CAMION INCIDENTE RESPONSABILITA’
- Occorre premettere in linea generale e di diritto che la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, 2 comma C.C.(essendo la bicicletta, alias velocipede ,benchè di potenzialità “offensiva” di ben diverso rilievo rispetto ad un autoarticolato, anch’essa pur sempre un veicolo) trova applicazione non soltanto allorchè , certo essendo il verificarsi del sinistro,manchi la prova (tali non potendosi considerare, evidentemente, le dichiarazioni delle parti a sé favorevoli) di una responsabilità esclusiva o comunque non coincidente con la parità contemplata
- CAMION INCIDENTE RESPONSABILITA’
- CAMION INCIDENTE RESPONSABILITA’
- CAMION INCIDENTE RESPONSABILITA’
- CAMION INCIDENTE RESPONSABILITA’ in quest’ultima norma di legge,ma anche quando siano acquisiti alla controversia elementi probatori tra loro insanabilmente contrastanti su aspetti essenziali della vicenda. Tuttavia paiono acquisiti, nel caso in esame, sufficienti elementi per poter pervenire ad una affermazione e distribuzione in positivo delle relative responsabilità, come qui appresso si vedrà.
CAMION INCIDENTE RASPONSABILITA’ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI MILANO
SEZIONE 3^ CIVILE
composta dai Magistrati
Dott. Massimo Croci – Presidente rel. e est.
Dott.ssa Maria Teresa Brena – Consigliere
Dott.ssa Daniela Troiani – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d’Appello
da
N.R. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. PAGANI RAFFAELLA MARIA e dell’avv. SEVERINI ALESSANDRO ((…)) VIA MANZONI 17 GALLARATE;, elettivamente domiciliato in VIA G. LEOPARDI 19 20123 MILANO presso il difensore avv. PAGANI RAFFAELLA MARIA
M.R. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. PAGANI RAFFAELLA MARIA e dell’avv. SEVERINI ALESSANDRO ((…)) VIA MANZONI 17 GALLARATE;, elettivamente domiciliato in VIA G. LEOPARDI 19 20123 MILANO presso il difensore avv. PAGANI RAFFAELLA MARIA
G.R. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. PAGANI RAFFAELLA MARIA e dell’avv. SEVERINI ALESSANDRO ((…)) VIA MANZONI 17 GALLARATE;, elettivamente domiciliato in VIA G. LEOPARDI 19 20123 MILANO presso il difensore avv. PAGANI RAFFAELLA MARIA
CONTRO
H.A. S.P.A. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. MORELLI ADRIANA, elettivamente domiciliata in VIA CURTATONE, 6 20122 MILANO presso il difensore avv. MORELLI ADRIANA
-
SRL (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. LORO MARCO MARIO ETTORE., elettivamente domiciliata in VIALE SAN GIMIGNANO, 38 20146 MILANO presso il difensore avv. LORO MARCO MARIO ETTORE
M.B. (C.F. (…)), CONTUMACE
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
R.N., R.M. e R.G., rispettivamente padre, madre e sorella di R.L., deceduto in occasione del sinistro stradale di cui qui appresso, evocavano in giudizio avanti il Tribunale di Busto A.B.M., la B. SRL nonché la Compagnia assicuratrice R.H.A. SPA chiedendone la condanna al risarcimento di ogni danno, iure proprio e iure haereditatis conseguente alla morte di detto loro congiunto in occasione ed a causa del sinistro avvenuto alle ore 16,30 del 26/11/2014 in Gallarate, allorchè quest’ultimo, in sella ad una bicicletta, veniva urtato dall’autoarticolato tg (del trattore) (…),condotto dal B., il quale aveva in corso una manovra di svolta in corrispondenza di una rotatoria.
Rimasto contumace il B., sulla resistenza degli altri due convenuti, i quali,pur distintamente costituiti, attribuivano comunque entrambi la esclusiva responsabilità dell’accadimento a colpa del ciclista R., il primo grado di giudizio, esperita istruzione probatoria, si concludeva con la sentenza n.135/20 pubblicata il 23/01/2020 con cui Il Tribunale di Busto Arsizio, ritenuto che “la causazione dell’evento è dipesa in via esclusiva dalla condotta gravemente imprudente tenuta da L.R.”, respingeva ogni domanda degli attori, che condannava altresì alla rifusione delle spese processuali dei due convenuti costituiti.
Proponeva appello, sempre unitariamente, gli originari attori, sottoponendo i profili di gravame su cui qui oltre ci si pronuncerà.
Contumace anche in secondo grado il B., si costituivano, sempre distintamente, gli altri due appellati, nel presente secondo grado di giudizio chiedendo, entrambi, la conferma della impugnata sentenza.
Infine, nell’àmbito della prefissata udienza avanti questa Corte per la precisazione delle conclusioni del 9/03/2021 la causa, sulle conclusioni di cui sopra in epigrafe, veniva trattenuta in decisione.
1-L’appello,in ordine all’ “an debeatur” è parzialmente fondato,per l’ordine di considerazioni che segue.
2-Occorre premettere in linea generale e di diritto che la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, 2 comma C.C.(essendo la bicicletta,alias velocipede,benchè di potenzialità “offensiva” di ben diverso rilievo rispetto ad un autoarticolato, anch’essa pur sempre un veicolo) trova applicazione non soltanto allorchè,certo essendo il verificarsi del sinistro,manchi la prova (tali non potendosi considerare,evidentemente, le dichiarazioni delle parti a sé favorevoli) di una responsabilità esclusiva o comunque non coincidente con la parità contemplata in quest’ultima norma di legge,ma anche quando siano acquisiti alla controversia elementi probatori tra loro insanabilmente contrastanti su aspetti essenziali della vicenda. Tuttavia paiono acquisiti, nel caso in esame, sufficienti elementi per poter pervenire ad una affermazione e distribuzione in positivo delle relative responsabilità, come qui appresso si vedrà.
2.1-In proposito, esiste un solo teste oculare, ossia l’automobilista, che si trovava nelle vicinanze del luogo del mortale incidente, F.G.,il cui apporto viene ampiamente riportato nella qui impugnata sentenza,con riferimento sia alle dichiarazioni rese ai verbalizzanti nella immediatezza del fatto sia a quanto poi,confermativamente,deposto avanti il Giudice civile in questo processo. I capisaldi di tale testimonianza possono essere così essere sintetizzati: il conducente dell’autoarticolato, proveniente da Via Torino,in prossimità di rotatoria, attivava manovra di svolta a destra per immettersi in Via Forze Armate,e contemporaneamente, il R., procedente in sella alla bicicletta,nella stessa direzione dell’autoarticolato, sul marciapiede, in prossimità di detta rotatoria,scendendo da detto marciapiede,e impegnando la rotonda, sorpassava quest’ultimo sulla destra, tagliandogli poi la strada “da destra verso sinistra”, allorchè “arrivato alla ruota anteriore sinistra del mezzo pesante” veniva urtato sul “fianco sinistro” della bicicletta e poi “trascinato tramite la ruota sotto”il medesimo “per pochi metri,esattamente fino alla seconda ruota sinistra,poi il camion si è fermato”,puntualizzando altresì che”il punto di impatto del camion era quello frontale….della motrice”.
2.2-A proposito di tale testimonianza, pur condivisibile essendo la valutazione di sua attendibilità formulata dal primo Giudice, sotto il profilo della buona fede (non rinvenendosi alcuna ragione per cui il teste avrebbe dovuto mentire),deve comunque tenersi presente che, sulla base dei rilievi fotoplanimetrici allegati al rapporto dei VV.UU. in atti, la visuale degli eventi coinvolgenti autoarticolato e bicicletta da parte del teste, che,come da lui steso dichiarato, era fermo su Via Forze Armate in attesa di impegnare, alla guida della sua automobile, egli stesso la rotonda, con l’intenzione di dirigersi verso Via Torino, non era diretta, ma obliqua, avendo egli visto quanto verificatosi, alla sua sinistra, ed altresì non avendo motivo, prima del verificarsi del sinistro per prestare particolare attenzione-se non per verificare se egli potesse effettuare la sua manovra di svolta- allo specifico comportamento di altri attori presenti nello scenario. Tuttavia, la descrizione dei fatti appare sufficientemente precisa e, pertanto, oltre alla attendibilità soggettiva, può attribuirsi alla deposizione in esame, anche una attendibilità oggettiva. Per converso, va altresì anche annotato che il teste non ha riferito di un azionamento, da parte del B., conducente dell’autoarticolato, degli indicatori direzionali verso destra (“non ricordo che la freccia destra del camion fosse in funzione”).
Prima di prendere in considerazione le affermazioni del summenzionato B., occorre altresì tenere conto che, secondo quanto testimoniato dall’agente B.A.,per “effettuare”la manovra di svolta a destra, l’autoarticolato, “data la sua lunghezza,doveva andare tutto a sinistra (cioè allargare a sinistra) e poi svoltare a gomito a destra,altrimenti non sarebbe riuscito a fare la manovra, perché avrebbe toccato il marciapiede”,il che coincide con la allocazione del punto d’urto dell’autoarticolato da parte del summenzionato teste oculare F. nella “parte frontale della motrice”, e, va aggiunto, nella sua parte sinistra(“…ma quando”-il ciclista-“era arrivato alla ruota anteriore sinistra del mezzo pesante è stato urtato…”). Infine,la affermazione del teste F. secondo cui “la bicicletta non è stata propriamente tamponata” sono parzialmente obliterate dalla constatazione, risultante anche nella perizia del Consulente del P.M. P.I. G.B., che la bicicletta fu urtata comunque nella parte posteriore.
CAMION INCIDENTE RESPONSABILITA’
CAMION INCIDENTE RESPONSABILITA’
CAMION INCIDENTE RESPONSABILITA’
CAMION INCIDENTE RESPONSABILITA’
3- Le osservazioni di cui sopra al punto2.2, potrebbero anche non scalfire una complessiva valutazione, quale quella operata nella qui impugnata sentenza, di esclusiva responsabilità del suo stesso investimento in capo allo sfortunato ciclista, ma occorre ora prendere in considerazione il rilievo, in senso quantomeno parzialmente divergente con detto “decisum”, delle dichiarazioni rese e sottoscritte a verbale dei VV.UU. nella immediatezza dei fatti, dal conducente dell’ autoarticolato B.,le quali, nella qui impugnata sentenza (in particolare, alla relativa pagina 9) vengono considerate prive di peso sulla base di considerazioni quantomeno in parte apodittiche, ossia, in realtà, seppur non espressamente, perché in contrasto con detta testimonianza F.. In proposito, deve osservarsi che, se è vero che trattasi di dichiarazioni rese non avanti il Giudice,ma,da un lato, come sopra accennato, pur sempre sottoscritte dalla parte (non rilevando,in forza del principio secondo cui le dichiarazioni “pro domo sua” di una parte, non possono alla stessa giovare,la sostanziale “ritrattazione” in sede di interpello in udienza di prime cure 5/12/2018),resta il fatto che esse non possono essere trascurate, al fine della ricerca della verità,così come illogico,e incongruente con le esigenze di tale ricerca,è il ragionamento espresso in impugnata sentenza secondo cui la affermazione del B. “di aver visto la sagoma di una persona in sella ad una bici” non equivarrebbe “ad ammettere la responsabilità del sinistro, atteso che non è dato di sapere se, quand’anche in quel preciso momento il conducente avesse visto il ciclista,egli avrebbe potuto evitare lo scontro”,laddove per evitare (o quantomeno attenuarne fortemente la lesività per il ciclista) lo scontro,all’evidenza,sarebbe stata certamente idonea una manovra di pronta frenata.
Orbene, la versione dei fatti di tale conducente dell’autoarticolato è la seguente: egli stava “svoltando a destra” per immettersi “in via Forze Armate”,e mentre stava voltando ha “visto la sagoma di una persona in sella ad una bici che si trovava al centro della via”, sentendo poi “un colpo vicino al fianco sinistro del trattore e le ruote posteriori sinistre del trattore che hanno sobbalzato”. Si è quindi, “sùbito fermato” e ha “visto la bicicletta e il suo conducente che erano a terra vicino al fianco sinistro del rimorchio”.In proposito, va altresì annotato che, mentre se, come sopra osservato, attendibile sotto il profilo della buona fede appare il teste F., ancor di più lo è il B., perché non solo non si vede che interesse potesse avere a favorire le aspettative risarcitorie della controparte, ma si dovrebbe ritenere, semmai, interessato ad attribuire la responsabilità dell’incidente, che si appalesava certamente “ictu oculi” gravissimo (tant’è che il R. veniva a decedere poche decine di minuti dopo), e quindi foriero di possibili responsabilità penali, alla controparte,non pare dubitabile che siffatta ricostruzione del sinistro, si presenti in netto contrasto con quanto ritenuto dal primo Giudice, e,dall’altro, che, sulla base del “combinato disposto” di detta deposizione testimoniale e di tali dichiarazioni nella immediatezza dei fatti, se certamente, in virtù della manovra di sorpasso dalla destra, e della imprevedibilità della stessa, deve senz’altro attribuirsi al ciclista una responsabilità preponderante nella causazione del per lui letale sinistro, l’aver comunque avvistato, come sopra visto, la sua “sagoma” non dopo, ma prima dell’urto, il non aver adeguatamente frenato, e tutto ciò in presenza vuoi di visibilità vuoi viabilità(intersezione stradale da parte di mezzo,autoarticolato, di grandi dimensioni) non ottimali, conduce alla affermazione di una concorrente, seppur minoritaria, responsabilità del conducente dell’autoarticolato, anche considerata l’estrema cautela e prudenza che egli avrebbe dovuto osservare, nell’intraprendere, con tale mezzo, la manovra di svolta,la quale,tra l’altro, presentava la particolare insidiosità come verosimilmente ipotizzata dal teste verbalizzante B., sotto il profilo della ingannevolezza (spostarsi a sinistra per svoltare a destra, a causa della lunghezza dell’autoarticolato, mentre sulla velocità nulla può dirsi, essendo stato disattivato o comunque non essendo funzionante il cronotachigrafo poche ore prima dell’incidente).
4- Adeguata a siffatta ricostruzione dei fatti appare, allora, la attribuzione al ciclista R.L. del 75% della responsabilità del sinistro, ed al conducente B. del residuo 25%..
5-Occore,quindi, procedere, in corrispondente proporzione,alla liquidazione del danno lamentato dai suddetti attori, congiunti del defunto R.L., rispetto a cui,nell’atto introduttivo del presente gravame (relativa pagina 13), gli attori,odierni appellanti, si sono limitati a richiamarsi”integralmente agli atti ed i documenti depositati”in Igrado “ed in particolare l’atto di citazione,il cui contenuto si intende nella presente sede come in toto ritrascritto e ribadito ad ogni effetto di Legge”.
5.1-In tal materia, si osserva che le voci di danno,e le deduzioni, in tale atto contemplate ai punti 15,16,17,18,19,20 21,22 23 e 24 di tale atto introduttivo della controversia in prime cure restano ricomprese nel perimetro valutativo, in relazione, quanto ai genitori (essendo la sorella non più convivente,ed anzi coniugata), alla giovane età del defunto e alla perdurante, fino al momento del sinistro, relazione di convivenza con i genitori medesimi, peraltro ormai anziani e quindi meno forti verso le avversità esistenziali, elementi idonei ad apportare un aumento, rispetto al punto base previsto nelle più recenti (anno 2021) tabelle in uso presso il Tribunale di Milano nella misura, per l’intero, di Euro 168.250,00 per ciascun genitore, nella misura del 20% e così, sempre rispetto al totale, pervenendo all’importo di Euro 210.312,00 per ciascuno di loro.Per altro verso, nulla può essere accordato iure haereditatis,essendo il povero R.L. deceduto, come si è visto, pressochè istantaneamente.
5.2 -Spetta, così,il risarcimento del predetto danno per perdita del congiunto, che viene liquidato,con riferimento a quanto testè chiarito alle correnti tabelle del Tribunale di Milano:
-per il padre R.N.: 25% di Euro 210.312,00, e cioè Euro 52.578,00;
-per la madre R.M.: 25% di 210.312,00, e cioè Euro 52.578,00;
-per la sorella R.G.: 25%di Euro 24.350,00, e cioè e 6.087,00
5.3- Dalla sommatoria delle voci risarcitorie di cui sopra al punto
5.2,anche attesa l’unitarietà della domanda, scaturisce il riconoscimento, per i titoli qui esaminati, di un cespite risarcitorio quantificato in complessivi Euro 111.243,00, da ripartirsi poi tra i tre attori come sopra al punto 5.2 medesimo.
5.3.1- Tale importo complessivo, trattandosi di debito di valore, dovrà essere devalutato alla data del sinistro (26/11/2014) e da tale data maggiorato degli interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno sino alla data odierna(il tutto utilizzando i correnti indici ISTAT),da cui,poi, dovranno essere calcolati gli interessi legali fino al saldo effettivo.
6- Il regolamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio non possono non tener conto dell’accertamento,nella presente sede riformatrice,di una comunque consistente debenza a titolo risarcitorio a carico dei convenuti, e pertanto essi, in riforma anche su tale punto rispetto al “decisum” del primo grado, devono essere condannati, in via solidale tra loro,alla rifusione delle stesse in favore dei tre appellanti, come in dispositivo qui oltre . Tali spese vengono qui liquidate in applicazione del D.M. n. 55 del 2014, con riferimento al valore della causa, da ritenersi coincidente col sopra determinato importo risarcitorio complessivo, e rapportando la concreta determinazione ai valori medi risultanti da tale disposizione ministeriale, tenuto altresì conto della effettiva misura della complessità delle questioni così come trattate, e, infine, escludendo dal còmputo, quanto al, presente, secondo grado di giudizio,la voce relativa alla fase istruttoria, assente in tale grado del processo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,disattesa ogni altra istanza, così decide:
-
a) in riforma della appellata sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n.135/20 di cui sopra, accertata la responsabilità concorsuale nella causazione dell’incidente in oggetto nella misura pure di cui sopra, in motivazione, in capo a B.M., condanna il medesimo, nonchè B. SRL e H.A. SPA in solido tra loro a pagare, per il titolo di cui in motivazione che precede,a R.N., R.M. e R.G., in solidarietà tra questi ultimi tre dal lato attivo, l’importo complessivo di Euro 111.243,00, con devalutazione ed interessi come al punto 5.3.1 di detta motivazione, e condanna B.M., B. SRL e H.A. SPA in solido tra loro alla rifusione in favore di R.N., R.M. e R.G., sempre in solidarietà attiva tra loro tre, delle spese processuali del primo grado di giudizio, che liquida in Euro 2.430,00 per la fase di studio, Euro 1.550,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 5.400,00 per la fase istruttoria e Euro 4.050,00 per la fase decisionale,oltre accessori, oneri e contributi come per legge .Distrazione di tali spese in favore dell’Avv.Alessandro Severini,dichiaratosi antistatario;
-
b) condanna gli appellati B.M., B. SRL e H.A. SPA in solido tra loro alla rifusione in favore degli appellanti R.N., R.M. e R.G., sempre in solidarietà attiva tra loro tre,delle spese processuali del, presente, grado di appello, che liquida in Euro 2.835,00 per la fase di studio, Euro 1.820,00 per la fase introduttiva del giudizio e Euro 4.860,00 per la fase decisionale oltre accessori, oneri e contributi come per legge .Distrazione di tali spese in favore dell’Avv.Alessandro Severini,dichiaratosi antistatario.
Conclusione
Così deciso in Milano, il 8 giugno 2021.
Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2021.
Con sentenza del 10 luglio 2020, la Corte d’appello di Bari, giudicando in sede di rinvio e riformando la sentenza di assoluzione emessa in primo grado in accoglimento degli appelli proposti dal procuratore generale e dalla parte civile, ha dichiarato la penale responsabilità di D.C.A. e T.N. in ordine al reato di omicidio colposo del lavoratore C.L., commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, condannandoli alle pene di legge.Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 15/07/2021) 14/10/2021, n. 37383
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NICOLA Vito – Presidente –
Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere –
Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere –
Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere –
Dott. REYNAUD Gianni F. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D.C.A., nato a (OMISSIS);
2) T.N., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 10/07/2020 della Corte d’appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dr. Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Pratola Gianluigi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
udito per la parte civile l’avv. Luigi Falvo D’Urso, in sostituzione dell’avv. Giangregorio De Pascalis, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi con condanna degli imputati alla rifusione delle spese del grado;
udito per il ricorrente D.C.A. l’avv. Mario Malcangi, il quale ha concluso richiamando le conclusioni del ricorso.
Svolgimento del processo
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Con sentenza del 10 luglio 2020, la Corte d’appello di Bari, giudicando in sede di rinvio e riformando la sentenza di assoluzione emessa in primo grado in accoglimento degli appelli proposti dal procuratore generale e dalla parte civile, ha dichiarato la penale responsabilità di D.C.A. e T.N. in ordine al reato di omicidio colposo del lavoratore C.L., commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, condannandoli alle pene di legge.
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Avverso detta sentenza, entrambi gli imputati, a mezzo dei difensori fiduciari, hanno proposto ricorso per cassazione.
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Con il primo motivo del ricorso proposto da D.C.A. – ritenuto responsabile quale datore di lavoro, inadempiente rispetto alle misure organizzative di sicurezza, e quale manovratore dell’autogru che schiacciò il lavoratore determinandone il decesso – si deduce la violazione degli artt. 622, 624e 627c.p.p. con riguardo al principio d’intangibilità del giudicato, del divieto di reformatio in peius e delle disposizioni che regolano il giudizio rescissorio.
Si deduce, in particolare, che l’annullamento con rinvio della precedente pronuncia, con cui il ricorrente era stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli e condannato alla pena sospesa di anni uno di reclusione, era intervenuto limitatamente al profilo civilistico del concorso del lavoratore nella causazione dell’infortunio, sicchè, superando il limite del devoluto, era illegittima la condanna dell’imputato fatta in sede di giudizio di rinvio ad una pena superiore (un anno e sei mesi di reclusione), senza espressa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, questione, quest’ultima, sulla quale la sentenza impugnata non aveva speso alcuna motivazione.
3.1. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta vizio di mancanza o illogicità della motivazione per omessa valutazione della concorrente condotta colposa della vittima, dal giudice del rinvio illogicamente ritenuta insussistente sull’erroneo rilievo che il lavoratore avesse necessità di entrare nel raggio di azione della gru, alle spalle del manovratore, il quale non si avvide della sua improvvida presenza. Il lavoratore – si allega – aveva soltanto il compito di salire sul camion (che, con l’autogru, l’imputato stava scaricando) in fase di ultimazione dello svuotamento del cassone e, pertanto, doveva semmai trovarsi dalla parte opposta del mezzo semovente.
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Con il primo motivo del ricorso proposto da T.N. – la cui assoluzione era stata confermata nel precedente giudizio di appello e che il giudice del rinvio ha invece ritenuto responsabile in concorso con il datore di lavoro per aver omesso, nella sua qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), di elaborare le misure preventive e protettive ed i sistemi di controllo di tali misure – si deducono violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 4, 7e 9e vizio di motivazione. Si allega che il sinistro si era verificato non già perchè l’imputato non avesse adeguatamente valutato i rischi connessi all’uso della gru, ma unicamente perchè il datore di lavoro non aveva attuato le misure di sicurezza (come transenne, segnali acustici e luminosi) previsti e predisposti dal RSPP nel documento di valutazione dei rischi (DVR). Il giudice del rinvio aveva errato nel ritenere che il RSSP – che non ha un ruolo gestionale, ma di mera consulenza – abbia l’obbligo di eseguire controlli sull’attuazione, da parte del datore di lavoro, delle misure di sicurezza diligentemente predisposte nel DVR, non essendo destinatario di doveri di vigilanza sulla corretta applicazione delle stesse.
4.1. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta violazione dell’art. 627 c.p.p., comma 3 e art. 125 c.p.p., comma 3, nonchè dell’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 2, per non essersi il giudice del rinvio uniformato al principio di diritto stabilito dalla sentenza rescindente. Questa – si rileva – aveva unicamente prescritto di verificare se il RSPP avesse diligentemente e compiutamente valutato e segnalato i rischi connessi alla movimentazione della gru e se avesse proposto soluzioni appropriate a tal fine, non anche se avesse omesso di controllare l’attuazione da parte del datore di lavoro delle misure cautelari predisposte.
Motivi della decisione
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Salvo quanto più oltre si dirà con riguardo al tema della sospensione condizionale della pena, il primo motivo del ricorso proposto da D.C.A. è inammissibile per manifesta infondatezza.
Contrariamente a quanto opina il ricorrente con asserzione in alcun modo argomentata, con la sentenza rescindente questa Corte aveva accolto non soltanto il ricorso proposto contro D.C.A. dalla parte civile, ma anche quello contro il medesimo proposto, ai fini penali, dal Procuratore generale. I due ricorrenti avevano articolato la medesima doglianza di difetto di motivazione in ordine all’attribuzione di un concorso di colpa nella misura del 50% a carico della vittima e l’annullamento della sentenza impugnata pronunciato sul punto – si legge in dispositivo: “limitatamente alla valutazione del concorso colposo del lavoratore” – non era stato disposto ai soli fini civili.
Essendosi già formato il giudicato parziale sull’affermazione di penale responsabilità dell’imputato D.C. – il quale non aveva proposto tempestiva impugnazione sul punto – del tutto correttamente il giudice del rinvio ha rinnovato il giudizio demandatogli, escludendo il concorso di colpa del lavoratore e traendone conseguenze anche sul piano penale, con particolare riguardo al trattamento sanzionatorio.
Non v’è dubbio, infatti, che il profilo dell’eventuale concorso di colpa della vittima (o di terzi) possa aver rilievo ai fini della pena ai sensi dell’art. 133 c.p., comma 1, n. 3, (cfr. Sez. 4, n. 46204 del 19/09/2019, Petix, Rv. 2776991; Sez. 4, n. 23080 del 30/01/2017, Monaco, Rv. 270428).
Nell’escludere il concorso di colpa della vittima e nel valutare, dunque, la gravità del reato alla luce dei parametri di cui all’art. 133 c.p. – ciò che nella specie rileva ai fini della valutazione del grado della colpa, giusta la previsione contenuta nel comma 1, n. 3 – il giudice del rinvio ha ritenuto congrua la pena di anni uno e mesi sei di reclusione, in ciò distaccandosi dalla più lieve determinazione (anni uno di reclusione) che la sentenza annullata aveva effettuato ritenendo il concorso di colpa della vittima nella verificazione del sinistro. Si tratta, per quanto detto, di valutazione sicuramente legittima e consentita e l’esercizio del potere discrezionale da parte del giudice di merito non viene in questa sede fatto oggetto di ulteriori doglianze.
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Il secondo motivo del ricorso proposto da D.C.A. è infondato, posto che, nell’escludere il concorso di colpa del lavoratore, la sentenza impugnata ha applicato esatti principi di diritto e non è illogicamente motivata.
2.1. Quanto al primo punto, va qui richiamato il principio giusta il quale in tema di infortuni sul lavoro non è configurabile il concorso di colpa del lavoratore allorquando le disposizioni di sicurezza dettate dal datore di lavoro e non rispettate dal dipendente siano di per sè illegali e contrarie ad ogni regola di prudenza (Sez. 4, n. 36227 del 26/03/2014, Breda e aa., Rv. 259767, relativa a fattispecie di lesioni personali patite da un operaio a cui il datore di lavoro faceva effettuare attività di pulizia dei rulli di un macchinario, con gli organi in movimento, pur indicandogli alcune cautele da osservare).
In un’azienda come quella di specie – in cui, in base all’accertamento effettuato dai giudici di merito, le cautele previste dal documento di valutazione dei rischi per scongiurare infortuni come quello qui sub iudice erano sostanzialmente ignorate – non si può certo pretendere di ravvisare la colpa del lavoratore nel non avere questi prudenzialmente osservato misure di sicurezza che avrebbe dovuto conoscere in forza dell’esperienza, ma che il datore di lavoro nei fatti non applicava e di cui neppure raccomandava o esigeva il rispetto. Va, pertanto, ribadito che, ove non si tratti di comportamento del tutto imprevedibile e opinabile e tale, dunque, da presentare i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità e dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute, nessuna efficacia causale può essere attribuita alla condotta del lavoratore infortunato che eventualmente abbia dato occasione all’evento, quando questa sia da ricondursi alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio del comportamento del lavoratore (Sez. 4, n. 23729 del 19/04/2005, Spinosa e a., Rv. 231736), poichè le norme di prevenzione mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia (Sez. 4, n. 3455 del 03/11/2004, dep. 2005, Volpi, Rv. 230770). 2.2. Nel caso di specie, con ricostruzione in fatto non illogicamente motivata e qui pertanto non sindacabile, la sentenza impugnata ha accertato che il lavoratore C.L. entrò nel raggio di azione della gru manovrata dal suo datore di lavoro D.C.A. perchè – come abitualmente faceva, in alternativa al figlio dell’imputato, in quel momento impegnato in altre mansioni doveva salire sul cassone del camion dove la gru stava prelevando del materiale ferroso, al fine di aiutare, nella parte terminale dello scarico, il manovratore ad agganciare i più piccoli pezzi di materiale rimasto. In modo certamente imprudente, per accorciare il tragitto, il lavoratore transitò alle spalle della gru e troppo vicino alla stessa, venendo attinto – e schiacciato – dal mezzo meccanico mentre questo compiva un’improvvisa rotazione, ma, attesta la sentenza (richiamando anche la pacifica ricostruzione del fatto operata nella pronuncia rescindente), nessuna doverosa cautela era stata adottata dal datore di lavoro per scongiurare quel prevedibile rischio, come invece prescritto nel DVR (l’area di manovra della gru non era transennata per impedire l’avvicinamento alla stessa, nè era stata apposta apposita cartellonistica ed il mezzo meccanico era sprovvisto di dispositivi sonori che avvertissero del rischio di eccessivo avvicinamento, come pure di specchietto retrovisore che consentisse al manovratore di tenere sotto controllo l’area alle sue spalle, liberamente accessibile dai lavoratori). Peraltro, la sentenza rescindente aveva censurato quella precedentemente resa in grado di appello proprio perchè, pur a fronte di una gravissima responsabilità del datore di lavoro e dell’esclusione dell’abnormità del comportamento del lavoratore, era stato riconosciuto in capo a questi un concorso di colpa sostanzialmente paritario. Il giudice del rinvio doveva rivalutare quel punto e lo ha fatto con argomentazioni non illogiche, escludendo – con valutazione di merito qui non sindacabile – un concorso di colpa in aderenza ai principi di diritto più sopra esposti.
Contrariamente a quanto allega il ricorrente, poi, non è certo illogica l’affermazione della sentenza impugnata nella parte in cui osserva che il lavoratore “doveva entrare nel raggio di azione della gru”: la sentenza, infatti, non dice “da tergo” e semplicemente si riferisce al fatto – pacifico – che il lavoratore doveva salire sul cassone del camion dove operava il braccio meccanico del mezzo semovemente.
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Poichè, con riguardo al secondo motivo, il ricorso proposto da D.C.A. non è inammissibile ed il rapporto processuale in sede di legittimità è dunque da ritenersi regolarmente costituito, ai sensi dell’art. 130c.p.p., comma 1, u.p. spetta a questa Corte provvedere alla correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo del provvedimento impugnato su un punto che il ricorrente ha peraltro devoluto con il primo motivo di ricorso.
Ci si riferisce alla (apparente) mancata conferma del beneficio della sospensione condizionale della pena, riconosciuto ad D.C.A. con la precedente sentenza d’appello fatta oggetto di parziale annullamento.
Va al proposito segnalato che quella statuizione non era stata fatta oggetto d’impugnazione nel precedente ricorso per cassazione e, pur non potendo ritenersi coperta da giudicato – essendo ancora sub iudice il trattamento sanzionatorio, sì che un’eventuale rideterminazione della pena in termini non suscettibili di sospensione condizionale ne avrebbe ovviamente imposto la revoca – non era stata di per sè travolta dall’annullamento, limitato nei termini più sopra descritti.
Come il ricorrente esattamente osserva, la sentenza impugnata non affronta in alcun modo il punto in esame, sicchè deve ritenersi che la rideterminazione del trattamento sanzionatorio con un aumento di pena di sei mesi di reclusione per la riconosciuta assenza del concorso di colpa del lavoratore non abbia inciso sulla oggettiva concedibilità e meritevolezza del già riconosciuto beneficio e non abbia indotto il giudice del rinvio – che, altrimenti, lo avrebbe specificato – a rivedere quella statuizione. Del resto, leggendo la motivazione della sentenza impugnata (pagg. 23 e 24), si ricava come il giudice del rinvio – senza peraltro darne atto in dispositivo – abbia mantenuto tutte le statuizioni della precedente sentenza di condanna resa in grado di appello e non interessate dal parziale annullamento (ad es., oltre ovviamente all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, il riconoscimento nei suoi confronti delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza sulla contestata aggravante e la mancata condanna solidale del responsabile civile), espressamente pronunciandosi soltanto sulla revoca delle statuizioni civili nei riguardi di quelle parti civili diverse da C.D., cl. (OMISSIS) – che medio tempore avevano revocato la costituzione.
Al fine di meglio chiarire il punto in esame e di evitare problemi in sede esecutiva, reputa pertanto il Collegio di dover integrare la mera omissione rilevabile nel dispositivo della sentenza impugnata, disponendo che nel corpo dello stesso, dopo le parole “ridetermina la pena inflitta a D.C.A. nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione, confermando” si aggiungano le parole “la pena sospesa concessa la predetto D.C. e”. La cancelleria provvederà alle prescritte annotazioni sull’originale della sentenza.
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Il ricorso proposto da D.C.A., nel complesso infondato, va pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile C.D., che – esclusa la “voce” relativa alla fase introduttiva del giudizio, nella quale il patrono di parte civile non ha svolto attività – vanno liquidate, come da notula presentata, nel valore medio tariffario per complessivi Euro 3.510, oltre accessori di legge.
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I motivi del ricorso proposto da T.N. – da esaminarsi congiuntamente stante la loro connessione – sono fondati.
5.1. Nell’annullare la sentenza d’appello che aveva confermato l’assoluzione dell’imputato T., la pronuncia rescindente ha richiamato il consolidato principio secondo cui il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non operativo ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino in conseguenza della violazione dei suoi doveri (Sez. 4, n. 49821 del 23/11/2012, Lovison e aa., Rv. 254094). Si è conseguentemente demandato al giudice del rinvio di valutare se, violando gli obblighi imposti dalla legge, il RSPP avesse “omesso la necessaria e doverosa attività di segnalazione e stimolo ai fini della rimozione del rischio connesso alla movimentazione della gru e …proposto soluzioni appropriate a tal fine”.
5.2. Tali indicazioni – in ogni caso vincolanti per il giudice del rinvio – sono peraltro aderenti all’interpretazione che la consolidata giurisprudenza di questa Corte dà del ruolo assegnato al RSPP dalla disciplina normativa (cfr., di recente, Sez. 4, n. 11708 del 21/12/2018, dep. 2019, David, Rv. 275279, in cui, ribadendo la massima riportata dalla sentenza rescindente, si è ritenuta esente da censure l’affermazione di penale responsabilità del RSPP in relazione alle lesioni riportate da un lavoratore, per aver sottovalutato, nel documento di valutazione dei rischi, il pericolo riconducibile all’utilizzo di un carrello elevatore inadeguato e privo di misure di sicurezza per il tipo di travi movimentate dai lavoratori). Ciò che va tuttavia chiarito, e che il giudice del rinvio non ha rettamente inteso, è che l’attività di segnalazione e stimolo che il RSPP è tenuto a svolgere nei confronti del datore di lavoro attiene, appunto, alla valutazione dei rischi ed alla predisposizione delle adeguate misure di prevenzione degli stessi, sicchè, in quanto consulente del datore di lavoro privo di potere decisionale, egli può rispondere dell’evento in concorso con il datore di lavoro solo se abbia commesso un errore tecnico nella valutazione dei rischi, dando un suggerimento sbagliato od omettendo di segnalare situazioni di rischio colposamente non considerate (Sez. 4, n. 49761 del 17/10/2019, Moi, Rv. 277877, che ha ritenuto viziata la motivazione della sentenza impugnata per avere fondato la responsabilità del RSPP su un omesso intervento in fase esecutiva, considerata estranea alle competenze consultive e intellettive dello stesso). In particolare, nella motivazione di quest’ultima, condivisibile, decisione si legge che “è pacifico, insomma, che il RSPP non è destinatario di poteri decisionali, nè operativi, nè di doveri di vigilanza sulla corretta applicazione delle modalità di lavoro (cfr. Sez. 4, n. 24958 del 26/04/2017, Rescio, Rv. 270286, in cui la Corte ha precisato che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione svolge un ruolo di consulente in materia antinfortunistica del datore di lavoro ed è privo di effettivo potere decisionale)”. Si aggiunge che “da questo punto di vista, si deve qui ribadire l’orientanhento secondo cui, in materia di infortuni sul lavoro, risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ogni qual volta l’infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare al datore di lavoro (Sez. 4, n. 40718 del 26/04/2017, Raimondo, Rv. 27076501). In altri termini, il RSPP risponde dell’evento, in concorso con il datore di lavoro, solo se si fornisce adeguata dimostrazione che lo stesso abbia svolto in maniera negligente la sua attività di consulente del datore di lavoro, a seguito di errore tecnico nella valutazione dei rischi, per suggerimenti sbagliati o mancata segnalazione di situazioni di rischio colposamente non considerate”.
La giurisprudenza di legittimità – e la sentenza rescindente non si è da essa distaccata – è dunque orientata, per quanto qui rileva, a collocare gli obblighi della posizione di garanzia che gravano sul RSPP nella fase di individuazione e valutazione del rischio, e ciò in conformità alla disciplina normativa dettata in materia (cfr., in particolare, le previsioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 28 e 29 e art. 33, comma 1, lett. a, b, c, d). Si tratta di una linea interpretativa condivisa da questa Corte nella sua più autorevole composizione, essendosi precisato che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all’occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e aa., Rv. 261107).
Per contro, non può affermarsi – nè lo ha fatto la sentenza rescindente – che gravi sul RSPP l’obbligo di controllare e assicurarsi che il datore di lavoro adempia alle misure di precauzione indicate nel DVR e che l’omesso svolgimento di questo compito, che la legge non prevede, faccia sorgere responsabilità per eventuali eventi lesivi, ex art. 40 cpv. c.p., essendo peraltro chiaro che il consulente non ha alcun potere di porre rimedio a consapevoli inottemperanze del datore di lavoro stesso rispetto alle misure di prevenzione specificamente indicate nel documento.
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Ciò premesso in diritto, reputa il Collegio che la sentenza impugnata non abbia fatto buon governo degli esposti principi, che sia viziata da ulteriori violazioni di legge – peraltro riferite a disposizioni nella specie anche impropriamente invocate – e che, in ogni caso, presenti un apparato motivazionale manifestamente illogico nella parte in cui ricostruisce la penale responsabilità di T.N. in ordine al reato oggetto di processo.
6.1. Ed invero, a pag. 27 la sentenza accerta la violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, vigente all’epoca dei fatti, che – al di là della sua formale abrogazione e sostituzione con il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26, che ne ha sostanzialmente riproposto il contenuto – non riguarda il RSPP, ma si riferisce agli obblighi di informazione del datore di lavoro nel caso di affidamento di lavori a terzi nell’ambito dell’impresa (laddove si trattasse poi di un errore materiale, intendendo la Corte territoriale fare riferimento al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 9, vale quanto più oltre si dirà sub p.. 6.2.). Parimenti non conferente è la citazione, a pag. 28, della sentenza Sez. 4, n. 14012 del 12/02/2015, Zambelli, Rv. 26301, che si riferisce al committente ed al responsabile dei lavori con riguardo al piano generale di sicurezza e coordinamento e al piano operativo di sicurezza quando più imprese lavorino nel medesimo cantiere edile.
Per contro, l’ulteriore giurisprudenza correttamente citata in sentenza si riferisce tutta alla violazione di obblighi di “conoscere e segnalare situazioni pericolose” finalizzate all’adozione delle conseguenti misure precauzionali: attività tipica della valutazione del rischio che nel caso di specie si riconosce tuttavia essere avvenuta (cfr. pag. 26, ove si afferma, anche con rinvio per relationem al capo d’imputazione, che il DVR predisposto con la collaborazione di T.N. correttamente evidenziava la necessità di allestire la cartellonistica di avvertimento rispetto ai rischi connessi all’utilizzo della gru, di transennare l’area di manovra del mezzo semovente per evitare che i lavoratori incautamente vi si avvicinassero, di altrimenti segnalare il pericolo con l’eventuale impiego di personale, di dotare la gru di appositi segnalatori acustici e visivi, di manovrare il mezzo da una postazione che consentisse la perfetta visibilità di tutta la zona di azione dello stesso).
E’, pertanto, manifestamente illogica, carente e contraddittoria la conclusione giusta la quale ” T. ha omesso la necessaria e doverosa attività di segnalazione e stimolo ai fini della rimozione del rischio connesso alla movimentazione della gru e ha proposto soluzioni rivelatesi inappropriate a tal fine” (pag. 28): non si comprende che cosa T. avrebbe dovuto in concreto fare e non abbia fatto; che cosa avrebbe dovuto “segnalare” e quali “stimoli” avrebbe dovuto dare al datore di lavoro; quali soluzioni da lui proposte si siano rivelate inappropriate e perchè.
6.2. Sotto altro profilo, la sentenza impugnata (pag. 25) rimprovera a T. di essersi “del tutto disinteressato di quanto accadeva all’interno della Metalferro Andriese, omettendo di elaborare un concreto ed efficace piano di sicurezza, ma soprattutto omettendo di accertare che quanto realmente si verificava all’interno del citato stabilimento fosse una realtà assolutamente diversa rispetto alla astratta previsione contenuta nel documento di valutazione dei rischi. Una realtà lavorativa che, nella sua qualità di RSPP aveva l’obbligo di controllare e monitorare, una realtà che ruotava su regole organizzative e operative in totale violazione dei principi e delle cautele antiinfortunistiche, una realtà nella quale le macroscopiche violazioni…rendevano il citato ambiente di lavoro un luogo estremamente a rischio”.
Non potendosi affermare, alla luce dei principi di diritto più sopra esposti, un obbligo del RSPP di attuare egli stesso le misure di prevenzione correttamente segnalate al datore di lavoro e indicate nel DVR ma da questi consapevolmente disattese, nè di vigilare sulla loro osservanza, può invece ritenersi – anche alla luce della disciplina normativa richiamata in sentenza – che il giudice del rinvio abbia inteso alludere alla mancata previsione di “sistemi di controllo di tali misure”. La sentenza (pag. 24), richiamando la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 9, comma 1, lett. b), applicabile ratione temporis e senza soluzione di continuità sostituita con disposizione di identico contenuto (il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 33, comma 1, lett. b), correttamente evidenzia che tra gli obblighi previsti in capo al RSPP vi è quello di “elaborare per quanto di competenza le misure preventive e protettive di cui all’art. 28, comma 2” del testo unico oggi vigente – vale a dire quelle richieste dalla valutazione del rischio – ma anche “i sistemi di controllo di tali misure”. Soltanto in questi limiti – che sono quelli previsti dalla legge – può dunque ipotizzarsi una condotta omissiva del RSPP rispetto all’attuazione delle misure precauzionali indicate nel DVR con riguardo alla movimentazione della gru in situazione di sicurezza per i lavoratori che potessero o dovessero transitare nell’area di manovra della stessa, e conseguentemente valutarsi se l’eventuale omissione abbia avuto efficacia causale rispetto all’evento letale verificatosi. Questa indagine sulla eventuale mancata predisposizione dei sistemi di controllo delle misure precauzionali indicate nel DVR, tuttavia, non risulta in alcun modo effettuata nella sentenza impugnata, sicchè neppure sotto questo profilo si giustifica l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato.
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Nei riguardi di T.N. la sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari, che si atterrà ai principi sopra esposti e deciderà anche in ordine al regolamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel presente grado.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto da D.C.A. che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, il predetto imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, C.D., che liquida in complessivi Euro 3.510, oltre accessori di legge.
Corregge il dispositivo della sentenza della Corte di appello di Bari emessa in data 10/07/2020 nel senso che dopo le parole “ridetermina la pena inflitta a D.C.A. nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione, confermando” si aggiungano le parole “la pena sospesa concessa al predetto D.C. e”. Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente a T.N. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Bari.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021