AVVOCATO SERGIO ARMAROLI BOLOGNA
ESPERTO MORTE GRAVE DANNO STRADA BOLOGNA NAPOLI VICENZA TREVISO RAVENNA FORLI CESENA FERRARA ROVIGO PADOVA 051 6447838
La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonchè l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale die correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella
Cass. civ. Sez. III Sent., 19/10/2015, n. 21084 rv. 637744
… RISARCIMENTO DEL DANNO – Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) – Danno biologico subito “iure proprio” dai congiunti del deceduto – Autonomo rilievo rispetto al “danno parentale” – Sussistenza – Liquidazione unitaria dei due pregiudizi – Fattispecie … La morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti oltre al danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca, l’uno e l’altro dovendo essere oggetto di separata considerazione come elementi del danno non patrimoniale, ma nondimeno suscettibili – in virtù del principio della “onnicomprensività” della liquidazione – di liquidazione unitaria. …
Sentenza di riferimento: Cass. civ. Sez. III, Sent., 19/10/2015, n. 21084
RISARCIMENTO DEL DANNO – PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) – Definitiva perdita del rapporto parentale – Conseguenze – C.d. Danno esistenziale – Configurabilità – Nozione – Caratteri – Natura – Danno non patrimoniale – Diversità rispetto al danno biologico “iure proprio” e al danno morale soggettivo – Riparabilità “ex” art. 2059 cod. civ. – Sussistenza.
Integra il c.d. danno esistenziale, riparabile ex art. 2059 cod. civ., lo sconvolgimento delle abitudini di vita con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell’ambito della comune vita di relazione, sia all’interno che all’esterno del nucleo familiare, in conseguenza dell’irreversibile venir meno del godimento del rapporto personale con lo stretto congiunto (cosiddetto danno parentale) nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore) cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell’altro, come per i coniugi in particolare previsto dall’art. 143 cod. civ. (dalla relativa violazione potendo conseguire l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l’addebitabilità della separazione personale); per il genitore dall’art. 147 cod. civ., e ancor prima da un principio immanente nell’ordinamento fondato sulla responsabilità genitoriale (v. Corte Cost., 13/5/1998, n. 166 ), da considerarsi in combinazione con l’art. 8 legge adoz. (la violazione dell’obbligo di cura o assistenza morale determinando lo stato di abbandono del minore che ne legittima l’adozione); per il figlio nell’art. 315 cod. civ., valorizzabile secondo tale orientata lettura. Tale aspetto, peraltro, costituisce espressione di interessi essenziali della persona estrinsecantisi nel diritto all’intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia e alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la quale trova riconoscimento nelle norme di cui agli artt. 2, 29, 30, Cost., con incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute (la cui tutela “ex” art. 32 Cost., ove risulti intaccata l’integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico) sia dall’interesse all’integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all’art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo). (Rigetta, App. Brescia, 12 Gennaio 2002)
In caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione” proposta iure proprio dai congiunti dell’ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza (Cass., ord., 30/08/2019, n. 21837) ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità (Cass. 20/10/2016, n. 21230).
AVVOCATO SERGIO ARMAROLI BOLOGNA
ESPERTO MORTE GRAVE DANNO STRADA BOLOGNA NAPOLI VICENZA TREVISO RAVENNA FORLI CESENA FERRARA ROVIGO PADOVA 051 6447838
Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 29/09/2021, n. 26300
In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonchè l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale die correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. Tabella che, allo stato, risulta essere quella di Roma.
Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 16/02/2021) 20/10/2021, n. 28999
Sentenza
IntestazioneSvolgimento del processoMotivi della decisioneP.Q.M.Conclusione
Intestazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12654/2019 proposto da:
N.A., N.S., entrambi in proprio e nella qualità di eredi di N.N., e, in quanto deceduta nelle pregresse fasi del giudizio, di N.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TARVISIO 2, presso lo studio dell’avvocato PAOLO CANONACO, rappresentati e difesi dagli avvocati GIUSEPPE LEPORACE, DARIO TOCCI;
– ricorrenti –
contro
SARA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato SVEVA BERNARDINI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
I.A., domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati EUGENIO CONFORTI, e GIORGIO CONFORTI, che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
contro
CASA DI CURA SACRO CUORE SRL;
– resistente con procura –
e contro
P.R.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1786/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 13/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
lette delle conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo del ricorso.
Svolgimento del processo
P.R. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Cosenza, il chirurgo I.A. e la Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l. per sentirli condannare al risarcimento del danno subito a seguito della morte del marito N.N., deceduto a seguito di due interventi effettuati nel (OMISSIS).
Spiegarono intervento N.E. e N.S., fratelli del defunto, nonchè N.A., nipote, figlio di un fratello premorto della vittima proponendo anch’essi domanda di risarcimento del danno nei confronti della Casa di Cura e del medico.
Si costituirono i convenuti, contestando la fondatezza della domanda e il difetto di legittimazione attiva degli interventori.
I.A. chiese, altresì, di chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, Sara Assicurazioni S.p.a..
La società chiamata in causa si costituì, eccependo, a sua volta, il difetto di legittimazione attiva degli interventori e contestò, nel merito, la fondatezza di ogni addebito nei confronti del suo assicurato; invocò, comunque, la limitazione di responsabilità sino alla somma di Euro 259,000,00, in base alle previsioni di polizza.
Espletata la consulenza tecnica d’ufficio, le parti precisarono le conclusioni. Ritenuta l’insufficienza delle conclusioni articolate dall’ausiliare incaricato, il Giudice rimise la causa sul ruolo e dispose una nuova consulenza tecnica.
Con sentenza n. 604/2014, depositata il 28 marzo 2014, il Tribunale di Cosenza, accertata la responsabilità contrattuale dei convenuti, li condannò in solido al risarcimento dei danni quantificati in Euro 434.870,00 nei confronti di P.R. (moglie di N.N.); liquidò, in favore del fratello del predetto, N.S. e del nipote, N.A., rispettivamente le somma di Euro 141.620,00 ed Euro 82.610,00; riconobbe, altresì, il diritto al risarcimento dei danni in favore della sorella N.E., deceduta nelle more del giudizio di primo grado, per la somma di Euro 141.620,00, da dividere tra gli eredi della stessa, N.S. e A.; condannò Sara Assicurazioni a tenere indenne il professionista sino alla concorrenza del massimale di polizza.
Avverso tale decisione propose appello la Casa di cura, chiedendo la riforma della sentenza.
Si costituì I.A., aderendo al gravame principale.
Si costituirono, resistendo all’impugnazione e instando per la conferma della sentenza di prime cure, P.R., N.S. e A..
Si costituì anche Sara Assicurazioni, aderendo all’impugnazione principale e proponendo appello incidentale autonomo in relazione alla carenza di legittimazione attiva degli intervenuti.
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza n. 1786/2018, accolse parzialmente l’impugnazione proposta, condannando in solido I.A. e la Casa di Cura al risarcimento del danno nei confronti di P.R. per Euro 275.438,00, oltre interessi sino al soddisfo; rigettò la domanda proposta da N.S. e A., sia in proprio che nella qualità di N.E.; confermò, nel resto, la decisione di prime cure.
In particolare, la Corte territoriale, con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale operata dal Tribunale in favore di tutti gli istanti, ritenne un “errore terminologico” il riferimento alla “personalizzazione derivante dal “cosiddetto danno da perdita della vita””, reputando che tale danno non fosse configurabile nel caso in esame e che il Tribunale avesse riconosciuto il diritto degli attori al risarcimento iure proprio del danno da perdita del rapporto parentale; ritenne quella Corte che la domanda risarcitoria proposta da N.S. e A., sia in proprio che nella qualità di eredi di N.E., dovesse essere rigettata, in difetto di allegazione e prova al riguardo.
Avverso la sentenza di appello N.S. e A. hanno proposto ricorso per cassazione, basato su sei motivi e illustrato da memoria; hanno resistito con distinti controricorsi I.A. e Sara Assicurazioni S.p.a.; la società appena indicata ha pure depositato memoria.
P.R. non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Fissato per l’udienza pubblica del 16 febbraio 2021, il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di Conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.
Il P.G. ha depositato conclusioni scritte e ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso.
La Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l. ha depositato memoria con allegata procura.
Motivi della decisione
- Con il primo motivo i ricorrenti, denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 111Cost., comma 6 e art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, sostengono che la Corte d’appello sarebbe incorsa in un difetto della motivazione laddove ha ritenuto che il riferimento al “danno da perdita della vita”, contenuto nella sentenza di prime cure, fosse da ritenersi un “errore terminologico” e, conseguentemente, che il Tribunale non avesse effettivamente riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da perdita della vita. La Corte di appello non avrebbe, ad avviso dei ricorrenti, nè chiarito nè spiegato – con ciò incorrendo nella denunziata carenza della motivazione – perchè il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno iure proprio sarebbe inconciliabile con quello iure hereditario.
1.1 Il motivo è inammissibile, atteso che le censure con il medesimo proposte non colgono appieno la ratio decidendi. La Corte di merito non ha, infatti, affermato l’incompatibilità tout court tra il diritto al risarcimento del danno iure proprio a seguito della morte di un congiunto e il diritto al risarcimento del danno iure successionis, come ritenuto dai ricorrenti (v. ricorso p. 14), sicchè non doveva motivare in tal senso.
La Corte si è, invece, limitata a ritenere che, nel caso di specie, sussistesse un “errore terminologico” nella sentenza di prime cure, desunto dall’illogicità dell’utilizzo del “danno da perdita della vita” inteso quale danno riconosciuto allo stesso soggetto deceduto e trasmissibile agli eredi – quale criterio di personalizzazione della somma liquidata in base alle tabelle milanesi. E al riguardo la sentenza risulta, comunque, motivata.
- Il secondo motivo è veicolato ai sensi dell’art. 360c.p.c., comma 1, n. 5. Ad avviso dei ricorrenti, la Corte di appello avrebbe omesso di esaminare il fatto che, nella sentenza del Tribunale, il danno da perdita della vita trasmissibile iure hereditario è stato riconosciuto espressamente ed in modo inequivoco, con argomentazioni e specifici richiami giurisprudenziali, espressamente considerati e censurati da tutte le parti appellanti.
2.1. Anche il secondo motivo è inammissibile, in quanto la circostanza che “il danno da perdita della vita (…) è stato espressamente riconosciuto (nella sentenza di primo grado) non solo con chiara ed inequivoca espressione testuale, ma con specificazioni, argomentazioni e puntuali richiami giurisprudenziali, espressamente considerati e censurati da tutte le parti appellanti” non è un “fatto” il cui omesso esame può essere denunziato in cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, per tale dovendo intendersi non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass., ord., 6/09/2019, n. 22397; Cass. 8/09/2016, n. 17761; Cass., sez. un., 23/03/2015, n. 5745; Cass. 4/04/2014, n. 7983; Cass. 5/03/2014, n. 5133) e non certo le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
- Il terzo motivo è rubricato “violazione dei principi in materia di interpretazione delle sentenze e dei relativi canoni interpretativi. Violazione e falsa applicazione art. 12preleggi in relazione all’art. 360c.p.c., comma 1, n. 3)”. Sempre relativamente all’affermazione secondo cui, riferendosi al “danno da perdita della vita” il giudice di prime cure sarebbe incorso in “errore terminologico”, i ricorrenti lamentano che la Corte di merito avrebbe violato i canoni ermeneutica di cui all’art. 12 preleggi, applicabili, in via analogica, ai provvedimenti giurisdizionali. In particolare, secondo i ricorrenti, sarebbe stato violato il criterio interpretativo letterale, in quanto nella sentenza di primo grado si fa espressa menzione di quella componente di danno, nonchè quello della “mens legis”, poichè dall’esame complessivo del testo di quella medesima sentenza emerge che il giudice di primo grado aveva inteso (consapevolmente, e non erroneamente) anche il “danno da perdita della vita”, acquisito iure hereditario dagli odierni ricorrenti.
- Con il quarto motivo è denunziata l’extrapetizione, nonchè la violazione del principio del tantum devolutum quantum appellatum e dell’art. 345c.p.c.. Sostengono i ricorrenti che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che nè la Casa di Cura, nè il chirurgo, nè la compagnia assicurativa avevano posto “la questione del mancato riconoscimento da parte del Tribunale del risarcimento del danno da perdita della vita trasmissibile jure hereditario”. Al contrario, secondo i ricorrenti, le predette parti avrebbero riconosciuto, nei loro atti d’impugnazione, che tale danno fosse stato liquidato in sentenza di prime cure, con ciò dimostrando l’erroneità dell’avviso del giudice d’appello secondo cui si trattava, invece, di mero equivoco terminologico.
- I motivi terzo e quarto, che, essendo strettamente connessi, ben possono essere congiuntamente esaminati, vanno disattesi.
Non risulta, infatti, che la Corte di merito sia incorsa, nell’interpretazione della sentenza di primo grado, nei vizi lamentati dai ricorrenti, che, in sostanza, prospettano una diversa interpretazione della detta sentenza argomentando al riguardo sulla base di meri stralci della motivazione di tale decisione, estrapolati dal loro generale contesto.
Va poi evidenziato che, nel quarto motivo, non è stato riportato l’intero tenore testuale, almeno per quanto rileva in relazione alle censure all’esame, degli atti delle parti introduttivi del giudizio di secondo grado e neppure della domanda così come inizialmente formulata, con difetto di specificità a tale riguardo. Anzi, gli stessi ricorrenti deducono che la società assicuratrice aveva eccepito che il Tribunale aveva pronunciato ultra petita; comunque, alla luce delle questioni delle quali, comunque, risulta che la Corte di merito fosse stata investita, quest’ultima doveva certamente procedere all’interpretazione della sentenza di primo grado, sicchè sul punto non può ritenersi che la medesima sia andata oltre il devolutum.
- Con il quinto motivo si deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 329, 333, 343e 346c.p.c. e dei principi sulle impugnazioni incidentali, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”, in relazione alla parte della sentenza di appello in cui si afferma che: “l’ampia esposizione della richiesta non appare utile in alcuna misura (…) ai fini invocati: per come sopra messo in evidenza, infatti, il percorso logico seguito dal giudice di prime cure ha condotto a riconoscere agli interventori il solo diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. (…) Posto che non risulta essere stato avanzato alcun appello incidentale sul punto – gli intervenuti si sono limitati ad invocare il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata – il relativo capo di decisione, in disparte la novità della questione e l’eventuale consolidamento del diritto al risarcimento nella sfera giuridica del de cuius, appare intangibile”. I ricorrenti sostengono che tale affermazione sarebbe errata e che essi non avrebbero potuto proporre appello incidentale, poichè sussisteva espressa statuizione loro favorevole sul punto dell’esistenza del danno da perdita della vita.
6.1. Il motivo è infondato, in quanto, proprio alla luce della sentenza di primo grado, come rettamente intesa dalla Corte di merito, risulta che i ricorrenti erano soccombenti sul punto in questione e avrebbero dovuto, quindi, proporre appello incidentale al riguardo.
- Il sesto e ultimo motivo è così rubricato: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 29, 30Cost., in combinato disposto con gli artt. 1226, 2043, 2056, 2727e 2729, 2697 c.c., art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 5)”.
I ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che, al fine di ottenere il risarcimento del danno da perdita parentale, chi agisce in giudizio abbia l’onere di allegare e dimostrare lo sconvolgimento dell’esistenza conseguente alla perdita del congiunto, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, non essendo sufficiente la sola allegazione del rapporto di parentela, senza provare una “eventuale convivenza con la vittima, una specifica e costante frequentazione, un legame effettivo diverso da quello meramente parentale”.
Invece, ad avviso dei ricorrenti, la giurisprudenza di legittimità, nel fornire una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., avrebbe chiarito che la perdita di un congiunto ha come conseguenza normale il danno, e che la convivenza non ne è condizione necessaria. Inoltre, sempre secondo i ricorrenti, la Corte di appello non avrebbe tenuto conto di varie circostanze decisive che erano state oggetto di allegazione, dalle quali avrebbe dovuto, secondo i ricorrenti, trarre delle presunzioni adeguate a dimostrare la consistenza del pregiudizio subito.
7.1. Il motivo va disatteso.
Nella liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale deve tenersi conto dell’intensità del relativo vincolo e di ogni ulteriore circostanza, quale la consistenza del nucleo familiare, le abitudini di vita, la situazione di convivenza, sino ad escludere la configurabilità del danno non patrimoniale da morte se tra fratelli unilaterali non vi sia mai stato un rapporto affettivo e sociale, nè rapporti di frequentazione e conoscenza.
In caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione” proposta iure proprio dai congiunti dell’ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza (Cass., ord., 30/08/2019, n. 21837) ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità (Cass. 20/10/2016, n. 21230).
Nella specie la Corte di merito ha ritenuto, valutando le risultanze istruttorie e in base ad un giudizio di fatto, non censurabile in questa sede, non provato o specificato alcunchè, evidenziando la mancata indicazione, in particolare, di una eventuale convivenza con la vittima, di una specifica e costante frequentazione con la stessa, o di un legame affettivo diverso da quello meramente parentale.
Peraltro, il motivo difetta pure di specificità, essendo stati riportati, a fondamento della censura proposta, solo alcuni brani tratti dalla comparsa conclusionale e dalla memoria di replica depositate in primo grado ma non anche dagli ulteriori atti richiamati a p. 34 e che sono riferiti temporalmente al momento in cui nel giudizio di merito è stato definito il thema decidendum e il thema probandum. E’ poi irrilevante che le altre parti non abbiano contestato la sussistenza di un legame affettivo con gli odierni ricorrenti, posto che non è sufficiente il mero legame affettivo ad attribuire il diritto al risarcimento del danno.
Infine, la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (Cass., ord., 26/02/2020, n. 5279).
Nel caso di specie le doglianze non risultano essere state formulate nei termini appena precisati, evidenziandosi che, con tali doglianze circa il mancato ricorso – da parte della Corte di merito – alle presunzioni, così come formulate, i ricorrenti tendono, in sostanza, ad una rivalutazione dei fatti di causa non consentita in questa sede.
- Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
- Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell’intimata, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede.
- Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l., in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge e, in favore di I.A. e Sara Assicurazioni S.p.a. e per ciascuno di essi, in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Conclusione
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021
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