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DISCONOSCIMENTO PATERNITA’ BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA OTTIENI

Il corollario, che ammette la possibilità di dimostrare lo stesso adulterio anche ricorrendo alla prova tecnica, non incide però sul momento iniziale del decorso del termine previsto dall’art. 244 c.c., e non interferisce dunque sulla disciplina dettata in tema di decadenza per la quale rilevano solo la scoperta del fatto “adulterio” ed il momento in cui il padre ne sia venuto a conoscenza, quale che sia stata la fonte che lo abbia reso edotto, prescindendo dall’accertamento della sua corrispondenza alla verità, che egli ha semplicemente il potere processuale di dimostrare senza incorrere in preclusioni, dunque attraverso ogni opportuna indagine tesa ad accertare le incompatibilità idonee a dimostrare l’adulterio” Col terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2043 c.c., e art. 567 c.p., e lamenta che la Corte del merito, nel contesto di una motivazione omessa o insufficiente, ne avrebbe fatto malgoverno avendo rigettato la sua domanda risarcitoria avendola ritenuta dipendente da quella principale – rigettata -, pur in presenza della prova acquisita in atti dell’illecito penale rappresentato dalla falsa attestazione di stato dei figli.

I resistenti chiedono il rigetto della censura.

Il motivo deve essere dichiarato inammissibile. Statuito il rigetto della domanda risarcitoria, attesa la sua stretta correlazione con la domanda di disconoscimento, la Corte territoriale ha dichiarato nel contempo inammissibile la prospettazione della nuova causa petenti, siccome assunta a fondamento della domanda risarcitoria solo in sede d’appello in violazione dell’art. 345 c.p.c., laddove è stata riferita al disposto dell’art. 567 c.p. Trattasi di autonoma ratio decidendi contro cui il mezzo in esame non agita critica alcuna.

 

 

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Sentenza 26 marzo 2013, n. 7581

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19843/2011 proposto da:

I.E. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 97, presso l’avvocato LEONE GENNARO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.V. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBULLO 16, presso l’avvocato PATRIZIA VELLETRI, rappresentato e difeso dall’avvocato BRACCIALE FRANCO, giusta procura in calce al controricorso;

P.B. (C.F. (OMISSIS)), I.S. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA ACHILLE PAPA 21, presso l’avvocato PAGANO MARIA TERESA, che le rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

G.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso l’avvocato VALERIA CAMPISI, rappresentato e difeso dall’avvocato TUCCITTO VINCENZO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

affido condiviso-separazioni Bologna

affido condiviso-separazioni Bologna

contro

 

IA.SI., PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA;

 

– intimati –

 

avverso la sentenza n. 2828/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/06/2010;

 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2013 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

 

udito, per il ricorrente, l’Avvocato GENNARO LEONE che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

 

udito, per le controricorrenti P.B. e I.S., l’Avvocato MARIA TERESA PAGANO che ha chiesto il rigetto del ricorso;

 

udito, per il controricorrente F., l’Avvocato FRANCO BRACCIALE che ha chiesto il rigetto del ricorso;

 

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Svolgimento del processo

 

I.E. con citazione del 10.10.2002, ha proposto innanzi al Tribunale di Latina domanda di disconoscimento della paternità dei figli minori I.S. e Ia.Si., nati rispettivamente l'(OMISSIS) ed il (OMISSIS) dal matrimonio con P.B., da cui intanto si era separato, e di dichiarazione giudiziale di paternità nei confronti di G.V. e F.V., assumendo di non essere il padre naturale dei minori in quanto all’epoca del loro concepimento la moglie aveva intrattenuto relazioni extraconiugali prima con il G. e poi col F., nei cui confronti ha altresì chiesto pronuncia di condanna unitamente a P.B. al risarcimento dei danni morali e materiali subiti. Con sentenza n. 849/2006, il Tribunale adito ha dichiarato inammissibile la domanda di disconoscimento essendo la I. decaduto dall’azione in quanto promossa oltre l’anno dalla conoscenza delle distinte relazioni della moglie, da farsi risalire già alle date di nascita dei figli o al più tardi all'(OMISSIS); ha dichiarato inammissibile anche la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità, ed ha rigettato le domande risarcitorie. I.E. ha impugnato la decisione innanzi alla Corte d’appello di Roma deducendo d’aver avuto antecedentemente all’anno previsto per l’instaurazione del giudizio un mero sospetto, che divenne consapevolezza circa le relazioni extraconiugali della moglie da cui erano nati i minori S. e Si., solo nel (OMISSIS), allorchè aveva reperito un biglietto anonimo che lo informava del fatto, aveva ricevuto le confidenze della conoscente Pa.Ma.An., aveva assunto informazioni da un investigatore privato ed infine aveva acquisito il risultato negativo dell’esame del dna dei minori, lamentando altresì di non aver potuto fornire esauriente prova del suo assunto per non aver il primo giudice ammesso la prova contraria da lui articolata sui capitoli dedotti dalle controparti, sì che si era trovato nell’impossibilità di dimostrare il mendacio delle testimoni I.A., sua sorella e moglie del F., e F.A., congiunta di quest’ultimo, da lui denunciate per falsa testimonianza, in ordine alla loro conoscenza delle relazioni intrattenute dalla moglie, e che comunque il Tribunale avrebbe dovuto dare ingresso alla prova genetica. Gli appellati, ciascuno dei quali si è ritualmente costituito, hanno chiesto il rigetto del gravame. F. V. ha dedotto altresì in linea preliminare la carenza della propria legittimazione passiva in relazione alla domanda di disconoscimento della paternità del presunto figlio Si., posto che litisconsorti necessari erano questi, la madre ed il padre, quest’ultimo peraltro sprovvisto di legittimazione attiva in relazione all’azione di riconoscimento della paternità di Si.

 

in capo allo stesso F. Si è inoltre costituita l’Avv. Carmela Docimo, quale curatore speciale dei minori, che ha chiesto il rigetto del gravame. In corso di giudizio si è infine costituita I.S., divenuta maggiorenne, che ha dedotto l’infondatezza delle domande. La Corte territoriale, ritualmente instauratosi il contraddittorio nei confronti di tutti gli appellati che si sono costituiti per chiedere il rigetto del gravame, ha confermato la precedente statuizione con sentenza n. 2828 depositata il 30 giugno 2010. Avverso la decisione I.E. ha proposto infine ricorso per cassazione articolato in tre motivi resistiti da G. V., F.V., P.B. e I.S.

 

Il ricorrente ed i resistenti F.V. e P.B. e I.S. hanno altresì depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

 

L’altra intimata non ha invece svolto difese.

 

Motivi della decisione

 

In linea preliminare va dichiarato il difetto della legittimazione passiva dei convenuti G.V. e F.V., secondo quanto del resto quest’ultimo ha dedotto con eccezione sottoposta al giudice d’appello e ribadita in questa sede, in ordine all’azione di disconoscimento della paternità esperita dall’attore anche nei loro confronti per l’asserita qualità di padri naturali dei figli S. e Si. Osserva a riguardo il collegio che questa Corte, con consolidato orientamento a cui si intende in questa sede dare continuità (per tutte da ultimo n. 430/2012), ha già affermato che “la sentenza che accolga la domanda di disconoscimento della paternità, in quanto pronunciata nei confronti del pubblico ministero e di tutti gli altri contraddittori necessari, assume autorità di cosa giudicata erga omnes, essendo inerente allo status della persona (Cass. 1985/194). In particolare, la paternità legittima non può essere messa in discussione e neppure difesa da colui che è indicato come padre naturale, il quale, allorchè deduca che l’esito positivo dell’azione di disconoscimento di paternità si riverbera sull’azione di riconoscimento della paternità intentata nei suoi confronti, si limita in realtà a far valere un pregiudizio di mero fatto, tanto da non poter agire contro la sentenza di disconoscimento neppure con l’opposizione di terzo, atteso che il rimedio contemplato dall’art. 404 c.p.c., presuppone in capo all’opponente un diritto autonomo la cui tutela sia però incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza impugnata (Cass. 2005/12167)”. La questione, rilevabile peraltro anche in via officiosa non essendosi su di essa formato il giudicato in assenza di statuizione del giudice d’appello, pur investito sul punto,va risolta pertanto nei sensi prospettati.

 

Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 235 c.c., comma 3, dell’art. 244 c.c., comma 2, e correlato vizio d’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo. Lamenta che la Corte territoriale, facendo altresì malgoverno degli enunciati pur riferiti in sentenza, avrebbe erroneamente assunto a dato decisivo, ai fini dello scrutinio dell’ammissibilità dell’azione da lui esperita di disconoscimento della paternità, la dimostrata esistenza del mero sospetto da lui nutrito sulle relazioni extraconiugali intrattenute con i due convenuti dalla P., e non già la scoperta del loro rapporto adultero, da intendersi quale acquisizione della conoscenza di una relazione ovvero di un incontro che comunque avesse investito la sfera sessuale, sì da determinare il concepimento dei figli che intendeva disconoscere. Il giudice dell’appello avrebbe in sostanza equiparato alla conoscenza dell’adulterio, da cui decorre il termine di decadenza posto dalla norma in rubrica, il mero dubbio circa la frequentazione della P. con gli altri uomini, desunto dalla condotta concretatasi nello stretto rapporto con G. e dall’episodio del massaggio non terapeutico del F.. La decisione sarebbe pertanto affetta dal denunciato error juris laddove equipara il sospetto, emerso dal compendio istruttorio acquisito, alla scoperta degli adulteri della moglie, e risulterebbe illogicamente argomentata nella parte in cui desume tale conoscenza dai riferiti, pur criticabili episodi, riguardanti i presunti padri naturali dei figli. Il ricorrente formula infine conclusivo ma superfluo quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., abrogato dalla L. n. 69 del 2009, in relazione alle decisioni pronunciate successivamente alla data del 4 luglio 2009 della sua entrata in vigore.

 

Tutti i resistenti deducono l’inammissibilità ovvero l’infondatezza del motivo.

 

Il motivo espone censura priva di pregio.

 

La Corte del merito, premesso che il termine decadenziale previsto dall’art. 244 c.c., va correlato alla conoscenza non già del concepimento del figlio bensì dell’adulterio della moglie che, secondo orientamento giurisprudenziale citato, deve concretarsi nella cognizione di un legame a sfondo sessuale della donna, ha ritenuto acquisita in giudizio la relativa prova anzitutto alla luce dalle stesse affermazioni contenute nell’atto di citazione – l’intenzione più volte manifestata dalla P. di andarsene con la figlia S. ed il G. e le scenate di gelosia del F. per la relazione intrattenuta tra la predetta e E.V.-, correttamente ritenute dal primo giudice aventi contenuto confessorio circa la certezza e non già il semplice sospetto delle relazioni della moglie con i due convenuti, attestanti durata ed intensità affettiva di quegli stretti legami. Indi ne ha tratto conferma dalla deposizione di I.A., sorella dell’attore e moglie di F.V., che, escussa a prova diretta, dichiarò che il fratello, affetto sin dal (OMISSIS) da oligospermia, accettò i figli come suoi pur sapendo di non averli generati. Ha infine concluso che il coerente quadro istruttorio emerso, non validamente contrastato dalle deposizioni degli altri testi R. e Pa., ammantano di conclusiva univocità l’intempestività dell’azione promossa dallo I. L’approdo richiama puntualmente nella motivazione il quadro normativo che regola il caso di specie alla stregua del disposto dell’art. 235 comma 1, n. 3, che prevede che l’azione per il disconoscimento della paternità del figlio concepito durante il matrimonio è consentita “se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio —“, in combinato con l’art. 244 c.c., corretto a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale con sentenza n. 134 del 1985 che estese all’adulterio la soluzione prevista per il celamento della nascita, che al comma 3 legittima l’azione entro un anno dal momento della conoscenza del fatto che la rende ammissibile, vale a dire dell’adulterio. E citandolo in parte, si uniforma all’orientamento consolidato di questa Corte – cfr. Cass. n. 5248/2000, n. 1264/01, n. 14887/02, n. 6477/2003, n. 4090/2005, n. 15777/2010- che il collegio condivide ed al quale intende in questa sede dare continuità, secondo cui il dies a quo del termine annuale va collocato nel momento della scoperta dell’adulterio, intesa quale conoscenza della relazione o dell’incontro di carattere sessuale della donna con altro uomo, idonei a determinare il concepimento del figlio che s’intende disconoscere. Nel solco di questo contesto esegetico ed in assoluta coerenza, ha dunque criticamente vagliato il compendio istruttorio acquisito in giudizio, apprezzando l’idoneità dei fatti da esso emersi a rendere noto allo I. il duplice adulterio, consumato della moglie prima con l’uno e poi con l’altro dei convenuti nei periodi concomitanti con il concepimento dei figli Si. e S.

 

Il percorso logico che ne sostiene la conclusione è all’evidenza immune dal vizio denunciato. La valutazione delle evenienze istruttorie e la sintesi ricostruttiva da essa desunta, esaustivamente e logicamente argomentate, ineriscono al merito e, risultando argomentate sulla base di puntuale tessuto motivazionale, non sono sindacabili da parte di questa Corte cui è preclusa la rivisitazione della vicenda fattuale. Ne discende il rigetto del motivo.

 

Il secondo motivo, con cui il ricorrente ribadisce analoga censura anche in relazione all’art. 116 c.p.c., verte sull’attendibilità della deposizione della sorella I.A., moglie del F., a suo avviso con questo compiacente. Ed invero, la Corte d’appello, secondo il ricorrente, non avrebbe tenuto conto del testo della telefonata nel corso della quale ella gli disse che avrebbe dovuto schierasi con la P. e purtroppo “fare le cose contro di lui”, nè che la deposizione non era decisiva poichè non ineriva all’adulterio ma alla sua situazione clinica di impotentia generarteli. Gli altri testi, anch’essi inattendibili, non avrebbero smentito che egli apprese dell’adulterio solo all’esito delle prove genetiche, dunque entro l’anno dall’introduzione del giudizio.

 

Il motivo, di cui i resistenti chiedono il rigetto, è inammissibile laddove induce palesemente alla rilettura della deposizione della testa I.A., preclusa a questa Corte, e richiama in senso assolutamente generico le altre deposizioni senza trascriverne il contenuto. E’ infondato laddove in senso inconferente richiama la dichiarazione d’illegittimità costituzionale dell’art. 235 c.c., comma 1, n. 3, pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 2006/266 con riguardo alla parte che, ai fini dell’azione di disconoscimento della paternità, subordina l’esame delle prove tecniche da cui risulta che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre alla previa dimostrazione dell’adulterio della moglie.

 

Con la citata sentenza n. 15777/2010, che si richiama e si condivide, si è chiarito che tale pronuncia, correggendo l’interpretazione che della norma era stata data da questa Corte, che subordinando all’indagine sul verificarsi dell’adulterio la prova della sussistenza o meno del rapporto procreativo comportava che questa, anche se espletata contemporaneamente alla prova dell’adulterio, poteva essere esaminata solo subordinatamente al raggiungimento di quest’ultima, e al diverso fine di stabilire il fondamento del merito della domanda, sicchè, in difetto di prova dell’adulterio, non poteva pronunciarsi il disconoscimento neppure se fosse risultata dimostrata l’incompatibilità genetica o del gruppo sanguigno del figlio rispetto al presunto padre, afferma che la norma consente l’accesso alle prove ematiche anche a prescindere dalla previa prova dell’adulterio perchè la contraria interpretazione viola i principi di libero accesso alla prova e della pienezza del diritto di difesa.

 

Il corollario, che ammette la possibilità di dimostrare lo stesso adulterio anche ricorrendo alla prova tecnica, non incide però sul momento iniziale del decorso del termine previsto dall’art. 244 c.c., e non interferisce dunque sulla disciplina dettata in tema di decadenza per la quale rilevano solo la scoperta del fatto “adulterio” ed il momento in cui il padre ne sia venuto a conoscenza, quale che sia stata la fonte che lo abbia reso edotto, prescindendo dall’accertamento della sua corrispondenza alla verità, che egli ha semplicemente il potere processuale di dimostrare senza incorrere in preclusioni, dunque attraverso ogni opportuna indagine tesa ad accertare le incompatibilità idonee a dimostrare l’adulterio” Col terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2043 c.c., e art. 567 c.p., e lamenta che la Corte del merito, nel contesto di una motivazione omessa o insufficiente, ne avrebbe fatto malgoverno avendo rigettato la sua domanda risarcitoria avendola ritenuta dipendente da quella principale – rigettata -, pur in presenza della prova acquisita in atti dell’illecito penale rappresentato dalla falsa attestazione di stato dei figli.

 

I resistenti chiedono il rigetto della censura.

 

Il motivo deve essere dichiarato inammissibile. Statuito il rigetto della domanda risarcitoria, attesa la sua stretta correlazione con la domanda di disconoscimento, la Corte territoriale ha dichiarato nel contempo inammissibile la prospettazione della nuova causa petenti, siccome assunta a fondamento della domanda risarcitoria solo in sede d’appello in violazione dell’art. 345 c.p.c., laddove è stata riferita al disposto dell’art. 567 c.p. Trattasi di autonoma ratio decidendi contro cui il mezzo in esame non agita critica alcuna.

 

Tutto ciò premesso, il ricorso devesi rigettare con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

La Corte:

 

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidandole in favore di P.B. e I.S. nell’importo di Euro 3.000,00, per compensi, ed Euro 200,00 per spese, in favore di F.V. in egual misura ed in favore di G.V. nell’importo di Euro 2.500,00 per compensi e di Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

 

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2013.

 

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’azione di disconoscimento di paternità, a seguito delle pronunce della Corte costituzionale (Corte cost. 6 maggio 1985, n. 134), il termine annuale di decadenza dell’azione, di cui all’art. 244 c.c., nel testo anteriore al D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, art. 18, decorre dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza dell’adulterio della moglie.

 

Questa Corte (cfr. Cass. 26 giugno 2014, n. 14556) ha sancito il principio che la regola posta dall’art. 244 c.c., comma 2, novellato dal D.Lgs. n. 154 del 2013, art. 18 predetto – secondo cui il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno, che decorre, nel caso in cui egli provi di aver ignorato l’adulterio della moglie al momento del concepimento, dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza si applica anche ai giudizi pendenti al momento dell’entrata in vigore della riforma.

 

La norma, peraltro, ha recepito un principio costituente ormai “diritto vivente” (sin da Cass. 30 maggio 2013, n. 13638).

 

Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la scoperta dell’adulterio commesso all’epoca del concepimento va intesa come acquisizione certa della conoscenza (e non come mero sospetto) di un fatto – non riducibile, perciò, a mera infatuazione, o a mera relazione sentimentale, o a mera frequentazione della moglie con un altro – rappresentato o da una e propria uomo vera relazione, o da un incontro idoneo a determinare il concepimento del figlio: il termine di decadenza per l’esercizio dell’azione è correlato alla scoperta in maniera certa dell’adulterio (Cass. 26 giugno 2014, n. 14556; 23 aprile 2003, n. 6477).

 

In definitiva, anche nel giudizio in esame è onere dell’attore provare il momento in cui sia venuto a conoscenza dell’adulterio, quale fatto idoneo a generare, da parte della moglie, che si pone come dies a quo dell’azione di disconoscimento.

AFFIDO FIGLI AFFIDO OCNDIVISO AVVOCATO DIVORZISTA BOLOGNA

AFFIDO FIGLI AFFIDO OCNDIVISO AVVOCATO DIVORZISTA BOLOGNA

 

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 

 

SEZIONE PRIMA CIVILE 

 

 

Sentenza 1°-30 giugno 2016, n. 13436

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

 

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

 

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

 

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

 

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

 

ha pronunciato la seguente:

 

 

 

SENTENZA

 

sul ricorso 21825-2015 proposto da:

 

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TRITONE 102, presso l’avvocato SIMONA BASTONI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI LIBERTI, giusta procura a margine del ricorso: – ricorrente –

 

contro

 

L.L., nella qualità di Curatore speciale della minore G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TRITONE 102, presso l’avvocato VITO NANNA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA VIOLANTE, giusta procura a margine del controricorso; – controricorrente –

 

contro

 

LA.VI.; – intimata –

 

avverso la sentenza n. 179/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 12/02/2015;

 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/06/2016 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE;

 

udito, per il ricorrente, l’Avvocato LIBERTI LUIGI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

 

udito, per il controricorrente, l’Avvocato VIOLANTE UMBERTO, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

 

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Svolgimento del processo

 

La Corte d’appello di Bari con sentenza del 12 febbraio 2015 ha respinto l’impugnazione avverso la decisione del Tribunale della stessa città del 10 ottobre 2013, con la quale è stata dichiarata inammissibile l’azione di disconoscimento di paternità, proposta da G.A. nei confronti di La.Vi. e della minore G.R..

 

La corte territoriale ha confermato il giudizio di tardività dell’azione, non avendo l’attore provato di averla intrapresa entro un anno dalla scoperta dell’adulterio della moglie: infatti, egli ha affermato, nell’atto di citazione, che solo “recentemente la convenuta ha confessato l’attore di aver concepito la minore con un altro uomo”, ma non è possibile fissare tale data al momento della valutazione di compatibilità genetica dell’8 novembre 2011, in quanto l’attore ha utilizzato la medesima espressione anche nell’istanza di nomina di un curatore speciale alla minore presentata il 20 dicembre 2011, e la notifica dell’atto di citazione è avvenuta il 16 luglio 2012.

 

Correttamente, inoltre, il tribunale ha disatteso l’istanza di rimessione in termini allo scopo di offrire tale prova, istanza fondata sull’assunto che il dato non era stato contestato sino all’eccezione sollevata al riguardo dal curatore speciale, posto che l’onere della relativa prova spetta all’attore indipendentemente da qualunque eccezione, nè al riguardo vi è alcun obbligo di un’indagine d’ufficio. Infine, ha dichiarato assorbito il motivo vertente su “ulteriori conferme documentali”.

 

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso il soccombente, affidato a sei motivi, cui ha resistito con controricorso il curatore speciale della minore.

 

Fissata l’adunanza in camera di consiglio e depositata la relazione, nonchè la memoria dal ricorrente, con ordinanza interlocutoria del 17 febbraio 2016, la Sottosezione Sesta, presso cui la causa era stata incardinata, ha rimesso la medesima alla pubblica udienza.

 

Motivi della decisione

 

  1. – Il ricorrente propone sei motivi di ricorso, che possono essere come segue riassunti:

    1) violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4, e art. 111 Cost., comma 6, per avere la corte del merito reso una motivazione solo apparente circa il momento cronologico esposto dall’attore con l’avverbio “recentemente”, laddove l’attore aveva ricollegato la confessione della moglie proprio al ritiro del test genetico;

    2) omesso esame di fatto decisivo discusso tra le parti, posto che, nell’atto di citazione, l’avverbio predetto e la confessione erano stati collegati al momento di ricezione del certificato delle analisi in data 8 novembre 2011, fatto del tutto trascurato dalla sentenza impugnata;

    3) violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 153 e 167 c.p.c., in quanto sia la madre, sia il curatore avevano contestato unicamente l’attendibilità della relazione del laboratorio, non la sua idoneità a porsi come fonte della conoscenza dell’adulterio, onde non erano più consentite contestazioni successive, come avvenuto solo all’udienza di precisazione delle conclusioni del 6 marzo 2013; in caso contrario, l’attore avrebbe almeno dovuto essere rimesso in termini per provare di non essere decaduto dall’azione;

    4) violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. ed omessa motivazione su fatti decisivi discussi tra le parti, non avendo motivato circa l’indispensabilità di documenti prodotti in appello ed a ciò necessari, dunque non esaminati, essendosi la corte del merito limitata a ritenere assorbito il relativo motivo d’appello;

    5) violazione dell’art. 345 c.p.c. ed omesso esame di fatto decisivo discusso tra le parti, posto che la moglie gli aveva inviato una lettera confessoria del 27 ottobre 2011, riferendosi alla non paternità del solo secondogenito, onde unicamente dalle analisi di laboratorio sul genoma il ricorrente poteva avere appreso della non paternità anche della primogenita, il successivo 8 novembre 2011: ma la corte del merito ha ignorato l’indispensabilità di quella lettera;

    6) violazione e falsa applicazione dei principi di diritto circa le indagini probatorie d’ufficio anche in materia di diritti indisponibili, posto che il giudice avrebbe dovuto indagare d’ufficio il reale status.

    2. – I primi tre motivi, da esaminare congiuntamente per la loro intima connessione, sono fondati.

    2.1. – Nella vicenda in esame, l’attore ha chiesto il disconoscimento di paternità indicando, in citazione, le due circostanze di avere ricevuto confessione dell’adulterio dalla moglie e di avere ricevuto le analisi genetiche, da cui risulta la non paternità rispetto alla figlia, in data 8 novembre 2011. L’atto di citazione è stato notificato il 16 luglio 2012.

    A fronte di tale assunto, i convenuti non hanno contestato alcunchè circa la data di conoscenza esposta dall’attore, o su altro possibile dies a quo del termine precisa della effettiva discendenza genetica della minore.

    Il processo, quindi, è proseguito sino all’udienza di precisazione delle conclusioni, durante la quale per la prima volta è stata dal curatore della minore sollevata la questione della decadenza dall’azione, senza che però da tale momento sia stato più permesso all’attore, sebbene egli anche in appello avesse insistito in tal senso, di provare la tempestività dell’azione proposta.

    La sentenza impugnata, come sopra ricordato, ha ritenuto l’attore decaduto dalla domanda, perchè egli nell’atto di citazione ha dichiarato “che recentemente la convenuta ha confessato all’attore di aver concepito la minore con un altro uomo- e l’identica espressione è contenuta nell’istanza di nomina del curatore speciale alla minore, presentata il 20 dicembre 2011, laddove l’atto di citazione è stato notificato il 16 luglio 2012, onde non può avere rilievo la data indicata come quella di ritiro delle analisi genetiche dell’8 novembre 2011, invece indicata dall’attore come di scoperta della falsa paternità.

    2.2. – Nell’azione di disconoscimento di paternità, a seguito delle pronunce della Corte costituzionale (Corte cost. 6 maggio 1985, n. 134), il termine annuale di decadenza dell’azione, di cui all’art. 244 c.c., nel testo anteriore al D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, art. 18, decorre dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza dell’adulterio della moglie.

    Questa Corte (cfr. Cass. 26 giugno 2014, n. 14556) ha sancito il principio che la regola posta dall’art. 244 c.c., comma 2, novellato dal D.Lgs. n. 154 del 2013, art. 18 predetto – secondo cui il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno, che decorre, nel caso in cui egli provi di aver ignorato l’adulterio della moglie al momento del concepimento, dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza si applica anche ai giudizi pendenti al momento dell’entrata in vigore della riforma.

    La norma, peraltro, ha recepito un principio costituente ormai “diritto vivente” (sin da Cass. 30 maggio 2013, n. 13638).

    Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la scoperta dell’adulterio commesso all’epoca del concepimento va intesa come acquisizione certa della conoscenza (e non come mero sospetto) di un fatto – non riducibile, perciò, a mera infatuazione, o a mera relazione sentimentale, o a mera frequentazione della moglie con un altro – rappresentato o da una e propria uomo vera relazione, o da un incontro idoneo a determinare il concepimento del figlio: il termine di decadenza per l’esercizio dell’azione è correlato alla scoperta in maniera certa dell’adulterio (Cass. 26 giugno 2014, n. 14556; 23 aprile 2003, n. 6477).

    In definitiva, anche nel giudizio in esame è onere dell’attore provare il momento in cui sia venuto a conoscenza dell’adulterio, quale fatto idoneo a generare, da parte della moglie, che si pone come dies a quo dell’azione di disconoscimento.

    2.3. – E, però, al riguardo, vigono le usuali norme che regolano l’onere della prova, ivi compreso il principio di non contestazione.

    Com’è noto, nel nostro ordinamento la non contestazione dei fatti allegati da controparte può assumere una duplice valenza ai fini della prova dei medesimi: in forza del principio previsto dall’art. 115 c.p.c., comma 1, la non contestazione specifica di un fatto dedotto è comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione del thema probandum; ove, invece, detto principio non possa operare, ad esempio in relazione ai fatti costitutivi dei diritti non disponibili, la mancata contestazione è comunque valutabile, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., comma 2.

    In particolare, già l’art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l’onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante, in quanto l’atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti (cfr., e multis, Cass. 25 maggio 2004, n. 10031).

    Pertanto, in materia di diritti indisponibili, come quelli implicati nella causa in esame, il principio di non contestazione, se non può operare ai fini della prova degli elementi costitutivi dell’azione (in particolare, l’essere il disconoscendo figlio naturale del genitore), tuttavia resta efficace con riguardo al fatto assunto in citazione come rilevante ai fini della tempestività dell’azione medesima per non essere decorso il termine di decadenza.

    Tale profilo, invero, integra un fatto mero l’episodio della vita che si pone quale momento iniziale della decorrenza del termine di decadenza – che ricade nell’ambito applicativo dell’art. 115 c.p.c..

    Che non possa parlarsi tout court di “materia indisponibile” con riguardo a qualsiasi elemento oggetto di prova in giudizio, invero, è stato già chiarito da questa Corte, la quale ha precisato che, se è vero che l’azione di disconoscimento della paternità verte in materia di diritti indisponibili in relazione ai quali non è ammesso alcun tipo di negoziazione o di rinunzia, nondimeno “l’indagine sull’epoca della conoscenza dell’adulterio, ai fini della prova della tempestività dell’azione di disconoscimento della paternità fondata sull’adulterio della moglie, inerisce a un dato cronologico ed oggettivamente neutro che va autonomamente provato con ogni mezzo di prova consentito dall’ordinamento, quale evento condizionante l’ammissibilità dell’azione e quindi estraneo alla materia attinente allo status” (così, in motivazione, Cass. 26 giugno 2014, n. 14556).

    Inoltre, si è già chiarito che, in tema di azione di disconoscimento di paternità, trova applicazione, ai fini dell’individuazione del thema probandum, il principio di non contestazione, dovendosi ritenere tale condotta idonea ad escludere, in via immediata, i fatti non contestati dal novero di quelli bisognosi di prova, anche se “l’effetto della non contestazione non può essere lo stesso che essa produce in presenza di situazioni giuridiche di cui le parti possono liberamente disporre: l’interesse pubblico che sta alla base dell’indisponibilità della situazione giuridica dedotta in giudizio, se da un lato non impedisce al giudice di avvalersi di tutti gli elementi e degli argomenti di prova di cui dispone ai fini dell’accertamento dei fatti, ivi compresi quelli desumibili dalla condotta processuale delle parti, dall’altro però esclude che egli possa ritenersi vincolato a ritenere sussistenti o insussistenti determinati fatti in virtù di dichiarazioni o ammissioni delle stesse, la cui valutazione resta pertanto devoluta al suo prudente apprezzamento” (Cass. 11 giugno 2014, n. 13217).

    Ciò conduce al parziale superamento di un orientamento meno recente, secondo cui “l’attore deve dare la prova che l’azione è stata promossa entro il termine senza che alcun rilievo possa avere in proposito la circostanza che nessuna parte abbia eccepito il decorso del termine” (Cass. 11 febbraio 2000, n. 1512), posto che non era stato all’epoca ancora sancito il principio di cui all’art. 115 c.p.c.; mentre, come subito si dirà, non si pone qui in discussione la regola del rilievo d’ufficio della decadenza, che non è soggetta invero ad eccezione di parte.

    Con riguardo al termine di decadenza dall’azione di disconoscimento della filiazione, invero, occorre ora operare alcune precisazioni.

    L’efficacia del principio di non contestazione, pure da affermarsi al riguardo, non vuol dire però che sul punto la regola divenga assimilabile a quella dell’eccezione di parte, restando, invece, la decadenza sempre rilevabile d’ufficio, ove emerga dagli atti (nota essendo la differenza concettuale tra eccezione in senso stretto e principio di non contestazione, posti su piani diversi), in ragione della preminenza dell’interesse pubblico nelle questioni di stato delle persone.

    Il principio di non contestazione non esclude, pertanto, che il giudice possa e debba esaminare gli atti e i documenti del giudizio prodotti dalle parti, per rilevare d’ufficio, se del caso, la decadenza dall’azione.

    Il principio di non contestazione mira a selezionare i fatti pacifici e a separarli da quelli controversi, per i quali soltanto si pone l’esigenza dell’istruzione probatoria. Ciò non implica, però, che ad essere disponibile sia la verità storica e che, dunque, sia sottratto al giudice ogni potere di verificarla (per alcuni spunti in tal senso, cfr. Cass. 5 maggio 2015, n. 8969).

    In particolare, il principio di non contestazione opera in maniera più attenuata nell’ambito delle questioni rilevabili d’ufficio, come nel presente caso, concernente l’eventuale inammissibilità dell’azione di disconoscimento del figlio: questione che, attenendo all’ingresso della causa innanzi al giudice e dovendo essere verificata anche d’ufficio, non impedisce il rilievo ex actis (termine che, secondo questo Ufficio, è soggetto alla sospensione feriale: Cass. 11 febbraio 2000, n. 1512; 13 maggio 1999, n. 6874).

    Sull’epoca della scoperta dell’adulterio, quindi, opera il principio di non contestazione, che espunge tale fatto dall’ambito del thema probandum; ma, a fronte della condotta acquiescente dei convenuti circa la data esposta in citazione come dies a quo della proponibilità della domanda, la quale la renda tempestiva, il giudice può e deve ancora rilevare ex actis un eventuale anteriore termine di decorrenza, il quale renda l’azione inammissibile; mentre resta che, in mancanza di altri elementi, acquisiti al processo, che palesino detta decadenza, egli non potrà porre in non cale gli effetti della non contestazione del momento di decorrenza del termine decadenziale, onde dovrà considerare senz’altro l’azione ammissibile, senza imputare all’attore le conseguenze del non avere egli stesso offerto mezzi di prova al riguardo.

    3. – I rimanenti motivi restano assorbiti.

    4. – In conclusione, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, e la causa rinviata alla Corte d’appello di Bari per nuovo esame, in particolare perchè essa valuti se sia integrata la non contestazione circa la scoperta dell’adulterio con l’effettuazione di analisi genetiche in data 8 novembre 2011, e verifichi, secondo il suo prudente apprezzamento, se risulti ex actis la dimostrazione di un’epoca anteriore di conoscenza dell’adulterio della moglie da parte del marito, tale da implicare il decorso del termine annuale; in mancanza, proceda alla trattazione nel merito.

    Alla corte territoriale si demanda pure la liquidazione delle spese di legittimità.

 

P.Q.M.

 

La Corte accoglie i motivi primo, secondo e terzo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese di legittimità, innanzi alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1° giugno 2016.

 

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016.

 

 

 

 

 

Tribunale di Monza

 

Sezione IV Civile

 

Sentenza 17 febbraio 2010

 

Repubblica Italiana

 

in nome del Popolo Italiano

 

TRIBUNALE DI MONZA

 

Sezione Quarta Civile

 

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.magistrati:

 

dott.Piero CALABRO’ …………………………………………Presidente

 

dott.C. LOJACONO – Giudice

 

dott.Davide DE GIORGIO – Giudice

 

ha pronunziato la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa civile iscritta al R.G. n.1713/2009 promossa con atto di citazione notificato in data 30.1.2009

 

da

 

  1. A., in persona del Curatore Speciale avv.M.G.Tamborini, che la rappresentata e difende in proprio e presso il cui studio in Cologno M. viale Lombardia n.34 è elettivamente domiciliata………………….ATTRICE

 

contro

 

  1. W., rappresentato e difeso dall’avv.M.Giussani, presso il cui studio in Varedo p.zza Panceri n.11 ha eletto domicilio.……CONVENUTO

 

e contro

 

  1. C., rappresentata e difesa dall’avv.R.Beretta, presso il cui studio in Monza via Caronni n.8 ha eletto domicilio…….CONVENUTA

 

con l’intervento in giudizio del

 

PUBBLICO MINISTERO in persona del Sostituto Proc. della Repubblica presso il Tribunale di Monza dott.W. Mapelli…………INTERVENUTO

 

——————————————————————————————

 

Oggetto della causa : disconoscimento paternità ex art.244 CC

 

——————————————————————————————

 

All’udienza del 21.1.2010 i procuratori delle parti precisavano le

 

CONCLUSIONI

 

come da n.4 fogli vistati dal G.I. ed allegati al processo verbale

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con atto di citazione notificato in data 30.1.09 R. A., in persona del procuratore speciale avv.M.G.Tamborini, chiedeva a questo Tribunale di accertare e dichiarare di non essere figlia biologica di R. W..

 

Deduceva parte attrice:

 

-che venne riconosciuta figlia legittima dei convenuti in quanto nata durante il matrimonio tra R. W. e la madre P. C.;

 

-che, nel corso di un procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni di Milano, era emerso che, invece, non era figlia biologica del convenuto;

 

-che, pertanto, doveva considerarsi “indiscutibile” l’interesse della minore a ottenere il disconoscimento della paternità legittima attribuita al presunto padre R. W..

 

  1. C. e R. W. si costituivano in giudizio e, pur rimarcando che il difetto di paternità era stato dagli stessi segnalato sin dal 19.10.2005 nel procedimento di separazione dei coniugi, si opponevano alla domanda attrice reputandola non corrispondente all’interesse della minore.

 

L’atto di citazione veniva ritualmente notificato anche al P.M. che, peraltro, non partecipava attivamente al giudizio.

 

Compiutamente trattato ed istruito il processo (mediante l’ausilio di una CTU medico-legale) e precisate le conclusioni, la causa era trattenuta dal Collegio per la decisione allo spirare dei termini di cui all’art.190 CPC.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta, sussistendo tutti i presupposti di legge per emettere la chiesta pronunzia di disconoscimento della paternità.

 

Dalle risultanze dell’espletata CTU biologica depositata in data 26.11.2009 dal dott. L.S. (che il Tribunale ritiene senz’altro di poter fare propria, anche quale “fonte oggettiva di prova”, sia in relazione ai metodi ed agli strumenti d’indagine adottati, sia con riferimento alle conclusioni raggiunte: v. Cass.8.1.2004 n.88; Cass.9.9.2003 n.13169; Cass.30.1.2003 n.1512), in particolare dal c.d. “esame del DNA”, sono emerse ben 12 incompatibilità genetiche su 15 marcatori utilizzati, da ritenersi piu’ che sufficienti al fine di escludere qualsiasi rapporto di paternità biologica tra R. A. e R. W..

 

La madre, a conforto della rimanenti risultanze processuali (v. Cass.2113/92 e Cass.1785/65), ha del tutto omesso di contestare quanto sostenuto dalla figlia nell’atto di citazione, così suffragrando le inequivoche e, del resto, pacifiche risultanze della CTU.

 

Conseguentemente il Tribunale, sussistendo le condizioni tutte di cui alla norma dell’art.244 CC, ritiene accertato che R. A. non è figlia del padre legittimo R. W..

 

A tale accertamento non può ritenersi ostativa la pretesa sua contrarietà agli interessi preminenti della minore, sostenuta da entrambi i convenuti con allegazioni solo in apparenza concordi.

 

Dalla relazione depositata in data 14.5.2009 dai Servizi Sociali del Comune di Triuggio si evince, in effetti, che tra le odierne parti convenute (coniugi da tempo separati) vige un mero “accordo formale” quanto alle modalità ed alle scelte educative e di vita della minore e che la madre, in asserite gravi difficoltà economiche, sostiene che R. W. “pretende di fare il padre senza però contribuire al mantenimento della bambina”.

 

L’ulteriore pretesa dell’odierno convenuto, segnalata dai Servizi Sociali, di “voler continuare ad essere il padre di A.” subordinando “l’assunzione degli impegni economici in favore della minore alla decisione del Tribunale di confermare o meno la sua paternità” appare, oltre che confermativa delle gravi asserzioni della madre, significativamente dimostrativa del carattere in gran parte egoistico dell’interesse manifestato dal R. certamente non coincidente con i preminenti interessi della minore, enucleati dalla Corte di Cassazione nelle invocate sentenze 5.6.2004 n.10742 e 19.9.2006 n.20254.

 

Pertanto, deve qui considerarsi il criterio del “favor veritatis” prevalente e, comunque, rispondente all’interesse della minore, quanto all’accertamento disconoscitivo della paternità ai sensi dell’art.244 CC (al quale segue il solo adempimento di legge della annotazione, nell’atto di nascita, della sentenza di accoglimento della domanda).

 

Non essendo stata formulata alcuna istanza di cambiamento del cognome di R. A. e, anzi, avendo i convenuti sostanzialmente manifestato la loro contraria volontà laddove hanno chiesto il rigetto della domanda attrice, reputa questo Tribunale di non dovervi provvedere, allo stato degli atti.

 

Non ostano a tale conclusione le norme vigenti, così come interpretate a suo tempo dalla Corte Costituzionale (sentenze: 3.2.1994 n.13; 23.7.1996 n.297) che ha sostanzialmente sancito il diritto del figlio naturale di mantenere il cognome, del quale era in precedenza titolare, quando lo stesso sia divenuto “un autonomo segno distintivo della sua identità personale” (come può, in modo ragionevole, reputarsi nel caso di specie, essendo A. prossima al raggiungimento dell’età scolare): principio recepito anche dall’art.95 DPR 396/2000 istitutivo del nuovo Ordinamento dello Stato Civile.

 

Principi analoghi possono, in via interpretativa, essere desunti anche dalla giurisprudenza di legittimità (vedansi Cass. n.6098/2001 e n.12641/2006) ed appaiono confacenti al caso di specie, laddove il mantenimento del cognome “R.” potrà evitare alla minore i possibili traumi paventati dalle parti convenute, anche in considerazione della sua ancor tenera età, della assenza di rapporti con il (non conosciuto) padre naturale, della volontà manifestata da R. W. di mantenere nei suoi confronti un comportamento del tutto similare al ruolo paterno e dal positivo legame tra quest’ultimo e A., evidenziato dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di Triuggio.

 

Nulla, dunque, è dato provvedere in relazione al non richiesto cambiamento del cognome della minore, quantomeno allo stato degli atti, dovendosi per il futuro considerare la fattispecie regolata dalla norma di cui all’art.262 CC (così come interpretata dalla già citata sentenza 23.7.1996 n.297 della Corte Costituzionale) e dalla norma procedurale di cui all’art.38 disp.att.CC.

 

Le spese processuali e di CTU seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano come da dispositivo.

 

p.q.m.

 

Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 30.1.2009 da R. A., in persona del curatore speciale avvocato M.G.Tamborini, nei confronti di R. W. e P. C., con la chiamata in giudizio del Pubblico Ministero, così provvede:

 

1) accerta e dichiara che R. A., nata a Monza il 20.8.2004, non è figlia di R. W.;

 

2) nulla dispone in ordine all’eventuale cambiamento del cognome della minore, allo stato degli atti;

 

3) dispone che la presente sentenza, a cura del Cancelliere, sia trasmessa in copia autentica all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monza, per le consequenziali annotazioni nell’atto di nascita;

 

4) condanna i convenuti al solidale pagamento delle spese processuali in favore dell’avv.M.G.Tamborini, liquidate limitatamente alle difese nella complessiva somma di € 2.492,35 (di cui € 14,35 per esborsi, € 1.278,00 per diritti ed € 1.200,00 per onorari), oltre spese generali, IVA e CPA;

 

5) pone le spese di CTU a carico definitivo e solidale dei convenuti;

 

6) dichiara la presente decisione provvisoriamente esecutiva, per quanto di ragione.

 

MONZA, 17.2.2010

 

IL PRESIDENTE REL.EST.

 

(dott. Piero Calabrò)

 

 

 

 

Nell’ipotesi in cui un test ematochimico dimostri inequivocabilmente che il figlio nato in costanza di matrimonio è frutto di relazione adulterina della madre, è legittimo che il marito della medesima non solo esperisca l’azione per il disconoscimento della paternità, ma proponga anche apposita istanza giudiziale affinché venga attribuito al figlio il cognome materno in luogo del proprio, fino a quel momento utilizzato.

 

 

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE – SENTENZA 16 aprile 2014, n.8876 – Pres. Forte – est. Didone

 

[omissis]

 

2.1.- Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 95 DPR n. 396/2000. Deducono che prima della sentenza della Corte costituzionale del 2006 nessuna indagine ematologica sarebbe stata possibile e la domanda di disconoscimento non avrebbe potuto superare la fase preliminare rivolta all’accertamento dell’adulterio. Talché non vi era alcuna necessità di proporre la domanda di mantenimento del cognome. Il ricorrente deduce di essere divenuto – nelle more del giudizio – ingegnere chimico affermato a livello internazionale utilizzando il cognome C., che non rappresenta un identificativo inscindibilmente connesso con la famiglia dell’autore del disconoscimento né è collegato con casato particolarmente illustre. Sarebbe applicabile lo jus superveniens.

 

2.2.- Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 394 C.P.C. nonché vizio di motivazione. Deducono che l’art. 394 c.p.c. consente in sede di conclusioni le modifiche rese necessarie dalla sentenza della Cassazione e che solo a seguito della sentenza della Corte costituzionale e delle modifiche apportate dal Legislatore gli era consentito proporre la domanda di mantenimento del cognome.

 

3.- Entrambi i motivi di ricorso – esaminabili congiuntamente – sono infondati.

 

Ve rilevato, infatti, che la Corte costituzionale, sin dal 1994 (Corte cost., 3 febbraio 1994, n. 13) ha osservato che, posto che nella disciplina giuridica del nome confluiscono esigenze di natura sia pubblica che privata, ove si accerti che il cognome già attribuito ad un soggetto non è quello spettantegli per legge in base allo ‘status familiae’, l’interesse pubblico a garantire la fede del registro degli atti dello stato civile è soddisfatto mediante la rettifica dell’atto riconosciuto non veritiero, ma non può condurre a sacrificare l’interesse individuale a conservare il cognome mantenuto fino a quel momento nella vita di relazione e divenuto ormai segno distintivo dell’identità personale, tutelata dall’art. 2 Cost.; tanto più che, nel caso in cui la rettifica riguardi persona in età avanzata con discendenti, la negazione dell’interesse individuale finirebbe col pregiudicare lo stesso interesse generale alla certa e costante identificazione delle persone. Pertanto, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo – per contrasto con l’art. 2 Cost. – l’art. 165 del r. d. 9 luglio 1939 n. 1238, nella parte in cui non prevedeva che, quando la rettifica degli atti dello stato civile, intervenuta per ragioni indipendenti dal soggetto cui si riferisce, comportava il cambiamento del cognome, il soggetto stesso potesse ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere il cognome originariamente attribuitogli ove questo fosse ormai da ritenersi autonomo segno distintivo della sua identità personale.

 

L’art. 95, comma 3, del DPR 3 novembre 2000, n. 396 ha codificato il principio enunciato con la pronuncia della Corte costituzionale, prevedendo che nell’ipotesi di rettificazione di atti dello stato civile «l’interessato può comunque richiedere il riconoscimento del diritto al mantenimento del cognome originariamente attribuitogli se questo costituisce ormai autonomo segno distintivo della sua identità personale».

 

Pertanto, sin dal 1994, nel corso del giudizio di primo grado, invocando lo jus superveniens costituito dalla pronuncia della Corte costituzionale, il C. (costituito a mezzo di curatore speciale) avrebbe potuto formulare la domanda diretta al mantenimento del cognome. Ciò a prescindere dalle probabilità di accoglimento dell’azione di disconoscimento e per l’ipotesi di positivo esperimento della stessa.

 

Dunque, la possibilità di formularla non è dipesa dalla pronuncia della Corte costituzionale sull’art. 235 c.c. né dalla pronuncia della Cassazione.

 

E’ errato, peraltro, il presupposto dal quale muovono i ricorrenti: cioè l’impossibilità per il C. di richiedere l’applicazione dell’art. 95, comma 3, cit. per effetto del formarsi del giudicato sull’inammissibilità della domanda proposta in questo giudizio.

 

Per converso, deve essere ricordato che nel processo civile, l’irregolarità nell’introduzione di una domanda, sanzionata dall’ordinamento con l’invalidità ostativa ad una pronunzia nel merito, non è vizio che attenga all’esistenza dei presupposti di un diritto o di una azione; pertanto, in caso di omessa pronunzia nel merito su una domanda dichiarata inammissibile per vizio nella sua introduzione o notificazione, la parte interessata può denunziare l’omissione in sede di gravame, previa impugnazione della declaratoria d’inammissibilità o del rigetto in rito, ovvero coltivare la domanda in separato giudizio, posto che la rinunzia implicita alla pretesa, correlabile al mancato esperimento del gravame, ha valore meramente processuale e non sostanziale; ne consegue che, in quest’ultimo caso, non possono essere fondatamente opposte né una preclusione derivante dalla mancata impugnazione della precedente sentenza per la dichiarata inammissibilità o per il rigetto in rito, né una preclusione da giudicato sulla domanda (Sez. 1, n. 13614/2010).

 

Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso.

 

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Corte ha affermato che in sede di giudizio di merito sul disconoscimento di paternità non può trovare ingresso l’indagine sull’interesse del minore sostenendo che tale interesse deve essere valutato solo in sede di nomina del curatore speciale ai sensi dell’artt. 244 c.c. e 737 c.p.c. Le ragioni della affermata centralità del favor veritatis sono state rintracciate nel processo di equiparazione tra filiazione naturale e legittima (da ultimo riconfermato dal legislatore con il D.lgs n. 154/2013) in ragione del quale non sarebbe più necessario porre baluardi a difesa dello status di figlio legittimo tenendo anche conto che “la ricerca della verità naturale risulta agevolata dalle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dall’elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini” (C. Cost. n. 170/1999). Inoltre ha sottolineato la Corte che la ricerca della verità biologica viene oggi considerata dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale espressione del diritto fondamentale all’identità personale che si esplica anche attraverso la ricerca della propria origine biologica. Da qui il favor veritatis quale cardine della disciplina in materia di accertamento dei rapporti familiari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE , SENTENZA 15 febbraio 2017, n.4020 – Pres. Di Palma – est- Lamorgese

 

Fatto

 

1.- L’avv. D.F.F. , nominata dal Tribunale di Milano curatrice speciale del minore F.A.F.I. su richiesta di P.L.F. , propose azione di disconoscimento della paternità del minore, nato (il (omissis) ) in costanza di matrimonio tra F.M. e M.D. , ma figlio biologico del P. con il quale la M. aveva avuto una relazione extraconiugale nel periodo del concepimento. Alla domanda di disconoscimento si opposero il F. e la M.

 

2.- Il Tribunale emise sentenza parziale con la quale dichiarò inammissibile l’intervento in causa del P. e sentenza definitiva con la quale dichiarò che il minore non era figlio del F. e che quest’ultimo non era legittimato a chiedere che il minore conservasse il cognome F. .

 

3.- Il gravame del F. è stato rigettato dalla Corte d’appello di Milano, con sentenza 28 aprile 2015.

 

4.- Avverso questa sentenza il F. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi; la M. si è difesa con controricorso; la curatrice speciale non ha svolto attività difensiva.

 

Ragioni della decisione

 

1.- Con il primo e secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 165 e 149, terzo comma, c.p.c., in ordine al rigetto dell’eccezione di nullità del processo di primo grado per la tardiva iscrizione della causa a ruolo rispetto al termine di dieci giorni a decorrere dalla data di perfezionamento della notifica dell’atto di citazione per l’attore, e cioè dalla data di consegna dell’atto, e non dalla ricezione da parte del destinatario.

 

I motivi in esame sono infondati.

 

È principio consolidato che la distinzione dei momenti di perfezionamento della notifica per il notificante e per il destinatario dell’atto, con il riferimento per il notificante al momento della consegna dell’atto per la notifica, trova applicazione solo quando dal protrarsi del procedimento notificatorio possano verificarsi conseguenze negative per il notificante (come la decadenza conseguente al tardivo compimento di attività riferibili all’ufficiale giudiziario o all’agente postale) e non, invece, ove sia previsto che un termine a suo carico debba iniziare a decorrere o altro adempimento debba essere compiuto dal momento dell’avvenuta notificazione, poiché il consolidamento della notifica dipende anche per il notificante dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario (v. Cass. n. 27010/2008, n. 10837 e 11783/2007; Cons. di Stato, sez. VI, n. 3150/2011). Pertanto, la corte di merito, nel rigettare l’eccezione di nullità del giudizio di primo grado, correttamente ha escluso che vi fosse stata una violazione del termine (di dieci giorni) per l’iscrizione della causa a ruolo (avvenuta in data 7 luglio 2009) a decorrere dalla data di consegna dell’atto di citazione all’ufficiale giudiziario (26 giugno 2009), dovendosi invece avere riguardo alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario (3 luglio 2009).

 

2.- Con il terzo e quarto motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c. per avere i giudici di merito formato il proprio convincimento sulla base della deposizione di un teste inattendibile (il P.).

 

I motivi sono inammissibili poiché non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata: infatti i giudici d’appello hanno ritenuto fondata l’azione di disconoscimento non sulla base della sola deposizione testimoniale menzionata, ma valorizzando plurimi elementi probatori emersi nel giudizio, tra i quali l’esistenza di una relazione sentimentale con risvolti sessuali tra il P. e la M. nel periodo del concepimento (fine 2003 inizio 2004), confermata da entrambi e dal F. , e l’esito della c.t.u. da cui risultava l’incompatibilità biologica del minore con il F. .

 

3.- Con il quinto motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 244 c.c., per avere i giudici di merito indagato sull’assenza di rischi per il minore derivanti dall’azione di disconoscimento della paternità, mentre avrebbero dovuto valutare il suo interesse rispetto ad un’azione che aveva l’effetto di travolgere la sua serenità e il suo equilibrio nell’attuale e delicata fase preadolescenziale, con effetti imprevedibili nel contesto familiare e scolastico.

 

Il motivo è infondato.

 

3.1.- Ad avviso del ricorrente, al principio del favor veritatis, inteso come prevalenza della verità biologica su quella legale, non potrebbe essere riconosciuto un valore di importanza particolare o preminente, in considerazione del fatto che l’art. 30, quarto comma, Cost. (“la legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”) ha demandato al legislatore ordinario il potere di privilegiare, nel rispetto degli altri valori di rango costituzionale, la paternità legale rispetto a quella naturale, nonché di fissare le condizioni e le modalità per far valere quest’ultima, così affidandogli anche la valutazione in via generale della soluzione più idonea per la realizzazione dell’interesse del minore. Questa interpretazione (talora seguita dalla giurisprudenza, v. Cass. n. 20254/2006) non può condurre a fare ritenere che al legislatore ordinario sia stata rimessa, non solo, la scelta discrezionale delle modalità procedurali tramite le quali è consentito ai soggetti interessati di ottenere l’accertamento della verità biologica com’è quella ragionevolmente demandata al curatore speciale del minore nominato dal giudice (art. 244, ult. comma, c.c.) ma anche il potere di precludere tale accertamento all’esito di valutazioni di opportunità effettuate in astratto e preventivamente.

 

La stessa sentenza da ultimo citata ha dato atto dell’accentuato favore per la conformità dello status alla realtà della procreazione, chiaramente espresso nel progressivo ampliamento in sede legislativa delle ipotesi di accertamento della verità biologica, nonché – si deve aggiungere – nel diritto vivente che ne ha evidenziato il valore di rilevanza costituzionale primaria (v, tra le altre, Corte cost. n. 7/2012 e Cass., sez. I, n. 19599/2016).

 

Infatti, non si può negare l’importanza del legame genetico sotto il profilo dell’identità personale, nella quale sono compresi il diritto di accertare la propria discendenza biologica (Corte Edu, 14 gennaio 2016, Mandet c. Francia) e il diritto dell’adottato di conoscere le proprie origini (Corte cost. n. 278 del 2013). L’imprescrittibilità riguardo al figlio delle azioni di stato (artt. 270, primo comma; 263, secondo comma; 244, quinto comma, c.c.) dimostra l’importanza della discendenza biologica e della connessa identità personale, la cui tutela rientra a pieno titolo nell’ambito dei diritti fondamentali della persona riconosciuti dalla nostra Costituzione, prima ancora che dalle fonti internazionali. La Corte costituzionale ha ritenuto (nell’ordinanza n. 7 del 2012) che “la crescente considerazione del favor veritatis (la cui ricerca risulta agevolata dalle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dall’elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini: sentenze n. 50 e n. 266 del 2006) non si ponga in conflitto con il favor minoris, poiché anzi la verità biologica della procreazione costituisce una componente essenziale dell’interesse del medesimo minore, che si traduce nella esigenza di garantire ad esso il diritto alla propria identità e, segnatamente, alla affermazione di un rapporto di filiazione veridico (sentenze 322 del 2011, n. 216 e n. 112 del 1997)”.

 

È alla luce di questa complessiva evoluzione normativa e giurisprudenziale che, come rilevato da un’attenta dottrina, dev’essere letto il citato art. 30, quarto comma, Cost., così come il terzo comma, la cui portata limitativa della tutela dei figli nati fuori del matrimonio (nei limiti in cui sia “compatibile con i diritti della famiglia legittima”) è ormai superata dall’evoluzione normativa (v. legge n. 219/2012 e d.lgs. n. 154/2013). Come osservato dalla Corte costituzionale, “il legislatore della riforma del diritto di famiglia ha superato la impostazione tradizionale che attribuiva preminenza al favor legitimitatis attraverso la equiparazione della filiazione naturale a quella legittima ed ha di conseguenza reso omogenee le situazioni che discendono dalla conservazione dello stato ancorato alla certezza formale rispetto a quelle che si acquisiscono con l’affermazione della verità naturale, la cui ricerca risulta agevolata dalle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dall’elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini” (Corte cost. n. 170/1999).

 

3.2.- Nella specie, con riguardo al profilo dell’interesse del minore che non sarebbe stato valutato nella fase della nomina del curatore speciale, si deve dare continuità all’orientamento secondo cui la proposizione da parte del minore infrasedicenne (o, a seguito della riforma, infraquattordicenne) di azione di disconoscimento di paternità postula l’apprezzamento in sede giudiziaria dell’interesse di questi, non potendo considerarsi utile equipollente la circostanza che sia l’ufficio del pubblico ministero a richiedere la nomina del curatore speciale abilitato all’esercizio dell’azione stessa; tuttavia, siffatto apprezzamento trova istituzionale collocazione nel procedimento diretto a quella nomina – essendo, nel corso di esso, possibile l’acquisizione dei necessari elementi di valutazione e dovendosi, col provvedimento conclusivo, che secondo l’art. 737 c.p.c. ha la forma del decreto motivato, giustificare congruamente le conclusioni raggiunte in ordine alla sussistenza dell’interesse – ma non anche nel successivo giudizio di merito (v. Cass. n. 71/1994, coerentemente con Corte cost. n. 429/1991). Una diversa interpretazione, in base alla quale la valutazione dell’interesse del minore dovrebbe essere effettuata anche nel giudizio di merito, ai fini dell’ammissibilità dell’azione di disconoscimento proposta dal curatore, non solo, è priva di basi normative, non essendo prevista dall’art. 244, ult. comma, c.c. (nemmeno dopo la riforma apportata dall’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 154/2013), ma rappresenterebbe un’inutile duplicazione di una indagine già compiuta e sottoposta al vaglio del giudice ai fini della nomina del curatore.

 

In ogni caso, nella specie, la corte di merito ha ampiamente argomentato – con apprezzamento di fatto non censurato con idoneo mezzo ex art. 360 n. 5 c.p.c. – in ordine all’interesse del minore, evidenziando il valore positivo della conoscenza della verità, non contrastata da elementi idonei a fare presumere il rischio di un concreto pregiudizio, tenuto conto che non era posto in discussione il valore della positiva relazione genitoriale con il padre legale e che non era possibile compiere alcuna valutazione negativa in ordine al profilo del padre biologico, il quale, tra l’altro, aveva dimostrato un serio interesse nei confronti del figlio.

 

4.- Con il sesto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 95, comma 3, dPR n. 396 del 2000, 316 e 320 c.c., in ordine alla sua negata legittimazione a chiedere la conservazione del cognome F. da parte del minore, avendo la corte di merito omesso di valutare che egli aveva la potestà genitoriale sul figlio e che era tenuto a tutelarlo rispetto ai pregiudizi personali e sociali derivanti dal disconoscimento.

 

Il motivo è infondato.

 

La corte di merito ha ritenuto che il F. non fosse legittimato a chiedere che il minore conservasse il proprio cognome, a seguito dell’annotazione della sentenza di disconoscimento nell’atto di nascita ex art. 49, comma 1, lett. o), dPR n. 396/2000, trattandosi di una decisione spettante esclusivamente al minore interessato, in considerazione della natura personalissima del diritto al nome. È una decisione conforme a diritto: l’art. 95, comma 3, dPR n. 396 del 2000 conferisce solo all’”interessato” la facoltà di “richiedere il riconoscimento del diritto al mantenimento del cognome originariamente attribuitogli se questo costituisce ormai autonomo segno distintivo della sua identità personale”.

 

5.- Il ricorso è rigettato.

 

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio, a norma dell’art. 92, secondo comma, c.p.c. (nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall’art. 45, comma 11, della legge n. 69 del 2009), in considerazione della complessità e novità delle questioni controverse.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio.

 

Sussistono i presupposti per porre a carico del ricorrente il pagamento dell’ulteriore contributo dovuto per legge.

 

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

 

 

 

 

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

 

SEZIONE I CIVILE

 

Sentenza 3 aprile 2017, n. 8617

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 

SEZIONE PRIMA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

 

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

 

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

 

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

 

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

 

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

sul ricorso 16147/2015 proposto da:

 

B.C., D.E., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato RAFFAELLA RICHINI, giusta procura in calce al ricorso;

 

– ricorrenti –

 

contro

 

G.P., nella qualità di curatore speciale di D.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUGGIA 21, presso l’avvocato SIMONA RENDINA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

 

– controricorrente –

 

contro

 

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO;

 

– intimati –

 

avverso la sentenza n. 15/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 07/01/2015;

 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

 

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato RAFFAELLA RICHINI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

 

udito, per la controricorrente, l’Avvocato SIMONA RENDINA che ha chiesto il rigetto del ricorso;

 

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Svolgimento del processo

 

  1. Con sentenza depositata il 7 gennaio 2015 la Corte d’appello di Brescia ha rigettato l’appello proposto da B.C. e da D.E.L. avverso la decisione di primo grado, con la quale era stato accertato che quest’ultimo non era il padre di D.D., nato ad (OMISSIS).

  2. La Corte territoriale ha ritenuto: a) che la documentazione esaminata dal Tribunale, ancorché proveniente da Bi.Gi., ossia da colui che assumeva di essere il padre naturale del minore, era stata prodotta dalle parti legittimate al processo; b) che, del resto, la madre del minore, nell’istanza di revoca del provvedimento di nomina del curatore speciale, aveva esplicitamente affermato che non intendeva negare la relazione con il Bi. nè il suo convincimento che il marito non fosse il padre biologico del figlio; c) che il pubblico ministero, nel richiedere la nomina di un curatore speciale, aveva agito dopo avere valutato le sommarie informazioni risultanti dai documenti in suo possesso; d) che l’audizione del minore sarebbe stata inopportuna, in considerazione della sua giovane età, al momento della proposizione della domanda, mentre, successivamente, avrebbe potuto costituire fonte di pregiudizio, in considerazione della delicatezza della causa, non risultando chiaramente il grado di preparazione ad affrontare una vicenda tanto complessa che poteva scatenare conseguenze imprevedibili; e) che peraltro la questione che veniva in rilievo era quella dell’interesse del minore a conoscere le proprie radici biologiche; f) che il consulente tecnico per tre volte aveva inutilmente fissato un appuntamento con le parti per effettuare i prelievi necessari allo svolgimento delle indagini sul DNA, con la conseguenza che non poteva essere addebitato alla curatrice di non avere adottato misure coercitive per garantire la presenza del minore; g) che, pertanto, correttamente il tribunale aveva ritenuto rilevante tale comportamento, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., e lo aveva valutato unitamente alla non contestata relazione adulterina della madre con il Bi. e al materiale fotografico che ritraeva quest’ultimo con il bambino e la B. nei primi anni di vita; h) che il tribunale, in definitiva, aveva valorizzato il principio di verità biologica della procreazione, come componente essenziale dell’interesse del minore.

  3. Avverso tale sentenza, la B. e il D. propongono ricorso per cassazione affidato a dieci motivi. Resiste con controricorso la curatrice speciale del minore, la quale ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

 

Motivi della decisione

 

  1. Con il primo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 235 e 244 c.c., per avere i giudici di merito fondato il proprio convincimento su documentazione costruita ad hoc ad opera del Bi. e prodotta dalla curatrice e dal pubblico ministero, attraverso la quale si era realizzata una indiretta partecipazione al processo di un soggetto, il presunto padre naturale, privo di legittimazione rispetto all’azione di disconoscimento, il quale era giunto a fare pressioni sul curatore perché l’azione venisse promossa il prima possibile.

  2. Con il secondo motivo si lamenta nullità della sentenza o del procedimento, in conseguenza della violazione dell’art. 244 c.c., comma 6, dell’art. 80 cod. proc., nonché dell’art. 6 della Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti del fanciullo, ratificata con la L. n. 77 del 2003, per avere la Corte territoriale attribuito al pubblico ministero il compito di ascoltare il minore, invece spettante al giudice, e avere contraddittoriamente ritenuto pregiudizievole l’audizione del minore e non anche l’attivazione della procedura di disconoscimento di paternità.

 

I ricorrenti si dolgono del fatto che la nomina del curatore speciale non era stata preceduta dall’assunzione di sommarie informazioni e dall’audizione delle persone interessate e che il mancato ascolto del minore aveva assunto rilievo anche con riguardo all’accertamento del suo interesse rispetto all’azione di disconoscimento.

 

  1. Con il terzo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., rilevando: a) che le fotografie e la corrispondenza intercorsa tra il Bi. e la B. non dimostrano il fondamento dell’azione di disconoscimento; b) che il risultato dell’esame del DNA allegato dalla curatrice, oltre all’incertezza degli esiti, era fondato su un illegittimo trattamento di dati genetici.

  2. Con il quarto motivo si lamenta omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, per non avere i giudici di merito argomentato in ordine alla sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi – peraltro neppure specificamente individuati – posti a fondamento della decisione.

  3. Con il quinto motivo si lamenta omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale trascurato di valutare le critiche indirizzate al ruolo attivo e poco imparziale del pubblico ministero, il quale si era limitato a recepire la versione dei fatti del presunto padre naturale.

  4. Con il sesto motivo si lamenta omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale trascurato di valutare il motivo di appello con il quale si censurava la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto implicita, nel decreto di nomina del curatore, la valutazione della sussistenza dell’interesse del minore alla proposizione dell’azione.

  5. Con il settimo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 116 e 118 c.p.c., precisando che i ricorrenti, in evidente conflitto di interessi con il minore, non potevano e non dovevano accompagnarlo dal consulente tecnico d’ufficio, in quanto tale compito spettava alla curatrice, la quale non si era mai offerta di provvedervi nè aveva autorizzato i genitori a farlo.

 

Si aggiunge che era stata ancora la curatrice a disertare colpevolmente l’udienza fissata per l’assunzione di una prova testimoniale, in tal modo pregiudicando l’accertamento dei fatti.

 

  1. Con l’ottavo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 116 e 118 c.p.c. , nonchè artt. 2729 e 2697 c.c. , sottolineando l’inidoneità degli elementi valorizzati dai giudici di merito a dimostrare l’insussistenza del rapporto di filiazione e ribadendo che la documentazione prodotta dalla curatrice era stata contestata, al punto che se ne era chiesta l’espunzione.

  2. Con il nono motivo si lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 243 bis c.p.c., e art. 2733 c.c., comma 2, dal momento che le carenze probatorie esistenti non potevano essere colmate utilizzando le dichiarazioni della B., alle quali, attesa la natura indisponibile degli interessi in gioco, non poteva essere attribuita efficacia confessoria.

  3. Con il decimo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 244 c.p.c., e art. 78 c.p.c., in relazione alla mancata considerazione dell’inosservanza, da parte della curatrice, delle disposizioni che avrebbe dovuto seguire nello svolgimento dell’incarico, sia con riferimento alla valutazione dell’interesse del minore alla proposizione dell’azione di disconoscimento, sia con riguardo alla colpevole decadenza dalle prove orali.

  4. Assume carattere preliminare l’esame del secondo e del sesto motivo di ricorso, i quali investono, sotto diversi profili, il tema della verifica dell’interesse del minore rispetto all’azione proposta, verifica nel quale assume aspetto centrale l’audizione del minore.

 

In linea generale, deve, infatti, ribadirsi, come già affermato di recente da questa Corte (Cass. 10 aprile 2012, n. 5653) che, sebbene il succedersi degli interventi della Corte costituzionale e di questa stessa Corte segnali una progressiva e lenta affermazione, anche alla luce dei progressi registrati sul piano tecnico e scientifico, nonché dei mutamenti intervenuti nel quadro normativo e nella stessa sensibilità sociale in tema di rapporti fra filiazione cd. legittima e naturale (nel senso della tendenziale abolizione di ogni pregiudizievole disfavore nei confronti della seconda), del favor veritatis, rimane coessenziale all’ordinamento l’esigenza di un bilanciamento, in quanto il superamento della finalità, che permeava l’originaria impostazione legislativa, di preservare lo status di figlio legittimo non elide la necessità di garantire i valori inerenti alla certezza e alla stabilità degli status. Come questa Corte ha già affermato, pur a fronte di un accentuato favore per una conformità dello status alla realtà della procreazione – chiaramente espresso nel progressivo ampliamento in sede legislativa delle ipotesi di accertamento della verità biologica – il favor veritatis non costituisce un valore di rilevanza costituzionale assoluta da affermarsi comunque, atteso che l’art. 30 Cost., non ha attribuito un valore indefettibilmente preminente alla verità biologica rispetto a quella legale, ma, nel disporre al comma 4, che “la legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”, ha demandato al legislatore ordinario il potere di privilegiare, nel rispetto degli altri valori di rango costituzionale, la paternità legale rispetto a quella naturale, nonché di fissare le condizioni e le modalità per far valere quest’ultima, così affidandogli anche la valutazione in via generale della soluzione più idonea per la realizzazione dell’interesse del figlio (Cass. 30 maggio 2013, n. 13638).

 

L’esigenza di operare una razionale comparazione degli interessi in gioco, alla luce della concreta situazione dei soggetti coinvolti e, in particolare, del minore, nel caso di specie destinatario degli esiti di un’azione giudiziaria alla cui proposizione è rimasto completamente estraneo, dà conto dell’erroneità della soluzione divisata dalla Corte territoriale in termini astratti e senza alcuna considerazione della specifica vicenda sottoposta al suo esame, per effetto della prevalenza assegnata all’interesse alla conoscenza delle proprie radici.

 

Le due sentenze della Corte costituzionale valorizzate dalla decisione impugnata per cogliere nel principio di verità biologica della procreazione una componente essenziale dell’interesse del minore non sono pertinenti.

 

La sentenza 25 novembre 2011, n. 322 non si occupa in alcun modo della questione, perché ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 245 c.c., nella parte in cui non prevedeva che la decorrenza del termine indicato nell’art. 244 c.c., fosse sospesa anche nei confronti del soggetto che, sebbene non interdetto, versasse in condizione di abituale grave infermità di mente, con conseguente incapacità di provvedere ai propri interessi.

 

La sentenza 3 luglio 1997, n. 216 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 274 c.c., commi 1 e 2, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 30 e 31 Cost. , sottolineando che il procedimento in esame era ispirato (prima che la medesima Corte cost., con la sentenza 10 febbraio 2006, n. 50, dichiarasse l’illegittimità in radice dell’art. 274 cod. civ.) a due finalità concorrenti e non in contrasto tra loro, essendo posto a tutela non solo del convenuto contro il pericolo di azioni temerarie e ricattatorie, ma anche e soprattutto del minore, il cui interesse sta nell’affermazione di un rapporto di filiazione veridico, che non pregiudichi la formazione e lo sviluppo della propria personalità.

 

Va anzi aggiunto che la Corte costituzionale ha anche osservato che era “quindi compito precipuo del tribunale per i minorenni, cui del resto è stata attribuita la relativa specifica competenza, verificare se la modifica dello status del minore risponda al suo interesse e non sia per lui di pregiudizio”.

 

L’ultima puntualizzazione appena riportata conferma l’assenza di ogni automatismo nel cogliere l’interesse del minore rispetto al principio di verità biologica della filiazione.

 

La necessità di un attento bilanciamento degli interessi che vengono in rilievo è peraltro imposta non solo dalle fonti interne, ma anche da quelle sovranzionali.

 

In generale, l’ingerenza della pubblica autorità nella vita privata e familiare degli individui presuppone, infatti, la verifica della sua necessarietà (art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali: per un caso, nel quale la Corte Europea ha ritenuto che i ricorrenti si fossero comportati nei confronti del minore come dei genitori e ha concluso in favore dell’esistenza di una vita famigliare de facto tra i ricorrenti e il minore, v. sentenza 27 gennaio 2015, ric. n. 25358/12, Paradiso e Campanelli c. Italia).

 

Tale centralità dell’interesse del minore e del conseguente giudizio di bilanciamento è, del resto, confermata dall’art. 24, par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

 

Siffatta verifica di carattere sostanziale, peraltro, si alimenta di strumenti processuali, come conferma, non solo l’art. 24, par. 1 della citata Carta dei diritti fondamentali, ma anche l’art. 6 della Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei minori, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (a proposito della quale si veda la L. 20 marzo 2003, n. 77, contenente l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione), il cui art. 6 impone all’autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione, di: a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti a tal fine, tenuto conto del superiore interesse del minore e, se necessario, ottenere informazioni supplementari, in particolare da parte dei detentori delle responsabilità genitoriali; b) quando il diritto interno ritiene che il minore abbia una capacità di discernimento sufficiente: – assicurarsi che il minore abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti; – nei casi che lo richiedono, consultare il minore personalmente, se necessario in privato, direttamente o tramite altre persone od organi, con una forma adeguata alla sua maturità, a meno che ciò non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore, al fine di permettere a quest’ultimo di esprimere la propria opinione; c) tenere in debito conto l’opinione da lui espressa.

 

E anche sotto tale strumentale profilo, la sentenza impugnata presenta una evidente frattura motivazionale, dal momento che, dopo avere sottolineato l’inopportunità di sentire il minore all’inizio della procedura, in ragione della giovane età, osserva, con riguardo ai successivi sviluppi processuali, che la mancata audizione dello stesso era giustificata “dalla delicatezza della causa per cui appariva fonte di possibile pregiudizio l’ascolto del bambino, nel frattempo cresciuto d’età, del quale non risultava chiaro il grado di preparazione ad affrontare una vicenda tanto complessa che poteva scatenare dinamiche imprevedibili”.

 

Siffatto passaggio argomentativo si espone a varie critiche, sul piano logico e giuridico: in primo luogo, perchè giustifica la mancata audizione sulla base di un presupposto non verificato, ossia il grado di maturità del minore, laddove proprio l’accertamento delle capacità di discernimento e di espressione del minore, attraverso le opportune cautele, delle proprie esigenze rappresenta il prius di ogni conclusione sul tema; in secondo luogo, perchè correla alla delicatezza della causa e alla possibilità che il suo esito possa scatenare dinamiche imprevedibili non la conseguenza di una attenta verifica della situazione del minore, ma, al contrario, l’aprioristica decisione di prescindere da ogni accertamento concreto.

 

D’altra parte, su un piano strettamente processuale, deve osservarsi che è certo esatto che, in tema di azione di disconoscimento di paternità, la relativa proposizione ad opera di minore infrasedicenne postula l’apprezzamento in sede giudiziaria dell’interesse di quest’ultimo, non potendo considerarsi utile equipollente la circostanza che sia l’ufficio del pubblico ministero a richiedere la nomina del curatore speciale abilitato all’esercizio dell’azione stessa, fermo restando che siffatto apprezzamento trova istituzionale collocazione nel procedimento diretto a quella nomina – essendo, nel corso di esso, possibile l’acquisizione dei necessari elementi di valutazione e dovendosi, col provvedimento conclusivo, che secondo l’art. 737 c.p.c., ha la forma del decreto motivato, giustificare congruamente le conclusioni raggiunte in ordine alla sussistenza dell’interesse (Cass. 5 gennaio 1994, n. 71).

 

Meno condivisibile è, invece, l’affermazione, che pure si coglie nella motivazione di quest’ultima sentenza, secondo cui il giudizio di merito non rappresenterebbe la sede per approfondire siffatta valutazione.

 

L’esaltazione dell’interesse del minore e la necessità di una sua costante valutazione impone, infatti, anche una verifica condotta in termini di attualità, anche in sede di appello, soprattutto quando, a fronte di una iniziativa processuale non correlata ad alcuna esplicita volontà del minore stesso (come appunto nel caso del minore infrasedicenne), quest’ultimo, ossia il reale protagonista della vicenda, acquisisca nel corso del procedimento una maturità di comprensione e di determinazione rispetto alla propria identità personale.

 

Del resto, siffatta conclusione trova una sua ricaduta anche sul piano processuale, in quanto, in tema di azione di disconoscimento di paternità, il provvedimento di nomina o revoca del curatore speciale di cui all’art. 244 c.c., è privo sia del requisito della definitività (poiché esso non si sottrae alla più generale disciplina della revocabilità dettata dall’art. 742 c.p.c. , da intendersi come previsione del più ampio ius poenitendi da parte del giudice del procedimento, legittimato in ogni tempo alla modifica o revoca del provvedimento stesso tanto in base ad un riesame ed a una diversa valutazione delle risultanze originarie, quanto in virtù della sopravvenienza di nuovi elementi di fatto – tra cui il venir meno delle condizioni di legittimità in epoca successiva all’emanazione del primo decreto), sia di quello della decisorietà (attesa la sua innegabile natura di procedimento camerale cosiddetto “unilaterale”, la cui struttura, imperniata tutta sulla valutazione e sulla tutela dell’interesse del minore, vede, non a caso, come unico destinatario della comunicazione del provvedimento il P.M., e non anche i genitori legittimi ovvero il sedicente padre), con conseguente inammissibilità del relativo ricorso per Cassazione presentato ai sensi dell’art. 111 Cost. (Cass. 25 novembre 1998, n. 11947).

 

Pertanto, è proprio nella sede di merito che il controllo va operato in termini sindacabili da questa Corte.

 

  1. In relazione all’accoglimento delle indicate censure, restano assorbiti i restanti motivi di impugnazione.

  2. In conseguenza delle superiori considerazioni, la sentenza impugnata va annullata con rinvio, anche per la regolamentazione delle spese, alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il secondo e il sesto motivo di ricorso, assorbiti i restanti e, in relazione al disposto accoglimento, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese, alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione. Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza.

 

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2016.

 

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2017

 

 

 

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Originally posted 2020-01-02 15:09:18.

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