BELLUNO INCIDENTE MORTALE PRESCRIZIONE DANNO
Preliminarmente occorre rilevare che non è fondata l’eccezione della società resistente, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile perchè soltanto al giudice del merito “compete la prerogativa, esclusiva ed inderogabile, quanto alla verifica se nel caso concreto si fosse in presenza di atti interattivi della maturata prescrizione”.
Al riguardo osserva questa Corte che la prospettazione in Cassazione di una mera quaestio facti, seppure rende inammissibile la censura, non determina l’inammissibilità dell’impugnazione, ma ne comporta il rigetto.
I giudici d’appello consideravano che, nella specie, le trattative per comporre bonariamente la vertenza non erano da collegare all’ammissione della fondatezza della pretesa risarcitoria, in quanto esse si erano svolte con il liquidatore della società, privo dell’effettivo potere di rappresentare l’assicuratore ed il cui comportamento neppure era risultato idoneo ad ingenerare nei danneggiati il convincimento incolpevole che di tale potere egli fosse munito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano – Presidente
Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Consigliere
Dott. PURCARO Italo – Consigliere
Dott. TRIFONE Francesco – rel. Consigliere
Dott. TALEVI Alberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:

incidente mortale o grave risarcimento
XXXXXX, in proprio e in qualità di eredi del sig.XXXX, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIALOJA 6, presso lo studio dell’avvocato KLITSCHE DE LA GRANGE TEODORO, che li difende unitamente all’avvocato TRIOLO GIUSEPPE, giusta delega in atti;

INCIDENTE CON VITTIME, FERITI GRAVI STRDA AUTOSTRADA
– ricorrenti –
contro
COMPAGNIA REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e Dirigente del Servizio Affari Legali, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VESPASIANO 17/A, presso lo Studio dell’avvocato INCANNO’ GIUSEPPE, che la difende unitamente all’avvocato PRADE ANTONIO, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1009/02 della Corte d’Appello di VENEZIA, sezione quarta civile emessa il 17/4/2002, depositata il 22/07/02;
-
875/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 07/10/05 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l’Avvocato TEODORO KLITSCHEDELA GRANGE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con citazione innanzi al tribunale di Belluno ritualmente XXXXXXconvenivano in giudizio XXXXXe la società Reale Mutua di Assicurazioni spa per ottenerne la condanna in solido al risarcimento dei danni, che reclamavano nella misura di lire 302.125.800 in conseguenza della morte del loro congiuntoXXXXXX, che, trasportato a bordo di un autoveicolo (di proprietà del convenuto ed assicurato per i danni derivanti dalla sua circolazione con la predetta società), era deceduto il 5 gennaio 1992 a seguito di sinistro stradale, la cui responsabilità gli attori addebitavano al guidatore XXXXNella contumacia diXXXXXX, la costituita società di assicurazione eccepiva l’avvenuta prescrizione dell’azione, maturata per il compimento del periodo biennale e non interrotta da alcuno degli aventi diritto, irrilevanti essendo a tal fine le semplici trattative intercorse per comporre bonariamente la vertenza.
Il tribunale, con sentenza parziale, dichiarava prescritta l’azione nei confronti della società di assicurazione, ai sensi dell’art. 2947, secondo e terzo comma, cod. civ., e disponeva separatamente per la prosecuzione del giudizio tra le altre parti.
Avverso la sentenza proponevano impugnazione XXXXXe la Corte d’appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 22 luglio 2002, rigettava il gravame.
I giudici d’appello consideravano che, nella specie, le trattative per comporre bonariamente la vertenza non erano da collegare all’ammissione della fondatezza della pretesa risarcitoria, in quanto esse si erano svolte con il liquidatore della società, privo dell’effettivo potere di rappresentare l’assicuratore ed il cui comportamento neppure era risultato idoneo ad ingenerare nei danneggiati il convincimento incolpevole che di tale potere egli fosse munito.
Ritenevano che la condotta del liquidatore non aveva mai assunto la valenza di rinuncia alla prescrizione e che, in particolare, anche l’offerta della somma di lire 110.000.000 doveva essere correttamente valutata nell’ottica di definizione della vertenza.

AVVOCATO ESPERTO MALASANITA’ BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA
Precisavano che la rinuncia alla prescrizione si sarebbe potuta concretare solo dopo che la prescrizione si fosse compiuta e che, al riguardo, la riserva formulata dal liquidatore di rappresentare alla direzione della società le richieste dei congiunti della vittima costituiva elemento di valenza neutra, sia in ragione della sua provenienza, sia in relazione al suo contenuto meramente interlocutorio.
Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso, in proprio e nella qualità di eredi di XXXXnelle more deceduto, XXXXXXX, i quali hanno affidato l’impugnazione a quattro mezzi di doglianza.
Ha resistito con controricorso la società Reale Mutua di Assicurazioni spa, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
Preliminarmente occorre rilevare che non è fondata l’eccezione della società resistente, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile perchè soltanto al giudice del merito “compete la prerogativa, esclusiva ed inderogabile, quanto alla verifica se nel caso concreto si fosse in presenza di atti interattivi della maturata prescrizione”.
Al riguardo osserva questa Corte che la prospettazione in Cassazione di una mera quaestio facti, seppure rende inammissibile la censura, non determina l’inammissibilità dell’impugnazione, ma ne comporta il rigetto.

MALASANITA’ AVVOCATO ESPERTO
Con il primo motivo del ricorso -deducendo l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per mancata o erronea valutazione di diverse risultanze probatorie in relazione a quanto stabilito dagli art. 2944 e 2937 cod. civ. nonchè la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli art. 2727 e 2729 stesso codice in relazione alla sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti in ordine al riconoscimento del diritto da parte di colui che invoca la prescrizione ex art. 2944 e in ordine alla rinuncia alla prescrizione ex art. 2937 cod. civ. – i ricorrenti criticano l’impugnata sentenza perchè il giudice del merito:
non avrebbe preso in considerazione tutte le prove offerte al suo esame;
non avrebbe dato spazio alla rilevanza della prova per presunzioni;
non avrebbe considerato che il liquidatore non poteva non essere consapevole del fatto che vi era una responsabilità dell’assicurato;
non avrebbe valutato che la condotta processuale dell’assicuratore non conteneva, in ordine all’an debeatur, alcuna contestazione;
non aveva ritenuto che dalle modalità del sinistro, risultanti dal fascicolo penale, derivava, chiara ed inconfutabile, la responsabilità del conducente dell’autoveicolo assicurato.
Assumono che per tali ragioni le trattative con il liquidatore della società avevano avuto ad oggetto solo la quantificazione del danno e non anche la questione dell’an debeatur, perchè doveva ritenersi pacifico da parte dell’assicuratore il riconoscimento del diritto dei danneggiati.
Con il secondo motivo del ricorso – deducendo l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia nonchè la violazione della norma di cui all’art. 115, secondo comma, cod. proc. civ.- i ricorrenti sostengono che il giudice del merito non avrebbe dato rilievo adeguato alla circostanza che una trattativa protratta per circa due anni non poteva prescindere da un preesistente riconoscimento di responsabilità, cui dava conferma anche la richiesta dei documenti necessari all’istruzione della pratica necessaria al successivo adempimento dell’obbligazione risarcitoria.
I due motivi, che vanno trattati congiuntamente perchè entrambi sono riferiti al preteso vizio di motivazione sul punto relativo al mancato riconoscimento da parte della società di assicurazione del diritto dei ricorrenti al risarcimento dei danni, non possono essere accolti, giacchè essi, in realtà, non prospettano vizi argomentativi della decisione, ma sollecitano in questa sede il riesame del materiale probatorio al fine di farne discendere una conclusione diversa da quella cui è pervenuto il giudice del merito.
L’indagine che si propone non rientra, però, nelle attribuzioni del giudice di legittimità, che non ha il potere di rivedere il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logica e formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti.
Nella specie, infatti, nell’iter motivazionale del giudice del merito non si rinviene traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio; nè esiste, tra le argomentazioni complessivamente adottate, contrasto tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione.
Tutte le censure, che i ricorrenti hanno riproposto in questo giudizio di Cassazione, sono state oggetto di specifica e dettagliata valutazione da parte del giudice del merito, il quale ha spiegato che:
-
a) gli appunti manoscritti del liquidatore, contenenti l’indicazione dei documenti occorrenti alla ulteriore istruzione della pratica, lasciando impregiudicata la questione relativa alla sussistenza del diritto al risarcimento, sarebbero serviti soltanto per individuare i soggetti a favore dei quali andava quantificato l’entità complessiva dei danni in caso di eventuale successivo riconoscimento del relativo credito;
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b) l’accesso alle trattative non aveva implicato il riconoscimento, neppure implicito, del diritto al risarcimento, poichè i contatti tra le parti erano stati ben lontani dal dare la certezza di un intervenuto accordo in ordine all’an debeatur;
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c) il riconoscimento del credito neppure era da collegare ad esplicita ammissione della fondatezza della pretesa, che l’assicuratore avrebbe operato attraverso la condotta del liquidatore, perchè costui non aveva in proposito espresso lo specifico “atto negoziale volitivo” all’uopo occorrente, ma aveva piuttosto manifestato una sua personale valutazione;
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d) il fatto che il liquidatore avesse fatto cenno alla necessità di ottenere dalla sede centrale l’assenso ad una revisione migliorativa dell’offerta transattiva smentiva l’assunto per il quale lo stesso liquidatore fosse munito di poteri dispositivi negoziali, conferitigli dalla società di assicurazione, in virtù dei quali potesse effettuare il riconoscimento del credito di risarcimento.