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COME COMPORTARSI QUANDO IL NEONATO HA SUBITO UN DANNO PER ERRORE MEDICO ?
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A CHI RIVOLGERSI ?
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QUANDO INTERVENIRE?
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QUALI TIPI DI DANNO SUBISCE IL NEONATO?
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NEONATO RISARCIMENTO
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AVVOCATO RISARCIMENTO DANNI AL NEONATO TIPI DI DANNI CEREBRALI E NEUROLOGICI AL NEONATO
I tipi più comuni di danni cerebrali includono:
Encefalopatia Ipossico Ischemica
- l’encefalopatia ipossico-ischemica è una patologia che può presentarsi nel periodo in-
- torno alla nascita (quindi prima, durante o immediatamente dopo la nascita) per un insufficiente ap-
- porto di sangue e/o ossigeno (asfissia) al cervello del bambino.
- Spesso l’encefalopatia non è isolata ma fa parte di un’asfissia globale, che colpisce anche altri orga- ni del bambino come il rene e il cuore.
- Quanto è grave: l’asfissia può presentarsi con varia gravità. Nelle forme più lievi il feto è in grado
- di mettere in atto dei meccanismi di compenso che possono ridurre il danno anche in modo sensibi-
- le, preservando prima di tutto il cervello e poi gli altri organi. Solo quando questa capacità di com-
- penso è superata si verifica effettivamente il danno cerebrale. Purtroppo l’efficacia dei meccanismi
- di protezione è variabile da bambino a bambino e anche a seconda della velocità d’insorgenza e
- dell’entità dell’asfissia.
- Inoltre è ormai appurato che una parte consistente del danno cerebrale avviene dopo che la causa
- dell’asfissia è stata rimossa, durante la cosiddetta fase di riperfusione. Tutto questo rende molto dif-
- ficile, sulla base del quadro clinico presente nelle prime settimane di vita, prevedere l’entità reale
- del danno cerebrale e conseguentemente i tempi di degenza.
- Infatti, si configura una colpa grave per imperizia, imprudenza e negligenza sia per l’equipe di turno per
- il mancato accertamento delle dimensioni del feto e per l’ulteriore comportamento omissivo caratterizzato dalla
- mancata esecuzione dell’esame di cardiotocografia, mancando così un attento ed oculato management del
- travaglio al fine di valutare e scegliere il tipo di parto più idoneo, nonché dalla mancanza di assistenza ostetrica
- durante il travaglio e dalla maldestra estrazione podalica compiuta dal medico che ha assistito
- materialmente il parto.
- Orbene, l’individuazione di elementi di responsabilità colposa del professionista deve necessariamente
- essere affrontata con riferimento specifico alle disposizioni di legge che riguardano la responsabilità del
- prestatore d’opera per inadempimento delle obbligazioni assunte nel rapporto contrattuale; in particolare modo,
- con riferimento alla diligenza che deve caratterizzare l’adempimento nell’esercizio di attività professionali e,
- com’è noto, deve essere valutata con riguardo alla natura dell’attività esercitata.
- Tale valutazione non può prescindere dalla considerazione delle caratteristiche di preparazione media
- esigibili dal buon professionista e dalla maggiore capacità tecnico-scientifica derivante dalla specifica qualificazione professionale.
- Solo la precoce individuazione da parte del personale ostetrico, con la stretta osservazione dell’ andamento del parto mediante idoneo monitoraggio e ripetuti controlli clinici, possono causarne la pronta risoluzione ed evitare danni al bambino. La diagnosi di encefalopatia ipossico-ischemica a seguito di asfissia neonatale può essere sospettata da sintomi sia precoci che tardivi nel corso dello sviluppo del bambino. In particolare può essere sospettata qualora si siano sviluppate le seguenti condizioni: necessità di rianimazione neonate, basso indice di APGAR per oltre 5 minuti (tale indice, basato sul rilievo dei parametri vitali, è indicativo delle condizioni generali del neonato nell’ immediato postpartuum), convulsioni precoci, difficoltà nella poppata, ipotonia e/o flaccidità muscolare, acidosi, problemi ai diversi organi e apparati, alterazione dei riflessi neuro-vegetativi, stato comatoso. Molto spesso però i sintomi dell’ encefalopatia ipossico-ischemica si slatentizzano solo nel corso dello sviluppo somatico e cognitivo del bambino, con disturbi della funzione motoria, crescita ritardata, deficit intellettivo, sintomi che il più delle volte vengono percepiti dal pediatra di base, con avvio del piccolo paziente verso gli idonei specialisti.
- COSA DEVE PROVARE IL PAZIENTE ?
- La Suprema Corte, in tema di onere della prova nelle controversie di responsabilità professionale, ha più volte enunciato il principio secondo cui quando l’intervento da cui è derivato il danno non è di difficile esecuzione, la dimostrazione da parte del paziente dell’aggravamento della sua situazione patologica o l’insorgenza di nuove patologie è idonea a fondare una presunzione semplice in ordine all’inadeguata o negligente prestazione, spettando all’obbligato fornire la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. Cass. 21 dicembre 1978, n. 6141; Cass. 16 novembre 1988, n. 6220; 11 marzo 2002, n. 3492).
- Pertanto il paziente dovrà provare che l’intervento fosse di facile esecuzione o che sia stato eseguito in maniera errata, mentre il medico dovrà provare che il caso era di particolare difficoltà oppure che l’insuccesso non sia dipeso da sua negligenza (cfr. Cass. 19 maggio 1999, n. 4852; Cass. 4 febbraio 1998, n. 1127; Cass. 30 maggio 1996, n. 5005; Cass. 16 febbraio 2001, n. 2335; 16 novembre 1988, n. 6220).
- Tale consolidato indirizzo giurisprudenziale va rapportato alla recente, importante pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533).
- Le Sezioni Unite hanno enunciato il principio secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo, costituito dall’avvenuto adempimento.
- il paziente dovrà provare il contratto e potrà limitarsi ad allegare l’inadempimento del sanitario, costituito dal sorgere di una nuova patologia o dall’aggravarsi di una patologia esistente; il professionista, invece, avrà l’onere di provare l’esatto adempimento dell’obbligazione.
- Trattandosi di un’obbligazione di risultato il sanitario dovrà, allora, provare che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti negativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 10297 del 28 maggio 2004).
- Danni da trauma. Lesioni che il bambino subisce durante il parto e sono il risultato di forze meccaniche come la compressione o la trazione. Le aree maggiormente colpite sono l’encefalo, la colonna, i nervi e le ossa. Le dimensioni del feto (macrosomia), la sproporzione cefalopelvica (la testa del bambino è troppo grande in relazione alla pelvi della madre), la posizione (parto podalico) e la fragilità neurologica possono complicare il processo della nascita. Se tali situazioni di rischio non sono gestite correttamente, possono verificarsi lesioni da trauma come:
- Emorragia intracranica.
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emorragia cerebrale neonato
emorragia cerebrale nel neonato
emorragia cerebrale neonato a termine
cause di emorragia cerebrale
- Ogni tipo di emorragia che si verifica all’interno del cranio del bambino. Esistono diversi tipi di emorragia intracranica: – emorragia cerebrale (una forma di ictus in cui l’emorragia si verifica nell’encefalo del bambino) – emorragia subaracnoidea (emorragia nell’aera tra le due membrane che rivestono l’encefalo) – emorragia intraventricolare (emorragia all’interno del sistema ventricolare nel quale viene prodotto il fluido spinale) – emorragia o ematoma subdurale (rottura di vasi sanguigni nell’area tra la superficie dell’encefalo ed il sottile strato di tessuto che separa l’encefalo dal cranio) – cefaloematoma (emorragia che si verifica tra il cranio e la sua copertura
- Quale sono gli errori medici alla base danno neonato
- In caso di complicazioni, i medici e gli infermieri sono tenuti ad agire velocemente e correttamente per ridurre al minimo il rischio che la mamma ed il bambino subiscano lesioni. In caso contrario il personale medico incorre in responsabilità per negligenza.
- CONDIZIONI CHE POSSONO CAUSARE LA PARALISI CEREBRALE
- Encefalopatia ipossico ischemica. E’ una lesione dell’encefalo che si verificha a causa della riduzione, totale o parziale, di ossigeno o di sangue nell’encefalo del bambino. Molte delle condizioni seguenti possono causare encefalopatia ipossico ischemica e, di conseguenza, paralisi cerebrale infantile.
Rottura dell’utero. Si verifica quando l’utero si strappa, aprendosi, e comporta rischio che il feto si posizioni nell’addome materno, al di fuori dell’utero stesso. Nel caso di rottura dell’utero, la mamma può avere delle emorragie talmente importanti da privare il feto del flusso di sangue (e dunque di ossigeno) a lui necessario. Inoltre, la rottura può determinare l’interruzione, parziale o totale, del collegamento tra la circolazione sanguigna materna e la placenta e il cordone ombelicale, con conseguente interruzione del flusso di ossigeno verso il bambino.
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I tipi più comuni di negligenza medica includono:
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Errori nell’identificare e gestire fattori di rischio come la macrosomia (grandi dimensioni del feto)
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Problemi del bambino conseguenti al parto. • Danni alla madre durante il parto. • Errata diagnosi prenatale. • Morte del feto per amniocentesi. • Diagnosi errate per malattie ginecologiche. • Omessa Diagnosi di malformazione del feto, con conseguente nascita indesiderata.
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Errore nel diagnosticare e trattare problemi precedenti al parto come la placenta previa e le infezioni materne.
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Errore nel diagnosticare problemi relativi al cordone ombelicale
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Ritardo nell’effettuare il taglio cesareo, quando tale procedura sia necessaria per evitare lesioni del bambino.
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Errore nell’identificare e nel trattare la sofferenza fetale e nel trattamento in caso di risultati del monitor fetale poco rassicuranti
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Errore nella diagnosi od interrompere il parto prematuro
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Errori di somministrazione di farmaci al neonato
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Uso non corretto di strumenti durante il parto
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QUALE DANNO AI GENITORI PER MACROLESIONI AL NEONATO??
. La Corte di appello milanese è dunque vincolata, in sede di rinvio, al rispetto del seguente principio di diritto: nella fattispecie di illecito sanitario (per responsabilità aquiliana o contrattuale, nel rispetto del principio del devolutum) da cui derivi una lesione gravissima alla salute del neonato, il danno morale richiesto iure proprio dai genitori deve essere comunque risarcito (vedi punto 4.1. delle SU 26972 cit.) come danno non patrimoniale, nell’ampia accezione ricostruita dalle SU come principio informatore della materia (vedi punto 3.12 delle SU 26972 cit.). Il risarcimento deve avvenire secondo equità circostanziata (art. 2056 cc), tenendosi conto (punto 4.8 delle SU cit.) che anche per il danno non patrimoniale il risarcimento deve essere integrale, e tanto più elevato quanto maggiore è la lesione che determina la doverosità dell’assistenza familiare ed un sacrificio totale ed amorevole verso il macroleso (vedi punto 4.9 delle SU citate)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 17 novembre 2008 – 13 gennaio 2009, n. 469
(Presidente Varrone – Relatore Petti) Svolgimento del processo
Il **** A. N. partoriva presso l’ospedale **** il piccolo G., totalmente paraplegico. Con citazione del 27 maggio 1994, i coniugi M., nell’interesse proprio e del minore, convenivano dinanzi al Tribunale di Como la USSL n. **** e ne chiedevano la condanna al risarcimento danni patrimoniali, biologici, non patrimoniali. La USLL si costituiva e contestava il fondamento delle domande. La causa era istruita documentalmente e con consulenza medico legale sul neonato e sulle condizioni psicofisiche dei genitori.
Il Tribunale di Como, con sentenza del 18 ottobre 2001, accertava la responsabilità dei sanitari dell’ospedale in ordine alle lesioni gravissime per colpa e liquidava i danni complessivamente in lire 2.737.281.000 ai valori attuali, condannando l’ente convenuto alle spese del grado.
La decisione era appellata dai coniugi M. in punto di ridotta liquidazione del danno (sette motivi) e dall’ente soccombente con appello incidentale sulla ritenuta eccessiva valutazione dei danni.
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 14 maggio 2004 così decideva: rigetta l’appello principale, accoglie in parte quello incidentale e ridetermina i danni nella minor somma di lire 2.037.281.000, con interessi decorrenti dal 18 ottobre 2001, compensando tra le parti le spese del grado.
Contro la decisione ricorrono i M. con tre motivi di censura illustrati da memoria; resiste l’azienda ospedaliera con controricorso e ricorso incidentale illustrato da memoria.
I ricorsi sono stati previamente riuniti.
Motivi della decisione
Il ricorso principale merita accoglimento per il primo motivo, essendo infondati gli altri; deve invece essere rigettato il ricorso incidentale, per le seguenti considerazioni.
A. ESAME DEL RICORSO PRINCIPALE DEI CONIUGI M..
Per chiarezza espositiva precede l’esame dei motivi infondati:
nel secondo motivo si deduce l’error in iudicando ed il vizio della motivazione per il danno patrimoniale emergente e futuro al minore G. (nato il ****) ridotto da lire 960 milioni a 700, sul rilievo (ff. 5 della motivazione) che al giovanetto compete una indennità permanente di accompagnamento e l’assistenza gratuita. Si assume nella censura che la corte avrebbe errato nella capitalizzazione anticipata dell’importo e nella applicazione del coefficiente di riduzione, così riducendo sostanzialmente il danno, con errore di calcolo. Il motivo, nella sua formale articolazione, che consiste nel sostenere le due censure di error in iudicando (per la violazione del principio del risarcimento integrale del danno patrimoniale emergente e futuro) e di vizio della motivazione (per l’errore di calcolo), non consente il suo accoglimento. Ed in vero, essendo la valutazione di tale danno pronunciata secondo equità, sulla base dell’art. 2056 del codice civile, che richiama gli articoli 1223, 1224 e 1227 del codice civile, il denunciato error in iudicando attiene ad un parametro equitativo, che appartiene alla prassi valutativa della corte milanese, e di per sé non evidenzia un errore giuridico tale da pregiudicare il ristoro dei danni; inoltre l’errore di calcolo, se vi è stato, dà luogo alla procedura di cui all’art. 391 bis terzo comma del cod. proc. civile, mentre qui viene denunciato come vizio della motivazione. Resta pertanto ferma, in quanto giuridicamente corretta, la statuizione sul punto da parte della Corte di appello.
Nel terzo motivo si deduce l’error in iudicando ed il vizio della motivazione, in relazione al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante alla madre N. A., la quale ha dovuto scegliere un lavoro part-time per poter assistere il figlio menomato.
Il motivo è generico, non viene neppure indicata l’attività lavorativa pregressa e quella successiva all’evento, e pertanto resta ferma la statuizione sul punto, da parte della Corte di appello (v. ff. 6 della motivazione). Fondato è invece il primo motivo in cui si deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 nell’interpretazione data dalle SU n. 9556/2002, ed il contestuale vizio di motivazione su punto decisivo in relazione al danno morale da riconoscersi ai genitori del macroleso.
Il motivo è da accogliere sia in considerazione del dictum delle citate SU civili n. 9556 del 2002, che hanno riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ingiusto, direttamente ed immediatamente subito dai genitori del macroleso, in relazione alla gravità del fatto reato; sia in considerazione del recentissimo arresto delle SU civili, nella prima delle sentenze gemelle del 2008 (SU sentenza 11 novembre 2008 n. 26972) che si occupa di una fattispecie di responsabilità professionale per lesione della salute, con una vincolante (per questa sezione civile) puntualizzazione in ordine al nuovo dimensionamento del danno non patrimoniale (punto 2 della sentenza n. 26972) in adesione alle sentenze innovative di questa stessa sezione (nn. 8827 e 8828 del 2003) sulla necessità di una lettura costituzionalmente orientata e dogmaticamente sistemata, dell’art. 2059 del codice civile.
Ha dunque errato, violando la regula iuris del diritto al risarcimento del danno morale, iure proprio, che spetta ai genitori della vittima primaria, la Corte milanese, che delibera nell’aprile 2004, contestando l’indirizzo evolutivo della Corte di legittimità, già convalidato dalla Corte Costituzionale, per attestarsi su una interpretazione restrittiva e incostituzionale, con una pronuncia incoerente e meritevole di annullamento. La Corte di appello milanese è dunque vincolata, in sede di rinvio, al rispetto del seguente principio di diritto: nella fattispecie di illecito sanitario (per responsabilità aquiliana o contrattuale, nel rispetto del principio del devolutum) da cui derivi una lesione gravissima alla salute del neonato, il danno morale richiesto iure proprio dai genitori deve essere comunque risarcito (vedi punto 4.1. delle SU 26972 cit.) come danno non patrimoniale, nell’ampia accezione ricostruita dalle SU come principio informatore della materia (vedi punto 3.12 delle SU 26972 cit.). Il risarcimento deve avvenire secondo equità circostanziata (art. 2056 cc), tenendosi conto (punto 4.8 delle SU cit.) che anche per il danno non patrimoniale il risarcimento deve essere integrale, e tanto più elevato quanto maggiore è la lesione che determina la doverosità dell’assistenza familiare ed un sacrificio totale ed amorevole verso il macroleso (vedi punto 4.9 delle SU citate).
B. ESAME DEL RICORSO INCIDENTALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA.
Il ricorso non merita accoglimento:
è inammissibile il primo motivo dove si deduce come vizio della motivazione una ultrapetizione (in punto di liquidazione del danno patrimoniale futuro a neonato), dovendosi invece dedurre uno specifico error in procedendo, onde consentire il controllo degli atti e delle pretese;
infondato, in quanto privo di referenzialità e generico, il secondo motivo in cui si tenta ancora una volta, di ridurre l’entità del risarcimento, che è stato ingiustamente ridimensionato e comunque dovrà essere nuovamente rideterminato tenendo conto della rilevante posta risarcitoria del danno morale da liquidarsi ai genitori.
L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale determina la cassazione con rinvio alla Corte di appello di Milano, vincolata al rispetto dei principi di diritto come sopra indicati, che provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigetta gli altri, rigetta il ricorso incidentale, cassa in relazione e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.
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