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accettazione tacita eredità, accettazione eredità @eredita’ legittima Bologna Padova Vicenza Ravenna Forli  avvocato esperto

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La successione ereditaria è quella pratica che si apre a seguito del decesso di una persona: l’ AVVOCATO SERGIO ARMAROLI si distingue per professionalità e attenzione ad ogni aspetto legislativo, seguendo il cliente e vigilando sul corretto svolgimento di ogni proceduta.

L’avvocato Sergio Armaroli Bologna  si occupa in particolare di assistenza legale e consulenza nella redazione di testamenti, in questioni ereditarie, in tutte quelle pratiche che hanno come materia le successioni.

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Nel diritto civile è disciplinata l’ipotesi l’ipotesi di accettazione espressa, quando la volontà di essere erede viene manifestata in modo diretto, con un atto formale.

cosa è e perchè deve essere fatta.

L’accettazione tacita consiste nel compimento di un atto (es: trasferimento del bene ereditario, mutuo con ipoteca su bene ereditario, etc.) “che presuppone necessariamente la volontà di accettare (l’eredità)” .

Quando si apre una successione i beneficiari (“chiamati all’eredità”) non sono automaticamente eredi: se vogliono possono accettare (o rinunziare).

Quando nell’eredità sono compresi beni immobili l’accettazione (espressa o tacita) deve essere registrata e deve essere trascritta presso i Pubblici Registri Immobiliari.

La presentazione della denunzia di successione presso l’Agenzia delle Entrate non determina mai accettazione dell’eredità essendo solo adempimento di obblighi fiscali (pagamento imposte di successione).Nella giurisprudenza della corte di cassazione, è stato talvolta affermato un principio, apparentemente diverso da quello recepito dalla giurisprudenza più recente. Tale principio, richiamato dalla Corte d’appello ai fine di giustificare la decisione, è formulato in questo modo: “in tema di delazione dell’eredità, non vi è luogo alla successione legittima agli effetti dell’art. 457 c.c., comma 2, in presenza di disposizione testamentaria a titolo universale, sia pur in forma di istituzione ex re certa, tenuto conto della forza espansiva della stessa per i beni ignorati dal testatore o sopravvenuti” (Cass., S.U., n. 17122/2018; conf. n. 12158/2015). Il principio sembra negare, sulla scia di autorevoli opinioni sostenute in dottrina, la possibilità del concorso fra l’erede legittimo e l’istituito ex re, che sarebbe l’unico erede in virtù della forza espansiva implicita nel riconoscimento della qualifica ereditaria.

La quota di riserva è intangibile ed infatti l’art. 549 c.c., dispone: “il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salva l’applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro”.

Secondo una parte della dottrina la sanzione del divieto è quella propria degli atti vietati, cioè la nullità (art. 1418 c.c., comma 1), opponibile dal solo legittimario e non rilevabile d’ufficio.

La dottrina chiarisce che la norma deve essere valutata in funzione inversa ai presupposti dell’azione di riduzione, cioè in funzione dei casi in cui la lesione non è prodotta da una “disposizione eccedente la quota di cui il defunto poteva disporre”, ma da una disposizione non autonoma (clausola) che accede all’attribuzione della legittima diminuendola vel in quantitate vel in tempore.

Mentre la “lesione di legittima”, nel senso in cui se ne parla con riferimento all’azione di riduzione, è sempre eventuale, a seguito e risultato di operazioni propriamente intese alla determinazione della legittima, le disposizioni con il quali il testatore intende gravare la legittima, disponendo sulla quota pesi o condizioni, si rilevano già di per sè, e non solo eventualmente, lesive.

Il divieto si applica tanti ai “pesi o condizioni” che incidono sull’oggetto di un’istituzione di erede o di un legato disposto dal testatore, quanto a quelli che vengono da lui imposti sulla quota spettante al legittimario come erede ab intestato; sempre che – e nella misura in cui – essi gravino appunto sulla legittima. Se il testatore abbia istituito erede il legittimario in una quota maggiore, che comprende tutta o parte della disponibile, il peso e la condizione saranno validi per l’eccedenza, subordinatamente all’esito del calcolo generale della legittima di cui all’art. 556 c.c.. Si ha qui un tipico esempio di esigenza di determinazione della legittima non coordinata all’esperimento dell’azione di riduzione (cfr. Cass. 12317/2019; n. 837/1986). E’ stata ritenuta lecita la condizione apposta dal testatore alla istituzione di un legittimario oltre il limite della quota di legittima, anche se questa condizione abbia ad oggetto la rinuncia a conseguire la quota di legittima di una diversa eredità (Cass. n. 12936/1993).

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Questo non avviene sempre in modo Palese in quanto ci sono delle ipotesi di accettazione tacita di eredità: questa si verifica quando la persona chiamata all’eredità accettazione tacita eredità compie un atto che implica necessariamente la volontà di accettare l’eredità, e che tale soggetto non potrebbe compiere se non nella sua qualità di erede. Talw ipotesi è detta accettazione tacita eredità

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n tale contesto deve essere letto l’art. 480 c.c. che stabilisce il termine di decorrenza della prescrizione decennale del diritto di accettare l’eredità in ogni caso dal giorno dell’apertura della successione, e, in caso di istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione, senza porre quindi alcuna distinzione con riferimento al tipo di devoluzione; ai sensi del terzo comma della suddetta norma, poi, quando i primi chiamati abbiano accettato l’eredità, ma successivamente vengono rimossi gli effetti dell’accettazione, il suddetto termine non corre per gli ulteriori chiamati, decorrendo quindi dal giorno in cui costoro hanno la possibilità giuridica di accettare.

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La conferma della scelta del legislatore di stabilire un termine decennale di prescrizione del diritto di accettazione dell’eredità decorrente dal giorno dell’apertura della successione sia in caso di successione legittima che testamentaria (fatte salve le espresse eccezioni previste dallo stesso art. 480 c.c.) è offerta dall’art. 483 c.c. che, dopo aver disposto al primo comma che l’accettazione dell’eredità non si può impugnare se viziata da errore, prevede al secondo comma che ‘se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell’accettazione, l’erede non è tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell’eredità, o con pregiudizio della porzione legittima che gli è dovuta’.

Invero tale disposizione – dalla quale si evince che, una volta accettata l’eredità, non si pone più un problema di prescrizione del diritto di accettazione della stessa in base ad un testamento scoperto successivamente – attribuisce rilievo ad un testamento che sia stato rinvenuto a distanza di tempo dall’apertura della successione in quanto, temperando il rigore di quanto sancito al primo comma, ne prevede l’efficacia senza che esso debba essere accettato, sia nell’ipotesi che detto testamento sia più favorevole per il chiamato (qualora gli attribuisca una quota maggiore di eredità o altri beni) sia nell’ipotesi opposta, stabilendo il principio del limite dell’obbligo di soddisfare i legati entro il valore della dell’eredità; pertanto la norma in esame esclude due autonomi diritti di accettazione dell’eredità, in quanto, se così fosse, l’erede sarebbe tenuto a soddisfare i legati previsti nel testamento scoperto successivamente soltanto a seguito dell’accettazione di tale testamento; invece l’obbligo per l’erede di soddisfare i legati, sia pure nei limiti sopra enunciati, a seguito della scoperta di un testamento di cui non si aveva conoscenza al tempo dell’accettazione dell’eredità – e quindi il dettato legislativo secondo il quale l’accettazione sulla base della originaria delazione resta valida, ma alla prima successione si sovrappone quella testamentaria nei termini suddetti – inducono logicamente alla conclusione che l’accettazione è unica indipendentemente dal titolo della chiamata, conformemente all’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui il vigente ordinamento non contempla due distinti ed autonomi diritti di accettazione dell’eredità, derivanti l’uno dalla devoluzione testamentaria e l’altro dalla legittima, ma prevede (con riguardo al patrimonio relitto dal defunto, quale che ne sia il titolo della chiamata) un unico diritto di accettazione che, se non viene fatto valere, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal giorno dell’apertura della successione (Cass. 25-1-1983 n. 697; Cass. 18-10-1988 n. 5666; Cass. 16-2-1993 n. 1933; Cass. 22-9-2000 n. 12575).

Deve a tal punto essere esaminata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 480 secondo comma c.c. sollevata in via subordinata nella memoria di costituzione di nuovi difensori dell’A. del 10-5-2010 per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Il cliente viene tempestivamente informato per iscritto di ogni azione svolta e degli incombenti che di volta in volta si rendono necessari per proseguire nell’attività, e nel caso di necessità di maggiori spiegazioni ha a disposizione o telefonicamente o in appuntamenti che vengono sempre fissati nel giro di massimo una settimana, l’Avvocato che segue il suo caso e che gli fornirà tutte le informazioni richieste.

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Originally posted 2018-07-08 17:34:15.

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