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AVVOCATO PER GUIDA IN STATO DI EBREZZA, ALCOLTEST,

APPLICABILE LAVORI SOCIALMENTE UTILI

 aincidente moto1
GUIDA IN  STATO DI EBREZZA BOLOGNA

 

CATEGORIE PARTICOLARI

SOGGETTI  che non possono in alcun modo mettersi alla guida di un veicolo dopo avere bevuto sostanze alcoliche (art. 186 bis del Codice della Strada):

soggetti infraventunenni;

soggetti che abbiano conseguito la patente di guida B da meno di tre anni;

soggetti che effettuano “attività di trasporto di cose “, come gli autotrasportatori e assimilati;

conducenti di autoveicoli con massa a pieno carico maggiore di 3,5 tonnellate oppure di “treno“ (autocarro con rimorchio) con massa complessiva maggiore di 3,5 tonnellate, oppure di autoarticolati, autosnodati autobus o altri mezzi adibiti al trasporto di persone con oltre otto posti disponibili.

Per queste categorie di conducenti la guida con tasso alcolemico da 0 g/i a 0,50 g/l costituisce illecito amministrativo con sanzione amministrativa da € 168 a € 673,00.

Per quanto riguarda i tassi alcolemici superiori a 0,50 g/l, le sanzioni previste per le ipotesi sono aumentate di un terzo (nel caso di tasso alcolemico da 0,51 a 0,80 – art. 186 comma 2 lett. a del Codice della Strada) e da un terzo alla metà (nell’ipotesi di tasso alcolemico da 0,81 e oltre – art. 186 comma 2 lett. b e c del Codice della Strada).

 

 Tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l) TASSO ALCOLEMICO TRA 0,51 g/l e 0,80 g/l (art. 186 comma 2 lett. a del Codice della Strada) – ILLECITO AMMINISTRATIVO

Questa situazione non costituisce reato e le sanzioni sono esclusivamente di natura amministrativa:

sanzione amministrativa da € 531 a € 2.125;

sospensione della patente da 3 a 6 mesi;

decurtazione di 10 punti della patente.

TASSO ALCOLEMICO DA 0,81 g/l e oltre (art. 186 comma 2 lett. b e c del Codice della Strada) – REATO PENALE + ILLECITO AMMINISTRATIVO

Due sono le ipotesi costituenti reato e si differenziano tra loro per i tassi alcolemici di riferimento con conseguente differenziazione del trattamento sanzionatorio.
– TASSO ALCOLEMICO DA 0,81 g/l a 1,50 g/l (art. 186 comma 2 lett. b del Codice della Strada)

 

  1. B) Tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)

Si applica, invece, l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora si accerti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).

L’art. 186 del codice della strada prevede, in ogni caso, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.

 

ammenda da € 800 a € 3.200;

arresto fino a 6 mesi;

sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno;

decurtazione di 10 punti dalla patente (sanzione amministrativa).

– TASSO ALCOLEMICO DA 1,51 g/l e oltre (art. 186 comma 2 lett. c del Codice della Strada) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

ammenda da € 1.500 a € 6.000;

arresto da 6 mesi a 1 anno;

sospensione della patente da 1 a 2 anni;

sequestro del veicolo;

confisca del veicolo, se di proprietà del conducente, disposta con il provvedimento di condanna (decreto penale di condanna o sentenza);

nel caso in cui il veicolo non sia di proprietà del conducente non vi sarà confisca dello stesso, ma il raddoppio del periodo di sospensione della patente di guida per il conducente;

decurtazione di 10 punti dalla patente (sanzione amministrativa).

CATEGORIE PARTICOLARI

Esistono categorie di soggetti che non possono in alcun modo mettersi alla guida di un veicolo dopo avere bevuto sostanze alcoliche (art. 186 bis del Codice della Strada):

soggetti infraventunenni;

soggetti che abbiano conseguito la patente di guida B da meno di tre anni;

soggetti che effettuano “attività di trasporto di cose “, come gli autotrasportatori e assimilati;

conducenti di autoveicoli con massa a pieno carico maggiore di 3,5 tonnellate oppure di “treno“ (autocarro con rimorchio) con massa complessiva maggiore di 3,5 tonnellate, oppure di autoarticolati, autosnodati autobus o altri mezzi adibiti al trasporto di persone con oltre otto posti disponibili.

Per queste categorie di conducenti la guida con tasso alcolemico da 0 g/i a 0,50 g/l costituisce illecito amministrativo con sanzione amministrativa da € 168 a € 673,00.

Per quanto riguarda i tassi alcolemici superiori a 0,50 g/l, le sanzioni previste per le ipotesi sono aumentate di un terzo (nel caso di tasso alcolemico da 0,51 a 0,80 – art. 186 comma 2 lett. a del Codice della Strada) e da un terzo alla metà (nell’ipotesi di TASSO ALCOLEMICO TRA 0,51 g/l e 0,80 g/l (art. 186 comma 2 lett. a del Codice della Strada) – ILLECITO AMMINISTRATIVO

Questa situazione non costituisce reato e le sanzioni sono esclusivamente di natura amministrativa:

sanzione amministrativa da € 531 a € 2.125;

sospensione della patente da 3 a 6 mesi;

decurtazione di 10 punti della patente.

TASSO ALCOLEMICO DA 0,81 g/l e oltre (art. 186 comma 2 lett. b e c del Codice della Strada) – REATO PENALE + ILLECITO AMMINISTRATIVO

Due sono le ipotesi costituenti reato e si differenziano tra loro per i tassi alcolemici di riferimento con conseguente differenziazione del trattamento sanzionatorio.
– TASSO ALCOLEMICO DA 0,81 g/l a 1,50 g/l (art. 186 comma 2 lett. b del Codice della Strada)

ammenda da € 800 a € 3.200;

arresto fino a 6 mesi;

sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno;

decurtazione di 10 punti dalla patente (sanzione amministrativa).

– TASSO ALCOLEMICO DA 1,51 g/l e oltre (art. 186 comma 2 lett. c del Codice della Strada)

ammenda da € 1.500 a € 6.000;

arresto da 6 mesi a 1 anno;

sospensione della patente da 1 a 2 anni;

sequestro del veicolo;

confisca del veicolo, se di proprietà del conducente, disposta con il provvedimento di condanna (decreto penale di condanna o sentenza);

nel caso in cui il veicolo non sia di proprietà del conducente non vi sarà confisca dello stesso, ma il raddoppio del periodo di sospensione della patente di guida per il conducente;

decurtazione di 10 punti dalla patente (sanzione amministrativa).

 

 

 

RIFIUTO A SOTTOPORSI AL TEST ALCOLIMETRICO

 

 

 

Alcuni sbagliando di grosso si rifiutano di   sottoporsi all’etilometro, pensando che il mancato accertamento del tasso alcolemico sia vantaggioso.

 

Infatti, ai sensi dell’art. 186 comma 8 del Codice della Strada al rifiuto a sottoporsi al test alcolimetro si applicano le stesse sanzioni previste per il caso più grave della guida in stato di ebbrezza (da 1,51 g/l ed oltre).

In sostanza, il rifiuto a sottoporsi all’accertamento alcolimetro è equiparato alla guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 comma 2 lett. c. del Codice della Strada.

Pertanto, anche nel caso in cui il conducente di un veicolo si opponga all’accertamento del tasso alcolemico sono previste le seguenti sanzioni:

ammenda da € 1.500 a € 6.000;

arresto da 6 mesi a 1 anno;

sospensione della patente da 1 a 2 anni;

sequestro del veicolo;

confisca del veicolo se di proprietà del conducente disposta con il provvedimento di condanna (decreto penale di condanna o sentenza);

nel caso in cui il veicolo non sia di proprietà del conducente non vi sarà confisca dello stesso, ma il raddoppio del periodo di sospensione della patente di guida;

decurtazione di 10 punti dalla patente (sanzione amministrativa).

E’ chiaro, quindi, che non sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico è solo controproducente, perché il test alcolimetrico potrebbe indicare un tasso alcolemico ben inferiore ad 1,50 g/l o addirittura una soglia per cui non è prevista alcuna sanzione penale.

 

tasso alcolemico da 0,81 e oltre – art. 186 comma 2 lett. b e c del Codice della Strada).

 

guida in stato di ebbrezza incidente con feriti

 

guida in stato di ebbrezza incidente con feriti assicurazione

 

guida in stato di ebbrezza aggravante incidente stradale

 

guida in stato di ebbrezza prima volta

 

guida in stato di ebbrezza con incidente e lavori socialmente utili

 

dopo quanto arriva la multa per guida in stato di ebbrezza

 

incidente in stato di ebbrezza con ragione

guida in stato di ebbrezza come difendersi
guida in stato di ebbrezza come riavere la patente
come fare ricorso per guida in stato di ebbrezza
guida in stato di ebbrezza come evitare la confisca
guida in stato di ebbrezza come comportarsi
come riavere la patente ritirata per guida in stato di ebrezza
come riavere la patente sospesa per guida in stato di ebbrezza
guida in stato di ebbrezza quando è reato
guida in stato di ebbrezza da quando è reato
 
1. Con sentenza dell’11/10/2013, la Corte d’appello di Ancona confermava la sentenza con la quale, in data 16/5/2012, il Tribunale di Macerata aveva condannato C.E. alla pena (sospesa) di mesi 3 di arresto ed Euro 2.000 di ammenda, avendolo ritenuto responsabile del reato p. e p. dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) e comma 2 sexies a lui ascritto per essere stato colto alla guida dell’autovettura Mercedes tg. (OMISSIS) in stato di ebbrezza (alcolemia g/l 1,63 alla prima prova e g/l 1,44 alla seconda) derivante dall’assunzione di bevande alcoliche, con l’aggravante di aver commesso il fatto in orario notturno; fatto accertato in (OMISSIS), alle ore 4,41 circa.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, per mezzo del proprio difensore, sulla base di quattro motivi.
 
Giusta quanto dedotto dal ricorrente, la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità di cui al D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 54 risulta espressamente richiesta dalla difesa dell’imputato nelle conclusioni rassegnate nel giudizio d’appello.
Sul punto la Corte territoriale ha omesso di pronunciare, di fatto dunque denegando il richiesto beneficio senza alcuna motivazione.
Giova peraltro evidenziare, in punto di diritto, che alla richiesta non osta il fatto che l’applicabilità di tale sanzione sostitutiva sia prevista da una norma (art. 186 C.d.S., comma 9 bis, aggiunto dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33, comma 1, lett. d) introdotta successivamente alla commissione del fatto.
Come questa Corte ha, infatti, più volte avuto modo di precisare, l’applicazione del lavoro di pubblica utilità – anche per gli ulteriori effetti che derivano in caso di esito positivo del suo svolgimento – può risolversi in una disposizione di favore per il reo e, in quanto tale, ben può quindi trovare applicazione, ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 4, anche in relazione a fatti commessi sotto il vigore della previgente disciplina, ove non definiti con sentenza irrevocabile (v. e pluribus Sez. 4, n. 11198 del 17/01/2012, Ghibaudo, Rv. 252170).
Con riferimento all’ipotesi de qua, peraltro (che è quella – giova rimarcare – di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) il contenuto più favorevole della citata disposizione può senza riserve apprezzarsi con riferimento al trattamento sanzionatorio nel suo complesso considerato, non risultando modificata in peius (come invece avvenuto per l’ipotesi di cui alla lettera c) la forbice edittale per essa prevista al momento del fatto (ammenda da Euro 800 a Euro 3.200 e arresto fino a sei mesi: art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) come sostituito dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 4, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125) all’interno della quale è stata determinata dal giudice di merito la pena in concreto applicata.
Di guisa che, anche sotto tale profilo, nulla ostava all’esame della richiesta applicazione della sanzione sostitutiva seppur parametrata alla pena detentiva e pecuniaria inflitta con riferimento alla previgente disciplina, essendo questa – ripetesi – per il reato de quo rimasta immutata a seguito della citata novella di cui alla L. n. 120 del 2010 che, per esso, ha realizzato dunque solo un mutamento unidirezionale in melius attraverso, per l’appunto, l’introduzione di del detto beneficio.
L’omessa pronuncia sul punto da parte della Corte territoriale deve dunque condurre, ai sensi dell’art. 623 c.p.p., all’annullamento in parte qua della sentenza impugnata, con rinvio – essendo quella a quo Corte d’appello monosezionale – alla Corte d’appello di Perugia, ai sensi dell’art. 623 c.p.p., comma 1, lett. c).
INCIDENTE MORTALE, INCIDENTE GRAVE LESIONE, INCIDENTE GRAVI FERITI BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA RIMINI 
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
Sentenza 12 novembre – 1 dicembre 2014, n. 50053
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente –
Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.E., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 3221/2013 CORTE APPELLO di ANCONA, del 11/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LUIGI RIELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza dell’11/10/2013, la Corte d’appello di Ancona confermava la sentenza con la quale, in data 16/5/2012, il Tribunale di Macerata aveva condannato C.E. alla pena (sospesa) di mesi 3 di arresto ed Euro 2.000 di ammenda, avendolo ritenuto responsabile del reato p. e p. dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) e comma 2 sexies a lui ascritto per essere stato colto alla guida dell’autovettura Mercedes tg. (OMISSIS) in stato di ebbrezza (alcolemia g/l 1,63 alla prima prova e g/l 1,44 alla seconda) derivante dall’assunzione di bevande alcoliche, con l’aggravante di aver commesso il fatto in orario notturno; fatto accertato in (OMISSIS), alle ore 4,41 circa.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, per mezzo del proprio difensore, sulla base di quattro motivi.
2.1. Con il primo deduce violazione di legge, per non avere la Corte di merito tenuto conto della richiesta di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria, con la sanzione del lavoro di pubblica utilità ex D.Lgs. 28 ottobre 2000, n. 274, art. 54.
Rileva che tale sanzione sostitutiva era stata ritualmente richiesta dal difensore nelle sue conclusioni, ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 9 bis, ma che su di essa la Corte non si è pronunciata, tra l’altro riportando erroneamente in sentenza le conclusioni di altro procedimento.
2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in quanto fondata sulla testimonianza del brigadiere S.A., il quale, richiesto dalla difesa, in sede di controesame, se all’accertamento aveva presenziato un avvocato chiamato dall’imputato, aveva risposto di no, affermando che il C., sebbene ritualmente informato della facoltà di farsi assistere da un difensore, vi aveva espressamente rinunciato.
Sul punto la testimonianza però, secondo il ricorrente, si era rivelata contraddittoria e carente, atteso che, rispondendo ad altra domanda della difesa, il teste aveva poi affermato che il mezzo era stato affidato a tale G.G.M., che altri non era che il difensore dell’imputato.
Osserva che l’argomento speso in sentenza al fine di riconoscere attendibilità al teste, secondo cui la consegna dell’autovettura sarebbe avvenuta alle ore 5,00, a distanza dunque di venti minuti dal fermo, è infondato, dal momento che il difensore era in realtà intervenuto pochi minuti dopo la chiamata.
Ciò posto, si duole del fatto che gli agenti non avevano atteso l’intervento del difensore ma avevano proceduto ugualmente all’accertamento, nonostante la specifica richiesta di assistenza da parte dell’indagato.
2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all’eccezione di inutilizzabilità dei referti dell’alcoltest.
Ribadita la tesi secondo cui, non appena fermato, egli chiamò immediatamente il proprio difensore, residente a pochi chilometri dal luogo dell’accertamento, ottenendo da quest’ultimo assicurazione che sarebbe arrivato in pochi minuti, lamenta che i carabinieri procedettero ugualmente all’alcoltest, falsamente indicando nel verbale che il soggetto controllato aveva rifiutato l’assistenza di un difensore.
Reitera, pertanto, l’eccezione di invalidità dell’alcoltest, in quanto accertamento irripetibile eseguito senza attendere l’arrivo del difensore, assicurato in pochi minuti, nonostante fosse stata espressa da parte dell’indagato la volontà di avvalersi della sua assistenza.
2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Lamenta che sul punto la Corte d’appello ha omesso di motivare adeguatamente il diniego delle richieste attenuanti, facendo riferimento alla gravità dei fatti senza però descriverli nemmeno sommariamente.
Motivi della decisione
3. Sono infondati il secondo e il terzo motivo di ricorso, congiuntamente esaminabili e di rilievo preliminare.
Al riguardo è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, in tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, l’accertamento strumentale di tale stato (mediante il c.d. alcoltest) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile cui il difensore può assistere senza diritto ad essere previamente avvisato, dovendo la polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia (Sez. 4, n. 7967 del 06/12/2013, dep. 2014, Zanutto, Rv. 258614; Sez. 4, n. 18654 del 21/3/2013, Carapella, non mass.; Sez. 4, n. 27736 del 08/05/2007, Nania, Rv. 236933).
Per vero, l’art. 356 c.p.p., prevede soltanto la facoltà del difensore di assistere alla perquisizione e agli accertamenti urgenti ed all’eventuale sequestro, “senza diritto di essere preventivamente avvisato”. E l’art. 114 disp. att. c.p.p., a sua volta, impone alla Polizia giudiziaria, nel procedere al compimento degli atti indicati nell’art. 356 c.p.p., soltanto l’obbligo di avvertire la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, ma non pone alcun obbligo di avviso per il difensore, nè l’obbligo di nominare un difensore d’ufficio nel caso l’indagato non intenda farsi assistere da chicchessia. Non costituisce, pertanto, violazione dei diritti di difesa dell’indagato, nè il mancato avviso al difensore, nè l’aver proceduto da parte della Polizia giudiziaria senza attendere l’arrivo del difensore, anche qualora questi abbia comunque avuto notizia dell’imminente perquisizione e intenda parteciparvi (v. Sez. 6, n. 11908 del 23/10/1992, Torcaso, Rv. 192917).
Pacifico essendo che nell’occasione il difensore non fosse presente al momento del fermo e dell’accertamento, le doglianze relative alla verbalizzazione (asseritamente non veritiera) del rifiuto del soggetto sottoposto ad accertamento di avvalersi della facoltà di farsi assistere da un difensore – doglianze peraltro, sul piano processuale, non suffragate da univoche e obiettive emergenze processuali, idonee ad imporsi sulla diversa ricostruzione accolta dai giudici di merito – si rivelano, comunque, del tutto ininfluenti, atteso che, quand’anche, come sostenuto dal ricorrente, non vi fosse stata detta rinuncia ma anzi l’indagato avesse espresso la volontà di farsi assistere dal difensore e lo avesse pure chiamato, non vi era comunque alcun obbligo da parte degli agenti accertatori di attendere l’arrivo del difensore, indipendentemente dalle assicurazioni verbali di un suo pronto arrivo, ciò come noto spiegandosi in relazione delle esigenze di tempestiva esecuzione dell’accertamento mediante alcoltest, onde assicurarne l’efficacia.
Nel caso di specie non è contestato, ma è anzi implicitamente ammesso, che l’avvertimento detto (circa la facoltà di farsi assistere da un difensore) sia stato ritualmente dato all’imputato dagli agenti accertatori: il che soddisfa pienamente ed esaurisce gli obblighi loro imposti dalle citate norme, nei sensi e limiti predetti.
Per il resto, le contestazioni mosse in ordine alla attendibilità della verbalizzazione, oltre a non essere, come detto, in sè suffragate da oggettive e univoche evidenze, si appalesano comunque inidonee a porre nel dubbio il fondamento dell’affermazione di penale responsabilità, poggiando questa esclusivamente sul dato oggettivo e in sè non contestato rappresentato dagli esiti dell’alcoltest.
4. E’ altresì infondata la doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche (quarto motivo).
Occorre al riguardo rammentare che la concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, tanto che “ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso” (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).
Ciò posto è da escludersi che, nel caso in esame, il diniego delle attenuanti generiche siano frutto di arbitrio o di illogico ragionamento o che, comunque, si espongano a censura di vizio di motivazione, avendo il giudice a quo sia pure sinteticamente ma specificamente motivato sul punto, facendo peraltro riferimento non solo alla gravità del fatto – valutazione la cui giustificazione, genericamente disconosciuta dal ricorrente, può certamente trarsi dalla stessa descrizione contenuta in imputazione e nella parte narrativa della sentenza impugnata – ma anche al comportamento susseguente dell’imputato e, segnatamente, alla proposizione di una opposizione a decreto penale di condanna fondata su “motivi, poi riproposti con l’atto d’appello, di nessuna consistenza” e, ancora, alla insussistenza di alcun altro “elemento di giudizio positivamente valutabile a tale scopo”.
5. E’ invece fondato il primo motivo di ricorso.
Giusta quanto dedotto dal ricorrente, la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità di cui al D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 54 risulta espressamente richiesta dalla difesa dell’imputato nelle conclusioni rassegnate nel giudizio d’appello.
Sul punto la Corte territoriale ha omesso di pronunciare, di fatto dunque denegando il richiesto beneficio senza alcuna motivazione.
Giova peraltro evidenziare, in punto di diritto, che alla richiesta non osta il fatto che l’applicabilità di tale sanzione sostitutiva sia prevista da una norma (art. 186 C.d.S., comma 9 bis, aggiunto dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33, comma 1, lett. d) introdotta successivamente alla commissione del fatto.
Come questa Corte ha, infatti, più volte avuto modo di precisare, l’applicazione del lavoro di pubblica utilità – anche per gli ulteriori effetti che derivano in caso di esito positivo del suo svolgimento – può risolversi in una disposizione di favore per il reo e, in quanto tale, ben può quindi trovare applicazione, ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 4, anche in relazione a fatti commessi sotto il vigore della previgente disciplina, ove non definiti con sentenza irrevocabile (v. e pluribus Sez. 4, n. 11198 del 17/01/2012, Ghibaudo, Rv. 252170).
Con riferimento all’ipotesi de qua, peraltro (che è quella – giova rimarcare – di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) il contenuto più favorevole della citata disposizione può senza riserve apprezzarsi con riferimento al trattamento sanzionatorio nel suo complesso considerato, non risultando modificata in peius (come invece avvenuto per l’ipotesi di cui alla lettera c) la forbice edittale per essa prevista al momento del fatto (ammenda da Euro 800 a Euro 3.200 e arresto fino a sei mesi: art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) come sostituito dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 4, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125) all’interno della quale è stata determinata dal giudice di merito la pena in concreto applicata.
Di guisa che, anche sotto tale profilo, nulla ostava all’esame della richiesta applicazione della sanzione sostitutiva seppur parametrata alla pena detentiva e pecuniaria inflitta con riferimento alla previgente disciplina, essendo questa – ripetesi – per il reato de quo rimasta immutata a seguito della citata novella di cui alla L. n. 120 del 2010 che, per esso, ha realizzato dunque solo un mutamento unidirezionale in melius attraverso, per l’appunto, l’introduzione di del detto beneficio.
L’omessa pronuncia sul punto da parte della Corte territoriale deve dunque condurre, ai sensi dell’art. 623 c.p.p., all’annullamento in parte qua della sentenza impugnata, con rinvio – essendo quella a quo Corte d’appello monosezionale – alla Corte d’appello di Perugia, ai sensi dell’art. 623 c.p.p., comma 1, lett. c).
Il ricorso va invece rigettato nel resto; ne deriva la irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità, che va dichiarata ai sensi dell’art. 624 c.p.p.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente il lavoro di pubblica utilità e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte d’appello di Perugia.
Rigetta nel resto il ricorso.
Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2014

 

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