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CONSULENTI FINANZIARI LE SANZIONI CONSOB
COSA E’ LA CONSOB?
GRAZIE ALLA PREPARAZIONE E STUDIO ANCHE DI NORME CONSOB AVVOCATO PER DIFESA CIVILE, PENALE,DISCIPLINARE CONSOB CONSULENTI FINANZIARI
DA ANNI MI OCCUPO DI ASSISTENZA LEGALE ,PARERI CONSULENTI FINANZIARI IN TUTTA ITALIA,
RICEVO PRESSO IL MIO STUDIO DI BOLOGNA E ASSISTO CONSULENTI DNANZIARI IN MATERIA DEONTOLOGICA CONSOB, IN MATERIA PENALE CIVILE
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IN PIU’ LE PESANTI SANZIONI CONSOB PER CONSULENTI FINANZIARI BOLOGNA FIRENZE MILANO TRIESTE VICENZA VENEZIA
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PRIMA DI TUTTO DEVI AFIDARTI A UN AVVOCATO ESPERTO DI SANZION ICONSOB AGI CONSULENTI FINANZIARI PER INIZIARE CHIAMA L’AVVOCATO SERGIO ARMAROLI IN SECONDO LUOGO RICORDA CHE E’ UNA MATERIA ASSAI COMPLESSA
La Consob è l’organo di controllo del mercato finanziario italiano In piu’ controlla le sanzioni ai consulenti finanziari
Verifica la trasparenza e la correttezza dei comportamenti degli operatori per la salvaguardia della fiducia e la competitività del sistema finanziario, la tutela degli investitori, l’osservanza delle norme in materia finanziaria.
Vigila per prevenire e, ove occorra, sanzionare eventuali comportamenti scorretti; esercita i poteri attribuiti dalla legge affinchè siano messe a disposizione dei risparmiatori le informazioni necessarie per poter effettuare scelte di investimento consapevoli.
Opera per garantire la massima efficienza delle contrattazioni, assicurando la qualità dei prezzi nonché l’efficienza e la certezza delle modalità di esecuzione dei contratti conclusi sui mercati regolamentati.
IN PARTICOLARE QUESTE LE PRINCIPALI SANZIONI :
richiamo scritto: nei casi di trasgressioni che non costituiscono grave violazione;
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.580 euro a 129.511 euro: nei casi di inosservanza degli obblighi delle comunicazioni previste all’Organismo;
sospensione da 1 a 4 mesi dall’Albo
Art. 180.
(Sanzioni)
-
Le sanzioni di cui agli articoli 196, comma 1, lettere a), b),
-
c) e d), del Testo Unico sono irrogate dall’Organismo, in base alla
gravita’ della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva,
per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del presente
regolamento e di altre disposizioni generali o particolari emanate in
base alle stesse.
-
Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, l’Organismo
delibera nei confronti del consulente finanziario autonomo o della
societa’ di consulenza finanziaria:
-
a) la radiazione dall’albo in caso di:
1) contraffazione della firma dei clienti o potenziali clienti
sull’eventuale modulistica contrattuale o altra documentazione
relativa allo svolgimento dell’attivita’ di consulenza in materia di
investimenti;
2) violazione delle disposizioni relative ai requisiti di
indipendenza dei consulenti finanziari stabiliti dal regolamento
ministeriale di cui all’articolo 18-bis e dal regolamento
ministeriale di cui all’articolo 18-ter del Testo Unico;
3) acquisizione della disponibilita’ ovvero detenzione, anche
temporanee, di somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza
dei clienti o potenziali clienti, in violazione degli articoli
18-bis, comma 1, e 18-ter, comma 1, del Testo Unico;
4) inosservanza del divieto di cui all’articolo 162, comma 3;
5) comunicazione o trasmissione ai clienti o potenziali clienti,
all’Organismo o alla Consob di informazioni o documenti non
rispondenti al vero, salvo quanto previsto dall’articolo 152, comma
1, lettera b);
6) inosservanza dell’obbligo di cui all’articolo 153, comma 4;
7) inosservanza dei provvedimenti di sospensione adottati dall’OCF;
8) impiego nello svolgimento dell’attivita’ di consulenza in
materia di investimenti di soggetti non iscritti alla sezione dei
consulenti finanziari autonomi;
-
b) la sospensione dall’albo da uno a quattro mesi in caso di:
1) esercizio di attivita’ o assunzione di incarichi incompatibili
ai sensi dell’articolo 163;
2) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 164
concernenti l’aggiornamento professionale;
3) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 165
concernenti le regole di presentazione e le informazioni sul
consulente e i suoi servizi;
4) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 166
concernenti il contratto di consulenza in materia di investimenti;
5) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 167
concernenti l’acquisizione delle informazioni dai clienti e la loro
classificazione;
6) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 169
concernenti le informazioni sugli strumenti finanziari;
7) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 171
concernenti la valutazione dell’adeguatezza;
8) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 172
concernenti l’obbligo di rendiconto;
9) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 173
concernenti i requisiti generali delle informazioni e le condizioni
per la prestazione di informazioni corrette, chiare e non fuorvianti;
10) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 174
concernenti le modalita’ di adempimento degli obblighi di
informazione;
11) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 175
concernenti le informazioni su supporto durevole e mediante sito
internet;
12) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 176
concernenti le procedure interne;
13) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 177
concernenti i conflitti di interesse;
14) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 178
concernenti le registrazioni;
-
c) il pagamento di un importo da euro cinquecentosedici a euro
venticinquemilaottocentoventitre in caso di violazione delle
disposizioni di cui all’articolo 153, ad eccezione dei commi 1 e 4
del medesimo articolo.
-
Fermo quanto stabilito al comma 1, l’Organismo:
-
a) dispone la radiazione del consulente finanziario abilitato
all’offerta fuori sede in caso di:
1) violazione della disposizione di cui all’articolo 31, comma 2,
secondo periodo, del Testo Unico;
2) offerta fuori sede o promozione e collocamento a distanza per
conto di soggetti non abilitati;
3) contraffazione della firma del cliente o del potenziale cliente
su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa a
operazioni dal medesimo poste in essere;
4) acquisizione, anche temporanea, della disponibilita’ di somme o
di valori di pertinenza del cliente o del potenziale cliente;
5) comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente,
all’intermediario, all’Organismo o alla Consob di informazioni o
documenti non rispondenti al vero;
6) sollecitazione all’investimento effettuata in violazione delle
disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo II, Capo I, del Testo Unico
e delle relative disposizioni di attuazione;
7) perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente o dal
potenziale cliente, a valere sui rapporti di pertinenza di
quest’ultimo, o comunque al medesimo collegati;
8) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 153, comma 4;
9) inosservanza dei provvedimenti di sospensione adottati dall’OCF;
-
b) dispone la sospensione del consulente finanziario abilitato
all’offerta fuori sede dall’albo di cui all’articolo 196, comma 1,
lettera c), del Testo Unico da uno a quattro mesi, in caso di:
1) inadempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni
richiamate all’articolo 155;
2) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 156;
3) esercizio di attivita’ o assunzione di qualita’ incompatibili ai
sensi dell’articolo 157;
4) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 158, comma 2;
5) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 159, comma 3;
6) violazione della disposizione di cui all’articolo 159, comma 4;
7) accettazione dal cliente o dal potenziale cliente di mezzi di
pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi
da quelle prescritte dall’articolo 159, comma 5;
8) percezione di compensi o finanziamenti in violazione
dell’articolo 159, comma 6;
9) inadempimento degli obblighi di tenuta della documentazione di
cui all’articolo 160;
-
c) irroga nei confronti del consulente finanziario abilitato
all’offerta fuori sede la sanzione pecuniaria di cui all’articolo
196, comma 1, lettera b), del Testo Unico, in caso di:
1) inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 153, ad
eccezione dei commi 1 e 4 del medesimo articolo;
2) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 159, commi 1 e
-
Per ciascuna delle violazioni individuate nei commi 2 e 3,
l’Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento
disponibile, puo’ disporre, in luogo della sanzione prevista, la
tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore.
TUF 16.3.2018
TITOLO II SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 187-quinquiesdecies |
Tutela dell’attivita’ di vigilanza della Banca d’Italia e della Consob |
Art. 188 |
Abuso di denominazione. |
Art. 189 |
Partecipazioni al capitale. |
Art. 190 |
Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari 73 |
Art. 190.1 |
Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari. |
Art. 190.2 |
Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento UE n. 909/2014. |
Art. 190.3 |
Sanzioni amministrative in tema di disciplina dei mercati e dei servizi di comunicazione dati. |
Art. 190.4 |
Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento UE n. 600/2014, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva 2014/65/UE e del regolamento |
Art. 190.5 |
Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di agenzie di rating del credito relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento CE n. 1060/2009. |
Art. 190-bis |
Responsabilita’ degli esponenti aziendali e del personale per le violazioni in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati, dei depositari centrali e della gestione accentrata di strumenti finanziari e dei servizi di comunicazione dati |
Art. 190-ter |
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 |
Art. 190-quater |
Sanzioni amministrative in tema di gestione di portali. |
Art. 191 |
Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita. |
Art. 192 |
Offerte pubbliche di acquisto o di scambio |
Art. 192-bis |
Informazioni sul governo societario |
Art. 192-ter |
Ammissione alle negoziazioni |
Art. 192-quater |
Obbligo di astensione. |
Art. 193. |
Informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle societa’ di revisione legale |
Art. 193-bis |
Rapporti con societa’ estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria. |
Art. 193-ter |
Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle prescrizioni di cui al regolamento UE n. 236/2012. |
Art. 193-quater |
Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento UE n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012. |
Art. 193-quinquies |
Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento UE n. 1286/2014. |
Art. 193-sexies |
Sistemi interni di segnalazione. |
Art. 194 |
Deleghe di voto |
Art. 194-bis |
Criteri per la determinazione delle sanzioni. |
Art. 194-ter |
Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento UE n. 575/2013 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione 73 |
Art. 194-quater |
Ordine di porre termine alle violazioni. |
Art. 194-quinquies |
Pagamento in misura ridotta. |
Art. 194-sexies |
Condotte inoffensive. |
Art. 194-septies |
Dichiarazione pubblica. |
Art. 195 |
Procedura sanzionatoria. |
Art. 195-bis |
Pubblicazione delle sanzioni. |
Art. 195-ter |
Comunicazione all’ABE e all’AESFEM sulle sanzioni applicate |
Art. 195-quater |
Sanzioni in caso di risoluzione. |
Art. 195-quinquies |
Inapplicabilita’ di specifiche disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. |
Art. 196 |
Sanzioni applicabili ai consulenti finanziari 73 |
Art. 196-bis |
Disposizioni di attuazione. |
Art. 197 |
Personale della CONSOB |
Art. 198 |
Girata di titoli azionari |
Art. 199. |
Societa’ fiduciarie. |
Art. 200 |
Intermediari gia’ autorizzati |
Art. 201 |
Agenti di cambio |
Art. 202 |
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2011, N. 48 |
Art. 203 |
Contratti a termine |
Art. 204 |
Gestione accentrata |
Art. 205 |
Quotazioni di prezzi |
Art. 206 |
Disposizioni applicabili alle societa’ alle societa’ quotate in mercati diversi dalla borsa |
Art. 207 |
Patti parasociali |
Art. 208 |
Deleghe di voto, azioni di risparmio, collegio sindacale e revisione contabile |
Art. 209 |
Societa’ di revisione |
Art. 210 |
Modifiche al codice civile |
Art. 211 |
Modifiche al T.U. bancario |
Art. 212 |
Disposizioni in materia di privatizzazioni |
Art. 213 |
Conversione del fallimento in liquidazione coatta amministrativa |
Art. 214 |
Abrogazioni |
Art. 215 |
Disposizioni di attuazione |
Art. 216 |
Entrata in vigore |
Leggi le fonti citate:
Legge 28 dicembre 2015, n. 208
D.LGS. 24 febbraio 1998, n. 58
D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209
D.LGS. 8 ottobre 2007, n. 179
D.LGS. 30 giugno 2003, n. 196
Legge 24 novembre 1981, n. 689
Legge 29 marzo 1942, n. 239
Legge 23 novembre 1939, n. 1966
D.LGS. 23 luglio 1996, n. 415
D.LGS. 21 novembre 2007, n. 231
D.LGS. 13 agosto 2010, n. 141
Legge 23 marzo 1983, n. 77
Legge 14 agosto 1993, n. 344
D.LGS. 25 gennaio 1992, n. 84
Legge 29 maggio 1967, n. 402
Legge 23 maggio 1956, n. 515
Legge 6 febbraio 1996, n. 52
Legge 20 marzo 1913, n. 272
Legge 21 marzo 1926, n. 597
D.L. 9 aprile 1925, n. 375
Legge 18 marzo 1926, n. 562
D.L. 26 giugno 1925, n. 1047
D.L. 29 luglio 1925, n. 1261
D.L. 11 ottobre 1925, n. 1748
D.L. 19 febbraio 1931, n. 950
Legge 31 dicembre 1931, n. 1657
Legge 5 gennaio 1933, n. 118
D.L. 20 dicembre 1932, n. 1607
Legge 20 aprile 1932, n. 291
Legge 4 dicembre 1939, n. 1913
le 19 aprile 1946, n. 321
Legge 31 dicembre 1962, n. 1778
Legge 8 aprile 1974, n. 95
Legge 7 giugno 1974, n. 216
Legge 23 febbraio 1977, n. 49
Legge 19 giugno 1986, n. 289
Legge 2 gennaio 1991, n. 1
Legge 17 maggio 1991, n. 157
D.LGS. 27 gennaio 1992, n. 86
Legge 18 febbraio 1992, n. 149
Legge 28 dicembre 1993, n. 561
Legge 25 gennaio 1994, n. 86
D.L. 31 maggio 1994, n. 332
Legge 30 luglio 1994, n. 474
D.L. 8 aprile 1974, n. 95
^ Art. 187-quinquiesdecies Tutela dell’attivita’ di vigilanza della Banca d’Italia e della Consob
Art. 187-quinquiesdecies
(Tutela dell’attivita’ di vigilanza della Banca d’Italia e della Consob)
((1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 2638 del codice civile, e’ punito ai sensi del presente articolo chiunque non ottempera nei termini alle richieste della Banca d’Italia e della Consob, ovvero non coopera con le medesime autorita’ al fine dell’espletamento delle relative funzioni di vigilanza, ovvero ritarda l’esercizio delle stesse.)) ((73))
((1-bis. Se la violazione e’ commessa da una persona fisica, si applica nei confronti di quest’ultima la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino a euro cinque milioni.)) ((73))
((1-ter. Se la violazione e’ commessa da una societa’ o un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e’ superiore a euro cinque milioni e il fatturato e’ determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis. Fermo restando quanto previsto per le societa’ e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1-bis nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa’ o dell’ente nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a).)) ((73))
((1-quater. Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e’ superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria e’ elevata fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purche’ tale ammontare sia determinabile.)) ((73))
^ Art. 188 Abuso di denominazione.
-
L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: “Sim” o “societa’ di intermediazione mobiliare” o “impresa di investimento”; “Sgr” o “societa’ di gestione del risparmio”; “Sicav” o “societa’ di investimento a capitale variabile”; “Sicaf” o “societa’ di investimento a capitale fisso”; “EuVECA” o “fondo europeo per il venture capital”; “EuSEF” o “fondo europeo per l’imprenditoria sociale”; ((“ELTIF” o “fondo di investimento europeo a lungo termine”;)) “APA” o “dispositivo di pubblicazione autorizzato”; “CTP” o “fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione”; “ARM” o “meccanismo di segnalazione autorizzato”; “mercato regolamentato”; “mercato di crescita per le PMI”; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi o delle attivita’ di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio o dei servizi di comunicazione dati o dell’attivita’ di gestione di mercati regolamentati e’ vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle societa’ di gestione del risparmio, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai soggetti abilitati a tenore dei regolamenti (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), ((n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (EuSEF) e n. 2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine.)), dai fornitori autorizzati allo svolgimento dei servizi di comunicazione dati, dai mercati regolamentati e dai sistemi registrati come un mercato di crescita per le PMI, ai sensi del presente decreto. Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione e’ commessa da una societa’ o un ente, e’ applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e’ superiore a euro cinque milioni e il fatturato e’ determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis.
-
Si applica l’articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.
^ Art. 189 Partecipazioni al capitale.
Art. 189
(( (Partecipazioni al capitale). ))
((1. La violazione degli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 15, commi 1 e 3, 64-bis, comma 2, e delle relative disposizioni attuative, e di quelli richiesti ai sensi dell’articolo 17, nonche’ di quelli previsti dall’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dall’articolo 27, paragrafo 7, secondo periodo, del regolamento (UE) n. 909/2014, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione e’ commessa da una societa’ o un ente, e’ applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e’ superiore a euro cinque milioni e il fatturato e’ determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis.
-
La stessa sanzione si applica in caso di violazione dei divieti di esercizio dei diritti e in caso di inadempimento degli obblighi di alienazione previsti dagli articoli 14, commi 4 e 7; 16, commi 1, 2 e 4; 64-bis, comma 5; 79-sexies, comma 9; e 79-noviesdecies, comma 1.
-
Si applica l’articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.))
^ Art. 190 Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari 73
-
Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell’articolo 166, nei confronti dei soggetti abilitati, dei depositari e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni operative essenziali o importanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e’ superiore a euro cinque milioni e il fatturato e’ determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis, per la mancata osservanza degli articoli 6; 6-bis; 6-ter; 7, commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 3-bis; 7-bis, comma 5; 7-ter; 9; 12; 13, comma 3; 21; 22; 23, commi 1 e 4-bis; 24, commi 1 e 1-bis; 24-bis; 25; 25-bis; 25-ter, commi 1 e 2; 26, commi 1, 3 e 4; 27, commi 1 e 3; 28, comma 4; 29; 29-bis, comma 1; 29-ter, comma 4; 30, comma 5; 31, commi 1, 2, 2-bis, 3-bis, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33, comma 4; 35-bis, comma 6; 35-novies; 35-decies; 36, commi 2, 3 e 4; 37, commi 1, 2 e 3; 39; 40, commi 2, 4 e 5; 40-bis, comma 4; 40-ter, comma 4; 41, commi 2, 3 e 4; 41-bis; 41-ter; 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4; 43, commi 2, 3, 4, 7, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3 e 5; 45; 46, commi 1, 3 e 4; 47; 48; 49, commi 3 e 4; 55-ter; 55-quater; 55-quinquies; ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate in base ai medesimi articoli. (73)
1-bis.1 Chiunque eserciti l’attivita’ di gestore di portale in assenza dell’iscrizione nel registro previsto dall’articolo 50-quinquies e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione e’ commessa da una societa’ o un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e’ superiore a euro cinque milioni e il fatturato e’ determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis. (73)
-
La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica:
-
a) alle banche non autorizzate alla prestazione di servizi o di attivita’ di investimento, nel caso in cui non osservino le disposizioni dell’articolo 25-bis e di quelle emanate in base ad esse;
-
b) alle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall’articolo 25-ter, commi 1 e 2, e quelle emanate in base ad esse;
-
c) ai depositari centrali che prestano servizi o attivita’ di investimento per la violazione delle disposizioni del presente decreto richiamate dall’articolo 79-noviesdecies.1. (73)
2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica a) ai gestori dei fondi europei per il venture capital (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento (UE) n. 345/2013 e delle relative disposizioni attuative;
-
b) ai gestori dei fondi europei per l’imprenditoria sociale (EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 del regolamento (UE) n. 346/2013 e delle relative disposizioni attuative;
b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione ((, del regolamento (UE) n. 2015/760,)) e delle relative disposizioni attuative;
b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 438/2016 della Commissione e delle relative disposizioni attuative.
((2-bis.1. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica anche in caso di inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione relative ai regolamenti di cui al comma 2-bis, lettere a), b), b-bis) e b-ter), emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1095/2010.))
2-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. (73)
-
Si applica l’articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater. (73)
3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nei soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall’articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca d’Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro.
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COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. (73)
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^ Art. 190.1 Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari.
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Nei confronti dei depositari centrali di titoli, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal Capo IV del titolo II-bis della parte III e di quelle emanate dalla Consob, d’intesa o sentita la Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 82, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e’ superiore a euro cinque milioni e il fatturato e’ ((determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis)). ((73))
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La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica:
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a) agli intermediari indicati nell’articolo 79-decies, comma 1, lettera b), per inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f), 83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse;
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b) agli emittenti azioni in caso di inosservanza di quanto previsto dall’articolo 83-undecies, comma 1.
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Si applica l’articolo ((187-quinquiesdecies, comma 1-quater.)) ((73))
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^ Art. 190.2 Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento UE n. 909/2014.
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Nei confronti dei depositari centrali e delle banche designate ai sensi dell’articolo 54 del regolamento (UE) n. 909/2014, in caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall’articolo 63, paragrafo 1, del medesimo regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro venti milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e’ superiore a euro venti milioni e il fatturato e’ determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis. La medesima sanzione si applica altresi’ in caso di inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi del predetto regolamento. (73)
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Chiunque presti i servizi elencati nell’Allegato al regolamento (UE) n. 909/2014 e quelli consentiti, ma non esplicitamente elencati dal medesimo Allegato, in violazione degli articoli 16, 25 e 54 del predetto regolamento, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione e’ commessa da una societa’ o un ente, e’ applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro venti milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e’ superiore a euro venti milioni e il fatturato e’ determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis. (73)
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Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento fino a euro centocinquantamila:
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a) ai gestori delle sedi di negoziazione, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall’articolo 3, paragrafo 2, comma 1, del regolamento di cui al comma 1;
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b) alle controparti di un contratto di garanzia finanziaria, in caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 3, paragrafo 2, comma 2, del regolamento di cui al comma 1;
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c) alle imprese di investimento, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di cui al comma 1 e delle relative disposizioni attuative;
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d) ai depositari centrali, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall’articolo 6, paragrafi 3 e 4, e dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento di cui al comma 1, e delle relative disposizioni attuative;
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e) ai depositari centrali, alle controparti centrali e alle sedi di negoziazione, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall’articolo 7, paragrafi 9 e 10, del regolamento di cui al comma 1, e delle relative disposizioni attuative;
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f) ai partecipanti, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall’articolo 38, paragrafi 5 e 6, del regolamento di cui al comma 1;
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g) a chiunque non osservi le disposizioni previste dall’articolo 7, paragrafi 3, 6, 7 e 8, e dall’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1 e dalle relative disposizioni attuative.
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Alle fattispecie disciplinate dai commi 1 e 2 si applica l’articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater. (73)
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((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129)). ((73))
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^ Art. 190.3 Sanzioni amministrative in tema di disciplina dei mercati e dei servizi di comunicazione dati.
Art. 190.3
(( (Sanzioni amministrative in tema di disciplina dei mercati e dei servizi di comunicazione dati). ))
((1. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell’articolo 166, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e’ superiore a euro cinque milioni e il fatturato e’ determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis:
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a) ai gestori delle sedi negoziazione, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo II del titolo I-bis della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
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b) agli internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo III del titolo I-bis della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
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c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi multilaterali di depositi in euro, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dall’articolo 62-septies e di quelle emanate in base ad esse;
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d) ai membri e ai partecipanti ammessi ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione nonche’ ai clienti di sistemi organizzati di negoziazione, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo II del titolo I-bis della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
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e) ai soggetti indicati nell’articolo 187-novies, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal medesimo articolo e di quelle emanate in base ad esse;
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f) ai fornitori di servizi di comunicazione dati, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 79-bis, 79-ter e 79-ter.1 e di quelle emanate in base ad esse.
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Chiunque viola le disposizioni previste dall’articolo 68, comma 1, e dalle relative norme attuative, ovvero viola le misure adottate in base alle medesime disposizioni e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione e’ commessa da una societa’ o un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e’ superiore a euro cinque milioni e il fatturato e’ determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis.
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Per la violazione delle disposizioni previste dagli articoli 67-ter, 68, comma 1, e 68-quater, commi 2 e 3, in ragione della gravita’ della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall’articolo 194-bis, puo’ essere applicata anche la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione temporanea, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, a essere membro o partecipante di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o a essere cliente di un sistema organizzato di negoziazione.
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Si applica l’articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.))
((73))
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^ Art. 190.4 Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento UE n. 600/2014, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva 2014/65/UE e del regolamento
Art. 190.4
(( (Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 600/2014, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014). ))
((1. La violazione delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014 richiamate dall’articolo 70, paragrafi 3, lettera b), e 4, lettera b), della direttiva 2014/65/UE e dell’articolo 22, paragrafo 1, del medesimo regolamento, nonche’ delle relative disposizioni attuative, ovvero la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (UE) n. 600/2014, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione e’ commessa da una societa’ o un ente, e’ applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e’ superiore a euro cinque milioni e il fatturato e’ determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis.
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La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica anche in caso di violazione delle disposizioni contenute negli atti delegati e nelle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014, nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate al comma 1 e agli articoli 190 e 190.3.
-
Si applica l’articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.))
((73))
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^ Art. 190.5 Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di agenzie di rating del credito relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento CE n. 1060/2009.
Art. 190.5
(( (Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di agenzie di rating del credito relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1060/2009). ))
((1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro centocinquantamila:
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a) nei confronti di Sim, imprese di investimento UE con succursale in Italia, imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del T.U. bancario, banche italiane e banche UE con succursale in Italia autorizzate alla prestazione di servizi e attivita’ di investimento, nonche’ nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione delle controparti centrali, in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, e delle relative disposizioni attuative;
-
b) nei confronti dei gestori, in caso di violazione dell’articolo 35-duodecies del presente decreto e dell’articolo 4, paragrafo 1, comma 1, del regolamento di cui alla lettera a), e delle relative disposizioni attuative;
-
c) nei confronti degli emittenti, degli offerenti o delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani, in caso di violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, comma 2, del regolamento di cui alla lettera a);
-
d) nei confronti degli emittenti, cedenti o promotori di strumenti di finanza strutturata, in caso di violazione dell’articolo 8-ter del regolamento di cui alla lettera a);
-
e) nei confronti degli emittenti o terzi collegati come definiti dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento di cui alla lettera a), in caso di violazione degli articoli 8-quater e 8-quinquies del predetto regolamento.
-
Si applica l’articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.))
((73))
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^ Art. 190-bis Responsabilita’ degli esponenti aziendali e del personale per le violazioni in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati, dei depositari centrali e della gestione accentrata di strumenti finanziari e dei servizi di comunicazione dati
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Fermo restando quanto previsto per le societa’ e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l’inosservanza delle disposizioni richiamate dagli articoli 188, 189, 190, 190.1 ((, 190.2, commi 1 e 2, 190.3, 190.4, e 190.5)), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a ((euro cinque milioni)) nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche’ nei confronti del personale, quando l’inosservanza e’ conseguenza della violazione di doveri propri o dell’organo di appartenenza e ricorrono una o piu’ delle seguenti condizioni: ((73))
-
a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori ((o per la trasparenza, l’integrita’ e)) il corretto funzionamento del mercato; ((73))
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b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della societa’ o dell’ente a provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 7, comma 2, e 12, comma 5-bis;
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c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi dell’articolo 6, commi, 2-septies, 2-octies, 2-novies, o dell’articolo 13, ovvero obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l’esponente o il personale e’ la parte interessata.
-
Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche’ del personale, nei casi in cui la loro condotta abbia contribuito a determinare l’inosservanza dell’ordine di cui all’articolo 194-quater da parte della societa’ o dell’ente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a ((euro cinque milioni)). ((73))
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Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravita’ della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall’articolo 194-bis, la Banca d’Italia o la Consob possono applicare la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso ((soggetti)) autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione. ((73))
3-bis. La Banca d’Italia o la Consob, in ragione della gravita’ della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall’articolo 194-bis, ((possono applicare)) la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni richiamate al comma 3, nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata gia’ applicata, due o piu’ volte negli ultimi dieci anni, ((sempre per le violazioni commesse con dolo o colpa grave,)) l’interdizione di cui al comma 3, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni. ((73))
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Si applica l’articolo ((187-quinquiesdecies, comma 1-quater.)). ((73))
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^ Art. 190-ter ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129
Art. 190-ter
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129))
((73))
^ Art. 190-quater Sanzioni amministrative in tema di gestione di portali.
Art. 190-quater
(( (Sanzioni amministrative in tema di gestione di portali). ))
((1. I gestori di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese che violano le norme degli articoli 50-quinquies e 100-ter o le relative disposizioni attuative sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro venticinquemila. Per i soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2 dell’articolo 50-quinquies, puo’ altresi’ essere disposta la sospensione da uno a quattro mesi o la radiazione dal registro.))
((73))
^ Art. 191 Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita.
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Chiunque effettua un’offerta al pubblico in violazione dell’articolo 94, comma 1, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a euro cinque milioni. (73)
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Chiunque viola gli articoli 94, commi 2, 3, 5, 6 e 7, 96, 97 e 101, salvo il caso specifico di cui al comma 4, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi degli articoli 95, commi 1, 2 e 4, 97, comma 2, 99, comma 1, lettere a), b), c) e d), e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro settecentocinquantamila. (73)
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Chiunque effettua un’offerta al pubblico in violazione dell’articolo 98-ter, comma 1, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione e’ commessa da una societa’ o un ente, e’ applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e’ superiore a euro cinque milioni e il fatturato e’ determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis. (73)
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Chiunque viola l’articolo 98-ter, commi 2 e 3, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell’articolo 98-quater, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro. Se la violazione e’ commessa da una societa’ o un ente, e’ applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e’ superiore a euro cinque milioni e il fatturato e’ determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione dell’articolo 101 commessa nell’ambito di un’offerta di OICVM. (73)
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Fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4, se all’osservanza delle disposizioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4 e’ tenuta una societa’ o un ente, le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi ultimi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa’ o dell’ente nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a). Se all’osservanza delle medesime disposizioni e’ tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest’ultima.
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Alle violazioni previste dai commi 3 e 4 si applicano gli articoli 187-quinquiesdecies, comma 1-quater, e 190-bis, commi 2, 3 e 3-bis. (73)
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Fermo restando quanto previsto dal comma 6, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 3, importa la perdita temporanea dei requisiti di idoneita’ previsti dal presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e dei requisiti previsti per i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, per i consulenti finanziari autonomi e per gli esponenti aziendali delle societa’ di consulenza finanziaria nonche’ l’incapacita’ temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell’ambito di societa’ aventi titoli quotati nei mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di societa’ appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni. (73)
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((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129)). ((73))
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^ Art. 192 Offerte pubbliche di acquisto o di scambio
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Chiunque viola l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto o di scambio ovvero effettua un’offerta pubblica di acquisto o di scambio in violazione delle disposizioni dell’articolo 102, commi 1, 3 e 6 , e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore ad euro venticinquemila e non superiore al corrispettivo complessivamente dovuto dall’offerente ovvero che sarebbe stato complessivamente dovuto dall’offerente se l’offerta fosse stata promossa. .
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La sanzione indicata nel comma 1 si applica a chi:
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a) non rispetta le indicazioni fornite dalla CONSOB ai sensi dell’articolo 102, comma 4 , ovvero viola le disposizioni dei regolamenti emanati a norma dell’articolo 102, comma 1 e dell’articolo 103, comma 4 ;
a-bis) viola le disposizioni di cui all’articolo 103, commi 3 e 3-bis;
a-ter) viola le disposizioni relative all’obbligo di acquisto di cui all’articolo 108, commi 1 e 2 e le disposizioni del regolamento emanato a norma dell’articolo 108, comma 7;
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b) esercita il diritto di voto in violazione delle disposizioni dell’articolo 110.
b-bis) viola l’obbligo di cui all’articolo 110, comma 1-bis.
2-bis. Se all’osservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 e’ tenuta una societa’ o un ente, le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi ultimi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa’ o dell’ente nei casi previsti dall’art. 190-bis, comma 1, lettera a). Se all’osservanza delle medesime disposizioni e’ tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest’ultima. La sanzione massima applicabile ad una persona fisica per le violazioni previste ai commi 1 e 2 non puo’ essere superiore a ((euro cinque milioni)). ((73))
2-ter Si applica l’articolo ((187-quinquiesdecies, comma 1-quater)). ((73))
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COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 SETTEMBRE 2009, N. 146.
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AGGIORNAMENTO (73)
Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l’art. 10, comma 2) che “Le disposizioni del D.LGS. 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall’articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell’articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall’articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche’ dal comma 3. […] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del D.LGS. 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d’Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 10, comma 13) che le presenti modifiche si applicano alle violazioni commesse a partire dal 3 gennaio 2018.
^ Art. 192-bis Informazioni sul governo societario
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Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti delle societa’ quotate nei mercati regolamentati che omettono le comunicazioni prescritte dall’articolo 123-bis, comma 2, lettera a), ((si applica una delle seguenti sanzioni amministrative)):((73))
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a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa ((, quando questa sia connotata da scarsa offensivita’ o pericolosita’ e l’infrazione contestata sia cessata;));((73))
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b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensivita’ o pericolosita’;
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c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, ovvero, ((fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo e’ superiore a euro dieci milioni e il fatturato e’ determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis.))((73))
1-bis. Per l’omissione delle comunicazioni indicate al comma 1, nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a), salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche’ del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare l’omissione delle comunicazioni da parte della societa’ o dell’ente, ((si applica una delle seguenti sanzioni amministrative)):((73))
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a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa ((, quando questa sia connotata da scarsa offensivita’ o pericolosita’ e l’infrazione contestata sia cessata;));((73))
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b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensivita’ o pericolosita’;
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c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni.
1-ter. Si applica l’articolo ((187-quinquiesdecies, comma 1-quater)).((73))
1-quater. Nei casi di inosservanza dell’ordine di eliminare le infrazioni contestate e di astenersi dal ripeterle, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo. Fermo restando quanto previsto per le persone giuridiche nei confronti delle quali e’ accertata l’inosservanza dell’ordine, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche’ del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare l’inosservanza dell’ordine da parte della persona giuridica.
mma 13) che le presenti modifiche si applicano alle violazioni commesse a partire dal 3 gennaio 2018.
^ Art. 192-ter Ammissione alle negoziazioni
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Nei confronti dell’emittente o della persona che chiede l’ammissione alle negoziazioni che viola le disposizioni contenute negli articoli 113, commi 2, 3, lettere a), d) f), e 4, e 113-bis, commi 1, 2, lettere a) e b), e 4, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob in base ai medesimi articoli, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro settecentocinquantamila.
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COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72.
2-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica ((…)) nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa’ o dell’ente nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a).((73))
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COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72.
3-bis. Si applica l’articolo ((187-quinquiesdecies, comma 1-quater)).((73))
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^ Art. 192-quater Obbligo di astensione.
Art. 192-quater
(( (Obbligo di astensione).))
((1. I soci e gli amministratori che violano l’obbligo di astensione di cui all’articolo 6, comma 2-novies, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquantamila a euro centocinquantamila.))
^ Art. 193. Informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle societa’ di revisione legale
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Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di societa’, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, 114-bis, 115, 154-bis, 154-ter e 154-quater, o soggetti agli obblighi di cui all’articolo 115-bis per l’inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:(73)
-
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensivita’ o pericolosita’ e l’infrazione contestata sia cessata;(73)
-
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensivita’ o pericolosita’;
-
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo e’ superiore a euro dieci milioni e il fatturato e’ determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis. (73)
1.1. Se le comunicazioni indicate nel comma 1 sono dovute da una persona fisica, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione si applicano nei confronti di quest’ultima, salvo che ricorra la causa di esenzione prevista dall’articolo 114, comma 10, una delle seguenti sanzioni amministrative:(73)
-
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensivita’ o pericolosita’ e l’infrazione contestata sia cessata;(73)
-
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensivita’ o pericolosita’;
-
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni.
1.2. Per le violazioni indicate nel comma 1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche’ del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 1.1.
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72.
1-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72.
1-quater. Le stesse sanzioni indicate ai commi 1, 1.1 e 1.2 si applicano, in caso di inosservanza delle disposizioni di attuazione emanate dalla Consob ai sensi dell’articolo 113-ter, comma 5, lettere b) e c), nei confronti dei soggetti autorizzati dalla Consob all’esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio delle informazioni regolamentate.
1-quinquies. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129)). ((73))
-
Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis, e 122, commi 1, 2 e 5, nonche’ di violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, nei confronti di societa’, enti o associazioni, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:(73)
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a) una dichiarazione pubblica indicante il soggetto responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensivita’ o pericolosita’ e l’infrazione contestata sia cessata;(73)
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b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensivita’ o pericolosita’;
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c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo e’ superiore a euro dieci milioni e il fatturato e’ determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis.(73)
2.1. Salvo che il fatto costituisca reato, ove le comunicazioni indicate nel comma 2 sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:(73)
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a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensivita’ o pericolosita’ e l’infrazione contestata sia cessata;(73)
-
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensivita’ o pericolosita’;
-
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni.
2.2. Per le violazioni indicate nel comma 2, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche’ del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 2.1.
2.3. Nei casi di ritardo delle comunicazioni previste dall’articolo 120, commi 2, 2-bis e 4, non superiore a due mesi, l’importo minimo edittale delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei commi 2 e 2.1 e’ pari a euro cinquemila.
2.4. Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e’ superiore ai limiti massimi edittali indicati nei commi 1, 1.1, 2 e 2.1, del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria e’ elevata fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purche’ tale ammontare sia determinabile.
2-bis. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 25.
-
Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila applica:
-
a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarita’ nell’adempimento dei doveri previsti dall’articolo 149, commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste dall’articolo 149, comma 3;
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b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39.
3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all’articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l’incarico relativamente al quale e’ stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio e’ dichiarata altresi’ la decadenza dall’incarico.
3-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129)). ((73))
3-quater. Nel caso di violazione degli ordini previsti dal presente articolo si applica l’articolo 192-bis, comma 1-quater.
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AGGIORNAMENTO (73)
Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l’art. 10, comma 2) che “Le disposizioni del D.LGS. 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall’articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell’articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall’articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche’ dal comma 3. […] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del D.LGS. 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d’Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 10, comma 13) che “Le modifiche apportate dal presente decreto alla parte V del D.LGS. 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse a partire dal 3 gennaio 2018”.
^ Art. 193-bis Rapporti con societa’ estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria.
Art. 193-bis consulenti finanziari sanzioni consob
(( (Rapporti con societa’ estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria). ))
((1. Coloro che sottoscrivono il bilancio della societa’ estera di cui all’articolo 165-quater, comma 2, le relazioni e i pareri di cui agli articoli 165-quater, commi 2 e 3, 165-quinquies, comma 1, e 165-sexies, comma 1, e coloro che esercitano la revisione ai sensi dell’articolo 165-quater, comma 4, sono soggetti a responsabilita’ civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle societa’ italiane.
-
Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi derivanti dall’esercizio dei poteri attribuiti alla CONSOB dall’articolo 165-septies, comma 1, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 193, comma 1)).
^ Art. 193-ter Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle prescrizioni di cui al regolamento UE n. 236/2012.
-
Chiunque non osservi le disposizioni previste dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 18 e 19 del regolamento (UE) n. 236/2012 e relative disposizioni attuative, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila.
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La stessa sanzione del comma 1 e’ applicabile a chi:
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a) violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 del regolamento indicato al comma 1 e relative disposizioni attuative; (73)
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b) violi le misure adottate dall’autorita’ competente di cui all’articolo 4-ter ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del medesimo regolamento.
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Le sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 2, lettere a) e b), sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall’illecito quando, per le qualita’ personali del colpevole, per l’entita’ del prodotto o del profitto conseguito dall’illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
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L’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo comporta sempre la confisca del prodotto o del profitto dell’illecito. Qualora non sia possibile eseguire la confisca, la stessa puo’ avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilita’ di valore equivalente.
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((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129)).((73))
^ Art. 193-quater Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento UE n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012.
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Le controparti centrali, i gestori delle sedi di negoziazione, le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie, come definite dall’articolo 2, punti 1), 4), 8) e 9), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, i soggetti che agiscono in qualita’ di partecipanti alle controparti centrali o in qualita’ di clienti di questi ultimi, come definiti dall’articolo 2, punto 15), del citato regolamento, i quali non osservano le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del medesimo regolamento e le relative disposizioni attuative, ((sono puniti)) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni, se sono persone fisiche. Se la violazione e’ commessa da una societa’ o da un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ((ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e’ superiore a euro cinque milioni e il fatturato e’ determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis.)) ((73))
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COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72. consulenti finanziari sanzioni consob
-
Le sanzioni amministrative previste dal comma 1 sono applicate dalla Banca d’Italia, dalla Consob, dall’IVASS e dalla COVIP, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza.
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Si applica l’articolo ((187-quinquiesdecies, comma 1-quater)).((73))
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AGGIORNAMENTO (73)
Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l’art. 10, comma 2) che “Le disposizioni del D.LGS. 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall’articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell’articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall’articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche’ dal comma 3. […] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del D.LGS. 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d’Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 10, comma 13) che le presenti modifiche si applicano alle violazioni commesse a partire dal 3 gennaio 2018.
^ Art. 193-quinquies Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento UE n. 1286/2014.
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La violazione delle disposizioni richiamate dall’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, ovvero la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell’articolo 4-septies, comma 1, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro settecentomila con provvedimento adottato dalla Consob o dall’IVASS secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell’articolo 4-sexies. Se la violazione e’ commessa da una societa’ o un ente, e’ applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al tre per cento del relativo fatturato ((…)) quando tale importo e’ superiore a euro cinque milioni ((e il fatturato e’ determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis.)).((73))
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La violazione degli obblighi di notifica di cui all’articolo 4-decies e delle relative disposizioni attuative e’ punita con le sanzioni previste dal comma 1.
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Le sanzioni previste ai commi 1 e 2 per le persone fisiche si applicano nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa’ o dell’ente nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
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Se il profitto ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa o la perdita evitata grazie alla violazione sono superiori ai limiti massimi indicati nel comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria e’ elevata fino al doppio dell’ammontare dei profitti ottenuti o delle perdite evitate, purche’ tale ammontare sia determinabile.
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La Consob e l’IVASS possono imporre, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell’articolo 4-sexies, agli ideatori di PRIIP o ai soggetti che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti, di trasmettere una comunicazione diretta all’investitore al dettaglio in PRIIP interessato, fornendogli informazioni circa le sanzioni adottate e comunicando le modalita’ per la presentazione di eventuali reclami o domande di risarcimento anche mediante il ricorso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dal D.LGS. 8 ottobre 2007, n. 179.
(69)
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AGGIORNAMENTO (69)
Il D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 224 ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014.
Art. 193-sexies Sistemi interni di segnalazione.
Art. 193-sexies consulenti finanziari sanzioni consob
(( (Sistemi interni di segnalazione).))
((1. In caso di inosservanza delle disposizioni previste dall’articolo 4-undecies e dalle relative disposizioni attuative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e’ superiore a euro cinque milioni e il fatturato e’ determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis. In tal caso, fermo restando quanto previsto per le societa’ e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa’ o dell’ente nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a).)) ((73))
Art. 194 Deleghe di voto consulenti finanziari sanzioni consob
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COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N.27.
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Il soggetto che promuove una sollecitazione di deleghe di voto che viola le norme degli articoli 138, 142, commi 1 e 2, 144, comma 4, e del regolamento emanato a norma dell’articolo 144, comma 1, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro settecentocinquantamila.
2-bis. La sanzione prevista al comma 2 si applica al rappresentante designato dalla societa’ con azioni quotate che viola l’articolo 135-undecies, comma 4.
2-ter. Se all’osservanza delle disposizioni previste dal comma 2 e’ tenuta una societa’ o un ente le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa’ o dell’ente nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a). Se all’osservanza delle medesime disposizioni e’ tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest’ultima.
2-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129)). ((73))
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Le Sezioni Unite si pronunciano sulle c.d. ‘nullità selettive’: nullità di protezione ed eccezione di buona fede
Intermediazione finanziaria – Nullità di protezione – Nullità selettive – Eccezione di buona fede
La nullità per difetto di forma scritta, contenuta nell’art. 23, comma 3, del d.lgs n. 58 del 1998, può essere fatta valere esclusivamente dall’investitore con la conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali dell’accertamento operano soltanto a suo vantaggio. L’intermediario, tuttavia, ove la domanda sia diretta a colpire soltanto alcuni ordini di acquisto, può opporre l’eccezione di buona fede, se la selezione della nullità determini un ingiustificato sacrificio economico a suo danno, alla luce della complessiva esecuzione degli ordini, conseguiti alla conclusione del contratto quadro. Cassazione Sez. Un. Civili, 04 novembre 2019, n.28314. Il difetto di sottoscrizione del contratto quadro da parte della banca porta a ritenere accertato che la stessa fosse a conoscenza dell’invalidità dello stesso e degli ordini relativi ai titoli argentini con la conseguenza dell’indebito originario in relazione ai pagamenti per i loro acquisti. L’obbligo di forma è posto ad esclusiva tutela del cliente e costituisce il primo livello di tutela dell’asimmetria informativa. Ne consegue la presunzione di consapevolezza della banca che a colmare tale squilibrio è tenuta.
REPUBBLICA ITALIANA consulenti finanziari sanzioni consob
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto
Contratti d’investimento – Nullità di protezione
Ud. 09/04/2019 – PU
GIOVANNI MAMMONE
AURELIO CAPPABIANCA
ROBERTA VIVALDI
LUCIA TRIA
ANDREA SCALDAFERRI FRANCO DE STEFANO MARIA ACIERNO ALBERTO GIUSTI
ALDO CARRATO
ha pronunciato la seguente
– Primo Presidente –
– Presidente Sezione –
– Presidente Sezione –
– Consigliere –
– Consigliere –
– Consigliere –
– Rel. Consigliere – – Consigliere –
– Consigliere –
SENTENZA
sul ricorso 3225-2014 proposto da:
FRANCO, elettivamente domiciliato in R
;
contro
BANCA ANTONIANA VENETA S.P.A. (ora BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.);
– ricorrente –
– intimata –
avverso la sentenza n. 1290/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 21/11/2013.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2019 dal Consigliere MARIA ACIERNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale LUIGI SALVATO, che ha concluso per il rigetto del secondo motivo del ricorso, rimessione alla prima sezione civile per la decisione dei restanti motivi;
udito l’Avvocato er delega orale.
FATTI DI CAUSA
1.11 Tribunale di Mantova ha accolto la domanda proposta da Franco volta a far dichiarare la nullità di due contratti
d’investimento in obbligazioni argentine stipulati il 4 maggio 1999 e il 26 agosto 1999 con condanna della intermediaria Banca Antoniana Popolare Veneta alle restituzioni dovute in relazione a tali investimenti. La nullità degli ordini di acquisto era derivata dal difetto di forma scritta del contratto quadro stipulato tra le parti del giudizio. Il Tribunale, peraltro, ha accolto anche la domanda riconvenzionale proposta dalla banca convenuta, avente ad oggetto la restituzione di
cedole riscosse in forza di operazioni in esecuzione del contratto quadro ritenuto affetto da radicale nullità. All’esito dell’operata compensazione l’investitore è stato condannato al pagamento della differenza residua a debito.
2.La Corte d’Appello, investita dell’impugnazione dal in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha affermato, in primo luogo che sussiste il difetto di legittimazione dell’appellante
in relazione all’ordine del 4/5/99 relativo a 35000
obbligazioni Argentina-08 Tr°/0 DEM del controvalore di 35.840.668, formulato dalla madre dell’appellante dal momento che la stessa ha agito in nome proprio e non in rappresentanza del figlio. Al riguardo è stata esclusa la prova della “contemplatio domini” con la conseguenza che unica obbligata verso l’intermediaria deve ritenersi la mandataria senza rappresentanza. Il mandante non ha il potere in questa ipotesi di esercitare azioni contrattuali quali quella di risoluzione del contratto che rimangono in capo al mandatario.
Deve escludersi anche che vi sia stata una ratifica valida desumibile dallo “attestato di eseguito” proveniente dalla banca che trova giustificazione per l’esclusiva titolarità del c/c in capo all’appellante.
2.1. Nel merito, è vero che la nullità ex art. 23, c.3, d.lgs n. 58 del 1998 può essere fatta valere soltanto dal cliente, ma una volta dichiarata, si ripercuote su tutte le operazioni eseguite in attuazione dell’atto negoziale viziato. La nullità di protezione non determina
anche il potere dell’investitore di limitazione degli effetti della nullità soltanto ad alcuni degli ordini secondo la sua scelta. L’invalidità si espande sull’intero rapporto ed investe tutti gli ordini di acquisto. Pertanto, in forza, della normativa in materia d’indebito, il cliente è tenuto a restituire alla banca i titoli acquistati, le cedole riscosse ed ogni altra utilità, così come la intermediaria è tenuta a restituire alla banca l’importo erogato per l’acquisto dei titoli. Tuttavia, nella specie la Corte ha escluso che fosse stata proposta una domanda riconvenzionale di restituzione, ritenendo validamente introdotta in giudizio esclusivamente un’eccezione di compensazione, idonea, di conseguenza, esclusivamente a paralizzare la domanda restitutoria
dell’attore.
2.2 E’ stato inoltre precisato che alla soluzione adottata non è di ostacolo il fatto che la banca abbia acquistato titoli da un collocatore terzo. Il venire meno del mandato ha mantenuto in capo all’intermediario la proprietà dei titoli acquistati sul mercato dal
momento che la nullità del contratto di negoziazione non incide sull’acquisto tra la banca ed il terzo ma solo sull’effetto di cui all’art. 1706 cod. civ. del ritrasferimento automatico al mandante. Le cedole, sebbene erogate da un soggetto terzo, (nella specie lo Stato emittente) in virtù della nullità del contratto quadro originario, rimangono di proprietà della banca, non essendosi perfezionato l’acquisto dei titoli nella sfera giuridica del cliente.
2.3 E’ stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in appello la domanda del volta ad ottenere il danno da mancata rendita riguardante sia gli utili e i dividendi sulle cedole la cui restituzione era stata disposta dal Tribunale, sia quelli maturandi nel periodo successivo all’incasso dell’ultima cedola.
2.4 E’ stata confermata la statuizione del Tribunale riguardante la decorrenza degli interessi dovuti all’investitore con decorrenza dalla domanda, non essendovi prova della malafede della intermediaria. L’indebito sorge dalla mancata sottoscrizione del contratto quadro da parte della banca, nella copia dimessa in causa (non oggetto d’impugnazione) e tale mancanza non può che ritenersi frutto di mero errore.
-
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Franco affidato a sei motivi. Non ha svolto difese la parte intimata.
La parte ricorrente ha depositato memoria.
4. La prima sezione civile ha rimesso alle S.U. di questa Corte la questione sollevata nel secondo motivo di ricorso relativa all’esatta determinazione degli effetti e delle conseguenze giuridiche dell’azione di nullità proposta dal cliente in relazione a specifici ordini di acquisto di titoli che derivi, tuttavia, dall’accertamento del difetto di forma del contratto quadro. Il punto controverso riguarda l’estensione degli effetti della dichiarazione di nullità anche alle operazioni che non hanno formato oggetto della domanda proposta dal cliente ed, eventualmente, i limiti di tale estensione.
Ric. 2014 n. 03225 sez.
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Nel primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione degli artt. 1292, 1388, 1704, 1705 cod. civ. e 61 reg. Consob n. 11522 del 1998 in relazione alla ritenuta carenza di legittimazione attiva del ricorrente in relazione all’operazione del 4/5/99. Afferma il ricorrente
che il contratto d’intermediazione e quello di conto corrente erano cointestati a lui ed a sua madre. Ciascuno di essi, secondo quanto stabilito nel contratto poteva impartire ordini di acquisto titoli. Da ciò conseguiva che essi, anche singolarmente, agivano anche in rappresentanza dell’altro cointestatario ed avevano entrambi legittimazione ad agire in giudizio a tutela dei propri investimenti. Inoltre l’attestato di eseguito recava l’espressa dizione “Vi informiamo di avere eseguito (…) la seguente operazione da voi disposta”. Secondo quanto stabilito nell’art. 61 Reg. Consob tale informazione viene fornita all’investitore e non ad altri. Doveva pertanto trovare applicazione l’art. 1704 cod. civ. in relazione alla ratifica e non l’art. 1705 cod. civ. oltre che l’art. 1399 cod. civ. Infine, anche applicando l’art. 1705 cod. civ. il credito derivante dall’azione di nullità poteva essere esercitato dal mandante.
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Nel secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 23 T.U.F. in relazione all’accoglimento dell’eccezione riconvenzionale di compensazione formulata dalla intermediaria. In primo luogo il ricorrente rileva che l’accertamento della nullità dell’intero contratto quadro è stata richiesta in via meramente incidentale e strumentale alla declaratoria di nullità dei due ordini sopra identificati. Tale limitazione risulta legittima in quanto gli ordini hanno una propria autonoma valenza negoziale che postula la formazione di un consenso ad hoc per la loro esecuzione mediante la prestazione dell’intermediario. Al riguardo non può pretendersi, in violazione patente dell’art. 100 cod. proc. civ., che l’investitore debba
denunziare la nullità di operazioni, eseguite in perfetta buona fede e che hanno comportato un utile, con ciò aggravando il danno già subito. Ove l’investitore dovesse scegliere tra il far valere la nullità dell’intero rapporto o subire, per evitare un maggior danno, la violazione dell’intermediario, ciò farebbe venire meno il carattere protettivo della nullità ed anche la funzione di tutelare l’integrità e la correttezza del mercato.
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Nel terzo motivo viene dedotto il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, per essere stata accertata con valore di giudicato la nullità del contratto quadro laddove ne era stato chiesto l’accertamento soltanto incidenter tantum.
dotta la violazione dell’art. 10, comma 2 bis del d.lgs n. 5 del 2003, per l’erronea affermazione contenuta nella sentenza impugnata riguardante la asserita non contestazione dell’entità delle cedole incassate dalla intermediaria in relazione agli ordini di acquisti scaturenti dal contratto quadro nullo. I documenti da cui si desume il fatto non contestato sono gli estratti conto prodotti dalla banca che riportano genericamente accrediti ed addebiti senza alcuna distinzione tra le operazioni disposte dai singoli cointestatari o cedole o dividendi provenienti da operazioni diverse. Il ricorrente, peraltro, riportando ampi stralci del quarto motivo d’appello, precisa di aver contestato anche in relazione alla legittimazione attiva della banca la riconduzione dell’importo complessivo a titolo di cedole nel rapporto giustificato dal contratto quadro. L’effetto probante della non contestazione non può prodursi se è necessario che i fatti accertati siano integrati da ulteriori prove e se abbia ad oggetto solo fatti secondari. L’applicazione illegittima del principio di non contestazione
ha determinato nella specie l’alterazione della regola di giudizio fissata nell’art. 2697 cod. civ.
9. Nel quinto motivo viene dedotta la violazione degli artt. 820, 1148, 2033 cod. civ. in relazione al dedotto obbligo dell’investitore di
restituire le cedole riscosse in buona fede nel corso del rapporto. Il ricorrente aveva già prospettato il rilievo in questione precisando che le cedole nella specie erano state pagate dagli emittenti dei titoli e non dalla banca con la conseguenza che la stessa difettava di legittimazione. L’affermazione, secondo la quale, con la declaratoria di nullità i titoli restavano di proprietà della banca non faceva venire meno la conseguenza che il pagamento delle cedole era stato effettuato in buona fede al soggetto che in virtù del possesso del
titolo figurava esserne il proprietario. Le norme sopra indicate stabiliscono il principio secondo il quale il possesso di buona fede fa si che i frutti riscossi siano dovuti solo dal giorno della domanda e non dal momento della loro materializzazione. Il giudice d’appello ha errato nel dare rilievo invece che al possesso di buona fede alla titolarità delle obbligazioni. Essendo stata esclusa la malafede della banca doveva a maggior ragione essere esclusa la malafede del cliente. La corte d’Appello ha erroneamente ritenuto la banca legittimata alla ripetizione di indebito oggettivo.
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Nel sesto motivo viene dedotta la violazione degli artt. 1147, 1338 e 2033 cod. civ. nonché dell’art. 23 d.lgs n. 59 del 1998 in relazione al rigetto della domanda attorea di pagamento degli interessi sulla somma investita dalla data degli investimenti anziché
dalla domanda. Il difetto di sottoscrizione del contratto quadro da parte della banca porta a ritenere accertato che la stessa fosse a conoscenza dell’invalidità dello stesso e degli ordini relativi ai titoli argentini con la conseguenza dell’indebito originario in relazione ai pagamenti per i loro acquisti. L’obbligo di forma è posto ad esclusiva tutela del cliente e costituisce il primo livello di tutela dell’asimmetria informativa. Ne consegue la presunzione di consapevolezza della banca che a colmare tale squilibrio è tenuta.
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La questione di cui sono state investite le Sezioni Unite è affrontata nel secondo motivo di ricorso. Il contrasto che si è
determinato all’interno della prima sezione riguarda, come già rilevato, la legittimità della limitazione degli effetti derivanti dall’accertamento della nullità del contratto quadro ai soli ordini oggetto della domanda proposta dall’investitore, contrapponendosi a tale impostazione, quella, ad essa alternativa, che si fonda sull’estensione degli effetti di tale dichiarazione di nullità anche alle operazioni di acquisto che non hanno formato oggetto della domanda proposta dal cliente, con le conseguenze compensative e restitutorie che ne possono derivare ove trovino ingresso nel processo come eccezioni o domande riconvenzionali.
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Prima di esaminare il secondo motivo di ricorso è necessario affrontare il terzo motivo relativo al vizio di ultrapetizione, nel quale sarebbe incorsa la sentenza impugnata per aver ritenuto che l’accertamento della nullità del contratto quadro avesse valore di giudicato. Al riguardo deve osservarsi che la parte ricorrente ha affermato che l’accertamento della nullità del contratto quadro era stata richiesta soltanto “incidenter tantum”, ed esclusivamente al fine di far valere l’invalidità degli ordini di acquisto indicati nella domanda. Secondo questa prospettazione, l’eccezione di compensazione, accolta dalla Corte d’Appello, è viziata da extrapetizione perché fondata sull’accertamento con valore di giudicato, della nullità del contratto
quadro, e sulla conseguente invalidità di tutti gli ordini di acquisto con efficacia ex tunc.
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La censura non è fondata. In primo luogo deve rilevarsi che l’accertamento “incidenter tantum” può riguardare soltanto un rapporto diverso da quello dedotto in giudizio che si ponga come mero antecedente logico della decisione da adottare. La giurisprudenza di legittimità ha individuato le caratteristiche distintive di tale accertamento, ad efficacia esclusivamente endoprocessuale, rispetto a quello con valore di giudicato, attraverso gli orientamenti relativi al regolamento di competenza sui provvedimenti di
sospensione del processo, la cui legittimità è stata limitata agli accertamenti giurisdizionali che si pongano in relazione di pregiudizialità tecnica o giuridica con quello o quelli inerenti il processo sospeso. Alla luce dei principi indicati, l’accertamento ha valore di giudicato quando riguarda un presupposto giuridico eziologicamente collegato con la domanda tanto da costituirne premessa ineludibile. Ulteriore caratteristica distintiva è l’attitudine ad avere rilievo autonomo ed efficacia che può propagarsi oltre il perimetro endoprocessuale. (Cass.14578 del 2005, nella quale è stato escluso che l’accertamento della proprietà di un muro in una causa di risarcimento dei danni dovuta al suo crollo potesse essere idonea alla
formazione giudicato, trattandosi di rapporto diverso da quello dedotto in giudizio e 16995 del 2007).
Nella fattispecie dedotta nel presente giudizio l’accertamento della nullità del contratto quadro costituisce il presupposto non solo logico ma tecnico-giuridico della domanda oltre ad essere stato posto a base da parte dell’intermediario, dell’eccezione riconvenzionale di compensazione.
13.1 L’attitudine al giudicato dell’accertamento relativo alla nullità del contratto quadro e la conseguente infondatezza della censura prospettata nel terzo motivo, non esclude, tuttavia, la necessità di affrontare la correlata questione, relativa alla legittimazione ad agire dell’intermediario, in via di azione o di eccezione, al fine di far valere gli effetti della nullità del contratto quadro anche in relazione ad ordini di acquisto diversi di quelli indicati nella domanda. Tale profilo costituisce parte integrante della censura formulata nel secondo motivo e della questione sottoposto all’esame delle Sezioni Unite,
dovendo essere affrontata alla luce del peculiare regime delle nullità di protezione, all’interno delle quali si colloca, incontestatamente, la nullità per difetto di forma del contratto quadro, stabilita nell’art. 23 del t.u. n.58 del 1998.
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L’esame del secondo motivo richiede una precisazione preliminare. Nel giudizio di merito si è formato il giudicato sulla nullità del contratto quadro per difetto di forma, nonostante emerga dal ricorso (pag.8), e dalla sentenza impugnata (pag. 7 in fine) che il predetto contratto (quello del 25/8/98) sia stato sottoscritto dagli investitori (il ricorrente e sua madre). L’esistenza di un testo completo e sottoscritto da uno dei contraenti, ancorché costituisca circostanza irrilevante, in relazione all’accertamento della nullità, perché coperta da giudicato, non può essere del tutto ignorata, in relazione alla valutazione della legittimità delle diverse forme di tutela
dell’intermediario determinate dall’uso selettivo delle nullità di protezione.
14.1 in particolare, deve escludersi l’applicabilità, nel caso di specie, dei principi contenuti nell’ordinanza della prima sezione civile, n. 10116 del 2018, secondo i quali l’intermediario non può legittimamente opporsi ad un’azione fondata sull’uso selettivo della nullità ex art. 23 T.U.F. quando un contratto quadro manchi del tutto, né attraverso l’exceptio doli (di cui si tratterà nei par. 18,19,20) né, in ragione della protrazione nel tempo del rapporto, per effetto della
sopravvenuta sanatoria del negozio nullo per rinuncia a valersi della nullità o per convalida di esso, l’una e l’altra essendo prospettabili solo in relazione ad un contratto quadro formalmente esistente.
15. Si ritiene necessaria, in primo luogo, la ricognizione del quadro legislativo delle nullità di protezione non limitando l’esame soltanto alle norme del T.U.F ratione temporis applicabili, ma estendendo l’indagine ad aree contigue, in modo da avere un prospetto
comparativo della peculiarità del regime giuridico di tale tipologia di nullità.
15.1 Al rapporto dedotto in giudizio si applica l’art. 23 del d.lgs n. 58 del 1998 nella sua formulazione originaria. Il testo normativo è, infatti, entrato in vigore il 1/7/1998 ed il contratto quadro è stato
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stipulato nell’agosto del 1998. Gli ordini di cui si chiede la dichiarazione di nullità sono stati emessi nel 1999.
Il testo normativo ratione temporis applicabile è il seguente:
1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare e’ consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita la Banca d’Italia, puo’ prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto
possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della
nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tal casi nulla e’ dovuto.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullita’ puo’ essere fatta valere solo dal cliente.
Il comma 3 non è mutato nella versione della norma attualmente vigente.
Analogo sistema di tutela del cliente si rinviene nel d.lgs n. 385 del 1993 (d’ora in avanti denominato T.U. bancario), sia in relazione alla previsione della nullità del contratto per difetto di forma (art. 117, commi 1 e 3, rimasti immutati)„ sia in relazione all’applicazione delle nullità di protezione disciplinate nell’art. 127, così formulato:
“1. Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso piu’ favorevole al cliente.
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Le nullita’ previste dal presente titolo possono essere fatte valere solo dal cliente.”.
Con la modifica introdotta dall’art. 4, c.3. d.lgs n. 141 del 2010, l’attuale formulazione dell’art. 127, c.4, si è conformata al regime giuridico del Codice del Consumo (D.Igs n.206 del 2005) ed è la
seguente: “Le nullita’ previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d’ufficio dal giudice”. Deve, infatti rilevarsi, che le nullità di protezione sono state introdotte nel codice civile in relazione all’inefficacia delle clausole vessatorie nei contratti conclusi con i consumatori. Al riguardo nell’art. 1469 quinquies, cod. civ., ratione temporis applicabile, è stato previsto che
“l’inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice”. Con l’introduzione del Codice del Consumo (d.lgs n. 206 del 2005), e l’abrogazione delle norme codicistiche in tema di clausole vessatorie, l’art. 36,c.3. ha esteso ji’ la tutela prevista per le clausole vessatorie alla nullità, stabilendo che: “La nullita’ opera soltanto a vantaggio del consumatore e puo’ essere rilevata d’ufficio dal giudice”.
15.2 D confronto tra le norme sopra illustrate pone in luce come, pur in presenza di differenze testuali non prive di rilievo, il tratto unificante del regime giuridico delle nullità di protezione sia la legittimazione esclusiva del cliente ad agire in giudizio. Le conseguenze sostanziali di questo regime peculiare di legittimazione sono espresse nella regola normativa: La nullita’ opera soltanto a vantaggio del consumatore e puo’ essere rilevata d’ufficio dal
giudice”, che, tuttavia, non è testualmente riprodotta nell’art. 23 T.U.F. Al riguardo deve osservarsi che il rilievo officioso delle nullità di protezione deve ritenersi generalmente applicabile a tutte le tipologie di contratti nei quali è previsto in favore del cliente tale regime di protezione in considerazione dei principi stabiliti nella sentenza delle S.U. n. 26642 del 2014 così massimati: “La rilevabilità officiosa delle nullità negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione, da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia, come una “species” del più ampio “genus” rappresentato dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali – quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41
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Cost) e l’uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost) – che trascendono quelli del singolo”,(cfr. anche la più recente Cass. 26614 del 2018, nella quale si precisa che il rilievo d’ufficio è, tuttavia, subordinato ad una manifestazione d’interesse del legittimato). Il testo, immutato, dell’art. 23, c.3, deve, pertanto, essere interpretato in modo costituzionalmente orientato e coerentemente con i principi del diritto eurounitario, così da non escluderne né il rilievo d’ufficio né l’operatività a vantaggio esclusivo del cliente.
Deve, tuttavia, rilevarsi che la configurazione normativa e l’elaborazione giurisprudenziale relativa alle nullità di protezione ne evidenziano la vocazione funzionale, ancorché non esclusiva, alla correzione parziale del contratto, limitatamente alle parti che pregiudicano la parte contraente che in via esclusiva può farle valere. Tale carattere è stato largamente sottolineato dalla dottrina che più autorevolmente si è occupata della loro collocazione nel sistema dei rimedi e delle disfunzioni del contratto. L’originaria destinazione all’eliminazione delle clausole inefficaci ne sottolinea tale profilo ed evidenzia le difficoltà di adattamento dello strumento in relazione alla produzione dell’effetto dell’invalidità dell’intero contratto. Questo
ampliamento dell’ambito di applicazione delle nullità di protezione costituisce il nucleo problematico della questione sottoposta all’esame delle S.U. Può, infatti, rilevarsi che l’incidenza diretta sui requisiti di forma ad substantiam è prevista in particolare per i contratti bancari e per i contratti d’investimento. Per questi ultimi si pone in concreto l’interrogativo della legittimità e liceità dello strumento delle nullità cd. selettive. E’ la conformazione bifasica dell’impegno negoziale assunto dalle parti a determinare l’insorgenza delle criticità applicative del regime delle nullità di protezione. Il contratto quadro ha una funzione conformativa e normativa. Deve a pena d’invalidità, essere redatto per iscritto, contenendo la definizione specifica della
tipologia d’investimenti da eseguire, il range di rischio coerente con il profilo del cliente e la determinazione degli obblighi che l’intermediario è tenuto ad adempiere (Cass.12937 del 2017). Il suo perfezionamento, tuttavia, costituisce la condizione necessaria ma non sufficiente perché si realizzino tutti gli effetti scaturenti dal vincolo negoziale assunto dalle parti. Ad esso deve seguire l’effettuazione degli investimenti finanziari, attraverso l’esecuzione degli ordini di acquisto da parte dell’intermediario. Nonostante l’impegno economico per il cliente si determini con la trasmissione degli ordini, la forma scritta, in linea generale, è imposta soltanto per il contratto quadro, salvo diversa disposizione contrattuale voluta dalle parti, perché in questo testo negoziale si cristallizzano gli obblighi dell’intermediario che il legislatore ha inteso rendere trasparenti, in primo luogo, con la predisposizione di un regolamento scritto. Tale obbligo, come specificato nella recente sentenza delle S.U. n. 898 del 2018 ha natura e contenuto funzionali e costituisce il primo, (ma non l’unico) ineliminabile strumento di superamento dello
squilibrio contrattuale e dell’asimmetria informativa delle parti. L’obbligo della forma scritta, nell’impostazione funzionale prescelta dalle S.U., deve ritenersi assolto anche se il contratto quadro è sottoscritto soltanto dall’investitore, essendo destinato alla protezione effettiva del cliente senza tuttavia legittimare l’esercizio dell’azione di nullità in forma abusiva, in modo da trarne ingiusti
vantaggi.
Deve, pertanto, rilevarsi, come già nella sentenza delle S.U. n. 898 del 2018, siano state adombrate le criticità applicative che possono derivare dall’adozione del regime giuridico delle nullità di protezione per forme d’invalidità che colpiscano l’intero testo contrattuale. L’opzione, fortemente funzionalistica, adottata dalle S.U. nella
conformazione dell’obbligo della forma scritta, contenuto nell’art. 23 T.U. n. 58 del 1998, è determinata dall’esigenza di non trascurare
l’applicazione dei principi di buona fede e correttezza anche nell’esercizio dei diritti in sede giurisdizionale. Nell’affrontare il quesito posto dall’ordinanza di rimessione, il Collegio ritiene di dover dare continuità al richiamo contenuto nei principi elaborati nella sentenza n. 898 del 2018, al fine di verificare se può configurarsi un esercizio del diritto a far valere, da parte dell’esclusivo legittimato, le nullità di protezione in un modo selettivo o se tale esercizio possa ed in quali limiti qualificarsi abusivo o contrario al canone,
costituzionalmente fondato, della buona fede.
15.3 Per poter svolgere l’indagine sopra delineata occorre in primo luogo definire l’ambito effettivo della deroga ai principi generali riguardanti il regime d’invalidità dei contratti desumibile dal peculiare regime giuridico delle nullità protettive. Sarà necessario, inoltre,
verificare se possa configurarsi una disciplina generale comune a tutte le nullità di protezione, salvo differenze di dettaglio ove previste da una normativa specifica di settore o se vi sia la coesistenza di differenziate forme di nullità di protezione, ciascuna dotata di un proprio statuto giuridico autonomo eventualmente anche in relazione all’esercizio selettivo dell’azione di nullità.
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Il regime giuridico della legittimazione a far valere tale forma di nullità contrasta con il disposto dell’art. 1421 cod. civ.: le nullità di protezione, sia che investano singole clausole sia che riguardino l’intero contratto non possono essere fatte valere che da una sola parte, salvo il rilievo d’ufficio del giudice nei limiti indicati dalle S.U. nella pronuncia n. 26442 del 2014, proprio in applicazione del principio solidaristico e costituzionalmente fondato, della buona fede. La legittimazione dell’altra parte è radicalmente esclusa, trattandosi di nullità che operano al fine di ricomporre un equilibrio quanto meno formale (S.U. 26442 del 2014) tra le parti. Tale esclusione è il frutto della predeterminazione legislativa della posizione di squilibrio contrattuale tra le parti in relazione ad alcune tipologie contrattuali.
Con riferimento ai contratti d’investimento, lo squilibrio che viene ad emersione giuridica ha carattere prevalentemente conoscitivo- informativo, fondandosi sull’elevato grado di competenza tecnica richiesta a chi opera nell’ambito degli investimenti finanziari. I rimedi volti a limitare od a colmare l’asimmetria informativa, riconosciuta come elemento caratterizzante l’intervento correttivo del legislatore, non sono riconducibili soltanto alle nullità di protezione. Proprio in funzione dell’effettiva attuazione del principio di buona fede, la nullità di protezione, applicata in via generale ed indifferenziata ad esclusivo vantaggio del cliente, opera sul requisito della forma (peraltro in chiave funzionale, come chiarito da S.U. 898 del 2018) del contratto quadro ma non in relazione a tutti gli obblighi informativi dell’intermediario, essendo la gran parte di essi conformati sul profilo del cliente e sul grado di rischiosità contrattualmente assunto. Ristabilito l’equilibrio formale con il testo contrattuale scritto, la
condizione soggettiva dell’investitore e le scelte d’investimento connotano peculiarmente gli obblighi informativi dell’intermediario ed incidono sullo scrutinio dell’adempimento dell’intermediario ai fini del risarcimento del danno o della risoluzione del contratto, tenendo conto in concreto della buona fede del cliente al momento della discovery delle sue caratteristiche d’investitore e del suo grado di conoscenza delle dinamiche degli investimenti finanziari (S.U. 26724 del 2007). Deve, pertanto, ritenersi che il principio di buona fede e correttezza contrattuale, così come sostenuto dai principi solidaristici di matrice costituzionale, operi, in relazione agli interessi dell’investitore, mediante la predeterminazione legislativa delle nullità di protezione predisposte a suo esclusivo vantaggio, in funzione di riequilibrio generale ed astratto delle condizioni negoziali garantite
dalla conoscenza del testo del contratto quadro, nonché in concreto mediante la previsione di un rigido sistema di obblighi informativi a carico dell’intermediario. Tuttavia, non può escludersi la
configurabilità di un obbligo di lealtà dell’investitore in funzione di garanzia per l’intermediario che abbia correttamente assunto le informazioni necessarie a determinare il profilo soggettivo del cliente al fine di conformare gli investimenti alle sue caratteristiche, alle sue capacità economiche e alla sua propensione al rischio.
Può, pertanto, rilevarsi che anche nei contratti, quali quello dedotto nel presente giudizio, caratterizzati da uno statuto di norme non derogabili dall’autonomia contrattuale volte a proteggere il contraente che strutturalmente è in una posizione di squilibrio rispetto all’altro, il principio di buona fede possa avere un ambito di operatività trasversale non limitata soltanto alla definizione del sistema di protezione del cliente, in particolare se gli strumenti normativi di riequilibrio possono essere utilizzati, anche in sede giurisdizionale, non soltanto per rimuovere le condizioni di svantaggio di una parte derivanti dalla violazione delle regole imposte al contraente “forte” ma anche per arrecare un ingiustificato pregiudizio all’altra, pur se
applicate conformemente al paradigma legale.
17. Ritiene, pertanto, il Collegio, che la questione della legittimità dell’uso selettivo delle nullità di protezione nei contratti aventi ad
oggetto servizi d’investimento debba essere affrontata assumendo come criterio ordinante l’applicazione del principio di buona fede, al fine di accertare se sia necessario alterare il regime giuridico peculiare di tale tipologia di nullità, sotto il profilo della legittimazione e degli effetti, per evitare che l’esercizio dell’azione in sede giurisdizionale possa produrre effetti distorsivi ed estranei alla ratio riequilibratrice in funzione della quale lo strumento di tutela è stato introdotto.
17.1. Per svolgere in modo esauriente tale indagine è necessario, in primo luogo, illustrare le opzioni alternative che si confrontano in dottrina e sono rappresentate in due pronunce della prima sezione civile, la n. 8395 del 2016 e la n.6664 del 2018.
17.1.1. Il nucleo centrale della divergenza risiede proprio nella diversa declinazione dell’ambito di operatività delle nullità di protezione, in relazione alla correlazione tra legittimazione e propalazione degli effetti. Ove si ritenga che il regime di protezione si esaurisca nella legittimazione esclusiva del cliente (o nella rilevabilità d’ufficio, nei limiti precisati nel par.15.2) a far valere la nullità per difetto di forma, una volta dichiarata l’invalidità del contratto quadro, gli effetti caducatori e restitutori che ne derivano possono essere fatti valere da entrambe le parti. Il principio, posto a base dell’accurata requisitoria dell’Avvocato Generale, è stato così espresso in Cass. n. 6664 del 2018: una volta che sia privo di effetti il contratto d’intermediazione finanziaria destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti in quanto esso sia dichiarato nullo, operano le regole comuni dell’indebito (art. 2033 cod. civ.) non altrimenti derogate. La disciplina del pagamento dell’indebito è invero richiamata dall’art. 1422 cod. civ.: accertata la mancanza di una causa adquírendi- in
caso di nullità (…) l’azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione dello stesso è quella di ripetizione dell’indebito oggettivo; la pronuncia del giudice è l’evenienza che priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti e dà fondamento alla domanda del solvens di restituzione della prestazione rimasta senza causa”.
L’opinione radicalmente contraria si fonda invece sull’operatività piena, processuale e sostanziale, del regime giuridico delle nullità di protezione esclusivamente a vantaggio del cliente (nella specie dell’investitore), anche ove l’invalidità riguardi l’intero contratto. L’intermediario non può avvalersi della dichiarazione di nullità in relazione alle conseguenze, in particolare restitutorie, che ne possono scaturire a suo vantaggio, dal momento che il regime delle nullità di protezione opera esclusivamente in favore dell’investitore. Il contraente privo della legittimazione a far valere le nullità di
protezione può, di conseguenza, subire soltanto gli effetti della dichiarazione di nullità selettivamente definiti nell’azione proposta dalla parte esclusiva legittimata, non potendo far valere qualsiasi effetto “vantaggioso” che consegua a tale declaratoria. L’indebito, così come previsto nell’art. 1422 cod. civ., può operare solo ove la legge non limiti con norma inderogabile la facoltà di far valere la nullità ed i suoi effetti in capo ad uno dei contraenti, essendo direttamente inciso dallo “statuto” speciale della nullità cui si riferisce. Le nullità di protezione sono poste a presidio esclusivo del cliente. Egli ex lege ne può trarre i vantaggi (leciti) che ritiene convenienti. La selezione degli ordini sui quali dirigere la nullità è una conseguenza dell’esercizio di un diritto predisposto esclusivamente in suo favore. Una diversa interpretazione del sistema delle nullità di protezione
condurrebbe all’effetto, certamente non voluto dal legislatore, della sostanziale abrogazione dello speciale regime d’intangibilità ed impermeabilità proprio delle nullità di protezione (Cass. 8395 del 2016). In particolare, con riferimento alla tipologia contrattuale oggetto del presente giudizio, l’investitore, ove fosse consentito all’intermediario di agire ex art. 2033 cod. civ., non potrebbe mai far valere il difetto di forma di alcuni ordini in relazione ad un rapporto di lunga durata che abbia avuto parziale esecuzione, perché le conseguenze economico patrimoniali sarebbero per lui verosimilmente quasi sempre pregiudizievoli, così vanificandosi la previsione legale di un regime di protezione destinato ad operare a suo esclusivo vantaggio.
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Vi è una terza opzione che rinviene nel principio della buona fede, variamene declinato, lo strumento più adeguato, per affrontare il tema dell’uso eventualmente distorsivo dello strumento delle nullità di protezione in funzione selettiva, perché, senza alterarne il regime giuridico ed in particolare l’unilateralità dello strumento di tutela legislativamente previsto, consente, per la sua adattabilità al caso
concreto, di ricostituire l’equilibrio effettivo della posizione contrattuale delle parti, impedendo effetti di azioni esercitate in modo arbitrario o nelle quali può cogliersi l’abuso dello strumento di “protezione” ad esclusivo detrimento dell’altra parte. Già nelle ordinanze interlocutorie n. 12388, 12389 e 12390 del 2017, nelle quali la questione della legittimità dell’uso selettivo della nullità era subordinata a quella principale relativa alla validità, sotto il profilo del requisito di forma, del contratto quadro sottoscritto dal solo investitore, era stata prospettata l’esperibilità dell’exceptio doli generalis, al fine di paralizzare l’uso selettivo della nullità, ritenendo centrale nell’esaminare la questione, il rilievo della buona fede “come criterio valutativo della regola contrattuale”. Nell’ordinanza interlocutoria n. 23927 del 2018, dalla quale è scaturito il presente giudizio, anche alla luce degli orientamenti, ancorché non univoci che sono intervenuti medio tempore (Cass. 6664 e 10116 del 2018) è stata posta in evidenza la questione della compatibilità tra il peculiare regime delle nullità protettive nei contratti d’intermediazione
finanziaria e l’opponibilità della “eccezione di correttezza e di buona fede”, in funzione della individuazione di un punto di equilibrio tra le esigenze di garanzia degli investimenti dei privati in relazione alla collocazione dei propri risparmi (art. 47 Cost.) e la tutela dell’intermediario anche in funzione della certezza dei mercati in materia d’investimenti finanziari.
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La dottrina non ha prospettato soluzioni univoche, formulando indicazioni variamente assimilabili a quelle che hanno caratterizzato gli orientamenti giurisprudenziali sopra illustrati. Come riscontrato anche nel confronto tra le due ordinanze interlocutorie che hanno posto alle S.U. la questione della legittimità dell’uso selettivo delle nullità di protezione, il principio di buona fede non è stato preso in considerazione in modo univoco. Si è affermato che attraverso la
formulazione dell’exceptio doli generalis si possa impedire in via
generale l’uso selettivo delle nullità di protezione, in quanto dettato esclusivamente dall’intento di colpire gli investimenti non redditizi (la tesi viene prospettata seppure in via ipotetica nelle ordinanze interlocutorie n.12388,12389 12390 del 2017). In questa lettura l’azione di nullità, ove sia diretta a colpire alcuni soltanto degli ordini eseguiti, viene ritenuta intrinsecamente connotata da un intento opportunistico che va oltre la funzione di protezione voluta dal legislatore. Rispetto alla tesi illustrata nel par. 17.1.1, la differenza si può cogliere nell’ effetto esclusivamente paralizzante conseguente alla formulazione dell’eccezione, rimanendo preclusa all’intermediario l’esercizio dell’azione di ripetizione dell’indebito.
La tesi esposta postula che l’uso selettivo delle nullità di protezione determini sempre la violazione del canone di buona fede. L’investitore, ove intraprenda l’azione, si pone nella condizione di produrre un pregiudizio economico ingiustificato all’altra parte dovuto alla natura potestativa ed unilaterale della selezione operata. L’exceptio doli, così configurata, ricorrerebbe sempre in via generale ed astratta e deriverebbe dall’uso della nullità selettiva, ancorché astrattamente lecito. La tesi viene criticata per la sua assolutezza perché, pur non escludendo la formale applicazione dello statuto normativo delle nullità di protezione, ne trascura la funzione di reintegrazione di una preesistente condizione di squilibrio strutturale che permea le fattispecie contrattuali nelle quali trova applicazione e d’inveramento del sistema assiologico fondato sui principi di uguaglianza, solidarietà e tutela del risparmiatore ritraibili dalla Costituzione. Inoltre, con tale impostazione, si trascura la strutturale vocazione delle nullità protettive ad un uso selettivo, ancorché non
arbitrario, in quanto correlato alla operatività a vantaggio esclusivo di uno dei contraenti.
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Nel solco dell’applicazione in chiave riequilibratrice del principio di buona fede si collocano posizioni intermedie che, partendo dalla legittimita’ dell’azione di nullità cd. selettiva da parte del cliente, ovvero di una domanda formulata in relazione ad alcuni ordini d’investimento, ritengono che da parte dell’intermediario possa essere fatta valere l’exceptio doli generalis ove l’esercizio del diritto da parte dell’investitore sia avvenuto in malafede attraverso una valutazione che deve essere svolta in concreto secondo parametri oggettivi e soggettivi sui quali, tuttavia, non si riscontra unitarietà di vedute.
Viene escluso, al riguardo, che il possibile conflitto tra la specifica istanza di solidarietà costituita dal regime peculiare delle nullità di protezione e quella che scaturisce dal principio di affidamento, possa trovare una soluzione, stabilendo un criterio di prevalenza applicabile in ogni ipotesi, tenuto conto che la dinamica selettiva è ipotizzabile esclusivamente nelle nullità di protezione. L’affidamento, che costituisce il nucleo costitutivo della nozione di buona fede, ha un sicuro ancoraggio costituzionale nell’art. 2 Cost. Le nullità di protezione, come evidenziato da S.U. 26242 del 2014, fondano l’inderogabilità del loro statuto, contrassegnato dall’operatività a “vantaggio” del cliente, non solo sull’art. 2 ma anche sull’art. 3 (essendo finalizzate a rimuovere il primo grado dell’asimmetria informativa) e sull’art. 41 cui si aggiunge, per l’intermediazione
finanziaria, la tutela del risparmio (art. 47 Cost.). Poiché le nullità di protezione costituiscono, dunque, una diretta attuazione di principi costituzionali, tale qualificazione non è priva di conseguenze in relazione alla concorrente operatività del principio di buona fede come criterio arginante l’uso arbitrario dello strumento di tutela. Ne consegue che la mera invocazione di effetti selettivi da parte del cliente non può giustificare di per sé – pena lo svuotamento e la vanificazione della funzione delle nullità di protezione e della
connessa tutela giurisdizionale,—l’automatica opponibilità da parte dell’intermediario dell’exceptio doli generalis. L’eccezione, secondo una delle tesi in campo, può essere proposta per paralizzare l’azione volta a far valere le nullità di protezione in funzione selettiva, tutte le volte che l’investitore ponga in essere una condotta soggettivamente connotata da malafede o frode ovvero preordinata alla produzione di un pregiudizio per l’intermediario, non ravvisandosi alcuna incompatibilità tra l’esercizio dell’azione di nullità e la predetta eccezione ma solo la necessità di un adeguato bilanciamento da svolgersi secondo il paradigma contenuto negli artt. 1993, secondo comma, e 2384, secondo comma, cod. civ. individuabile nel non potere agire, neanche attraverso l’esercizio di un proprio diritto, arrecando intenzionalmente danno all’altra parte. Lo statuto protettivo dell’investitore non può determinare a suo vantaggio, un regime di sostanziale irresponsabilità ed esonerarlo dal controllo della conformità del suo agire, in quanto la regola di buona fede, assiologicamente espressiva del dovere di solidarietà costituzionale e costituente il tessuto connettivo dei rapporti contrattuali, impone tale verifica di conformità purché svolta in concreto.
In conclusione, secondo questa prospettazione, occorre verificare se l’azione è stata preordinata alla produzione di un pregiudizio per l’altro contraente.
21. La tesi sopra illustrata si espone a rilievi critici per aver limitato l’opponibilità dell’exceptio doli alla valutazione della buona fede soggettiva così da escludere ogni rilevanza alla oggettiva determinazione di un ingiustificato e sproporzionato sacrificio di una sola controparte contrattuale. Al fine di poter svolgere un giudizio comparativo che tenga conto anche della eventuale violazione della buona fede sotto il profilo oggettivo del pregiudizio arrecabile ad una
sola delle parti, si è fatto ricorso alla categoria dell’abuso del diritto, in relazione al quale non è sufficiente che una parte del contratto
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abbia tenuto una condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell’altra, quando tale condotta persegua un risultato lecito attraverso mezzi legittimi, essendo, invece, configurabile allorché il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà sono attribuiti (Cass. 15885 del 2013; 10568 del 2018). Non è configurabile un abuso che derivi soltanto dall’aver voluto conseguire un proprio vantaggio economico mediante uno strumento di tutela previsto dall’ordinamento che, peraltro, deriva, dall’attivazione di uno statuto di tutela inderogabile, essendo necessario che il fine dell’azione sia incoerente rispetto a quello legale in funzione del quale è stato attribuito il diritto di agire (Cass.29792 del 2017, in relazione alla configurabilità dell’abuso del diritto potestativo dei soci di una società di capitali che rappresentino un terzo del capitale sociale, di chiedere il differimento dell’assemblea ove dichiarino di non essere stati sufficientemente informati) o determini effetti del tutto sproporzionati rispetto al fine di tutela per
cui si è agito.
22. Alla luce delle considerazioni svolte, ritiene il Collegio, in risposta al quesito formulato nel par. 17, di dovere, preliminarmente, escludere entrambe le opzioni che prescindono del tutto dalla considerazione del principio di buona fede o perché negano la legittimità dell’uso selettivo delle nullità di protezione fino al riconoscimento del diritto a richiedere la ripetizione dell’indebito in relazione agli investimenti non selezionati dall’investitore ma travolti dalla nullità del contratto quadro, o perché ne considerano legittima l’azione senza alcun limitazione, ritenendo tale soluzione l’unica
coerente con l’operatività ad esclusivo vantaggio del cliente delle nullità di protezione. In contrasto con le tesi criticate, il Collegio reputa che la questione della legittimità dell’uso selettivo delle nullità
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di protezione nei contratti aventi ad oggetto servizi d’investimento, possa essere risolta ricorrendo, come criterio ordinante, al principio di buona fede, da assumere, tuttavia, in modo non del tutto coincidente con le illustrate declinazioni dell’exceptio doli generalis e dell’abuso del diritto.
22.1 Al riguardo si ritiene di dover ribadire che, in relazione ai contratti d’investimento che costituiscono l’oggetto del presente giudizio, della dichiarata invalidità del contratto quadro, ancorché accertata con valore di giudicato, come già rilevato nei par.13 e 13.1, può avvalersi soltanto l’investitore, sia sul piano sostanziale della legittimazione esclusiva che su quello sostanziale dell’operatività ad esclusivo vantaggio di esso.
22.2 L’uso selettivo del rilievo della nullità del contratto quadro non contrasta, in via generale, con lo statuto normativo delle nullità di protezione ma la sua operatività deve essere modulata e conformata dal principio di buona fede secondo un parametro da assumersi in modo univoco e coerente. Ove si ritenga che l’uso selettivo delle nullità di protezione sia da stigmatizzare ex se, come contrario alla buona fede,solo perché limitato ad alcuni ordini di acquisto, si determinerà un effetto sostanzialmente abrogativo del regime giuridico delle nullità di protezione, dal momento che si stabilisce un’equivalenza, senza alcuna verifica di effettività, tra uso selettivo delle nullità e violazione del canone di buona fede. Deve rilevarsi, tuttavia, l’insufficienza anche della esclusiva valorizzazione della buona fede soggettiva, ove ravvisabile solo se si dimostri un intento dolosamente preordinato a determinare effetti pregiudizievoli per l’altra parte.
22.3 Al fine di modulare correttamente il meccanismo di riequilibrio effettivo delle parti contrattuali di fronte all’uso selettivo delle nullità di protezione, non può mancare un esame degli investimenti complessivamente eseguiti, ponendo in comparazione quelli oggetto
dell’azione di nullità, derivata dal vizio di forma del contratto quadro, con quelli che ne sono esclusi, al fine di verificare se permanga un pregiudizio per l’investitore corrispondente al petitum azionato. In questa ultima ipotesi deve ritenersi che l’investitore abbia agito coerentemente con la funzione tipica delle nullità protettive, ovvero quella di operare a vantaggio di chi le fa valere. Pertanto, per accertare se l’uso selettivo della nullità di protezione sia stato oggettivamente finalizzato ad arrecare un pregiudizio all’intermediario, si deve verificare l’esito degli ordini non colpiti dall’azione di nullità e, ove sia stato vantaggioso per l’investitore, porlo in correlazione con il petitum azionato in conseguenza della proposta azione di nullità. Può accertarsi che gli ordini non colpiti dall’azione di nullità abbiano prodotto un rendimento economico superiore al pregiudizio confluito nel petitum. In tale ipotesi, può essere opposta, ed al solo effetto di paralizzare gli effetti della dichiarazione di nullità degli ordini selezionati, l’eccezione di buona fede, al fine di non determinare un ingiustificato sacrificio economico in capo all’intermediario stesso. Può, tuttavia, accertarsi che un danno per l’investitore, anche al netto dei rendimenti degli investimenti relativi agli ordini non colpiti dall’azione di nullità, si sia comunque determinato. Entro il limite del pregiudizio per l’investitore accertato in giudizio, l’azione di nullità non contrasta con il principio di buona fede. Oltre tale limite, opera, ove sia oggetto di allegazione, l’effetto paralizzante dell’eccezione di buona fede. Ne consegue che, se, come nel caso di specie, i rendimenti degli investimenti non colpiti
dall’azione di nullità superino il petitum, l’effetto impeditivo è integrale, ove invece si determini un danno per l’investitore, anche all’esito della comparazione con gli altri investimenti non colpiti dalla nullità selettiva, l’effetto paralizzante dell’eccezione opererà nei limiti del vantaggio ingiustificato conseguito.
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La soluzione della questione sottoposta all’esame del Collegio può, in conclusione, così essere sintetizzata.
Anche in relazione all’art. 23, comma 3, d.lgs n. 58 del 1998, il regime giuridico delle nullità di protezione opera sul piano della legittimazione processuale e degli effetti sostanziali esclusivamente a favore dell’investitore, in deroga agli artt. 1421 e 1422 cod. civ. L’azione rivolta a far valere la nullità di alcuni ordini di acquisto richiede l’accertamento dell’invalidità del contratto quadro. Tale accertamento ha valore di giudicato ma l’intermediario, alla luce del peculiare regime giuridico delle nullità di protezione, non può avvalersi degli effetti diretti di tale nullità e non è conseguentemente legittimato ad agire in via riconvenzionale od in via autonoma ex artt. 1422 e 2033 cod. civ. I principi di solidarietà ed uguaglianza sostanziale, di derivazione costituzionale (art. 2,3, 41 e 47 Cost., quest’ultimo con specifico riferimento ai contratti d’investimento) sui quali le S.U., con la pronuncia n. 26642 del 2014, hanno riposto il
fondamento e la ratio delle nullità di protezione operano, tuttavia, anche in funzione di riequilibrio effettivo endocontrattuale quando l’azione di nullità, utilizzata, come nella specie, in forma selettiva, determini esclusivamente un sacrificio economico sproporzionato nell’altra parte. Limitatamente a tali ipotesi, l’intermediario può opporre all’investitore un’eccezione, qualificabile come di buona fede, idonea a paralizzare gli effetti restitutori dell’azione di nullità selettiva proposta soltanto in relazione ad alcuni ordini. L’eccezione sarà opponibile, nei limiti del petitum azionato, come conseguenza dell’azione di nullità, ove gli investimenti, relativi agli ordini non coinvolti dall’azione, abbiano prodotto vantaggi economici per l’investitore. Ove il petitum sia pari od inferiore ai vantaggi conseguiti, l’effetto impeditivo dell’azione restitutoria promossa dall’investitore sarà integrale. L’effetto impeditivo sarà, invece, parziale, ove gli investimenti non colpiti dall’azione di nullità abbiano
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prodotto risultati positivi ma questi siano di entità inferiore al pregiudizio determinato nel petitum.
L’eccezione di buona fede operando su un piano diverso da quello dell’estensione degli effetti della nullità dichiarata, non è configurabile come eccezione in senso stretto non agendo sui fatti costitutivi dell’azione (di nullità) dalla quale scaturiscono gli effetti restitutori, ma sulle modalità di esercizio dei poteri endocontrattuali delle parti. Deve essere, tuttavia, oggetto di specifica allegazione.
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La soluzione della questione di massima di particolare importanza rimessa all’esame delle S.U. può essere risolta alla luce del seguente principio di diritto:
“La nullità per difetto di forma scritta, contenuta nell’art. 23, comma 3, del d.lgs n. 58 del 1998, può essere fatta valere esclusivamente dall’investitore con la conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali dell’accertamento operano soltanto a suo vantaggio. L’intermediario, tuttavia, ove la domanda sia diretta a colpire soltanto alcuni ordini di acquisto, può opporre l’eccezione di buona fede, se la selezione della nullità determini un ingiustificato sacrificio economico a suo danno, alla luce della complessiva esecuzione degli ordini, conseguiti alla conclusione del contratto quadro”.
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Ne consegue, in relazione al secondo motivo di ricorso, che deve essere confermata, con correzione della motivazione ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., la statuizione contenuta nella pronuncia impugnata, alla luce del principio di diritto di cui al par. 24. Rigettati il secondo e terzo motivo, è rimesso all’esame della prima sezione civile l’esame dei rimanenti e la statuizione sulle spese processuali del presente procedimento.
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