ricorso affidamento figli coppie di fatto quando va fatto?
Grande novità introdotta dalla Legge 219/2012 ha introdotto il cd. il «rito partecipativo» per la regolamentazione in giudizio dei diritti dei figli nati fuori dal matrimonio e delle coppie di fatto, conviventi, non sposate.
COSA HA INTRODOTTO LA RIFORMA ?
La riforma non ha modificato il rito processuale applicabile che resta quello camerale su diritti soggettivi, ex art. 737 c.p.c. Come noto, ove i genitori siano uniti da matrimonio, il rito processuale è, invece, quello ordinario, per il cumulo oggettivo delle domande inerenti la prole con quella principale involgente lo status dei coniugi: in questo modello processuale, la famiglia può beneficiare di una fase procedimentale preliminare nell’ambito della quale le parti sono convocate e sentite per un tentativo di conciliazione (dinanzi al Presidente) che non ha solo il fine di provocare la ricostruzione del legame familiare in crisi ma anche la possibilità di trasformare un procedura giudiziale in una procedura consensuale dando indicazioni per un accordo
MA PER IL RICORSO QUALI DOCUMENTI SONO NECESSARI?
Il ricorso deve essere corredato dei seguenti documenti:
- Estratto atto di nascita del minore;
- Stato di famiglia del minore;
- Certificato di residenza del minore;
- Certificato di residenza di entrambi i genitori.
L’ IMPORTANZA DELL’ART 251 CODICE CIVILE
L’articolo 251 del codice civile e’ sostituito dal seguente: «Art. 251 (Autorizzazione al riconoscimento). – Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinita’ in linea retta, puo’ essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessita’ di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. Il riconoscimento di una persona minore di eta’ e’ autorizzato dal tribunale per i minorenni»;
Il Tribunale all’esito della costituzione della parte convenuta/resistente a seguito della presentazione della domanda di uno dei due partner, il tribunale valuta se sussistono ostacoli ad una fase conciliativa.
ha la possibilità di:
fissare direttamente udienza dinanzi a sé, non ritenendo sussistenti i presupposti per formulare un suggerimento conciliativo;
Il Tribunale puo’ inoltre adottare provvisori .
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