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COMPRAVENDITA IMMOBILIARE- NOTAIO RESPONSABILITA’
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AVVOCATO PER ASSISTENZA LEGALE PRELIMINARE
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DI VENDITA COMPROMESSO DI VENDITA
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· CIVILE COMPRAVENDITA
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· IMMOBILIARE RESPONSABILE IL NOTAIO CHE NON VA LE VISURE IPOTECARIE
FATTO : Gli acquirenti coniugi V./ E. hanno proposto azione risarcitoria nei confronti della venditrice di un immobile, la Vi., e la notaia che redasse l’atto di trasferimento, la D. M., per avere questa taciuto l’esistenza di un’ipoteca pregiudizievole precedentemente iscritta a favore di un istituto bancario.

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Il Tribunale di Roma ha condannato la V., ma ha assolto da responsabilità la D.M..
La Corte d’appello di Roma, parzialmente riformando la prima sentenza, ha condannato ambedue le convenute in solido al risarcimento dei danni in favore degli attori. Propone ricorso per cassazione la D.M. attraverso due motivi. Rispondono con controricorso i coniugi V./ E.. Ambedue le parti hanno depositato memoria per l’udienza.
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La ricorrente tende a trasferire il tema sul piano delle ipotesi implicanti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, rispetto ai quali la disposizione normativa dell’art. 2236 c.c., prevede la responsabilità del prestatore solo in caso di dolo o colpa grave. A tal riguardo sostiene che all’epoca dei fatti le Conservatorie si trovavano in grande arretrato e che le indagini relative alla situazione del bene oggetto della stipula erano estremamente defatiganti e complesse, sì da costringere all’esame del “corrente” (il c.d. mod. 60), con largo margine di errore. Di qui la sua richiesta di prova testimoniale tendente a provare, appunto, la diligenza tenuta nell’espletamento dell’incarico professionale e la relativa difficoltà. Per confutare la tesi della ricorrente basta ricordare che la disposizione dell’art. 2236 c.c., non si pone in termini di contrapposizione rispetto alla disciplina generale dettata dall’art. 1176 c.c., siccome l’attenuazione della responsabilità non riguarda la diligenza bensì l’aspetto della prudenza e della perizia. In altri termini, perché possa entrare in gioco la disposizione dell’art. 2236 c.c., il problema sottoposto al professionista non solo deve avere natura tecnica, ma deve, per di più, riguardare prestazioni coinvolgenti problemi tecnici nuovi, di speciale complessità, per i quali è richiesto un impegno intellettuale superiore a quello professionale medio e con conseguente presupposizione di preparazione anch’essa superiore alla media.
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E’ la ricorrente stessa che, nel caso in trattazione, impernia la sua tesi sulla diligenza prestata, sulla complessità e la faticosità del compito assegnatole, così volendo giungere alla conclusione che, dato il contesto dell’epoca, era da lei inesigibile un risultato diverso da quello conseguito. Ma così argomentando ella si pone in un campo estraneo a quello disciplinato dall’art. 2236 c.c., il quale, come s’è visto, attiene alla perizia ed a problemi tecnici nuovi per la scienza del momento, presupponenti anche una speciale preparazione superiore alla media professionale.