Coppie di fatto diritti, unione civile, convivenza
Cosa sono le coppie di fatto? Sono coppie che convivono senza il vincolo del matrimonio, possono essere etero o omesessuali ,volersi bene non è una questione di sesso !!
UNIONI CIVILI
Sono cause impeditive per la costituzione dell’unione civile tra
persone dello stesso sesso:
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a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale
o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso;
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b) l’interdizione di una delle parti per infermita’ di mente; se
l’istanza d’interdizione e’ soltanto promossa, il pubblico ministero
puo’ chiedere che si sospenda la costituzione dell’unione civile; in
tal caso il procedimento non puo’ aver luogo finche’ la sentenza che
ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;
primo comma, del codice civile; non possono altresi’ contrarre unione
civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e
la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo
87;
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d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o
tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con
l’altra parte; se e’ stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero
sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura
cautelare la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso
sesso e’ sospesa sino a quando non e’ pronunziata sentenza di
proscioglimento.
Particolare attenzione merita il tema dell’eredità in caso di decesso di uno dei partner. In generale infatti, per i diritti di successione la Legge Cirinnà distingue le due fattispecie tra
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le unioni civili tra persone dello stesso sesso
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conviventi di fatto omosessuali ed etero sessuali.
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Assistenza sanitaria o penitenziaria: il convivente ha diritto di diventare tutore o amministratore di sostegno se il partner è disabile e ha diritto all’assistenza ospedaliera, acquisendo voce in capitolo per quanto riguarda i trattamenti terapeutici e ha diritto alle visite in carcere se il convivente viene arrestato.
Incidente mortale Risarcimento danni: in caso di morte del partner per incidente, infortuno sul lavoro o fatto illecito altrui, il convivente ha diritto al risarcimento danni, al pari di un coniuge. Ma solo se la convivenza è stabile. In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennita’
indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile devono
corrispondersi anche alla parte dell’unione civile.
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La prescrizione rimane sospesa tra le parti dell’unione civile.
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All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano
le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice
civile, nonche’ gli articoli 116, primo comma, 146, 2647, 2653, primo
comma, numero 4), e 2659 del codice civile.
Le unioni civili sono vicine a un legale matrimoniale, pertanto il partner superstite ha diritto alla cd. Legittima, al pari di una coppia civilmente sposata. In particolare l’eredità è divisa nel seguente modo:
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50% al partner superstite
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50% ad eventuali figli
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. L’unione civile puo’ essere impugnata dalla parte il cui
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consenso e’ stato estorto con violenza o determinato da timore di
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eccezionale gravita’ determinato da cause esterne alla parte
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Puo’ essere altresi’ impugnata dalla parte il cui consenso e’ stato
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dato per effetto di errore sull’identita’ della persona o di errore
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essenziale su qualita’ personali dell’altra parte. L’azione non puo’
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essere proposta se vi e’ stata coabitazione per un anno dopo che e’
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cessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero
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sia stato scoperto l’errore. L’errore sulle qualita’ personali e’
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essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell’altra parte,
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si accerti che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso se le
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avesse esattamente conosciute e purche’ l’errore riguardi:
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a) l’esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da impedire
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lo svolgimento della vita comune;
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b) le circostanze di cui all’articolo 122, terzo comma, numeri 2),
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3) e 4), del codice civile.