Art 640 , art. 640 bis Codice penale IL REATO DI TRUFFA E LA TRUFFA PER EROGAZIONI STATO CEE O ENTI PREVIDENZIALI
640 Codice penale
Chiunque, con artifizi o raggiri , inducendo taluno in errore (2), procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (3), è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro .
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro (6):
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1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare [c.p.m.p. 162, 32quater] (7) (8);
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2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità [649] (9);
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2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5) (10).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 7.
art 640 bis cp
Capo II – Dei delitti contro il patrimonio mediante frode
(1)La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee [32quater]
Cass. pen. n. 35638/2017
Il reato di truffa ai danni di ente pubblico, richiedendo l’induzione in errore, presuppone che siano tratti in inganno i pubblici funzionari che operano per l’ente, non potendo la persona giuridica in quanto tale essere soggetto passivo di artifici e raggiri; ne consegue che nell’ipotesi in cui i responsabili degli artifici e raggiri siano i rappresentanti degli organi sociali dell’ente, è configurabile esclusivamente il reato di frode in pubbliche forniture che non richiede una condotta implicante i suddetti requisiti.
Cass. pen. n. 32056/2017
In tema di truffa contrattuale commessa mediante la compravendita di merci, non costituisce artificio o raggiro, ma mero inadempimento civilistico, la condotta dell’acquirente che, nel contesto di un rapporto commerciale con il fornitore protrattosi per un apprezzabile lasso di tempo e caratterizzato da ordinativi non pagati o pagati con titoli protestati, si presenti nuovamente dal medesimo chiedendo ed ottenendo di pagare l’arretrato in contanti e di acquistare altra merce a debito, senza peraltro saldare, alla scadenza, l’ulteriore importo dovuto, atteso che il comportamento di detto acquirente difetta di qualsivoglia carica decettiva, a fronte dalla piena consapevolezza, da parte del fornitore, di operare con un cliente mostratosi ripetutamente insolvente.
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