REATO DI MALTRATTAMENTI LUOGO DI LAVORO - VIOLENZA PRIVATA

  AVVOCATO ESPERTO DIFESA BANCAROTTA MILANO ANCONA PADOVA BERGAMO Bancarotta per distrazione e non preferenziale configurare l’avviamento ed i rapporti di lavoro come oggetto della bancarotta per distrazione, – Socio amministratore di una spa – Prelievo dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti da lui vantati senza indicare elementi di valutazione 

UNO DEI REATI PIU’ DIFFICILI DA DIFENDERE? In tema di reati fallimentari, la vendita di merce sottocosto, realizzando scopi funzionali all’attività della società, attraverso operazioni economiche, comunque, coerenti con l’attività aziendale, integra il reato di bancarotta per distrazione ove ricorra l’ulteriore elemento della sistematica e preordinata vendita sottocosto o, comunque, in perdita di beni aziendali.

 

 

Reati fallimentari – Reati di persone diverse dal fallito – Fatti di bancarotta – Riscossione di un credito finalizzato al deposito di cauzione per l’ammissione a concordato preventivo – Bancarotta per distrazione- Esclusione.

DIFESA BANCAROTTA MILANO ANCONA PADOVA BERGAMO

DIFESA BANCAROTTA MILANO ANCONA PADOVA BERGAMO

In tema di reati fallimentari, non integra distrazione, rilevante ai fini della configurabilità del reato di bancarottafraudolenta patrimoniale, la riscossione di un credito avvenuta successivamente alla nomina del commissario giudiziale e la successiva utilizzazione delle somme così ricevute per il deposito della cauzione preordinata all’ammissione al concordato preventivo, essendo quest’ultimo un adempimento imposto dalla legge fallimentare a seguito dell’esercizio della facoltà di scelta della procedura concordataria.

Anche se la valutazione dell’avviamento, trattandosi di intangibles, comporterebbe l’anticipazione in bilancio di utili futuri conseguibili in base all’espansione e al consolidamento dei fattori che lo generano e anche se l’impossibilità della sua distrazione potrebbe limitarsi al caso in cui siano stati contestualmente oggetto di disposizione l’azienda e/o i fattori in grado di generarlo, in caso di fallimento può ugualmente essere contestata all’amministratore la bancarotta per distrazione in caso di sua mancata conservazione, per evidente lesione procurata alla garanzia patrimoniale a tutela dei creditori.

 

 

  Quanto alla problematica concernente la possibilita’ di configurare l’avviamento ed i rapporti di lavoro come oggetto della bancarotta per distrazione, esso e’ stato affrontato, con una risalente pronuncia, da Sez. 5, sentenza n. 8598 del 24/05/1982, Marcucci, Rv. 155357, che aveva affermato detta possibilita’ in relazione ai beni indicati, in quanto economicamente apprezzabili. Leggendo la motivazione della sentenza citata – che si occupava di una vicenda distrattiva relativa all’intero compendio aziendale, inclusi i dipendenti e la clientela della societa’ fallita – era stato ribadito il consolidato principio secondo cui “l’avviamento, i rapporti di lavoro e la tecnologia, costituiscono beni economicamente apprezzabili e, come tali, possono essere oggetto di distrazione. Nel concetto di beni, di cui all’articolo 216 della legge fallimentare, rientrano infatti tutti gli elementi del patrimonio dell’imprenditore, compresi non soltanto i beni suscettibili di utilizzazione immediata, ma anche i beni strumentali e persino quelli futuri, quando si atteggino come mere aspettative. Invero l’oggetto materiale della bancarotta e’ costituito da quel complesso di rapporti giuridici, economicamente valutabili (cose materiali e diritti), che fanno capo all’imprenditore e rappresentano la garanzia delle ragioni della massa dei creditori, e sui quali puo’ incidere l’illecita manomissione ai danni di costoro”.

Le sentenze che successivamente hanno affrontato il problema (Sez. 5, sentenza n. 9813 del 08/03/2006, Franceschini, Rv. 234242; Sez. 5, sentenza n. 3817 del 11/12/2012, dep. 24/01/2013, Agostini; Rv. 254474; Sez. 5, sentenza n. 26542 del 19/03/2014, Riva, Rv. 260689) hanno escluso la configurabilita’ del reato nel caso in cui la condotta sia riferita all’avviamento in se’, non essendo automatica la qualificazione come distrazione di ogni trasferimento di valore del patrimonio della societa’ ad altra realta’ produttiva, come si verifica nel caso di trasferimento della clientela della societa’ fallita alla societa’ o impresa con la quale il medesimo imprenditore prosegua l’attivita’ produttiva. Cio’ in quanto per potersi configurare la distrazione e’ necessario che si verifichi il depauperamento del patrimonio della societa’, cosa che appare ontologicamente impossibile nel caso di un bene immateriale come l’avviamento commerciale, che, se considerato in maniera avulsa dai rapporti patrimoniali e contrattuali sottostanti, rappresenta unicamente una potenziale capacita’ di reddito, ma non un rapporto giuridicamente rilevante ed economicamente valutabile, per cui la sua dispersione oggettiva, per l’autonoma scelta dei clienti di fruire dei prodotti della nuova impresa del medesimo imprenditore, non costituisce un fatto addebitabile a quest’ultimo. In particolare la sentenza Sez. 5, n. 3817 del 11/12/012, citata, ha approfondito esaustivamente i concetti di rilevanza economica dell’avviamento e di configurabilita’ della distrazione dello stesso: nel rilevare l’apparenza del contrasto interpretativo tra le precedenti pronunce, alla luce dell’esame concreto delle fattispecie esaminate, essa ha ribadito che l’avviamento commerciale deve intendersi come la capacita’ di profitto di un’azienda, ed il suo valore come il plusvalore dell’azienda avviata, per cui esso non rappresenta per l’imprenditore una mera aspettativa di fatto, costituendo, al contrario, un valore dell’azienda che lo incorpora; cio’ e’ dimostrato da molteplici parametri normativi, tra cui, ad esempio, gli articoli 2424 e 2426 c.c., che, rispettivamente, considerano l’avviamento “derivativo” una immobilizzazione immateriale, e ne consentono l’appostazione nello stato patrimoniale del bilancio nei limiti del costo sostenuto per la sua acquisizione, dovendosi peraltro chiarire che la mancanza di analoga disposizione per l’avviamento “originario” dipende dalla natura del bilancio – che misura l’utile effettivamente realizzato, mentre la valutazione dell’avviamento originario comporterebbe l’anticipazione di quelli futuri conseguibili in funzione dell’espansione e del consolidamento dei fattori che lo generano – e non significa che quest’ultimo non sia economicamente valutabile, in quanto viene di fatto valutato nel momento in cui l’azienda sia oggetto di cessione o comunque cessi il suo esercizio.

 

Reato di bancarotta per distrazione e non preferenziale per il socio amministratore di una spa che preleva dalle casse sociali somme a suo dire corrispondenti a crediti da lui vantati, senza indicare elementi di valutazione, come ad esempio gli orari osservati, gli emolumenti riconosciuti a precedenti amministratori o a quelli di società dello stesso settore o i risultati raggiunti.

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