ANATOCISMO Art.7 Disposizioni transitorie.
1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati
ANATOCISMO
Art.7 Disposizionitransitorie. 1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio. 2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all’adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela.
Tribunale di Piacenza
Sentenza 27 ottobre 2014, n. 757
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12.1.2007 C. B. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo 15.9.2006 n. 30464/2007 del Tribunale di Milano che le ha ingiunto il pagamento in favore della Banca Popolare Commercio ed Industria della somma di euro 57836,89, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
In via preliminare la opponente , affermando la sua qualità di consumatore residente a Rivergaro ( Pc ) ,ha eccepito la incompetenza territoriale del Tribunale di Milano ad emettere il decreto ingiuntivo opposto indicando come competente il Tribunale di Piacenza.
Nel merito l’opponente ha chiesto la condanna della Banca al pagamento della somma di euro 128.296,93, oltre interessi e rivalutazione ricavata dalla vendita di titoli costituiti in pegno e portata dalla Banca in deduzione del maggior credito verso la B. nonché alla restituzione di tutti gli importi addebitati ed incassati dalla Banca quale corrispettivo del contratto nullo.
B. ha sollevato le seguenti eccezioni:
la nullità del contratto di conto corrente in quanto il documento a firma della stessa B. prodotto in giudizio dalla Banca non assolverebbe il requisito della forma scritta ad substantiam richiesta per detto contratto; considerata tale assunta nullità , B. ha chiesto innanzitutto la condanna della Banca a restituire l’importo di euro 128.296,93 ricavato dalla vendita in data 16.2.2006 di titoli che la stessa B. riconosce di aver costituito in pegno a garanzia della propria esposizione debitoria verso la Banca ; inoltre dalla stessa asserita nullità del contratto di c/c B. fa discendere la richiesta di restituzione delle somme addebitate in conto quale corrispettivo di contratto nullo ;
la mancata valida pattuizione scritta degli interessi ultra legali;
la mancata valida pattuizione scritta della commissione di massimo scoperto;
la invalida capitalizzazione degli interessi ; B. ha contestato i conteggi della Banca asserendo che la Banca avrebbe applicato la capitalizzazione annuale. ; per il periodo successivo al 30.6.2000 B. ha poi sostenuto la inapplicabilità della delibera CICR 9.2.2000 , in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 445/2000.
La Banca ha aderito all’eccezione di incompetenza territoriale proposta chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo : il Tribunale di Milano ha assegnato i termini di legge per la riassunzione della causa avanti il Tribunale di Piacenza .
La Banca ha proceduto quindi alla riassunzione radicando il presente procedimento e chiedendo la condanna di B. C. al pagamento dell’importo di euro 57.836,89 , oltre gli interessi convenzionali dal 30.3.2006 al saldo.
B. si è costituita in giudizio riproponendo le eccezioni e le domande suddette.
B. C. ha quindi chiesto innanzitutto al Tribunale di dichiarare nullo per inosservanza della forma scritta nella sua stipulazione il contratto di conto corrente di cui è causa.
In comparsa di risposta sul punto B. ha osservato: “ …Ai sensi degli articoli 117 e ss. d.lgs. 385/2003 il contratto di conto corrente bancario e di affidamento andava stipulato per iscritto a pena di nullità . Il modulo , privo di data , prodotto dalla ricorrente quale doc. n. 2 del ricorso è una lettera diretta alla Banca , nella quale la correntista “ prende atto che , in conformità agli accordi , avete aperto presso di voi il conto corrente . Trattasi quindi di una dichiarazione unilaterale di una sola delle parti del rapporto …inidonea sia per porre in essere il contratto sia a provare l’avvenuta stipulazione dello stesso “
Tali assunti , ad avviso di questo giudice , non sono fondati.
In punto di diritto va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare “ la giurisprudenza costante di questa Corte, premesso che, nei contratti per cui è richiesta la forma scritta “ad substantiam” non è necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti, ha ritenuto che sia la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l’ha sottoscritta, sia qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l’intento di avvalersi del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purchè la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero non sia deceduta (cfr., tra le tante, Cass. 16.10.1969 n. 3338; Cass. 22.5.1979 n. 2952; Cass. 18.1.983 n. 469; Cass. 5868/94; Cass. 2826/00; Cass. 9543/02; Cass. 22223/06)
Anche quindi a voler ritenere che non risulti una copia firmata del contratto da parte della banca, l’intento di questa di avvalersi del contratto risulterebbe comunque oltre che dal deposito del documento in giudizio, dalle manifestazioni di volontà da questa esternate ai ricorrenti nel corso del rapporto di conto corrente da cui si evidenziava la volontà di avvalersi del contratto (bastano a tal fine le comunicazione degli estratti conto) con conseguenze perfezionamento dello stesso. “
( così testualmente in motivazione con precisi richiami alle precedenti decisioni della Suprema Corte che hanno affermato lo stesso principio Cass. 4564/2012). .
Applicando tali principi ritiene questo giudice ( come già rilevato dal precedente giudice assegnatario del procedimento nella sua ordinanza in data 3 giugno 2008 ) che “ gli scritti prodotti da parte attrice ( documenti 2 e 2 bis ) non siano mere dichiarazioni unilaterali di natura confessoria o dichiarativa che fanno riferimento ad un contratto già concluso, ma integrano esse stesse il contratto di conto corrente per cui è causa ( con l’approvazione specifica delle condizioni lo regolano. ) “
Tali scritture riportano infatti le condizioni generali e le condizioni economiche del contratto di conto corrente di cui è causa , condizioni accettate con l’apposizione di ben cinque sottoscrizioni non disconosciute da parte della convenuta .
Producendo tali scritture in giudizio la Banca attrice ha quindi posto in essere , alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali sopra richiamati , un valido equivalente della sottoscrizione mancante.
Ritenuta la infondatezza dell’eccezione di nullità del contratto di conto corrente di cui è causa sollevata da parte convenuta , si deve ora passare ad esaminare le ulteriori questioni prospettate dalle parti in ordine alla legittimità della pattuizione delle condizioni praticate dalla Banca ed in particolare : : la pattuizione degli interessi ultralegali ; la pattuizione della commissione di massimo scoperto ; la capitalizzazione degli interessi .
Si esaminano di seguito tali questioni evidenziando che il C/C in discussione è stato acceso in data 6.4.1995 ed è stato estinto in data 29.3.2006.
ANATOCISMO.
Sono ormai noti e consolidati i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia
Appare ormai consolidato l’orientamento per il quale per il periodo precedente al 1 luglio 2000 non è possibile alcuna capitalizzazione degli interessi passivi : ciò sulla base del determinante rilievo che gli usi che consentono la deroga ai limiti fissati dall’art. 1283 cod. civ. sono usi normativi e non negoziali ; che non sussistono elementi che autorizzino a concludere circa la sussistenza di usi normativi a proposito della capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico di un cliente di un istituto di credito ; che la previsione di una tale capitalizzazione è in conclusione nulla per violazione della norma imperativa dell’art. 1283 cod. civ. ( cfr. Cass. 2374/1999; Cass. 3096/1999 con le quali si è inaugurato tale orientamento ormai consolidato: cfr, fra le tante Cass. 11466/2008; Cass. Sez. Unite 21095/2004; Cass. Sez. Unite 24418/2010; Cass. 20172/2013).
Ritenuta pertanto nella fattispecie la nullità della relativa pattuizione contenuta nel contratto di conto corrente in discussione , ritiene questo giudice , in sintonia con l’orientamento già assunto da questo Tribunale ( Tribunale Piacenza sent. 22.12.2010 Est. Coderoni ) ed aderendo ai principi espressi pure dalla Suprema Corte ( Cass. Sez. Unite 2.12.2010 n. 24418) che non possa essere applicata alcuna capitalizzazione sostitutiva , né quella semestrale , né quella annuale , poiché tali capitalizzazioni non sono espressione di un uso normativo ed anche perché , così facendo , si darebbe luogo ad una eterointegrazione del contratto ex articoli 1339 e 1419 cod. civ. non prevista dalla legge .
Per quanto sopra si deve concludere che nella fattispecie per il periodo precedente al luglio 2000 non debba operare alcuna capitalizzazione degli interessi passivi.
Si passa ora ad esaminare le questioni inerenti nella fattispecie la capitalizzazione degli interessi nel periodo successivo al luglio 2000.
La Banca convenuta ha sostenuto infatti che la capitalizzazione debba operare nella fattispecie per tale periodo successivo.
In punto di diritto va ricordato che per il periodo successivo al luglio 2000, il dato normativo ha consentito la legittimità di una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi , ma solo a condizione che detta periodicità sia riconosciuta anche per gli interessi attivi ) ( cfr. art. 25, comma 3 d.Lgs.342/1999 di modifica all’art. 120 D.Lgs.385/2993 , c.d. T:U. Bancario; Delibera CICR9.2.2000 ; Corte Cost. 425/2000).
Più in particolare , con l’art.25 d.lgs 342/1999 il legislatore è intervenuto novellando l’art.120 T.U.B., e ribadendo la validità dell’anatocismo bancario, alla condizione della medesima periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori, ed infine demandando al CICR l’incombente della determinazione delle modalità e dei criteri per la produzione degli interessi sugli interessi nelle operazioni di finanziamento attuate nel settore bancario (art.120, 2° comma, TUB, inserito dall’art.25, comma 2, d.lgs 4 agosto 1999 n.342; giova rammentare che il comma 3° del predetto art.25, il quale stabiliva che <<le clausole relative alla produzione di interessi su interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità ed i tempi dell’adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l’inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente>>, è stato dichiarato illegittimo per eccesso di delega con sentenza n.425 del 9-17 ottobre 2000 della Corte Costituzionale).
Com’è noto, il CICR, con delibera 9.02.2000, ha stabilito che potesse trovare applicazione la periodizzazione trimestrale degli interessi, purché reciproca (tanto su quelli debitori che su quelli creditori), a condizione che la stessa fosse prevista in contratto. (<<art.1 Ambito di applicazione. Nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta interessi secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono. Art.2 Conto corrente. 1. Nel conto corrente l’accredito e l’addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. 2. Nell’ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. 3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. …art.6 Trasparenza contrattuale. I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l’entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infraannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto. Art.7 Disposizionitransitorie. 1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio. 2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all’adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela.
L’art. 7 della Delibera CICR , norma secondaria di attuazione della norma primaria indicata nell’art. 25 comma 3, ha quindi stabilito le modalità ed i termini di adeguamento delle clausole anatocistiche per i contratti stipulati anteriormente all’entrata in vigore della delibera CICR. ( come è quello ora in discussione )
Orbene , la Banca ha sostenuto di aver ottemperato nella fattispecie alla disciplina dettata dall’art. 7 della delibera CICR, sopra evidenziata da questo giudice. In particolare la Banca ha sostenuto di avere applicato dal 1.7.2000 la uguale capitalizzazione per gli interessi attivi e passivi ; di avere adeguato le condizioni contrattuali relative alla capitalizzazione degli interessi sia attivi che passivi con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31.5.2000 Foglio Inserzioni n. 125( doc. n. 6 ) , di averne dato opportuna notizia alla convenuta prima del 31.12.2000 con lettera alla correntista ( doc. B ) ed anche con lettere estratto di conto corrente alla stessa trasmesse ( doc. F plurimo e doc. 2 plurimo di parte convenuta ).
Parte convenuta ha contestato tali assunti ,osservando che le modalità previste dall’art. 7 poste in essere dalla banca sono ormai espressione di una norma secondaria di attuazione di una norma primaria dichiarata incostituzionale per eccesso di delega ( art. 25 , comma 3; Corte Cost. 425/2000) e che quindi la norma secondaria di attuazione deve considerarsi anch’essa travolta da quella declaratoria di incostituzionalità .
Questo giudice , in sintonia con l’ orientamento già espresso in numerose decisioni dalla giurisprudenza di merito ritiene corretta e condivisibile tale conclusione ( cfr. Tribunale Torino sentenza n. 6204 del 5.10.2007 Giudice Rizzi; Tribunale Benevento sentenza n. 252 del 18.2.2008; Tribunale Orvieto 30.7.2005 Giudice Baglioni; Tribunale Pescara n. 722 del 30.3.2006 Giudice Falco; Tribunale Torino n. 5480 del 4 luglio 2005 Giudice Rapelli ; Tribunale Teramo n. 1071 dell’11.2.2006 Giudice Marcheggiani ; più recentemente Tribunale Venezia sent. 518 del 7 Marzo 2014 ).
Si legge nella motivazione della sentenza del Tribunale di Venezia appena citata: “ Con il venir meno dell’art. 25 D.Lgs. 342/1999, atto di normazione primaria , è venuto meno il fondamento dell’art. 7 della delibera CICR9.2.2000, atto di normazione secondario, finalizzato ad attuarlo; di tal che con riferimento ai contratti in essere antecedentemente per aversi anatocismo bancario necessita una vera e propria nuova pattuizione scritta, non essendo sufficiente una mera comunicazione unilaterale della Banca ancorchè rispondente a quanto stabilito dall’art. 7 ( ormai travolto ) della delibera CICR del 9.2.2000 .
Peraltro , laddove non volesse seguirsi tale orientamento ( condiviso – si ripete – da questo giudice ) va osservato che coglie nel segno anche un secondo orientamento – pure sostanzialmente richiamato in atti da parte convenuta – espresso dalla giurisprudenza di merito : in particolare si sostiene che , pur se voglia considerarsi non caducato l’art. 7 , la previsione dell’anatocismo trimestrale , prima illegittimo e non dovuto , comporta un peggioramento delle condizioni economiche del cliente con la necessità allora di una specifica approvazione dello stesso cliente, approvazione in caso “ di peggioramento” imposta dallo stesso articolo 7 ; in altri termini essendo nulla la clausola di capitalizzazione prima esistente , l’introduzione in forza della delibera CICR di una capitalizzazione trimestrale degli interessi deve intendersi come modifica peggiorativa rispetto alla condizione preesistente , essendo allora necessaria una specifica pattuizione delle nuove modalità di capitalizzazione (Tribunale Padova 27.4.2008; Tribunale Torino 5.10.2007; Tribunale Venezia 22.1.2005; Tribunale Mondovì 17.2.2009; Tribunale Savona 11.9.2012; Tribunale Novara 1.10.2012:; Tribunale Treviso 10.6.2013 : tutte in IL CASO.IT ).
Per quanto sopra deve concludersi che nella fattispecie anche per il periodo successivo al 30 giugno 2000 debba escludersi qualsiasi capitalizzazione degli interessi passivi e debba applicarsi il metodo della c.d. capitalizzazione semplice.
COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO
B. ha contestato la legittimità della pattuizione della commissione di massimo scoperto, atteso il rinvio agli usi presente nelle condizioni generali del contratto ( doc. 2 convenuta ) , il mero riferimento 0,50 nel foglio inerente le condizioni economiche ; B. ha richiamato decisioni giurisprudenziali che hanno ritenuto illegittima per difetto di causa la pattuizione inerente la commissione massimo scoperto.
In punto di diritto, ricostruendo puntualmente , nell’ambito di una diffusa ed articolata motivazione , l’attuale quadro normativo e giurisprudenziale in materia il Tribunale di Reggio Emilia ( sent. 23.4.2014 n. 650 Giudice Morlini in Juris Data ) ha recentemente affermato : “… va innanzitutto premesso che, con la generica dizione di commissione di massimo scoperto, le banche, prima delle modifiche normative del 2009 (art. 2 bis DL n. 185/2008 conv. in L. n. 2/2009 e DL n. 78/2009 conv. in L. n. 102/2009) e del 2012 (DL n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011, DL n. 1/2012 conv. in L. n. 27/2012, DL n. 29/2012 conv. in L. n. 62/2012), hanno per molti anni utilizzato diversi modelli, che spaziavano dal pagamento di una somma percentuale calcolata sul fido accordato e non utilizzato (commissione mancato utilizzo), al pagamento di una somma percentuale sull’ammontare massimo del fido utilizzato (commissione massimo scoperto), alla combinazione di entrambi i modelli, parametrando l’utilizzo od il mancato utilizzo talvolta ad una durata minima e talvolta no, e ciò con riferimento talvolta anche ai fidi di fatto, cd. scoperture o sconfinamenti di conto corrente.
Tanto premesso in ordine alla mancanza di una nozione unitaria di commissione massimo scoperto, la giurisprudenza ha spesso ritenuto l’invalidità tout court dell’istituto in ragione della mancanza di causa (così Trib. Milano n. 4081/2011, Trib. Parma 23/3/2010, Trib. Torino 21/1/2010, Trib. Teramo 18/1/2010, Trib. Salerno 12/6/2009, Trib. Tortona 19/5/2008, Trib. Monza 7/4/2006 e 12/12/2005, Trib. Lecce 21/11/2005 e 11/2/2005, App. Milano 4/4/2003, Trib. Milano 4/7/2002).
Anche la parte della giurisprudenza, qui condivisa, che ha ammesso la teorica legittimità della clausola, in base all’inequivoco disposto dell’art. 117 TUB ha comunque ritenuto che la clausola stessa, per essere valida, debba rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell’onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente, chiarendo che ciò accade quando siano previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la periodicità di tale calcolo (Tribunale Monza 22/11/2011, Tribunale Piacenza 12/4/2011 n. 309, Tribunale Novara 16/7/2010 n. 774, Tribunale di Parma 23/3/2010, Tribunale Teramo 18/1/2010 n. 84, Tribunale Busto Arsizio 9/12/2009, Tribunale Biella 23/7/2009, Tribunale Genova 18/10/2006, Tribunale Monza 14/10/2008 n. 2755, Tribunale Cassino 10/6/2008 n. 402, Tribunale Vibo Valentia 28/9/2005, Tribunale Torino 23/7/2003, App. Roma 13/9/2001, App. Lecce 27/6/2000).
Trattasi di soluzione che costituisce piana applicazione della norma di cui all’art. 1346 c.c., secondo cui ogni obbligazione contrattuale deve essere determinata o quanto meno determinabile, e più nello specifico dell’art. 117 comma 4 TUB, che impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari.
In particolare, tale onere di specifica indicazione e determinazione è tanto più essenziale, quanto meno è definito e determinato l’istituto della commissione di massimo scoperto: posto, infatti, che non vi è alcuna definizione normativa e nemmeno scientifica o tecnico-bancaria della fattispecie, affermatasi nella prassi creditizia ed evoluta e modifica nel tempo, si rileva come anche la sua pratica applicazione da parte dello stesso sistema bancario sia difforme e non univoca. “.
Ritiene questo giudice , in sintonia peraltro con l’orientamento già assunto da questo Tribunale in precedenti decisioni ( Tribunale Piacenza 12.4.2011 n. 309 Giudice Coderoni in Juris Data ) che tali argomentazioni siano del tutto condivisibili: la commissione di massimo scoperto per essere valida deve rivestire i requisiti della determinatezza o della determinabilità dell’onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente , e ciò accade quando sono previsti sia il tasso della commissione sia i criteri di calcolo , sia la sua periodicità.
Applicando tali principi , tali requisiti di validità non si rinvengono nella fattispecie : ed infatti nelle condizioni generali ( doc. 2 parte attrice ) appare un generico riferimento a saldi debitori non eccedenti i limiti del credito ed un rinvio alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza ; nel foglio condizioni economiche ( doc. 2 bis ) in corrispondenza della voce Commissione di massimo risulta solo il mero dato numerico 0,50.
Per quanto sopra , ritenuta la nullità della pattuizione inerente la commissione di massimo scoperto , vanno eliminate dal saldo del conto corrente di cui è causa le somme addebitate dalla banca a tale titolo.
INTERESSI ULTRALEGALI
Parte convenuta ha contestato la validità della relativa pattuizione ,
L’assunto non può però essere condiviso alla luce della espressa pattuizione presente sia nelle condizioni generali sia nelle condizioni economiche sul punto ( doc. 2 e 2 bis parte attrice ) e sicuramente sottoscritte da B..
Va ricordato che nel corso dell’udienza del 14 ottobre 2008 la convenuta ha espressamente precisato, rispondendo ad una richiesta del giudice presente nella ordinanza 3 giugno 2008 , di non voler disconoscere tali sottoscrizioni.
Per quanto sopra, in conclusione : la ricostruzione del saldo del conto corrente in discussione deve essere effettuata con il metodo della c.d. capitalizzazione semplice per tutta la durata del rapporto , con l’esclusione delle somme addebitate dalla banca a titolo di commissioni massimo scoperto e tenuto conto degli interessi ultralegali oggetto di espressa pattuizione fra le parti.
Orbene , applicando tali criteri , all’esito di una relazione condivisibile , precisa ed esauriente , priva di omissioni ed esente da vizi logici il CTU tecnico contabile nominato , dr. Stefano Tassi , nella sua relazione integrativa del 4 Aprile 2011 ha determinato in euro 47040,00 la somma inerente gli interessi anatocistici ed in euro 17368,00, la somma relativa alle commissioni massimo scoperto.
Detraendo tali somme ( cioè complessivi euro 64408,13 ) dal saldo della banca – 58.809,49- il CTU ha determinato in euro 5598,64 il saldo del conto corrente in favore della convenuta .
Rigettate pertanto tutte le altre domande , in accoglimento della domanda proposta dalla convenuta sub 6 della comparsa di costituzione , la Banca Popolare Commercio ed Industria Spa va condannata al pagamento in favore di B. C. di euro 5598,64,oltre interessi dalla data della domanda ( ex art. 2033 , non potendosi ravvisare mala fede della Banca ) , radicata con la notifica dell’atto di citazione in opposizione presso il Tribunale di Milano in data 12.1.2007 , fino al saldo.
Tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio, le spese seguono la soccombenza nella misura dei 2/3 in favore di B. C..
Vanno poste definitivamente a carico delle parti le spese di CTU nella misura di 2/3 per la Banca attrice e per 1/3 per la convenuta.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa , definitivamente decidendo :
condanna la Banca Popolare Commercio e Industria SPA al pagamento in favore di B. C. di euro 5598,64, oltre interessi legali dal 12.1.2007 fino al saldo.;
rigetta tutte le altre domande ;
condanna la Banca Popolare Commercio ed Industria Spa al pagamento in favore di B. C. delle spese processuali nella misura di 2/3 che , per tale misura , liquida in euro 10000,00 , oltre IVA e CPA;
pone definitivamente a carico delle parti le spese di CTU già liquidate nella misura di 2/3 per l’attrice ed 1/3 per la convenuta.
Piacenza 27 Ottobre 2014.
IL Giudice Dr. Giovanni Picciau
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