Art. 570-bis.
Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio .
Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

Art. 570-bis.CP DIFENDO A BOLOGNA
AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA DIFENDE REATO ART 571 BIS CP

Art. 570-bis.CP DIFENDO A BOLOGNA
detto reato procedibile a querela in forza del richiamo dell’art. 570 c.p., comma 1, e per effetto della intervenuta remissione della querela e della contestuale accettazione da parte dell’imputato, ha dichiarato di non doversi procedere per estinzione del reato ai sensi dell’art. 152 c.p.. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso immediato per cassazione ex art. 569 c.p.p.
il Pubblico Ministero, deducendo il vizio di violazione di legge chiedendone l’annullamento per essere il giudice incorso nell’errore di ritenere il reato previsto dall’art. 570-bis c.p. perseguibile a querela, in contrasto con l’interpretazione seguita prima dell’entrata in vigore della riforma che in attuazione del principio della riserva di codice ha disposto l’abrogazione della L. n. 898 del 1970, art. 12-sexies e L. n. 54 del 2006, art. 3, senza modificare la perseguibilità del delitto ora contemplato dall’art. 570-bis c.p.,
che si deve ritenere procedibile di ufficio essendo il richiamo all’art. 570 c.p. operato solo quoad poenam. Dalla procedibilità d’ufficio derivano l’irrilevanza della remissione della querela e l’errata dichiarazione di estinzione del reato. Motivi della decisione 1.
il delitto di omesso versamento dell’assegno periodico per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione dei figli, previsto dell’art. 570-bis c.p., è configurabile anche in caso di violazione degli obblighi di natura patrimoniale stabiliti nei confronti di figli minori nati da genitori non legati da vincolo formale di matrimonio anche per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21,

AVVOCATO ESPERTO DIVORZI SEPARAZIONI EREDITA’ PROCESSI BOLOGNA