AZIONE PATERNITA’

ART 536 CC LEGATO E SUCCESSIONE EREDI LEGITTIMI

 

EREDE RISOLVI ADESSO SUCCESSIONE LITE EREDITARIA BOLOGNA PADOVA RAVENNA VICENZA SEI PREOCCUPATO DI COME STANNO0 ANDANDO LE COSE PER LA TUA EREDITA’ E HAI PAURA CHE NON TI VENGA RICNOSCIUTA LA TUA QUOTA? BOLOGNA ,VICENZA,RAVENNA, IMOLA ,FORLI, CESENA, PADOVA,  ROVIGO EREDE RISOLVI ADESSO SUCCESSIONE LITE EREDITARIA BOLOGNA PADOVA RAVENNA VICENZA AVVOCATO SERGIO ARMAROLI 051 6447838

EREDE RISOLVI ADESSO SUCCESSIONE LITE EREDITARIA BOLOGNA PADOVA RAVENNA VICENZA
SEI PREOCCUPATO DI COME STANNO0 ANDANDO LE COSE PER LA TUA EREDITA’ E HAI PAURA CHE NON TI VENGA RICNOSCIUTA LA TUA QUOTA?
BOLOGNA ,VICENZA,RAVENNA, IMOLA ,FORLI, CESENA, PADOVA,  ROVIGO
EREDE RISOLVI ADESSO SUCCESSIONE LITE EREDITARIA BOLOGNA PADOVA RAVENNA VICENZA AVVOCATO SERGIO ARMAROLI 051 6447838

che il fatto che l’acquisto del legato avvenga automaticamente non vuol dire che l’accettazione sia inutile o irrilevante. Con l’accettazione, infatti, il legatario fa definitivamente proprio il beneficio del legato e ciò si traduce nella definitività giuridica dell’acquisto, che non è più rinunziabile

Fatto

B.N. è destinataria, in base al testamento pubblico del coniuge M.L., deceduto il 17 aprile 2004, di un legato in sostituzione di legittima. Il legato sostitutivo ha per oggetto il diritto di usufrutto vitalizio su un terreno compreso nell’eredità.

Il coniuge legittimario, legatario in base al testamento, con raccomandata del 28 febbraio 2005 indirizzata all’erede universale, si esprime tramite procuratore generale in questi termini: “Le disposizioni testamentarie (…), nel disporre in suo favore come erede universale ledono la quota di legittima spettante di diritto alla signora B. quale coniuge del sig. M., che ammonta alla metà del patrimonio del defunto. Tali disposizioni, pertanto, saranno soggette a riduzione nei limiti del consentito come previsto per legge”.

In data 22 luglio 2007 la B. muore e suo unico erede è, in base a testamento olografo, B.G., il quale, nella suddetta qualità di unico erede di B.N., dichiara formalmente di rinunciare al legato sostitutivo disposto dal M. in favore della sua dante causa. Tale dichiarazione è resa con raccomandata del 18 marzo 2008 diretta all’erede universale.

ART 536 CC LEGATO E SUCCESSIONE EREDI LEGITTIMI

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In relazione alla lettera del 2005, intesa dalla corte di merito quale rinuncia al legato sostitutivo, il ragionamento del ricorrente riecheggia il principio secondo cui la rinunzia al legato, fatto salvo il requisito della forma scritta quando il legato ha per oggetto beni immobili (Cass. n. 7098/2011; n. 13785/2004), “può risultare da atti univoci compiuti dal legatario, implicanti necessariamente la volontà di rinunciare al legato” (Cass. n. 1040/1954; n. 37/1964; n. 261/1965; n. 4883/1996).

La giurisprudenza della Suprema Corte chiarisce che atto univoco non è la “sola dichiarazione di rifiutare le disposizioni testamentarie, in quanto lesive dei diritti dei legittimari, non potendosi negare a priori a siffatta dichiarazione il significato proprio di una mera riserva di chiedere soltanto l’integrazione della legittima, ferma restando l’attribuzione del legato” (Cass. n. 15124/2010). Non è atto univoco della volontà di rinunciare al legato sostitutivo neanche la proposizione dell’azione di riduzione, “essendo ipotizzabile un duplice intento di legittima” di conseguire il legato e di conseguire la legittima” (Cass. n. 26955/2008).

Ragionamento corte

L’incompatibilità, secondo l’intento del legislatore, della vocazione a titolo particolare con il diritto alla quota riservata viene sanzionata subordinando la vocazione a titolo universale al rifiuto del legato (Cass. n. 13785/2004; n. 4883/1996; n. 11288/2007). La domanda di riduzione sarà così respinta se il legittimario, prima della spedizione della causa a sentenza, non dichiari di rinunciare al legato (Cass. n. 19646/2017) o, se si tratti di legato di immobili, non fornisca la prova di averlo rinunziato con la forma dovuta (Cass., S.U., n. 7098/2011). In dottrina è comune l’osservazione che il fatto che l’acquisto del legato avvenga automaticamente non vuol dire che l’accettazione sia inutile o irrilevante. 

 

 

Con l’accettazione, infatti, il legatario fa definitivamente proprio il beneficio del legato e ciò si traduce nella definitività giuridica dell’acquisto, che non è più rinunziabile. Consegue da quanto sopra che se il legatario muore senza avere accettato, la facoltà di rinunziare, quale potere inerente al rapporto successorio in atto (cfr. Cass. n. 1996/2016) non esauritosi con il definitivo conseguimento del legato, passa all’erede. L’applicazione di tale regola al legato sostitutivo comporta che l’erede del legittimario si trova, sotto questo aspetto, nella stessa condizione del legittimario proprio dante causa. Se il dante causa era ancora nella condizione di poter rinunciare al legato, e assolvere all’onere richiesto per poter domandare la riduzione delle disposizioni testamentarie, nella medesima condizione si troverà il suo erede, divenuto titolare iure hereditatis dell’azione di riduzione (art. 557 c.c.).

Tanto chiarito non c’è alcuna ragione che possa giustificare la diversa conclusione, costituente l’imprescindibile presupposto dell’intero ragionamento del ricorrente, che tali principi non sarebbero applicabili nel caso in cui il legato sostitutivo abbia ad oggetto l’usufrutto, essendosi il diritto estinto con la morte del legatario. Infatti, con riferimento al legato di usufrutto, non si trasmette all’erede il diritto, ma si trasmesse comunque la posizione giuridica connessa al legato acquistato ope legis dal legatario, inclusa la facoltà di rinunciare.

 

Pertanto, il rilievo che l’erede del legatario non subentra nel diritto di usufrutto non fornisce argomento per negare che egli non possa compiere la scelta, cui allude l’art. 551 c.c., comma 2, fra rendere definitivo il diritto già acquistato dal proprio dante causa, assumendo quindi su di sè gli obblighi e gli eventuali diritti nascenti dall’estinzione dell’usufrutto (artt. 1001,1011 c.c.), o rinunciarvi, assolvendo all’onere cui è subordinata l’azione di riduzione. E’ chiaro che l’eventuale rinuncia sarebbe frustranea se la facoltà di rinunciare si fosse già consumata in vita del legatario, in presenza di una accettazione o comunque di atti incompatibili con la volontà di rinuncia.

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AVVOCATO ESPERTO TESTAMENTI E SUCCESSIONI

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