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AFFIDO BOLOGNA AVVOCATO ESPERTO AFFIDO FIGLI

Corte appello Venezia, 16/12/2019, n.8607

In tema di affidamento della prole va disposto l’affidamento super-esclusivo in favore di uno solo dei genitori quando l’altro dimostri gravi carenze nelle capacità genitoriali

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In tema di affidamento esclusivo v. Cass. 28 febbraio 2020 n.  : La mera conflittualità tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell’affidamento condiviso dei figli, qualora si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole. Invece può essere ostativa alla relativa applicazione del suddetto regime ove si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, tali da pregiudicare il loro interesse.

 2019; Trib. Catania 29 novembre 2018, La mera conflittualità tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell’affidamento condiviso dei figli, qualora si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole. Invece può essere ostativa alla relativa applicazione del suddetto regime ove si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, tali da pregiudicare il loro interesse.

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Separazione — Divorzio — Coniugi — Figli (provvedimenti relativi ai) — Figlio minore (affidamento monogenitoriale del) — Affidamento — Bigenitorialità — Affidamento condiviso — Decisioni di maggior interesse — Affidamento esclusivo (ammissibilità dello) — Genitore affidatario — Responsabilità genitoriale (esercizio esclusivo della) — Affido super esclusivo — Sussistenza — Prole — Interesse morale e materiale — Sussistenza — Responsabilità genitoriale (conservazione della) — Sindrome da alienazione parentale (diagnosi della) — Diritti dei figli — Interesse del minore (tutela dello).

In tema di affidamento della prole va disposto l’affidamento super-esclusivo in favore di uno solo dei genitori quando l’altro dimostri gravi carenze nelle capacità genitoriali. In particolare esso è disposto se dalle risultanze peritali chiare, convergenti e motivate, fondate su documentazioni cliniche e oggetto di specifico accertamento anche di fatto, si evince un elevato grado di conflittualità nella coppia genitoriale ed una situazione improntata a grave carenza nelle capacità genitoriali di uno di essi, caratterizzata da comportamenti che mirano ad estromettere dalla vita del figlio l’altro genitore determinando il rischio di alienazione e facendo valere rivalse personal

MOLTA CONFLITTUALITA’ TRA GENITORI NON ESCLUDE AFFIDO ESCLUSIVO

In tema di separazione coniugale, l’affidamento condiviso della prole non è precluso dalla conflittualità esistente tra i genitori, poiché altrimenti tale modello si ridurrebbe ad un’ipotesi del tutto residuale di affido: anzi, si può dire che in caso di conflitto tra i genitori va prediletto proprio l’affidamento condiviso, che riesce a ripartire in modo equilibrato le responsabilità tra l’uno e l’altro genitore, tutelando da un lato la relazione di ciascuno con il figlio e dall’altro lato un rapporto continuativo ed equilibrato del genitore non collocatario con il figlio.

Cassazione civile sez. I, 17/09/2020, n.19323

Affido condiviso: non necessariamente va prevista una frequentazione paritaria dei genitori

Rigetta, CORTE D’APPELLO GENOVA, 18/05/2018

Separazione dei coniugi – Figli (provvedimenti relativi ai) — Minori – Affido condiviso – Interesse del minore – Frequentazione paritaria – Eccezioni – Condizioni.

Il regime legale dell’affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell’interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio, tuttavia nell’interesse di quest’ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.

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Separazione dei coniugi, affidamento condiviso dei figli e permanenza paritaria

Generalmente la frequentazione paritaria, tra genitore e figlio accompagnata al regime di affido condiviso, nella tutela dell’interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale, ben potendo il giudice di merito individuare, nell’interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più conveniente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena. Nel caso in cui i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore non siano coincidenti, il loro assetto concorre ad influire sulla decisione di prevedere che il genitore con minori tempi di frequentazione versi all’altro un assegno per concorrere al mantenimento dei figli. Il disposto dell’art. 337-ter c.c., comma 4, stabilisce, infatti, che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice, al fine di realizzare questo principio di proporzionalità, determina un assegno periodico considerando, oltre le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita da questi goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, i tempi di permanenza presso ciascun genitore.

Tribunale Bari sez. I, 21/07/2023, n.3110

La bigenitorialità con l’affido condiviso costituisce la regola generale inerente all’affidamento dei figli minori.

 Documenti correlati

In materia di affidamento dei figli minori in caso di separazione, la regola generale è l’affidocondiviso in ossequio al principio della bigenitorialità. Ciò posto, in casi gravi ed eccezionali, laddove vi sia un’evidente carenza educativa di uno dei genitori, tale da rendere pregiudizievole l’affido condiviso per i minori e che sia tale da porre in serio pericolo o alteri l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico del minore.

Tribunale Palermo sez. I, 02/10/2023, n.4244

L’affido condiviso non significa frequentazione paritaria

L’affidamento condiviso dei figli non comporta la piena parità di tempo che il minore deve trascorrere con l’uno o con l’altro genitore, con previsione, peraltro, di una doppia residenza, ma implica la condivisione delle scelte educative e formative e la pari partecipazione alla vita del minore da parte di entrambi i genitori: dunque il vero contenuto dell’affidamento condiviso non si concretizza affatto in una convivenza del minore con entrambi i genitori, né in una sorta di affidamento alternato, ma in una maggiore responsabilizzazione dei genitori che, adottata una linea comune dell’educazione del minore, si impegnano a realizzarla insieme. Pertanto anche in caso di affidamento condiviso è necessario prevedere comunque una residenza prevalente del figlio, un assegno in favore del genitore collocatario, nonché l’eventuale assegnazione della casa coniugale.

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