. Col primo motivo si deduce il vizio di "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo per il giudico (art. 360 c.p.c., n. 5)." La Corte Territoriale ha valutato erroneamente la documentazione prodotta e acquisita nei due gradi di merito del giudizio. Infatti, dalla lettura delle clausole del contratto preliminare di vendita si evince che le parti si sono obbligate alla compravendita di un complesso immobiliare composto, oltre che da un alloggio, anche da una soffitta e da un box auto per i quali ultimi non vi è questione di abitabilità. Tale circostanza non è mai stata rilevata dalla Corte d'Appello che, invece, ha fatto riferimento solo a un singolo immobile destinato ad abitazione, già per questo non tenendo conto di una circostanza rilevante ai fini della decisione. In più, nello stesso contratto preliminare si menziona espressamente l'esistenza di un titolo di proprietà in capo ai promittenti venditori, regolarmente consegnato al promittente acquirente già in sede di stipula del preliminare. Il promittente acquirente doveva, quindi, ritenersi a conoscenza che il complesso immobiliare era già stato oggetto di un precedente valido, legittimo ed efficace trasferimento di proprietà (per cui i beni in questione potevano legittimamente circolare) ed era idoneo ad assolvere la sua funzione economico-sociale. In questo senso, il giudice d'appello aveva omesso di valutare e statuire circa un fatto controverso decisivo per il giudizio.
Inoltre, nella stesura definitiva della Convenzione tra il comune di Ciampino e l'impresa costruttrice, regolarmente consegnata al promittente acquirente il 3 aprile 1993 (pag. 15 del ricorso), si prevedeva già dall'anno 1987, la facoltà di vendita dell'immobile, anche in assenza del certificato di abitabilità, per stessa disposizione dell'autorità amministrativa competente al rilascio di detto certificato. Per questo il bene compravenduto era perfettamente in possesso di tutte le qualità necessarie ad assolvere la sua funzione economico-sociale. Anche su questo punto il giudice d'appello è incorso in un errore di valutazione delle prove e dei documenti, nonchè nell'omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia.
VERCELLI ALESSANDRIA ASTI CUNEO REPARAREA accident fatal pentru rude 05 noiembrie 2014 – Postat de: Armaroli – In […]
La sentenza appellata non ha preso affatto in esame la domanda di cui sopra, omettendo così di adeguare la liquidazione dei danni biologici e patrimoniali alle peculiarità del caso concreto, che imponevano di tenere conto delle opportunità di guadagno e di lavoro, oltre che di maggiori gratificazioni personali e sociali, che il ricorrente avrebbe potuto conseguire con la prosecuzione degli studi.
Ben avrebbe potute la Corte di appello ritenere la domanda non sufficientemente provata nei suoi presupposti, o non fondata. Ma avrebbe dovuto prenderla in esame e motivarne il rigetto, trattandosi di domanda che appare oggettivamente attendibile e relativa a circostanze rilevanti al fine della liquidazione dei danni.
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AVVOCATO ASSISTE IN TUTTA ITALIA GRAVI INCIDENTI IN BICICLETTA, PERCHE’ PURTROPPO SPESSO SONO I PEGGIORI INCIDENTI !!!
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