L’azione di petizione dell’eredità è intesa, innanzitutto, al riconoscimento della qualità di erede, la quale, costituendo un “prius” autonomo facente parte del “petitum” dell’azione rispetto al diritto all’acquisto dell’universalità dei beni del “de cuius” o di una quota di essi, importa, come conseguenza, che, ove sia proposta domanda di petizione di eredità, oltre che nei confronti di chi sia nel possesso dei beni ereditari dei quali si chiede la restituzione (e sia, perciò, passivamente legittimato rispetto ad essa), anche di altro soggetto che si dichiari erede, e formuli domanda riconvenzionale in tal senso, si dà luogo ad una situazione di cause scindibili ed autonome.
L’accoglimento dell’azione di petizione ereditaria comporta non già la semplice restituzione alla massa dei beni oggetto della domanda, ma la reintegrazione delle quote lese, sicché, ove sia ordinata la restituzione di somme di denaro, sul relativo importo deve essere riconosciuta la rivalutazione, trattandosi di credito di valore. (Nella specie, il principio è stato affermato con riguardo al “quantum” in denaro, corrispondente alle somme portate da buoni fruttiferi incassati dal soggetto passivo della domanda di petizione ereditaria, del quale era stata ordinata la restituzione).
LA PETIZIONE DI EREDITA’ E’ IMPRESCRITTIBILE
L’imprescrittibilità della petizione di eredità, sancita dall’art. 533 c.c., non altera l’ordinario regime di prescrizione dei singoli diritti compresi nell’asse ereditario. (Principio affermato riguardo alla prescrizione di un credito ereditario).
Dispositivo dell’art. 533 Codice Civile
L’erede(1) può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari(2) a titolo di erede o senza titolo alcuno(3), allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi(4) [71, 73, 534, 535, 2652 n. 7 c.c., 22 c.p.c.].
L’azione è imprescrittibile [948, 2934 c.c.], salvi gli effetti dell’usucapione [1158 ss. c.c.] rispetto ai singoli beni(5).
La petitio hereditatis ha natura di azione reale, volta a conseguire il rilascio dei beni ereditari da colui che li possegga, vantando un titolo successorio che non gli compete, ovvero senza alcun titolo, e presuppone l’accertamento della sola qualità ereditaria dell’attore o di diritti che a costui spettano iure hereditatis, qualora siano contestati dalla controparte; la petitio hereditatis, pertanto, si differenzia dalla rei vindicatio malgrado l’affinità del petitum, in quanto si fonda sull’allegazione dello stato di erede ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell’universum ius o di una quota parte di esso. Ne consegue, quanto all’onere probatorio che, mentre l’attore in rei vindicatio deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all’usucapione, nella petizione di eredità può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell’apertura della successione, fossero compresi nell’asse ereditario.
La petitio hereditatis è diretta all’accertamento della qualità di erede allo scopo di acquisire l’universum ius del defunto il quale è comprensivo anche dei diritti personali di godimento e delle detenzioni qualificate corrispondenti all’esercizio di essi. Conseguentemente deve ritenersi che detta azione possa proporsi contro il terzo sfornito di titolo per ottenere la consegna di beni detenuti in vita dal de cuius a titolo di locazione.
Il criterio differenziatore tra l’azione di petizione di eredità e quella di rivendica consiste nella posizione del convenuto possessore, che — nel primo caso — non è in grado di opporre alcun titolo giustificativo, ovvero ne oppone uno che comporta l’attribuzione della qualità di erede, mentre — nell’altro — vanta un titolo diverso e specifico di legittimazione del proprio possesso.
L asuprema Corte ha costantemente affermato che l’azione di petizione di eredità (qual è quella originariamente proposta dall’attrice principale Fondazione per l’assistenza ad animali abbandonati nei confronti della curatela dell’eredità giacente, nonchè di M.I., erede ex lege del defunto T.G., e della Fondazione S.S.C., le quali, a loro volta, avevano proposto domande riconvenzionali di petizione di eredità, al pari della terza intervenuta Fondazione T. P.) è un’azione reale, fondata sull’allegazione della qualità di erede e diretta a conseguire il rilascio dei beni compresi nell’asse ereditario al momento dell’apertura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete. Legittimati attivamente e passivamente nella petitio hereditatis sono soltanto, rispettivamente, colui che adduce la sua qualità di erede e colui che sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la restituzione, mentre non si verifica alcuna situazione di litisconsorzio necessario nei confronti di chiunque altro si ritenga o sia stato indicato come vero erede (cfr. Cass. Sez. 2, 01/04/2008, n. 8440; Cass. Sez. 2, 30/03/1987, n. 3040; si veda anche Cass. Sez. 2, 27/06/2011, n. 14182, per la quale l’azione di petizione di eredità non esige l’integrale contraddittorio di tutti i coeredi; litisconsorzio necessario, per contro, ravvisato in risalenti pronunce di questa stessa Corte in ipotesi di “esperimento di contrapposte azioni di petizione di eredità” – Cass. Sez. 2, 06/04/1981, n. 1940 -; ovvero, altrimenti, “nei confronti di tutti coloro che, come soggetti del rapporto successorio, sono interessati alla successione mortis causa” – Cass. Sez. 1, 17/01/1981, n. 419).
L’azione di petizione dell’eredità ha, del resto, carattere prevalentemente recuperatorio, sicchè, riguardo ad essa, il riconoscimento della qualità di erede ha natura strumentale all’ottenimento dei beni ereditari, costituendo un “prius” autonomo facente parte del “petitum” dell’azione rispetto al diritto all’acquisto dell’universalità dei beni del “de cuius” o di una quota di essi, con la conseguenza che soltanto nell’ambito delle parti, come prima soggettivamente definito in termini di legittimazione, si forma il giudicato sul punto della qualità ereditaria (cfr. Cass. Sez. 2, 20/10/1984, n. 5304; Cass. Sez. 2, 15/06/1999, n. 5920; altresì Cass. Sez. 6 – 2, 10/02/2017, n. 3655). Così anche parte della dottrina smentisce che la petizione di eredità sia un’azione di accertamento, volta a far dichiarare la qualità di erede dell’attore, essendo, piuttosto, tale accertamento solo il presupposto del perseguimento della sua funzione eminentemente recuperatoria, e non l’oggetto dell’azione.
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