In ipotesi di danno cagionato da operatore sanitario in struttura ospedaliera a chi va domandato il risarcimento del danno?
In ipotesi di danno cagionato da operatore sanitario in struttura ospedaliera a chi va domandato il risarcimento del danno?
Il soggetto può scegliere diverse vie:
- può agire nei confronti di entrambi, sia della struttura sanitaria che del medico;
- può agire a titolo di responsabilità contrattuale solo nei confronti del medico;
- può citare in giudizio esclusivamente la struttura sanitaria.
Se la vittima cita in giudizio solo la struttura sanitario questa può agire in rivalsa verso il medico?
Due sono i modelli teorici cui far riferimento:
- l’art. 1228 c.c. che prevede la responsabilità del debitore per fatto degli ausiliari. Si tratta di responsabilità diretta e per fatto proprio, poiché la struttura risponde dei fatti commessi dal dipendente come se fossero proprio dell’ente.
- l’art. 2049 c.c. che presuppone un rapporto di preposizione tra committente e dipendente. Il terzo danneggiato non ha alcun rapporto con il committente. Il fondamento logico- giuridico risiede nel rafforzamento delle garanzie patrimoniali accollando il rischio di impresa a colui che si serve dell’attività altrui.
Il committente risponde per fatto proprio?
Assolutamente no, perché il terzo danneggiato non ha alcun rapporto pregresso con lui essendo obbligato il committente esclusivamente per un fatto altrui.
Come funziona l’azione di rivalsa?
Nel caso di cui all’art. 2049 c.c. il committente ha azione di rivalsa per l’intero nei confronti del soggetto che ha materialmente cagionato il danno. Non si applica l’art. 2055 c.c. sulla solidarietà in quanto la responsabilità è per fatto altrui. Tutta la colpa ricade sul dipendente, autore materiale del fatto, dunque, gravato interamente del risarcimento.
Nell’ipotesi di cui all’art. 1228 c.c. trattandosi di responsabilità per fatto proprio la colpa, dunque, il risarcimento, viene ripartito proporzionalmente tenuto anche conto delle conseguenze che sono derivate dalla propria azione o omissione.
Quale modello si applica in ipotesi di responsabilità medica?
In ambito medico il riferimento è all’art. 1228 c.c. Il fatto del medico non è illecito aquiliano, ma attuazione dell’obbligazione assunta dalla struttura nei confronti del paziente.
In relazione all’azione di rivalsa concorrono sia l’art. 2055 c.c. che il 1298 c.c. che prevedono una presunzione di pari colpa ove non venga dimostrato un diverso apporto causale e psicologico. Il medico è interamente responsabile se ha agito con dolo oppure in caso di grave devianza, imprevedibile e improbabile.
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