ADDEBITO SEPARAZIONE -SEPARAZIONE CON ADDEBITO BOLOGNA
COSA E’ ESATTAMENTE L’ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE ?
ADDEBITO SEPARAZIONE – SEPARAZIONE CON ADDEBITO BOLOGNA guardiamo cosa prevede la giurisprudenza per l’addebito
In materia di separazione personale tra coniugi, la pronuncia di addebito
postula l’accertamento di due presupposti: la sussistenza di un comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e il collegamento causale di tale condotta alla situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la quale giustifica la separazione medesima.
L’indagine sulla intollerabilità della convivenza e sull’addebitabilità della separazione, tuttavia, non può basarsi sull’esame di singoli episodi, ma deve risultare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti che emergono dal processo, senza sfociare nell’accertamento di responsabilità di altro ordine che riguardano la sfera strettamente intima e familiare delle persone.
Nel caso di specie, il Tribunale non ha accolto la domanda di addebito in quanto, anche se la relazione extraconiugale del marito era la ragione giustificativa della separazione, non c’è stata, da parte della moglie, una efficace dimostrazione del nesso di causalità tra tale relazione e la rottura dell’unione matrimoniale.
AFFERMA A CASSAZIONE
La natura giuridica del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione, ma possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva, sempre che [tuttavia] la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all’onore o alla dignità personale (escluso, nella specie, il risarcimento del danno da illecito endofamiliare, in conseguenza della violazione da parte della moglie dei doveri coniugali, che avrebbe determinato nel marito uno stato depressivo dopo l’allontanamento della moglie dalla casa familiare, atteso che mancava la prova del nesso tra il tradimento subito e lo stato depressivo in cui l’uomo era caduto).
Cassazione civile sez. VI, 19/11/2020, n.26383
Separazione personale dei coniugi – Addebitabilit� – Aggressione e violazione dei diritti della persona – Comparazione come reazione alla condotta dell’altro coniuge – Esclusione. (Cc, articoli 151)
Tra gli obblighi nascenti dal matrimonio rientrano quelli di coabitazione e di assistenza morale e materiale, ma, osservando la casistica in materia di addebito, rileviamo che la Suprema Corte ha sancito che non costituisce causa di violazione dell’obbligo matrimoniale, e non è quindi causa di addebito, se l’abbandono della casa coniugale è determinato dalla «mancanza di una appagante e serena intesa sessuale» (Cass., Sez. I, 31-5-2012, n. 8773).
Altra causa ritenuta dalla Suprema Corte giustificativa dell’abbandono della casa coniugale è costituita dai frequenti litigi domestici della moglie con la suocera convivente.
Sul tema dell’allontanamento dalla casa familiare la Cassazione ha stabilito che «è sufficiente una lettera di addio del coniuge all’altro per provare la giusta causa dell’allontanamento definitivo dalla casa coniugale» (Cass. Pen., Sez. VI, 11-9-2012, n. 34562).
Al contrario, viene ritenuto motivo di addebito della separazione l’allontanamento del marito dalla casa familiare dettato non da esigenze lavorative, ma dall’intento di abbandonare la famiglia (Trib. di Bari n. 1039 del 7-10-2008), mentre non costituisce causa di addebito quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto.
Anche la violazione dell’obbligo di fedeltà, in quanto dovere nascente dal matrimonio, costituisce uno dei motivi a sostegno della richiesta di addebito della separazione.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21245 del 2010, ha riconosciuto l’addebito al coniuge che tradisce l’altro e rende nota la sua relazione extraconiugale agli amici di famiglia. Tuttavia anche in questo caso la Giurisprudenza, coerente con le pronunzie precedenti, ha affermato che per escludere l’addebito è necessario fornire la prova che il ménage preesistente restava in piedi solo sul piano formale (Cass., Sez. I, n. 21245 del 2010).
Pronuncia di addebito: accertamento
In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito postula l’accertamento di due presupposti: la sussistenza di un comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che a questo sia causalmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima.
In particolare, l’indagine sull’intollerabilità della convivenza e sull’addebitabilità della separazione non può basarsi sull’esame di singoli episodi di frattura, ma deve derivare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti, quali emergono dal processo (nel caso di specie viene respinta la richiesta di addebito della moglie, condannata anche al pagamento di un’ulteriore somma ex art. 96 ult. co. c.p.c., per aver perseverato, pur essendo stato trovato un accordo su affidamento e frequentazione dei figli, nel non aderire alla proposta transattiva del marito riguardo all’assegno di mantenimento, di importo uguale a quanto statuito dalla medesima sentenza).
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