-
art 22 cpc competenza territoriale, luogo di apertura della successione-
- divisione ereditaria competenza , eredi legittimi quote
- eredi legittimi senza figli,eredi legittimi fratelli
- eredi legittimi fratelli e nipoti
- eredi legittimi con testamento
- eredi legittimari
- eredi legittimi senza testamento
art 22 cpc competenza territoriale, luogo di apertura della successione- divisione ereditaria competenza , eredi legittimi quote eredi legittimi senza figli,eredi legittimi fratelli eredi legittimi fratelli e nipoti eredi legittimi con testamento eredi legittimari eredi legittimi senza testamento
Gli eredi legittimi chi sono ?
- sono coloro ai quali si sarebbe devoluta l’eredità in assenza di testamento. Sono eredi legittimi il coniuge, i figli e i parenti entro il 6° grado. Gli eredi Legittimari chi sono ?
- sono invece coloro i quali hanno comunque diritto alla “legittima”, cioè ad una quota del patrimonio: il coniuge, i figli ed in assenza dei figli i genitori. Gli eredi legittimi ricomprendono quindi i legittimari, se esistenti.
il patrimonio ereditario si compone di una quota disponibile, e di una quota vincolata a certi eredi per legge .
La legge italiana prevede espressamente che, se una persona che muore lascia coniuge e/o parenti superstiti, una quota variabile del patrimonio ereditario è riservata ad essi.
- , eredi legittimi quote
- DE CUIUS TESTATORE MORTE e lascia solo il coniuge, la quota di legittima riservatagli dalla legge è del 50% del patrimonio ereditario; pertanto, la quota disponibile è del restante 50%.
- , eredi legittimi quote
- DE CUIUS TESTATORE MORTE e lascia il coniuge e un solo figlio, la quota di legittima riservata dalla legge, rispettivamente, al coniuge e al figlio è pari ad 1/3 del patrimonio ereditario per ciascuno di essi; abbiamo quindi che la disponibile è anch’essa pari ad 1/3.
- , eredi legittimi quote
- DE CUIUS TESTATORE MORTE e lascia il coniuge e più figli, la quota di legittima riservata dalla legge al coniuge e ai figli è del 25% del patrimonio ereditario per il coniuge e del 50% da dividersi in parti uguali tra i figli; pertanto, la quota disponibile è del 25%.
- , eredi legittimi quote
- , eredi legittimi quote
- DE CUIUS TESTATORE MORTE e lascia il coniuge e gli ascendenti, la quota di legittima riservata dalla legge ad essi è del 50% del patrimonio ereditario per il coniuge e del 25% da dividersi in parti uguali tra gli ascendenti; abbiamo una quota disponibile del 25%.
- , eredi legittimi quote
- DE CUIUS TESTATORE MORTE e lascia solo un figlio, la quota di legittima a lui riservata dalla legge è del 50% del patrimonio ereditario; di conseguenza, la quota disponibile è del 50%.
- , eredi legittimi quote
- DE CUIUS TESTATORE MORTE e lascia solo più figli,la quota di legittima riservata loro dalla legge è pari a 2/3 del patrimonio ereditario da dividersi in parti; in questo caso la quota disponibile è pari a 1/3.
- , eredi legittimi quote
- , eredi legittimi quote
- DE CUIUS TESTATORE MORTE e lascia solo gli ascendenti, la quota di legittima riservata loro dalla legge è pari a 1/3 del patrimonio ereditario da dividersi in parti uguali; di conseguenza, la quota disponibile è pari a 2/3.
- , eredi legittimi quote
- DE CUIUS TESTATORE MORTE e non lascia né figli né ascendenti, la quota disponibile è del 100% del patrimonio ereditario.
- Il principio di intangibilità della legittima comporta che i diritti del legittimario debbano essere soddisfatti con beni o denaro provenienti dall’asse ereditario, con la conseguenza che l’eventuale divisione operata dal testatore contenente la disposizione per la quale le ragioni ereditarie di un riservatario debbano essere soddisfatte dagli eredi tra cui è divisa l’eredità’ mediante corresponsione di somma di denaro non compresa nel relictum è’ affetta da nullità ex art. 735, primo comma, cod. civ.”
- Quindi la divisione disposta con testamento, nella quale il testatore non abbia contemplato le posizioni di alcuno dei legittimari, è nulla e che tale nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d’ufficio dal giudice.
- Come si reintegra la quota di legittima in caso di lesione?
- L’azione di riduzione è il rimedio che l’ordinamento appresta in caso di lesione di legittima, ossia quando la quota del patrimonio spettante agli aventi diritto (gli stretti congiunti del testatore) è stata intaccata per effetto di atti posti dal testatore quando ancora era vivo (per es. donazioni) oppure con il testamento stesso. In altri termini, questo tipo di azione è finalizzata alla reintegrazione della legittima mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota disponibile da parte del testatore.
“Quando l’attore, quale erede legittimo e legittimario, ha proposto domanda di riduzione di atti di donazione lesivi della quota di riserva a lui spettante ai sensi degli artt. 536 e segg. cod. civ., legittimamente il giudice di merito, a seguito della interpretazione della domanda giudiziale, può ritenere che tale domanda si estenda anche alla riduzione delle disposizioni contenute nel testamento del de cuius che sia stato prodotto in corso di causa e di cui l’attore legittimario non conosceva l’esistenza, quando dal tenore della sua pretesa risulti che l’attore intenda comunque conseguire la quota di legittima spettantegli ex lege
Comments are closed