1#Atto di citazione per risarcimento danni
atto di citazione risarcimento danni
avvocato Armaroli-STUDIO LEGALE BOLOGNA DELL’AVVOCATO SERGIO ARMAROLI
atto di citazione risarcimento danni: avvocato Armaroli-STUDIO LEGALE BOLOGNA DELL’AVVOCATO SERGIO ARMAROLI
Hai bisogno di redigere un atto di citazione per risarcimento danni ma non sai come fare?
Evita i fac-simile presenti in rete perchè perderesti solo tempo, quello che ti serve è un avvocato che ti assista nella redazione dell’atto di citazione per la richiesta di risarcimento danni.
Lo studio legale Armaroli fornisce assistenza per la redizione di:
- atto di citazione per risarcimento danno alla salute
- atto di citazione per richiesta risarcimento danni per errore medico
- atto di citazione per risarcimento danni da malasanità
- atto di citazione per danni estetici
- atto di citazione per danno morale
- atto di citazione per danno esistenziale
e molti altri.
Contenuto dell’atto di citazione
Come prescritto dall’art. 163 c.p.c l’atto di citazione deve contenere:
- l’indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
- il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell’attore, (1) il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. (2) Se attore o convenuto è una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l’indicazione dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
- la determinazione della cosa oggetto della domanda;
- l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
- l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;
- il nome e il cognome del procuratore e l’indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata;
- l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione; l’invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell’udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell’art. 168-bis, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167. (3)
L’atto di citazione poi viene consegnato dalla parte o dal procuratore all’ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli artt. 137 ss. c.p.c.
atto di citazione risarcimento danni: avvocato Armaroli-STUDIO LEGALE BOLOGNA DELL’AVVOCATO SERGIO ARMAROLI
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