DIRITTO AGRARIO BOLOGNA VADEMECUM AVVOCATO DIRITTO AGRARIO

DIRITTO AGRARIO BOLOGNA VADEMECUM AVVOCATO DIRITTO AGRARIO

 

 

 

DIRITTO AGRARIO BOLOGNA VADEMECUM AVVOCATO DIRITTO AGRARIO

 

 

Cosa è la prelazione agraria

recesso da parte di soci di imprese agrarie

predisposizione di contratti preliminari di compravendita aziende agracole

Come individuare  possibili aventi diritto alla prelazione

assistenza alla stipula notarile

 

Come si esercita la prelazione agraria ?

avvocato per assistenza presso Ispettorati Regionali e Provinciali dell’Agricoltura

assistenza giudiziale innanzi Sezioni Specializzate Agrarie

vendita e affitto terreni agricoli e edificabili assistenza legale

assistenza stragiudiziale e giudiziale per il rilascio dei fondi.

riscatto di fondi agricoli:

 

 

n caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti (categoria che non coincide, se non soltanto in parte, con quella del piccolo imprenditore agricolo: cfr. Cass. Civ. Sez. III, 3170/03), a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione nota1, esclusa quella stagionale, l’affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purchè coltivi il fondo stesso da almeno due anni (cfr. in relazione a tale criterio, Cass. Civ., Sez. III, 6017/11), non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici (anche per una quota: cfr. Cass. Civ., Sez. III, 10220/11) di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia”

 

cessione terreni agricoli

 

 

Per quanto riguarda i terreni edificabili, la plusvalenza è sempre tassata e l’imposta prevista è spesso molto alta, dato l’elevato incremento di valore che subisce il terreno passando da agricolo a edificabile. In questo caso la plusvalenza corrisponde alla differenza fra il prezzo di vendita e il costo fiscale del terreno, laddove quest’ultimo equivale al prezzo di acquisto, nel caso in cui vi sia stata una compravendita, o al valore dichiarato negli atti di successione o donazione.

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Come si esercita la prelazione agraria ?

 

Generale

 

L’art. 8 legge 590\65 disciplina la prelazione dell’affittuario coltivatore diretto, secondo cui in caso di trasferimento a titolo oneroso (vendita o altro contratto) o di concessione in enfiteusi di fondi, l’affittuario coltivatore diretto, il mezzadro, il colono o il compartecipante hanno diritto di prelazione purché:

 

coltivi il fondo stesso da almeno due anni,

non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore alle vecchie lire mille, (salvo cessione a scopo di ricomposizione fondiaria),

il fondo per il quale intende esercitare la prelazione (in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi) non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.

L’art. 4 bis legge 203\82 estende il diritto di prelazione anche per l’ipotesi di nuovo affitto del fondo.

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Quest’ultimo diritto non spetta quando:

l’affittuario ha comunicato che non intende rinnovare l’affitto;

quando il rapporto di affitto sia venuto meno per grave inadempimento o recesso del conduttore.

Si tratta di una prelazione con effetti reali, dal momento che l’avente diritto alla prelazione può entro un anno dalla trascrizione della vendita, riscattare il fondo dall’acquirente o da ogni su avente causa.

L’art. 7 legge 87\71 ha esteso il diritto di prelazione in esame al coltivatore diretto di terreni confinanti, purchè il terreno oggetto della vendita non sia insediato da altri coltivatori diretti (nel qual caso prevale la prelazione dell’affittuario coltivatore diretto).

La legge 590 del 26 maggio 1965 n°590 “Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice” pubblicata nella Gazzetta ufficiale n°142 del 9 giugno 1965 e la successiva legge 817 del 14 agosto 1971 n°817 “Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice” pubblicata nella Gazzetta ufficiale n°261 del 14 ottobre 1971 hanno sancito rispettivamente a favore del conduttore coltivatore diretto del fondo offerto in vendita e del proprietario coltivatore diretto confinante il diritto di prelazione in caso di vendita del fondo da parte del proprietario.

Come redigere un contratto di affitto agrario

  1. Affitto a coltivatore diretto.

La durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto, compresi quelli in corso e quelli in regime di proroga, è regolata dalle norme della presente legge.

I contratti di affitto a coltivatori diretti, singoli o associati, hanno la durata minima di quindici anni, salvo quanto previsto dalla presente legge.

  1. Durata dei contratti in corso.

Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli in regime di proroga, la durata è fissata in sei anni per i rapporti di cui all’articolo 3 e in:

  1. a) dieci anni se il rapporto ha avuto inizio prima dell’annata agraria 1939-1940, o nel corso della medesima;

  2. b) undici anni se il rapporto ha avuto inizio nelle annate agrarie comprese fra quelle 1940- 1941 e 1944-1945;

  3. c) tredici anni se il rapporto ha avuto inizio nelle annate agrarie comprese fra quelle 1945-1946 e 1949-1950;

  4. d) quattordici anni se il rapporto ha avuto inizio nelle annate agrarie comprese fra quelle 1950-1951 e 1959-1960;

  5. e) quindici anni se il rapporto ha avuto inizio successivamente all’annata agraria 1959-1960.

La durata prevista dal comma precedente decorre dalla entrata in vigore della presente legge.

  1. Affitto particellare.

Al fine di soddisfare le particolari esigenze delle imprese agricole dei territori dichiarati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , le regioni sono delegate a determinare, sentito il parere delle comunità montane, in base alla natura del terreno, alla sua estensione, al livello altimetrico ed alle destinazioni o vocazioni colturali, le zone ricomprese in tali territori, quali delimitati ai sensi della predetta legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nelle quali la durata minima dei nuovi contratti di affitto, stipulati dopo l’entrata in vigore della presente legge, è ridotta a sei anni, quando oggetto del contratto siano uno o più appezzamenti di terreno non costituenti, neppure unitamente ad altri fondi condotti dall’affittuario, una unità produttiva idonea ai sensi dell’articolo 31 della presente legge.

  1. Rinnovazione tacita.

In mancanza di disdetta di una delle parti, il contratto di affitto si intende tacitamente rinnovato per il periodo minimo, rispettivamente, di quindici anni per l’affitto ordinario e di sei anni per l’affitto particellare, e così di seguito.

La disdetta deve essere comunicata almeno un anno prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

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vendita e affitto terreni agricoli e edificabili assistenza legale

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