REATO DI MALTRATTAMENTI LUOGO DI LAVORO - VIOLENZA PRIVATA

AFFIDO CONDIVISO TRIBUNALE BOLOGNA

  1. secondo la CEDU perché il giudice di seconde cure in pratica ha subordinato la frequentazione della figlia a un domicilio forzato.

I GIUDICI VENEZIANI DELLA CORTE D’APPELLO AVREBBERO VALUTATO QUANTO INDICATO DAL CTU COME LA SOLUZIONE MIGLIORE , IN EFFETTI TALE SOLUZIONE CONSENTE POSSIBILE DELLE ESIGENZE DEI GENITORI UNA MINOR COMPRESSIONE

SECONDO LA CASSAZIONE:

LA CORTE DI APPELLO AVREBBE TENUTO CONTO DELLE CENSURE DEL RICORRENTE MARITO , IN QUANTO AVREBBE TENUTO CONTO OLTRE CHE DELLE VALUTAZIONI DEL CONSULENTE  MA STANTE LA CONTRAPPOSIZIONE DEI GENITORI HA ADOTTATO LA SOLUZIONE CHE HA RITENUTO SUSCETTIBILE DI UNA MIGLIORE ADERENZA ALLA CURA E ALLO SVILUPPO DELLA MINORE.

Il genitore non può modificare arbitrariamente i contenuti dell’obbligazione economica al mantenimento posta a suo carico, ospitando i figli nella propria abitazione e provvedendo in tale periodo ai loro bisogni, trattandosi di iniziative estemporanee, in ogni caso inidonee a compensare il mancato versamento dell’assegno su cui l’altro genitore deve poter fare affidamento per il soddisfacimento delle esigenze primarie dei minori.

Cassazione penale sez. VI, 15/03/2021, n.11195

Il regime legale dell’affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell’interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio, tuttavia nell’interesse di quest’ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.

In tema di affido condiviso del minore, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall’esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all’esplicazione del loro ruolo educativo.

Deriva da quanto precede, pertanto, che se è vero che la condivisione – in mancanza di serie ragioni ostative – deve comportare una frequentazione dei genitori tendenzialmente paritaria, la cui significatività non sia vanificata da frammentazioni, è altrettanto vero che nell’interesse del minore, in presenza di serie ragioni (ad esempio, come nel caso di specie, ove la distanza esistente tra i luoghi di vita dei genitori imponga al minore di sopportare tempi e sacrifici di viaggio tali da comprometterne gli studi, il riposo e la vita di relazione) il giudice può individuare un assetto nella frequentazione che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al bambino la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.

Cassazione civile sez. I, 17/09/2020, n.19323

Anche nel caso di affidamento condiviso, il Tribunale, per tutelare il minore, può cambiare i tempi e le modalità di frequentazione a scapito del genitore non collocatario. Ad affermarlo è la Cassazione respingendo il ricorso del padre non affidatario. Per la Suprema Corte non si applica il criterio del tempo paritario se, come nel caso di specie, il padre, non affidatario, abita lontano: i continui spostamenti influirebbero in modo negativo sull’attività scolastica e sulla vita sociale del figlio. I giudici sul punto ribadiscono il recente orientamento giurisprudenziale per il quale “la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall’esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all’esplicazione del loro ruolo educativo”.

Accessorium sequitur principale

La cosa accessoria segue la sorte giuridica della cosa principale, della cosa, cioe’, da cui essa dipende

Actioni nondum natae non praescribitur

Un diritto non ancora esercitabile non e’ soggetto a prescrizione

Actore non probante, reus absolvitur

Se l’attore non prova, il convenuto viene assolto

Ad impossibilia nemo tenetur

All’impossibile non e’ tenuto nessuno

Adfines inter se non sunt adfines

Gli affini non sono affini tra loro

Adfinitas non egreditur ex persona

L’affinita’ si limita alla persona che e’ quanto dire: e’ un vincolo strettamente personale

Adfinitas non parit adfinitatem

L’affinita’ non da’ luogo ad altre affinita’

 

LA SOLUZIONE ADOTTATA SAREBBE LA MIGLIORE ALLA LUCE DEL PRINCIPIO DELLA PREMINENZA

Affido condiviso Avvocato separazioni Bolognaresidenza prevalente presso la madre 

la preferenza in favore della collocazione presso la madre; ciò a dispetto del fatto che il padre abbia dimostrato ottime doti genitoriali. Il criterio che privilegia il collocamento presso la madre può essere infatti superato solo ove la stessa si riveli sfornita di adeguate capacità per accudire i figli. Affido condiviso  collocazione  prevalente

 

NELLA SENTENZA DI CASSAZIONE VIENE RIPORTATO IL PARERE DEL CTU CHE AFFERMAVA Affido condiviso  collocazione  prevalente

“il trasferimento non avrebbe certo una funzione migliorativa per la minore a meno che non siano entrambi i genitori a trasferirsi “

AVVOCATO ESPERTO FAMIGLIA BOLOGNA

IL PADRE QUINDI DOVREBBE SEGUIRE LA MADRE !! SE VUOLE STARE O VEDERE LA FIGLIA!!

Affido condiviso  collocazione  prevalente

Secondo la corte Appello di Venezia la stessa confermava l’affido condiviso di una minore, disponendone la residenza  prevalente presso la madre,

La regola generale che impone l’affido condiviso della prole, come introdotto dalla legge n. 54 del 2006, con relativa suddivisione in modo equilibrato delle responsabilità genitoriali, non è quindi posta in discussione. L’interesse della Cassazione, nella pronuncia in commento, si appunta piuttosto su un profilo specifico di cui la prassi si occupa da tempo, ossia il c.d. “collocamento” della prole e, dunque, l’individuazione concreta della residenza abituale dei figli. Affido condiviso  collocazione  prevalente

Trova in questa sede conferma la preferenza in favore della collocazione presso la madre; ciò a dispetto del fatto che il padre abbia dimostrato ottime doti genitoriali. Il criterio che privilegia il collocamento presso la madre può essere infatti superato solo ove la stessa si riveli sfornita di adeguate capacità per accudire i figli.

Peraltro, la scelta della madre di modificare la propria sede di lavoro, non viene di per sé ritenuta indice della volontà di allontanare i bambini dall’ex coniuge. Piuttosto, il giudice è chiamato a valutare se l’esercizio del diritto ad una progressione di carriera – diritto costituzionalmente garantito quale espressione del diritto al lavoro – renda opportuna la modifica della residenza materna, con conseguente spostamento anche del figlio.

“in materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale (…) rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L’individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonchè sull’apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell’affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve avere come parametro di riferimento l’interesse del minore e, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità” (Cass. 14840/2006);

stante che quest’ultima ha messo a disposizione dell’ex marito un appartamento, per consentirgli di occuparlo insieme alla figlia nei periodi in cui, come indicato dalla CTU,

costui deve stare con la bambina, ossia dalla domenica sera fino alle 13.30 del giovedì seguente.

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Secondo la Ctu tale decisione è preferibile a quella adottata in precedenza che prevedeva la residenza della minore presso l’appartamento messo a disposizione del padre, con le stesse disposizioni per quanto riguarda orari e giorni.

 

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Questa nuova decisione è stata adottata tenendo conto dell’occupazione lavorativa della madre e della non occupazione del padre, che quindi non subisce alcun danno di tipo economico od esistenziale per il fatto che la residenza della bambina viene fissata presso la ex moglie, visto che dispone dell’appartamento preso in locazione per lui dalla ex.

 

IL Affido condiviso  collocazione  prevalente PADRE RICORRE PER CASSAZIONE 

 

Il padre della bambina però non soddisfatto della decisione di merito ricorre in Cassazione lamentando con il primo motivo il fatto che la Corte d’Appello non abbia considerato la valutazione negativa della CTU relativa al trasferimento della minore.

Con il secondo motivo il padre invece lamenta la violazione:

  1. dell’art. 337 bis c.c. che impone, nell’adottare provvedimenti nei confronti dei minori, di tenere conto del loro primario interesse morale e materiale;

  2. dell’art. 13 della Costituzione che sancisce la inviolabilità della libertà personale;
  3. secondo l’ art 13 della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo sulla libertà di movimento e di residenza nei confini dello Stato;

  4. secondo la CEDU perché il giudice di seconde cure in pratica ha subordinato la frequentazione della figlia a un domicilio forzato.

 

I GIUDICI VENEZIANI DELLA CORTE D’APPELLO AVREBBERO VALUTATO QUANTO INDICATO DAL CTU OCME LA SOLUZIONE MIGLIORE , IN EFFETTI TALE SOLUZIONE CONSENTE POSSIIBILE DELLE ESIGENZE DEI GENITORI UNA MINOR COMPRESSIONE

SECONDO LA CASSAZIONE:

LA CORTE DI APPELL OAVREBBE TENUTO OCNTO DELLE CENSURE DEL RIORRENT EMARITO  ,IN QUANTO AVREBBE TENUTO CONTO OLTRE CHE DELLE VALUTAZIONI DEL OCNSULENTE  MA STNTE LA CONTRAPPOSIZIONE DEI GENITORI HA ADOTTATO LA SOLUZIONE CHE HA RITENUTO SUSCETTIBILE DI UNA MIGLIORE ADERENZ ALLA CURA E ALLO SVILUPPO DELLA MINORE.

LA SOLUZIONE ADOTTATA SAREBBE LA MIGLIORE ALLA LUCE DEL PRINCIPIO DELLA PREMINENZA[wpforms id=”14234″]

“in materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale (…) rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.

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FAMIGLIA AVVOCATO ESPERTO diritti dei conviventi, fine della convivenza rapporti di ocnvivenza

L’individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonchè sull’apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell’affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve avere come parametro di riferimento l’interesse del minore e, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità” (Cass. 14840/2006);

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