Analisi Approfondita sulla Gestione delle Successioni

La divisione bonaria tra fratelli è un accordo tra i fratelli che permette di dividere i beni ereditati dal padre o dalla madre in modo amichevole. È la soluzione preferita da molti fratelli, poiché permette di evitare il lungo e costoso processo giudiziario.

Per procedere alla divisione bonaria, i fratelli devono seguire i seguenti passaggi:

  1. Concordare le modalità della divisione. I fratelli devono decidere quali beni ereditati vogliono dividere e come vogliono dividerli. Possono scegliere di dividere i beni in parti uguali o in parti diverse, a seconda delle loro esigenze e preferenze.

  2. Redigere un atto di divisione. Un atto di divisione è un documento scritto che registra l’accordo dei fratelli sulla divisione dei beni. Deve essere redatto da un notaio o da un altro professionista legale.

  3. Registrare l’atto di divisione presso l’ufficio del registro. L’atto di divisione deve essere registrato presso l’ufficio del registro competente per territorio.

La divisione bonaria tra fratelli è un processo semplice e veloce che può essere completato in poche settimane. È importante che i fratelli siano d’accordo sulle modalità della divisione e che l’atto di divisione sia redatto correttamente da un professionista legale.

Ecco alcuni suggerimenti per facilitare la divisione bonaria tra fratelli:

  • Tenete una conversazione aperta e onesta con i vostri fratelli. Discutete delle vostre esigenze e preferenze e cercate di trovare un accordo che sia vantaggioso per tutti.
  • Se necessario, fatevi aiutare da un mediatore. Un mediatore può aiutarvi a risolvere le controversie e raggiungere un accordo.
  • Siate disposti a fare compromessi. La divisione bonaria richiede un po’ di flessibilità da parte di tutti.

La divisione ereditaria è un tema che riguarda molte famiglie in tutto il mondo, poiché ogni individuo, prima o poi, deve affrontare la questione della successione dei suoi beni e delle sue proprietà dopo la sua morte. È una fase delicata e spesso complessa, poiché coinvolge non solo aspetti legali, ma anche emozionali e personali. In questo articolo, esploreremo dettagliatamente la divisione ereditaria, i suoi aspetti chiave, le sfide che possono sorgere e le possibili soluzioni per una gestione efficace.

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Cos’è la Divisione Ereditaria?

La divisione ereditaria è il processo di suddivisione e distribuzione delle proprietà, degli asset e delle passività di una persona deceduta tra i suoi eredi legittimi. Si verifica quando una persona muore senza un testamento valido (intestato) o quando il testamento non copre tutti gli aspetti della distribuzione. È un passaggio cruciale dopo la morte di qualcuno, poiché determina come la ricchezza accumulata e le risorse saranno distribuite tra gli eredi designati.

Aspetti Chiave della Divisione Ereditaria

  1. Successione Legittima e Testamento: La divisione ereditaria può essere gestita in due modi principali: attraverso la successione legittima o tramite un testamento. La successione legittima si applica quando non esiste un testamento valido, e le leggi dello Stato stabiliscono la sequenza di parentela e gli eredi legittimi. Al contrario, un testamento consente alla persona di decidere autonomamente come distribuire i suoi beni tra gli eredi designati.
  2. Gli Eredi e le Quote Ereditarie: Gli eredi sono le persone che hanno diritto a ricevere una parte dell’eredità. Gli eredi possono essere coniugi, figli, genitori, fratelli o altre persone designate dal defunto nel testamento. Ogni erede riceve una quota ereditaria, che rappresenta la sua parte della proprietà. La quota può variare a seconda delle leggi dello Stato e delle specifiche disposizioni testamentarie.
  3. La Valutazione dell’Attivo e del Passivo: Prima di procedere con la divisione ereditaria, è necessario valutare gli attivi e i passivi del patrimonio del defunto. Gli attivi includono proprietà immobiliari, investimenti, conti bancari, veicoli e altri beni di valore, mentre i passivi comprendono debiti, prestiti e altre obbligazioni finanziarie. Una valutazione accurata è essenziale per garantire una distribuzione equa e giusta tra gli eredi.
  4. Divisione Equa vs. Divisione Giusta: La divisione equa si riferisce a una distribuzione in cui gli eredi ricevono quote di uguale valore. D’altra parte, la divisione giusta tiene conto delle necessità individuali e delle circostanze degli eredi, consentendo una distribuzione più flessibile. Ad esempio, un erede con disabilità o in difficoltà finanziarie potrebbe ricevere una quota maggiore.
  5. Sfide della Divisione Ereditaria: La divisione ereditaria può essere complicata da diverse sfide. Ad esempio, potrebbero emergere contrasti e conflitti tra gli eredi sulla distribuzione. Inoltre, gli asset non liquidi, come le proprietà immobiliari o le aziende, potrebbero essere difficili da suddividere equamente. La mancanza di un testamento chiaro e dettagliato può complicare ulteriormente la procedura.

Strategie per una Gestione Efficace della Divisione Ereditaria

  1. Comunicazione Aperta e Trasparente: La comunicazione è essenziale per evitare malintesi e contrasti tra gli eredi. Un dialogo aperto e trasparente può aiutare a chiarire le intenzioni del defunto e ad affrontare eventuali preoccupazioni o desideri degli eredi.
  2. Testamento Valido e Aggiornato: Per evitare controversie e incertezze, è importante avere un testamento valido e aggiornato. Un avvocato specializzato in questioni di successione può aiutare a redigere un testamento dettagliato e personalizzato.
  3. Equità e Giustizia: Quando possibile, cercare di bilanciare l’equità con la giustizia nella divisione ereditaria. Tenere conto delle necessità e delle circostanze individuali degli eredi può contribuire a una distribuzione più armoniosa.
  4. Valutazione Professionale: Coinvolgere un professionista nella valutazione degli attivi e dei passivi può garantire una stima accurata del patrimonio del defunto, aiutando a evitare dispute e contestazioni future.
  5. Mediazione: In caso di conflitti irrisolvibili tra gli eredi, la mediazione può essere un’opzione per raggiungere un accordo pacifico senza dover ricorrere a lunghi e costosi procedimenti legali.

Conclusione

La divisione ereditaria è un passaggio significativo nella vita di una famiglia dopo la morte di un caro. Affrontare questa fase con attenzione, rispetto e comprensione può aiutare a minimizzare gli scontri tra gli eredi e a garantire una distribuzione equa e giusta della ricchezza accumulata. La pianificazione anticipata, la comunicazione aperta e il coinvolgimento di professionisti qualificati sono elementi chiave per una gestione efficace della divisione ereditaria. In definitiva, l’obiettivo è preservare l’armonia familiare e onorare la memoria del defunto durante questo momento delicato della vita.

in caso di impugnazione di testamenti per lesione di quota legittima o per invalidità; in ambito giudiziale e stragiudiziale per eventuali divisioni ereditarie; per l’individuazione di quote ereditarie.

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in ambito giudiziale e stragiudiziale per eventuali divisioni ereditarie;
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Certo spesso i fratelli litigano per dividersi una eredità.

Ma io ho trovato spesso soluzioni che hanno accontentato i vari fratelli

DIVISIONE BONARIA TRA FRATELLI SI PUO’ SI DEVE!!!

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Mi occupo da anni di divisioni ereditarie tra parenti e in modo particolare tra fratelli e spesso ottengo il risultato di trovare un accordo tra le parti!!

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COSA E’ LA DIVISIONE?

La divisione è l’atto con il quale si scioglie la comunione, sia essa ereditaria ordinaria, mediante l’assegnazione di un bene ad ogni singolo condividente.

Con la divisone ereditaria , un diritto suddiviso su diversi beni si concentra su un bene unico. Pertanto, da avere una quota di diritto (solitamente quello di proprietà) su tanti beni si passa ad essere unici titolari del diritto su un solo bene o su alcuni beni quando la comunione è costituita su tanti beni.

In materia di divisione di immobili non comodamente divisibili, la valutazione in ordine alla sussistenza di motivi seri idonei a giustificare la deroga al principio generale di assegnazione di cui all’art. 720 c.c. ben può ancorarsi ad una valutazione dell’interesse economico ed individuale di uno dei richiedenti. 

Ne consegue che il giudice di merito deve effettuare una comparazione degli interessi, come, nella specie, valutare l’interesse alla continuità aziendale quale possibile serio motivo atto a giustificare il ricorso ad altro criterio derogatorio di assegnazione dei beni comuni rispetto a quello ordinario.

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CONTRATTO APPALTO

in caso di scioglimento della divisione ereditaria od ordinaria, fine primario della divisione è la conversione del diritto di ciascun condividente alla quota ideale in diritto di proprietà esclusiva di beni individuali, sicché quado in presenza di un immobile indivisibile o non comodamente divisibile vi è una pluralità di richieste di assegnazione benché è possibile l’assegnazione anche ai titolari di quota minore, laddove ciò corrisponda all’interesse comune delle parti”.

La citata pronuncia riprendeva, in sostanza, un datato orientamento già risalente a Cass. 13 luglio 1983, n. 4775 ed a Cass. 20 agosto 1991, n. 8922, secondo il quale il principio ispiratore della norma di cui all’art. 720 c.c. ovvero il “favor divisionis” implicava preferenzialmente l’assegnazione de qua al maggior quotista salvo esclusivamente “ragioni di opportunità ravvisabili nell’interesse comune dei condividendi”.

Senonché un più recente orientamento di questa stessa Corte (e di questa stessa Sezione) ha affermato un “potere discrezionale di deroga al criterio della preferenziale assegnazione” vincolato alla solo obbligo della “adeguata e logica motivazione”. 

Più specificamente è stato affermato, con la citata decisione, che “in tema di divisione ereditaria, nel caso in cui uno o più immobili non risultino comodamente divisibili, il giudice ha il potere discrezionale di derogare al criterio, indicato dall’art. 720 c.c., della preferenziale assegnazione al condividente titolare della quota maggiore, purché assolva all’obbligo di fornire adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata (nel caso di specie la Corte confermava la sentenza del Giudice di secondo grado con riguardo all’attribuzione dell’immobile non divisibile assumendo come criterio discriminante quello dell’interesse personale prevalente dell’assegnatario, privo di un’unità immobiliare da destinare a casa familiare, rispetto al titolare di quota maggiore che disponeva di altra abitazione)”.

Pur nella consapevolezza della possibilità di deroga al criterio preferenziale di assegnazione al maggio quotista (laddove si è riconosciuta la sussistenza di un potere discrezionale al riguardo, ancorché vincolato all’obbligo di motivazione ed a sostanziali e seri motivi), l’impugnata sentenza non ha, tuttavia, valutato e tenuto in adeguato conto – nell’ipotesi dedotta in giudizio – la sussistenza di motivi che potevano e possono giustificare una soluzione derogatoria differente rispetto a quella ordinaria.

E tanto in contraddizione rispetto non solo al su riportato e più recente orientamento di Cass. n. 24053/2008, ma anche rispetto ai pur considerati criteri delle precedenti citate pronunce (per tutte, Cass. n. 22906/2006).

Inoltre (ed ancor più decisivamente) la Corte territoriale non ha correttamente valutato la possibilità e la sussistenza, in concreto, di “motivi seri” idonei a giustificare la deroga al generale principio di assegnazione. Più specificamente è errato ritenere che la valutazione di quei “seri motivi…..non può ancorarsi ad una valutazione dell’interesse economico ed individuale di uno dei richiedenti”, non essendo mai stata del tutto esclusa un tal tipo di valutazione anche dalle meno recenti pronunce di legittimità in tema (che si limitavano solo a privilegiare l’interesse comune).

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“Ai fini dell’interpretazione di un negozio come transazione divisionale, nel quale la causa transattiva prevale su quella divisionale, non è possibile presumere la volontà di transigere  con rinuncia ai propri diritti, sulla base della semplice consapevolezza della sproporzione delle quote o dei beni indicati nell’accordo divisorio, in mancanza non solo dell’aliquid datum aliquid retentum, ma anche di un mero disaccordo tra gli eredi e di qualsiasi espressa rinuncia o menzione della volontà di comporre future controversie”.

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Certo spesso i fratelli litigano per dividersi una eredità.

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La vendita di un bene ereditario operata da un coerede prima della divisione acquista efficacia (retroattiva) solo se il bene sia assegnato all’alienante a seguito di divisione ereditaria, per cui, fino a tale assegnazione il bene continua a far parte della massa comune da dividere.

In mancanza di una chiara manifestazione di volontà delle parti, diretta alla formazione di un’unica massa, quando i beni in godimento comune provengono da titoli diversi non si realizza un’unica comunione, ma tante comunioni quanti sono i titoli di provenienza dei beni. Alla pluralità dei titoli corrisponde, quindi, una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un’entità patrimoniale a sé stante. Pertanto, in caso di divisione del complesso si hanno, in sostanza, tante divisioni, ciascuna relativa ad una massa e nella quale ogni condividente fa valere i propri diritti rispetto a questa, al di fuori e indipendentemente dai diritti che gli competono sulle altre masse. Nell’ambito di ciascuna massa, inoltre, debbono trovare soluzione
i problemi particolari relativi alla formazione dei lotti e alla comoda divisibilità dei beni immobili che vi sono inclusi.

Quando i beni in godimento comune provengono da titoli diversi, non si realizza un’unica comunione, ma tante comunioni quante sono i titoli di provenienza dei beni, corrispondendo, quindi, alla pluralità di titoli una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un’entità patrimoniale a sé stante. Pertanto, in caso di divisione del complesso, si hanno, in sostanza, tante divisioni, ciascuna relativa ad una massa e nella quale ogni condividente fa valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre masse. Nell’ambito di ciascuna massa, inoltre, debbono trovare soluzione i problemi particolari relativi alla formazione dei lotti e alla comoda divisione dei beni immobili che vi sono inclusi.

La sentenza contenente l’assegnazione dei beni ai condividenti costituisce titolo esecutivo, sicché ciascuno di costoro acquista non solo la piena proprietà dei beni facenti parte della quota toccatagli, ma anche la potestà di esercitare tutte le azioni inerenti al godimento del relativo dominio, compresa quella diretta ad ottenere in via esecutiva il rilascio dei beni costituenti la quota del condividente che, in conseguenza della compiuta divisione, non abbia più nessun titolo idoneo a giustificarne l’ulteriore detenzione.

Il giudizio di divisione si compone di una fase dichiarativa, avente ad oggetto l’accertamento della comunione e del relativo diritto potestativo di chiederne lo scioglimento, e di una esecutiva, volta a trasformare in porzioni fisicamente individuate le quote ideali di comproprietà sul bene comune. Con riferimento alla prima fase l’ordinanza che, ai sensi dell’art. 785 c.p.c., disponga la divisione, al pari della sentenza che, in base all’ultimo inciso della menzionata disposizione, statuisca in maniera espressa sul diritto allo scioglimento della comunione, ancorché non possieda efficacia di giudicato, preclude un diverso accertamento in altra sede giudiziale, in quanto la non contestazione attribuisce all’esito finale del procedimento, che si concluda con l’ordinanza non impugnabile ex art. 789, comma 3, c.p.c., la medesima stabilità del giudicato sul diritto allo scioglimento della comunione pronunciato con sentenza. (Cassa e decide nel merito, CORTE D’APPELLO L’AQUILA, 18/09/2012).

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Art . 713 Codice Civile

(1)I coeredi(2) possono sempre domandare la divisione [715, 1111 c.c.].

Quando però tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età [2 c.c.], il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell’ultimo nato [715 c.c.].

Egli può anche disporre che la divisione dell’eredità o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio.

Tuttavia in ambedue i casi l’autorità giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, può, su istanza di uno o più coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore(3).

Cass. civ. n. 19284/2019

L’azione di riduzione e quella di divisione, pur presentando una netta differenza sostanziale, possono essere fatte valere nel medesimo processo, in quanto – per evidenti ragioni di economia processuale – è consentito al legittimario di chiedere, anzitutto, la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che assume lesive della legittima e, successivamente, nell’eventualità che la domanda di riduzione sia accolta, l’azione di divisione, estesa anche a quei beni che, a seguito dell’accoglimento dell’azione di riduzione, rientrano a far parte del patrimonio ereditario divisibile. (Rigetta, CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 16/05/2018).

(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 19284 del 17 luglio 2019)

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