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AVVOCATO CIVILISTA BOLOGNA DISCONOSCIMENTO

DI PATERNITA’ ART 235 CC… AVVOCATO CIVILISTA BOLOGNA  

DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA’ ART 235 CC…

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C.G., premesso di aver contratto matrimonio con F.A. il **** e che, subito dopo il matrimonio, la moglie aveva mostrato insofferenza nei suoi confronti; che, dopo qualche tempo, ricoveratasi presso l’ospedale di G., le era stato accertato un pregresso stato di gravidanza, sino ad allora tenuto celato; che il ******, dopo oltre otto mesi di gravidanza, aveva partorito un figlio, cui era stato dato il nome di F.; che dalla certificazione medica della F. risultava che la stessa alla data del ****** era incinta di cinque mesi con data dell’ultimo ciclo al ****** ; che era evidente il celamento della gravidanza, non avendo egli avuto rapporti sessuali prima del matrimonio; tanto premesso proponeva azione di disconoscimento di paternità davanti al Tribunale di **** nei confronti della F. e del curatore speciale del minore. Instauratosi il contraddittorio, la F. deduceva che il C. era venuto a conoscenza dello stato di gravidanza sin dal maggio 19** in occasione della visita ginecologica effettuata in presenza del marito presso lo studio del dott. V. Eccepiva l’inammissibilità della domanda, dichiarandosi disposta a qualunque accertamento ematologico e genetico. Il Tribunale dichiarava inammissibile l’azione di disconoscimento.

 

 

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La Corte Costituzionale, tenuto conto dei progressi della scienza biomedica che, attraverso le prove genetiche ed ematologiche, è in grado di accertare l’esistenza o la non esistenza del rapporto di filiazione, ha ritenuto che “Il subordinare – sulla base del diritto vivente in precedenza richiamato – l’accesso alle prove tecniche, che, da sole, consentono di affermare se il figlio è nato o meno da colui che è considerato il padre legittimo, alla previa prova dell’adulterio è, da una parte, irragionevole, attesa l’irrilevanza di quest’ultima prova al fine dell’accoglimento, nel merito, della domanda proposta; e, dall’altra, si risolve in un sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione garantito dall’art. 24 della Costituzione. E ciò per giunta in relazione ad azioni volte alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status e alla identità biologica”. E’ evidente che la conclusione cui è pervenuta la Corte costituzionale, per guanto dettata con riferimento all’ipotesi dell’adulterio, deve applicarsi anche alla parallela fattispecie del celamento della gravidanza, disciplinata negli stessi termini dall’art. 235, comma 1, n. 3 c.c., alla luce dell’obbligo dell’interprete, più volte enunciato dalla Corte Costituzionale, di preferire, tra le plurime interpretazioni possibili di un testo di legge, quella costituzionalmente orientata. Il celamento della gravidanza si pone infatti, nella disciplina dettata dal legislatore, come ipotesi parallela all’adulterio, ove il comportamento della moglie per il suo carattere anomalo consente di secondo l’id quod plerumque accidit, che il figlio sia stato generato dal presunto padre. Di qui l’irrazionalità di una disciplina che subordini il ricorso alla prova ematologica e genetica alla previa dimostrazione dell’esistenza del celamento della gravidanza, in violazione dei principi di libero accesso alla prova e della pienezza del diritto di difesa.

Va aggiunto che subordinare l’accesso alla prova ematologica e genetica alla prova del colamento comporterebbe, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale, tenuto conto che analoga limitazione non è stata prevista dal legislatore per i casi di azione di disconoscimento di paternità disciplinati ai nn. 1 e 2 dell’art. 235 c.c., che soltanto nel caso che ci occupa la prova ematologica e genetica sarebbe subordinata alla dimostrazione del presupposto che legittima l’esperimento dell’azione, sì che anche sotto questo profilo emerge l’irragionevolezza e la disparità di trattamento tra ipotesi analoghe.

Nel caso in esame la Corte di merito ha ritenuto che il ricorrente non avesse dato la prova del celamento della gravidanza, osservando che, contrariamente all’assunto del C., egli aveva appreso dello stato interessante della moglie non in occasione del ricovero presso l’ospedale di Casarano, così come aveva sostenuto, ma nel corso di una visita medica ginecologica cui aveva assistito, effettuata dal dott. V., alla fine del mese di maggio 19**. Il fatto non era stato contestato dal ricorrente, sì che poteva ritenersi provato,
Tenuto conto che il matrimonio era stato contratto il ********, non vi era spazio per ritenere sussistente il dedotto celamento della gravidanza, posto che l’ultima mestruazione si era avuta, come da certificato del dott. N. in atti, il ******.

 

– redazione della dichiarazione di successione; – accettazione dell’eredità, accettazione con beneficio di inventario; – rinuncia all’eredità; – redazione del testamento e degli atti dispositivi di ultima volontà; – interpretazione delle clausole testamentarie; – impugnazione del testamento; – mediazione e contenzioso ereditario; – divisione ereditaria; – donazioni; – successioni internazionali.

– redazione della dichiarazione di successione;
– accettazione dell’eredità, accettazione con beneficio di inventario;
– rinuncia all’eredità;
– redazione del testamento e degli atti dispositivi di ultima volontà;
– interpretazione delle clausole testamentarie;
– impugnazione del testamento;
– mediazione e contenzioso ereditario;
– divisione ereditaria;
– donazioni;
– successioni internazionali.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Sentenza 5 maggio – 6 giugno 2008, n. 15088

(Presidente Luccioli – Relatore Panzani)

Svolgimento del processo

C.G., premesso di aver contratto matrimonio con F.A. il **** e che, subito dopo il matrimonio, la moglie aveva mostrato insofferenza nei suoi confronti; che, dopo qualche tempo, ricoveratasi presso l’ospedale di G., le era stato accertato un pregresso stato di gravidanza, sino ad allora tenuto celato; che il ******, dopo oltre otto mesi di gravidanza, aveva partorito un figlio, cui era stato dato il nome di F.; che dalla certificazione medica della F. risultava che la stessa alla data del ****** era incinta di cinque mesi con data dell’ultimo ciclo al ****** ; che era evidente il celamento della gravidanza, non avendo egli avuto rapporti sessuali prima del matrimonio; tanto premesso proponeva azione di disconoscimento di paternità davanti al Tribunale di **** nei confronti della F. e del curatore speciale del minore. Instauratosi il contraddittorio, la F. deduceva che il C. era venuto a conoscenza dello stato di gravidanza sin dal maggio 19** in occasione della visita ginecologica effettuata in presenza del marito presso lo studio del dott. V. Eccepiva l’inammissibilità della domanda, dichiarandosi disposta a qualunque accertamento ematologico e genetico. Il Tribunale dichiarava inammissibile l’azione di disconoscimento.

La Corte di appello di ***** con sentenza ***** respingeva l’appello del C.. Affermava che non sussisteva il celamento della gravidanza ai sensi dell’art. 235, primo comma, n. 3 c.c. La prova del celamento doveva essere data autonomamente, prescindendo dalla prova genetica e/o ematologica che non poteva risolversi in un mezzo meramente esplorativo. Nel caso di specie i fatti allegati dal C. non erano idonei a dimostrare il celamento, perché l’appellante era partito dal presupposto, arbitrario, che la nascita del piccolo F. all’ottavo mese di gravidanza dimostrasse il concepimento prima del matrimonio. Nella specie il figlio nato dopo il centottantesimo giorno dalla celebrazione del matrimonio doveva presumersi, ai sensi dell’art. 232 c.c., concepito in costanza di matrimonio. Dovendosi contare il periodo di gravidanza dall’ultimo ciclo, vale a dire dal *****, questa alla data della nascita era giunta all’ottavo mese, sì che non poteva ritenersi dimostrato che il figlio fosse stato concepito prima del matrimonio. Ed analoghe considerazioni valevano per quanto concerneva il certificato del dr. N. che attestava che alla data del ***** la gravidanza era giunta al quinto mese.
Era quindi irrilevante stabilire se la F. avesse avuto rapporti sessuali prima del matrimonio. La donna aveva affermato che il C. aveva appreso della gravidanza nel corso di una visita ginecologica cui si era sottoposta in sua presenza da parte del dott. V. alla fine del maggio 19** e il ricorrente non aveva espressamente contestato la circostanza, confermata dalla produzione nel suo fascicolo della relativa documentazione medica.

Era quindi inammissibile la prova dedotta dal C. diretta a dimostrare che la F. gli aveva tenuto celata la gravidanza sino al ricovero ospedaliero presso l’ospedale di *****, Risultava invece che la F. gli aveva comunicato il suo stato sin dalle prime settimane di gestazione. A ciò doveva aggiungersi che la donna aveva dichiarato la sua disponibilità a sottoporsi ad indagini ematologiche e che il C., in alcuni vaglia spediti alla F., si era qualificato come “papà” di F.. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il C. articolando tre motivi.
La F. non ha svolto attività difensiva.

Con ordinanza ***** questa Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore speciale del minore C. F., cui il ricorrente ha provveduto ritualmente.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 235, primo comma, n. 3 c.c. e 115, comma 1, c.p.c..

Non risponderebbe a verità quanto affermato dalla Corte d’appello e cioè che l’esperimento della prova genetica ed ematologica presuppone l’avvenuta dimostrazione del celamento della gravidanza. Al rigetto della prova dedotta sarebbe seguita la violazione dell’art. 115, primo comma, c.p.c..

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta ancora violazione dell’art. 235 c.c. Se anche non vi fosse stato celamento della gravidanza, ugualmente la prova negativa della paternità avrebbe dovuto trovare ingresso trattandosi di fattispecie in cui il marito aveva contratto matrimonio con una donna già in stato di gravidanza e si era reso conto, dopo le nozze, che il concepimento era in realtà avvenuto in precedenza ad opera di altri.
Una diversa interpretazione sarebbe in violazione dell’art. 3 Cost. stante la sostanziale uguaglianza di situazione tra colui che accusa la moglie di adulterio durante il matrimonio e colui che invece le addebita l’infedeltà prematrimoniale non conosciuta prima del matrimonio stesso, da cui è derivato lo stato di gravidanza.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce difetto e contraddittorietà della motivazione. La presunzione assoluta di concepimento dettata dall’art. 232 c.c. non impedisce la prova, attraverso l’azione di disconoscimento della paternità, che il figlio è stato concepito prima della celebrazione del matrimonio dall’unione con persona diversa dal marito. Era quindi diritto del C. provare che il concepimento era avvenuto in epoca anteriore al matrimonio, ad opera di altro soggetto, e che vi era stato adulterio o celamento della gravidanza, diritto negato con la mancata ammissione della prova.

Il ragionamento seguito dalla Corte d’appello, nel definire arbitrario l’assunto del C. che il concepimento fosse avvenuto prima del matrimonio, sarebbe errato perché se l’ultima mestruazione era avvenuta il *****, il periodo fertile era da collocarsi, stante la durata media del ciclo di 28 giorni, tra l’undicesimo e il quattordicesimo giorno successivi e quindi tra il *** ed il *** 19**, con la conseguenza che nel periodo immediatamente successivo al matrimonio, contratto il ****, la F. non era fertile.

Il ricorrente aveva in ogni caso chiesto di essere ammesso alla prova ematologica e genetica e la richiesta era stata respinta in violazione del diritto di difesa.

Ancora la Corte di merito avrebbe motivato in termini contraddittori in ordine al celamento della gravidanza, affermando da un lato che di essa era stata data comunicazione al C. in occasione della visita medica espletata dal dott. V. e aggiungendo dall’altro che la comunicazione era stata fatta nelle prime settimane di gravidanza. La Corte d’appello nel ritenere presente il C. alla visita medica avrebbe prestato acriticamente fede alla versione dei fatti esposta dalla controparte e non avrebbe considerato che non era provato che la F. non fosse a conoscenza prima di tale data del proprio stato interessante, sì che non sarebbe vero che non vi sarebbe stato spazio temporale per il celamento della gravidanza.

2. I tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi.

Va premesso che nel caso in esame il C. ha proposto azione di disconoscimento di paternità ai sensi dell’art. 235, primo comma, n. 3 c.c. per celamento della gravidanza.

Con riferimento alla diversa fattispecie dell’adulterio, disciplinata dallo stesso art. 235, comma 1, n. 3, c.c., la Corte Costituzionale con la sentenza 6 luglio 2006, n. 266, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui, ai fini dell’azione di disconoscimento della paternità, subordina l’esame delle prove tecniche, da cui risulta «che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre», alla previa dimostrazione dell’adulterio.

Tale pronuncia, come ha spiegato la stessa Corte Costituzionale nella ricordata sentenza, si è resa necessaria alla luce del diritto vivente, cioè dell’interpretazione che della norma era stata data da chiesta Corte, che aveva ritenuto che l’indagine sul verificarsi dell’adulterio avesse carattere preliminare rispetto a quella sulla sussistenza o meno del rapporto procreativo, con la conseguenza che la prova genetica o ematologica, anche se espletata contemporaneamente alla prova dell’adulterio, poteva essere esaminata solo subordinatamente al raggiungimento di quest’ultima, e al diverso fine di stabilire il fondamento del merito della domanda; con l’ulteriore conseguenza che, in difetto di prova dell’adulterio, anche in presenza della dimostrazione che il figlio presentava caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, l’azione di disconoscimento della paternità doveva essere respinta.

La Corte Costituzionale, tenuto conto dei progressi della scienza biomedica che, attraverso le prove genetiche ed ematologiche, è in grado di accertare l’esistenza o la non esistenza del rapporto di filiazione, ha ritenuto che “Il subordinare – sulla base del diritto vivente in precedenza richiamato – l’accesso alle prove tecniche, che, da sole, consentono di affermare se il figlio è nato o meno da colui che è considerato il padre legittimo, alla previa prova dell’adulterio è, da una parte, irragionevole, attesa l’irrilevanza di quest’ultima prova al fine dell’accoglimento, nel merito, della domanda proposta; e, dall’altra, si risolve in un sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione garantito dall’art. 24 della Costituzione. E ciò per giunta in relazione ad azioni volte alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status e alla identità biologica”. E’ evidente che la conclusione cui è pervenuta la Corte costituzionale, per guanto dettata con riferimento all’ipotesi dell’adulterio, deve applicarsi anche alla parallela fattispecie del celamento della gravidanza, disciplinata negli stessi termini dall’art. 235, comma 1, n. 3 c.c., alla luce dell’obbligo dell’interprete, più volte enunciato dalla Corte Costituzionale, di preferire, tra le plurime interpretazioni possibili di un testo di legge, quella costituzionalmente orientata. Il celamento della gravidanza si pone infatti, nella disciplina dettata dal legislatore, come ipotesi parallela all’adulterio, ove il comportamento della moglie per il suo carattere anomalo consente di secondo l’id quod plerumque accidit, che il figlio sia stato generato dal presunto padre. Di qui l’irrazionalità di una disciplina che subordini il ricorso alla prova ematologica e genetica alla previa dimostrazione dell’esistenza del celamento della gravidanza, in violazione dei principi di libero accesso alla prova e della pienezza del diritto di difesa.

Va aggiunto che subordinare l’accesso alla prova ematologica e genetica alla prova del colamento comporterebbe, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale, tenuto conto che analoga limitazione non è stata prevista dal legislatore per i casi di azione di disconoscimento di paternità disciplinati ai nn. 1 e 2 dell’art. 235 c.c., che soltanto nel caso che ci occupa la prova ematologica e genetica sarebbe subordinata alla dimostrazione del presupposto che legittima l’esperimento dell’azione, sì che anche sotto questo profilo emerge l’irragionevolezza e la disparità di trattamento tra ipotesi analoghe.

Nel caso in esame la Corte di merito ha ritenuto che il ricorrente non avesse dato la prova del celamento della gravidanza, osservando che, contrariamente all’assunto del C., egli aveva appreso dello stato interessante della moglie non in occasione del ricovero presso l’ospedale di Casarano, così come aveva sostenuto, ma nel corso di una visita medica ginecologica cui aveva assistito, effettuata dal dott. V., alla fine del mese di maggio 19**. Il fatto non era stato contestato dal ricorrente, sì che poteva ritenersi provato,
Tenuto conto che il matrimonio era stato contratto il ********, non vi era spazio per ritenere sussistente il dedotto celamento della gravidanza, posto che l’ultima mestruazione si era avuta, come da certificato del dott. N. in atti, il ******.

Il ricorrente afferma che, nel ritenere che egli sarebbe venuto a conoscenza dello stato di gravidanza in occasione della visita del dott. V., la Corte d’appello avrebbe aderito acriticamente alla tesi prospettata dall’intimata. In realtà la Corte di merito ha motivato in proposito con riguardo al fatto che il C. non aveva contestato la circostanza e tale rilievo della Corte d’appello non è stato oggetto di censura, sì che sotto questo profilo il ricorso è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Tuttavia nell’affermare che tra la fine del mese di maggio, data in cui il C. venne a conoscenza dello stato interessante della moglie tramite la visita del dott. V., e la data del matrimonio era trascorso troppo poco tempo perché si potesse ritenere integrato il celamento della gravidanza, la Corte d’appello ha fatto affermazione illogica. Essa è infatti partita dal presupposto, indimostrato, che il concepimento fosse avvenuto in costanza di matrimonio, evento certamente compatibile con una gravidanza durata soltanto otto mesi, ma indimostrato. D’altronde la presunzione di concepimento in costanza di matrimonio non può essere fatta valere nel caso in cui sia proposta azione di disconoscimento di paternità nelle ipotesi previste dall’art. 235 c.c., dovendosi procedere all’accertamento della sussistenza del celamento della gravidanza con il ricorso a tutti i mezzi di prova dedotti dalle parti.

Di conseguenza la Corte d’appello avrebbe dovuto dare ingresso alla prova ematologica e genetica dedotta dal ricorrente, che, alla luce dell’obiettiva incertezza della fattispecie oggetto d’esame, era sicuramente rilevante per accertare il fondamento della domanda ed il ricorso alla quale, per guanto s’è osservato in precedenza, non era certamente precluso. La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla Corte di appello di ***** in diversa composizione, che pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione,

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di ***** in diversa composizione, che pronuncerà anche sulle spese.

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