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come comportarsi nelle separazioni e nei divorzi, come affrontarle e come fare per affido figli
La Legge sull’Affidamento Condiviso (legge 8 febbraio 2006, n. 54) operando un ribaltamento assoluto, a centottanta gradi, ha ritrascritto totalmente la normativa dell’affidamento dei figli, sia nei procedimenti di separazione e divorzio e sia nei procedimenti relativi ai figli naturali. La regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista in precedenza dall’art. 155 c.c. con riferimento alla separazione personale dei coniugi e ora dall’art. 337-ter c.c. per tutti i procedimenti indicati dall’art. 337-bis c.c., non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l’altro genitore (Cass. n. 18131/2013). Attiene poi ai poteri del giudice di merito fornire una concreta regolazione del regime di visita secondo modalità che non sono sindacabili, nelle loro specifiche articolazioni, in sede di giudizio di legittimità, ove invece è possibile denunciare che il giudice di merito abbia provveduto a disciplinare le frequentazioni dei genitori dichiarando di ispirarsi a criteri diversi da quello fondamentale, previsto in passato dall’art. 155 c.c. e ora dall’art. 337-ter c.c., dell’esclusivo interesse morale e materiale dei figli.
Oramai considerato di prioritaria importanza, da parte del nostro legislatore, il rapporto con entrambi i genitori. Lo si nota dalle modifiche che la recente disciplina ha apportato al codice civile. Il giudice deve adesso valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori (art. 155 c.c.).
L’affidamento condiviso prevede pari responsabilità genitoriali, con riguardo alla crescita, educazione e mantenimento della prole e stabilisce altresì, con la legge ultima, che i genitori nell’educazione dei figli debbano rispettare le inclinazioni naturali dei minori medesimi ed assecondarle, nel rispetto supremo dell’interesse morale e materiale dei figli.
La legge prevede, altresì, il controllo di legittimità del giudice della separazione su tutto ciò che riguarda i minori, così da impedire che scelte sbagliate o miopi dei genitori possano ricadere sui figli.
Inoltre, i genitori devono prendere di comune accordo le decisioni di maggior rilievo per la vita dei figli, indirizzo scolastico, problemi di salute, il cambiamento della residenza del minore.
La legge prevede che i figli affidati, in via condivisa, ad entrambi i genitori devono continuare ad avere rapporti significativi con entrambi ed a trascorrere buona parte del loro tempo anche col genitore che si allontana da casa, per lo più il padre.
Anche in caso di acuta conflittualità tra i genitori non può escludersi a priori l’applicazione del nuovo istituto dell’affidamento condiviso.
Mentre la passata disciplina era incentrata sui diritti dei genitori (dove al termine della procedura di separazione o di divorzio vi era un genitore vincente a cui venivano affidati i figli minori e un genitore perdente, a cui restava un ruolo marginale nella crescita del figlio minore), l’attuale normativa ruota intorno al diritto del figlio minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, e così di ricevere cura, educazione e istruzione da parte di entrambi .
IO POSSO AIUTARTI, CHIAMA CON FIDUCIA!!!
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REGOLA PRINCIPALE E’ L’AFFIDO CONDIVISO A MENO CHE:
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“l’obbligo di un genitore di provvedere al mantenimento dei figli implica il dovere di soddisfare primariamente le esigenze dei figli stessi e quindi di anteporre le esigenze di questi alle proprie…”. Di conseguenza, sempre secondo la Corte di merito, la eventuale esiguita’ del reddito a disposizione non giustifica la totale inadempienza, protratta per molti anni, da parte del genitore e tale inadempienza “…incide, con riferimento ai figli, non solo sul piano strettamente materiale, impedendo loro la possibilita’ di sfruttare al meglio le proprie potenzialita’ formative, ma incide, ancora di piu’, sotto il profilo morale…” essendo sintomatica della mancanza di qualsiasi impegno da parte del genitore inadempiente diretto a soddisfare le esigenze dei figli “… e quindi della carenza di responsabilizzazione nei loro confronti e di inidoneita’ del detto genitore a contribuire a creare per i propri figli quel clima di serenita’ familiare necessario per una sana ed equilibrata crescita”.
STUDIO LEGALE DIRITTO DI FAMIGLIA BOLOGNA
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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Sentenza 17 dicembre 2009, n. 26587 Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 5 marzo 2008 la Corte di appello di Catanzaro, – pronunciando sull’appello proposto da A.B.L. nei confronti di D.I.A.S. avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia in data 5 giugno 2007, che, nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i suddetti coniugi, aveva affidato ad entrambi i genitori i figli minori e l’esercizio della relativa potesta’, ponendo a carico del D. I. l’obbligo di corrispondere in favore della A., quale contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di Euro 600,00 – affidava i figli minori alla madre, attribuendole in via esclusiva la potesta’ di genitore, provvedendo a regolamentare gli incontri dei figli medesimi con il padre, ponendo al carico del D. I. l’obbligo di contribuire, nella misura della meta’, al pagamento delle spese straordinarie dei figli per esigenze scolastiche, extrascolastiche e mediche e confermando nel resto la sentenza impugnata.
1a. A fondamento della decisione la Corte di merito osservava, per quel che rileva nel presente giudizio di cassazione, che l’affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori doveva considerarsi come una eccezione alla regola dell’affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravita tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all’interesse dei figli, valutandosi tale contrarieta’ esclusivamente in relazione al rapporto genitore – figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei genitori, di gravita’ tale da sconsigliare l’affidamento al medesimo per la sua incapacita’ di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare. Nel caso di specie i giudici di appello rilevavano la totale inadempienza del padre, sin dal 1996, all’obbligo di versare l’assegno di mantenimento stabilito dal tribunale e la discontinuita’, desumibile dalla sentenza di separazione dei coniugi in data ****, con la quale il D. I. aveva inteso esercitare il proprio diritto di visita, valutando detti comportamenti come altamente sintomatici della inidoneita’ del padre ad affrontare le maggiori responsabilita’ che un affidamento condiviso comportava, cosi’ da determinare proprio quella situazione di contrarieta’ all’interesse del minore richiesta dalla norma per derogare all’affidamento condiviso.
2. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il D.I. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso l’ A..
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente – denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 155 e 155 bis c.c. – deduce che la Corte di appello non ha tenuto conto che la sua inadempienza all’obbligo di mantenimento dei figli derivava dalla esiguita’ dei redditi di cui egli disponeva e dalla consapevolezza che i figli stessi erano comunque adeguatamente mantenuti dalla moglie, grazie anche all’aiuto dei suoi genitori, e che la discontinuita’ nell’esercizio del diritto di visita era dovuto al comportamento della madre, che aveva sempre ostacolato i rapporti tra padre e figli. Soggiunge il ricorrente che il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento e la discontinuita’ dell’esercizio del diritto di visita non costituiscono fatti di gravita’ tale, da giustificare la deroga al principio generale dell’affidamento condiviso.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione e si duole che la Corte di merito non abbia tenuto conto delle ragioni per le quali egli non ha adempiuto all’obbligo di versare l’assegno di mantenimento in favore dei figli ed ha esercitato con discontinuita’ il diritto di visita.
3. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto attinenti a questioni strettamente connesse, sono privi di fondamento.
Sulla questione di diritto sollevata dal ricorrente questa Corte si e’ gia’ pronunciata (Cass. 2008/16593), osservando che “…nel quadro della nuova disciplina relativa ai provvedimenti riguardo ai figli dei coniugi separati, di cui ai citati artt. 155 e 155 bis c.p.c., come modificativamente e integrativamente riscritti dalla L. n. 54 del 2006, improntata alla tutela del diritto del minore (gia’ consacrato nella Convenzione di New York del 20 novembre 1989 resa esecutiva in Italia con L. n. 176 del 1991) alla c.d. bigenitorialita’ (al diritto, cioe’, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), l’affidamento condiviso (comportante l’esercizio della potesta’ genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non piu’ (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensi’ come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell’affidamento esclusivo.
Alla regola dell’affidamento condiviso puo’ infatti derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore. Non avendo, per altro, il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all’affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del giudice nel caso concreto da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarita’ della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l’affidamento esclusivo…”.
Perche’ possa derogarsi alla regola dell’affidamento condiviso, occorre quindi “…che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneita’ educativa o comunque tale appunto da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore…” (come nel caso, ad esempio, di un’obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che “…l’esclusione della modalita’ dell’affidamento esclusivo dovra’ risultare sorretta da una motivazione non piu’ solo in positivo sulla idoneita’ del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneita’ educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potesta’ genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all’interesse del figlio dell’adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento…”.
3.1. Da tali principi, applicabili anche ai casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtu’ del richiamo operato dalla L. n. 54 del 2006, art. 4, comma 2 la Corte di merito, nella specie, non si e’ discostata. Infatti, in relazione alla violazione dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori, i giudici di appello hanno congruamente motivato, osservando che D.I. e’ rimasto totalmente inadempiente e pertanto “…non ha manifestato, sin dal lontano marzo 1996, alcuna volonta’ di fronteggiare i bisogni materiali dei propri figli, magari offrendo loro quanto era nelle sue possibilita’ materiali…”, in quanto “… l’obbligo di un genitore di provvedere al mantenimento dei figli implica il dovere di soddisfare primariamente le esigenze dei figli stessi e quindi di anteporre le esigenze di questi alle proprie…”. Di conseguenza, sempre secondo la Corte di merito, la eventuale esiguita’ del reddito a disposizione non giustifica la totale inadempienza, protratta per molti anni, da parte del genitore e tale inadempienza “…incide, con riferimento ai figli, non solo sul piano strettamente materiale, impedendo loro la possibilita’ di sfruttare al meglio le proprie potenzialita’ formative, ma incide, ancora di piu’, sotto il profilo morale…” essendo sintomatica della mancanza di qualsiasi impegno da parte del genitore inadempiente diretto a soddisfare le esigenze dei figli “… e quindi della carenza di responsabilizzazione nei loro confronti e di inidoneita’ del detto genitore a contribuire a creare per i propri figli quel clima di serenita’ familiare necessario per una sana ed equilibrata crescita”.
3.2. Quanto al discontinuo esercizio del diritto di visita, la Corte di merito, dopo aver posto in evidenza la mancanza di prova in ordine agli ostacoli asseritamente frapposti dalla madre dei minori all’esercizio di tale diritto, ha osservato, con adeguata e logica argomentazione, che il comportamento del D.I., gia’ gravemente inadempiente all’obbligo di mantenimento dei figli, e’ altamente sintomatico della sua inidoneita’ “…ad affrontare quelle maggiori responsabilita’ che un affido condiviso comporta anche a carico di quel genitore con il quale il figlio non stia stabilmente…” e determina concretamente una situazione di contrarieta’ all’interesse del minore ostativa per legge (art. 155 bis c.c., comma 1) ad un provvedimento di affidamento condiviso, “…non valendo ad offrire ai figli quell’ambiente familiare stabile e sereno a cui gli stessi hanno pure diritto”.
4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, devono ritenersi insussistenti sia la dedotta violazione degli artt. 155 e 155 bis c.c., che i prospettati vizi di motivazione della sentenza impugnata, considerato altresi’ che le ulteriori censure sollevate dal ricorrente si risolvono in doglianze di merito, non consentite in sede di giudizio di legittimita’, in ordine alla valutazione delle risultanze processuali ed all’accertamento dei fatti di causa da parte della Corte di appello.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato e le spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, il 29 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2009.
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La separazione consensuale con figli: ciò che c’è da sapere
Separarsi, anche in via consensuale, parte da una constatazione di base: si tratta di un passo doloroso per entrambe le parti. Ma se ci sono figli di mezzo, allora, è il loro interesse che deve venire prima di tutto. Ai bambini, infatti, occorre pensare quando si decide di compiere un passo del genere e per farlo nel modo migliore, ancora prima di qualsiasi atto legale, è opportuno attenersi a qualche principio umano: evitare di litigare davanti a loro e rassicurarli sull’amore di entrambi i genitori che non viene (e non verrà) a mancare. Anzi, il legame affettivo potrà solo diventare più forte. Detto questo, c’è poi un iter legale che va affrontato in una separazione consensuale.
Quando la separazione diventa effettiva
Un momento importante è quello fissato dal presidente del tribunale per sondare la strada della conciliazione. Se questa strada risulta non percorribile, allora si procede arrivando alla cosiddetta omologazione del tribunale che si pronuncia in base alla relazione del presidente: è solo a quel punto che la separazione acquista efficacia, non basta infatti il solo accordo dei coniugi, e in essa sono contenute le condizioni della separazione stessa. Condizioni che, riguardando i coniugi e i figli, in seguito possono essere modificabili, se si modifica la situazione.
Gli accordi su questioni rilevanti
Le mosse per arrivare all’omologazione partono, in caso di separazione consensuale, dall’accordo tra i coniugi su questioni rilevanti, come l’affidamento e il mantenimento dei figli. Se i punti dell’accordo vengono tuttavia ritenuti dal tribunale in contrasto con l’interesse dei bambini, i genitori vengono riconvocati per indicare loro quali sono le modifiche opportune. Se queste non vengono accolte (o se comunque l’accordo non raggiunge uno stato valutato come idoneo), il magistrato può rifiutare l’omologazione.
Modifiche delle condizioni per la separazione
Per le modifiche, deve essere sempre il tribunale a intervenire. Lo fa una volta sentite le parti in causa e, nel caso si renda necessario, può acquisire mezzi istruttori (ad esempio, testimonianze, consulenze psicologiche e documenti che attestino cambiamenti nel tenore di vita di una delle persone della famiglia che si è sciolta). Inoltre, nel caso poi in cui il tribunale non possa pronunciarsi nell’immediato, si può ricorrere a provvedimenti provvisori su temi come l’affidamento, l’assegnazione della casa o il mantenimento dei figli o dell’ex coniuge.
Il rispetto dei diritti dei figli
I bambini hanno diritto a un rapporto equilibrato e continuativo con i genitori. Inoltre, tra i loro diritti, rientrano le cure, l’educazione, l’istruzione e l’assistenza morale. A questi si aggiungono i rapporti con i nonni e con i parenti sia del padre che della madre e per soddisfare ciascuno di questi diritti, il giudice adotta provvedimenti che li garantiscano. Come primo passo, si verifica la possibilità che i bambini siano affidati a entrambi i genitori. Se questo non è possibile, allora il giudice indica quale sarà il genitore affidatario determinando quando e come l’altro potrà essere vedere i figli. Inoltre stabilisce anche come e quanto madre e padre devono contribuire dal punto di vista economico. Se infine nessuno dei genitori viene ritenuto idoneo, allora il giudice si può avvalere dell’affidamento familiare e una copia del provvedimento deve essere trasmessa dal pubblico ministero al giudice tutelare.
I minori: chi prende le decisioni
Si chiama responsabilità genitoriale e viene esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni, dunque, devono essere prese di comune accordo tenendo presente specifiche condizioni dei figli, come le loro capacità, le loro inclinazioni naturali e le loro aspirazioni. Se questo accordo non c’è, ecco allora che interviene il giudice il quale, per le questioni di ordinaria amministrazione (quelle che riguardano la quotidianità), può disporre anche che i genitori agiscano separatamente. Se poi un genitore non si attenesse alle condizioni stabilite, il giudice può decidere di modificare le modalità di affidamento.
Il mantenimento dei bambini
Se ne deve occupare ciascun genitore in modo proporzionale al proprio reddito. Se viene definito un assegno periodico (adeguato nel tempo in base agli indici Istat, a meno di parametri differenti indicati dalle parti o dal giudice), il suo importo tiene conto delle esigenze del bambino, del suo tenore di vita quando i genitori ancora convivevano, della durata del periodo che trascorre con ciascuno, delle risorse dei genitori e della portata dei compiti che si assumono sia la madre che il padre. Ovviamente, per procedere, occorre che siano disponibili informazioni economiche sui coniugi e se queste non risultano abbastanza chiare e documentate, allora può essere disposto un accertamento da parte della polizia tributaria su redditi e beni anche intestati a terzi.
La casa familiare, la residenza e il domicilio
La casa familiare viene assegnata anche in questo caso in base all’interesse dei figli e l’assegnatario può vedersela revocare nel caso non vi abiti o non vi abiti stabilmente. Lo stesso accade se decide di convivere more uxorio o se si sposa di nuovo. Il provvedimento di assegnazione (o anche quello di revoca) può essere trascrivibile e ci si può opporre. Inoltre, entrambi i genitori sono obbligati a comunicarsi cambi di residenza o di domicilio e per farlo devono rispettare il termine perentorio di trenta giorni. Se ciò non accade, occorre risarcire l’eventuale danno derivato dalle difficoltà di rintracciare il genitore che non ha rispettato quest’obbligo.
I rapporti patrimoniali tra i coniugi
Infine anche il coniuge che non gode di un adeguato reddito proprio e a cui non è addebitabile la separazione ha diritto a ricevere un importo per il proprio mantenimento, oltre a quanto già definito per gli alimenti ai figli. Quell’importo viene indicato in base alla condizione e al reddito dell’altro coniuge e se il giudice ha motivo di temere che questi non rispetti l’obbligo, può imporgli di fornire adeguate garanzie reali o personali. Inoltre, se l’inadempienza diventa realtà, l’avente diritto chiede al giudice di disporre il sequestro di una parte dei beni dell’ex coniuge e di ordinare a terzi tenuti a versamenti periodici al trasgressore dell’obbligo (ad esempio, datori di lavori) di destinare una parte di quei versamenti agli aventi diritto.
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Affidamento condiviso dei figli: requisiti
In tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, alla regola dell’affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore, e che l’affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore.
Cassazione civile sez. I, 06/03/2019, n.6535
Affido condiviso: Cassazione civile sez. I, 14/02/2022, n.4790
In tema di affidamento condiviso, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna a tale regime, nella tutela dell’interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale ben potendo il giudice di merito individuare, nell’interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.
Cassazione civile sez. I, 14/02/2022, n.4790
Affidamento e diritto di visita della prole
Qualora il Tribunale per i minorenni abbia sospeso uno dei genitori dalla responsabilità genitoriale ed abbia adottato altri provvedimenti ex art. 333 c.c. in relazione all’organizzazione di incontri protetti e all’avvio di percorsi di sostegno a cura del servizio sociale affidatario, tali decisioni non lasciano spazio ad interventi di altro tipo ad opera del Tribunale ordinario, che andrebbero necessariamente a confliggere con i provvedimenti già adottati. Di conseguenza la decisione già assunta di sospensione della genitoralità in capo al genitore esclude che possa farsi luogo ad un affido condiviso (che presuppone una piena genitorialità in capo ad entrambe le parti) e che possano essere adottati provvedimenti che rischiano esclusivamente di sovrapporsi a quelli già in atto.
L’affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento che non è impedito dall’esistenza di una conflittualità tra i coniugi, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l’interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico -fisico.
In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all’idoneità del genitore affidatario e all’inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell’altro genitore (cassata, nella specie, la decisione della Corte di merito che aveva ha preso atto della conflittualità tra i coniugi e aveva scelto uno dei due genitori quale affidatario esclusivo dei figli senza una specifica motivazione in ordine al pregiudizio che sarebbe stato arrecato ai figli da un affidamento condiviso, essendo del tutto generico e quindi apparente l’argomento della necessità di assicurare rapidità nelle decisioni riguardanti i figli).
In materia di separazione personale, i provvedimenti aventi ad oggetto le modalità concrete del mero collocamento dei figli minori in regime di affidamento condiviso ovvero presso uno dei genitori affidatari non sono ricorribili per cassazione, non potendo riconoscersi alla relativa statuizione, priva di attitudine al giudicato in quanto modificabile in ogni momento a prescindere dalla sopravvenienza di fatti nuovi, i caratteri della decisorietà e definitività ai fini della proponibilità del mezzo di ricorso ex art. 111, comma 7, Cost.
Cassazione civile sez. I, 11/01/2022, n.614
Tribunale Ancona sez. I, 02/02/2022, n.161
Provvedimenti meramente attuativi dell’affidamento dei figli minori
In materia di separazione personale, i provvedimenti aventi ad oggetto le modalità concrete del mero collocamento dei figli minori in regime di affidamento condiviso ovvero presso uno dei genitori affidatari non sono ricorribili per cassazione, non potendo riconoscersi alla relativa statuizione, priva di attitudine al giudicato in quanto modificabile in ogni momento a prescindere dalla sopravvenienza di fatti nuovi, i caratteri della decisorietà e definitività ai fini della proponibilità del mezzo di ricorso ex art. 111, comma 7, Cost.
Cassazione civile sez. I, 11/01/2022, n.614
Affido condiviso: presupposti
In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole e, laddove sussistano i presupposti per derogare al generale principio dell’affido condiviso, deve privilegiare quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L’individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità a un assiduo rapporto, nonché sull’apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente che è in grado di offrire al minore.
Nel caso di specie, per il giudice, nonostante un forte contrasto con la moglie, nei confronti della quale il padre della minore avrebbe usato in più occasioni espressioni verbali violente, la scelta di escludere l’affidamento non appare coerente con l’interesse della minore, non essendovi prova di un’ineluttabile ed irrecuperabile incapacità di esprimere le capacità genitoriali nei confronti della figlia, in mancanza di condotte di oggettiva trascuratezza o incuria verso quest’ultima.
Cassazione civile sez. I, 16/06/2021, n.17221
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