il giudice di appello, investito dell’impugnazione del solo imputato che, giudicato con il rito abbreviato per reato contravvenzionale, lamenti l’illegittima riduzione della pena ai sensi dell’art. 442 cod. proc. pen. nella misura di un terzo anziché della metà, deve applicare detta diminuente nella misura di legge, pur quando la pena irrogata dal giudice di primo grado non rispetti le previsioni edittali, e sia di favore per l’imputato».

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in caso di annullamento parziale (art. 624 cod. proc. pen.), è eseguibile la pena principale irrogata in relazione a un capo (o a più capi) non in connessione essenziale con quelli attinti dall’annullamento parziale per il quale abbiano acquisito autorità di cosa giudicata l’affermazione di responsabilità, anche in relazione alle circostanze del reato, e la determinazione della pena principale, essendo questa immodificabile nel giudizio di rinvio e individuata alla stregua delle sentenze pronunciate in sede di cognizione. La Corte di cassazione, con la sentenza rescindente o con l’ordinanza di cui all’art. 624, comma 2, cod. proc. pen., può solo dichiarare, quando occorre, quali parti della sentenza parzialmente annullata sono diventate irrevocabili».

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Avvocato cassazionista Bologna-RICORSI CASSAZIONE PENALE

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RICORSO PER CASSAZIONE PENALE Avvocato cassazionista Bologna

Come fare ricorso in cassazione

Vuoi sapere come fare ricorso in cassazione? Se stai cercando un avvocato cassazionista a Bologna, rivolgiti a Sergio Armaroli, esperto di ricorsi per cassazione in materia penale Ma cosa è la Cassazione ? La cassazione mio caro lettore è l’ultimo grado di giudizio ordinario(seppure di legittimità e non del fatto ) sia in civile che in penale. Lo studio si occupa di ricorsi per cassazione in materia penale e come indicato da codicedi procedura penale i motivi di ricorso sono seguenti: Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi:

a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri (2); b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale (3); c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità [177-186], di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza; d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell’istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall’articolo 495,

comma 2 (5); e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame (6). 2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni [428 3], può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili [593] (7). 3. Il ricorso è inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello Ricorrere per cassazione in materia penale occorre avere dei validi motivi altrimenti si rischia molto facile l’inammissibilità e il passaggio in giudicato della sentenza o provvedimento che si intende impugnare

1. Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi:

  1. a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri(2);
  2. b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale(3);
  3. c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità [177-186], di inutilizzabilità [63, 103, 191, 195, 228 3, 240, 254 3, 267 2, 270, 350 6, 360 5, 403, 407 3, 526] (3), di inammissibilità [41, 46, 78, 84, 93, 393, 397, 410, 435, 461, 586, 591, 613, 634, 645] o di decadenza [21, 79, 80, 85, 86, 95, 175 3, 182, 458, 585, 646 4](4);
  4. d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell’istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall’articolo 495, comma 2(5);
  5. e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame(6).

 

Vuoi sapere come fare ricorso in cassazione? Se stai cercando un avvocato cassazionista a Bologna, rivolgiti a Sergio Armaroli, esperto di ricorsi per cassazione in materia penale Ma cosa è la Cassazione ? La cassazione mio caro lettore è l’ultimo grado di giudizio ordinario(seppure di legittimità e non del fatto ) sia in civile che in penale. Lo studio si occupa di ricorsi per cassazione in materia penale e come indicato da codicedi procedura penale i motivi di ricorso sono seguenti: Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi:

: a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri (2); b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale (3); c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità [177-186], di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza; d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell’istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall’articolo 495, comma 2 (5); e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame (6). 2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni [428 3], può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili [593] (7). 3. Il ricorso è inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello Ricorrere per cassazione in materia penale occorre avere dei validi motivi altrimenti si rischia molto facile l’inammissibilità e il passaggio in giudicato della sentenza o provvedimento che si intende impugnare

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