PERUGIA TERNI MACERATA ASCOLI PICENO VITTIME STRADA PIRATI STRADA FONDO VITTIME DELLA STRADA AVVOCATO PER RISARCIMENTO

 

 afototestamento3

Massimali

L’intervento del Fondo per i casi indicati di seguito, è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro (dall’11 giugno 2012 € 5.000.000,00 per danni a persona per sinistro, € 1.000.000,00 per danni a cose per sinistro; precedentemente, a far data dall’11 dicembre 2009, € 2.500.000,00 per danni a persona per sinistro ed € 500.000,00 per danni a cose per sinistro) cfr. art. 128 del D.lgs. n. 209/2005

Tipologie di sinistri

  • Ipotesi A – veicoli o natanti non identificati, per soli danni alla persona (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona)
  • Ipotesi B – veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persona nonché per danni alle cose con una franchigia, per quest’ultimi, di Euro 500,00 (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose verranno risarciti integralmente) Ipotesi C – veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa.
  • In Sebbene il Fondo di garanzia per le vittime della strada sopporti il peso finale dei risarcimenti pagati agli aventi diritto, salvo casi eccezionali esso non assume alcuna obbligazione diretta nei confronti di questi ultimi. L’impresa designata e’ il vero soggetto passivo del rapporto sostanziale con il danneggiato. Per effetto dell’atto di designazione e del verificarsi del sinistro, essa acquista la qualita’ di soggetto passivo sia dell’azione risarcitoria, sia dell’azione esecutiva (Sez. 3, Sentenza n. 16798 del 20/06/2008, Rv. 603834).

L’impresa designata non e’ quindi un rappresentante del Fondo, ne’ quando risarcisce la vittima adempie una obbligazione altrui: essa paga in nome proprio il debito proprio, sebbene tale pagamento avvenga nell’interesse del Fondo, il quale pertanto e’ tenuto a rifonderne l’importo all’impresa designata (articolo 286, comma 2, COD. ASS.).

 

AS10

FONInfatti, fermo l’onere dell’attore di provare il fatto costitutivo – di cui un elemento e’ il nesso di causalita’ tra la condotta dell’autore e l’evento – la decisione di secondo grado secondo cui la polvere sollevata dal passaggio dell’auto, in mancanza di altri elementi probatori, tra cui l’esclusione di altri mezzi in transito, non e’ sufficiente a dimostrare che l’evento sia attribuibile alla condotta di guida del conducente dell’auto, rimasta sconosciuta, non costituendo il sollevamento della polvere al passaggio di essa fatto notorio della causa del rimbalzo di un sassolino, ma essendo a tal fine necessari ulteriori accertamenti di fatto e valutazioni di natura tecnica, e’ immune da vizi logici e giuridici.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Sentenza 27 agosto 2013, n. 19591

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. UCCELLA Fulvio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4188-2008 proposto da:

FONDIARIA SAI S.P.A. (OMISSIS) (già SAI SOCIETA’ ASSICURATRICE INDUSTRIALE S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.B., D.C.;

– intimati –

avverso il provvedimento n. 32/2007 del TRIBUNALE DI TERAMO SEZIONE DISTACCATA DI ATRI, depositata il 26/03/2007 R.G.N. 752/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/2013 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato CARLA SILVESTRI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del 1 e 2 motivo e accoglimento del 3 motivo di ricorso.

Svolgimento del processo

  1. D.C. e D.B., nelle rispettive qualità di conducente e proprietario, citavano a giudizio, davanti al Giudice di pace di Notaresco, la SAI s.p.a., nella qualità di impresa designata ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, per chiedere il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale con un veicolo rimasto non identificato, verificatosi lungo la strada statale 16 in territorio di Roseto degli Abruzzi.

Il Giudice di pace respingeva la domanda.

  1. Gli attori proponevano appello e il Tribunale di Teramo, Sezione distaccata di Atri, con sentenza del 26 marzo 2007, in riforma della pronuncia di primo grado condannava la SAI s.p.a. a pagare a D.C. la somma di Euro 1.822 a titolo di danno morale ed a D.B. la somma di Euro 3.181 per danni all’autovettura, il tutto con rivalutazione ed interessi e con compensazione delle spese del grado.

Osservava il Tribunale che il D. aveva provveduto a denunciare il sinistro poche dopo che lo stesso si era verificato e che la Polizia stradale aveva compiuto le verifiche in loco alcuni giorni dopo, sicchè ogni traccia dell’incidente era ormai andata perduta. Dall’espletata c.t.u., però, era emerso un quadro dei danni riportati dalla vettura di proprietà di D.B. compatibili con la dinamica dell’incidente descritta da D. C., sia pure in un ordine di probabilità di circa il 60 per cento. Anche le lesioni refertate a quest’ultimo presso l’ospedale di Atri risultavano compatibili con quanto dal medesimo riferito.

  1. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso la Fondiaria SAI s.p.a., con atto affidato a tre motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

  1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 19, lett. a), degli artt. 2054, 2697 e 2700 cod. civ. e dell’art. 116 cod. proc. civ., oltre a vizio di motivazione.

Rileva la società ricorrente che la richiesta di risarcimento avanzata nei confronti del Fondo di garanzia delle vittime della strada non esime il danneggiato dall’onere di provare che il sinistro si è verificato per fatto doloso o colposo di altro veicolo; oltre a questo, il danneggiato è tenuto a collaborare con le autorità competenti, anche con presentazione di denuncia o querela, onde consentire l’identificazione del responsabile.

Nel caso specifico, il D. ha presentato denuncia otto ore dopo il presunto incidente, fornendo alla Polizia la propria versione dell’accaduto. L’accertamento dei danni riportati dalla vettura, analogamente all’ispezione dei luoghi, sono stati svolti solo una settimana dopo, tanto che il verbale della Polizia da conto della sostanziale impossibilità di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Anche la relazione del c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado, poi, si presenta in termini altamente dubitativi, in quanto pone in evidenza che i danni patiti dalla vettura erano compatibili con l’urto contro un altro mezzo, ma anche con l’urto contro un ostacolo fisso.

Il motivo è supportato dai seguenti quesiti di diritto:

nell’ipotesi di sinistro cagionato da veicolo non identificato costituisce onere probatorio a carico del danneggiato la dimostrazione della presenza e della condotta colposa o dolosa del conducente dell’altro veicolo rimasto sconosciuto.

L’efficacia di piena prova fino a querela di falso di un verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia sussiste riguardo ai meri giudizi valutativi espressi dal pubblico ufficiale redigente.

La c.t.u. costituisce un mezzo di prova o uno strumento di valutazione della prova già acquisita agli atti.

In ogni caso, la c.t.u. può essere intesa come un mezzo sostitutivo dell’onere della prova incombente sulla parte.

La presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 cod. civ. è applicabile anche nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato”.

  1. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c..

Si rileva, a sostegno, che la sentenza del Tribunale ha riconosciuto che le lesione riportate da D.C. sono perfettamente compatibili con l’evento dannoso in questione. In realtà, invece, il D. si è recato presso gli uffici della Polizia stradale circa otto ore dopo l’accaduto, senza fare menzione alcuna delle lesioni asseritamente subite; solo due giorni dopo egli è andato all’ospedale di Atri dove gli è stato diagnosticato un trauma contusivo pregresso al gomito destro e la presenza di un corpo estraneo nell’occhio sinistro. Osserva la società ricorrente che un simile referto, per di più redatto due giorni dopo il presunto incidente, non può costituire prova dell’esistenza di un danno alla salute conseguente al fatto per cui è causa, mancando la prova del nesso di causalità.

Il motivo è supportato dal seguente quesito di diritto:

“il danneggiato da incidente stradale deve fornire la prova, oltre che dell’esistenza del danno lamentato, anche del nesso di causalità tra tale danno ed il comportamento doloso o colposo del danneggiante, cioè della riconducibilità del danno al fatto del danneggiato”.

  1. Rileva il Collegio che il presente ricorso si colloca, ratione temporis, nel periodo di vigenza dell’art. 366-bis cod. proc. civ., il quale imponeva che ciascun motivo di ricorso fosse concluso dalla formulazione di un quesito di diritto e che, in relazione alla censura di vizio di motivazione, venisse fornita chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale si assumeva che la motivazione fosse mancante, insufficiente o contraddittoria.

3.1. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il quesito di diritto deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. E’ inammissibile, perciò, il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo (Sez. Un., sentenza 11 marzo 2008, n. 6420). Il quesito di diritto deve essere risolutivo del punto della controversia e non può risolversi nella richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (sentenza 3 agosto 2007, n. 17108); esso, infatti, dovendo assolvere alla funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, non può essere meramente generico e teorico, ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado di comprendere dalla sua sola lettura l’errore asseritamente compito dal giudice di merito e la regola applicabile (sentenza 7 marzo 2012, n. 3530).

3.2. Quanto, invece, alle censure di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), questa Corte ha in più occasioni rilevato l’inammissibilità della censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione per mancata formulazione del cd. quesito di fatto, in ossequio alla ratio che sottende la disposizione indicata, secondo cui la Corte di legittimità deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l’errore commesso dal giudice di merito (sentenza 18 novembre 2011, n. 24255). Tale motivo di ricorso per cassazione, perciò, deve contenere un momento di sintesi omologo al quesito di diritto, costituente una parte che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, che ne circoscriva puntualmente i limiti in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass., S.U., 18 giugno 2008, n. 16528, seguita, fra le altre, di recente, dalle sentenze 4 dicembre 2012, n. 21663, e 18 dicembre 2012, n. 23363).

  1. Alla luce dei criteri ora richiamati, i primi due motivi di ricorso sono inammissibili.

Essi, infatti, contengono, in relazione alle censure di violazione di legge, quesiti che non sono tali, poichè si risolvono nella formulazione di domande la cui risposta è ovvia in senso affermativo, ma che non sono di alcuna utilità ai fini della decisione, perchè non valgono a scardinare la motivazione della sentenza impugnata. Tali quesiti, in realtà, mascherano una richiesta di riesame del merito che è evidentemente preclusa in sede di legittimità, alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di responsabilità derivante da sinistri stradali, l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente ed al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta insindacabile in sede di legittimità quando sia adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e da errori giuridici, e ciò anche per quanto concerne il punto relativo alla prova liberatoria di cui all’art. 2054 cod. civ. (sentenza 10 agosto 2004, n. 15434, ribadita dalle sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, e 25 gennaio 2012, n. 1028).

Quanto alla censura in termini di vizio di motivazione, manca del tutto il necessario momento di sintesi idoneo a circoscrivere il punto sottoposto al giudice di legittimità.

5.1. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione della L. n. 990 del 1969, art. 19 e dell’art. 113 cod. proc. civ., in relazione al tipo di danno per il quale il Tribunale ha riconosciuto il risarcimento.

La sentenza impugnata, infatti, contravvenendo al chiaro dettato del menzionato art. 19, ha riconosciuto non solo il risarcimento dei danni alla persona, ma anche di quelli alla vettura, mentre il testo della legge prevede, in caso di responsabilità dell’impresa designata dal Fondo di garanzia, che il risarcimento sia limitato ai danni personali.

5.2. Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata, infatti, con evidente violazione di legge, ha disposto in favore di D.B., nella qualità di proprietario del veicolo incidentato, il risarcimento del danno alla vettura nella misura di Euro 3.181.

Alla luce del chiaro testo della L. n. 990 del 1969, art. 19, comma 2, invece, in caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato la responsabilità del Fondo di garanzia delle vittime della strada, attraverso l’impresa a ciò designata, è limitata ai danni alla persona, sicchè non poteva in alcun modo essere riconosciuto il risarcimento del danno alla vettura. Simile disposizione, tra l’altro, è stata sostanzialmente riprodotta nel D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 283, comma 2, oggi vigente.

  1. In conclusione, vanno dichiarati inammissibili il primo ed il secondo motivo di ricorso, mentre va accolto il terzo.

La sentenza impugnata è cassata per quanto di ragione e, poichè non sono necessari, sotto questo profilo, ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, rigettando la domanda di risarcimento danni all’autovettura proposta da D.C. e D.B..

La sentenza d’appello, peraltro, va confermata sotto il profilo della compensazione integrale delle spese. Quanto al giudizio di cassazione, D.B., siccome soccombente in riferimento all’odierna decisione, deve essere condannato al pagamento delle medesime, liquidate in conformità ai soli parametri introdotti dal D.M. 20 luglio 2012, n. 140, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di risarcimento dei danni all’autovettura proposta da D.C. e D.B.; compensa integralmente le spese del giudizio di appello; condanna D.B. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.500, di cui Euro 200 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 17 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2013.

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 14 marzo 2014, n. 5943

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4716/2008 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2263/2006 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 16/12/2006, R.G.N. 1128/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/2013 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 25 maggio 2002 (OMISSIS) citava in giudizio la s.p.a. (OMISSIS), impresa designata alla gestione del F.G.V.S., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni personali derivatigli dall’esser stato colpito, il 7 maggio 2000, all’occhio destro da un sassolino scagliato da pneumatici di un’ auto non identificata, in transito, mentre egli camminava nei pressi della (OMISSIS).

Il Giudice di Pace accoglieva la domanda e condannava la (OMISSIS) a pagare euro 2.950,63, oltre interessi dalla domanda, ravvisando la colpa esclusiva del conducente dell’auto in base alla massima di esperienza secondo cui la pressione di un pneumatico su fondo stradale puo’ proiettare un sasso laterale e considerando che nel caso di specie il teste escusso aveva dichiarato che al passaggio dell’auto si era alzata la polvere, il che dimostrava le non buone condizioni del manto stradale e che il conducente dell’auto non procedeva ad una velocita’ adeguata alle condizioni del luogo, percepibili, si’ che erano prevedibili una modificazione delle condizioni di stabilita’ e della tenuta della strada, e della governabilita’ dell’auto.

Interponevano appello entrambe le parti e il Tribunale di Foggia, con sentenza del 16 dicembre 2006, in accoglimento dell’appello incidentale della (OMISSIS), ha riformato la sentenza di primo grado sulle seguenti considerazioni: 1) dalla testimonianza resa dall’unico teste non risultava la prova della dinamica dell’incidente e dello stato dei luoghi, si’ che il danneggiato non aveva assolto all’onere di provare che i danni fossero stati causati da un comportamento illecito del conducente; 2) infatti era provato soltanto che un sassolino aveva colpito l’occhio dello (OMISSIS), mentre non vi era la prova che l’auto viaggiasse a velocita’ sostenuta, ne’ che la strada fosse dissestata, ne’ della posizione della vittima rispetto alla strada, ne’ se vi fossero altre automobili in transito, mentre il sollevamento della polvere costituiva un mero indizio, non suffragato da altri elementi sul nesso di causalita’ tra la condotta di guida del conducente e l’evento, non potendo il giudice avvalersi della scienza privata, ma soltanto di fatti di comune esperienza, e nella specie quelli acquisiti non erano sufficienti per assolvere l’onere spettante all’attore.

Ricorre per cassazione (OMISSIS).

L’intimata non ha svolto attivita’ difensiva.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c.. Nozione del fatto notorio – Errata censura delle motivazioni poste a fondamento della decisione del giudice di prime cure”, e conclude con il seguente quesito di diritto: “E’ configurabile quale fatto notorio che l’innalzarsi della polvere dal manto stradale al passaggio di un’ autovettura presupponga una determinata andatura, ovvero una modalita’ di avvio della marcia (c.d. sgommata) non adeguata alle condizioni della strada, con conseguente prevedibile pericolo che le pietre presenti sull’asfalto (o sul diverso piano di percorrenza) vengano lanciate a causa della pressione del pneumatico, cosi’ che da cio’ ne derivi un danno alle persone e alle cose”.

2.- Con il secondo motivo deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c.. Insufficiente motivazione del giudice di merito circa le risultanze istruttorie del giudizio di primo grado. Prova della condotta colposa e del nesso eziologico. Sussistenza”, e conclude con il seguente quesito di diritto: “il Giudice e’ libero, nella formazione del suo convincimento, di attribuire alle acquisizioni probatorie il significato e il peso ritenuti giusti e rilevanti ai fini della decisione, potendo quindi desumere dalle stesse argomenti di prova, con il solo obbligo di spiegare con motivazione immune da vizi le ragioni del suo convincimento”.

Come motivazione insufficiente deduce: “Il giudice d’appello si e’ limitato a contestare genericamente le argomentazioni del giudice di prime cure, senza la dovuta specifica indicazione di vizi che renderebbero inidonee le motivazioni poste a base della censurata decisione”.

Le censure sono infondate.

Infatti, fermo l’onere dell’attore di provare il fatto costitutivo – di cui un elemento e’ il nesso di causalita’ tra la condotta dell’autore e l’evento – la decisione di secondo grado secondo cui la polvere sollevata dal passaggio dell’auto, in mancanza di altri elementi probatori, tra cui l’esclusione di altri mezzi in transito, non e’ sufficiente a dimostrare che l’evento sia attribuibile alla condotta di guida del conducente dell’auto, rimasta sconosciuta, non costituendo il sollevamento della polvere al passaggio di essa fatto notorio della causa del rimbalzo di un sassolino, ma essendo a tal fine necessari ulteriori accertamenti di fatto e valutazioni di natura tecnica, e’ immune da vizi logici e giuridici.

3.- Il terzo motivo, con cui lamenta: “Insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza di primo grado in ordine al quantum. Violazione falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c.” (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) ed indica quale fatto decisivo: “la immotivata censura da parte del giudice del parere espresso dal consulente tecnico di ufficio ed il conseguente provvedimento del primo in divergenza rispetto alle conclusioni del secondo”, e’ assorbito perche’ il giudice di appello non ha esaminato il quantum avendo rigettato la domanda sull’an.

Pertanto il ricorso va respinto.

Non si deve provvedere sulle spese non avendo l’intimata svolto attivita’ difensiva.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Categories:

Tags:

Comments are closed

CERCA NELLE PAGINE DEL SITO