CESSIONE CREDITI 110%: COLPA GRAVE E DOLO COSA SONO?chiama un avvocato esperto ecobonus superbonus 110
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Il testo approvato dal Senato si inserisce nel Ddl di conversione del D.L. n. 115/2022 (c.d. decreto “Aiuti-bis”) il quale va ad aggiungere al comma 6 dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020 che il “concorso nella violazione”, che fa scattare i profili di responsabilità solidale del fornitore, che applica lo sconto in fattura, e dei cessionari, che si susseguono nei limiti del numero di cessioni effettuabili :
è solo quello attuato “con dolo o colpa grave”.
La problematica della colpa grave
Cosa è la colpa ?
Colpa se si è agito con negligenza imperizia e imprudenza
Il dolo si manifesta quando un soggetto compie un’azione o un’omissione che costituisce un reato con la consapevolezza di commettere l’illecito.
La colpa è grave, invece, solo in caso di mancato rispetto delle regole di diligenza, prudenza e perizia che quel tipo di operazione richiede, pur essendo a conoscenza di questi obblighi.
si tratta di tutti quei casi in cui il soggetto interessato compie l’azione dannosa volontariamente e con l’intenzione di arrecare danno (dolo) o quando, nonostante l’evento dannoso sia prevedibile, si trascurino tutti gli obblighi e i doveri previsti e si compia il reato (colpa grave). L’articolo 43 del Codice Penale stabilisce che: “il delitto è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dell’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione“.
Nel sistema del codice civile si è così creata una doppia figura della colpa, una astratta fondata sul modello del buon padre di famiglia intesa come una concezione psicologica della colpa che si esaurisce in un nesso psichico fisso ed uguale tra l’agente ed il fatto ed un’altra normativa fondata su una reale graduazione della colpevolezza in cui l’attenzione si sposta dalla verifica dell’inadempimento alla valutazione dell’azione colpevole, modellando la colpa secondo la diversità dei casi in rapporto alla maggiore o minore antidoverosità del comportamento del soggetto rispetto all’entità del danno . Tuttavia a modellare la gravità della colpa si è considerato oggettivamente anche, sebbene giurisprudenzialmente contrastato, il complesso dell’organizzazione amministrativa nel cui ambito si inserisce l’attività che si presume fonte del danno erariale, pertanto il grado di colpevolezza richiesto è tanto più elevato quanto minore è la funzionalità complessiva dell’organizzazione in cui l’illecito va a collocarsi.
ebbene il prevalente orientamento giurisprudenziale esclude la solidarietà tra chi ha adottato atti collegiali illeciti in assenza di dolo o illecito arricchimento (Corte dei conti SS.RR. 20.3.97, n. 33/A e Sez. II 13.5.98, n. 139), vi sono state alcune pronunce che si sono discostate da tale orientamento. Interpretando restrittivamente l’art. 1 comma 1 quinquies L. 14.1.94 n. 20, aggiunto dalla L. n. 639/96, come riferentesi ad una pluralità di azioni o omissioni illecite casualmente legate al verificarsi dell’evento dannoso, si è affermato che nel caso in cui il danno pubblico sia la conseguenza di un atto giuridicamente unitario di atti collegiali illeciti, la responsabilità di chi vi abbia assentito non può essere che a titolo solidale, tenuto anche conto del fatto che il comma 1 quinquies dell’art. 1, L. 20/94 richiama soltanto il comma 1 quater concernente il concorso di responsabilità in generale e non già anche il comma 1 concernente specificatamente la responsabilità derivante da atti collegiali. (Corte dei conti, SS.RR. 7.1.98 n. 1/A; Sez. 1, 1.4.98, n. 105).
Nell’ipotesi di evento dannoso cagionato da concorso di fatti dolosi e colposi addebitati a più soggetti, l’obbligazione accertata e sanzionata nei confronti del responsabile a titolo di dolo ha valenza essenzialmente restitutoria, mentre quella concernente i corresponsabili a titolo di colpa ha valenza più propriamente risarcitoria; per conseguenza, nei confronti del responsabile a titolo di dolo non opera neppure la solidarietà con gli altri corresponsabili, giacché questa comporterebbe comunque una ripartizione dell’obbligazione, sia pure nei rapporti interni. In tal caso il rapporto tra i corresponsabili va individuato ritenendo sussidiaria l’obbligazione risarcitoria dei corresponsabili a titolo di colpa e principale l’obbligazione restitutoria del responsabile per dolo, specie sotto il profilo di difetto di vigilanza sull’altrui attività volontariamente dannosa (Corte dei conti, SS.RR. , 25.2.97, n. 29, Sez. II, 16.2.98, n. 64 e Sez. II, 13.6.97, n. 83/A).
Relativamente al potere riduttivo dell’addebito occorre, infine, osservare che la responsabilità derivante da una dolosa e pervicace condotta è diversa da quella che discende dall’aver omesso una adeguata vigilanza e controllo, pertanto non può esservi riduzione dell’addebito. D’altronde l’uso del potere riduttivo dell’addebito non deve risultare sproporzionato rispetto al rapporto esistente tra cause giustificatrici addotte ed entità del danno accertato, tale da ridurre la condanna a misura quasi simbolica (Corte dei conti, SS.RR., 6.6.97, n. 55/A e SS.RR., 13.5.97, n. 45/A).
Circa la trasmissibilità della responsabilità agli eredi per indebito arricchimento non può essere evitata con la accettazione dell’eredità con beneficio di inventario in quanto la limitazione ha efficacia intra vires, rimanendo la possibilità per il P.M. di dedurre l’arricchimento, ai sensi dell’art. 2729 c.c., in base a presunzioni semplici secondo l’id quod plerunque accidit. Nel caso, poi, di eredi di agenti contabili, l’onere del discarico si riferisce in capo agli eredi stessi che dovranno comunque, anche nel caso di accettazione con beneficio di inventario, fornire elementi di prova atti a dimostrare il non avvenuto “illecito arricchimento” (Corte dei conti, SS.RR., 11.2.96, n. 74/A e Sez. II, 19.2.98, n. 73).
DIVIENE PERO DIFFICILE NELLA CESSIONE DEL CREDITO 110% ALLE BANCHE O ISTITUTI CREDITO SAPERE INDICARE UN LIMITE TRA COLPA E COLPA GRAVE:
ass. pen. n. 32899/2021
In tema di responsabilità per colpa, l’attività di manutenzione di carri merci integra un’attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 cod. civ., potendone scaturire pericoli per la sicurezza della circolazione ferroviaria, con la conseguenza che i doveri discendenti da tale norma gravano sul titolare dell’impresa e, ove l’attività sia esercitata in forma societaria, a carico di chi ha il compito di organizzarla. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo di colui che, nell’ambito di una società che si occupava della manutenzione di carri merci, aveva il compito di organizzare tale attività, per avere omesso di adottare disposizioni adeguate in grado di assicurare la corretta esecuzione della manutenzione, le quali avrebbero consentito di rilevare lo stato di corrosione dell’assile montato in sostituzione, che poi, cedendo, aveva determinato il deragliamento del carro e la conseguente morte di numerose persone). (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 20/06/2019).
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