COLPA MEDICA MALASANITA’
STRUTTURA OSPEDALIERA-
DECESSO DI UN BAMBINO-RISARCIMENTO
DANNI MALASANITA’-QUANTIFICAZIONE
COLPA MEDICA MALASANITA’ STRUTTURA OSPEDALIERA-DECESSO DI UN BAMBINO-RISARCIMENTO DANNI MALASANITA’-QUANTIFICAZIONE
- —– convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Treviso, l’Azienda USL n. — del Veneto per
- sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguenti alla morte del proprio figlio —-, di poco
- meno di tre anni di età, conseguente a colpa del personale sanitario dell’ospedale di —-.
- Osservò che in data —– ella aveva ricoverato il bambino presso il pronto soccorso del predetto
- ospedale, in quanto presentava febbre alta, difficoltà respiratorie e voce rauca. Dal pronto soccorso
- il piccolo era stato trasferito nel reparto pediatria, nel quale era di turno la Dott.ssa — , con diagnosi
- di sospetta epiglottide; nonostante la somministrazione di terapia per aerosol con adrenalina e
- ossigenoterapia, le condizioni del bambino erano peggiorate, al punto che, verso le ore 22 di quello
- stesso giorno, egli aveva perso i sensi ed era andato in arresto cardiocircolatorio. Erano stati solo a
- questo punto chiamati l’anestesista e l’otorino; ma nonostante l’anestesista avesse compiuto la
- manovra di intubazione tracheale con conseguente ventilazione meccanica, ciò non aveva evitato
- l’ischemia cerebrale conseguente alla prolungata carenza di ossigeno. Il bambino, trasferito presso il
- reparto di pediatria dell’Università di (…) in stato di coma, era poi morto cinque giorni dopo, in
- data (omissis) La USL si costituì, chiedendo di poter chiamare in causa la società assicuratrice — e
- la Dott.ssa — , per essere garantita in caso di soccombenza
- Occorre preliminarmente ricordare che i ricorrenti, in memoria, hanno sollevato una serie di
- eccezioni sulla regolarità delle procure e dei poteri di rappresentanza delle due società di
- assicurazione.
- A fronte di tali eccezioni, il difensore delle controricorrenti in questa sede ha depositato
- documentazione dalla quale risulta che le eccezioni stesse sono prive di fondamento. Dalla
- documentazione, infatti, risulta che la s.p.a. —– è successore della s.p.a. — che era parte del
- giudizio di appello; e che la s.p.a. Assicurazioni —– è conferitaria del ramo di responsabilità
- dell’INA —, che pure era parte nel giudizio di appello. Così come risulta che gli avv. — e — sono
- stati nominati procuratori speciali, per atto notarile, da parte degli amministratori delegati della
- s.p.a. Assicurazioni generali, con facoltà di nomina e revoca di difensori nei giudizi; e che il Dott. –
- è dotato di procura della — s.p.a. che gli consente di nominare difensori in relazione alla Gestione
- sinistri, davanti a tutte le Autorità giudiziarie.
- Ne consegue l’infondatezza di tutte le eccezioni preliminari attinenti alla regolarità della presenza in
- giudizio delle due società di assicurazione controricorrenti.
- Si può quindi procedere all’esame del ricorso.
- 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5),
- cod. proc. civ., violazione degli artt. 230-bis, 1223, 1226, 2056, 2727 e 2729 cod. civ., oltre a
- motivazione contraddittoria su un punto decisivo della controversia.
- Rilevano i ricorrenti che la sentenza sarebbe errata nella parte in cui non ha riconosciuto il loro
- diritto a percepire un risarcimento del danno patrimoniale in relazione alla futura contribuzione del
- piccolo — alla gestione della vita familiare. Dichiarano, in proposito, di avere allegato già nei gradi
- di merito la documentazione atta a dimostrare che la madre era nullatenente e che il padre gestiva
- un’attività di ristorazione per la quale era del tutto ragionevole prevedere, anche sulla base della
- prova presuntiva, che il figlio, una volta divenuto maggiorenne, avrebbe dato la sua collaborazione.
- Sicché era certa la diminuzione patrimoniale e la necessità di un congruo risarcimento.
- 1.1. Il motivo non è fondato.
- La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni affermato che i genitori di un minore che sia
- morto in conseguenza di un fatto illecito sono potenzialmente titolari di un diritto al risarcimento
- del danno che deriva dalla lesione di un’aspettativa alla produzione di un reddito futuro; ciò in
- quanto può ritenersi, ragionando in astratto, che il minore, una volta divenuto maggiorenne, avrebbe
- in qualche misura contribuito ai redditi della famiglia.
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SENTENZA 11 luglio 2014, n. 15909
Ritenuto in fatto
—– convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Treviso, l’Azienda USL n. — del Veneto per
sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguenti alla morte del proprio figlio —-, di poco
meno di tre anni di età, conseguente a colpa del personale sanitario dell’ospedale di —-.
Osservò che in data —– ella aveva ricoverato il bambino presso il pronto soccorso del predetto
ospedale, in quanto presentava febbre alta, difficoltà respiratorie e voce rauca. Dal pronto soccorso
il piccolo era stato trasferito nel reparto pediatria, nel quale era di turno la Dott.ssa — , con diagnosi
di sospetta epiglottide; nonostante la somministrazione di terapia per aerosol con adrenalina e
ossigenoterapia, le condizioni del bambino erano peggiorate, al punto che, verso le ore 22 di quello
stesso giorno, egli aveva perso i sensi ed era andato in arresto cardiocircolatorio. Erano stati solo a
questo punto chiamati l’anestesista e l’otorino; ma nonostante l’anestesista avesse compiuto la
manovra di intubazione tracheale con conseguente ventilazione meccanica, ciò non aveva evitato
l’ischemia cerebrale conseguente alla prolungata carenza di ossigeno. Il bambino, trasferito presso il
reparto di pediatria dell’Università di (…) in stato di coma, era poi morto cinque giorni dopo, in
data (omissis) La USL si costituì, chiedendo di poter chiamare in causa la società assicuratrice — e
la Dott.ssa — , per essere garantita in caso di soccombenza. La —- si costituì, facendo presente che
il contratto di assicurazione vedeva coinvolte anche la s.p.a. Fondiaria e la s.p.a. Assitalia, mentre la
Dott.ssa — , oltre ad eccepire l’inammissibilità della domanda, eccepì anche il difetto di
giurisdizione dell’A.G.O. in ordine alla domanda di manleva avanzata nei suoi confronti dalla USL.
Si costituirono, quindi, anche le società Fondiaria e Assitalia, mentre intervennero in giudizio — e
—- – rispettivamente padre e sorella del piccolo – i quali estesero la domanda risarcitoria anche nei
confronti della Dott.ssa —-. Nel corso del giudizio, le compagnie di assicurazione versarono ai
familiari danneggiati la somma complessiva di L. 450 milioni, ritenendola satisfattiva.
Il Tribunale dichiarò il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. in ordine alla domanda di manleva della
USL nei confronti della Dott.ssa —- ; accertò la responsabilità di quest’ultima nella determinazione
dell’evento letale e condannò, quindi, la USL al risarcimento dei danni nella misura di Euro 87.000
per ciascuno dei genitori e di Euro 13.000 in favore della sorella; e, dando atto che era stata già
versata la somma di Euro 103.291,38 in favore di ciascuno dei genitori e di Euro 25.822 in favore
della sorella, dichiarò che tali importi erano totalmente satisfattivi.
2. La sentenza è stata appellata in via principale dai familiari della vittima e in via incidentale dalla
USL n. X e dalla Dott.ssa —-. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 2 agosto 2007, in
parziale riforma di quella di primo grado, ha accolto, per quanto di ragione, l’appello principale e
l’appello incidentale della Dott.ssa — , così decidendo: ha dichiarato inammissibile l’intervento di
—- e —- nei confronti della Dott.ssa —– ha condannato la USL all’ulteriore risarcimento, in favore
della sola S.I. , nella misura di Euro 24.545,02, con rivalutazione e interessi;
– ha condannato le società di assicurazione, ciascuna nella propria percentuale, a tenere indenne la
USL di quanto eventualmente a suo carico- ha regolato le spese di entrambi i gradi di giudizio.
2.1. La Corte territoriale, per quanto ancora di interesse in questa sede, ha innanzitutto respinto gli
appelli incidentali della USL e della Dott.ssa —. in punto di sussistenza della responsabilità e,
ricostruendo tutti i passaggi della dolorosa vicenda, ha evidenziato le negligenze della dottoressa,
dalle quali erano derivate tutte le ulteriori tragiche conseguenze. In tal modo è stato ribadito il
giudizio del Tribunale in ordine alla responsabilità del sanitario convenuto e, di conseguenza, della
USL di appartenenza. Quanto all’appello principale dei familiari, la Corte veneziana ha respinto la
domanda volta al riconoscimento dell’esistenza di un danno da lucro cessante. La giovanissima età
del bambino, l’assenza di una qualsiasi possibilità di conoscere le sue inclinazioni lavorative ed il
suo carattere rendeva – secondo la Corte – impossibile affermare, anche in via presuntiva, che egli,
una volta cresciuto, avrebbe contribuito alla vita familiare, sicché non risultava possibile
determinare l’effettiva sussistenza di un pregiudizio di carattere patrimoniale.
Doveva, viceversa, essere riconosciuto, in favore del piccolo e perciò degli,eredi, il danno morale
conseguente alla sofferenza patita dal bambino nelle ultime ore della sua vita cosciente. La Corte ha
rilevato, su questo punto, che, pur essendo esatto che egli non poteva avere più accusato dolore e
sofferenza una volta caduto in coma, il piccolo era rimasto cosciente per almeno due ore nelle quali,
anche non potendo comprendere l’approssimarsi della sua fine, certamente aveva patito “una sorta
di annegamento durato di fatto non già qualche minuto ma una vera e propria eternità”. Per questo
titolo, quindi, andava riconosciuta la somma complessiva di Euro 9.000, da ripartire in parti uguali
tra i due genitori e la sorella.In ordine al c.d. danno esistenziale, la Corte territoriale, dopo aver
ricordato gli sviluppi della giurisprudenza sull’argomento, ha evidenziato che esso può essere
risarcito anche in aggiunta al danno biologico ed al danno morale; ma ha chiarito che ciò può
avvenire solo in presenza di un “pregiudizio diverso e per così dire maggiore rispetto alla
normalità”, precisando che tale danno deve essere, comunque, provato dal danneggiato, in quanto
danno-conseguenza. E poiché tale prova, nella specie, non era stata data, la sentenza ha respinto
l’ulteriore richiesta risarcitoria proposta a tale titolo. Quanto al danno morale, la Corte veneziana ha
riconosciuto la congruità della somma di Euro 87.000 liquidata in favore di — e di Euro 13.000 in
favore della sorella —-, siccome tali cifre corrispondevano quasi al limite massimo consigliato dalle
“note tabelle del Triveneto”.In relazione alla madre, però, la Corte ha ritenuto di dover innalzare
l’entità del risarcimento; assumendo in Euro 100.000 per ciascun genitore il limite massimo
tabellare, la Corte ha posto in evidenza la particolare tragicità del calvario del figlio per come era
stato vissuto dalla madre. L’intensità del dolore, la sofferenza, la disperazione della madre
dovevano essere valutate con maggiore ampiezza, riconoscendo in favore della stessa la più elevata
somma di Euro 130.000, assolutamente equa benché superiore ai limiti massimi tabellari.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Venezia propongono ricorso S—, —- e —- , con
unico atto affidato a cinque motivi. Resistono, con un unico controricorso, la s.p.a. —–, già RAS, e
la s.p.a. Assicurazioni generali. Con separato controricorso resiste anche la Azienda USL n. X della
Regione Veneto. I ricorrenti — , —- e —- , nonché la s.p.a. —- e la s.p.a. Assicurazioni generali
hanno presentato memorie.
Motivi della decisione
Occorre preliminarmente ricordare che i ricorrenti, in memoria, hanno sollevato una serie di
eccezioni sulla regolarità delle procure e dei poteri di rappresentanza delle due società di
assicurazione.
A fronte di tali eccezioni, il difensore delle controricorrenti in questa sede ha depositato
documentazione dalla quale risulta che le eccezioni stesse sono prive di fondamento. Dalla
documentazione, infatti, risulta che la s.p.a. —– è successore della s.p.a. — che era parte del
giudizio di appello; e che la s.p.a. Assicurazioni —– è conferitaria del ramo di responsabilità
dell’INA —, che pure era parte nel giudizio di appello. Così come risulta che gli avv. — e — sono
stati nominati procuratori speciali, per atto notarile, da parte degli amministratori delegati della
s.p.a. Assicurazioni generali, con facoltà di nomina e revoca di difensori nei giudizi; e che il Dott. –
è dotato di procura della — s.p.a. che gli consente di nominare difensori in relazione alla Gestione
sinistri, davanti a tutte le Autorità giudiziarie.
Ne consegue l’infondatezza di tutte le eccezioni preliminari attinenti alla regolarità della presenza in
giudizio delle due società di assicurazione controricorrenti.
Si può quindi procedere all’esame del ricorso.
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5),
cod. proc. civ., violazione degli artt. 230-bis, 1223, 1226, 2056, 2727 e 2729 cod. civ., oltre a
motivazione contraddittoria su un punto decisivo della controversia.
Rilevano i ricorrenti che la sentenza sarebbe errata nella parte in cui non ha riconosciuto il loro
diritto a percepire un risarcimento del danno patrimoniale in relazione alla futura contribuzione del
piccolo — alla gestione della vita familiare. Dichiarano, in proposito, di avere allegato già nei gradi
di merito la documentazione atta a dimostrare che la madre era nullatenente e che il padre gestiva
un’attività di ristorazione per la quale era del tutto ragionevole prevedere, anche sulla base della
prova presuntiva, che il figlio, una volta divenuto maggiorenne, avrebbe dato la sua collaborazione.
Sicché era certa la diminuzione patrimoniale e la necessità di un congruo risarcimento.
1.1. Il motivo non è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni affermato che i genitori di un minore che sia
morto in conseguenza di un fatto illecito sono potenzialmente titolari di un diritto al risarcimento
del danno che deriva dalla lesione di un’aspettativa alla produzione di un reddito futuro; ciò in
quanto può ritenersi, ragionando in astratto, che il minore, una volta divenuto maggiorenne, avrebbe
in qualche misura contribuito ai redditi della famiglia.
Trattandosi, però, di un diritto non automatico, si è detto che i genitori, per dare prova della
frustrazione di quell’aspettativa, hanno l’onere di allegare e dimostrare che il figlio deceduto
avrebbe verosimilmente contribuito ai bisogni della famiglia. A tal fine la previsione va operata
sulla base di criteri ragionevolmente probabilistici, non già in via astrattamente ipotetica, ma alla
luce delle circostanze del caso concreto, conferendo rilievo alla condizione economica dei genitori
sopravvissuti, alla età loro e del defunto, alla prevedibile entità del reddito di costui, dovendosi
escludere che sia sufficiente la sola circostanza che il figlio deceduto avrebbe goduto di un reddito
proprio (sentenze 3 maggio 2004, n. 8333, 28 agosto 2007, n. 18177, 27 aprile 2010, n. 10074, 11
maggio 2012, n. 7272); la relativa prova può essere data anche tramite presunzioni (sentenza 14
febbraio 2007, n. 3260).
Nel caso specifico la Corte d’appello, con una valutazione di merito correttamente argomentata e
priva di vizi logici, ha ritenuto che, in considerazione della giovanissima età della vittima (tre anni),
non fosse possibile compiere alcuna valutazione presuntiva che non corresse il rischio di essere
arbitraria. Ha motivato tale decisione, ricordando che non era possibile prevedere né quali sarebbero
state le inclinazioni del figlio, né la sua disponibilità ad aiutare i genitori, né, tantomeno, quale
sarebbe stata la situazione di questi ultimi una volta che il figlio fosse divenuto adulto. Si tratta –
come facilmente si coglie – di una valutazione squisitamente di merito sulla quale questa Corte non
ha motivo di intervenire, trattandosi, appunto, di decisione argomentata correttamente.
È vero che i genitori hanno sempre dichiarato di svolgere un’attività di ristorazione (pizzeria),
sostenendo che ciò poteva da solo essere sufficiente a dimostrare che il piccolo, una volta divenuto
adulto, avrebbe aiutato tale attività, collaborando al menage domestico. Ma ciò non può essere
sufficiente, perché la valutazione prognostica che si chiede al giudice rischierebbe davvero di
diventare, in una simile ipotesi, piuttosto una profezia che non una ragionevole previsione; né si può
dire che il figlio di un ristoratore sarà, per ciò stesso, ristoratore anch’egli.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), n. 4)
e n. 5), cod. proc. civ., violazione degli artt. 1223, 2056 e 2059 cod. civ., oltre a motivazione
contraddittoria su più punti i decisivi e motivazione assente.
Osservano i ricorrenti che la sentenza conterrebbe due errori in ordine all’entità del risarcimento del
danno relativo alla sofferenza patita dalla piccola vittima nei giorni precedenti la morte. La censura
si appunta da un lato sull’omesso riconoscimento di un qualsiasi risarcimento per il periodo in cui il
bambino è stato in coma, negando quindi la conseguente sofferenza; e, per il periodo antecedente il
coma, il ricorso censura l’esiguità del risarcimento di Euro 9.000, stabilita senza alcuna adeguata
motivazione e senza tenere conto dell’esigenza di un giusto riconoscimento anche sulla base delle
tabelle prescelte, tanto più importante in quanto relativa ad una fine terribile (morte per
soffocamento).
2.1. Il motivo non è fondato.
La censura, come si è visto, si articola in due diversi profili: da un lato concerne l’omessa
liquidazione di una qualsiasi somma per il periodo nel quale il bambino fu in coma; dall’altro,
contesta l’esiguità della somma liquidata dalla Corte d’appello per il periodo che precedette il coma.
Quanto al primo profilo, la sentenza non merita alcuna censura, avendo deciso la questione in
armonia alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui il c.d. danno catastrofale, che è diverso dal
danno tanatologico, può essere risarcito a condizione che la vittima, compatibilmente con la
situazione del momento, abbia avuto la lucida consapevolezza della fine (v. sentenze 24 marzo
2011, n. 6754, e 21 marzo 2013, n. 7126). Tale consapevolezza – che non è affatto esclusa per la
tenera età della vittima, come la stessa Corte d’appello ha riconosciuto, riformando in parte la
sentenza di primo grado – è comunque da escludere a partire dal momento in cui la vittima è entrata
in coma, perché il sicuro stato di incoscienza esclude l’esistenza di una sofferenza giuridicamente
rilevante, sicché correttamente la Corte veneziana ha escluso ogni risarcimento in relazione a quella
fase.
Più delicata è, all’evidenza, l’altra questione, relativa alla concreta determinazione del quantum in
relazione al periodo precedente il coma. La Corte di merito, riformando sul punto la sentenza del
Tribunale, ha riconosciuto a questo titolo la somma di Euro 9.000; la difesa dei ricorrenti ha
particolarmente insistito sull’esiguità di tale somma alla luce della terribile sofferenza patita dal
piccolo, così come è stata descritta dalla Corte d’appello, ed ha richiamato la sentenza delle Sezioni
Unite 11 novembre 2008, n. 26973, nella quale una liquidazione di danno disposta ad analogo titolo
è stata ritenuta “palesemente inadeguata”.
Rileva questa Corte, però, che la sentenza impugnata resiste alle censure che le vengono mosse. Ed
invero, è evidente che una valutazione di questo genere – che riguarda la liquidazione di un danno
morale – è per sua stessa natura rimessa alla prudente valutazione del giudice di merito; ciò non
significa che questi diventi padrone assoluto ed arbitrario di simile decisione, ma soltanto che la
Corte di legittimità è ammessa a sindacarla in caso di evidente inadeguatezza. Ora, il confronto con
la fattispecie di cui alla citata sentenza delle Sezioni Unite non è calzante; in — quella occasione,
infatti, fu ritenuta incongrua una liquidazione di Euro 5.000 per la morte di un ragazzo di diciassette
anni che era rimasto per circa undici ore in attesa consapevole della fine, tanto lucido da rispondere
addirittura alle domande. Diverso è il caso in esame, in cui un bambino di quasi tre anni rimase per
circa due ore in progressiva carenza di aria.
Questa Corte è perfettamente consapevole del fatto che non è possibile compiere una sorta di
graduazione del dolore secondo una scala misurabile con criteri oggettivi; ed inorridisce alla sola
idea che un dolore così tragico quale quello della perdita di un figlio possa essere al centro di una
discussione economica, poiché è evidente l’incommensurabile distanza che esiste tra la sofferenza
ed il risarcimento. E tuttavia i giudici sono chiamati anche a questo difficile compito, che impone
loro di assumere una decisione, liquidando una somma di denaro; e, nella specie, non si ritiene che
la sentenza impugnata meriti di essere cassata sotto questo profilo.
3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod.
proc. civ., motivazione contraddittoria su più punti decisivi e mancata adeguata considerazione
delle cause della morte e dell’entità del dolore dei superstiti.
Le doglianze prospettate sono sostanzialmente due.
Da un lato si osserva che la sentenza non avrebbe tenuto conto del fatto che la morte del bambino
poteva, nel caso in esame, essere evitata, sicché la sofferenza e la rabbia dei familiari per questa fine
avrebbe meritato un accresciuto risarcimento, non potendo accettarsi la motivazione della Corte
d’appello secondo la quale il decesso per malasanità non comporta per questo una sofferenza
maggiore. Da un altro lato, poi, si censura la liquidazione del danno morale, osservando che anche il
padre avrebbe avuto diritto allo stesso (accresciuto) risarcimento riconosciuto alla madre, avendo
anch’egli costantemente partecipato alla sofferenza del figlio, e lamentando il carattere “irrisorio”
del danno liquidato in favore della sorella.
3.1. Il motivo non è fondato.
La prima parte della censura è evidentemente da respingere. Pur con tutta la comprensibile
difficoltà di accettare che la morte di un bambino di tre anni avvenga, all’interno di una struttura
ospedaliera, per evidenti e provate negligenze dei sanitari della medesima, questa Corte non può
avallare la pretesa dei ricorrenti secondo cui, in sostanza, la morte per malasanità meriterebbe un
risarcimento maggiore. La morte è la morte, comunque la si debba affrontare; e la morte di un
figlio, per di più così piccolo, si connota per l’evidente tragicità; ma non per questo può sostenersi
che vada riconosciuto eo ipso un danno maggiore.
3.2. Quanto alla seconda parte della censura, non sussiste alcun vizio di motivazione nella sentenza
in esame. Essa, anzi, ha fornito un’ampia e dettagliata motivazione delle ragioni per le quali ha
ritenuto di liquidare alla mamma del piccolo — una somma più alta di quella riconosciuta dalle
tabelle applicate, senza che si potesse ammettere analogo risarcimento anche per il padre; ed ha dato
conto anche delle ragioni per cui ha considerato corretta la liquidazione in favore della sorella,
siccome rientrante nelle medie tabellari. Ha osservato la Corte d’appello che la madre “seguì
costantemente la situazione e fu presente nelle poche ore in cui il bambino andò aggravandosi
respirando sempre più a fatica”, sicché “il calvario del figlio divenne, con crescente progressione,
ancor più doloroso per la madre”. Non si tratta, quindi, di affermare – come qualcuno potrebbe
obiettare – che la madre soffre di più del padre; ma si tratta di riconoscere che il giudice di merito,
con una valutazione tipicamente di sua competenza, ha ritenuto di liquidare una somma maggiore
alla sola madre, dando conto con adeguata motivazione di siffatta decisione. E tale differenziazione
è stata utilizzata dalla Corte d’appello, tra l’altro, per consentire di incrementare il risarcimento oltre
i limiti delle tabelle assunte a parametro.
4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5),
cod. proc. civ., violazione degli artt. 1223, 2056 e 2059 cod. civ. e degli artt. 2, 29 e 30 della
Costituzione, per lesione del diritto al vincolo dell’unità familiare, nonché ulteriore violazione degli
artt. 2727 e 2729 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., oltre a motivazione contraddittoria
su più punti decisivi della controversia.
Il ricorso – trascrivendo ampie parti del motivo di appello che aveva interessato lo stesso profilo –
lamenta che l’impugnata sentenza non abbia riconosciuto alcunché a titolo di lesione del c.d. danno
esistenziale. Si rammenta, al riguardo, che la lesione del danno non patrimoniale derivante dalla
perdita del rapporto parentale ha sicura copertura costituzionale, sicché non riconoscere un ulteriore
risarcimento, in aggiunta a quello liquidato per il danno morale, rappresenterebbe una lesione di
tutte le disposizioni sopra richiamate. L’allegazione dell’esistenza di tale vincolo, unito ai criteri
presuntivi ed alle massime di comune esperienza, avrebbe dovuto indurre alla liquidazione anche di
detta voce di danno.
4.1. Il motivo non è fondato.
4.2. La sentenza impugnata, infatti, con una motivazione bene argomentata e, in un certo senso,
anticipatrice di quelli che sarebbero stati i successivi sviluppi della giurisprudenza di questa Corte,
ha affermato che non è escluso che si debba risarcire un danno ulteriore rispetto a quello morale e a
quello biologico, ma ha chiarito che ciò implica la determinazione di un danno che superi la
normale sofferenza derivante da un evento come quello di cui si discute nell’odierno giudizio. Ha
osservato la Corte d’appello che non è sufficiente “l’affermazione che il decesso di un congiunto
abbia determinato uno sconvolgimento nella vita familiare, che costituisce normale conseguenza
dolorosa e concreta di simile evento luttuoso”; è invece necessario “che dall’evento sia sorto un
pregiudizio diverso e per c.d. maggiore rispetto alla normalità e soprattutto che dello stesso non ci si
limiti a darne generica qualificazione, ma se indichi la natura e se ne dia la prova”; prova che, nella
specie, non era stata data.
4.3. È singolare osservare come questa motivazione, benché precedente, si ponga in linea non solo
con la nota sentenza delle Sezioni Unite 11 novembre 2008, n. 26972, ma anche con i successivi e
più recenti sviluppi della giurisprudenza di questa Corte sull’argomento (v. le sentenze 20
novembre 2012, n. 20292, 22 agosto 2013, n. 19402, e 23 gennaio 2014, n. 1361). Nelle pronunce
in ultimo richiamate – alle quali la sentenza odierna intende dare continuità – si è ribadito che il
danno biologico, il danno morale ed il danno alla vita di relazione rispondono a prospettive diverse
di valutazione del medesimo evento lesivo, che può causare, nella vittima e nei suoi familiari, un
danno medicalmente accertato, un dolore (interiore e un’alterazione della vita quotidiana, sicché il
giudice di merito deve valutare tutti gli aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni, ma
anche ‘vuoti’ risarcitori e, in particolare, per il danno da lesione del rapporto parentale, deve
accertare, con onere della prova a carico dei familiari della persona deceduta, se, a seguito del fatto
lesivo, si sia determinato nei superstiti uno sconvolgimento delle normali abitudini tale da imporre
scelte di vita radicalmente diverse.
La sentenza impugnata ha fatto buon governo di questi principi, precisando, come si è detto, che era
mancata la prova di simile sconvolgimento della vita familiare. Ed anche il ricorso, in definitiva,
pone critiche che, su questo punto, non superano la soglia di una generica contestazione.
Nessuna delle prospettate violazioni di legge, dunque, è ravvisabile nella sentenza in esame in
ordine al danno da rottura delle relazioni familiari.
5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod.
proc. civ., insufficiente motivazione sul punto decisivo della controversia costituito dalla
individuazione della tabella per la liquidazione dei danni morali.
Rilevano i ricorrenti che la liquidazione del danno morale sulla base delle tabelle in uso nel
Triveneto, senza fornire alcuna motivazione circa le tabelle adottate dal Tribunale di Milano e dal
Tribunale di Roma, rappresenta un vizio di motivazione, non essendo tollerabile che “la stessa
morte a Milano venga pagata 200.000 Euro ed a Venezia 100.000”. Ciò avrebbe dovuto imporre
alla Corte di dare conto con maggiore ampiezza delle tabelle prescelte, compiendo anche i dovuti
confronti con le altre tabelle sopra indicate, alle quali viene ormai riconosciuta una valenza
generale.
5.1. Il motivo non è fondato.
Si rileva, innanzitutto, che la censura è posta in termini alquanto generici – non è tollerabile, si dice,
che “la stessa morte a Milano venga pagata 200.000 Euro ed a Venezia 100.000” – poiché non
specifica in modo adeguato quale sia la vera differenza di valore tra le tabelle e non indica, neppure
in via approssimativa, quale sarebbe stata la liquidazione congrua secondo le tabelle in uso presso il
Tribunale di Milano. Il che è tanto più significativo ove si pensi che la Corte d’appello ha liquidato
in favore della ricorrente — una somma volutamente maggiore rispetto ai massimi previsti dalle
tabelle del Triveneto che i giudici veneziani hanno dichiarato di applicare.
Ma non è tutto. Secondo la nota sentenza 7 giugno 2011, n. 12408, di questa Corte, peraltro
pronunciata in epoca successiva rispetto alla sentenza oggi in esame, il criterio di liquidazione
predisposto dal Tribunale di Milano, essendo già ampiamente diffuso sul territorio nazionale,
garantisce quell’uniformità di trattamento che è un indubbio obiettivo di uguaglianza sostanziale
alla quale si deve mirare in sede di liquidazione del danno alla persona. In quella pronuncia,
peraltro, si è anche riconosciuto che l’applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante
liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell’applicazione delle
tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge,
solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito.
L’odierno ricorso, oltre a proporre sul punto una censura di vizio di motivazione, neppure prospetta
che la questione circa l’applicazione delle tabelle sia stata avanzata davanti al giudice di merito e
dal medesimo disattesa. Ne consegue, quindi, che la censura non può trovare spazio per la prima
volta in sede di legittimità.
6. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
In considerazione, peraltro, della tragicità dell’evento e della complessità e delicatezza delle
questioni giuridiche trattate, la Corte stima equo disporre l’integrale compensazione delle spese del
giudizio di cassazione tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione tra tutte le
parti.
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