ASSEGNO DIVORZILE – BOLOGNA /AVVOCATO SEPARAZIONI DIVORZIO

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Come affermato in sede di esame del primo ed unico motivo del ricorso principale, la Corte di Appello ha rideterminato l’assegno divorzile nella misura di 400,00 Euro tenendo conto di tutti i criteri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5 e valorizzando la funzione perequativo-compensativa del suddetto assegno in piena conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass., S.U. n. 18287/2018). 10.2. Per contro, il controricorrente, con le presenti censure, si limita a chiedere un riesame nel merito delle conclusioni del giudice di appello, in forza della prospettata autosufficienza economica della S. e della criticità della propria situazione economica.

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Cassazione civile
sez. VI – 1, ord., 1° ottobre 2021, n. 26682
Presidente Bisogni – Relatore Acierno
Rilevato che:
1. 11 Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n. 113/2017, pronunciandosi sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da S.G. contro P.F. , ha posto a carico di quest’ultimo l’obbligo di corrispondere all’ex coniuge l’assegno divorzile nella misura di 900,00 Euro mensili, escludendo che la convivenza, più o meno stabile, della Salvarani con un altro uomo, abbia il progetto di vita comune capace di renderla una vera famiglia di fatto. 2. Avverso la presente pronuncia ha proposto appello P.F. , con il quale ha chiesto la revoca dell’assegno divorzile alla luce dell’asserita autosufficienza economica della S. e della comprovata convivenza stabile con un altro uomo, tenuto conto anche che la presunzione degli elevati redditi dello stesso P. è priva di riscontri e contraddetta dalle dichiarazioni fiscali prodotte in giudizio. 3. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 2127/2018, ha parzialmente accolto l’appello del P. , rideterminando l’assegno divorzile nella misura inferiore di 400,00 euro. 3.1. Con riferimento alla convivenza della S. con il Sig. M.G. , la Corte ha confermato l’accertamento svolto dal Tribunale, dal momento) che la coppia ha una limitata condivisione del budget e della vita. Di fatti, il M. , se da una parte si ferma in modo frequente anche la notte dalla S. , dall’altra, trascorre la sua vita altrove, nella propria casa, da solo o con il figlio. 3.2. In merito) all’assegno divorzile, è stato riconosciuto il diritto della S. a percepirlo, considerata la sua incolpevole incapacità lavorativa che, data l’età e l’annosa inesperienza frutto presuntivo di una scelta coniugale condivisa, le rende oggettivamente assai difficile se non impossibile il rientro sul mercato del lavoro. Tuttavia, l’importo è stato diminuito posto che non sono state condivise le conclusioni del Tribunale in relazione all’elevato tenore di vita matrimoniale ed all’elevato reddito dell’ex marito, attesa la modestia delle denunce fiscali versate in atti. 3.3. Alla luce di tali elementi è stato affermato che un assegno divorzile nella misura di 400,00 Euro risulta sostenibile per il P. e consente alla S. di integrare i risparmi derivanti dalla vendita di un immobile, così da non costringerla a vivere senza una minima sicurezza per il futuro dato che per sua scelta matrimoniale oggi non ha lavoro e non si sa che pensione possa mai avere. 4. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione S.G. . P.F. ha depositato ricorso incidentale affidato a tre motivi.

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