DECRETO INGIUNTIVO DELLE BANCHE O FINANZIARIE ,TRATTA E’ ANCORA POSSIBILE!!
IL MIO STUDIO E’ APERTO A CHI HA REALEMT EINTENZIONE DI TRATTARE UN DEBITO E NON A CHI TELEFONA PER DIRE NON HO NIENTE COSA POSSONO FARMI?
PERCHE’ SE NON HAI NULLA, NULLA POSSONO PRENDERTI
INVECE OCCORRE TRATTARE PER CHI HA REALE VOLONTA’ E MEZZI PER TRATTARE UN DEBITO
SEGUO CLIETI CHE HANNO LA REALE VOLONTA’ DI CHIUDERE UNA POSIZIONE DEBITORIA MA CI VUOLE LA VOLONTA’ EUN MINIMO DI MEZZI ECONOMICI
ANCHE UNA CHIUSURA A SALDO E STRALCIO RICHIEDE UNA SOMMA DI DANARO DISPONIBILE DA VERSARE AL CREDITORE!!
LO STUDIO NON SI OCCUPA DI DEBITI EQUITALIA MA SOLO DI DEBITI VERSO BANCHE O FINANZIARIE
NON SI DANNO CONSULENZE TELEFONICHE
MOLTE FINANZIARIE SU DEBITI GIA’ ESISTENTI CHIEDONO CAMBIALI O VENGONO A CASA E TI CHIEDONO DI FIRMARE CAMBIALI
NON FARLO, PERCHE’ LA CAMBIALE E’ TITOLO ESECUTIVO E UNA VOLTA FIRMATO IL CREDITORE HA L’AZIONE IL TITOLO PRONTO PER PIGNORARE!!”
CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 maggio 2015, n. 9246
Tributi – Riscossione – Pignoramento – Notifica della cartella esattoriale – Raccomandata – Validità
Svolgimento del processo
1. – Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 20 marzo 2012, il Tribunale di Alessandria ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 57 del D.P.R. n. 602/73, l’opposizione proposta da A.O.S. avverso il pignoramento presso terzi per crediti di natura tributaria ed ha rigettato l’opposizione proposta dallo stesso debitore esecutato avverso il pignoramento presso terzi per crediti di natura non tributaria, ha condannato l’opponente al pagamento delle spese di .lite in favore di Equitalia Nomos S.P.A.
2. – Avverso la sentenza, A.O.S. propone ricorso straordinario affidato a tre motivi, Equitalia Nord S.P.A., già Equitalia Nomos S.P.A., resiste con controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
Motivi della decisione
1. – Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità e di improcedibilità del ricorso sollevate dalla resistente.
La prima è stata sollevata per tardività della notificazione del ricorso, effettuata in data 22 marzo 2013 (rectius, 12 marzo 2013, data di inizio del procedimento notificatorio da parte del ricorrente, ai sensi della legge n. 53/1994), quindi oltre il termine di sei mesi dalla data dì pubblicazione della sentenza (20 marzo 2012), così come fissato dall’art. 327, comma primo, cod. proc. civ., come modificato con l’art. 46, comma 17, della legge 18 giugno 2009 n. 69.
A norma dell’art. 58 di quest’ultima legge, la disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore, quindi a decorrere dal 4 luglio 2009.
La resistente espone che l’iscrizione al ruolo generale del giudizio di opposizione agli atti esecutivi dinanzi al Tribunale di Alessandria è avvenuta nel 2010 e, quindi, sostiene che, essendo la data di inizio del presente giudizio perciò successiva al 4 luglio 2009, il termine c.d. lungo per l’impugnazione della sentenza non notificata sarebbe di sei mesi, e non di un anno.
Nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. il ricorrente obietta che il ricorso in opposizione ai sensi dell’art. 618 cod. proc. civ. dinanzi al giudice del l’esecuzione è stato depositato il 22 settembre 2008 e che questo si dovrebbe considerare pendente a tale ultima data, perciò soggetto all’art. 327 cod. proc. civ. nel testo vigente prima della modifica di cui sopra. Secondo il ricorrente, anche nell’assetto attuale dei giudizi di opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi, come risulta a seguito della sostituzione degli artt. 616, comma secondo, e 618, comma secondo, cod. proc. civ. rispettivamente attuata dagli artt. 14 e 15 della legge 24 febbraio 2006 n. 52, il giudizio avrebbe una struttura unitaria, pur se suddiviso in due fasi, di cui una sommaria destinata all’adozione dei provvedimenti previsti dallo stesso art. 618 cod. proc. civ. (624 cod. proc. civ.) da parte del giudice dell’esecuzione e l’altra ordinaria destinata a concludersi con una decisione di merito presa con sentenza. Il carattere unitario del procedimento si ricaverebbe, secondo il ricorrente, da una serie di riscontri normativi, illustrati nella stessa memoria.
Richiama, più in generale, quanto all’interpretazione da darsi alla modifica apportata all’art. 327 cod. proc. civ., il precedente costituito da Cass. n. 19943/14, che, a sua volta, ha richiamato il principio espresso da Cass. n. 6007/12, secondo il quale «In tema di impugnazioni, la modifica dell’art. 327 cod. proc. civ., introdotta dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e quindi dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio. » (cfr., nello stesso senso, Cass. n.17060/12, ord. n. 15741/13).
1.1. “L’interpretazione appena richiamata dell’art. 58 della legge n. 69 del 2009, in riferimento all’art. 327 cod. proc. civ., va qui ribadita, ma essa non è affatto decisiva al fine di risolvere la questione posta dalla resistente.
Dato, infatti, per scontato che la nuova previsione dell’art. 327 cod. proc. civ. si applichi ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore, quindi instaurati dopo il 4 luglio 2009, si tratta di delibare quale sia la data di instaurazione di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi, qualora -come nel caso di specie- il ricorso dinanzi al giudice dell’esecuzione sia stato depositato prima del 4 luglio 2009 ed il giudizio di merito dinanzi al giudice competente sia stato introdotto, con deposito del ricorso o con atto di citazione, dopo il 4 luglio 2009.
La questione si è già posta a questa Corte proprio nei termini appena riferiti.
Il precedente è dato dall’ordinanza del 12 dicembre 2012 n. 22838, con la quale si è affermato che «nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ai fini dell’applicazione del termine lungo – ridotto a sei mesi dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 – per l’impugnazione della sentenza che lo ha concluso, non rileva il momento in cui è stata introdotta e si è svolta la fase sommaria del corrispondente procedimento, destinata a concludersi con un provvedimento privo del carattere della definitività e, come tale, non impugnabile neppure con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., bensì quello in cui è stato intrapreso il relativo giudizio di merito».
Il Collegio ritiene di dover disattendere questo precedente, per le ragioni di cui appresso, che risultano più coerenti con la ricostruzione che si è data del giudizio di opposizione agli atti esecutivi (e di opposizione all’esecuzione) con numerose pronunce, sia precedenti che successive alla decisione rispetto alla quale si intende andare di contrario avviso.
1.2.- La riforma attuata con la legge n. 52 del 2006, innovando rispetto al passato, ha rimodulato il giudizio di opposizione agli atti esecutivi introdotto dopo l’inizio dell’esecuzione – quale è il presente- configurandone una struttura bifasica. Si prevede una fase dinanzi al giudice dell’esecuzione, che si svolge col rito camerale richiamato dall’art. 135 disp. att. cod. proc. civ, (anche questo sostituito dalla legge n. 52 del 2006, art. 13) e si conclude con l’ordinanza che, ai sensi del novellato art. 618, comma secondo, cod. proc. civ., sospende la procedura o dà i provvedimenti indilazionabili, comunque non idonea al giudicato. Si prevede quindi una fase di merito dinanzi al giudice competente ai sensi dell’art. 21, comma secondo, cod. proc. civ., ma che non è condotta dal giudice dell’esecuzione in quanto tale, poiché, svolgendosi secondo il rito di cognizione ordinario, fatte salve le deroghe di cui allo stesso art. 618, comma secondo (ovvero secondo il rito speciale nei casi previsti dall’art. 618 bis cod. proc. civ.), è esterna al processo esecutivo e si conclude con una sentenza idonea al giudicato.
Tuttavia, la fase dinanzi al giudice dell’esecuzione è delineata dal legislatore della riforma del 2006 come fase necessaria, per quanto previsto dagli artt. 617, comma secondo, e 618, comma primo, cod. proc. civ., tanto che il. ricorso introduttivo va proposto dinanzi al giudice dell’esecuzione, ma delimita e condiziona anche l’ambito di cognizione del giudice del merito (cfr. Cass. n. 1012/13, citata nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ.).
Inoltre, è il giudice dell’esecuzione che, ai sensi del secondo comma dell’art. 618 cod. proc. civ., «in ogni caso fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito», così attuando il collegamento tra le due fasi.
Come sottolineato dal ricorrente, questa Corte ha già avuto modo di soffermarsi sul collegamento tra le fasi in cui si articola il processo di opposizione agli atti esecutivi (e di opposizione all’esecuzione), presupponendone un carattere unitario, sia pure a fini diversi dal presente (cfr. Cass. n. 13328/10 e n. 22767/10; cui acide, tra le altre, Cass. n. 15630/10, n.22033/11, n. 4760/12, n. 9984/12, nonché n. 20532/09, n.16297/11 e n. 17860/11, citate nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ.). Il carattere unitario del procedimento non è compromesso dalla cesura tra la prima e la seconda fase, essendo tale cesura funzionale all’attribuzione della cognizione del merito dell’opposizione ad un giudice tendenzialmente diverso da quello dinanzi al quale si è svolta la fase sommaria (e, dopo l’introduzione dell’art. 186 bis dìsp. att. cod. proc. civ., anche ad un “magistrato” diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione).
In linea di continuità con l’orientamento espresso nei precedenti appena citati, va qui affermato che il giudizio di opposizione agli atti esecutivi disciplinato dagli artt. 617, comma secondo, e 618 cod. proc. civ., dopo le modifiche apportate dalla legge n. 52 del 2006, è distinto in due fasi (e solo in tale senso può essere definito “bifasico”), delle quali la prima a carattere sommario e la seconda a cognizione piena; tuttavia entrambe sono fasi di un procedimento unico, che inizia con la domanda rivolta al giudice dell’esecuzione con la proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 617, comma secondo, cod. proc. civ.
Il carattere unitario dei giudizio rileva al fine di individuare il momento in cui deve ritenersi iniziato il giudizio di opposizione agli atti esecutivi ai fini dell’applicabilità o meno dell’art. 327, comma primo, cod. proc. civ., nel testo attualmente vigente.
Dato quanto sopra, va affermato il principio dì diritto per il quale «nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ai fini dell1 applicazione del termine lungo – ridotto a sei mesi dalla modifica apportata all’art. 327 cod. proc- civ. dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 – per l’impugnazione della sentenza che lo ha concluso, rileva il momento in cui è stata introdotta la fase sommaria del corrispondente procedimento, con il deposito del ricorso dinanzi al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art.617, comma secondo , cod. proc. civ. ».
Il presente ricorso è perciò ammissibile.
L’eccezione di improcedibilità è stata sollevata per violazione dell’art. 369, comma secondo, n. 4 cod. proc. civ. , perché, a detta della resistente, il ricorrente non avrebbe depositato gli atti e i documenti sui quali il ricorso è fondato.
Orbene, fatto salvo quanto si dirà per alcuni profili di inammissibilità dei motivi di ricorso (non dovendo essere confuso l’onere di deposito dei documenti di cui al citato art. 369, comma secondo, cod. proc. civ. con l’onere di indicazione specifica degli stessi documenti e del luogo in cui reperirli, ai sensi dell’art. 366 n. 6 cod. proc, civ., relativo al diverso principio di c.d. autosufficienza del ricorso), l’eccezione in parola va respinta.
Va in proposito richiamato il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite, nei precedenti richiamati nella memoria di parte ricorrente, secondo cui « l’onere di deposito degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o degli accordi collettivi sui quali si fonda il ricorso, sancito, a pena di sua improcedibilità, dall’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. è soddisfatto; a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di quelle fasi, mediante il deposito di quest’ultimo, specificandosi, altresì, nel ricorso l’avvenuta sua produzione e la sede in cui quel documento sia rinvenibile; b) se il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che lo stesso è depositato nel relativo fascicolo del giudizio di merito, benché, cautelativamente, ne sia opportuna la produzione per il caso in cui quella controparte non si costituisca in sede di legittimità o la faccia senza depositare il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso, oppure attinente alla fondatezza di quest’ultimo e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante il suo deposito, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso» (così, da ultimo, Cass. S.U. n. 25038/13!.
2. – Col primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 57 e 50, comma secondo, del D.P.R. n. 602/73, 19 del decreto legislativo n.546/92 e 617 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ. (in riferimento alla decisione di inammissibilità, ai sensi dell’art. 57 del D.P.R. n, 602/73, dell’opposizione all’atto di pignoramento per mancata notifica dell’avviso ex art. 50, comma secondo, dello stesso D.P.R. n. 602/73 per le entrate di natura tributaria).
Il ricorrente rileva che l’atto impugnato è l’atto di pignoramento notificatogli ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. n. 602/73 e che l’opposizione agli atti esecutivi è stata proposta deducendo la nullità e/o l’inefficacia di questo atto perché non preceduto da una valida notifica dell’avviso ai sensi dell’art. 50, comma secondo, cit. Deduce che si sarebbe trattato di un vizio insanabile idoneo ad inficiare la validità dell’atto di pignoramento; che perciò il giudice di merito non sarebbe stato investito direttamente della questione concernente l’avviso, la cui cognizione rientra nella competenza della commissione tributaria, bensì della validità dell’atto di pignoramento successivo, rispetto al quale la notificazione dell’avviso costituisce un presupposto imprescindibile; che perciò sarebbe viziata la pronuncia di inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi dinanzi al giudice ordinario, essendo preclusa a quest’ultimo soltanto la cognizione delle opposizioni relative alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo, non di quelle attinenti agli atti esecutivi, come il pignoramento.
2.1. ” Soltanto in via subordinata, il ricorrente sostiene che la sentenza sarebbe contraddittoria ed illogica nella motivazione sulla interpretazione della domanda, se si dovesse ritenere che, pur essendo stata proposta l’opposizione avverso l’atto di pignoramento, il Tribunale l’abbia riferita alla cartella di pagamento ed all’avviso di mora. Addirittura, in caso dì interpretazione della domanda in tale ultimo senso, sì potrebbe t configurare un vizio dì travisamento degli atti da parte del giudice di merito.
2.2. – In ulteriore subordine, il ricorrente pone la questione di legittimità costituzionale dell’art. 57 del D.P.R, n. 602/73, se, così come interpretato dal Tribunale, dovesse intendersi riferito all’atto di pignoramento, vi sarebbe, in particolare, violazione dell’art. 24 della Costituzione, perché un’interpretazione siffatta, se ritenuta corretta, lascerebbe il cittadino privo di tutela rispetto agli atti esecutivi dell’agente per la riscossione relativi a crediti di natura tributaria.
3. – Col secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 50, comma 2, e 60 del D.P.R. n. 602/73, nonché 617 cod. proc. civ. e 48 disp, att. cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. Civ., nonché vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ. (in riferimento alla decisione relativa all’inesistenza e nullità dell’atto di pignoramento per mancata notifica dell’avviso ex art. 50, comma secondo, del D.P.R. n. 602/1973).
Il ricorrente rileva che Equitalia Nomos S.P.A. ha prodotto in giudizio un avviso cumulativo, inviato per raccomandata, ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., dall’agente notificatore del servizio di riscossione, contenente «un del tutto generico, vago e inammissibile non meglio dettagliato cenno ad “avvisi di mora vari”», che viene riprodotto alla pag. 24 del ricorso. Osserva di avere contestato che tale notifica fosse nulla ed inesistente, ai sensi degli artt. 140 cod. proc. civ. e 48 disp. att. cod. proc. civ. (richiamati dall’art. 60 del D.P.R. n. 600/73), perché, riguardando l’avviso una pluralità di atti, avrebbero dovuto essere inviati altrettanti avvisi raccomandati od, in alternativa, avrebbe potuto essere inviato un unico avviso raccomandato, ma contenente la specificazione degli atti cui era riferito, con le indicazioni, ai sensi dell’art. 48 disp. att. cod. proc. civ., in ordine alla natura ed alla provenienza di ciascuno di essi. Ribadisce che queste condizioni non sarebbero state rispettate nel caso di specie e critica la motivazione resa sul punto dal Tribunale, concludendo nel senso che questa si porrebbe in netto contrasto con le norme sopra richiamate, così come interpretate da questa Corte di Cassazione.
4. – I motivi vanno esaminati congiuntamente.
E’ espressamente detto in ricorso che il secondo investe «le entrate non tributarie direttamente e, previo annui lamento della pronuncia di inammissibilità, anche quelle tributarie».
Il Collegio ritiene che debba essere corretta, in quanto erronea, la motivazione resa dal Tribunale sulla ritenuta inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi per le entrate tributarie, ai sensi dell’art. 57 del D.P.R. n. 602/73. Il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi avverso l’atto di pignoramento notificato ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. n. 602/73 va ammesso dinanzi al giudice ordinario, per le ragioni specificate infra al punto 4.1.
Malgrado ciò, in riferimento alle entrate di natura tributaria, non si può addivenire all’accoglimento del ricorso, poiché l’opposizione agli atti, pur ammissibile, avrebbe dovuto essere comunque respinta. Infatti non è fondato il secondo motivo di ricorso, per le ragioni che si andranno ad esporre infra al punto 4.2.
Conseguentemente, per il capo di dispositivo che concerne le entrate di natura tributaria, la sentenza impugnata non va soggetta a cassazione, ma va soltanto corretta nella motivazione ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 384 cod. proc. civ.
4.1. Quanto alle questioni sollevate col primo motivo di ricorso, il Tribunale ha ritenuto che, avendo il ricorrente dedotto il vizio consistente nella mancata notificazione (delle cartelle di pagamento e) dell’avviso ai sensi dell’art. 50, comma secondo, del D.P.R. n. 602/73, l’opposizione agli atti esecutivi non fosse ammessa ai sensi dell’art. 57, comma primo, lett. b), essendo (il ruolo e la cartella di pagamento e) l’avviso di mora impugnabile soltanto dinanzi alle commissioni tributarie ai sensi dell’art. 19, comma primo (lett. d ed e), del d.l.vo n. 546/92.
L’argomentazione è errata quanto a siffatta conclusione, pur essendo corretta nelle premesse.
E’ corretto infatti quanto premesso nella sentenza circa il riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario in riferimento all’impugnazione per vizi formali degli atti concernenti le pretese di natura tributaria: sono impugnabili dinanzi al giudice tributario gli atti propedeutici all’esecuzione esattoriale: cartella di pagamento ed avviso di mora; il relativo procedimento è regolato dal d.l.vo n. 546/92; sono impugnabili dinanzi al giudice ordinario gli atti dell’esecuzione: atto di pignoramento ed atti successivi – rispettivamente previsti nella sezione II (per l’espropriazione mobiliare), III (per l’espropriazione presso terzi), IV (per l’espropriazione immobiliare) del capo II (espropriazione forzata) del titolo II (riscossione coattiva) del D.P.R. n. 602/73; il relativo procedimento è regolato dagli artt. 617 e seg. cod. proc. civ. nonché dal comma II dell’art. 57 del D.P.R. n. 602/73.
L’errore del Tribunale sta nell’avere ritenuto rilevante, ai fini del riparto di cui sopra, quindi dell’ammissibilità dell’opposizione agii atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cod, proc. civ., «il vizio concretamente dedotto in giudizio» piuttosto che l’atto oggetto dell’impugnazione.
4.1.1. — Questa Corte ha già avuto modo di affermare che «in materia di riscossione delle imposto, atteso che la correttezza del procedimento di forma a ione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall’art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa.» (così Cass. S.U. n. 5791/08; cfr., nello stesso senso, Cass. n. 16444/09, Cass. ord. n. 14861/12).
D’altra parte, non si è mai neppure posto in discussione che l’atto di pignoramento -il quale, ai sensi dell’art. 491 cod. proc. civ., dà inizio all’espropriazione forzata regolata dalle nome del codice di rito- possa essere opposto ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., oltre che per vizi suoi propri, per nullità c.d. derivata, in particolare perché non preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto (cfr.Cass. n. 252/08 e numerose altre).
Quest’ultimo principio non può non valere per l’espropriazione forzata alla quale il concessionario, oggi agente della riscossione, procede sulla base del ruolo, ai sensi degli artt. 49 e seg. del D.P.R. n. 602/73.
La peculiarità è data dal fatto che la sequenza procedimentale della riscossione coattiva prevede:
– in luogo del titolo esecutivo, il ruolo formato dall’ente impositore (arg. ex art. 49 cit., comma primo);
– in luogo del precetto, la cartella di pagamento (cfr. Cass. ord. n. 6721/12 ed altre) o l’avviso di mora o intimazione di pagamento (cfr. Cass. n. 13483/09, ord. n. 3374/12 ).
A tali ultimi atti (alla cartella di pagamento, se entro l’anno dalla relativa notificazione; ovvero all’intimazione ad adempiere ai sensi dell’art. 50, comma secondo, D.P. n. 602/73, se oltre l’anno) segue il pignoramento; quest’ultimo segna l’inizio del processo esecutivo per espropriazione forzata anche quando vi procede il concessionario, oggi agente della riscossione; quindi è il primo vero e proprio atto esecutivo del procedimento di riscossione coattiva.
4.1.2. – Ciò che rileva al fine di valutare l’ammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi dinanzi al giudice ordinario, ai sensi dell’art. 57, comma primo, lett. B) del D.P.R. n. 602/73 non è il vizio che la parte deduce, bensì l’atto che è fatto oggetto di impugnazione.
Se il contribuente impugna l’atto presupposto -cartella di pagamento o avviso di mora- chiedendone l’annullamento per irregolarità formali dell’atto o della sua notificazione, l’opposizione agli atti esecutivi dinanzi al giudice ordinario non è ammessa e la cognizione è riservata alla giurisdizione del giudice tributario.
Se impugna invece l’atto di pignoramento e ne chiede la dichiarazione di nullità, facendo valere vizi propri dell’atto o della sua notificazione ovvero il vizio derivante dall’omessa notificazione dell’atto presupposto, l’opposizione agli atti esecutivi dinanzi al giudice ordinario è ammissibile, anche se l’atto presupposto della cui notificazione si tratta è una cartella di pagamento o un avviso contenente l’intimazione ad adempiere.
In conclusione, va affermato il principio di diritto per il quale <
E’ conforme alla norma come sopra interpretata il contenuto dell’avviso recapitato per raccomandata all’odierno ricorrente in quanto recante, oltre alle altre indicazioni richieste dall’art- 48 disp. att. cod. proc. civ., la menzione del numero (venti) di atti da notificare, la loro comune natura (avvisi di mora) ed il soggetto procedente (Equitalia Nomos SpA).
Il secondo motivo di ricorso va perciò rigettato.
5. Col terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 140 e 617 cod. proc. Civ., 25 e 26 del D.P.R. n. 602/73, 140 e 617 cod. proc. civ., 2697 cod.civ., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., omessa pronuncia e travisamento degli atti e dei fatti (in riferimento alla decisione relativa alla omessa notifica delle cartelle di pagamento per le entrate non tributarie).
Secondo il ricorrente il Tribunale non avrebbe considerato le seguenti concrete risultanze;
1) la società Equitalia Nomos S.P.A. avrebbe prodotto in giudizio soltanto tre cartelle di pagamento, di cui due relative ad infrazioni al C.d.S. ed una relativa a sanzioni amministrative, mentre il concessionario avrebbe dovuto produrre tutte le cartelle esattoriali, con le corrispondenti relazioni di notifica ed avvisi di ricevimento delle raccomandate, ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ.;
2) il Tribunale non avrebbe pronunciato o comunque non avrebbe logicamente e congruamente motivato sulle censure concernenti il procedimento notificatorio ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., già proposte nel merito e riprodotte sotto le lettere a (mancata specificazione negli “avvisi di ricevimento” delle ragioni per le quali l’atto non è stato consegnato al destinatario ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ.) e b {insufficienza della previsione dell’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, per esonerare il concessionario dall’onere della prova sulla “formazione” della cartella di pagamento) di cui alle pagg. 35 e 37 del ricorso;
3) il Tribunale non avrebbe tenuto conto né avrebbe motivato sulla mancata corrispondenza tra il numero delle raccomandate relative a ciascuna delle due cartello indicate alla pag. 38 ed il numero riportato su ciascuno degli avvisi di ricevimento che si sarebbero dovuti riferire alle raccomandate relative alle stesse cartelle.
5.1 In punto di fatto, va premesso che la sentenza ha dato atto che soltanto alcune cartelle sono state notificate ai sensi dell’art.. 140 cod. proc. civ., mentre la parte restante è stata notificata a mezzo lettera raccomandata ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/73. Queste circostanze non sono contestate dal ricorrente e trovano conferma nel controricorso.
Dato ciò, un primo profilo di inammissibilità consegue al fatto che il ricorrente riferisce le proprie censure in modo indifferenziato ad “avvisi di ricevimento”, senza che sia dato comprendere dall’illustrazione del ricorso a quali ed a quanti di questi avvisi intenda riferirsi; se si tratti degli avvisi di ricevimento della raccomandata c.d. informativa di cui all’ultimo inciso dell’art. 140 cod. proc. Civ. (quindi, alle cartelle notificate ai sensi di questa norma -dei quali avvisi, peraltro, il ricorso non specifica né il numero né il luogo del fascicolo dove sarebbero reperibili) ovvero agli avvisi di ricevimento delle raccomandate di cui al secondo inciso del primo comma dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/73 (quindi alle cartelle notificate direttamente dall’agente della riscossione ai sensi di questa norma -dei quali avvisi, parimenti, non viene specificato in ricorso né il numero né il luogo di reperimento nel fascicolo).
5.2.- D’altronde, per la parte in cui è riferito al procedimento notificatorio disciplinato dall’art. 26 del D.P.R. n. 602/73, il motivo è infondato.
Vanno ribaditi i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e richiamati anche nella sentenza impugnata, per i quali « La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente» (Cass. n. 11708/11; cfr. anche Cass. n.6395/14 ed altre)
In relazione a detta modalità di notificazione, non è affatto necessario, come sembra sostenere il ricorrente -con censura che, come detto, non è chiaro se sì riferisca a tutte le cartelle esattoriali della cui notificazione si tratta, ovvero soltanto ad alcune-, che l’agente della riscossione produca l’originale o la copia della cartella di pagamento notificata né che dia la prova del contenuto del plico spedito con lettera raccomandata.
Il principio di diritto che viene in rilievo è, infatti, quello per il quale, non solo non va redatta alcuna relata di notificazione o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, ma l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (così, da ultimo, Cass. n. 15315/14, ma anche Cass. n. 9111/12, nonché, in fattispecie analoga, in tema di ICI, Cass. n. 20027/11, dove si precisa che «la prova dell’arrivo della raccomandata fa presumere, ex art. 1335 cod. civ., l’invio e la conoscenza dell’atto, spettando al destinatario l’onere eventuale di provare che il plico non conteneva l’avviso», non operando tale presunzione ed invertendosi l’onere della prova soltanto se il mittente affermi di avere inserito più di un atto nello stesso plico ed il destinatario contesti tale circostanza; cfr.,in tale ultimo senso anche Cass. ord. n. 20786/14). Pertanto, il precedente di cui a Cass. ord. n. 18252/13, citato nella memoria del ricorrente, oltre a non essere in linea con l’orientamento maggioritario, non è pertinente poiché riferito ad ipotesi (contestazione del contenuto della busta pervenuta per raccomandata) diversa dalla presente (in cui si contesta l’omissione totale delle notificazioni delle cartelle di pagamento).
Va perciò affermato che, pur essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell’amministrazione finanziaria o attestazioni dell’ufficio postale (cfr. Cass. n. 23213/14), <
Rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 dei 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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