Cosa bisogna sapere su consenso informato e responsabilità medica
Secondo il primo comma dell’articolo 32 della Costituzione del nostro Paese, la salute viene tutelata dalla Repubblica come un diritto fondamentale dell’individuo, oltre che come interesse della collettività. Tuttavia, lo stesso articolo al secondo comma segnala che nessuna persona può essere obbligata a sottoporsi a un trattamento sanitario specifico, se ciò non è imposto da una disposizione di legge. Il nostro ordinamento, pertanto, si basa su due principi inviolabili, bilanciati direttamente dalla Costituzione: da un lato c’è il diritto alla salute, ma dall’altro lato c’è il diritto alla libertà personale, sancito dagli articoli 13 e seguenti. Ciò vuol dire che ai cittadini deve essere assicurata la possibilità di decidere se sottoporsi a determinate cure mediche oppure no. Come si è visto, però, ci sono alcune circostanze in cui le cure in questione sono obbligatorie per legge: è il caso, per esempio, delle vaccinazioni.
La volontà del paziente
La manifestazione di volontà del paziente, però, non può essere ritenuta sempre valida dal punto di vista legale: affinché ciò sia possibile occorre che venga espressa con la consapevolezza degli effetti, delle finalità, dei rischi, delle modalità e delle caratteristiche del trattamento sanitario che deve essere applicato. Il paziente, inoltre, deve mostrare di essere consapevole delle eventuali carenze strumentali della struttura sanitaria, delle possibili alternative terapeutiche all’intervento e delle conseguenze che il consapevole rifiuto delle curepuò innescare.
Ai sensi della legge n. 145 del 2001, l’obbligo in questione è in capo al medico che viene chiamato a eseguire l’intervento o il trattamento: sempre a lui spetta il compito di ottenere il consenso informato (o il dissenso informato, in caso di risposta negativa) del paziente prima che il trattamento venga iniziato. In caso contrario, la sua responsabilità medica può far scaturire conseguenze sul piano legale.
Come deve essere prestato il consenso informato
Secondo la giurisprudenza, per poter essere valido dal punto di vista legale il consenso che viene prestato dal paziente deve essere personale, attuale, legale, manifesto, libero e consapevole. Il consenso deve essere personale, il che vuol dire che deve essere manifestato direttamente dalla persona a cui il trattamento è destinato, dal momento che spetta a lei la titolarità del bene giuridicamente protetto; deve essere attuale, poiché non può che essere contestuale rispetto al trattamento che sta per essere praticato; deve essere legale, e quindi non contrario al buon costume e all’ordine pubblico; deve essere manifesto, dal momento che va espresso in maniera inequivocabile e chiara; e, infine, deve essere libero e consapevole, il che significa che il soggetto che lo esprime deve poter essere ritenuto capace giuridicamente, con un’età adatta e in grado di intendere e di volere.
La forma del consenso
Per quel che concerne la forma del consenso informato, a differenza di ciò che si potrebbe essere portati a immaginare non è previsto alcun obbligo relativo a una possibile sua acquisizione per iscritto; il consenso, dunque, è efficace e valido anche nel caso in cui venga prestato a voce dal paziente. La legge, tuttavia, prevede anche dei casi in cui il consenso non può che essere scritto: per esempio per un prelievo per la donazione di sangue, per una interruzione volontaria di gravidanza, per una attività trasfusionale, per un trapianto di rene tra persone viventi, per una rettificazione relativa ad attribuzione di sesso, per una procreazione assistita medicalmente o per una sperimentazione clinica di medicinali destinati a esseri umani.
Nella maggior parte dei casi, insomma, c’è libertà a proposito della forma di acquisizione del consenso, anche se sempre più spesso le strutture sanitarie e i medici adottano la prassi di far sottoscrivere un modulo apposito ai pazienti: all’interno di tale modulo sono riportate tutte le informazioni che riguardano il trattamento sanitario che sta per essere applicato. In questo modo, si può essere certi di non incappare in ripercussioni legali.
Naturalmente, il medico non è obbligato ad acquisire il consenso informato del paziente nel caso in cui ci sia bisogno di un intervento urgente da effettuare nel minor tempo possibile, se il tempo necessario per ottenere il consenso può pregiudicare la salute del paziente stesso in maniera irrimediabile.
Per ottenere ulteriori chiarimenti a proposito del consenso informato e della responsabilità medica è possibile contattare lo studio legale dell’Avvocato Sergio Armaroli, avendo la certezza di poter contare su informazioni precise e dettagliate.
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