COLPA MEDICA MALASANITA’

STRUTTURA OSPEDALIERA-

DECESSO DI UN BAMBINO-RISARCIMENTO

DANNI MALASANITA’-QUANTIFICAZIONE

   

 COLPA MEDICA MALASANITA’ STRUTTURA OSPEDALIERA- DECESSO DI UN BAMBINO-RISARCIMENTO DANNI MALASANITA’-QUANTIFICAZIONE '

COLPA MEDICA MALASANITA’ STRUTTURA OSPEDALIERA- DECESSO DI UN BAMBINO-RISARCIMENTO DANNI MALASANITA’-QUANTIFICAZIONE

 COLPA MEDICA MALASANITA’ STRUTTURA OSPEDALIERA- DECESSO DI UN BAMBINO-RISARCIMENTO DANNI MALASANITA’-QUANTIFICAZIONE '

COLPA MEDICA MALASANITA’ STRUTTURA OSPEDALIERA- DECESSO DI UN BAMBINO-RISARCIMENTO DANNI MALASANITA’-QUANTIFICAZIONE

COLPA MEDICA MALASANITA’ STRUTTURA OSPEDALIERA-DECESSO DI UN BAMBINO-RISARCIMENTO DANNI MALASANITA’-QUANTIFICAZIONE

 

  • —– convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Treviso, l’Azienda USL n. — del Veneto per
  • sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguenti alla morte del proprio figlio —-, di poco
  • meno di tre anni di età, conseguente a colpa del personale sanitario dell’ospedale di —-.
  • Osservò che in data —– ella aveva ricoverato il bambino presso il pronto soccorso del predetto
  • ospedale, in quanto presentava febbre alta, difficoltà respiratorie e voce rauca. Dal pronto soccorso
  • il piccolo era stato trasferito nel reparto pediatria, nel quale era di turno la Dott.ssa — , con diagnosi
  • di sospetta epiglottide; nonostante la somministrazione di terapia per aerosol con adrenalina e
  • ossigenoterapia, le condizioni del bambino erano peggiorate, al punto che, verso le ore 22 di quello
  • stesso giorno, egli aveva perso i sensi ed era andato in arresto cardiocircolatorio. Erano stati solo a
  • questo punto chiamati l’anestesista e l’otorino; ma nonostante l’anestesista avesse compiuto la
  • manovra di intubazione tracheale con conseguente ventilazione meccanica, ciò non aveva evitato
  • l’ischemia cerebrale conseguente alla prolungata carenza di ossigeno. Il bambino, trasferito presso il
  • reparto di pediatria dell’Università di (…) in stato di coma, era poi morto cinque giorni dopo, in
  • data (omissis) La USL si costituì, chiedendo di poter chiamare in causa la società assicuratrice — e
  • la Dott.ssa — , per essere garantita in caso di soccombenza
  • Occorre preliminarmente ricordare che i ricorrenti, in memoria, hanno sollevato una serie di
  • eccezioni sulla regolarità delle procure e dei poteri di rappresentanza delle due società di
  • assicurazione.
  • A fronte di tali eccezioni, il difensore delle controricorrenti in questa sede ha depositato
  • documentazione dalla quale risulta che le eccezioni stesse sono prive di fondamento. Dalla
  • documentazione, infatti, risulta che la s.p.a. —– è successore della s.p.a. — che era parte del
  • giudizio di appello; e che la s.p.a. Assicurazioni —– è conferitaria del ramo di responsabilità
  • dell’INA —, che pure era parte nel giudizio di appello. Così come risulta che gli avv. — e — sono
  • stati nominati procuratori speciali, per atto notarile, da parte degli amministratori delegati della
  • s.p.a. Assicurazioni generali, con facoltà di nomina e revoca di difensori nei giudizi; e che il Dott. –
  • è dotato di procura della — s.p.a. che gli consente di nominare difensori in relazione alla Gestione
  • sinistri, davanti a tutte le Autorità giudiziarie.
  • Ne consegue l’infondatezza di tutte le eccezioni preliminari attinenti alla regolarità della presenza in
  • giudizio delle due società di assicurazione controricorrenti.
  • Si può quindi procedere all’esame del ricorso.
  • 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5),
  • cod. proc. civ., violazione degli artt. 230-bis, 1223, 1226, 2056, 2727 e 2729 cod. civ., oltre a
  • motivazione contraddittoria su un punto decisivo della controversia.
  • Rilevano i ricorrenti che la sentenza sarebbe errata nella parte in cui non ha riconosciuto il loro
  • diritto a percepire un risarcimento del danno patrimoniale in relazione alla futura contribuzione del
  • piccolo — alla gestione della vita familiare. Dichiarano, in proposito, di avere allegato già nei gradi
  • di merito la documentazione atta a dimostrare che la madre era nullatenente e che il padre gestiva
  • un’attività di ristorazione per la quale era del tutto ragionevole prevedere, anche sulla base della
  • prova presuntiva, che il figlio, una volta divenuto maggiorenne, avrebbe dato la sua collaborazione.
  • Sicché era certa la diminuzione patrimoniale e la necessità di un congruo risarcimento.
  • 1.1. Il motivo non è fondato.
  • La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni affermato che i genitori di un minore che sia
  • morto in conseguenza di un fatto illecito sono potenzialmente titolari di un diritto al risarcimento
  • del danno che deriva dalla lesione di un’aspettativa alla produzione di un reddito futuro; ciò in
  • quanto può ritenersi, ragionando in astratto, che il minore, una volta divenuto maggiorenne, avrebbe
  • in qualche misura contribuito ai redditi della famiglia.
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  •  

 

 

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SENTENZA 11 luglio 2014, n. 15909

Ritenuto in fatto

—– convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Treviso, l’Azienda USL n. — del Veneto per

sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguenti alla morte del proprio figlio —-, di poco

meno di tre anni di età, conseguente a colpa del personale sanitario dell’ospedale di —-.

Osservò che in data —– ella aveva ricoverato il bambino presso il pronto soccorso del predetto

ospedale, in quanto presentava febbre alta, difficoltà respiratorie e voce rauca. Dal pronto soccorso

il piccolo era stato trasferito nel reparto pediatria, nel quale era di turno la Dott.ssa — , con diagnosi

di sospetta epiglottide; nonostante la somministrazione di terapia per aerosol con adrenalina e

ossigenoterapia, le condizioni del bambino erano peggiorate, al punto che, verso le ore 22 di quello

stesso giorno, egli aveva perso i sensi ed era andato in arresto cardiocircolatorio. Erano stati solo a

questo punto chiamati l’anestesista e l’otorino; ma nonostante l’anestesista avesse compiuto la

manovra di intubazione tracheale con conseguente ventilazione meccanica, ciò non aveva evitato

l’ischemia cerebrale conseguente alla prolungata carenza di ossigeno. Il bambino, trasferito presso il

reparto di pediatria dell’Università di (…) in stato di coma, era poi morto cinque giorni dopo, in

data (omissis) La USL si costituì, chiedendo di poter chiamare in causa la società assicuratrice — e

la Dott.ssa — , per essere garantita in caso di soccombenza. La —- si costituì, facendo presente che

il contratto di assicurazione vedeva coinvolte anche la s.p.a. Fondiaria e la s.p.a. Assitalia, mentre la

Dott.ssa — , oltre ad eccepire l’inammissibilità della domanda, eccepì anche il difetto di

giurisdizione dell’A.G.O. in ordine alla domanda di manleva avanzata nei suoi confronti dalla USL.

Si costituirono, quindi, anche le società Fondiaria e Assitalia, mentre intervennero in giudizio — e

—- – rispettivamente padre e sorella del piccolo – i quali estesero la domanda risarcitoria anche nei

confronti della Dott.ssa —-. Nel corso del giudizio, le compagnie di assicurazione versarono ai

familiari  danneggiati  la somma complessiva di  L.  450 milioni,  ritenendola satisfattiva.

Il Tribunale dichiarò il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. in ordine alla domanda di manleva della

USL nei confronti della Dott.ssa —- ; accertò la responsabilità di quest’ultima nella determinazione

dell’evento letale e condannò, quindi, la USL al risarcimento dei danni nella misura di Euro 87.000

per ciascuno dei genitori e di Euro 13.000 in favore della sorella; e, dando atto che era stata già

versata la somma di Euro 103.291,38 in favore di ciascuno dei genitori e di Euro 25.822 in favore

della  sorella,  dichiarò  che  tali  importi  erano  totalmente  satisfattivi.

2. La sentenza è stata appellata in via principale dai familiari della vittima e in via incidentale dalla

USL n. X e dalla Dott.ssa —-. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 2 agosto 2007, in

parziale riforma di quella di primo grado, ha accolto, per quanto di ragione, l’appello principale e

l’appello incidentale della Dott.ssa — , così decidendo: ha dichiarato inammissibile l’intervento di

—- e —- nei confronti della Dott.ssa —– ha condannato la USL all’ulteriore risarcimento, in favore

della sola S.I.  ,  nella misura di  Euro 24.545,02,  con rivalutazione e interessi;

– ha condannato le società di assicurazione, ciascuna nella propria percentuale, a tenere indenne la

USL di quanto eventualmente a suo carico- ha regolato le spese di entrambi i gradi di giudizio.

2.1. La Corte territoriale, per quanto ancora di interesse in questa sede, ha innanzitutto respinto gli

appelli incidentali della USL e della Dott.ssa —. in punto di sussistenza della responsabilità e,

ricostruendo tutti i passaggi della dolorosa vicenda, ha evidenziato le negligenze della dottoressa,

dalle quali erano derivate tutte le ulteriori tragiche conseguenze. In tal modo è stato ribadito il

giudizio del Tribunale in ordine alla responsabilità del sanitario convenuto e, di conseguenza, della

USL di appartenenza. Quanto all’appello principale dei familiari, la Corte veneziana ha respinto la

domanda volta al riconoscimento dell’esistenza di un danno da lucro cessante. La giovanissima età

del bambino, l’assenza di una qualsiasi possibilità di conoscere le sue inclinazioni lavorative ed il

suo carattere rendeva – secondo la Corte – impossibile affermare, anche in via presuntiva, che egli,

una volta cresciuto, avrebbe contribuito alla vita familiare, sicché non risultava possibile

determinare  l’effettiva  sussistenza  di  un  pregiudizio  di  carattere  patrimoniale.

Doveva, viceversa, essere riconosciuto, in favore del piccolo e perciò degli,eredi, il danno morale

conseguente alla sofferenza patita dal bambino nelle ultime ore della sua vita cosciente. La Corte ha

rilevato, su questo punto, che, pur essendo esatto che egli non poteva avere più accusato dolore e

sofferenza una volta caduto in coma, il piccolo era rimasto cosciente per almeno due ore nelle quali,

anche non potendo comprendere l’approssimarsi della sua fine, certamente aveva patito “una sorta

di annegamento durato di fatto non già qualche minuto ma una vera e propria eternità”. Per questo

titolo, quindi, andava riconosciuta la somma complessiva di Euro 9.000, da ripartire in parti uguali

tra i due genitori e la sorella.In ordine al c.d. danno esistenziale, la Corte territoriale, dopo aver

ricordato gli sviluppi della giurisprudenza sull’argomento, ha evidenziato che esso può essere

risarcito anche in aggiunta al danno biologico ed al danno morale; ma ha chiarito che ciò può

avvenire solo in presenza di un “pregiudizio diverso e per così dire maggiore rispetto alla

normalità”, precisando che tale danno deve essere, comunque, provato dal danneggiato, in quanto

danno-conseguenza. E poiché tale prova, nella specie, non era stata data, la sentenza ha respinto

l’ulteriore richiesta risarcitoria proposta a tale titolo. Quanto al danno morale, la Corte veneziana ha

riconosciuto la congruità della somma di Euro 87.000 liquidata in favore di — e di Euro 13.000 in

favore della sorella —-, siccome tali cifre corrispondevano quasi al limite massimo consigliato dalle

“note tabelle del Triveneto”.In relazione alla madre, però, la Corte ha ritenuto di dover innalzare

l’entità del risarcimento; assumendo in Euro 100.000 per ciascun genitore il limite massimo

tabellare, la Corte ha posto in evidenza la particolare tragicità del calvario del figlio per come era

stato vissuto dalla madre. L’intensità del dolore, la sofferenza, la disperazione della madre

dovevano essere valutate con maggiore ampiezza, riconoscendo in favore della stessa la più elevata

somma di Euro 130.000, assolutamente equa benché superiore ai limiti massimi tabellari.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Venezia propongono ricorso S—, —- e —- , con

unico atto affidato a cinque motivi. Resistono, con un unico controricorso, la s.p.a. —–, già RAS, e

la s.p.a. Assicurazioni generali. Con separato controricorso resiste anche la Azienda USL n. X della

Regione Veneto. I ricorrenti — , —- e —- , nonché la s.p.a. —- e la s.p.a. Assicurazioni generali

hanno presentato memorie.

 

Motivi della decisione

 

Occorre preliminarmente ricordare che i ricorrenti, in memoria, hanno sollevato una serie di

eccezioni sulla regolarità delle procure e dei poteri di rappresentanza delle due società di

assicurazione.

A fronte di tali eccezioni, il difensore delle controricorrenti in questa sede ha depositato

documentazione dalla quale risulta che le eccezioni stesse sono prive di fondamento. Dalla

documentazione, infatti, risulta che la s.p.a. —– è successore della s.p.a. — che era parte del

giudizio di appello; e che la s.p.a. Assicurazioni —– è conferitaria del ramo di responsabilità

dell’INA —, che pure era parte nel giudizio di appello. Così come risulta che gli avv. — e — sono

stati nominati procuratori speciali, per atto notarile, da parte degli amministratori delegati della

s.p.a. Assicurazioni generali, con facoltà di nomina e revoca di difensori nei giudizi; e che il Dott. –

è dotato di procura della — s.p.a. che gli consente di nominare difensori in relazione alla Gestione

sinistri, davanti a tutte le Autorità giudiziarie.

Ne consegue l’infondatezza di tutte le eccezioni preliminari attinenti alla regolarità della presenza in

giudizio delle due società di assicurazione controricorrenti.

Si può quindi procedere all’esame del ricorso.

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5),

cod. proc. civ., violazione degli artt. 230-bis, 1223, 1226, 2056, 2727 e 2729 cod. civ., oltre a

motivazione contraddittoria su un punto decisivo della controversia.

Rilevano i ricorrenti che la sentenza sarebbe errata nella parte in cui non ha riconosciuto il loro

diritto a percepire un risarcimento del danno patrimoniale in relazione alla futura contribuzione del

piccolo — alla gestione della vita familiare. Dichiarano, in proposito, di avere allegato già nei gradi

di merito la documentazione atta a dimostrare che la madre era nullatenente e che il padre gestiva

un’attività di ristorazione per la quale era del tutto ragionevole prevedere, anche sulla base della

prova presuntiva, che il figlio, una volta divenuto maggiorenne, avrebbe dato la sua collaborazione.

Sicché era certa la diminuzione patrimoniale e la necessità di un congruo risarcimento.

1.1. Il motivo non è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni affermato che i genitori di un minore che sia

morto in conseguenza di un fatto illecito sono potenzialmente titolari di un diritto al risarcimento

del danno che deriva dalla lesione di un’aspettativa alla produzione di un reddito futuro; ciò in

quanto può ritenersi, ragionando in astratto, che il minore, una volta divenuto maggiorenne, avrebbe

in qualche misura contribuito ai redditi della famiglia.

Trattandosi, però, di un diritto non automatico, si è detto che i genitori, per dare prova della

frustrazione di quell’aspettativa, hanno l’onere di allegare e dimostrare che il figlio deceduto

avrebbe verosimilmente contribuito ai bisogni della famiglia. A tal fine la previsione va operata

sulla base di criteri ragionevolmente probabilistici, non già in via astrattamente ipotetica, ma alla

luce delle circostanze del caso concreto, conferendo rilievo alla condizione economica dei genitori

sopravvissuti, alla età loro e del defunto, alla prevedibile entità del reddito di costui, dovendosi

escludere che sia sufficiente la sola circostanza che il figlio deceduto avrebbe goduto di un reddito

proprio (sentenze 3 maggio 2004, n. 8333, 28 agosto 2007, n. 18177, 27 aprile 2010, n. 10074, 11

maggio 2012, n. 7272); la relativa prova può essere data anche tramite presunzioni (sentenza 14

febbraio 2007, n. 3260).

Nel caso specifico la Corte d’appello, con una valutazione di merito correttamente argomentata e

priva di vizi logici, ha ritenuto che, in considerazione della giovanissima età della vittima (tre anni),

non fosse possibile compiere alcuna valutazione presuntiva che non corresse il rischio di essere

arbitraria. Ha motivato tale decisione, ricordando che non era possibile prevedere né quali sarebbero

state le inclinazioni del figlio, né la sua disponibilità ad aiutare i genitori, né, tantomeno, quale

sarebbe stata la situazione di questi ultimi una volta che il figlio fosse divenuto adulto. Si tratta –

come facilmente si coglie – di una valutazione squisitamente di merito sulla quale questa Corte non

ha motivo di intervenire, trattandosi, appunto, di decisione argomentata correttamente.

È vero che i genitori hanno sempre dichiarato di svolgere un’attività di ristorazione (pizzeria),

sostenendo che ciò poteva da solo essere sufficiente a dimostrare che il piccolo, una volta divenuto

adulto, avrebbe aiutato tale attività, collaborando al menage domestico. Ma ciò non può essere

sufficiente, perché la valutazione prognostica che si chiede al giudice rischierebbe davvero di

diventare, in una simile ipotesi, piuttosto una profezia che non una ragionevole previsione; né si può

dire che il figlio di un ristoratore sarà, per ciò stesso, ristoratore anch’egli.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), n. 4)

e n. 5), cod. proc. civ., violazione degli artt. 1223, 2056 e 2059 cod. civ., oltre a motivazione

contraddittoria su più punti i decisivi e motivazione assente.

Osservano i ricorrenti che la sentenza conterrebbe due errori in ordine all’entità del risarcimento del

danno relativo alla sofferenza patita dalla piccola vittima nei giorni precedenti la morte. La censura

si appunta da un lato sull’omesso riconoscimento di un qualsiasi risarcimento per il periodo in cui il

bambino è stato in coma, negando quindi la conseguente sofferenza; e, per il periodo antecedente il

coma, il ricorso censura l’esiguità del risarcimento di Euro 9.000, stabilita senza alcuna adeguata

motivazione e senza tenere conto dell’esigenza di un giusto riconoscimento anche sulla base delle

tabelle prescelte, tanto più importante in quanto relativa ad una fine terribile (morte per

soffocamento).

2.1. Il motivo non è fondato.

La censura, come si è visto, si articola in due diversi profili: da un lato concerne l’omessa

liquidazione di una qualsiasi somma per il periodo nel quale il bambino fu in coma; dall’altro,

contesta l’esiguità della somma liquidata dalla Corte d’appello per il periodo che precedette il coma.

Quanto al primo profilo, la sentenza non merita alcuna censura, avendo deciso la questione in

armonia alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui il c.d. danno catastrofale, che è diverso dal

danno tanatologico, può essere risarcito a condizione che la vittima, compatibilmente con la

situazione del momento, abbia avuto la lucida consapevolezza della fine (v. sentenze 24 marzo

2011, n. 6754, e 21 marzo 2013, n. 7126). Tale consapevolezza – che non è affatto esclusa per la

tenera età della vittima, come la stessa Corte d’appello ha riconosciuto, riformando in parte la

sentenza di primo grado – è comunque da escludere a partire dal momento in cui la vittima è entrata

in coma, perché il sicuro stato di incoscienza esclude l’esistenza di una sofferenza giuridicamente

rilevante, sicché correttamente la Corte veneziana ha escluso ogni risarcimento in relazione a quella

fase.

Più delicata è, all’evidenza, l’altra questione, relativa alla concreta determinazione del quantum in

relazione al periodo precedente il coma. La Corte di merito, riformando sul punto la sentenza del

Tribunale, ha riconosciuto a questo titolo la somma di Euro 9.000; la difesa dei ricorrenti ha

particolarmente insistito sull’esiguità di tale somma alla luce della terribile sofferenza patita dal

piccolo, così come è stata descritta dalla Corte d’appello, ed ha richiamato la sentenza delle Sezioni

Unite 11 novembre 2008, n. 26973, nella quale una liquidazione di danno disposta ad analogo titolo

è stata ritenuta “palesemente inadeguata”.

Rileva questa Corte, però, che la sentenza impugnata resiste alle censure che le vengono mosse. Ed

invero, è evidente che una valutazione di questo genere – che riguarda la liquidazione di un danno

morale – è per sua stessa natura rimessa alla prudente valutazione del giudice di merito; ciò non

significa che questi diventi padrone assoluto ed arbitrario di simile decisione, ma soltanto che la

Corte di legittimità è ammessa a sindacarla in caso di evidente inadeguatezza. Ora, il confronto con

la fattispecie di cui alla citata sentenza delle Sezioni Unite non è calzante; in — quella occasione,

infatti, fu ritenuta incongrua una liquidazione di Euro 5.000 per la morte di un ragazzo di diciassette

anni che era rimasto per circa undici ore in attesa consapevole della fine, tanto lucido da rispondere

addirittura alle domande. Diverso è il caso in esame, in cui un bambino di quasi tre anni rimase per

circa due ore in progressiva carenza di aria.

Questa Corte è perfettamente consapevole del fatto che non è possibile compiere una sorta di

graduazione del dolore secondo una scala misurabile con criteri oggettivi; ed inorridisce alla sola

idea che un dolore così tragico quale quello della perdita di un figlio possa essere al centro di una

discussione economica, poiché è evidente l’incommensurabile distanza che esiste tra la sofferenza

ed il risarcimento. E tuttavia i giudici sono chiamati anche a questo difficile compito, che impone

loro di assumere una decisione, liquidando una somma di denaro; e, nella specie, non si ritiene che

la sentenza impugnata meriti di essere cassata sotto questo profilo.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod.

proc. civ., motivazione contraddittoria su più punti decisivi e mancata adeguata considerazione

delle cause della morte e dell’entità del dolore dei superstiti.

Le doglianze prospettate sono sostanzialmente due.

Da un lato si osserva che la sentenza non avrebbe tenuto conto del fatto che la morte del bambino

poteva, nel caso in esame, essere evitata, sicché la sofferenza e la rabbia dei familiari per questa fine

avrebbe meritato un accresciuto risarcimento, non potendo accettarsi la motivazione della Corte

d’appello secondo la quale il decesso per malasanità non comporta per questo una sofferenza

maggiore. Da un altro lato, poi, si censura la liquidazione del danno morale, osservando che anche il

padre avrebbe avuto diritto allo stesso (accresciuto) risarcimento riconosciuto alla madre, avendo

anch’egli costantemente partecipato alla sofferenza del figlio, e lamentando il carattere “irrisorio”

del danno liquidato in favore della sorella.

3.1. Il motivo non è fondato.

La prima parte della censura è evidentemente da respingere. Pur con tutta la comprensibile

difficoltà di accettare che la morte di un bambino di tre anni avvenga, all’interno di una struttura

ospedaliera, per evidenti e provate negligenze dei sanitari della medesima, questa Corte non può

avallare la pretesa dei ricorrenti secondo cui, in sostanza, la morte per malasanità meriterebbe un

risarcimento maggiore. La morte è la morte, comunque la si debba affrontare; e la morte di un

figlio, per di più così piccolo, si connota per l’evidente tragicità; ma non per questo può sostenersi

che vada riconosciuto eo ipso un danno maggiore.

3.2. Quanto alla seconda parte della censura, non sussiste alcun vizio di motivazione nella sentenza

in esame. Essa, anzi, ha fornito un’ampia e dettagliata motivazione delle ragioni per le quali ha

ritenuto di liquidare alla mamma del piccolo — una somma più alta di quella riconosciuta dalle

tabelle applicate, senza che si potesse ammettere analogo risarcimento anche per il padre; ed ha dato

conto anche delle ragioni per cui ha considerato corretta la liquidazione in favore della sorella,

siccome rientrante nelle medie tabellari. Ha osservato la Corte d’appello che la madre “seguì

costantemente la situazione e fu presente nelle poche ore in cui il bambino andò aggravandosi

respirando sempre più a fatica”, sicché “il calvario del figlio divenne, con crescente progressione,

ancor più doloroso per la madre”. Non si tratta, quindi, di affermare – come qualcuno potrebbe

obiettare – che la madre soffre di più del padre; ma si tratta di riconoscere che il giudice di merito,

con una valutazione tipicamente di sua competenza, ha ritenuto di liquidare una somma maggiore

alla sola madre, dando conto con adeguata motivazione di siffatta decisione. E tale differenziazione

è stata utilizzata dalla Corte d’appello, tra l’altro, per consentire di incrementare il risarcimento oltre

i limiti delle tabelle assunte a parametro.

4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5),

cod. proc. civ., violazione degli artt. 1223, 2056 e 2059 cod. civ. e degli artt. 2, 29 e 30 della

Costituzione, per lesione del diritto al vincolo dell’unità familiare, nonché ulteriore violazione degli

artt. 2727 e 2729 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., oltre a motivazione contraddittoria

su più punti decisivi della controversia.

Il ricorso – trascrivendo ampie parti del motivo di appello che aveva interessato lo stesso profilo –

lamenta che l’impugnata sentenza non abbia riconosciuto alcunché a titolo di lesione del c.d. danno

esistenziale. Si rammenta, al riguardo, che la lesione del danno non patrimoniale derivante dalla

perdita del rapporto parentale ha sicura copertura costituzionale, sicché non riconoscere un ulteriore

risarcimento, in aggiunta a quello liquidato per il danno morale, rappresenterebbe una lesione di

tutte le disposizioni sopra richiamate. L’allegazione dell’esistenza di tale vincolo, unito ai criteri

presuntivi ed alle massime di comune esperienza, avrebbe dovuto indurre alla liquidazione anche di

detta voce di danno.

4.1. Il motivo non è fondato.

4.2. La sentenza impugnata, infatti, con una motivazione bene argomentata e, in un certo senso,

anticipatrice di quelli che sarebbero stati i successivi sviluppi della giurisprudenza di questa Corte,

ha affermato che non è escluso che si debba risarcire un danno ulteriore rispetto a quello morale e a

quello biologico, ma ha chiarito che ciò implica la determinazione di un danno che superi la

normale sofferenza derivante da un evento come quello di cui si discute nell’odierno giudizio. Ha

osservato la Corte d’appello che non è sufficiente “l’affermazione che il decesso di un congiunto

abbia determinato uno sconvolgimento nella vita familiare, che costituisce normale conseguenza

dolorosa e concreta di simile evento luttuoso”; è invece necessario “che dall’evento sia sorto un

pregiudizio diverso e per c.d. maggiore rispetto alla normalità e soprattutto che dello stesso non ci si

limiti a darne generica qualificazione, ma se indichi la natura e se ne dia la prova”; prova che, nella

specie, non era stata data.

4.3. È singolare osservare come questa motivazione, benché precedente, si ponga in linea non solo

con la nota sentenza delle Sezioni Unite 11 novembre 2008, n. 26972, ma anche con i successivi e

più recenti sviluppi della giurisprudenza di questa Corte sull’argomento (v. le sentenze 20

novembre 2012, n. 20292, 22 agosto 2013, n. 19402, e 23 gennaio 2014, n. 1361). Nelle pronunce

in ultimo richiamate – alle quali la sentenza odierna intende dare continuità – si è ribadito che il

danno biologico, il danno morale ed il danno alla vita di relazione rispondono a prospettive diverse

di valutazione del medesimo evento lesivo, che può causare, nella vittima e nei suoi familiari, un

danno medicalmente accertato, un dolore (interiore e un’alterazione della vita quotidiana, sicché il

giudice di merito deve valutare tutti gli aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni, ma

anche ‘vuoti’ risarcitori e, in particolare, per il danno da lesione del rapporto parentale, deve

accertare, con onere della prova a carico dei familiari della persona deceduta, se, a seguito del fatto

lesivo, si sia determinato nei superstiti uno sconvolgimento delle normali abitudini tale da imporre

scelte di vita radicalmente diverse.

La sentenza impugnata ha fatto buon governo di questi principi, precisando, come si è detto, che era

mancata la prova di simile sconvolgimento della vita familiare. Ed anche il ricorso, in definitiva,

pone critiche che, su questo punto, non superano la soglia di una generica contestazione.

Nessuna delle prospettate violazioni di legge, dunque, è ravvisabile nella sentenza in esame in

ordine al danno da rottura delle relazioni familiari.

5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod.

proc. civ., insufficiente motivazione sul punto decisivo della controversia costituito dalla

individuazione della tabella per la liquidazione dei danni morali.

Rilevano i ricorrenti che la liquidazione del danno morale sulla base delle tabelle in uso nel

Triveneto, senza fornire alcuna motivazione circa le tabelle adottate dal Tribunale di Milano e dal

Tribunale di Roma, rappresenta un vizio di motivazione, non essendo tollerabile che “la stessa

morte a Milano venga pagata 200.000 Euro ed a Venezia 100.000”. Ciò avrebbe dovuto imporre

alla Corte di dare conto con maggiore ampiezza delle tabelle prescelte, compiendo anche i dovuti

confronti con le altre tabelle sopra indicate, alle quali viene ormai riconosciuta una valenza

generale.

5.1. Il motivo non è fondato.

Si rileva, innanzitutto, che la censura è posta in termini alquanto generici – non è tollerabile, si dice,

che “la stessa morte a Milano venga pagata 200.000 Euro ed a Venezia 100.000” – poiché non

specifica in modo adeguato quale sia la vera differenza di valore tra le tabelle e non indica, neppure

in via approssimativa, quale sarebbe stata la liquidazione congrua secondo le tabelle in uso presso il

Tribunale di Milano. Il che è tanto più significativo ove si pensi che la Corte d’appello ha liquidato

in favore della ricorrente — una somma volutamente maggiore rispetto ai massimi previsti dalle

tabelle del Triveneto che i giudici veneziani hanno dichiarato di applicare.

Ma non è tutto. Secondo la nota sentenza 7 giugno 2011, n. 12408, di questa Corte, peraltro

pronunciata in epoca successiva rispetto alla sentenza oggi in esame, il criterio di liquidazione

predisposto dal Tribunale di Milano, essendo già ampiamente diffuso sul territorio nazionale,

garantisce quell’uniformità di trattamento che è un indubbio obiettivo di uguaglianza sostanziale

alla quale si deve mirare in sede di liquidazione del danno alla persona. In quella pronuncia,

peraltro, si è anche riconosciuto che l’applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante

liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell’applicazione delle

tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge,

solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito.

L’odierno ricorso, oltre a proporre sul punto una censura di vizio di motivazione, neppure prospetta

che la questione circa l’applicazione delle tabelle sia stata avanzata davanti al giudice di merito e

dal medesimo disattesa. Ne consegue, quindi, che la censura non può trovare spazio per la prima

volta in sede di legittimità.

6. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

In considerazione, peraltro, della tragicità dell’evento e della complessità e delicatezza delle

questioni giuridiche trattate, la Corte stima equo disporre l’integrale compensazione delle spese del

giudizio di cassazione tra tutte le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione tra tutte le

parti.

 

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