ART 640 BIS E BONUS 110 ART 3\16 CP E 640 BIS CP RAPPORTO
la truffa aggravata :
L’art. 640 bis c.p. è stato introdotto con la Legge n.55 del 1990 ed è stato poi modificato dalla L. 161 del 2017 giungendo all’attuale formulazione ed ha come presupposto la condotta prevista dall’articolo precedente (640 c.p.) ovvero la truffa. Tale norma rappresenta una cosiddetta “aggravante” specifica che comporta una pena di gran lunga più severa rispetto all’ipotesi “base” ossia la reclusione da 2 a sette anni e la procedibilità d’ufficio e non più a querela e così recita:
“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”
Due i reati che saltano subito all’occhio: da un lato, la «Truffa» di cui agli artt. 640, 640-bis c.p., che dopo aver previsto la punibilità di «chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno», dispone che la pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto «riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee».
Dall’altro lato, l’art. 316-ter, che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chi «mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato». In questo caso, quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822.
ABBIAMO DUE IPOTESI DEI UTILIZZAZIONE BENEFICIO :
La prima quando il beneficio viene utilizzato direttamente dal contribuente titolare dell’immobile;
La seconda il beneficio viene ceduto a terzi.
Nella seconda ipotesi, sia che il trasferimento avvenga mediante cessione del credito di imposta, sia che quest’ultimo derivi dal c.d. sconto in fattura, è necessario che lo stesso sia accompagnato da un visto di conformità, rilasciato da uno dei professionisti indicati, attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Tutte le fasi si caratterizzano per la presenza di attività professionali aventi natura attestativa della presenza dei requisiti richiesti dalla legge o della esistenza di particolari condizioni funzionali al procedimento per il riconoscimento della detrazione (come nel caso del c.d. A.P.E. “ante”). GIURISPRUDENZA PENALE WEB, 2020, 9 5 Vista la loro importanza nel procedimento, è, dunque, necessario interrogarsi sulla natura delle attestazioni e sui possibili risvolti penali derivanti nel caso in cui queste abbiano carattere mendace.
Quanto al profilo dell’elemento soggettivo, entrambi i delitti esigono la prova di un dolo specifico che avente come finalità l’evasione delle imposte sui redditi, considerata comprensiva, ai sensi dell’art. 1, lett. d), D. lgs. 74/2000, “anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d’imposta”.
Ai fini della configurabilità dei reati di cui agli artt. 316-bis e 640-bis cod. pen., non è sufficiente che le somme erogate a titolo di corrispettivo al soggetto aggiudicatario della gestione del servizio di accoglienza e trattenimento di migranti richiedenti asilo, in esito ad una gara di appalto pubblico di servizi ed alla successiva stipulazione di una convenzione, siano di provenienza pubblica, poiché, trattandosi di un rapporto contrattuale a titolo oneroso, le stesse non possono essere ricondotte nell’alveo delle erogazioni gratuite o connotate da onerosità attenuata contemplate dalle disposizioni citate.
Ai fini della configurabilità dei reati di cui agli artt. 316-bis e 640-bis cod. pen., non è sufficiente che le somme erogate a titolo di corrispettivo al soggetto aggiudicatario della gestione del servizio di accoglienza e trattenimento di migranti richiedenti asilo, in esito ad una gara di appalto pubblico di servizi ed alla successiva stipulazione di una convenzione, siano di provenienza pubblica, poiché, trattandosi di un rapporto contrattuale a titolo oneroso, le stesse non possono essere ricondotte nell’alveo delle erogazioni gratuite o connotate da onerosità attenuata contemplate dalle disposizioni citate.
(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 22192 del 21 maggio 2019)
Cass. pen. n. 40260/2017
Risponde del reato di cui all’art. 640-bis cod. pen. e non di quello di cui all’art. 316-ter cod. pen. la persona, che delegata dall’avente diritto alla riscossione della pensione, dichiara falsamente l’esistenza in vita del delegante, incidendo in tal modo fraudolentemente sull’attività valutativa e non meramente ricognitiva dell’ente erogatore.
(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 40260 del 5 settembre 2017)
Cass. pen. n. 20664/2017
Nella materia del concorso apparente di norme non operano criteri valutativi diversi da quello di specialità previsto dall’art.15 cod.pen., che si fonda sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie, al fine di apprezzare l’implicita valutazione di correlazione tra le norme, effettuata dal legislatore.
(Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 20664 del 28 aprile 2017)
Cass. pen. n. 53650/2016
Nel reato di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche, la falsificazione anche di uno soltanto dei contratti sui quali si basa la richiesta di contributo rivolta all’Unione europea, con induzione in errore dell’Autorità concedente, determina l’illiceità dell’intero contributo erogato, che diviene complessivamente “profitto ingiusto”, ai sensi dell’art. 640-bis cod. pen.
(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 53650 del 16 dicembre 2016)
Cass. pen. n. 4416/2015
Il delitto di truffa aggravata ex art. 640 bis cod. pen. non è configurabile qualora le somme, costituenti il profitto del reato, vengano destinate all’ente pubblico di cui il soggetto agente faccia parte, in quanto uno degli elementi costitutivi del reato è il procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e nella nozione di “altri” non può essere considerato lo stesso ente per il quale la persona fisica agisca ed operi. (Fattispecie relativa al sequestro preventivo di una somma di denaro nei confronti di un Comune, quale profitto del reato di truffa perpetrata dal Sindaco e dai Consiglieri ai danni della Regione).
(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 4416 del 30 gennaio 2015)
Cass. pen. n. 44446/2013
In tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.), la confisca del profitto non può essere disposta nel caso di restituzione integrale all’erario della somma anticipata dallo Stato, giacché tale comportamento elimina in radice l’oggetto della misura ablatoria che, se disposta, comporterebbe una duplicazione sanzionatoria contrastante i principi dettati dagli articoli 3, 23 e 25 Cost. ai quali l’interpretazione dell’art. 640-quater cod. pen. deve conformarsi. (Fattispecie in cui la restituzione del profitto e la correlata eliminazione del danno erariale erano avvenuti mediante l’escussione di una polizza fideiussoria bancaria prestata dallo stesso imputato).
(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 44446 del 4 novembre 2013)
Cass. pen. n. 35197/2013
La condotta del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche può essere integrata anche da fatti consistenti in una “immutatio veri” di per sé non costituente il reato di falso. (Nel caso di specie la Corte ha reputato significativa l’indicazione, tra le spese per le quali era stata richiesta l’erogazione di un contributo regionale, di esborsi per consulenza riguardanti un oggetto diverso da quello indicato, in relazione ai quali il contributo non sarebbe stato erogabile).
(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 35197 del 21 agosto 2013)
Cass. pen. n. 35355/2011
Nel caso in cui la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche riguardi l’erogazione di mutui agevolati, il profitto realizzato dall’agente (che consiste nella percezione della somma mutuata dall’istituto finanziario) coincide con il danno patrimoniale subito dall’ente erogante, ed è equivalente all’importo del finanziamento indebitamente ottenuto. (La Corte ha precisato che l’eventuale restituzione all’istituto mutuante delle somme indebitamente percepite costituisce attività idonea a ridurre il danno conseguente al reato).
(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 35355 del 29 settembre 2011)
Cass. pen. n. 19539/2011
In materia di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, il concetto di contributo, finanziamento o mutuo agevolato, richiamato dall’art. 640 bis c.p., va ricompreso nella generica accezione di sovvenzione, concretizzandosi in una attribuzione pecuniaria che trova il suo fondamento e la sua giustificazione nell’attuazione di un interesse pubblico. Ne consegue che le somme provenienti da un pubblico finanziamento, anche in ragione dell’obbligo di rendiconto e di restituzione degli eventuali residui di gestione, continuano ad essere di proprietà pubblica anche nel momento in cui entrano nella disponibilità materiale dell’ente privato finanziato, rimanendo integro il vincolo originario della loro destinazione al fine per il quale sono state erogate. (Fattispecie in tema di pubblici finanziamenti erogati per la realizzazione di corsi di formazione).
(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 19539 del 18 maggio 2011)
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