DANNO DA FUMO -AVVOCATO BOLOGNA -RESPONSABILITA’ AZIENDE PRODUTTRICI -SIGARETTE

 

Si consideri che, mentre BAT non pone in discussione di essersi assunti i rapporti obbligatori facenti capo alla AAMS alle attività pregresse di produzione e commercializzazione di tabacco, anche dalle obbligazione contrattuali possono derivare debiti futuri e illiquidi e che anche dei medesimi non vi sono disposizioni nei fondi di dotazione e ciononostante non si discute che i medesimi competano ad ETI.

M) Venendo al quantum risarcitorio, andrà riconosciuto agli odierni attori il danno da perdita del rapporto parentale, inteso come pregiudizio alla propria vita derivante dalla perdita affettiva del congiunto in tutte le sue componenti relazionali e di sofferenza; facendosi riferimento alle tabelle del tribunale di Milano, considerata l’età del de cuius, l’età dei soggetti sopravvissuti, considerata che possono contare su una pluralità di rapporti parentali ancora in essere , considerata la coabitazione risulta comprovata solo per i figli maschi, risultando la S. V. risiedere fuori dal nucleo familiare, le seguenti somme: Euro 270.000,00 a favore di C. R., moglie convivente del de cuius, di anni 54 all’epoca dei fatti; Euro 270.000, per ciascuno dei figli maschi risultanti conviventi rispettivamente di anni 30, ma non autonomo per i problemi documentati sub 7 e 19 C.; Euro 200.000 per la figlia, di anni 28 non più convivente.

Deve, poi essere riconosciuto, il danno da invalidità temporanea in capo allo S. e trasmesso iure herditario agli odierni attori.

Considerato che il medesimo si deve determinare con riferimento all’arco temporale che fa alla data del 25.10.2004, data in cui fu ricoverato presso la Unità di Medicina operativa, fino all’exitus, avvenuto il 23.11.2004 e che in ragione della peculiarità delle circostanze e alla grave sofferenza anche psichica, evidentemente connessa alla condizione venutasi a creare e alla consapevolezza dell’imminente morte, si liquidda il medesimo, discostandosi dagli usuali criteri del Tribunale di Milano, nella somma di Euro 60.000,00.

Nessun danno biologico può riconoscersi jure hereditario agli odierni attori in quanto il medesimo presuppone la permanenza in vita del soggetto con le menomazioni incidenti sulla integrità psicofisica del soggetto.

Nessun danno patrimoniale risulta comprovato in causa, non avendo gli attori allegato alcuna produzione al riguardo, ad eccezione degli esborsi per le esequie comprovate nella misura di Euro 4.435,00 (doc. 8 e 9).

Gli importi sopra riconosciuti, ammontanti ad Euro 970.000,00 quanto al danno da perdita del rapporto parentale e alla voce di danno sopra riconosciuto jure hereditario e ad Euro 2.500,00 quanto al danno patrimoniale devono essere rideterminati nella somma di Euro 776.000,00 ed Euro 3.548,00 per tener conto del ritenuto concorso ex art 1227 c.c. nella somma di Euro.

La somma definitivamente determinata, liquidata in valore attuale andrà devalutata al momento del sinistro e rivalutata con applicazione degli interessi legali secondo il criterio di cui a Cass. SSUU 1712/1995 fino alla presente sentenza e interessi nella misura legale dalla presente sentenza all’effettivo saldo.

 

La domanda di parte attrice è stata rivolta nei confronti della Amministrazione Autonome dei Monopoli di Stato, della British American Tobacco Italia spa (già Ente Tabacchi Italiani spa) e della Phip Morris Italia srl; i convenuti BAT e Philip Moriris , costituendosi, hanno preliminarmente contestato, ferme le altre contestazioni di cui si dirà, di dover rispondere dell’evento di danno in quanto non era loro riferibile l’attività di produzione e di commercializzazione delle sigarette per il periodo in cui l’attore ebbe ad assumerle

L’amministrazione dei Monopoli di Stato allegava che, in relazione all’attività di produzione e commercializzazione dei tabacchi, già di pertinenza di AAMS i rapporti attivi e passivi erano stati trasferite a ETI cui erano pertanto imputabili le eventuali responsabilità

Tali questioni verranno trattate successivamente, allorchè si evidenzieranno secondo le argomentazioni di cui infra se vi siano e quali siano i comportamenti che vengono in rilievo (e la loro estensione temporale) con riferimento alla prospettata responsabilità risarcitoria .

Al riguardo ritiene il Giudice di richiamarsi alle ampie argomentazioni svolte da Cass. 26516/2009 che hanno ricondotto la produzione e commercializzazione di sigarette nel novero delle attività pericolose ex art. 2050 c.c.

A – Sul punto è giunta a tale conclusione, con ampia e stringente motivazione sviluppata con pluralità di argomentazioni in diritto, idonee a superare le argomentazioni di diverso avviso espresse dalle sentenze di merito richiamate dalle parti.

La suprema Corte ha osservato che viene in rilievo quale attività pericolosa anche quella attività finalizzata al commercio e quindi all’uso da parte del consumatore di un prodotto idoneo a produrre i danni nella fase del consumo e che se tale attività sostanzialmente diffonde nel pubblico un rilevante pericolo la stessa deve per sua natura definirsi pericolosa, tanto più se il pericolo che viene in rilievo è quello conseguente all’uso tipico e normale di quel prodotto e non ad un uso anomalo.

Ha ulteriormente argomentato che la pretesa conoscenza del rischio e della pericolosità del prodotto sigaretta da parte del consumatore fumatore (pur potendo portare al rigetto della domanda risarcitoria) non è idonea ad escludere la configurabilità del responsabilità del produttore ai sensi dell’art. 2050 c.c.; ha argomentato che la ratio dell’accollo del costo del danno in capo all’esercente tale attività non è la colpa ma un criterio oggettivo. Si tratta di una scelta dell’ordinamento che imputa il costo del danno al soggetto che ha la possibilità della cost benefit anaysis per cui deve sopportarne la responsabilità per essersi trovato nella situazione più adeguata per evitarlo nel modo più conveniente.

All’inquadramento della attività di commercializzazione e produzione quale attività pericolosa, discendono, ai sensi del disposto di cui all’art. 2050 c.c. importanti ricadute sugli oneri probatori.

A colui che lamenta il danno compete l’onere di comprovare il nesso causale fra l’assunzione di tabacco e l’evento di danno e al produttore e all’esercente la commercializzazione di sigarette, per andare esente da responsabilità compete l’onere di comprovare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Nella specie, come già ritenuto dalla Corte di Appello di Roma (sentenza che è stata oggetto di ricorso per Cassazione da parte di BAT, cui ha fatto poi seguito la rinuncia di BAT ai motivi di ricorso) ritiene il Giudice che nella specie, il produttore distributore di sigarette avrebbe quanto meno dovuto fornire adeguate informazioni sulla nocività del fumo, anche eventualmente con foglietti illustrativi posti nel pacchetti e ciò a prescindere da obblighi giuridici, ma in funzione di poter comprovare di aver messo in condizioni i consumatori di sigarette di conoscere inequivocabilmente il rischio correlato alla assunzione del medesimo e di poter in tal modo configurare l’assunzione come libera scelta assunta nella consapevolezza della nocività del prodotto.

Risulta che solo a partire dal 1991, allorchè tale obbligo fu previsto dalla legge, la vendita di tabacchi e quindi anche delle sigarette Marlboro avviene con una esplicita informazione circa la nocività e il carattere letale del fumo.

B – Considerato che, a fronte della allegazione di parte attrice che il tumore sviluppato fosse primitivamente polmonare, i convenuti negavano tale natura e quindi anche la astratta possibilità della riconducibilità del medesimo alla assunzione di tabacco, il Giudice ha disposto CTU medico legale, incaricando un medico legale e un epidemiologo di sicura competenza, di esprimersi sul nesso causale fra l’assunzione di tabacco e la neoplasia polmonare sviluppata dallo S., chiedendo ai medesimi di riferire se detto eventuale nesso causale potesse dirsi sussistente con riferimento all’assunzione di tabacco avvenuta prima del 1991.

 

Tribunale di Milano

Sezione X

Sentenza 11 luglio 2014

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano

DECIMA civile

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Stefania Illarietti

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 21179/2009 R.G. promossa da:

O. S. (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. CARDARELLA ANGELO e GASPARRO CARLO TOMMASO (GSPCLT72L28C424X) VIALE ABRUZZI, 83 20131 MILANO; , elettivamente domiciliato in V.LE ABRUZZI, 83 20131 MILANO presso il difensore avv. CARDARELLA ANGELO

C. S. (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. CARDARELLA ANGELO e GASPARRO CARLO TOMMASO (GSPCLT72L28C424X) VIALE ABRUZZI, 83 20131 MILANO; , elettivamente domiciliato in V.LE ABRUZZI, 83 20131 MILANO presso il difensore avv. CARDARELLA ANGELO

R. C. (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. CARDARELLA ANGELO e GASPARRO CARLO TOMMASO (GSPCLT72L28C424X) VIALE ABRUZZI, 83 20131 MILANO; , elettivamente domiciliato in V.LE ABRUZZI, 83 20131 MILANO presso il difensore avv. CARDARELLA ANGELO

V. S. (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. CARDARELLA ANGELO e GASPARRO CARLO TOMMASO (GSPCLT72L28C424X) VIALE ABRUZZI, 83 20131 MILANO; , elettivamente domiciliato in V.LE ABRUZZI, 83 20131 MILANO presso il difensore avv. CARDARELLA ANGELO

EREDI DI S. A. (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. CARDARELLA ANGELO e GASPARRO CARLO TOMMASO (GSPCLT72L28C424X) VIALE ABRUZZI, 83 20131 MILANO; , elettivamente domiciliato in V.LE ABRUZZI, 83 20131 MILANO presso il difensore avv. CARDARELLA ANGELO

ATTORE

contro:

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. AVVOCATURA STATO MILANO e elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. AVVOCATURA STATO MILANO

BRITISH AMERICAN TOBACCO ITALIA SPA (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. POLI ROBERTO e elettivamente domiciliato in VIA MICHELE MERCATI, 51 00197 ROMA presso il difensore avv. POLI ROBERTO

PHILIP MORRIS ITALIA SRL (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. VECCHI DANIELE e elettivamente domiciliato in PIAZZA BELGIOIOSO, 2 20121 MILANO presso il difensore avv. VECCHI DANIELE

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Precisate all’udienza del 28.1.2014 come da fogli allegati al verbale da ritenersi qui integralmente riportate

FATTO E DIRITTO

La pretesa risarcitoria svolta in causa dagli odierni attori, prossimi congiunti di A. S., deceduto il 23.11.2004 a seguito di neoplasia polmonare asseritamente riconducibile al consistente consumo di sigarette operato dal de cuius fino dall’età di 15 anni e quindi a decorrere dal 1965 e continuato fino alla data della morte, è fondata e deve essere accolta nei limiti di cui si dirà.

La domanda di parte attrice è stata rivolta nei confronti della Amministrazione Autonome dei Monopoli di Stato, della British American Tobacco Italia spa (già Ente Tabacchi Italiani spa) e della Phip Morris Italia srl; i convenuti BAT e Philip Moriris , costituendosi, hanno preliminarmente contestato, ferme le altre contestazioni di cui si dirà, di dover rispondere dell’evento di danno in quanto non era loro riferibile l’attività di produzione e di commercializzazione delle sigarette per il periodo in cui l’attore ebbe ad assumerle

L’amministrazione dei Monopoli di Stato allegava che, in relazione all’attività di produzione e commercializzazione dei tabacchi, già di pertinenza di AAMS i rapporti attivi e passivi erano stati trasferite a ETI cui erano pertanto imputabili le eventuali responsabilità

Tali questioni verranno trattate successivamente, allorchè si evidenzieranno secondo le argomentazioni di cui infra se vi siano e quali siano i comportamenti che vengono in rilievo (e la loro estensione temporale) con riferimento alla prospettata responsabilità risarcitoria .

Al riguardo ritiene il Giudice di richiamarsi alle ampie argomentazioni svolte da Cass. 26516/2009 che hanno ricondotto la produzione e commercializzazione di sigarette nel novero delle attività pericolose ex art. 2050 c.c.

A – Sul punto è giunta a tale conclusione, con ampia e stringente motivazione sviluppata con pluralità di argomentazioni in diritto, idonee a superare le argomentazioni di diverso avviso espresse dalle sentenze di merito richiamate dalle parti.

La suprema Corte ha osservato che viene in rilievo quale attività pericolosa anche quella attività finalizzata al commercio e quindi all’uso da parte del consumatore di un prodotto idoneo a produrre i danni nella fase del consumo e che se tale attività sostanzialmente diffonde nel pubblico un rilevante pericolo la stessa deve per sua natura definirsi pericolosa, tanto più se il pericolo che viene in rilievo è quello conseguente all’uso tipico e normale di quel prodotto e non ad un uso anomalo.

Ha ulteriormente argomentato che la pretesa conoscenza del rischio e della pericolosità del prodotto sigaretta da parte del consumatore fumatore (pur potendo portare al rigetto della domanda risarcitoria) non è idonea ad escludere la configurabilità del responsabilità del produttore ai sensi dell’art. 2050 c.c.; ha argomentato che la ratio dell’accollo del costo del danno in capo all’esercente tale attività non è la colpa ma un criterio oggettivo. Si tratta di una scelta dell’ordinamento che imputa il costo del danno al soggetto che ha la possibilità della cost benefit anaysis per cui deve sopportarne la responsabilità per essersi trovato nella situazione più adeguata per evitarlo nel modo più conveniente.

All’inquadramento della attività di commercializzazione e produzione quale attività pericolosa, discendono, ai sensi del disposto di cui all’art. 2050 c.c. importanti ricadute sugli oneri probatori.

A colui che lamenta il danno compete l’onere di comprovare il nesso causale fra l’assunzione di tabacco e l’evento di danno e al produttore e all’esercente la commercializzazione di sigarette, per andare esente da responsabilità compete l’onere di comprovare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Nella specie, come già ritenuto dalla Corte di Appello di Roma (sentenza che è stata oggetto di ricorso per Cassazione da parte di BAT, cui ha fatto poi seguito la rinuncia di BAT ai motivi di ricorso) ritiene il Giudice che nella specie, il produttore distributore di sigarette avrebbe quanto meno dovuto fornire adeguate informazioni sulla nocività del fumo, anche eventualmente con foglietti illustrativi posti nel pacchetti e ciò a prescindere da obblighi giuridici, ma in funzione di poter comprovare di aver messo in condizioni i consumatori di sigarette di conoscere inequivocabilmente il rischio correlato alla assunzione del medesimo e di poter in tal modo configurare l’assunzione come libera scelta assunta nella consapevolezza della nocività del prodotto.

Risulta che solo a partire dal 1991, allorchè tale obbligo fu previsto dalla legge, la vendita di tabacchi e quindi anche delle sigarette Marlboro avviene con una esplicita informazione circa la nocività e il carattere letale del fumo.

B – Considerato che, a fronte della allegazione di parte attrice che il tumore sviluppato fosse primitivamente polmonare, i convenuti negavano tale natura e quindi anche la astratta possibilità della riconducibilità del medesimo alla assunzione di tabacco, il Giudice ha disposto CTU medico legale, incaricando un medico legale e un epidemiologo di sicura competenza, di esprimersi sul nesso causale fra l’assunzione di tabacco e la neoplasia polmonare sviluppata dallo S., chiedendo ai medesimi di riferire se detto eventuale nesso causale potesse dirsi sussistente con riferimento all’assunzione di tabacco avvenuta prima del 1991.

Successivamente è stata assunta prova per testi circa i tempi, le modalità l’entità del consumo di tabacco in capo allo S..

Sul punto i testi C. G. e C. V., cognati dello S. hanno riferito di conoscere e di aver frequentato il sig. S. ancora quando il medesimo abitava a Napoli, nella seconda metà degli anni 60 (C. V. fa risalire la sua conoscenza al 1967/1968 e C. A. dal 1969-1970); entrambi hanno riferito che era un forte fumatore, che aveva sempre la sigaretta in bocca, che fumava all’incirca 2 pacchetti di sigarette al giorno (cfr C. V.) ; circostanza questa confermata anche da C. G. che ha riferito che fumava Malboro rosse.

Nè possono trarsi argomenti per confutare l’attendibilità di tali testi da quanto dagli stessi riferito in relazione alle dichiarazioni dai medesimi operate, in risposta a un capitolo di prova assai valutativo, al quale i medesimi hanno risposto riferendo una circostanza (ovvero l’età in cui ebbe a mancare il padre dello S. che è poi stata smentita documentalmente) posto che quanto riferito sul punto, a differenza delle altre circostanze riferite, non è stata oggetto di loro conoscenza diretta.

Le dichiarazioni circa il fatto che lo S. fosse un forte tabagista sono state confermate anche dal medico curante.

La dott.ssa X., medico di famiglia ha riferito di avere avuto come paziente lo S. dal 1996, e che “quando l’ho conosciuto era un forte fumatore; fumava oltre un pacchetto e mezzo di sigarette al giorno secondo quanto mi riferiva lui” osservandosi che il contesto in cui le medesime dichiarazioni del de cuius venivano rese le rende del tutto disinteressate e attendibili.

Ulteriormente risulta dalla annotazione in cartella la condizione di tabagista laddove nella anamnesi fisiologica viene indicata sotto la dicitura fumo: 30-40 sigarette die da 40 anni (doc 1 fascicolo attoreo)

C) Ciò detto la disposta CTU ha evidenziato che gli accertamenti clinici e strumentali anche in ambito ospedaliero portarono a diagnosticare una neoplasia polmonare plurimetastatica; i CTU affrontando il primo punto in discussione ovvero quale fosse la primitività del cancro, hanno argomentato con considerazioni ampiamente sviluppate a pag. 11,12,13,14 della relazione peritale cui si rimanda facendo riferimento: a) all’aspetto radiologico dell’addensamento polmonare descritto con le caratteristiche di un primitivo; b) alla circostanza che le metastasi linfonodali sono documentate esclusivamente in sede intratoracica; c) alla circostanza che le valutazioni strumentali mediane TAC toraco addominali con contrasto e a pancolonscopia non riscontrano segni di tumore primitivo in altre sedi; che anche la primitività epatica deve essere esclusa dall’insieme dell’anamnesi e quadro clinico radiologico; analoghe considerazioni per quanto riguarda la vescica e l’apparato digerente per il quadro clinico meglio rappresentato d) alla circostanza che fosse stato riscontrato versamento pericardico e) alla circostanza che i risultati della colonoscopia effettuata esclude l’origine intestinale del tumore ipotizzata dal CTP di parte Lopez; f) alla irrilevanza dei marcatori CEA e CIGA quali indicatori di un tumore extra polmonare per le argomentazioni meglio sviluppate a pag. 14.

Tali puntuali e precise considerazioni, appaiono insuperabili nel confermare la diagnosi di carcinoma primitivamente polmonare formulata dai medici curanti in due diversi sedi (tra cui una autorevole come la clinica Pneumologica Università di Milano).

I CTU hanno ribadito le loro considerazioni anche in replica alle osservazioni dei CTP con argomentazioni del tutto esaustive e convincenti (cfr. pag. 5-10 delle repliche).

Si osservi che a fronte della diagnosi di carcinoma primitivamente polmonare formulata dai medici e confermata dai CTU all’esito dell’esame dei dati clinici e strumentali esaminati, i CTP delle parti si sono limitati a indicare con riferimento a singoli elementi di valutazione presi in esame dai CTU (con riferimento ad esempio aspetto radiologico localizzazione delle metastasi linfonodali , versamento pericardico) la compatibilità con valutazione alternative rispetto a quelle espresse dai CTU, ma non sono stati in grado di sostenere, mettendo insieme le criticità riscontrate che le medesime consentano, complessivamente valutate, di formulare ipotesi alternative alla primitività polmonare e indicare quale possa essere la alternativa primitività del tumore.

I CTP non sono in grado di ipotizzare, facendo riferimento alle risultanze agli atti quali siano gli elementi che in modo concorde consentano, complessivamente valutate, di individuare quale sia una attendibile diversa primitività del tumore, si da poter collocare le valutazione espresse dai CTP nell’ambito di una apprezzabile analisi clinico strumentale non riconducendole unicamente al loro ruolo di parte.

Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento alla ipotizzata riconducibilità della neoplasia in discussione all’adenocarcinoma la cui correlazione con il tabagismo sarebbe meno significativa e in particolare all’adenocarcinoma micropapillare, caratterizzato da andamento aggressivo e indipendenza eziologica dal tabagismo.

Mentre i CTU hanno avuto modo di spiegare che anche in relazione all’adenocarcinoma sussiste una correlazione con l’assunzione di tabacco (così come risulta dalle stesse deduzioni di parte BAT nella comparsa conclusionale pag 56), quanto all’ipotesi dell’adenocarcinoma micropapillare, essa rappresenta una mera congettura posto che le caratteristiche cliniche della neoplasia riscontrate nello S. possono essere l’espressione di una malattia allo stadio terminale (cfr pag 20 relazione peritale e pag. 18 repliche dei CTU) osservandosi che appare del tutto singolare che un forte tabagista come lo S. che ha fumato per 40 anni circa 30 sigarette al giorno (e quindi quasi un milione di sigarette) abbia sviluppato non già una neoplasia polmonare, ovvero una patologia il cui nesso causale con l’assunzione di tabacco è ormai riconosciuto, ma una adenocarcinoma micropapilare.

Quanto alle deduzioni svolte dai CTP che la primitività polmonare avrebbe potuto essere accertata e supportata con altri strumenti (ricerca del TTF-1 o pet total body), non si può che considerare che tale accertamento non è stato operato e che non sono più possibili supplementi di indagini posto che il soggetto è deceduto; ciò detto non può sostenersi che sulla base del materiale clinico e strumentale in atti non possa essere operata una motivata e attendibile valutazione sulla primitività polmonare facendo ricorso a una criteriologia clinico strumentale complessiva (cfr pag. 11 CTU), così come hanno fatto i CTU.

D) I CTP hanno poi evidenziato la predominanza del ruolo del fumo quale fattore determinante il carcinoma broncogeno sottolineando come esso sia una verità incontrovertibilmente acquisita dall’esperienza e dalla letteratura mondiale da oltre 30 anni. (cfr pag 16 rel peritale).

Hanno evidenziato che gli elementi probatori di tale nesso sono il primo di ordine epidemiologico (osservando la straordinaria prevalenza dell’abitudine al fumo nei soggetti che sviluppano cancro al polmone e la straordinaria frequenza di cancro al polmone tra i fumatori rispetto ai non fumatori); ulteriormente i CTU hanno osservato che tale nesso è stato dimostrato anche sotto il profilo dei meccanismi oncogenetici sia su modelli sperimentali che nell’uomo. “Sono state così riconosciute numerose sostanze contenute o liberate dalla combustione del tabacco e dei suoi involucri commerciali (idrocarburi aromatici policiclici, nitrosamine, radicali liberi) dotate di un potere oncogenetico diretto, singolarmente o in associazione tra loro ovvero di un ruolo favorente (fenoli e aldeidi) sulla trasformazione neoplastica (cfr pag 17 rel peritale) . I CTU hanno avuto modo di illustrare che “sono stati altresì delucidati i meccanismi molecolari di tale azione che coinvolge, con un processo tipicamente multistep, tipico dell’oncogenesi- l’induzione/derepressione di oncogeni, induzioni di mutazione cromosomiche, ridotta espressione di geni soppressori o regolatori della crescita cellulare, interferenza con i fenomeni di proliferazione, differenziazione, apostosi” (cf pag 17 rel peritale).

Sul punto del resto non è il caso di insistere proprio perchè le avvertenze imposte dal legislatore non sono altro che la presa d’atto di tale rischio e potenzialità lesiva.

Nel caso di specie i CTU hanno poi evidenziato come non risultino altri potenziali elementi di rischio cancerogeno collegati allo stile di vita del de cuius attesa la attività lavorativa di impiegato spiegata dal de cuius, sottolineando comunque come altri fattori di rischio (dieta alimentare, inquinamento che sono indicati dai CTP dei convenuti come ugualmente collegati al cancro) per quanto non vi siano elementi per ritenerli sussistenti nel caso de quo sono assai meno importati rispetto all’abitudine tabagica nella genesi del carcinoma broncogeno (pag 20 e pag 21 rel peritale).

Quanto all’eventuale predisposizione genetica o familiarità – argomento su cui le parti convenute hanno posto l’attenzione, anche all’esito della produzione documentale del certificato di morte del padre dello S. che, smentendo quanto riferito dai testi di cui sopra si è detto, comprova che il medesimo è morto all’età di 52 anni – si deve osservare che risultando la norma di riferimento per apprezzare il nesso causale, quella di cui all’art. 41 c.p, si deve rilevare che “il concorso di cause preesistenti e sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione o omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione od omissione e l’evento.

Al riguardo i CTU hanno avuto modo di meglio illustrare a pag 18 della relazione peritale cui si rinvia che è pacifico che anche nei tumori in cui è evidente e caratterizzata la derivazione causale da specifici fattori ambientali a questi se ne possono aggiungere altri e con tutti concorrono anche due importanti variabili rappresentate dalla predisposizione genetica e dalla reattività del sistema immunitario, a sua volta in parte geneticamente determinata; peraltro per quanto sopra detto tale corredo genetico, per quanto sopra detto, non è idoneo a far venire meno il nesso causale con l’assunzione di tabacco e la patologia oncologica polmonare di cui si discute.

Deve pertanto ritenersi sussistente il nesso causale fra l’attività di tabagista dello S. e la neoplasia polmonare dallo stesso sviluppata.

In tema di nesso causale, si richiama la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha sottolineato che in tema di nesso causale con riferimento alla responsabilità civile il criterio cui ci si deve attenere e quello del preponderanza dell’evidenza e del più probabile che non (Cass 14759/2007 e 975/2009) sottolineandone la differenza rispetto al giudizio penale (cfr Cass. 10741/2009 e 10285/2009).

Nella valutazione del criterio di probabilità e di accertamento del nesso eziologico il criterio epidemiologico risulta non solo possibile ma doveroso. Si richiamano al riguardo le numerose sentenze della Corte di Cassazione in materia di malattia professionali non tabellate (in relazione alle quali non vige il criterio di presunzione legale previste dalle tabelle delle malattie professionali) che hanno rimandato agli studi epidemiologici al fine di stabilire il nesso causale fra una determinata esposizione lavorativa e la malattia sviluppata (cfr cass. 20665/2005, 8073/2004, 3227/2011).

E) I CTU hanno poi evidenziato, venendo a distinguere l’efficacia causale dell’assunzione di tabacco distinguendo fra quella avvenuta dal 1965 al 2004, quella avvenuta tra il 1965 e il 1991 e quella avvenuta tra il 1991 e 2004.

Hanno evidenziato come la durata di esposizione al fumo è il fattore più rilevante nel definire il rischio individuale di sviluppare un carcinoma broncogeno, poiché ‘incidenza (rischio assoluto) sale in base alla quarta quinta potenza della durata di esposizione.” “ogni periodo di esposizione ha un ruolo analogo nel rischio cumulativo di tumore al polmone” (ovvero come viene spiegato anche nelle repliche, pag 23 ”ogni anno di fumo ha, lo stesso rilievo con un esponente 3-4 sulla successiva incidenza di tumore al polmonare) evidenziando che i 26-27 anni in cui lo S. ebbe a fumare prima della entrata in vigore della norma sono per ciò molto più rilevanti dei 13-14 anni del periodo successivo (pag 24 rel peritale) che il ruolo dei primi 26-27 anni di esposizione è circa 20 volte più rilevante rispetto a quello dei successivi 13-14 anni.

Quanto al rischio degli ex fumatori, e quindi ipotizzando che lo S. avesse smesso di fumare nel 1991, la stima del medesimo è stato ulteriormente trattato a pag 25 delle repliche.

La stessa letteratura citata a confutazione da parte di Philip Morris, a pag 22 della conclusionale, ovvero i dati riferiti dallAIRC secondo cui “dopo 10 anni la mortalità per cancro al polmone si dimezza rispetto a quella di chi continua a fumare”, evidenziano che la mortalità si dimezza ma non viene annullato l’effetto cancerogeno delle precedenti assunzioni.

Si ricorda che in termini di nesso causale la norma di riferimento ai fini di apprezzare il nesso causale fra una determinata condotta e l’evento è il disposto di cui all’art 41 cp secondo cui “il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole non esclude il rapporto di causalità fra l’azione od omissione e l’evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento.”

Peraltro il quesito ha voluto impostare il nesso causale con riferimento ai due periodi distinti (intero periodo) e periodo precedente al 1991, al fine di assumere ogni utile elemento di valutazione al riguardo, pur nella consapevolezza che vi è un altro fattore, richiamato da parte attrice nell’atto di citazione a pag. 7 , e del resto ben noto in letteratura, che viene in rilievo al riguardo ovvero quello della assuefazione.

La stessa pluralità dei metodi ogni giorno proposti e messi a punto per smettere di fumare evidenziano che nessuno di essi risulta significativamente efficace evidenziano la difficoltà del consumatore medio a superare la assuefazione da fumo.

Discende da tale argomentazione che l’efficacia dell’avviso e la sua idoneità a responsabilizzare il consumatore con riferimento ai rischi del fumo è diversa se riferita a un soggetto che assume tabacco da un tempo significativo rispetto al soggetto che non ha mai fatto uso.

Questi essendo gli elementi di valutazioni offerti dalla CTU, non può dubitarsi del nesso causale fra l’attività di assunzione di tabacco messa in opera prima del 1991 e l’evento morte.

Si richiamano anche a questo proposito le argomentazioni sopra svolte in tema di nesso nesso causale in sede civile.

F – A fronte dell’inquadramento sopra operato della responsabilità in discorso come responsabilità ex art 2050 c.c. e delle risultanze in termini di nesso causale, compete a all’esercente l’attività pericolosa, comprovare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Come si è detto sopra, rientra in tale onere la prova circa l’informazione e l’avvertenza del carattere letale dell’assunzione di tabacco; tale informazione risulta apposta nei pacchetti di sigarette solo dal 1991.

Anche a voler ritenere che sarebbe idonea ad escludere la responsabilità la acquisizione di tale carattere nocivo assunta aliunde (argomento non completamente condivisibile perchè all’avvertimento apposto dal produttore si può collegare una caratteristica di inequivocabilità, perentorietà e deterrenza più spiccata), si deve osservare che prima del 1991,, per quello che qui interessa, nella seconda metà degli anni 60, allorchè lo S. iniziò la pratica del fumo, erano ampiamente conosciuti gli effetti negativi sulla salute umana; ciò non può dirsi con riferimento al rischio specifico cancerogeno, dovendosi osservare che è tutto da dimostrare (e l’onere probatorio sul punto è in capo alle convenute) che tale conoscenza fosse generalizzata ed acquisita a tutte le fasce di popolazione, indipendentemente dalle fasce di età, dal livello culturale e sociale.

Si consideri che la diffusione di informazioni circa il rischio cancerogeno dell’assunzione del fumo coesiste, sovente, con argomentazioni, di cui si sono avvalse anche le odierne difese dei convenuti, tese a sminuire la valenza degli studi epidemiologici quale argomento di prova del nesso causale fra fumo e cancro al polmone e a minimizzare la rilevanza del nesso causale tra l’assunzione di tabacco e la contrazione del cancro al polmone, argomentazioni la cui attitudine disorientate nel grande pubblico non può essere ritenuta insignificante prima del 1991 quando tale rischio fu certificato incontrovertibilmente dalla apposizione degli avvisi sulle confezioni di tabacco.

G) Rimane da esaminare la questione circa la configurabilità di un concorso nell’evento di danno della condotta dello S. che ebbe a continuare la pratica del fumo anche dopo il 1991, cui, sulla base di quanto argomentato dai CTU, si deve attribuire un contributo causale, seppure meno significativo rispetto al contributo causale apportato dal periodo precedente.

Al riguardo si deve fare riferimento alla predominanza dell’apporto causale del periodo precedente al 1991 e considerando che la assuefazione indotta dal fumo, pur non annullandola, ha inciso negativamente sulla libera determinazione dello S. in relazione all’assunzione di tabacco per il periodo successivo.

Valutati tali elementi, facendo riferimento ai criteri di cui all’art. 1227 c.c, ritiene questo Giudice che all’evento di danno abbia concorso nella misura che si stima nel 20% la condotta dello S. che ebbe a continuare nell’assunzione di fumo pur dopo il 1991.

H) Prive di pregio sono poi i richiami operati da BAT (con le relative eccezioni, svolte anche da Philip Morris, del tutto tardivamente nella comparsa conclusionale) alle norme previste in materia di responsabilità del produttore dal codice del consumo che attiene alla distribuzione di prodotti difettosi e pericolosi in quanto difettosi, non già all’ipotesi in cui come nel caso la distribuzione avvenga per un prodotto pericoloso con riferimento all’uso normale che se ne fa non perchè difettoso.

I) Quanto alla domanda svolta nei confronti della Philip Morris Italia, a fonte delle contestazioni dalla medesima svolte con riferimento alla inesistenza di proprie responsabilità, essendo la odierna società costituita solo in data 2001, parte attrice nella memoria 183 VI co n.1 non contesta tale assunto, né indica profili di responsabilità per il periodo precedente.

In relazione a detto limitato periodo, in cui la commercializzazione avveniva con l’indicazione della nocività, nessun significativo apporto causale con riferimento alla neoplasia può essere ritenuto in capo a detta società.

L) L’apporto causale che viene quindi in rilievo è quello riferibile alla commercializzazione e distribuzione ad opera dei Monopoli di Stato fino al 1991 e che ha esplicato i propri effetti negativi in relazione alla assuefazione indotta anche per un significativo periodo successivo.

Posto che, come ampiamente argomentano le parti con il D. Lvo 9.7.1998 è stato istituito L’ETI Ente Tabacchi Italiano spa cui sono state assegnate le attività produttive e commerciali relative al tabacco già proprie di AAMS, si tratta di esaminare se, sulla base del dettato legislativo, delle obbligazioni risarcitorie attinenti alla attività assunta da ETI debbano rispondere AAMS o BAT avente causa di ETI.

Fermo restando che non è in discussione il fatto che non può parlarsi, con riferimento a tale vicenda di una successione a titolo universale, posto che l’AAMS ha continuato ad esistere così come argomentano le parti, sicchè nelle cause pendenti all’epoca dell’istituzione dell’ETI sul piano processuale doveva farsi riferimento al disposto di cui all’art 111 cp, si tratta di esaminare il tenore del disposto legislativo, al fine di accertare sul piano sostanziale quanto previsto dal legislatore.

Al riguardo, viene in rilievo ill disposto di cui all’art 3 del D. Lvo prevede che “L’Ente è titolare dei rapporti attivi e passivi nonché dei diritti e dei beni afferenti le attività produttive e commerciali già attribuite all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato”.

Sul punto ritiene questo giudice (conformemente a quanto ritenuto da Corte Appello Roma 1015/2005 e, per quanto consta a questo Giudice Sent 399/2005 nella causa RG 2528/2001 da Tribunale Brescia) che non facendosi distinzione in tale testo fra rapporti passivi ed attivi discendenti da obbligazione contrattuali e rapporti passivi ed attivi nascenti da obbligazioni extracontrattuali, che tutte le obbligazioni nascenti da tali rapporti afferenti alle attività produttive e commerciali già attribuita all’AAMS siano di comeptenza della Eti e quindi della BAT.

Si consideri che il tenore letterale non presta alcun fianco all’interpretazione che distingue tra obbligazioni contrattuali e obbligazioni extracontrattuali, osservandosi che non possono trarsi argomenti di segno contrario dagli articoli successivi di tale norma, che attengono alla dotazione per il funzionamento dell’Ente.

Si consideri che, mentre BAT non pone in discussione di essersi assunti i rapporti obbligatori facenti capo alla AAMS alle attività pregresse di produzione e commercializzazione di tabacco, anche dalle obbligazione contrattuali possono derivare debiti futuri e illiquidi e che anche dei medesimi non vi sono disposizioni nei fondi di dotazione e ciononostante non si discute che i medesimi competano ad ETI.

M) Venendo al quantum risarcitorio, andrà riconosciuto agli odierni attori il danno da perdita del rapporto parentale, inteso come pregiudizio alla propria vita derivante dalla perdita affettiva del congiunto in tutte le sue componenti relazionali e di sofferenza; facendosi riferimento alle tabelle del tribunale di Milano, considerata l’età del de cuius, l’età dei soggetti sopravvissuti, considerata che possono contare su una pluralità di rapporti parentali ancora in essere , considerata la coabitazione risulta comprovata solo per i figli maschi, risultando la S. V. risiedere fuori dal nucleo familiare, le seguenti somme: Euro 270.000,00 a favore di C. R., moglie convivente del de cuius, di anni 54 all’epoca dei fatti; Euro 270.000, per ciascuno dei figli maschi risultanti conviventi rispettivamente di anni 30, ma non autonomo per i problemi documentati sub 7 e 19 C.; Euro 200.000 per la figlia, di anni 28 non più convivente.

Deve, poi essere riconosciuto, il danno da invalidità temporanea in capo allo S. e trasmesso iure herditario agli odierni attori.

Considerato che il medesimo si deve determinare con riferimento all’arco temporale che fa alla data del 25.10.2004, data in cui fu ricoverato presso la Unità di Medicina operativa, fino all’exitus, avvenuto il 23.11.2004 e che in ragione della peculiarità delle circostanze e alla grave sofferenza anche psichica, evidentemente connessa alla condizione venutasi a creare e alla consapevolezza dell’imminente morte, si liquidda il medesimo, discostandosi dagli usuali criteri del Tribunale di Milano, nella somma di Euro 60.000,00.

Nessun danno biologico può riconoscersi jure hereditario agli odierni attori in quanto il medesimo presuppone la permanenza in vita del soggetto con le menomazioni incidenti sulla integrità psicofisica del soggetto.

Nessun danno patrimoniale risulta comprovato in causa, non avendo gli attori allegato alcuna produzione al riguardo, ad eccezione degli esborsi per le esequie comprovate nella misura di Euro 4.435,00 (doc. 8 e 9).

Gli importi sopra riconosciuti, ammontanti ad Euro 970.000,00 quanto al danno da perdita del rapporto parentale e alla voce di danno sopra riconosciuto jure hereditario e ad Euro 2.500,00 quanto al danno patrimoniale devono essere rideterminati nella somma di Euro 776.000,00 ed Euro 3.548,00 per tener conto del ritenuto concorso ex art 1227 c.c. nella somma di Euro.

La somma definitivamente determinata, liquidata in valore attuale andrà devalutata al momento del sinistro e rivalutata con applicazione degli interessi legali secondo il criterio di cui a Cass. SSUU 1712/1995 fino alla presente sentenza e interessi nella misura legale dalla presente sentenza all’effettivo saldo.

In relazione all’esito della causa vanno regolate le spese di lite: BAT dovrà essere condannata al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice che si liquidano, ex DM 55/2014, come da dispositivo; in ragione della peculiarità della questione relativa alla legittimazione passiva dei Monopoli, si compensano interamente le spese di lite con riferimento alla domanda svolta dagli attori nei confronti dei Monopoli di Stato.

Devono essere, infine poste a carico di parte attrice le spese di lite della convenuta Philip Morris Italia spa che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della marginalità della posizione e del carattere seriale delle proprie difese, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, X Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1) Condanna BAT ITALIA SPA (già Ente Tabacchi ETI spa) a pagare agli attori la somma di Euro 776.000,00 per i titoli di cui alla parte motiva, liquidati in valore attuale, che andranno devalutati al momento del sinistro, e rivalutati secondo l’indice Istat costo vita con maggiorazione di interessi nella misura legale secondo i criteri di calcolo enunciati da Cass. SSUU 1712/1995 dalla data del sinistro alla presente sentenza e interessi nella misura legale sulle somme risultanti, dalla presente sentenza al saldo oltre al pagamento dell’importo di Euro 3.548,00 per gli esborsi funerari rivalutato secondo gli indici Istat costo vita con maggiorazione di interessi, secondo lo stesso criterio di calcolo, dalla data degli esborsi alla data della presente sentenza e interessi nella misura legale sulla somma complessivamente risultante dalla data della presente sentenza all’effettivo saldo

2) Condanna BAT Italia Spa al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite che si liquidano, tenuto conto del valore e della natura della causa e dello sforzo defensionale spiegato in Euro 18.000,00 per compensi, Euro 458,oo per spese, oltre rimborso spese generali, oltre Iva e cpa come per legge.

3) Condanna BAT Italia spa al pagamento delle spese di CTU così come liquidate in corso di causa, con regolazione di quanto eventualmente corrisposto da parte attrice

4) dichiara l’integrale compensazione delle spese di lite con riferimento alla domanda svolta da parte attrice nei confronti di AAMS

5) condanna gli attori al pagamento delle spese di lite sostenute da Philip Morris Italia srl che si liquidano nella misura di Euro 10.695,00 oltre rimborso spese generali, oltre Iva e cpa come per legge.

Così deciso in data 11 luglio 2014 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Milano.

il Giudice
Dott. Stefania Illarietti

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