In tema di violenza sessuale, la diminuente secondo cui «nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi», benché collocata nell'art. 609 bis c.p. (introdotto dall'art. 3 legge 15 febbraio 1996, n. 66: norme contro la violenza sessuale), per la sua intrinseca valenza e per essere riferita alla fattispecie-base del nuovo reato (di «violenza sessuale») è astrattamente riferibile (e quindi applicabile) anche alle ipotesi circostanziate dell'art. 609 ter e concorre ai fini della determinazione in concreto della pena, con l'attenuante generica di cui all'art. 62 bis c.p.
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