- Il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. è connotato da tipicità, in quanto risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi di lesione di un interesse costituzionalmente tutelato.
- La distinzione tra le varie voci di danno (biologico, morale ed esistenziale) adottata dalle su menzionate sentenze gemelle del 2003 e dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 233/2003 deve dunque essere intesa come mera sintesi descrittiva.
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Il catalogo dei diritti risarcibili non costituisce numero chiuso e la tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell’apertura dell’art. 2 cost. ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all’interprete rinvenire nel complesso sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l’ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana. Ne consegue, secondo le parole della Suprema Corte, che “il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale” (C. Cass. n. 26972/2008).
Dalla concezione evolutiva del danno non patrimoniale affermata dalle sentenze di San Martino discendono anche le difficoltà interpretative legate alla corretta qualificazione del danno in caso di morte sopraggiunta dopo un considerevole lasso di tempo dall’evento lesivo. Si è posta infatti in giurisprudenza la questione della corretta qualificazione dei danni derivanti dalla morte che segua dopo un apprezzabile lasso di tempo dall’evento causativo. Sebbene sia sempre stata pacifica in giurisprudenza la risarcibilità iure heriditatis di detto danno (per la prima volta in questo senso C. Cass. S.U. 22 dicembre 1925), vi sono due diversi orientamenti giurisprudenziali per quanto attiene alla qualificazione dello stesso.
Una parte della giurisprudenza definisce il suddetto danno “biologico terminale” e ritiene che vada liquidato come invalidità assoluta temporanea utilizzando sia un criterio equitativo puro sia le apposite tabelle, in quanto è necessario garantire il massimo grado di personalizzazione in considerazione della entità e intensità del danno (Cass. n. 11169 del 1994, n. 12299 del 1995, n. 4991 del 1996, n. 1704 del 1997, n. 24 del 2002, n. 3728 del 2002, n. 7632 del 2003, n 9620 del 2003, n. 11003 del 2003, n. 18305 del 2003, n. 4754 del 2004, n. 3549 del 2004, n. 1877 del 2006, n. 9959 del 2006, n. 18163 del 2007, n. 21976 del 2007, n. 1072 del 2011).
Altro orientamento, invece, qualifica il danno come “catastrofale” attribuendogli natura o di danno morale soggettivo (Cass. n. 28423 del 2008, n. 3357 del 2010, n. 8630 del 2010, n. 13672 del 2010, n. 6754 del 2011, n. 19133 del 2011, n. 7126 del 2013, n. 13537 del 2014) o di danno biologico psichico (Cass. n. 4783 del 2001, n. 3260 del 2007, n. 26972 del 2008, n. 1072 del 2011).
La scarsa rilevanza pratica della qualificazione del danno come catastrofale o biologico terminale risiede nella necessaria personalizzazione del danno in sede di liquidazione, operazione che assume rilevanza tanto maggiore qualora sia necessario quantificare la sofferenza patita nella consapevolezza dell’approssimarsi della propria morte.
Stabilire se la vittima d’un fatto illecito abbia o meno concorso alla causazione del danno, infatti, è un tipico accertamento di fatto, non certo una valutazione in diritto. E nel caso di specie i ricorrenti censurano giustappunto il modo in cui il giudice di merito ha ricostruito la prova presuntiva. Censura inammissibile, poichè cozza contro il consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (ex permultis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant’anni: e cioè che “la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione”).
A riguardo, giova osservare che il danno tanatologico, inteso come consapevolezza dell’imminente fine della vita, non può essere riconosciuto, nel caso di specie, dovendo escludersi che la vittima, come già accertato dal primo giudice, abbia sofferto alcun dolore di natura psichica. Ciò, in quanto era in coma e pertanto non soffrì vedendo lucidamente avvicinarsi la morte, essendo rimasto nel medesimo stato fino al decesso. Sotto tale profilo, la decisione impugnata è pertanto assolutamente in linea con l’indirizzo di questa Corte, le cui Sezioni Unite con la sentenza n. 26972/08 hanno affermato il principio di diritto, secondo cui, in caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo, la sofferenza patita dalla vittima durante l’agonia è autonomamente risarcibile, non come danno biologico, ma come danno morale, inteso come sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, sempre che “sofferenza psichica vi sia stata e, dunque, che la vittima sia stata in condizioni tali da percepire il proprio stato (il che va escluso in caso di coma immediatamente conseguito all’evento dannoso).” (così Cass. 28423/08 in motivazione, sostanzialmente conforme sul punto Cass. n. 458/2009), laddove analoga circostanza, come è stato accertato dal giudice di merito, risulta invece esclusa nel caso di specie.
Del resto, l’orientamento sopra riportato è stato ribadito, recentemente, da questa Corte, quando ha statuito che “In caso di morte della vittima a poche ore di distanza dal verificarsi di un sinistro stradale (nella specie, sei o sette ore), il risarcimento del c.d. danno catastrofale – ossia del danno conseguente alla sofferenza patita dalla persona che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita – può essere riconosciuto agli eredi, a titolo di danno morale, solo a condizione che sia entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte. Pertanto, in assenza di prova della sussistenza di uno stato di coscienza della persona nel breve intervallo tra il sinistro e la morte, la lesione del diritto alla vita non è suscettibile di risarcimento, neppure sotto il profilo del danno biologico, a favore del soggetto che è morto, essendo inconcepibile l’acquisizione in capo a lui di un diritto che deriva dal fatto stesso della morte; e, d’altra parte, in considerazione della natura non sanzionatoria, ma solo riparatoria o consolatoria del risarcimento del danno civile, ai congiunti spetta in questo caso il solo risarcimento conseguente alla lesione della possibilità di godere del rapporto parentale con la persona defunta (Cass. n. 6754/2011).
Va invece riconosciuto il danno biologico consistente nella lesione in sé e per sé dell’integrità psico-fisica, per il tempo intercorso tra l’insorgenza delle lesioni ed il successivo decesso. Ed invero, costituiscono massime ormai consolidate nella giurisprudenza di questa Corte, quelle secondo cui, in caso di lesione dell’integrità fisica con esito letale, un danno biologico risarcibile in capo al danneggiato, trasmissibile agli eredi, è configurabile qualora la morte sia intervenuta dopo un apprezzabile lasso di tempo, si da potersi concretamente configurare un’effettiva compromissione dell’integrità psicofisica del soggetto leso, mentre non è configurabile quando la morte sia sopraggiunta immediatamente o comunque a breve distanza dall’evento, giacché essa non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma lesione di un bene giuridico diverso, e cioè del bene della vita (confr. Cass. n. 870/2008, Cass. n. 18163/2007, Cass. n. 10107/2011) Nel caso di specie, la durata, assolutamente non brevissima, del periodo di sopravvivenza alle lesioni (di quattro giorni) è tale da consentire l’apprezzabilità ai fini risarcitori del deterioramento della qualità’ della vita in ragione del pregiudizio della salute e non è pertanto ostativa alla configurabilità del danno non patrimoniale sotto il profilo biologico, il quale, come è stato chiarito nelle citate sentenze (v. anche Cass. n. 6754/2011), consegue alla lesione del diritto alla salute e non alla lesione del diritto alla vita. Ne consegue che, nel caso di specie, ai necessari fini risarcitori si deve prendere nella dovuta considerazione l’intervallo di tempo intercorso tra il momento in cui è iniziata la compromissione dell’integrità psico-fisica, gradualmente crescente, e quello in cui essa, infaustamente evolutasi, ha determinato il sopravvenire del decesso della vittima. Alla stregua di tutte le pregresse considerazioni, quest’ultima censura merita pertanto accoglimento, nei sensi sopra indicati e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione, rigettato ogni altro motivo di doglianza. Ne deriva ulteriormente che, occorrendo un rinnovato esame della
esiste con controricorso la Augusta Assicurazioni Spa.
Motivi della decisione
Con la prima doglianza, deducendo il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art.345 cpc e dell’art.1916 cc, la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello ha esaminato ed accolto il motivo di appello con cui l’Augusta aveva lamentato infondatamente che il danno patrimoniale subito dai danneggiati non doveva essere risarcito in quanto l’Inail aveva palesato l’intenzione di avvalersi della surroga prevista dall’art.28 legge 990/69.
Ed invero il motivo – così scrive la ricorrente – non avrebbe dovuto essere considerato ammissibile in quanto, contrariamente all’interpretazione datane dalla Corte, l’Augusta non aveva proposto un’eccezione formale nel primo atto difensivo del giudizio di primo grado, essendosi invece limitata a portare a conoscenza dei giudici la circostanza della ricezione della comunicazione da parte dell’Inail di esercitare il diritto di rivalsa. Pertanto, l’eccezione dell’Augusta, mai sollevata in primo grado, era nuova e quindi inammissibile ex art.345 cpc.
Inoltre – si tratta di un submotivo assolutamente diverso dal primo – la Corte avrebbe altresì sbagliato nel ritenere configurabile nella specie l’ipotesi della compensatici lucri cum damno, trascurando la diversità dei titoli giustificativi delle erogazioni.
Tutto ciò considerato, appare evidente come la censura proposta eluda il punto nodale della pronunzia e non sia correlata con la ratio decidendi della decisione impugnata difettando della necessaria specificità1, attesa la non riferibilità alla sentenza d’appello fondata – giova ripeterlo – sulla considerazione che l’esercizio della surrogazione da parte dell’Inail comporta la perdita della titolarità del credito del danneggiato. Ed è appena il caso di osservare che le ragioni di gravame, per risultare idonee a contrastare la motivazione della sentenza, devono correlarsi con la stessa, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata risultino contrapposte quelle dell’impugnante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. Ne deriva l’inammissibilità della censura.
Ciò, fermo restando che secondo l’orientamento nettamente prevalente di questa Corte, cui questo Collegio aderisce, “nella liquidazione del danno patrimoniale da riduzione della capacità di lavoro e di guadagno, per evitare duplicazioni risarcitorie, dal danno effettivamente patito dalla vittima per la sua diminuita capacità lavorativa specifica, accertato e quantificato dal giudice con i criteri della responsabilità civile, va sottratto il valore capitale della rendita erogata dall’Inail, rappresentando quest’ultimo un indennizzo anch’esso destinato al ristoro di un danno patrimoniale” (Cass. n. 15738/2010, v. anche Cass. n. 3806/98, Cass. n. 3503/86).
Passando all’esame delle successive censure, deve avvertirsi che viene anticipata la trattazione della terza e della quarta doglianza per comodità di esposizione.
Con la terza doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’art.2034 cc, la ricorrente lamenta che la somma di Euro 76.635, versata dalla compagnia assicuratrice poco prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni, sarebbe stata corrisposta, in adempimento di un’obbligazione naturale, con conseguente impossibilità di compensare la suddetta somma. Ciò risulterebbe dall’espressione “a fini meramente umanitari”, usata dal legale della compagnia assicuratrice – non da un semplice funzionario – con cui è stata accompagnata la dazione della somma a pag. 8 della comparsa conclusionale, onde l’erroneità del rigetto del relativo motivo di appello, da parte dei giudici di secondo grado.
Con la quarta doglianza, articolata per violazione degli artt. 1284, 1223, 1224 e 2056 cc, la ricorrente lamenta che la Corte di appello avrebbe sbagliato quando ha ritenuto inammissibile per carenza di interesse il motivo di appello con cui essa appellante aveva richiesto di vedersi riconosciuto sulle somme corrisposte l’interesse compensativo al tasso legale.
Entrambe le censure sono infondate – Quanto alla terza, torna utile premettere che la Corte di appello ha fondato la sua decisione sulla considerazione che le espressioni usate dal singolo funzionario dell’ente assicurativo “non modificano il pagamento di un’obbligazione giuridica in pagamento di un’obbligazione naturale” con ciò intendendo rilevare che l’indicazione delle ragioni, per cui venga effettuata un’attribuzione patrimoniale, da parte di un delegato che non abbia il potere di rappresentare l’effettiva volontà del delegante, non può indurre a ritenere configurabili i presupposti costitutivi di un’obbligazione naturale quali la sussistenza di doveri morali o sociali (comma 1) o di altri doveri previsti dalla legge come sforniti di azione (comma 2), tali da giustificare un’attribuzione patrimoniale,laddove tali presupposti non solo non risultino essersi verificati ma non siano stati neppure allegati.
Ciò premesso, considerato che le dichiarazioni rese in giudizio dal procuratore ad litem costituiscono solo elementi indiziari, che possono liberamente essere valutati dal giudice per la formazione del suo convincimento, sempre che si tratti di ammissioni, di significato inequivoco e frutto di una chiara manifestazione di volontà, va sottolineato che la valutazione della Corte territoriale, in merito all’insussistenza nella vicenda in esame, dei presupposti idonei a giustificare l’attribuzione patrimoniale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.2034 cc, costituisce giudizio di merito, incensurabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivato come lo è stato nella specie. Ne deriva l’infondatezza della censura.
Quanto alla quarta doglianza, va osservato che la decisione della Corte si è basata sul rilievo che nel caso in esame il Tribunale ha disposto il calcolo sulla somma rivalutata all’epoca della sentenza, applicando un tasso di interesse del due per cento, superiore alla soglia legale. Da ciò, l’inammissibilità della doglianza sul punto per carenza di interesse dell’appellante, che si era avvantaggiato dell’errore del giudice, essendo stato previsto un tasso di interesse sulla somma rivalutata, superiore alla soglia legale.
Ora, la sentenza è ed appare corretta. Ed invero, come ha già avuto modo di statuire questa Corte, qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata con riferimento ai valori monetari esistenti alla data della liquidazione, è dovuto al danneggiato soltanto il risarcimento del mancato guadagno provocato dal ritardo nella liquidazione.
Tale risarcimento può avvenire attraverso la liquidazione degli interessi. Pertanto, sull’importo liquidato all’attualità della data della pronuncia, possono essere riconosciuti gli interessi compensativi, da calcolarsi nella misura degli interessi al tasso legale sulla minor somma che ne avrebbe costituito l’equivalente monetario alla data di insorgenza del credito ovvero mediante l’attribuzione di interessi sulla somma liquidata all’attualità ma ad un tasso inferiore a quello legale medio nel periodo di tempo da considerare ovvero computando gli interessi sull’importo progressivamente rivalutato anno per anno dalla data dell’illecito (cfr Cass. n. 3931/2010).
Resta da esaminare la seconda doglianza, – la cui trattazione è stata posticipata per comodità di trattazione – la quale è stata articolata sotto il duplice profilo della violazione degli artt. 536, 2043 cc nonché dell’omessa ed insufficiente motivazione, e fondata sulla considerazione che la Corte avrebbe sbagliato quando ha rigettato la richiesta risarcitoria del danno biologico e morale subito dalla vittima, spettante agli eredi iure successionis, deducendo che la vittima non avrebbe subito nessun dolore di carattere psichico perché era in coma.
A riguardo, giova osservare che il danno tanatologico, inteso come consapevolezza dell’imminente fine della vita, non può essere riconosciuto, nel caso di specie, dovendo escludersi che la vittima, come già accertato dal primo giudice, abbia sofferto alcun dolore di natura psichica. Ciò, in quanto era in coma e pertanto non soffrì vedendo lucidamente avvicinarsi la morte, essendo rimasto nel medesimo stato fino al decesso. Sotto tale profilo, la decisione impugnata è pertanto assolutamente in linea con l’indirizzo di questa Corte, le cui Sezioni Unite con la sentenza n. 26972/08 hanno affermato il principio di diritto, secondo cui, in caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo, la sofferenza patita dalla vittima durante l’agonia è autonomamente risarcibile, non come danno biologico, ma come danno morale, inteso come sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, sempre che “sofferenza psichica vi sia stata e, dunque, che la vittima sia stata in condizioni tali da percepire il proprio stato (il che va escluso in caso di coma immediatamente conseguito all’evento dannoso).” (così Cass. 28423/08 in motivazione, sostanzialmente conforme sul punto Cass. n. 458/2009), laddove analoga circostanza, come è stato accertato dal giudice di merito, risulta invece esclusa nel caso di specie.
Del resto, l’orientamento sopra riportato è stato ribadito, recentemente, da questa Corte, quando ha statuito che “In caso di morte della vittima a poche ore di distanza dal verificarsi di un sinistro stradale (nella specie, sei o sette ore), il risarcimento del c.d. danno catastrofale – ossia del danno conseguente alla sofferenza patita dalla persona che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita – può essere riconosciuto agli eredi, a titolo di danno morale, solo a condizione che sia entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte. Pertanto, in assenza di prova della sussistenza di uno stato di coscienza della persona nel breve intervallo tra il sinistro e la morte, la lesione del diritto alla vita non è suscettibile di risarcimento, neppure sotto il profilo del danno biologico, a favore del soggetto che è morto, essendo inconcepibile l’acquisizione in capo a lui di un diritto che deriva dal fatto stesso della morte; e, d’altra parte, in considerazione della natura non sanzionatoria, ma solo riparatoria o consolatoria del risarcimento del danno civile, ai congiunti spetta in questo caso il solo risarcimento conseguente alla lesione della possibilità di godere del rapporto parentale con la persona defunta (Cass. n. 6754/2011).
Va invece riconosciuto il danno biologico consistente nella lesione in sé e per sé dell’integrità psico-fisica, per il tempo intercorso tra l’insorgenza delle lesioni ed il successivo decesso. Ed invero, costituiscono massime ormai consolidate nella giurisprudenza di questa Corte, quelle secondo cui, in caso di lesione dell’integrità fisica con esito letale, un danno biologico risarcibile in capo al danneggiato, trasmissibile agli eredi, è configurabile qualora la morte sia intervenuta dopo un apprezzabile lasso di tempo, si da potersi concretamente configurare un’effettiva compromissione dell’integrità psicofisica del soggetto leso, mentre non è configurabile quando la morte sia sopraggiunta immediatamente o comunque a breve distanza dall’evento, giacché essa non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma lesione di un bene giuridico diverso, e cioè del bene della vita (confr. Cass. n. 870/2008, Cass. n. 18163/2007, Cass. n. 10107/2011) Nel caso di specie, la durata, assolutamente non brevissima, del periodo di sopravvivenza alle lesioni (di quattro giorni) è tale da consentire l’apprezzabilità ai fini risarcitori del deterioramento della qualità’ della vita in ragione del pregiudizio della salute e non è pertanto ostativa alla configurabilità del danno non patrimoniale sotto il profilo biologico, il quale, come è stato chiarito nelle citate sentenze (v. anche Cass. n. 6754/2011), consegue alla lesione del diritto alla salute e non alla lesione del diritto alla vita. Ne consegue che, nel caso di specie, ai necessari fini risarcitori si deve prendere nella dovuta considerazione l’intervallo di tempo intercorso tra il momento in cui è iniziata la compromissione dell’integrità psico-fisica, gradualmente crescente, e quello in cui essa, infaustamente evolutasi, ha determinato il sopravvenire del decesso della vittima. Alla stregua di tutte le pregresse considerazioni, quest’ultima censura merita pertanto accoglimento, nei sensi sopra indicati e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione, rigettato ogni altro motivo di doglianza. Ne deriva ulteriormente che, occorrendo un rinnovato esame della controversia, nell’osservanza del principio richiamato, la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Trieste, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglieva per quanto di ragione, secondo motivo di ricorso, rigetta ogni altro, cassa la sentenza impugnata in relazione, con rinvio anche per le spese alla Corte di Appello di Trieste in diversa composizione.
Danno anatolico, danno da morte del congiunto, danno da morte iure hereditatis, danno da morte immediata, danno da morte tabelle milano 2014, danno da morte iure proprio
- Quanto al c.d. danno tanatologico, si deve tenere conto, nel quantificare la somma dovuta in risarcimento dei danni morali, “anche della sofferenza psichica subita dalla vittima di lesioni fisiche alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l’agonia, in consapevole attesa della fine”;……..sì da evitare “….il vuoto di tutela determinato dalla giurisprudenza di legittimità che nega…. il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita” (Cass. S.U. n. 26972/2008, cit., 4.9; Cass. civ. S.U. n. 26973/2006, 2.14).
- Il giudice deve cioè personalizzare la liquidazione dell’unica somma dovuta in risarcimento dei danni morali, tenendo conto anche del c.d. tanatologico, ove i danneggiati ne facciano specifica e motivata richiesta e le circostanze del caso concreto ne giustifichino la rilevanza.
- Nella specie la Corte di appello, in contrasto con i suddetti principi, ha del tutto negato ai ricorrenti il risarcimento, a titolo ereditario, dei danni morali subiti dalla vittima, a causa delle gravi sofferenze che hanno preceduto la morte.
- La somma liquidata in risarcimento dei danni morali risulta infatti quantificata con esclusivo riferimento al compenso spettante ai superstiti per i danni morali subiti iure proprio, a causa della perdita del rapporto parentale.
- – Il quinto motivo, con cui i ricorrenti lamentano che l’appello incidentale degli eredi P. avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione passiva degli stessi, avendo essi rinunciato all’eredità, è inammissibile per carenza di interesse, avendo la Corte di appello disposto per l’appunto in questo senso, nella motivazione (cfr. pag. 6, terza riga, della sentenza).
- – In accoglimento del sesto e del settimo motivo di ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata, limitatamente al capo relativo alla mancata liquidazione delle somme richieste a titolo di risarcimento del danno morale subito dal defunto (erroneamente definito come danno biologico) e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito.
- La domanda di risarcimento dei danni morali subiti dalla vittima nel tempo che ha preceduto la morte, proposta dagli odierni ricorrenti a titolo ereditario, deve essere accolta, sulla base delle argomentazioni e della diversa qualificazione di cui sopra (cfr. Cass. civ. Sez. 3^, 28 novembre 2008 n. 28423; Cass. civ. Sez. 3^, 30 settembre 2009 n. 20949; Cass. civ. Sez. 3^, 19 gennaio 2010 n. 702), ed alle somme già liquidate dalla Corte di appello in risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle ricorrenti iure proprio, deve essere aggiunta una somma a compenso dei danni morali, loro spettante “iure haereditario”, somma che si ritiene di quantificare nel medesimo importo di Euro 90.000,00, già liquidato dal Tribunale come danno biologico.
- Restano ferme le altre statuizioni della sentenza impugnata, ivi incluse quelle attinenti al diritto delle danneggiate alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme liquidate; rivalutazione ed interessi che spettano anche sull’importo liquidato in questa sede, con la decorrenza stabilita nella sentenza di primo grado.
- Gli intimati debbono essere condannati al pagamento delle spese del giudizio di appello, oltre che al pagamento delle spese del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 31 ottobre 2014, n. 23183
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 27174/2008 proposto da:
L.V. in proprio e quale erede di F.F., M.L., L.G., L.P., considerati domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato BRINI ANDREA, unitamente all’avvocato ALDO COLAO con studio in FIRENZE – VIA DELLA CERNAIA 102 giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
INA ASSITALIA SPA (già ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA) (OMISSIS), in persona dell’Avv. FU.MA., Procuratore speciale dell’Amministratore Delegato p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, rappresentata e difesa dall’avvocato CIABATTINI PASQUALE giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
CAPPELLETTI DINO SNC, C.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1298/2007 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/09/2007 R.G.N. 519/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/2014 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
udito l’Avvocato G. COLUCCI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto.
Svolgimento del processo
L.L. decedette in conseguenza delle lesioni riportate nello scontro fra il ciclomotore da lui guidato e un autocarro di proprietà della Cappelletti s.n.c., condotto da C.G..
I congiunti del L. convennero in giudizio il predetto C., nonchè la società proprietaria dell’autocarro e la compagnia assicuratrice Assitalia per sentirli condannare al risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Arezzo individuò un concorso colposo del 20% a carico del conducente dell’autocarro, riconobbe il risarcimento del danno morale in capo agli attori (ad eccezione della nonna del giovane deceduto) nonchè il risarcimento del danno terminale patito dalla vittima (rimasto in vita per sette giorni dopo il sinistro), liquidandolo con riferimento al valore tabellare corrispondente al 100% di riduzione dell’integrità psico-fisica.
Sull’appello principale proposto dai convenuti e su quello incidentale dei congiunti del L., la Corte di Appello di Firenze ha accertato un concorso paritario dei due conducenti nella determinazione del sinistro, ha riconosciuto anche alla nonna del deceduto ( F.F.) il risarcimento del danno morale (liquidandolo sul presupposto che la stessa non fosse convivente col nipote) e ha rideterminato in Euro 2.500,00 pro die l’importo da risarcire a titolo di “danno biologico terminale”.
Ricorrono per cassazione L.V. (anche quale erede di F.F.), M.L. e L.G. e P., affidandosi a quattro motivi; resiste a mezzo di controricorso l’INA Assitalia s.p.a..
Motivi della decisione
- Al ricorso si applica la previsione dell’art. 366 bis c.p.c., in quanto la sentenza impugnata è stata depositata il 24.9.2007.
- I primi tre motivi attengono alla liquidazione del “danno biologico spettante ai ricorrenti iure successionis”.
Col primo motivo, i ricorrenti deducono “violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 2 Costituzione, nonchè degli artt. 2043, 2056, 1223 e 1226 c.c., nonchè omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in ordine alla liquidazione del danno biologico… iure successionis”:censurano la sentenza per avere affermato “apoditticamente che il danno debba essere liquidato in Euro 2.500,00 pro die” e per “non aver personalizzato, adeguandolo al caso concreto, il criterio predeterminato adottato, limitandosi a liquidare con automatismo l’individuato valore giornaliero del danno biologico per giorno di inabilità assoluta”.
Col secondo motivo (dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – e in relazione agli artt. 324, 329 e 342 c.p.c.), censurano la Corte “per non avere… esaminato l’exceptio iudicati sollevata dagli appellanti incidentali ed avere esaminato un capo della sentenza sul quale si era formato il giudicato”: assumono che l’unico motivo dedotto dagli appellanti principali era relativo alla insussistenza del danno biologico iure successionis, mentre la censura relativa alla quantificazione di tale danno era assolutamente generica, con la conseguenza che si era determinato il passaggio in giudicato in ordine alla correttezza del criterio liquidatorio adottato dal Tribunale.
Il terzo motivo ripropone la censura relativa al mancato esame della exceptio iudicati, prospettandolo sotto la specie di un vizio di omessa e/o insufficiente motivazione.
2.1. Sia il secondo che il terzo motivo – che vanno esaminati per primi, in quanto la questione della violazione del giudicato risulta pregiudiziale rispetto a quella dedotta col primo motivo – sono inammissibili per l’assoluta genericità del quesito di diritto formulato a corredo del secondo motivo e per il difetto di qualunque momento di sintesi a corredo del terzo.
Si osserva, peraltro, che il profilo attinente alla quantificazione del danno risulta tutt’altro che autonomo rispetto a quello relativo alla natura del pregiudizio risarcibile in caso di morte sopravvenuta dopo un apprezzabile intervallo dall’evento lesivo (e ne costituisce, anzi, il necessario sviluppo), sì che l’impugnazione concernente i limiti di risarcibilità del danno biologico comporta necessariamente anche l’impugnazione dei criteri liquidatori adottati dal primo giudice.
2.2. Il primo motivo è infondato.
Premesso che non si controverte circa la sussistenza del c.d. danno tanatologico (giacchè gli stessi ricorrenti dichiarano di concordare che sia “da escludersi” la stessa configurabilità di tale pregiudizio), la censura attiene alle modalità di “esercizio del potere equitativo del giudice di merito”,- sfociate in una “liquidazione simbolica o irrisoria” e priva della “necessaria personalizzazione” del danno terminale.
Sul punto, la Corte di Appello ha rilevato che, moltiplicando “il valore unitario del danno biologico per la percentuale del 100% il tribunale ha… omesso di considerare l’ontologica temporaneità del danno biologico terminale, sostanzialmente riconoscendo, in contrasto con la giurisprudenza della Suprema Corte, un danno da perdita della vita”; ciò premesso, ha osservato come “una mera applicazione della liquidazione tabellare dell’inabilità temporanea assoluta violerebbe quella necessità… di considerare l’assoluta particolarità del danno biologico terminale, consistente in una lesione della salute non solo massima ma anche di una tale intensità da determinare la morte”; ha quindi concluso che, “tenuto conto anche della giovane età della vittima”, il danno dovesse “essere liquidato, in moneta dell’epoca, in Euro 2.500,00 pro die”.
Contrariamente a quanto assunto dai ricorrenti, la Corte ha tenuto conto della peculiarità del danno e della giovane età della vittima e, senza adottare il criterio tabellare dell’invalidità temporanea (che ha ritenuto inadeguato a tener conto della “particolarità” del pregiudizio), ha applicato un criterio equitativo puro, giungendo a determinare un importo (Euro 2.500,00 pro die “in moneta dell’epoca”) che è tutt’altro che irrisorio o simbolico rispetto ai valori tabellari riferiti alla mera invalidità temporanea totale.
Tale conclusione è conforme ai principi affermati da questa Corte in materia di liquidazione del danno terminale (ex multis, Cass. n. 18163/2007 e Cass. n. 1877/2006, che hanno sottolineato che, “se pure temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte”, evidenziando la necessità di tener conto di “fattori di personalizzazione” ed escludendo pertanto che la liquidazione possa essere effettuata “attraverso la meccanica applicazione di criteri contenuti in tabelle che, per quanto dettagliate, nella generalità dei casi sono predisposte per la liquidazione del danno biologico o delle invalidità, temporanee o permanenti, di soggetti che sopravvivono all’evento dannoso”), principi ai quali deve darsi continuità, con la precisazione che il danno terminale è comprensivo di un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell’evento lesivo fino a quella del decesso) cui può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofico) e che, mentre nel primo caso la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all’invalidità temporanea, nel secondo caso risulta integrato un danno non patrimoniale di natura affatto peculiare che comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro – ancorchè sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso – che sappia tener conto della enormità del pregiudizio.
Neppure ricorre il denunciato vizio di motivazione, giacchè la conclusione della Corte territoriale risulta adeguatamente motivata tenuto conto dell’inevitabile grado di approssimatività insito in una valutazione di tipo equitativo (cfr. Cass. n. 12318/2010 e Cass. 20272/2009)- col richiamo alla peculiarità del danno terminale e col riferimento alla giovane età del deceduto.
- Il quarto motivo (che censura la sentenza – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – per avere “disatteso, senza fornirne motivazione alcuna, la circostanza della convivenza tra la vittima e la nonna”) è inammissibile in quanto non assistito dal necessario momento di sintesi.
- Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, a rifondere alla Ina Assitalia s.p.a. le spese di lite, liquidate in Euro 6.000,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2014
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 8 aprile 2010, n. 8360 Svolgimento del processo
Il **** è deceduto in **** l’agricoltore T.G., a causa di una scarica elettrica, che lo ha colpito mentre era intento al lavoro su di un albero di noce. Le fronde dell’albero, situato sotto la linea elettrica, erano cresciute, giungendo a toccare i fili dell’alta tensione.
La morte non è stata immediata, ma è sopraggiunta dopo circa mezz’ora, mentre l’infortunato si trovava a cavalcionì su di un ramo, impossibilitato a muoversi per effetto dell’elettrolocuzione; benchè chiedesse aiuto, nessuno era potuto intervenire.
Nel giudizio penale seguito all’infortunio sono stati ritenuti responsabili il proprietario del terreno, P.G., e l’impiegato dell’ENEL, responsabile dell’area sulla quale passa la linea elettrica, S.A..
La sentenza penale di condanna, emessa dal Pretore di Nocera Inferiore e passata in giudicato, a seguito del rigetto dell’appello e del ricorso per Cassazione, ha posto a carico dei responsabili il pagamento di una provvisionale di L. 80 milioni, in risarcimento dei danni patrimoniali, biologici e morali.
R.M.P., T.M.F. e T.A., rispettivamente vedova e figlie di Giovanni Todisco, hanno proposto al Tribunale civile di Nocera Inferiore domanda di risarcimento dei danni contro il P., il S. e la s.p.a. ENEL. L’ENEL e il S. si sono costituiti, resistendo alle domande, mentre il P. è rimasto contumace.
Con sentenza n. 1098/2002. Il Tribunale civile di Nocera Inferiore ha accolto le domande attrici, condannando i convenuti, in via fra loro solidale, a pagare Euro 60.456,45 complessivi, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali (già detratto da tale somma l’importo della rendita costituita dall’INAIL); Euro 100.000,00 complessivi in risarcimento dei danni non patrimoniali (di cui il 50% per la moglie ed il 25% a testa per le due figlie), ed Euro 90.000,00 in risarcimento del danno biologico; oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi ed alle spese processuali.
Proposto appello principale dalla s.p.a. Enel Distribuzione Campania e incidentale da P.V. e P.L., quali eredi di P.G., si sono costituite le danneggiate, le quali hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva della s.p.a. Enel Distribuzione, essendo stata citata in primo grado l’Enel s.p.a., chiedendo comunque il rigetto dell’appello.
Si è costituito anche il S., facendo propri i motivi di impugnazione dell’Enel.
Gli eredi P. hanno chiesto, con l’appello incidentale, di essere assolti da ogni domanda, per avere rinunciato all’eredità del padre.
Con sentenza 16 settembre 2004 – 15 marzo 2005 n. 184 la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha ridotto la somma liquidata in risarcimento dei danni patrimoniali ed ha negato il risarcimento del danno biologico iure haereditario, per il fatto che la morte era stata pressochè immediata.
Con atto notificato il 28 aprile 2006 le R. – T. propongono sette motivi di ricorso per cassazione, illustrati da memoria.
Resiste l’Enel Distribuzione con controricorso.
Motivi della decisione
- – Con il primo e il secondo motivo le ricorrenti denunciano violazione degli artt. 99, 100 e 101 c.p.c., per non avere la Corte di appello rilevato l’inammissibilità dell’appello per difetto di legittimazione attiva e per carenza di interesse ad agire dell’appellante, s.p.a. Enel Distribuzione Campania, essendo stata la causa promossa in primo grado contro la s.p.a. Enel e la sentenza del Tribunale pronunciata nei confronti di quest’ultima società. 2.- I motivi non sono fondati.
Vero è che l’atto di citazione in primo grado è stato notificato alla s.p.a. Enel, con sede in ****.
Già in quella sede, tuttavia, la convenuta si è costituita come s.p.a. Enel – Distribuzione Campania, Centro direzionale di Napoli ****, settore quest’ultimo che non figurava come società separata ed autonoma rispetto all’Enel s.p.a., ma come un semplice compartimento della stessa.
Nei confronti dell’ente così costituito, in relazione al quale le odierne ricorrenti non hanno sollevato eccezioni, è stata emessa la sentenza di primo grado L’atto di appello è stato proposto ancora dalla s.p.a. Enel – Distribuzione Campania, Centro Direzionale di Napoli, ****, che parimenti figurava come mero settore organizzativo dell’ente e non come società autonoma e distinta dalla s.p.a. Enel.
E’ da escludere, quindi, che l’atto di appello sia stato proposto da un soggetto diverso dalla società che ha partecipato al giudizio di primo grado. Si trattava solo di stabilire se l’Enel si fosse ritualmente costituita in giudizio tramite il suddetto compartimento, ed in particolare se la procura alle liti fosse stata conferita (per entrambi i gradi del giudizio, non solo per l’appello), da soggetto titolare del potere di rappresentarla.
Su questi aspetti le ricorrenti non hanno dedotto e dimostrato in questa sede di avere sollevato alcuna eccezione, nei giudizi di merito ed in particolare in appello, nel quale ultimo hanno solo (ed erroneamente) eccepito che l’appello era stato proposto da società diversa da quella che era stata condannata in primo grado, mentre all’epoca, come si è detto, il centro direzionale della Campania non costituiva ancora società autonoma.
In ogni caso, rileva la resistente nel controricorso che la procura conferita dal Direttore della Distribuzione Campania è da ritenere valida in virtù dell’art. 14 dello statuto dell’Enel, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1965, n. 1720, che attribuisce ai direttori di compartimento, nell’ambito della circoscrizione territoriale e per gli affari di loro competenza, la rappresentanza processuale attiva e passiva dell’ente, anche per quanto concerne la proposizione delle impugnazioni. (Cfr. anche, sul tema, Cass. Civ. Sez. 1^, 19 novembre 1993 n. 11441; Cass. Civ. 20 dicembre 2007 n. 26977).
Solo nel presente giudizio di cassazione si è costituita una s.p.a. Enel Distribuzione, come società autonoma e distinta dalla s.p.a. Enel, costituita ai sensi del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, art. 13, comma 2, sicchè il controricorso è stato effettivamente depositato da un soggetto diverso da quello che ha partecipato ai giudizi di merito.
Nella procura alle liti in calce al controricorso, tuttavia, la società specifica che l’art. 13 cit., ha disposto la sua successione a titolo particolare in tutti i beni e i rapporti giuridici già facenti capo all’Enel, relativi all’attività di distribuzione e vendita dell’energia elettrica nella Regione Campania (analogamente a quanto è stato disposto per gli altri compartimenti di distribuzione).
La società resistente è quindi legittimata a contraddire, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., u.c..
3.- Parimenti infondato è il terzo motivo, con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 75 c.p.c., per il fatto che il soggetto indicato come rappresentante dell’Enel Distribuzione in appello, ing. F.V., è diverso da quello indicato in primo grado, ing. I.G., pur avendo l’Enel richiamato nell’atto di appello la procura conferita al difensore con la comparsa di costituzione in primo grado.
Ed invero, la rappresentanza processuale dell’ente ed il potere di conferire la procura alle liti sono inerenti alla carica di direttore compartimentale, ed è sufficiente che tale carica sia rivestita nel momento in cui la procura viene conferita.
Se nel giudizio di primo grado i poteri di difesa sono stati attribuiti anche per il giudizio di appello dal soggetto che in quel momento era legittimato a concederli, l’eventuale, successiva cessazione dalla carica rimane irrilevante.
- – Con il quarto motivo le ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 2909 c.c., art. 324 c.p.c., artt. 538 e 539 c.p.p., poichè la sentenza impugnata – negando loro il diritto al risarcimento del danno biologico a titolo ereditario – ha disatteso una pronuncia già coperta da giudicato, ed in particolare la sentenza del Pretore penale di Nocera Inferiore, la quale ha attribuito alle parti civili una somma a titolo di provvisionale, menzionando espressamente il diritto delle danneggiate al risarcimento del danno biologico e rigettando le eccezioni di irrisarcibilità di tale danno, con specifica motivazione.
Richiamano la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, se il giudice penale non si sia limitato a statuire sulla potenzialità dannosa del fatto addebitato, ma abbia accertato e statuito sull’esistenza in concreto del danno, la decisione produce gli effetti del giudicato (Cass. Civ. Sez. 3^, 9 luglio 2009 n. 16113).
4.1.- Il motivo non è fondato.
La sentenza penale passata in giudicato è vincolante per il giudice civile per quanto concerne l’accertamento dei fatti; non quanto alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che attengono all’individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile.
La sentenza della Corte di cassazione n. 16113/2009, citata dalle ricorrenti a supporto della loro tesi, si riferisce infatti ad un caso in cui venivano in questione gli accertamenti svolti in sede penale circa l’esistenza in concreto del danno e la sussistenza del nesso causale fra il comportamento illecito ed il danno medesimo.
Nella specie, la sentenza penale viene invocata come giudicato nella parte in cui ha svolto le ragioni per cui ha ritenuto risarcibile in favore degli eredi anche il danno subito dalla vittima per la perdita della vita, cioè in una sua parte meramente argomentativa, che quindi non vincola il giudice civile.
5.- Con il sesto ed il settimo motivo le ricorrenti lamentano vizi di motivazione e violazione degli artt. 2043, 2056, 2059, 1223 e 1226 c.c., nella parte in cui la Corte di appello ha negato loro il diritto di conseguire iure haereditario il risarcimento del danno biologico subito dal defunto per effetto dell’incidente.
Le ricorrenti censurano l’interpretazione della Corte di appello, secondo cui – ove la morte sopraggiunga immediatamente o a breve distanza di tempo dall’evento lesivo – la lesione viene a colpire non il diritto alla salute, ma il diritto alla vita, del quale ultimo non può essere attribuita riparazione alcuna, qualora venga a mancare, con la morte, il soggetto che dovrebbe soffrire la perdita; e sollecitano una revisione della conforme giurisprudenza di questa Corte.
6.- I motivi sono fondati, nei termini che seguono.
Va in primo luogo rilevato che l’auspicata revisione della giurisprudenza di questa Corte sul tema in oggetto vi è già stata, in data successiva a quella in cui è stata emessa la sentenza impugnata, tramite una più puntuale sistemazione giuridica e concettuale della nozione di danno non patrimoniale e delle conseguenze risarcibili a questo titolo (Cfr. Cass. civ. S.U. 11 novembre 2008 n. 26972 e n. 26973).
La Corte di cassazione da un lato ha ricondotto i danni risarcibili nell’ambito della classificazione bipolare stabilita dal legislatore, riassumendoli tutti nelle due categorie dei danni patrimoniali e dei danni non patrimoniali, specificando che le distinzioni elaborate dalla dottrina e dalla prassi fra danno biologico, danno per morte, danno esistenziale, ecc, hanno funzione meramente descrittiva; dall’altro lato ha precisato che, nel procedere alla quantificazione ed alla liquidazione dell’unica voce “danno non patrimoniale”, il giudice deve tenere conto di tutti gli aspetti di cui sopra.
Se pertanto debbono essere evitate duplicazioni risarcitorie, mediante l’attribuzione di somme separate e diverse in relazione alle diverse voci (sofferenza morale, danno alla salute, danno estetico, ecc), i danni non patrimoniali debbono comunque essere integralmente risarciti, nei casi in cui la legge ne ammette la riparazione: nel senso che il giudice, nel liquidare la somma spettante al danneggiato, deve tenere conto dei diversi aspetti in cui il danno si atteggia nel caso concreto.
Quanto al c.d. danno tanatologico, si deve tenere conto, nel quantificare la somma dovuta in risarcimento dei danni morali, “anche della sofferenza psichica subita dalla vittima di lesioni fisiche alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l’agonia, in consapevole attesa della fine”;……..sì da evitare “….il vuoto di tutela determinato dalla giurisprudenza di legittimità che nega…. il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita” (Cass. S.U. n. 26972/2008, cit., 4.9; Cass. civ. S.U. n. 26973/2006, 2.14).
Il giudice deve cioè personalizzare la liquidazione dell’unica somma dovuta in risarcimento dei danni morali, tenendo conto anche del c.d. tanatologico, ove i danneggiati ne facciano specifica e motivata richiesta e le circostanze del caso concreto ne giustifichino la rilevanza.
Nella specie la Corte di appello, in contrasto con i suddetti principi, ha del tutto negato ai ricorrenti il risarcimento, a titolo ereditario, dei danni morali subiti dalla vittima, a causa delle gravi sofferenze che hanno preceduto la morte.
La somma liquidata in risarcimento dei danni morali risulta infatti quantificata con esclusivo riferimento al compenso spettante ai superstiti per i danni morali subiti iure proprio, a causa della perdita del rapporto parentale.
7.- Il quinto motivo, con cui i ricorrenti lamentano che l’appello incidentale degli eredi P. avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione passiva degli stessi, avendo essi rinunciato all’eredità, è inammissibile per carenza di interesse, avendo la Corte di appello disposto per l’appunto in questo senso, nella motivazione (cfr. pag. 6, terza riga, della sentenza).
8.- In accoglimento del sesto e del settimo motivo di ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata, limitatamente al capo relativo alla mancata liquidazione delle somme richieste a titolo di risarcimento del danno morale subito dal defunto (erroneamente definito come danno biologico) e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito.
La domanda di risarcimento dei danni morali subiti dalla vittima nel tempo che ha preceduto la morte, proposta dagli odierni ricorrenti a titolo ereditario, deve essere accolta, sulla base delle argomentazioni e della diversa qualificazione di cui sopra (cfr. Cass. civ. Sez. 3^, 28 novembre 2008 n. 28423; Cass. civ. Sez. 3^, 30 settembre 2009 n. 20949; Cass. civ. Sez. 3^, 19 gennaio 2010 n. 702), ed alle somme già liquidate dalla Corte di appello in risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle ricorrenti iure proprio, deve essere aggiunta una somma a compenso dei danni morali, loro spettante “iure haereditario”, somma che si ritiene di quantificare nel medesimo importo di Euro 90.000,00, già liquidato dal Tribunale come danno biologico.
Restano ferme le altre statuizioni della sentenza impugnata, ivi incluse quelle attinenti al diritto delle danneggiate alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme liquidate; rivalutazione ed interessi che spettano anche sull’importo liquidato in questa sede, con la decorrenza stabilita nella sentenza di primo grado.
Gli intimati debbono essere condannati al pagamento delle spese del giudizio di appello, oltre che al pagamento delle spese del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il sesto ed il settimo motivo di ricorso e rigetta gli altri motivi.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, condanna la s.p.a. Enel e S.A., in via fra loro solidale, a pagare alle ricorrenti, in aggiunta alle somme determinate dalla sentenza impugnata a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, la somma complessiva di Euro 90.000,00 in risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal defunto, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, con la decorrenza stabilita nella sentenza di primo grado.
Condanna la s.p.a. Enel e S.A., in via fra loro solidale, al pagamento delle spese del giudizio di appello, liquidate complessivamente in Euro 7.500,00, di cui Euro 500,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per diritti di procuratore ed Euro 5.000,00 per onorari di avvocato; e al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 6.000,00 per onorari. In entrambi i casi con l’aggiunta del rimborso delle spese generali e degli accessori previdenziali e fiscali di legge.
danno morale terminale tabelle danno biologico quantificazione danno biologico terminale risarcimento danno esistenziale liquidazione danno terminale cendon danno esistenziale danno biologico risarcimento danno biologico trasmissibile agli eredi
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010.
danno tanatologico iure hereditatis
danno tanatologico significato
danno tanatologico calcolo
danno tanatologico definizione
danno tanatologico sezioni unite 2015
danno tanatologico 2016
danno tanatologico 2017
danno tanatologico e danno catastrofale
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