Contratti contratti obbligazioni cause avvocato esperto bologna
La contrattualistica commerciale è una delle aree di mio maggior interesse.
Contratti
La contrattualistica commerciale è una delle aree di mio maggior interesse. Nel corso della mia carriere ho redatto e negoziato condizioni generali di vendita e di garanzia, contratti di distribuzione, agenzia, joint-venture commerciali, outsourcing, licenza di software, accordi quadro, appalti di servizi, sub-fornitura. Contratti Contratti
L’assistenza contrattuale ad imprese e soggetti privati è tesa ad evitare soprattutto contenziosi futuri e comunque a dare efficaci strumenti giuridici di chiarezza e tutela in possibili futuri contenziosi tra le parti. Contratti La contrattualistica commerciale è una delle aree di mio maggior interesse. Nel corso della mia carriere ho redatto e negoziato condizioni generali di contratto nel settore automotive (es. noleggio auto lungo termine, vendita auto usate etc.); condizioni generali di vendita e di garanzia, contratti di distribuzione,
Contratti
L’avvocato Sergio Armaroli offre servizi di consulenza legale per la predisposizione della contrattualistica sia aziendale che privata, avendo a mente che la corretta e precisa redazione delle clausole contrattuali è il miglior modo per ridurre il rischio di insorgenza di vertenze tra le parti legate alla interpretazione e/o esecuzione del contratto. Lo Studio offre inoltre consulenza ed assistenza legale in sede di contenzioso tra le parti contrattuali, studiando le strade percorribili per la tutela del Cliente e quale tra queste risulta la più opportuna, nell’ottica del rapporto costi/benefici e delle possibilità di realizzo.
Diritto civile
per la tutela del Cliente tengono in forte considerazione la specificità della situazione e vengono sempre condivise con il Cliente, adottando trasparenza nell’illustrazione del rapporto costi/benefici, nonché del preventivo di spesa.
Contratti
La contrattualistica commerciale è una delle aree di mio maggior interesse.,
Contratti
CONSULENZA ALLE SOCIETA’ IN AMBITO NAZIONALE E INTERNAZIONALE: Consulenza e assistenza nella contrattualistica (contratti di distribuzione, joint venture, partnership; associazioni in partecipazione ecc); redazione contratti commerciali, compravendita internazionale, fornitura e subfornitura, agenzia, franchising, trasporto, appalto; Affianchiamo le imprese fin dalle prime fasi di trattativa e negoziazione con i partner commerciali stranieri e predisponiamo tutti gli accordi (commerciali e non) necessari ad operare evitando rischi e conseguenze indesiderate; problematiche relative all’import export;
Diritto immobiliare
Mi occupo di operazioni di acquisizione e vendita di complessi immobiliari, residenziali ed industriali, e centri commerciali. Assisto clienti per la redazione e negoziazione di contratti di compravendita, costituzione di diritti reali e garanzie reali. Negli ultimi anni ho seguito alcune tra le principali operazioni di acquisizione di centri commerciali ed immobili ad uso logistica. Una tipica operazione di acquisto e vendita di immobili commerciali coinvolge diverse parti, ognuna delle quali necessita di rappresentanza legale indipendente. Aiuta a negoziare il contratto di acquisto e di vendita, che generalmente regolerà la transazione stessa. Conduce anche una dettagliata analisi di due diligence della proprietà.
Mi occupo da anni di ogni aspetto riguardante i rapporti civilistici tra imprese e soggetti individuali. Contrattualistica, risarcimenti, rapporti commerciali, diritti successori e di famiglia. In ambito commerciale ho acquisito notevole esperienze nel campo delle energie rinnovabili, diritto tributario ed industriale, compressa la tutela dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale. In particolare la mia sede secondari a Francoforte è inserita in uno Studio specializzato in diritto industriale e di tutela della concorrenza, attraverso il quale sono in grado di fornire specializzata assistenza in questi campi.
L’assistenza contrattuale ad imprese e soggetti privati è tesa ad evitare soprattutto contenziosi futuri e comunque a dare efficaci strumenti giuridici di chiarezza e tutela in possibili futuri contenziosi tra le parti.
Diritto civile
Mi occupo da anni di ogni aspetto riguardante i rapporti civilistici tra imprese e soggetti individuali. Contrattualistica, risarcimenti, rapporti commerciali, diritti successori e di famiglia. In ambito commerciale ho acquisito notevole esperienze nel campo delle energie rinnovabili, diritto tributario ed industriale, compressa la tutela dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale.
Nel corso della mia carriere ho redatto e negoziato condizioni generali di contratto nel settore automotive (es. noleggio auto lungo termine, vendita auto usate etc.); condizioni generali di vendita e di garanzia, contratti di distribuzione, agenzia, joint-venture commerciali, outsourcing, licenza di software, accordi quadro, appalti di servizi, sub-fornitura.
Disposizioni preliminari
Art. 1321.
Nozione.
Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Per approfondimenti leggi la guida sul contratto.
Art. 1322.
Autonomia contrattuale.
Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
Art. 1323.
Norme regolatrici dei contratti.
Tutti i contratti ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare , sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo.
Art. 1324.
Norme applicabili agli atti unilaterali.
Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 28 giugno 2009, n. 14864 in Altalex Massimario.
Capo II
Dei requisiti del contratto
Art. 1325.
Indicazione dei requisiti.
I requisiti del contratto sono:
1) l’accordo delle parti;
2) la causa;
3) l’oggetto;
4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.
Cfr. Cassazione Civile, sez. VI-3, ordinanza 27 settembre 2017 n° 22647.
Sezione I
Dell’accordo delle parti
Art. 1326.
Conclusione del contratto.
Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.
L’accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi.
Il proponente può ritenere efficace l’accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all’altra parte.
Qualora il proponente richieda per l’accettazione una forma determinata, l’accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.
Un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.
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Art. 1327.
Esecuzione prima della risposta dell’accettante.
Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell’affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione.
L’accettante deve dare prontamente avviso all’altra parte della iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno.
Art. 1328.
Revoca della proposta e dell’accettazione.
La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l’accettante ne ha intrapreso in buona fede l’esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subìte per l’iniziata esecuzione del contratto.
L’accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell’accettazione.
Art. 1329.
Proposta irrevocabile.
Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo , la revoca è senza effetto.
Nell’ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell’affare o altre circostanze escludano tale efficacia.
Art. 1330.
Morte o incapacità dell’imprenditore.
La proposta o l’accettazione, quando è fatta dall’imprenditore nell’esercizio della sua impresa , non perde efficacia se l’imprenditore muore o diviene incapace prima della conclusione del contratto , salvo che si tratti di piccoli imprenditori o che diversamente risulti dalla natura dell’affare o da altre circostanze.
Art. 1331.
Opzione.
Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l’altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall’articolo 1329.
Se per l’accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice.
Art. 1332.
Adesione di altre parti al contratto.
Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell’adesione, questa deve essere diretta all’organo che sia stato costituito per l’attuazione del contratto o, in mancanza di esso a tutti i contraenti originari.
Art. 1333.
Contratto con obbligazioni del solo proponente.
La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata.
Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso.
Art. 1334.
Efficacia degli atti unilaterali.
Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.
Art. 1335.
Presunzione di conoscenza.
La proposta, l’accettazione , la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario , se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.
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Giurisprudenza
Art. 1336.
Offerta al pubblico.
L’offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta , salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.
La revoca dell’offerta, se è fatta nella stessa forma dell’offerta o in forma equipollente , è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia.
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Art. 1337.
Trattative e responsabilità precontrattuale.
Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.
Per approfondimenti vedi la guida sulla responsabilità precontrattuale.
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Art. 1338.
Conoscenza delle cause d’invalidità.
La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa di invalidità del contratto , non ne ha dato notizia all’altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto.
Art. 1339.
Inserzione automatica di clausole.
Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.
Art. 1340.
Clausole d’uso.
Le clausole d’uso s’intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti.
Art. 1341.
Condizioni generali di contratto.
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità , facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze , limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi , tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
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Art. 1342.
Contratto concluso mediante moduli o formulari.
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari , predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 11 maggio 2010, n. 11361 in Altalex Massimario.
Sezione II
Della causa del contratto
Art. 1343.
Causa illecita.
La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.
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Vedi voce “Causa del contratto” di AltalexPedia.
Art. 1344.
Contratto in frode alla legge.
Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa.
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Vedi voce “Contratto in frode alla legge” di AltalexPedia.
Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 20 marzo 2008, n. 7485 in Altalex Massimario.
Art. 1345.
Motivo illecito.
Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe.
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Dell’oggetto del contratto
Art. 1346.
Requisiti.
L’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.
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Art. 1347.
Possibilità sopravvenuta dell’oggetto.
Il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine è valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell’avveramento della condizione o della scadenza del termine.
Art. 1348.
Cose future.
La prestazione di cose future può essere dedotta in contratto , salvi i particolari divieti della legge.
Art. 1349.
Determinazione dell’oggetto.
Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice.
La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si può impugnare se non provando la sua mala fede. Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto è nullo.
Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento.
Sezione IV
Della forma del contratto
Art. 1350.
Atti che devono farsi per iscritto.
Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie , il diritto del concedente e dell’enfiteuta;
3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione;
5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;
7) i contratti di anticresi;
8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni;
9) i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;
10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato ;
11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;
12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;
13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge.
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Art. 1351.
Contratto preliminare.
Il contratto preliminare è nullo, se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo.
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Vedi voce “Contratto preliminare” di AltalexPedia.
Cassazione Civile, sez. II, sentenza 04 settembre 2017 n° 20707, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 26 aprile 2017 n° 10297, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 11 maggio 2010, n. 11371 in Altalex Massimario.
Art. 1352.
Forme convenzionali.
Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo.
Capo III
Della condizione nel contratto
Art. 1353.
Contratto condizionale.
Le parti possono subordinare l’efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto.
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Condizioni illecite o impossibili.
È nullo il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.
La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; se è risolutiva, si ha come non apposta.
Se la condizione illecita o impossibile è apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo l’efficacia del patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto è disposto dall’articolo 1419.
Art. 1355.
Condizione meramente potestativa.
È nulla l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell’alienante o, rispettivamente da quella del debitore.
Art. 1356.
Pendenza della condizione.
In pendenza della condizione sospensiva l’acquirente di un diritto può compiere atti conservativi.
L’acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva può, in pendenza di questa, esercitarlo, ma l’altro contraente può compiere atti conservativi.
Art. 1357.
Atti di disposizione in pendenza della condizione.
Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione.
Art. 1358.
Comportamento delle parti nello stato di pendenza.
Colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell’altra parte.
Art. 1359.
Avveramento della condizione.
La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento di essa.
Art. 1360.
Retroattività della condizione.
Gli effetti dell’avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto , salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso.
Se però la condizione risolutiva è apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica , l’avveramento di essa, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite.
Art. 1361.
Atti di amministrazione.
L’avveramento della condizione non pregiudica la validità degli atti di amministrazione compiuti dalla parte a cui, in pendenza della condizione stessa spettava l’esercizio del diritto.
Salvo diverse disposizioni di legge o diversa pattuizione, i frutti percepiti sono dovuti dal giorno in cui la condizione si è avverata.
Capo IV
Dell’interpretazione del contratto
Art. 1362.
Intenzione dei contraenti.
Nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.
Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.
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Giurisprudenza
Art. 1363.
Interpretazione complessiva delle clausole.
Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo il senso che risulta dal complesso dell’atto.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 16 aprile 2007, n. 9088, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 4 giugno 2008, n. 14788 e Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 28 giugno 2009, n. 14864 in Altalex Massimario.
Art. 1364.
Espressioni generali.
Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare.
Art. 1365.
Indicazioni esemplificative.
Quando in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto.
Art. 1366.
Interpretazione di buona fede.
Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede.
Art. 1367.
Conservazione del contratto.
Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 3 dicembre 2008, n. 28753 in Altalex Massimario.
Art. 1368.
Pratiche generali interpretative.
Le clausole ambigue s’interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso.
Nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore, le clausole ambigue s’interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell’impresa.
Art. 1369.
Espressioni con più sensi.
Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 16 aprile 2007, n. 9088 in Altalex Massimario.
Art. 1370.
Interpretazione contro l’autore della clausola.
Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s’interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro.
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Regole finali.
Qualora, nonostante l’applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l’obbligato , se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l’equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso.
Capo V
Degli effetti del contratto
Sezione I
Disposizioni generali.
Art. 1372.
Efficacia del contratto.
Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.
Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 6 luglio 2007, n. 15264 in Altalex Massimario.
Art. 1373.
Recesso unilaterale.
Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente , ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita.
E’ salvo in ogni caso il patto contrario.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 10 novembre 2008, n. 26863 in Altalex Massimario.
Art. 1374.
Integrazione del contratto.
Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità.
Art. 1375.
Esecuzione di buona fede.
Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.
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Cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza 30 ottobre 2018 n° 27441, Tribunale, Milano, sez. V, sentenza 06 marzo 2017 n° 2648, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 29 settembre 2007, n. 20592, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 13 maggio 2008, n. 11908 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 18 settembre 2009, n. 20106 in Altalex Massimario.
Art. 1376.
Contratto con effetti reali.
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata , la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.
Art. 1377.
Trasferimento di una massa di cose.
Quando oggetto del trasferimento è una determinata massa di cose , anche se omogenee, si applica la disposizione dell’articolo precedente, ancorché, per determinati effetti, le cose debbano essere numerate, pesate o misurate.
Art. 1378.
Trasferimento di cosa determinata solo nel genere.
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà si trasmette con l’individuazione fatta d’accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti . Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l’individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere.
Art. 1379.
Divieto di alienazione.
Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti , e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti.
Art. 1380.
Conflitto tra più diritti personali di godimento.
Se, con successivi contratti, una persona concede a diversi contraenti un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito.
Se nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento, è preferito quello che ha il titolo di data certa anteriore.
Sono salve le norme relative agli effetti della trascrizione.
Art. 1381.
Promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo.
Colui che ha promesso l’obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l’altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso.
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Cfr. Corte d’Appello di Roma, sez. II, sentenza 8 novembre 2007 in Altalex Massimario.
Sezione II
Della clausola penale e della caparra
Art. 1382.
Effetti della clausola penale.
La clausola, con cui si conviene che, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’adempimento , uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.
La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.
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Art. 1383.
Divieto di cumulo.
Il creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la penale , se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo.
Art. 1384.
Riduzione della penale.
La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l’ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento.
Art. 1385.
Caparra confirmatoria.
Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di danaro, o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.
Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.
Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.
Art. 1386.
Caparra penitenziale.
Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso.
In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta.
Capo VI
Della rappresentanza
Art. 1387.
Fonti della rappresentanza.
Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall’interessato.
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Vedi voce “Rappresentanza” di AltalexPedia.
Art. 1388.
Contratto concluso dal rappresentante.
Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell’interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.
Art. 1389.
Capacità del rappresentante e del rappresentato.
Quando la rappresentanza è conferita dall’interessato , per la validità del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacità di intendere e di volere avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato.
In ogni caso, per la validità del contratto concluso dal rappresentante è necessario che il contratto non sia vietato al rappresentato.
Art. 1390.
Vizi della volontà.
Il contratto è annullabile se è viziata la volontà del rappresentante. Quando però il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto è annullabile solo se era viziata la volontà di questo.
Art. 1391.
Stati soggettivi rilevanti.
Nei casi in cui è rilevante lo stato di buona o di mala fede, di scienza o d’ignoranza di determinate circostanze , si ha riguardo alla persona del rappresentante, salvo che si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato.
In nessun caso il rappresentato che è in mala fede può giovarsi dello stato d’ignoranza o di buona fede del rappresentante.
Art. 1392.
Forma della procura.
La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.
Art. 1393.
Giustificazione dei poteri del rappresentante.
Il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata.
Art. 1394.
Conflitto d’interessi.
Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d’interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
Art. 1395.
Contratto con se stesso.
È annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un’altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d’interessi.
L’impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato.
Art. 1396.
Modificazione ed estinzione della procura.
Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto.
Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall’interessato non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate.
Art. 1397.
Restituzione del documento della rappresentanza.
Il rappresentante è tenuto a restituire il documento dal quale risultano i suoi poteri, quando questi sono cessati.
Art. 1398.
Rappresentanza senza potere.
Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto.
Art. 1399.
Ratifica.
Nell’ipotesi prevista dall’articolo precedente, il contratto può essere ratificato dall’interessato , con l’osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso.
La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi.
Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono d’accordo sciogliere il contratto prima della ratifica.
Il terzo contraente può invitare l’interessato a pronunciarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s’intende negata.
La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi.
Art. 1400.
Speciali forme di rappresentanza.
Le speciali forme di rappresentanza nelle imprese agricole e commerciali sono regolate dal libro V.
Capo VII
Del contratto per persona da nominare
Art. 1401.
Riserva di nomina del contraente.
Nel momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 10 ottobre 2009, n. 23066 in Altalex Massimario.
Art. 1402.
Termine e modalità della dichiarazione di nomina.
La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all’altra parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, se le parti non hanno stabilito un termine diverso.
La dichiarazione non ha effetto se non è accompagnata dall’accettazione della persona nominata o se non esiste una procura anteriore al contratto.
Art. 1403.
Forme e pubblicità.
La dichiarazione di nomina e la procura o l’accettazione della persona nominata non hanno effetto se non rivestono la stessa forma che le parti hanno usata per il contratto, anche se non prescritta dalla legge.
Se per il contratto è richiesta a determinati effetti una forma di pubblicità , deve agli stessi effetti essere resa pubblica anche la dichiarazione di nomina, con l’indicazione dell’atto di procura o dell’accettazione della persona nominata.
Art. 1404.
Effetti della dichiarazione di nomina.
Quando la dichiarazione di nomina è stata validamente fatta, la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato.
Art. 1405.
Effetti della mancata dichiarazione di nomina.
Se la dichiarazione di nomina non è fatta validamente nel termine stabilito dalla legge o dalle parti, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari.
Capo VIII
Della cessione del contratto
Art. 1406.
Nozione.
Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta.
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Vedi voce “Cessione del contratto” di AltalexPedia.
Art. 1407.
Forma.
Se una parte ha consentito preventivamente che l’altra sostituisca a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione è efficace nei suoi confronti dal momento in cui le è stata notificata o in cui essa l’ha accettata.
Se tutti gli elementi del contratto risultano da un documento nel quale è inserita la clausola «all’ordine» o altra equivalente, la girata del documento produce la sostituzione del giratario nella posizione del girante.
Art. 1408.
Rapporti fra contraente ceduto e cedente.
Il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo.
Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente, può agire contro di lui qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte.
Nel caso previsto dal comma precedente, il contraente ceduto deve dare notizia al cedente dell’inadempimento del cessionario, entro quindici giorni da quello in cui l’inadempimento si è verificato; in mancanza è tenuto al risarcimento del danno.
Art. 1409.
Rapporti fra contraente ceduto e cessionario.
Il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento in cui ha consentito alla sostituzione.
Art. 1410.
Rapporti fra cedente e cessionario.
Il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto.
Se il cedente assume la garanzia dell’adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto.
Capo IX
Del contratto a favore di terzi
Art. 1411.
Contratto a favore di terzi.
E’ valida la stipulazione a favore di un terzo , qualora lo stipulante vi abbia interesse.
Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare.
In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 11 maggio 2009, n. 10741 in Altalex Massimario.
Art. 1412.
Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante.
Se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante, questi può revocare il beneficio anche con una disposizione testamentaria e quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne profittare, salvo che, in quest’ultimo caso, lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca.
La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente.
Art. 1413.
Eccezioni opponibili dal promittente al terzo.
Il promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto, ma non quelle fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante.
Capo X
Della simulazione
Art. 1414.
Effetti della simulazione tra le parti.
Il contratto simulato non produce effetto tra le parti.
Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma.
Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata, che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario.
Art. 1415.
Effetti della simulazione rispetto ai terzi.
La simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti , né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione.
I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti.
Art. 1416.
Rapporti con i creditori.
La simulazione non può essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato.
I creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti, e, nel conflitto con i creditori chirografari del simulato acquirente, sono preferiti a questi, se il loro credito è anteriore all’atto simulato.
Art. 1417.
Prova della simulazione.
La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato , anche se è proposta dalle parti.
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Capo XI
Della nullità del contratto
Art. 1418.
Cause di nullità del contratto.
Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’articolo 1325, l’illiceità della causa, l’illiceità dei motivi nel caso indicato dall’articolo 1345 e la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’articolo 1346.
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Art. 1419.
Nullità parziale.
La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.
La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.
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Fideiussioni conformi al modello ABI: una possibile nuova lettura, Cassazione civile, sez. II, sentenza 3 settembre 2019, n. 22044.
Cassazione Civile, sez. II, ordinanza 28 febbraio 2018 n° 4687.
Art. 1420.
Nullità nel contratto plurilaterale.
Nei contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullità del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
Art. 1421.
Legittimazione all’azione di nullità.
Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 10 ottobre 2007, n. 21141 in Altalex Massimario.
Art. 1422.
Imprescrittibilità dell’azione di nullità.
L’azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell’usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.
Giurisprudenza
Art. 1423.
Inammissibilità della convalida.
Il contratto nullo non può essere convalidato, se la legge non dispone diversamente.
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Cfr. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 09 ottobre 2017 n° 23601.
Art. 1424.
Conversione del contratto nullo.
Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 13 luglio 2017 n° 17352.
Capo XII
Dell’annullabilità del contratto
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Sezione I
Dell’incapacità
Art. 1425.
Incapacità delle parti.
Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare.
E’ parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall’articolo 428, il contratto stipulato da persona incapace d’intendere o di volere.
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Cfr. Tribunale di Torino, sez. III civile, sentenza 22 maggio 2009, n. 4011 in Altalex Massimario.
Art. 1426.
Raggiri usati dal minore.
Il contratto non è annullabile, se il minore ha con raggiri occultato la sua minore età; ma la semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiorenne non è di ostacolo all’impugnazione del contratto.
Sezione II
Dei vizi del consenso
Art. 1427.
Errore, violenza e dolo.
Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza, o carpito con dolo, può chiedere l’annullamento del contratto, secondo le disposizioni seguenti.
Art. 1428.
Rilevanza dell’errore.
L’errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall’altro contraente.
Art. 1429.
Errore essenziale.
L’errore è essenziale:
1) quando cade sulla natura o sull’oggetto del contratto;
2) quando cade sull’identità dell’oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso;
3) quando cade sull’identità o sulle qualità della persona dell’altro contraente, sempre che l’una o le altre siano state determinanti del consenso;
4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o principale del contratto.
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Giurisprudenza
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Recupero di anni scolastici: contratto annullabile per errore essenziale, Tribunale di Lecce, sez. II civile, sentenza 20 settembre 2019, n. 2902.
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