AZIONE PER OTTENERE DECLARATORIA DI PATERNITA’
Azione per ottenere la declaratoria giudiziale di paternità o maternità naturale
Importanti osservazioni a un caso concreto vengono dalla suprema corte con Cassazione civile, sez. I, 13 Dicembre 2018, n. 32309. Pres. Maria Cristina Giancola. Est. Caiazzo.
► Famiglia di fatto tra persone dello stesso sesso
► Unioni civili
►Trust e protezione del patrimonio
►Trust per la gestione del patrimonio familiare
►Trust di protezione del patrimonio familiare
► Separazione giudiziale/consensuale
► Divorzio giudiziale/consensuale
► Modifica delle condizioni di separazione
► Modifica delle condizioni di divorzio
► Famiglie di fatto e convivenza: la tutela dei partners non sposati
► Disconoscimento di paternità
► Riconoscimento del figlio naturale
► Negoziazione assistita in separazione/divorzio
► Ricorso per l’affidamento/collocamento dei figli nati fuori dal matrimonio
► Successioni
► Donazioni
► Regime legale/patrimoniale della famiglia in costituzione (comunione dei beni)
► Contratti di convivenza e patti pre-matrimoniali
► Diritto di famiglia internazionale
► Risarcimento danno endo-familiare
l’azione per ottenere la declaratoria giudiziale di paternità o maternità naturale, può essere promossa, nell’interesse del figlio minore, dal genitore esercente la potestà, configura un’estensione rispetto ad un diritto personale del figlio – del potere di rappresentanza ex lege spettante al genitore, e mira a tutelare esclusivamente detto minore, sulla base della presunzione di un suo interesse all’accertamento dello status.
Ad un tal riguardo, non occorre che il genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore, dichiari espressamente di agire in nome e per conto del figlio o comunque nell’interesse dello stesso, ma si rende sufficiente che, dal contesto complessivo del ricorso, emerga che il ricorrente agisca nell’interesse del minore (Cass., n. 5259/99; n. 5526/01).
LA MINORE DOVEVA ESSERE SENTITA
Va osservato che l’art. 336 bis (introdotto dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, art. 53, in vigore dal 7/12/2014) sancisce il generale obbligo dell’ascolto del minore. Al riguardo, l’opinione del minore, nei procedimenti che lo riguardano, costituisce un elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse anche alla luce dell’art. 12 della Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, dell’art. 7 della Convenzione di Strasburgo del 1996 relativa all’esercizio dei diritti dei minori, ratificata con L. n. 77 del 2003; dell’art. 24, p. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Al riguardo, dall’esame delle norme che stabiliscono l’audizione del minore “nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano” (così testualmente recita l’art. 336 bis c.c.) emerge una diversa modulazione dell’obbligo di ascolto del minore dodicenne rispetto a quello di età inferiore. Per la prima ipotesi, la presunzione della capacità di discernimento, fissata in via legislativa, impone al giudice di primo grado di prevedere, anche officiosamente, (Cass. 19202 del 2014) una scansione procedimentale dedicata all’ascolto stesso, (Cass., n. 1687/13; n. 6129 del 2015) da svolgersi secondo le modalità stabilite dell’art. 336 bis, commi 2 e 3, all’interno delle quali spiccano l’obbligatorietà della conduzione da parte del giudice e la preventiva informazione del minore sulla natura del procedimento e sugli effetti dell’ascolto, salvo che motivatamente non si ritenga l’ascolto superfluo o contrario all’interesse del minore. La mancanza di un’esplicita motivazione al riguardo determina la nullità del procedimento di primo grado per omessa ingiustificata audizione dello stesso minore.
Ora, secondo un consolidato orientamento, cui il collegio intende dare continuità, se il minore compie 12 anni nel giudizio d’appello (Cass., n. 15365 del 2015, con specifico riferimento al procedimento adottivo), come nel caso concreto, “il giudice del gravame è tenuto a procedere alla sua audizione, riflettendo tale obbligo una nuova considerazione del minore quale portatore di bisogni ed interessi che, se consapevolmente espressi, pur non vincolando il giudice, non possono essere ignorati”. (Cass., n. 15635/2015; n. 5676/17).
dichiarazione giudiziale di paternità ammissibilità
dichiarazione giudiziale di paternità formulario
dichiarazione giudiziale di paternità post mortem
dichiarazione giudiziale di paternità legittimazione attiva
dichiarazione giudiziale di paternità giurisprudenza
DECLARATORIA DI PATERNITA’
azione di riconoscimento di paternità fac-simile
DECLARATORIA DI PATERNITA’ di paternità tardivo
durata causa riconoscimento paternità
RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATURALE E MANTENIMENTO
Cassazione civ., Sez. I, 26 maggio 2004, n. 10124
In tema di riconoscimento di figlio naturale, il diritto al rimborso delle spese sostenute, spettante al genitore che ha allevato il figlio nei confronti del genitore che procede al riconoscimento, non è utilmente esercitabile se non dal giorno del riconoscimento stesso (soltanto il riconoscimento comportando, ex art. 261 cod.civ., gli effetti tipici connessi dalla legge allo status giuridico di figlio naturale), con la conseguenza che detto giorno segna altresì il dies a quo della decorrenza della prescrizione del diritto stesso.
Corte d’Appello Roma, 7 gennaio 2009 n°51 DECLARATORIA DI PATERNITA’
A norma dell’articolo 261 del cod.civ. il genitore che ha riconosciuto il figlio assume tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex articoli 147 e 148 del cod.civ., collegandosi la relativa obbligazione allo status genitoriale e assumendo di conseguenza decorrenza dalla nascita del figlio, con il corollario che l’altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l’onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore che abbia successivamente riconosciuto il figlio (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato articolo 148 del cod.civ.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall’articolo 1299 del cod.civ. nei rapporti fra condebitori solidali.
Tribunale Trieste, decreto 21 marzo 2005
Lo speciale procedimento ex art.148 cod.civ. si applica anche se riguardante i figli naturali riconosciuti. Il procedimento sommario per la tutela del diritto al mantenimento della prole è esperibile anche con riferimento a somme da corrispondersi direttamente a cura dell’obbligato principale. Il rimedio di cui all’art.148 cod.civ. può essere legittimamente esperito anche laddove si lamenti la mera insufficienza delle somme corrisposte, non postulando la disposizione normativa come necessario l’inadempimento integrale.
DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI FILIAZIONE E MANTENIMENTO
Cassazione civ., 23 luglio 1994, n. 6868 DECLARATORIA DI PATERNITA’
Nel giudizio promosso per la dichiarazione della paternità naturale, pur se la richiesta di condanna del convenuto alla corresponsione di un assegno di mantenimento non può essere formulata per la prima volta nel corso del procedimento di primo grado, in difetto di accettazione del contraddittorio, in quanto integra una domanda nuova, tuttavia resta fermo il potere del giudice adito, in applicazione dell’art.277 secondo comma cod. civ., di prendere di ufficio i provvedimenti che stimi opportuni per il mantenimento del figlio naturale.
dichiarazione giudiziale di paternità ammissibilità
dichiarazione giudiziale di paternità formulario
dichiarazione giudiziale di paternità post mortem
dichiarazione giudiziale di paternità legittimazione attiva
dichiarazione giudiziale di paternità giurisprudenza
DECLARATORIA DI PATERNITA’
azione di riconoscimento di paternità fac-simile
DECLARATORIA DI PATERNITA’ di paternità tardivo
durata causa riconoscimento paternità
Cassazione civ., Sez. I, 1° ottobre 1999, n. 10861 DECLARATORIA DI PATERNITA’
In materia di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale, il rimborso delle spese spettanti al genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell’obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all’altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretta a indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, a causa degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole; poiché è principio generale (desumibile da varie norme, quali ad esempio gli art. 379, comma 2, 2054, 2047 cod.civ.) che l’equità costituisca criterio di valutazione del pregiudizio non solo in ipotesi di responsabilità extracontrattuale ma anche quando la legge si riferisca in genere a indennizzi o indennità, il giudice di merito può utilizzare il criterio equitativo per determinare le somme dovute a titolo di rimborso.
dichiarazione giudiziale di paternità ammissibilità
dichiarazione giudiziale di paternità formulario
dichiarazione giudiziale di paternità post mortem
dichiarazione giudiziale di paternità legittimazione attiva
dichiarazione giudiziale di paternità giurisprudenza
DECLARATORIA DI PATERNITA’
azione di riconoscimento di paternità fac-simile
DECLARATORIA DI PATERNITA’ di paternità tardivo
durata causa riconoscimento paternità
Corte d’Appello di Milano 5 febbraio 2002 DECLARATORIA DI PATERNITA’
Il genitore naturale ha l’obbligo di provvedere in proporzione alle proprie sostanze al mantenimento del figlio sin dalla nascita di quest’ultimo ancorché il rapporto di filiazione sia stato successivamente accertato con sentenza.
L’obbligazione di mantenimento si collega allo status genitoriale e assume di conseguenza pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l’altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l’onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui all’art. 148 cod.civ.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall’art. 1299 cod.civ. nei rapporti fra condebitori solidali. Tuttavia, in considerazione dello stato di incertezza che precede la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il diritto al rimborso pro quota delle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitore che lo ha allevato, non è utilmente esercitabile se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione naturale, con la conseguenza che detto momento segna altresì il dies a quo della decorrenza della prescrizione del diritto stesso.
La sentenza di accertamento della filiazione naturale pone a carico del genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima compreso quello del mantenimento; tale obbligazione decorre dalla data della nascita e la stessa decorrenza ha l’obbligo di rimborsare pro quota l’altro genitore che abbia provveduto integralmente al mantenimento del figlio; mentre la condanna al rimborso di detta quota presuppone la domanda di parte, attenendo alla definizione di rapporti pregressi tra debitori solidali, la necessità della domanda non ricorre in ordine ai provvedimenti da adottare per il periodo successivo alla proposizione dell’azione avendo il giudice il potere di adottare d’ufficio i provvedimenti opportuni per il mantenimento del minore. (In applicazione di tali principi la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in assenza di domanda dell’altro genitore, aveva fissato la decorrenza dell’assegno di mantenimento dalla data della sentenza di primo grado e, decidendo nel merito, ha dichiarato l’obbligo di corrispondere il mantenimento dalla data del ricorso introduttivo del giudizio).
La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento (art. 277 cod.civ.), e, quindi, a norma dell’art. 261 cod.civ., implica tutti i doveri propri della procreazione legittima, compreso quello del mantenimento, ex art. 148 cod.civ., con la stessa decorrenza dell’assunzione dello status genitoriale, cioè a partire dalla nascita del figlio; ne consegue che, ove a detto mantenimento abbia integralmente provveduto l’altro genitore, come si verifica anche quando questi abbia svolto attività lavorativa per riceverne quale corrispettivo “in natura” l’ospitalità e l’assistenza del figlio, si deve riconoscere a tale genitore adempiente il diritto di agire.
La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce, ai sensi dell’art. 278 cod.civ., gli stessi effetti del riconoscimento, per cui pone a carico del genitore, fin dalla nascita del figlio, tutti i doveri inerenti al rapporto di filiazione legittima (art. 261 cod.civ.), compresi quelli di mantenimento, educazione e istruzione; pertanto, il genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio ha diritto di ripetere la quota delle relative spese nei confronti del soggetto del quale è stata accertata la paternità o la maternità naturale, in applicazione analogica dell’art. 1299 cod.civ., che prevede il regresso tra condebitori solidali quando l’obbligazione sia stata adempiuta da uno solo di essi, alla stregua del principio che si trae dall’art. 148 (richiamato dall’art. 261 cod.civ. per la filiazione naturale) che, prevedendo l’azione giudiziaria contro il genitore inadempiente, postula il diritto di quello adempiente di agire in regresso nei confronti dell’altro.
L’obbligo del genitore naturale di concorrere nel mantenimento del figlio insorge con la nascita di questi, ancorché la procreazione naturale sia stata successivamente accertata con sentenza (avente natura dichiarativa), e, pertanto, dalla stessa data decorre il connesso obbligo di rimborsare “pro quota” l’altro genitore, il quale abbia per intero subito il carico del mantenimento fino a detta pronuncia. Peraltro, il diritto a tale rimborso è disponibile, e, quindi, non può essere riconosciuto con una decorrenza anteriore rispetto a quella fatta valere dal suo titolare.
DICHIARAZIONE GIUDIZIALE O RICONOSCIMENTO DI PATERNITÀ E RIMBORSI DECLARATORIA DI PATERNITA’
Cassazione civ., 30 giugno 2005, n. 14029
Il tribunale per i minorenni, adito per il riconoscimento della paternità naturale di un minore, è competente anche a conoscere di ogni domanda consequenziale di natura economica, tra cui, oltre quella avente ad oggetto il rimborso delle spese di mantenimento già sostenute dall’altro genitore per il minore, anche quella avente ad oggetto la corresponsione del periodico mantenimento in favore dello stesso, per il periodo dalla nascita alla decisione, e per l’ulteriore periodo dalla decisione fino al raggiungimento dell’autosufficienza economica.
Comments are closed